Condizioni di Assicurazione
Condizioni di Assicurazione
redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo Tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari
InFondi Stabilità PlusInsurance
Contratto di assicurazione sulla vita Multiramo,
a premio unico, a vita intera e prestazioni collegate in parte ai rendimenti di una Gestione Separata
e in parte al valore delle quote di Fondi Interni
Modello ISV-E53IFSPi - Ed.12/2020
Gruppo Intesa Sanpaolo
InFondi Stabilità PlusInsurance
Condizioni di Assicurazione - Presentazione
Le presenti Condizioni di Assicurazione contengono l’insieme delle regole che disciplinano il prodotto denomi- nato InFondi Stabilità PlusInsurance (Cod. MIXB2).
InFondi Stabilità PlusInsurance appartiene ai contratti di assicurazione sulla vita, a premio unico, di tipo Multiramo ossia un’assicurazione sulla durata della vita umana che consente di combinare tra loro due diverse tipologie di investimento:
- una Gestione Separata ossia un fondo di investimento istituito dalla Compagnia per investire la parte dei premi che vi confluisce e realizzare i rendimenti garantiti da contratto;
- dei Fondi Interni ossia fondi d’investimento istituiti dalla Compagnia e gestiti separatamente dalle altre atti- vità, nelle cui quote è convertita una parte dei premi investiti.
Le Condizioni di Assicurazione si articolano in quattro Sezioni:
• Sezione I - Il prodotto InFondi Stabilità PlusInsurance (Artt. 1 - 15) - che contiene la disciplina sull’inizio e ter- mine del contratto, sul pagamento dei premi, sui diritti e gli obblighi del Cliente e sulle norme di legge di rife- rimento.
• Sezione II - Le prestazioni, i rischi e i rendimenti (Artt. 16 - 21) - che contiene la disciplina sulle presta- zioni assicurate dal contratto, sulla facoltà di riscattare il contratto, sulla facoltà di effettuare operazioni di Switch, sulla metodologia di attribuzione dei rendimenti della Gestione Separata, sulla valorizzazione delle quote dei Fondi Interni e su rischi e garanzie del contratto.
• Sezione III - Obblighi della Compagnia, del Cliente e dei Beneficiari: i pagamenti, la documentazione e la prescrizione (Artt. 22 - 23) - che contiene la disciplina sui tempi, sulle modalità, sulla documentazione necessaria per i pagamenti della Compagnia previsti dal contratto nonché informazioni sulle conseguenze che derivano qualora il pagamento della prestazione assicurata non sia stato richiesto entro i termini previsti dalla legge (prescrizione).
• Sezione IV - Altre informazioni (Artt. 24 - 28) - che contiene la disciplina su eventi/operazioni che possono impattare i Fondi Interni nonché su particolari casistiche legate all’operatività sul contratto.
Le Condizioni di Assicurazione inoltre sono comprensive di:
• Allegati che contengono gli esempi numerici:
- sull’applicazione dei costi di ingresso applicati ai premi e sull’applicazione dei costi di uscita in caso di riscatto;
- sulle modalità per determinare il costo di gestione trattenuto dal rendimento della Gestione Separata;
- sulle modalità di calcolo della commissione di performance gravante sui Fondi Interni;
• Regolamenti della Gestione Separata e dei Fondi Interni in cui sono descritte le relative caratteristiche in particolare in termini di obiettivi e gestione finanziaria;
• Allegato 4 che contiene informazioni relative a Xxxxxx Xxxxxxx Capital International (MSCI);
• Glossario che contiene la definizione dei termini assicurativi e tecnici utilizzati nella documentazione con- trattuale;
• Informativa sul trattamento dei dati personali che contiene le informazioni sulla raccolta e l’utilizzo dei dati personali da parte della Compagnia;
• Fac-simile del Documento di polizza che rappresenta un’esemplificazione del Documento sottoscritto effettivamente dal Cliente e dalla Compagnia e che attesta e specifica il contratto di assicurazione.
Indice
Sezione I - Il prodotto InFondi Stabilità PlusInsurance pag. 1 di 25
Articolo | 1 | Caratteristiche del prodotto | pag. | 1 di 25 |
Articolo | 2 | Requisiti per la sottoscrizione | pag. | 1 di 25 |
Articolo | 3 | Inizio e termine del contratto: conclusione, decorrenza e durata | pag. | 1 di 25 |
Articolo | 4 | Il pagamento dei premi: premio unico, versamenti aggiuntivi e costi di ingresso | pag. | 2 di 25 |
Articolo | 5 | Ripartizione dei premi investiti | pag. | 4 di 25 |
Articolo | 6 | Capitale assicurato, quote attribuite, controvalore quote e valore complessivo dell’investimento | pag. | 4 di 25 |
Articolo | 7 | Il recesso | pag. | 5 di 25 |
Articolo | 8 | I Beneficiari | pag. | 6 di 25 |
Articolo | 9 | La cessione del contratto e il pegno | pag. | 7 di 25 |
Articolo | 10 | I prestiti | pag. | 7 di 25 |
Articolo | 11 | La non pignorabilità e la non sequestrabilità | pag. | 7 di 25 |
Articolo | 12 | Le imposte | pag. | 7 di 25 |
Articolo | 13 | Le norme di riferimento | pag. | 7 di 25 |
Articolo | 14 | Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente | pag. | 7 di 25 |
Articolo | 15 | Area Clienti | pag. | 8 di 25 |
Sezione II - Le prestazioni, i rischi e i rendimenti pag. 9 di 25 Articolo 16 La prestazione assicurata: capitale riconosciuto in caso di decesso del Cliente pag. 9 di 25 Articolo 17 Il riscatto e i costi di uscita pag. 9 di 25
Articolo 18 L’adeguamento del capitale assicurato relativo all’investimento nella
Gestione Separata e i costi di gestione pag. 11 di 25 Articolo 19 Valorizzazione delle quote dei Fondi Interni e costi di gestione pag. 12 di 25 Articolo 20 Operazioni di Switch pag. 14 di 25
Articolo 21 Garanzie e rischi pag. 15 di 25
Sezione III - Obblighi della Compagnia, del Cliente e dei Beneficiari:
i pagamenti, la documentazione e la prescrizione pag. 17 di 25
Articolo 22 I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta pag. 17 di 25
Articolo 23 La prescrizione pag. 18 di 25
Sezione IV - Altre informazioni pag. 19 di 25
Articolo 24 Limitazioni alle operazioni che il Cliente può chiedere in corso di contratto pag. 19 di 25 Articolo 25 Operazioni richieste di sabato pag. 19 di 25 Articolo 26 Giorni lavorativi per la determinazione delle date di investimento/disinvestimento pag. 19 di 25 Articolo 27 Istituzione di nuovi Fondi Interni pag. 19 di 25
Articolo 28 Eventuale fusione e liquidazione dei Fondi Interni pag. 19 di 25
Allegato 1: Esempi di applicazione dei costi di ingresso applicati e
ai premi versati e dei costi di uscita applicati in caso di riscatto pag. 20 di 25
Allegato 2: Esempi sulle modalità per determinare il costo di gestione
trattenuto dal rendimento della Gestione Separata pag. 22 di 25
Allegato 3: Esempi sulle modalità di calcolo della commissione di performance
gravante sui Fondi interni pag. 24 di 25
Regolamento della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” | pag. | 1 di 2 |
Regolamento del Fondo Interno Obbligazionario Flex | pag. | 1 di 5 |
Regolamento del Fondo Interno Multiasset Flex 12 | pag. | 1 di 5 |
Regolamento del Fondo Interno Azionario Flex | pag. | 1 di 5 |
Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 25 | pag. | 1 di 5 |
Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 45 | pag. | 1 di 5 |
Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 70 | pag. | 1 di 5 |
Allegato 4: Informazioni relative a Xxxxxx Xxxxxxx Capital International (MSCI) | pag. | 1 di 1 |
Glossario | pag. | 1 di 7 |
Informativa sul trattamento dei dati personali | pag. | 1 di 8 |
Documento di polizza (fac-simile) | pag. | 1 di 5 |
Sezione I - Il prodotto InFondi Stabilità PlusInsurance
Articolo 1
Caratteristiche del prodotto
InFondi Stabilità PlusInsurance (Cod. MIXB2) appar- tiene ai contratti di assicurazione sulla vita, a pre- mio unico, di tipo Multiramo ossia un’assicurazione sulla durata della vita umana le cui prestazioni sono collegate:
• in parte al rendimento della Gestione Separata denominata Fondo Base Sicura (per brevità nel seguito solo Gestione Separata);
• in parte all’andamento del valore delle quote di uno o più Fondi Interni denominati Obbligazio- nario Flex, Multiasset Flex 12, Azionario Flex, Bilanciato Globale 25, Bilanciato Globale 45 e Bilanciato Globale 70 (per brevità nel seguito solo Fondi Interni).
I premi investiti sul contratto (premi versati al netto dei costi applicati) sono destinati in parte alla Gestione Separata e in parte ad uno o più Fondi Interni secondo una combinazione di investimento liberamente definita dal Cliente (Contraente-Assi- curato) nel rispetto dei limiti previsti; per i dettagli sulle condizioni e sulle modalità di investimento si rimanda all’Articolo 5.
Per la parte di investimento nella Gestione Separata, le prestazioni sono contrattualmente garantite dalla Compagnia.
Per la parte di investimento nei Fondi Interni, le prestazioni sono espresse in quote il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresenta- zione. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari riconducibili all’andamento del valore delle quote.
Le informazioni di dettaglio sulle caratteristiche della Gestione Separata e dei Fondi Interni sono riportate nel relativo Regolamento parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione nonché disponibile sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, sezione “Rendimenti e Quotazioni”.
Nell’Allegato 4 alle presenti Condizioni di Assicu- razione sono riportate informazioni relative a Mor- gan Xxxxxxx Capital International (MSCI) fornitore di servizi finanziari di alcuni indici che compongono il Benchmark (parametro di riferimento) dei Fondi Interni Bilanciato Globale 25, Bilanciato Globale 45, Bilanciato Globale 70 come descritto nei rispet- tivi Regolamenti.
Articolo 2
Requisiti per la sottoscrizione
1. Il Contraente e l’Assicurato
Nel presente contratto la figura del Contraente (il Cliente titolare del contratto) coincide con quella dell’Assicurato (la persona sulla cui vita è stipulato il contratto). Il Contraente-Assicurato di seguito è indicato come “Cliente”.
2. Requisiti per la sottoscrizione
Per poter sottoscrivere il contratto, il Cliente:
- deve avere la residenza in Italia;
- alla data di decorrenza del contratto, deve avere almeno 18 anni compiuti e non deve aver com- piuto 86 anni.
Articolo 3
Inizio e termine del contratto: conclusione, decorrenza e durata
1. La conclusione del contratto
Per conclusione del contratto si intende il momento della sottoscrizione della polizza, già firmata dalla Compagnia, da parte del Cliente con le modalità messe a disposizione dall’Intermediario e scelte dal Cliente.
La sottoscrizione del contratto può avvenire:
- presso i locali della Banca intermediaria (sotto- scrizione in sede) oppure
- in luogo diverso dai locali della Banca intermedia- ria (sottoscrizione fuori sede) oppure
- con tecniche di comunicazione a distanza (sotto- scrizione tramite internet banking*) tramite l’uti- lizzo della firma digitale messa a disposizione dalla Banca intermediaria. La sottoscrizione del contratto avviene nell’ambito di una Proposta di investimento (nel seguito “Proposta”) inviata dalla Banca intermediaria nella sezione dell’internet banking riservata al Cliente. La Proposta della Banca intermediaria può comprendere anche altre operazioni di investimento e/o di disinvestimento. La Proposta ha carattere unitario e pertanto in caso di impossibilità** da parte della Banca inter- mediaria di dar corso anche ad una sola opera- zione, il contratto si estinguerà e di conseguenza non produrrà alcun effetto. In tal caso il Cliente riceverà nella sezione riservata dell’internet banking apposita comunicazione.
* Area del sito internet della Banca intermediaria riservata ai Clienti.
** A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’impossibilità di immettere sui mercati regolamentati ordini o disposizioni di investimento/disinve- stimento.
2. La decorrenza del contratto
La data di decorrenza è il giorno in cui il contratto ini- zia a produrre i suoi effetti; da questa data pertanto le prestazioni del contratto sono operanti.
Per il prodotto InFondi Stabilità PlusInsurance la data di decorrenza coincide con le ore 24:00 del giorno in cui il premio unico versato, al netto dei costi applicati,
viene investito in parte nella Gestione Separata e in parte in quote di uno o più Fondi Interni in base alla combinazione di investimento definita dal Cliente.
La data di investimento del premio varia in fun- zione della modalità di sottoscrizione del contratto:
• in caso di sottoscrizione in sede, la data di investimento del premio è il terzo giorno lavora- tivo successivo a quello di sottoscrizione del contratto, a condizione che la Compagnia abbia incassato il premio;
• in caso di sottoscrizione fuori sede, l’efficacia del contratto è sospesa per la durata di sette giorni di calendario successivi alla data di sotto- scrizione del contratto (periodo di sospensiva)*. La data di investimento del premio, in questo caso, è il terzo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di sospensiva, a condizione che la Compagnia abbia incassato il premio;
* Se il termine del periodo di sospensiva cade di sabato, di domenica o in un giorno di festività nazionale, tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
• in caso di sottoscrizione tramite internet banking, la data di investimento del premio è il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della Proposta da parte del Cliente nella sezione riservata dell’internet banking, a condizione che la Compagnia abbia incassato il premio.
Se la data di investimento del premio cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni non è calcolato, l’intera operazione di investi- mento viene effettuata il primo giorno utile di valoriz- zazione successivo.
Si rimanda all’Articolo 26 per la definizione dei giorni lavorativi.
La data di decorrenza del contratto coincide quindi con la data di investimento del premio.
È possibile posticipare la data di decorrenza del contratto:
- fino a 20 giorni dopo la data di sottoscrizione del contratto, in caso di sottoscrizione in sede o in caso di sottoscrizione fuori sede;
- fino a 20 giorni dopo la data di ricezione della Pro- posta da parte del Cliente, in caso di sottoscri- zione tramite internet banking.
3. La durata del contratto e la sua estinzione
La durata del contratto è il periodo di tempo durante
il quale operano le prestazioni. Per InFondi Stabilità PlusInsurance la durata è a vita intera, ciò significa che il contratto dura per tutta la vita del Cliente.
Il contratto si estingue quando si verifica uno di que- sti eventi:
- recesso dal contratto;
- decesso del Cliente;
- riscatto totale del contratto.
Articolo 4
Il pagamento dei premi: premio unico, versamenti aggiuntivi e costi di ingresso
1. Premio unico
Il Cliente, per avere diritto alle prestazioni contrat- tuali, deve versare un premio unico di importo non inferiore a 5.000,00 euro.
Il premio investito è ripartito tra la Gestione Sepa- rata e uno o più Fondi Interni in base alla combina- zione di investimento liberamente definita dal Cliente nel rispetto dei limiti previsti dal contratto; per i dettagli si rimanda al successivo Articolo 5.
2. Versamenti aggiuntivi
Il contratto prevede la possibilità di effettuare versa- menti aggiuntivi.
Il Cliente può effettuare versamenti aggiuntivi se:
- sono trascorsi 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto;
- l’importo di ciascun versamento aggiuntivo è pari almeno a 1.000,00 euro;
- alla data di investimento del premio aggiuntivo non ha ancora compiuto 86 anni.
Il premio aggiuntivo investito è ripartito tra la Gestione Separata e uno o più Fondi Interni in base alla modalità scelta dal Cliente, secondo quanto descritto al successivo Articolo 5.
3. Mezzi di pagamento dei premi
Il pagamento dei premi va effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l’addebito sul conto corrente bancario presso la Banca inter- mediaria del contratto. La data valuta di addebito al Cliente è pari alla data di investimento del premio.
L’estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti ricevuta di pagamento (quietanza).
Il Cliente impossibilitato al pagamento di eventuali versamenti aggiuntivi tramite addebito in conto cor- rente può contattare il Servizio Clienti della Compa- gnia (numero verde: 800.124.124, indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e ricevere le istruzioni per il pagamento con bonifico bancario da un conto corrente intestato o cointestato al Cliente.
Perché il versamento aggiuntivo vada a buon fine è necessario che la causale del bonifico contenga cor- rettamente i dati che il Servizio Clienti comunicherà al Cliente; in caso contrario la Compagnia rifiuterà il bonifico e il premio aggiuntivo non sarà accettato.
In ogni caso il Cliente potrà effettuare versamenti aggiuntivi secondo le modalità di pagamento messe a disposizione tempo per tempo dalla Compagnia e/o dalla Banca intermediaria.
4. Limiti relativi al versamento dei premi
• Ammissibilità dei versamenti aggiuntivi: i ver- samenti aggiuntivi sono sempre possibili sino al 31 dicembre 2022.
A partire dal 1° gennaio 2023 la Compagnia si riserva di non consentire versamenti aggiuntivi, comunicandolo ai Clienti con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data da cui non sarà più possibile effettuare versamenti.
Dopo la sospensione, la Compagnia qualora deci- desse di consentire nuovamente i versamenti aggiuntivi comunicherà ai Clienti la data a partire dalla quale l’operazione sarà possibile.
• Importo massimo su uno o più contratti: l’im- porto complessivamente versato da uno stesso Cliente su uno o più contratti InFondi Stabilità PlusInsurance (Cod. MIXB2), a fronte di premi unici e
di eventuali versamenti aggiuntivi, non può supe-
rare la somma di 1.000.000,00 di euro.
• Importo massimo sulla Gestione Separata: è previsto un limite all’importo massimo che può essere “attivo” nella Gestione Separata Fondo Base Sicura per un unico Cliente o più Clienti, collegati tra di loro anche per effetto di rap- porti partecipativi. Tale importo massimo è pari a 5.000.000,00 di euro.
Per “premio attivo” si intende la somma di tutti gli importi versati da uno stesso Cliente, o da più Clienti collegati tra di loro anche per effetto di rap- porti partecipativi, su uno o più contratti in vigore e collegati alla medesima Gestione Separata, al netto dei premi corrispondenti a liquidazioni già effettuate (riscatti parziali, riscatti totali, scadenze, sinistri) nonché al netto dei premi corrispondenti a capitali successivamente convertiti in rendite vitali- zie e considerando gli effetti di eventuali opera- zioni di Switch.
La Compagnia si riserva la possibilità di verificare, al momento del versamento e anche con controlli successivi, il rispetto del limite fissato sopra. Qua- lora la Compagnia riscontrasse il superamento del limite previsto si riserva di restituire al Cliente, entro 30 giorni dalla data del versamento, l’intero importo versato maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data del versamento sino alla data del pagamento.
5. Costi gravanti sui premi
Per l’acquisizione e la gestione amministrativa del contratto, la Compagnia applica un costo su ogni premio versato (unico ed eventuale aggiuntivo); questo costo varia in base alla fascia di premio in cui ricade il totale dei versamenti effettuati, come indicato nella seguente tabella:
Totale versamenti effettuati | Costo |
Fino a 249.999,99 euro | 0,50% |
Da 250.000,00 euro e fino a 499.999,99 euro | 0,35% |
Da 500.000,00 euro e oltre | 0,15% |
Ciascun premio versato (unico ed eventuale aggiun- tivo) al netto del suddetto costo costituisce il premio investito.
Per facilitare la comprensione delle modalità di applicazione dei costi sui premi si rimanda agli esempi numerici riportati nell’Allegato 1: Esempi di applicazione dei costi di ingresso applicati ai premi versati e dei costi di uscita applicati in caso di riscatto alle presenti Condizioni di Assicurazione.
In caso di applicazione dello sconto, indicato al suc- cessivo paragrafo 6, il premio investito è pari al pre- mio versato.
6. Agevolazioni su polizze (Sconti)
I costi indicati nel precedente paragrafo 5 non sono applicati al premio unico o agli eventuali versamenti aggiuntivi se:
• il Cliente è titolare di una polizza Intesa Sanpa- olo Vita S.p.A. scaduta nei 6 mesi precedenti la data di investimento del premio o in scadenza a questa data.
Lo sconto non è applicato in caso di scadenze relative alle seguenti tipologie di polizze:
- forme pensionistiche complementari;
- polizze temporanee caso morte, anche xxxx- xxxx a mutui o prestiti;
- polizze di rendita;
- polizze collettive;
- polizze di capitalizzazione, se il Cliente è per- sona giuridica;
- polizze per le quali il Cliente abbia già eserci- tato l’opzione di posticipazione o di differimento automatico della scadenza.
Ciascuna polizza scaduta o in scadenza dà diritto a un solo sconto;
• il Cliente è Beneficiario di polizze Intesa San- paolo Vita S.p.A. in seguito al decesso dell’As- sicurato e se il relativo capitale, alla data di investimento del premio, è stato liquidato da non più di 6 mesi.
Lo sconto non è applicato nel caso:
- di beneficio che deriva da forme pensionistiche complementari;
- di Cliente persona giuridica.
Ciascuna polizza liquidata per decesso dell’Assicurato dà diritto a un solo sconto per singolo Beneficiario.
In ogni caso l’importo che il Cliente versa sulla nuova polizza non deve necessariamente coincidere con l’importo ricevuto dalla Compagnia.
La Compagnia si riserva di verificare che il Cliente sia in possesso dei requisiti indicati sopra.
Nel caso in cui la Compagnia riscontrasse che il Cliente non era in possesso dei requisiti richiesti, decurterà dal capitale i costi previsti per l’acquisi- zione e la gestione amministrativa del contratto indi- cati al precedente paragrafo 5.
Nel caso invece la Compagnia riscontrasse, anche dopo l’investimento del premio, che al Cliente non era stato riconosciuto lo sconto previsto pur essendo lo stesso in possesso dei requisiti richiesti, provve- derà a ripristinare la corretta situazione della polizza.
Articolo 5
Ripartizione dei premi investiti
I premi investiti sono ripartiti in parte nella Gestione Separata e in parte in quote di uno o più Fondi Interni tra quelli disponibili, secondo le indicazioni fornite dal Cliente.
• Ripartizione e limiti di investimento del premio unico versato
Il Cliente può scegliere liberamente come ripartire il premio investito in ciascuna componente sele- zionata nel rispetto dei seguenti limiti:
- percentuale di investimento nella Gestione Separata: minimo 20% e massimo 70% del premio complessivamente versato;
- parte di premio versato riferito a ciascun Fondo Interno prescelto: minimo 500,00 euro.
Restano fermi, inoltre, i limiti descritti al precedente Articolo 4, paragrafo 4.
• Ripartizione e limiti di investimento dei versa- menti aggiuntivi
Il Cliente, se vuole effettuare versamenti aggiun- tivi, può scegliere tra due diverse modalità:
• versamento aggiuntivo proporzionale, con il quale il relativo premio investito è ripartito tra la Gestione Separata e il/i Fondo/i Interno/i in vigore sul contratto alla data di richiesta del versamento aggiuntivo, secondo le ultime percentuali di investi- mento scelte dal Cliente. Pertanto le percentuali di investimento sono quelle determinate alla decor-
renza del contratto oppure sono quelle risultanti:
- a seguito dell’ultimo versamento aggiuntivo selettivo o
- a seguito dell’ultimo riscatto parziale selettivo o
- a seguito dell’ultima operazione di Switch.
• versamento aggiuntivo selettivo, con il quale il Cliente sceglie liberamente come ripartire il rela- tivo premio investito tra le componenti già in vigore sul contratto (Gestione Separata e/o uno o più Fondi Interni) e/o anche tra nuovi Fondi Interni - cioè tra quelli disponibili da contratto ma non ancora selezionati - a condizione che vengano rispettati i seguenti limiti:
- parte di premio versato riferito a ciascun Fondo Interno selezionato: minimo 500,00 euro;
- dopo ogni versamento aggiuntivo e con riferimento alla Gestione Separata deve essere garantita questa ripartizione, verificata sulla base dei valori che risultano alla data di richiesta del versamento: un livello minimo del 20% e massimo del 70% del valore com- plessivo dell’investimento.
Restano fermi, inoltre, i limiti descritti al precedente Articolo 4, paragrafo 4.
In seguito all’investimento di ciascun premio (unico ed eventuale aggiuntivo), la Compagnia invierà al Cliente una lettera di conferma con il dettaglio dell’operazione.
La scelta di investimento effettuata dal Cliente ini- zialmente o successivamente con eventuali versa- menti aggiuntivi selettivi, può essere modificata in corso di contratto con operazioni di Switch (trasferi- menti tra le componenti contrattuali su iniziativa del Cliente); per le informazioni di dettaglio su queste operazioni si rimanda all’Articolo 20.
Articolo 6
Capitale assicurato, quote attribuite, controvalore quote e valore complessivo dell’investimento
1. Capitale assicurato iniziale
Alla data di decorrenza del contratto, definita al pre- cedente Articolo 3, la parte di premio investito con- fluita nella Gestione Separata costituisce il capitale assicurato iniziale.
2. Numero quote e controvalore delle quote inizialmente attribuite
Alla data di decorrenza del contratto, definita al precedente Articolo 3, la parte di premio investito convertita in quote di uno o più Fondi Interni costi- tuisce il controvalore delle quote inizialmente attribuite.
La conversione in quote avviene sulla base del valore unitario della quota del/i Fondo/i Interno/i rile- vato alla data di investimento, come definita al pre- cedente Articolo 3.
Il numero delle quote da attribuire al Cliente si deter- mina dividendo la parte di premio investito da con- vertire in quote per il valore unitario della quota del/i Fondo/i Interno/i prescelto/i.
3. Valore complessivo dell’investimento
La somma del capitale assicurato iniziale, descritto al precedente paragrafo 1, e del controvalore delle quote inizialmente attribuite, descritto al precedente paragrafo 2, costituisce il valore complessivo ini- ziale dell’investimento.
Il valore complessivo iniziale dell’investimento varia nel tempo per effetto:
- di eventuali versamenti aggiuntivi;
- dell’adeguamento del capitale assicurato;
- della variazione del valore della quota dei Fondi Interni;
- di eventuali riscatti parziali,
- di eventuali operazioni di Switch.
4. Investimento dei versamenti aggiuntivi
In caso di eventuali versamenti aggiuntivi, la data di investimento è il terzo giorno lavorativo succes- sivo a quello di disposizione del versamento aggiuntivo presso la Banca intermediaria del contratto, a condizione che la Compagnia abbia incassato il premio.
Se la data di investimento del premio aggiuntivo cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni non è calcolato, l’intera operazione di investimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.
In base alle indicazioni fornite dal Cliente sulla modalità di ripartizione, alla data di investimento del versamento aggiuntivo:
- la parte di premio aggiuntivo investito confluita nella Gestione Separata si aggiunge al capitale assicurato;
- la parte di premio aggiuntivo investito convertita in quote di uno o più Fondi Interni integra il controva- lore delle quote attribuite.
La conversione in quote avviene alla data di investimento, descritta sopra, sulla base del valore unitario della quota del/i Fondo/i Interno/i rilevato alla stessa data.
Il numero delle quote da attribuire al Cliente si determina dividendo la parte di premio aggiuntivo investito da convertire in quote per il valore unita- rio della quota del/i Fondo/i Interno/i.
Per eventuali versamenti aggiuntivi effettuati con bonifico bancario la data di investimento è il quinto giorno lavorativo successivo alla data di effettivo accredito del premio sul conto corrente
della Compagnia. Se questo giorno cade in un giorno in cui il valore unitario della quota dei Fondi Interni non è calcolato, l’intera operazione di investi- mento viene effettuata il primo giorno utile di valoriz- zazione successivo.
Si rimanda all’Articolo 26 per la definizione dei giorni lavorativi.
Articolo 7 Il recesso
1. Tempo utile: 30 giorni
Il Cliente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione della polizza (ex Articolo 177 del Codice delle Assicurazioni - Decreto Legislativo n. 209/2005),
• sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca intermediaria;
• oppure inviando una comunicazione scritta con lettera raccomandata A/R a:
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Gestione Tecnica
Xxxxx Xxxxxxx, 00/00 - 00000 Xxxxxx
2. Cessazione degli obblighi
Compagnia e Cliente sono liberi da qualsiasi obbligo contrattuale dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata (fa fede il timbro postale), oppure dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del modulo della Banca intermediaria.
3. Rimborso
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, completa della documentazione indicata al successivo Articolo 22, la Compagnia rimborsa al Cliente:
- il premio complessivamente versato, se la comuni- cazione di recesso perviene prima della data di investimento;
- il premio complessivamente versato tenuto conto del possibile incremento o decremento del valore delle quote con riferimento alla parte di premio investito destinata al/i Fondo/i Interno/i, se la comunicazione di recesso perviene dalla data di investimento in poi.
In quest’ultimo caso, le quote vengono disinvestite il terzo giorno lavorativo successivo alla data di pervenimento della comunicazione di recesso, moltiplicando il numero delle quote dete- nute in uno o più Fondi Interni per il valore unitario delle quote stesse alla data di disinvestimento. Se questo giorno cade in un giorno in cui il valore uni- tario delle quote dei Fondi Interni non è calcolato, le quote vengono disinvestite il primo giorno utile di valorizzazione successivo.
Si rimanda all’Articolo 26 per la definizione dei giorni lavorativi.
Esclusivamente in caso di sottoscrizione fuori sede, l’efficacia del contratto è sospesa per la durata di sette giorni di calendario successivi alla data di sottoscrizione (periodo di sospensiva)*. Di conseguenza né l’addebito né l’investimento del premio potranno essere effettuati nel periodo di sospensiva.
* Se il termine del periodo di sospensiva cade di sabato, di domenica o in un giorno di festività nazionale, tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
In tale periodo il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto inviando comunicazione scritta alla Banca intermediaria al seguente indirizzo:
c/o Italia Transazionale
Diritto di ripensamento Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxx
così come indicato nella dichiarazione che il consu- lente finanziario abilitato all’offerta fuori sede conse- gna al Cliente in sede di primo contatto.
In alternativa tale diritto può essere esercitato:
- sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca intermediaria presso la filiale o per il tramite del consulente finanziario abilitato all’of- ferta fuori sede,
- oppure inviando una comunicazione scritta indiriz- zata con lettera raccomandata A/R a:
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Gestione Tecnica
Xxxxx Xxxxxxx, 00/00 - 00000 Xxxxxx
A seguito del recesso esercitato entro il termine del periodo di sospensiva, il contratto si considererà estinto dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione presso Italia Transazionale oppure dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del modulo della Banca intermediaria o dalle ore 24:00 del giorno di ricezione in Compagnia della lettera raccomandata (fa fede il timbro apposto sulla rice- vuta di ritorno).
Articolo 8
I Beneficiari
1. Designazione del Beneficiario
Il Beneficiario è la persona a cui la Compagnia paga la prestazione prevista in caso di decesso del Cliente. Il Cliente può indicare in polizza uno o più Benefi- ciari, anche mediante designazione nominativa.
Nel solo caso di designazione nominativa del Beneficiario/dei Beneficiari, al fine di consentire alla Compagnia il corretto adempimento delle norme in materia di antiriciclaggio, il Cliente è tenuto a fornire le complete generalità del Benefi- ciario e in particolare:
- nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, recapito e contatti e il legame tra Beneficiario e Xxxxxxx, se la designazione fa riferimento ad una persona fisica;
- ragione sociale, codice fiscale/partita iva, data di data di costituzione, indirizzo della sede legale, recapito e contatti e il legame tra Beneficiario e Cliente, se la designazione fa riferimento ad una persona giuridica.
Il Cliente è tenuto ad indicare le suddette generalità sia alla sottoscrizione del contratto sia successiva- mente, in xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx e/o modifica del Beneficiario originariamente designato. Il Cliente può revocare e/o modificare il Beneficiario in qualsiasi momento tranne:
• quando il Cliente e il Beneficiario hanno dichiarato per iscritto rispettivamente di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio. In questo caso, il riscatto totale o parziale, la costituzione in pegno e qualsiasi altro atto dispositivo del con- tratto potranno essere effettuati solo con il con- senso scritto del Beneficiario;
• dopo la morte del Cliente;
• dopo che, una volta verificato l’evento, il Benefi- ciario ha comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.
2. Validità della designazione
Le eventuali modifiche e/o revoche del Beneficiario devono essere comunicate per iscritto alla Compa- gnia, direttamente via posta o tramite la Banca inter- mediaria, oppure disposte per testamento. La varia- zione non è valida se non riporta il numero della polizza. In caso di inefficacia della designazione disposta dal Cliente rimane valida la precedente designazione o, in mancanza, le somme rientrano nel patrimonio ereditario.
3. Diritto proprio del Beneficiario
Secondo l’Articolo 1920 del Codice Civile, il Benefi- ciario di un contratto di assicurazione sulla vita acqui- sisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Cliente, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicura- zione. In particolare, ciò significa che le somme pagate in caso di decesso del Cliente non rientrano nella massa ereditaria. In caso di più Beneficiari, la Compagnia liquida la prestazione assicurata in parti uguali, salvo diversa indicazione del Cliente.
4. Referente terzo
Il Cliente, per specifiche esigenze di riservatezza, può indicare i dati necessari per l’identificazione e il contatto di un Referente terzo, diverso dal/dai Bene- ficiario/Beneficiari, che la Compagnia potrà contat- tare in caso di decesso del Cliente per il pagamento della prestazione assicurata a favore del/i Beneficiario/i, quando non risulti possibile contattare il/i Beneficiario/i stesso/i.
È ammesso un solo Referente terzo per con- tratto.
Il Cliente a tal riguardo si impegna, assumendo- sene ogni conseguente responsabilità e solle- vando la Compagnia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a seguito del proprio ina- dempimento ai seguenti impegni, a:
a) conferire specifico incarico al Referente terzo individuato e a impartire allo stesso tutte le istru- zioni necessarie per supportare la Compagnia al fine di contattare il/i Beneficiario/i;
b) consegnare al Referente terzo, all’atto della nomina, copia della pertinente informativa sul trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, allegata al Documento di polizza e disponibile sul sito internet della Compagnia;
c) informare tempestivamente per iscritto la Com- pagnia nel caso di revoca dell’incarico oppure nel caso in cui il Referente terzo rinunciasse all’inca- rico o, comunque, non fosse più in grado, in corso di contratto, di svolgere l’incarico;
d) informare tempestivamente per iscritto la Com- pagnia dei nuovi dati di contatto del Referente terzo qualora dovessero cambiare in corso di contratto.
Il Cliente potrà sempre modificare o revocare un Referente terzo precedentemente designato, recandosi in filiale o comunicandolo alla Compa- gnia direttamente via posta o posta elettronica cer- tificata.
Nel caso di nomina di un nuovo Referente terzo, dovranno essere forniti anche tutti i dati necessari per l’identificazione dello stesso e i relativi dati per contattarlo. Il nuovo Referente terzo designato non potrà coincidere con uno dei Beneficiari, se nomina- tivamente designati, pertanto, nel caso in cui il nuovo Referente terzo designato coincida con il Beneficiario, la nuova nomina non sarà valida e l’e- ventuale Referente terzo precedentemente nomi- nato si considererà comunque revocato, senza la necessità per la Compagnia di effettuare alcuna comunicazione propedeutica.
La revoca e la modifica del Referente terzo saranno valide dal momento in cui la Compagnia ne viene a conoscenza secondo le modalità sopra descritte.
Infine, nel caso in cui, a seguito di modifica del Beneficiario, quest’ultimo dovesse coincidere con il Referente terzo individuato, lo stesso decadrebbe automaticamente dall’incarico per incompatibilità, senza la necessità per la Compagnia di effettuare alcuna comunicazione propedeutica.
Articolo 9
La cessione del contratto e il pegno
1. Facoltà del Cliente
Il Cliente può dare in pegno il contratto, ma non può cederlo ad altri.
2. Efficacia
L’atto di pegno diventa efficace quando la Compa- gnia prende nota sulla polizza o sull’appendice a essa allegata dell’avvenuta costituzione in pegno.
3. Assenso scritto
Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno, per richiedere il riscatto è necessario l’assenso scritto del creditore titolare del pegno.
Articolo 10 I prestiti
Questo contratto non prevede la concessione di pre- stiti.
Articolo 11
La non pignorabilità e la non sequestrabilità
Le somme dovute dalla Compagnia al Cliente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, salvo nei casi specifi- camente indicati dalla legge (Articolo 1923 del Codice Civile).
Articolo 12 Le imposte
Le imposte relative a questo contratto sono a carico del Cliente, del Beneficiario o degli aventi diritto.
Articolo 13
Le norme di riferimento
Per tutto ciò che non è espressamente regolato da questo contratto valgono le norme della Legge ita- liana.
Articolo 14
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente
Tutte le controversie relative al presente con- tratto devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Mediazione secondo la procedura prevista dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e suc- cessive modifiche, da effettuare innanzi l’Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Commer- cio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.
La richiesta di Mediazione può essere inviata presso uno dei seguenti recapiti:
• Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Ufficio Affari Legali e Societari Xxxxx Xxxxxxx, 00/00 - 00000 Xxxxxx
• e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
• fax: x00 00.0000.0000
Il tentativo di Mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.
Se la Mediazione non ha successo, il foro compe- tente esclusivo per le controversie relative al pre- sente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.
Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell’Unione Europea e Intesa Sanpaolo Vita relative a polizze acquistate sul sito internet della Compagnia o di Intesa Sanpaolo, è disponibile la piattaforma web “Risoluzione online delle controversie” istituita dalla Commissione Euro- pea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all’indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/.
La piattaforma mette a disposizione l’elenco degli Organismi di risoluzione extragiudiziale delle contro- versie tra cui è possibile, di comune accordo, indivi- duare l’Organismo a cui demandare la risoluzione della controversia.
L’indirizzo di posta elettronica della Compagnia è xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Articolo 15 Area Clienti
La Compagnia mette a disposizione dei Clienti, all’interno del proprio sito internet www.intesasanpa- xxxxxxx.xx, un’apposita Area Clienti.
Secondo tempi e modalità previsti dalla normativa di riferimento, nell’Area Clienti è possibile consultare le coperture assicurative in vigore, le Condizioni di Assicurazione del prodotto sottoscritto, il dettaglio dei premi versati, il valore di riscatto della polizza, i dati anagrafici e i recapiti dei Beneficiari designati nominativamente e del Referente terzo se indicato, oltre a ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa.
È possibile inoltre modificare i propri dati anagrafici, effettuare versamenti aggiuntivi e richiedere il riscatto.
Il servizio è gratuito e vi si accede mediante autenti- cazione con i codici di accesso rilasciati diretta- mente dalla Compagnia su richiesta del Cliente. I codici di accesso garantiscono al Cliente, durante l’utilizzo dell’Area Clienti, un adeguato livello di riser- vatezza e sicurezza.
L’utilizzo dell’Area Clienti è disciplinato dalle condi- zioni di servizio da accettare al primo accesso.
Il Cliente in ogni caso potrà utilizzare le funzionalità dell’Area Clienti messe a disposizione tempo per tempo della Compagnia.
Sezione II - Le prestazioni, i rischi e i rendimenti
Articolo 16
La prestazione assicurata: capitale riconosciuto in caso di decesso del Cliente
In caso di decesso del Cliente, la Compagnia si impegna a pagare, ai Beneficiari designati, un capi- tale pari al valore complessivo dell’investimento, come definito al successivo paragrafo 1. Questo capitale sarà incrementato di una percentuale variabile in funzione dell’età del Cliente alla data di decesso, come definita al successivo paragrafo 2.
1. Determinazione del valore complessivo dell’investimento riconosciuto in caso di decesso del Cliente
In caso di decesso, il valore complessivo dell’inve- stimento è pari alla somma dei seguenti importi:
- il capitale assicurato alla data di disinvesti- mento. Questo capitale è costituito da ciascuna parte di premio investito nella Gestione Separata, adeguata in base ai rendimenti della Gestione stessa - al netto del costo di gestione - fino alla data di disinvestimento, tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti parziali e Switch. In ogni caso il capitale assicurato non potrà essere inferiore alla corrispondente parte dei premi investiti nella Gestione Separata, tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti parziali e Switch;
- il controvalore delle quote detenute alla data di disinvestimento. Questo controvalore si ottiene moltiplicando il numero di quote detenute di uno o più Fondi Interni per il corrispondente valore unita- rio della quota alla data di disinvestimento.
La data di disinvestimento, per il calcolo del valore complessivo dell’investimento, è il terzo giorno lavorativo successivo alla data di comunicazione di decesso.
Se la data di disinvestimento cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni non è calcolato, l’intera operazione di disinvestimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.
Si rimanda all’Articolo 26 per la definizione dei giorni lavorativi.
La data di comunicazione di decesso è la data in cui la Compagnia riceve la richiesta di liquidazione corredata da uno dei seguenti documenti che pro- vano il decesso del Cliente:
- Certificato di morte;
- Verbale di pubblicazione del Testamento;
- Atto Notorio o dichiarazione sostitutiva;
- Estratto di morte;
- Attestazione giudiziale.
2. Maggiorazione del valore complessivo dell’investimento in caso di decesso del Cliente
In caso di decesso, il valore complessivo dell’inve- stimento è incrementato di una percentuale che varia in base all’età del Cliente alla data di decesso, come indicato in tabella:
Età del Cliente alla data di decesso | Percentuale di incremento |
Pari o inferiore a 75 anni compiuti | 1,0% |
Superiore a 75 anni compiuti | 0,1% |
A partire dalla data di decorrenza del contratto, il capitale in caso di decesso è pagato qualunque sia la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione del Cliente.
Qualora la comunicazione di decesso del Cliente dovesse pervenire prima della data di decorrenza del contratto, la Compagnia rimborserà, agli eredi del Cliente, il premio complessivamente versato.
Articolo 17
Il riscatto e i costi di uscita
1. Termini
Trascorsi almeno 90 giorni dalla data di decor- renza del contratto, il Cliente può chiedere il paga- mento totale (riscatto totale) o parziale (riscatto parziale) del valore di riscatto.
2. Riscatto totale
Il valore di riscatto totale è pari al valore comples- sivo dell’investimento dato dalla somma del:
- capitale assicurato alla data di disinvesti- mento. Questo capitale è costituito da ciascuna parte di premio investito nella Gestione Separata adeguata in base ai rendimenti della Gestione stessa - al netto del costo di gestione - fino alla data di disinvestimento, tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti parziali e Switch. In ogni caso il capitale assicurato non potrà essere inferiore alla corrispondente parte dei premi investiti nella Gestione Separata, tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti parziali e Switch.
- controvalore delle quote detenute alla data di disinvestimento. Questo controvalore si ottiene moltiplicando il numero di quote detenute di uno o più Fondi Interni per il corrispondente valore unita- rio della quota alla data di disinvestimento.
La data di disinvestimento, per il calcolo del valore complessivo dell’investimento, è il terzo giorno lavorativo successivo alla data di richiesta del riscatto totale.
Se la data di disinvestimento cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni non è calcolato, l’intera operazione di disinvestimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.
Si rimanda all’Articolo 26 per la definizione dei giorni lavorativi.
Per data di richiesta del riscatto totale si intende la data in cui la Compagnia o la Banca intermediaria
- per le richieste inoltrate tramite la rete distributiva - riceve la richiesta di riscatto completa di tutta la documentazione indicata all’Articolo 22.
Al valore di riscatto descritto sopra viene applicato il costo indicato al successivo paragrafo 4.
A seguito del riscatto totale il contratto si estingue.
3. Riscatto parziale
Il Cliente può chiedere il riscatto parziale scegliendo tra due modalità:
- riscatto parziale proporzionale, con il quale l’im- porto richiesto viene prelevato in maniera propor- zionale dalla Gestione Separata e dal/i Fondo/i Interno/i in vigore sul contratto, secondo le per- centuali di ripartizione effettive che risultano alla data di richiesta del riscatto parziale;
- riscatto parziale selettivo, con il quale il Cliente sceglie liberamente come disinvestire l’importo richiesto da una o più delle componenti in vigore sul contratto (Gestione Separata e/o uno o più Fondi Interni).
3.1 Condizioni per la richiesta di riscatto parziale
Condizioni comuni per il riscatto parziale pro- porzionale e il riscatto parziale selettivo
L’importo richiesto deve essere almeno di 1.000,00 euro; a seguito dell’operazione, il valore comples- sivo residuo dell’investimento deve risultare uguale o superiore a 5.000,00 euro.
Ulteriori condizioni valide solo in caso di riscatto parziale selettivo
Xxxxx i limiti di importo minimo richiesto e di valore complessivo residuo sopra dettagliati, di seguito si riportano gli ulteriori limiti previsti per il riscatto par- xxxxx xxxxxxxxx.
a) Con riferimento ai Fondi Interni oggetto dell’ope- razione:
• se un Fondo Interno viene riscattato parzial- mente:
- l’importo minimo disinvestito per singolo Fondo Interno deve essere almeno di 500,00 euro;
- a seguito dell’operazione, su ciascun Fondo Interno l’importo residuo deve risultare almeno di 500,00 euro;
• se un Fondo Interno viene riscattato totalmente non sono previsti limiti di importo.
b) Con riferimento alla Gestione Separata, a seguito dell’operazione di riscatto parziale selettivo deve essere garantita questa ripartizione: un livello minimo del 20% e massimo del 70% del valore complessivo dell’investimento.
Prima di procedere con l’operazione di riscatto par- ziale, la Compagnia verifica il rispetto delle condi- zioni sopra descritte sulla base dei valori che risul- tano alla data di richiesta del riscatto parziale.
3.2 Modalità di esecuzione del riscatto parziale proporzionale e parziale selettivo
Alla data di richiesta del riscatto parziale e in fun- zione delle indicazioni fornite dal Cliente, la Compa- gnia:
- verifica il rispetto delle condizioni descritte al pre- cedente paragrafo 3.1 sulla base del valore com- plessivo dell’investimento in quel momento;
- determina gli importi da disinvestire da ciascuna componente e, con riferimento ai Fondi Interni, determina anche il corrispondente numero di quote da disinvestire.
La data di disinvestimento, in caso di riscatto par- ziale, è il terzo giorno lavorativo successivo alla data di richiesta del riscatto parziale.
Se la data di disinvestimento cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni non è calcolato, l’intera operazione di disinvestimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.
Si rimanda all’Articolo 26 per la definizione dei giorni lavorativi.
Per data di richiesta del riscatto parziale si intende la data in cui la Compagnia o la Banca inter- mediaria - per le richieste inoltrate tramite la rete distributiva - riceve la richiesta di riscatto completa di tutta la documentazione indicata all’Articolo 22.
All’importo del riscatto parziale viene applicato il costo indicato al successivo paragrafo 4.
In seguito al riscatto parziale, il contratto resta in vigore per un valore complessivo residuo dell’inve- stimento.
4. Costi di riscatto
Il costo applicato in caso di riscatto totale o di riscatto parziale varia in base al periodo di tempo trascorso tra la data di decorrenza del contratto e la data di disinvestimento, come indicato in tabella.
Descrizione | Periodo di tempo trascorso | Costo da applicare all’importo lordo riscattato |
Riscatto totale e Riscatto parziale | Meno di 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto | Riscatto non ammesso |
Dal 91° giorno di durata del contratto e fino al giorno che precede la ricorrenza del 1° anniversario del contratto | 2,00% con il minimo di 30,00 euro | |
Dal giorno in cui ricorre il 1° anniversario del contratto e fino al giorno che precede la ricorrenza del 5° anniversario del contratto | 1,00% con il minimo di 30,00 euro | |
Dal giorno in cui ricorre il 5° anniversario del contratto in poi | 30,00 euro |
Per facilitare la comprensione delle modalità di applicazione del costo di riscatto si rimanda agli esempi numerici riportati nell’Allegato 1: Esempi di applicazione dei costi di ingresso applicati ai premi versati e dei costi di uscita applicati in caso di riscatto alle presenti Condizioni di Assicurazione.
Articolo 18
L’adeguamento del capitale assicurato relativo all’investimento nella Gestione Separata e i costi di gestione
Il contratto prevede l’adeguamento del capitale assi- curato derivante dalla parte dei premi investiti nella Gestione Separata Fondo Base Sicura.
Al capitale assicurato viene riconosciuto un tasso di adeguamento che è pari al rendimento della Gestione Separata al netto del costo di gestione indicato al successivo paragrafo 1.
Il capitale assicurato viene adeguato applicando, per ciascun mese solare considerato, il corrispon- dente tasso di adeguamento mensile espresso su base annua (capitalizzazione progressiva).
Il capitale assicurato adeguato al 31 dicembre di ogni anno viene comunicato al Cliente.
1. Determinazione del tasso di adeguamento L’adeguamento del capitale viene effettuato mensil- mente sulla base del rendimento mensile della Gestione Separata, espresso su base annua, realiz- zato nel mese solare considerato.
Il tasso di adeguamento, espresso su base annua, si ottiene sottraendo dal rendimento della Gestione Separata il costo di gestione (espresso su base annua), descritto al successivo paragrafo 1.1.
Il tasso di adeguamento così definito viene applicato mensilmente al capitale assicurato.
Il tasso di adeguamento applicato in un dato mese può assumere anche valore negativo determinando un decremento del capitale assicurato.
1.1 Costo di gestione trattenuto dal rendi- mento realizzato dalla Gestione Separata
Il costo di gestione (espresso su base annua) è costituito dalla somma di due componenti:
Componente fissa (sempre applicata) | Componente variabile (percentuale massima applicabile) |
25% della differenza, | |
se positiva, tra il rendimento | |
1,30% | lordo della Gestione |
(espressa su base annua) | Separata e il tasso di |
riferimento del 2,75% | |
(espressi su base annua) |
La componente variabile viene applicata nel mese considerato solo se il rendimento lordo della Gestione Separata (espresso su base annua) è superiore al 2,75%.
Inoltre, la Compagnia, ai fini dell’applicabilità della componente variabile, verifica che il livello di ade- guamento, di seguito definito, raggiunto dal capi- tale nel mese considerato sia superiore alla soglia di riferimento del capitale calcolata come maggior valore tra:
• il massimo livello di adeguamento del capitale che rappresenta il più alto livello di adeguamento del capitale mai raggiunto fino al mese precedente a quello considerato. Si calcola moltiplicando il valore del livello di adeguamento del mese prece- dente per il tasso di adeguamento del mese consi- derato e sommando al valore del mese prece- dente (per il primo mese convenzionalmente pari a 100) il risultato ottenuto;
• il livello di base del capitale che rappresenta il valore del capitale ottenuto con un tasso base dello 0,25% annuo composto fino al mese consi- derato. Si calcola moltiplicando il valore del livello di base del capitale del mese precedente per il tasso mensile corrispondente allo 0,25% annuo composto e sommando al valore del mese prece- dente (per il primo mese convenzionalmente pari a 100) il risultato ottenuto.
L’applicazione della componente variabile non può comunque portare il valore del livello di adegua- mento del capitale al di sotto del valore della soglia di riferimento del capitale.
Ove necessario, la misura della componente varia- bile sarà quindi ridotta al fine di rispettare tale princi- pio.
Per facilitare la comprensione delle modalità per determinare il costo di gestione si rimanda agli esempi numerici riportati nell’Allegato 2: Esempi sulle modalità per determinare il costo di gestione trattenuto dal rendimento della Gestione Separata alle presenti Condizioni di Assicurazione.
2. Modalità di adeguamento del capitale assicurato
Di seguito sono descritte le modalità di adegua- mento di tutti gli importi in entrata nella Gestione Separata e in uscita dalla Gestione Separata. Più in dettaglio:
• per importi in entrata si intendono:
- il capitale assicurato iniziale che deriva dalla parte di premio unico investita nella Gestione Separata;
- il capitale assicurato che deriva dalla parte di eventuali versamenti aggiuntivi investita nella Gestione Separata;
- l’importo trasferito nella Gestione Separata in seguito a eventuali operazioni di Switch;
• per importi in uscita si intendono:
- il capitale assicurato riconosciuto in caso di decesso del Cliente;
- il capitale assicurato riconosciuto in caso di richiesta di riscatto parziale o di riscatto totale;
- l’importo trasferito dalla Gestione Separata in seguito a eventuali operazioni di Switch.
L’adeguamento viene effettuato utilizzando i tassi di adeguamento di cui al precedente paragrafo 1 ed il tasso di rendimento convenzionale in base alle regole di applicazione descritte al successivo para- grafo 2.1:
• per tutti gli importi in entrata, l’adeguamento è riconosciuto per il periodo di tempo trascorso (in pro rata temporis) dalla data di investimento fino al successivo 31 dicembre o, se antecedente, fino alla data di disinvestimento dell’operazione consi- derata (riscatto, decesso, Switch in uscita dalla Gestione Separata);
• per tutti gli importi in uscita, l’adeguamento è riconosciuto per il periodo di tempo trascorso (in pro rata temporis) dall’ultima data di adeguamento (31 dicembre immediatamente precedente) fino alla data di disinvestimento dell’operazione consi- derata (riscatto, decesso, Switch in uscita dalla Gestione Separata).
2.1 Tasso di rendimento convenzionale
In caso di riscatto totale/parziale, di decesso del Cliente o di Switch in uscita dalla Gestione Sepa- rata si utilizza un tasso di rendimento convenzio- nale, determinato e applicato secondo queste modalità:
• se la data effetto* cade dal 20 del mese in poi, il tasso di rendimento convenzionale è pari alla media dei rendimenti mensili lordi della Gestione Separata, al netto della componente fissa del costo di gestione, degli ultimi sei mesi che si con- cludono alla fine del mese che precede il mese in cui cade la data effetto. In questo caso il tasso di rendimento convenzionale si applica dall’inizio del mese fino alla data effetto;
• se la data effetto* cade nei primi 19 giorni del mese, il tasso di rendimento convenzionale è determinato sulla base della media dei rendimenti mensili lordi della Gestione Separata, al netto della componente fissa del costo di gestione, degli ultimi sei mesi che si concludono alla fine del secondo mese precedente il mese in cui cade la data effetto. In questo caso il tasso di rendimento convenzionale si applica dall’inizio del mese fino alla data effetto e per l’intero mese precedente.
* Per data effetto si intende la data di disinvestimento conseguente alla richiesta di riscatto, alla comunicazione di decesso del Cliente e alla richiesta di Switch.
3. Rendimento minimo garantito
In caso di decesso del Cliente o di riscatto è pre- vista comunque la garanzia di un rendimento minimo pari allo 0%; ciò significa che, in questi casi, il capitale assicurato non potrà essere inferiore alla corrispondente parte dei premi investiti nella Gestione Separata, tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti parziali e Switch.
Articolo 19
Valorizzazione delle quote dei Fondi Interni e costi di gestione
1. Frequenza di calcolo del valore unitario della quota
Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno collegato al contratto è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione di ciascun Fondo Interno, a 10,00 euro.
Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno è calcolato giornalmente secondo il Calen- xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx.
Per tutti i dettagli si rimanda ai Regolamenti dei Fondi Interni.
2. Pubblicazione del valore unitario della quota
Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno è pubblicato giornalmente sul sito internet
della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Tale valore è al netto di qualsiasi onere a carico dei Fondi Interni.
In caso di mancata valorizzazione della quota dovuta a turbativa di mercato e/o decisione degli organi di Borsa, la Compagnia informerà i Clienti attraverso il sito internet.
3. Costi gravanti sui Fondi Interni
Di seguito sono indicati i costi gravanti su ciascun Fondo Interno collegato al contratto selezionabile dal Cliente.
a) Remunerazione della Compagnia: per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministra- zione dei contratti è prevista una commissione di gestione pari a una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio di ciascun Fondo Interno. La commis- sione di gestione è calcolata giornalmente e pre- levata dalla Compagnia con cadenza trimestrale. La commissione di gestione, per ogni singolo Fondo Interno, è evidenziata nella seguente tabella.
Fondo Interno | Commissione di gestione annua |
Obbligazionario Flex | 1,50% |
Multiasset Flex 12 | 1,70% |
Azionario Flex | 2,10% |
Bilanciato Globale 25 | 1,30% |
Bilanciato Globale 45 | 1,50% |
Bilanciato Globale 70 | 1,70% |
b) Commissioni di performance1 gravanti sui Fondi Interni Obbligazionario Flex, Multiasset Flex 12 e Azionario Flex: per ciascun Fondo Interno, con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l’incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota all’ultima data di valorizzazione dell’anno solare corrente rispetto all’High Water Mark2 rilevato all’ultima data di valorizzazione dell’anno solare prece- dente
e
- il rendimento, se positivo, del parametro di riferimento3 nello stesso periodo (nel primo anno di operatività dei Fondi Interni viene con- siderata la frazione d’anno compresa tra la data di prima valorizzazione dei Fondi Interni e l’ultima data di valorizzazione dell’anno solare).
1 La commissione di performance è applicata al valore comples- sivo medio del patrimonio di ogni Fondo Interno rilevato nel periodo compreso tra l’ultimo giorno di valorizzazione dell’anno precedente
e la data di valorizzazione oppure al valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno nel giorno di calcolo se minore.
2 L’High Water Mark è il più alto valore unitario della quota raggiunto dal Fondo Interno dall’inizio della sua operatività rilevato in corri- spondenza dell’ultima data di valorizzazione di ogni anno solare. Alla data di costituzione dei Fondi Interni è posto convenzional- mente uguale al valore iniziale della quota, cioè a 10,00 euro. Con riferimento al calcolo delle commissioni di performance, una delle condizioni per il calcolo di tali commissioni è che il valore unitario della quota sia superiore a quello dell’High Water Mark.
3 Parametro di riferimento
Fondo Interno | Parametro di riferimento |
Obbligazionario Flex | Indice Barclays Euro Treasury Bills (codice Bloomberg: LEB1TREU) + 2,00% |
Multiasset Flex 12 | Indice Barclays Euro Treasury Bills (codice Bloomberg: LEB1TREU) + 2,25% |
Azionario Flex | Indice Barclays Euro Treasury Bills (codice Bloomberg: LEB1TREU) + 3,25% |
L’indice Barclays Euro Treasury Bills è un indice composto dai Titoli di Stato di alcuni Paesi dell’Area Euro, zero coupon, denominati in euro e aventi una scadenza inferiore ai 12 mesi e 15 giorni al momento dell’emissione.
Il calcolo della commissione annua di perfor- mance è effettuato in occasione di ogni valoriz- zazione dei Fondi Interni, accantonando un rateo che fa riferimento all’overperformance maturata rispetto all’ultima data di valorizzazione dell’anno solare precedente.
È prevista una commissione massima comples- sivamente prelevabile (come somma delle com- missioni di cui alle lettere a) e b), per ciascun Fondo Interno, pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest’ultima percentuale costi- tuisce il massimo prelevabile a titolo di commis- sione di performance.
Per facilitare la comprensione delle modalità di calcolo della commissione di performance si rimanda agli esempi numerici riportati nell’Alle- gato 3: Esempi sulle modalità di calcolo della commissione di performance gravante sui Fondi Interni alle presenti Condizioni di Assicu- razione.
c) Commissioni di performance gravanti sui Fondi Interni Bilanciato Globale 25, Bilanciato Globale 45 e Bilanciato Globale 70: per cia- scun Fondo Interno, con riferimento al generico anno solare, e previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l’incremento percentuale fatto registrare dal valore quota del Fondo Interno, nel periodo intercorrente tra l’ultima data di valorizzazione dell’anno solare precedente e l’ultima data di valorizzazione dell’anno solare di riferimento
- e l’incremento fatto registrare dal “parametro di riferimento” dato dal Benchmark nello stesso periodo.
Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l’overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.
La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del Fondo Interno.
La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l’ultimo giorno di valoriz- zazione dell’anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno disponibile nel giorno di calcolo.
Nel primo anno di commercializzazione del Fondo Interno, si considera la frazione d’anno compresa tra la prima data di calcolo del valore quota del Fondo Interno e l’ultima data di valoriz- zazione del Fondo Interno nell’anno stesso.
La commissione di overperformance non viene applicata qualora il rendimento del Fondo sia negativo.
È prevista una commissione massima comples- sivamente prelevabile (come somma delle com- missioni di cui alle lettere a) e c), pari alla com- missione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest’ul- tima percentuale costituisce il massimo preleva- bile a titolo di commissione di performance.
Per facilitare la comprensione delle modalità di calcolo della commissione di performance si rimanda agli esempi numerici riportati nell’Alle- gato 3: Esempi sulle modalità di calcolo della commissione di performance gravante sui Fondi Interni alle presenti Condizioni di Assicura- zione.
d) Remunerazione della SGR (relativa all’acqui- sto di OICR da parte dei Fondi Interni): sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, in misura massima pari:
- all’1,20% annuo degli attivi stessi per i Fondi Interni Obbligazionario Flex, Multiasset Flex 12 e Azionario Flex
- all’1,60% annuo degli attivi stessi per i Fondi Interni Bilanciato Globale 25, Bilanciato Glo- bale 45 e Bilanciato Globale 70.
Sono previste inoltre commissioni di overperfor- mance gravanti sugli OICR nella misura mas- sima del 30% dell’overperformance stessa.
La Compagnia si riserva di modificare il costo mas- simo di queste commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibil- mente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Clienti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrat- tuali delle polizze collegate ai Fondi Interni, il diritto di riscatto senza penalità.
Sui Fondi Interni non gravano oneri connessi alla sottoscrizione e al rimborso di quote degli OICR.
e) Altri costi a carico dei Fondi Interni collegati al contratto:
- eventuali oneri di intermediazione sulla com- pravendita di valori oggetto di investimento;
- spese per l’attività svolta dalla Società di Revi- sione in relazione al giudizio sul rendiconto dei Fondi Interni;
- eventuali spese bancarie per le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.
Articolo 20 Operazioni di Switch
1. Che cos’è lo Switch
È l’operazione richiesta dal Cliente che gli consente di effettuare trasferimenti, totali o parziali, tra le diverse componenti previste dal contratto. Più in det- taglio, il Cliente, nel rispetto dei limiti descritti al suc- cessivo paragrafo 2, può chiedere il trasferimento:
• totale da un Fondo Interno verso uno o più Fondi Interni o verso la Gestione Separata; in par- ticolare il Cliente può trasferire le somme comples- sivamente presenti su un Fondo Interno:
- a uno o più Fondi Interni tra quelli già in vigore sul contratto, o
- a uno o più nuovi Fondi Interni tra quelli dispo- nibili ma non ancora selezionati, oppure
- alla Gestione Separata;
• parziale da un Fondo Interno verso un altro Fondo Interno o verso la Gestione Separata; in particolare il Cliente può trasferire in parte le somme presenti su un Fondo Interno:
- a uno o più Fondi Interni tra quelli già in vigore sul contratto, o
- a uno o più nuovi Fondi Interni tra quelli dispo- nibili da contratto ma non ancora selezionati, oppure
- alla Gestione Separata;
• parziale dalla Gestione Separata verso uno o più Fondi Interni; in particolare il Cliente può tra- sferire in parte le somme presenti nella Gestione Separata:
- a uno o più Fondi Interni tra quelli già in vigore sul contratto, o
- a uno o più nuovi Fondi Interni tra quelli dispo- nibili da contratto ma non ancora selezionati.
2. Termini e condizioni per la richiesta di Switch
Il Cliente può chiedere lo Switch trascorsi almeno 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto, sotto- scrivendo il modulo disponibile presso la Banca intermediaria del contratto.
L’operazione è ammessa se alla data di richiesta sono rispettate queste condizioni:
• l’importo minimo complessivamente disinvestito deve risultare pari almeno a 300,00 euro;
• per la Gestione Separata:
- in caso di trasferimento verso la Gestione Sepa- rata, il valore che risulta sulla Gestione stessa non deve superare il 70% del valore comples- sivo dell’investimento (tale controllo si applica solo per operazioni in entrata nella Gestione Separata);
- in caso di trasferimento parziale dalla Gestione Separata a uno o più Fondi Interni, il capitale assicurato residuo sulla Gestione Separata non deve risultare inferiore al 20% del valore com- plessivo dell’investimento (tale controllo si applica solo per operazioni in uscita dalla Gestione Separata);
• per i Fondi Interni:
- in caso di trasferimento in un nuovo Fondo Interno (cioè tra quelli disponibili da contratto ma non ancora selezionato), l’importo minimo trasferito in tale Fondo Interno, al lordo dell’eventuale costo dell’operazione, deve essere almeno pari a 500,00 euro;
- in caso di trasferimento parziale da un Fondo Interno a un altro Fondo Interno già in vigore sul contratto, il controvalore delle quote residuo sul Fondo Interno di uscita deve essere almeno pari a 500,00 euro;
- in caso di trasferimento parziale/totale da un Fondo Interno a un altro Fondo Interno già in vigore sul contratto, l’importo trasferito, al lordo dell’eventuale costo dell’operazione, sommato al controvalore del Fondo Interno di entrata deve risultare almeno pari a 500,00 euro.
Per ogni anno solare sono ammesse quattro opera- zioni di Switch.
3. Modalità di esecuzione dell’operazione di Switch
Prima di procedere con l’operazione di Switch e determinare gli importi da trasferire, la Compagnia verifica il rispetto delle condizioni indicate al prece- dente paragrafo 2.
Tale verifica si effettua sulla base del valore, calco- lato alla data di richiesta dello Switch, delle sin-
gole componenti in vigore sul contratto.
In particolare, la data di riferimento per calcolare questi valori è la data dell’ultimo valore quota dispo- nibile al momento della richiesta; in questa data quindi vengono determinati il controvalore delle quote dei Fondi Interni e l’adeguamento del capitale assicurato.
Per data di richiesta dello Switch si intende la data in cui la Compagnia o la Banca intermediaria - per le richieste inoltrate tramite la rete distributiva - riceve la richiesta di Switch completa di documenta- zione, se prevista.
Gli importi da trasferire per dar seguito all’opera- zione di Switch vengono determinati alla data di disinvestimento/investimento che corrisponde al terzo giorno lavorativo successivo alla data di richiesta dello Switch. Se questo giorno cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni non è calcolato, l’intera operazione viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione suc- cessivo.
Si rimanda all’Articolo 26 per la definizione dei giorni lavorativi.
In seguito allo Switch la Compagnia invierà al Cliente una comunicazione con il dettaglio dell’ope- razione.
4. Costi dell’operazione di Switch
In ciascun anno solare le prime due operazioni di Switch sono gratuite, le successive hanno un costo fisso di 30,00 euro. L’eventuale costo è prelevato in proporzione da ciascun importo trasferito nelle com- ponenti oggetto dell’operazione di Switch.
Articolo 21 Garanzie e rischi
1. Garanzia per la parte di investimento nella Gestione Separata
Per la parte di investimento nella Gestione Sepa- rata, in caso di decesso del Cliente o di riscatto è prevista la garanzia di un rendimento minimo pari allo 0%; ciò significa che, in questi casi, il capitale assicurato non potrà essere inferiore alla corrispon- dente parte dei premi investiti nella Gestione Sepa- rata, tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti parziali e Switch.
2. Rischi per la parte di investimento nei Fondi Interni
Per la parte di investimento nei Fondi Interni, la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo.
Il controvalore delle quote riconosciuto dalla Com- pagnia in caso di decesso del Cliente o di riscatto potrebbe risultare inferiore alla corrispondente parte
dei premi investiti per la variabilità del valore delle quote dei Fondi Interni.
Con la sottoscrizione del contratto, il Cliente accetta un grado di rischio finanziario variabile in funzione della ripartizione dei premi tra Gestione Separata e Fondi Interni. Infatti, relativamente alla parte di inve- stimento in quote di Fondi Interni non è prevista alcuna garanzia o rendimento minimo. Pertanto il Cliente si assume il rischio che deriva dal possibile andamento negativo del valore delle quote.
Sezione III - Obblighi della Compagnia, del Cliente e dei Beneficiari: i pagamenti, la documentazione e la prescrizione
Articolo 22
I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta
1. Pagamenti entro 30 giorni
La Compagnia pagherà quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento di tutti i documenti secondo quanto viene indicato ai successivi paragrafi 2 e 3. Se il pagamento non avviene entro questo termine, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto, e sino alla data di effettivo pagamento, gli interessi per ritardato pagamento al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarci- mento dell’eventuale maggior danno.
2. Modalità dei pagamenti
Tutti i pagamenti verranno effettuati tramite accre- dito in conto corrente bancario; per questo è richie- sta l’indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) su cui effettuare il pagamento. Per i paga- menti conseguenti al decesso del Cliente, queste indicazioni dovranno essere firmate in originale da tutti i Beneficiari della prestazione indicando anche il legame con eventuali cointestatari del conto cor- rente di accredito; per i pagamenti conseguenti al recesso, alla richiesta di riscatto totale o di riscatto parziale, le coordinate bancarie indicate dovranno fare riferimento esclusivamente a conti correnti inte- stati al Cliente.
La Compagnia dichiara espressamente che non darà corso alle richieste di liquidazione che prevedono il pagamento delle somme assicurate in “Paesi o terri- tori a rischio”, intendendosi tutti i Paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equiva- lente (elencati dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 aprile 2015 e successive modi- ficazioni e integrazioni) e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (per es. GAFI, OCSE) esposti a rischio di riciclaggio o di finanzia- mento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale.
3. Documenti
Per verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e individuare gli aventi diritto la Compa- gnia deve ricevere, tramite la Banca intermediaria o direttamente, i documenti necessari; i documenti da fornire nei vari casi sono i seguenti.
Recesso: comunicazione firmata dal Cliente inoltrata con le modalità indicate all’Articolo 7.
Riscatto totale e parziale: richiesta firmata dal Cliente.
Decesso del Cliente:
AVVERTENZA: Si richiama l’attenzione del Cliente sulle finalità sottese alla richiesta della documentazione riportata nel seguito.
In particolare il Cliente è consapevole che la richiesta di acquisire dal Beneficiario l’atto notorio o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata e la copia autentica dei testamenti (se presenti) risponde alla finalità di consentire una corretta indivi- duazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.
- comunicazione di decesso del Cliente con la richie- sta di pagamento firmata dai Beneficiari anche disgiuntamente tra loro; sul sito della Compagnia è reperibile un esempio di modulo, ad uso facoltativo, per facilitare la raccolta delle informazioni;
- originale del certificato di morte del Cliente o sua copia autentica con indicazione della data di nascita;
- in presenza di categorie particolari di dati perso- nali relativi ai Beneficiari (quali per esempio dati idonei a rilevare lo stato di salute o relativi a inca- pacità o infermità fisiche e/o psichiche connesse a stati giuridici come l’interdizione, l’inabilitazione o l’amministrazione di sostegno) sottoscrizione da parte dei Beneficiari dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati;
- originale del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice Tutelare o sua/loro copia autentica, con il quale si autorizza chi esercita la potestà parentale/Tutore/Curatore/Amministratore di soste- gno a riscuotere il capitale destinato a Beneficiari minorenni o incapaci, nonché l’indicazione delle modalità per il reimpiego di tale capitale e l’eso- nero della Compagnia da ogni responsabilità.
Se la richiesta di pagamento fa riferimento a una designazione di Beneficiario nominativamente individuato:
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Uffi- ciale da cui risulti che, per quanto a conoscenza
del dichiarante, il Cliente sia deceduto senza lasciare testamento;
- nel caso siano presenti disposizioni testamentarie:
I) atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Uffi- ciale da cui risulti che il Cliente sia deceduto lasciando uno o più testamenti, indicante:
(i) gli estremi del/i testamento/i;
(ii) che il/i testamento/i, per quanto a cono- scenza del dichiarante, sono gli unici cono- sciuti, validi e non impugnati;
II) copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.
Se la richiesta di pagamento non fa riferimento ad una designazione di Beneficiario nominativa- mente individuato:
I) nel caso in cui il Cliente sia deceduto senza lasciare testamento:
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Uffi- ciale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il Cliente sia deceduto senza lasciare testamento e quali sono gli eredi legit- timi, il loro grado di parentela con il Cliente, la loro data di nascita e capacità di agire;
II) nel caso in cui il Cliente sia deceduto lasciando uno o più testamenti:
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Uffi- ciale da cui risulti:
(i) che, per quanto a conoscenza del dichia- rante, il Cliente sia deceduto lasciando testamento e che il/i testamento/i sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati;
(ii) gli estremi del/i testamento/i;
(iii) quali sono gli eredi testamentari o in loro assenza gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con il Cliente, la loro data di nascita e capacità di agire;
- copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.
Sul sito della Compagnia è reperibile lo schema di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per facilitarne la compilazione.
Pegno: in caso di pegno, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate, escluso il recesso ai sensi dell’Articolo 7 “Il recesso”, richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno.
Ulteriori documenti necessari: per tutti i pagamenti della Compagnia è richiesto il codice fiscale dei Beneficiari.
Per tutti i pagamenti della Compagnia, escluso il caso di decesso, se la richiesta di liquidazione per- viene direttamente alla Compagnia stessa, è xxxxxx- sta copia del documento d’identità del Cliente; in
presenza di procura, è richiesta la copia del docu- mento d’identità del procuratore.
In caso di decesso, è richiesta la copia del docu- mento d’identità del denunciante e di tutti i Benefi- ciari, sia se la richiesta perviene direttamente alla Compagnia, sia se perviene alla Compagnia tramite la rete distributiva; in presenza di procura, è xxxxxx- sta la copia del documento d’identità del procura- tore; analogamente, se il Beneficiario è persona giu- ridica, è richiesta la copia del documento d’identità e del codice fiscale del rappresentante legale.
Richieste motivate di altri documenti: la Compa- gnia si riserva di richiedere ulteriori documenti, spe- cificandone la motivazione, in presenza di situazioni particolari, per le quali risulti necessario od oppor- tuno acquisirli prima di procedere al pagamento, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, oppure al fine di adempiere a specifiche disposizioni di legge.
Gestione dei documenti: al fine di ridurre gli oneri a carico dei Clienti, la Compagnia e la Banca intermediaria adottano una gestione della documentazione tale per cui non venga richie- sta, in fase di sottoscrizione del contratto o di liquidazione, documentazione non necessaria o di cui già dispongono, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il mede- simo Cliente, e che risulti ancora in corso di vali- dità.
Articolo 23
La prescrizione
I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verifi- cato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (Articolo 2952 del Codice Civile).
In questo caso la Compagnia è tenuta a devolvere a un apposito Fondo per le vittime delle frodi finanzia- rie, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli importi dovuti e non richiesti entro il ter- mine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integra- zioni).
Sezione IV - Altre informazioni
Articolo 24
Limitazioni alle operazioni che il Cliente può chiedere in corso di contratto
Le operazioni di versamento aggiuntivo (proporzio- nale e selettivo), di Switch e di riscatto parziale (pro- porzionale e selettivo) o di riscatto totale sono ammesse a condizione che alla data della richiesta non vi sia un’altra operazione ancora in corso di esecuzione.
Alla chiusura di ogni anno solare, la Compagnia si riserva la facoltà di sospendere, per un tempo massimo di tre giorni lavorativi, l’accettazione delle richieste di versamento aggiuntivo (propor- zionale e selettivo), di Switch e di riscatto par- ziale (proporzionale e selettivo) o di riscatto totale.
Articolo 25
Operazioni richieste di sabato
Se una delle operazioni elencate di seguito è effet- tuata di sabato presso la Banca intermediaria:
- sottoscrizione del contratto
- versamento aggiuntivo
- comunicazione di recesso
- richiesta di riscatto (parziale o totale)
- richiesta di Switch
- comunicazione di decesso
la Compagnia considererà l’operazione come effet- tuata il primo giorno lavorativo utile della settimana successiva. Restano ferme le regole di investimento/ disinvestimento previste dal contratto.
Articolo 26
Xxxxxx lavorativi per la determinazione delle date di investimento/ disinvestimento
Per giorni lavorativi, ai fini della determinazione delle date di investimento o di disinvestimento nei casi previsti dal contratto, si intendono tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali di seguito elencati:
- Capodanno: 1° gennaio
- Epifania: 6 gennaio
- Anniversario della liberazione: 25 aprile
- Venerdì santo
- Lunedì dopo Pasqua
- Festa del lavoro: 1° maggio
- Festa della Repubblica: 2 giugno
- Vigilia della Assunz. della B.V.Xxxxx : 14 agosto
- Assunzione della B.V. Xxxxx: 15 agosto
- Giorno successivo alla Assunzione della B.V. Xxxxx: 16 agosto
- Ognissanti: 1° novembre
- Patrono della città: 7 dicembre
- Immacolata Concezione: 8 dicembre
- Vigilia della Natività di N.S.: 24 dicembre
- Natività di N.S.: 25 dicembre
- X. Xxxxxxx: 26 dicembre
- Ultimo giorno dell’anno: 31 dicembre
- Tutti i sabati e le domeniche.
Eventuali aggiornamenti saranno comunicati ai Clienti tramite estratto conto annuale.
Articolo 27
Istituzione di nuovi Fondi Interni
La Compagnia può istituire in futuro nuovi Fondi Interni comunicandolo ai Clienti secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.
Gli eventuali nuovi Fondi Interni integreranno l’offerta di quelli già collegati al prodotto InFondi Stabilità PlusInsurance.
Articolo 28
Eventuale fusione e liquidazione dei Fondi Interni
La Compagnia, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimen- sionale dei Fondi Interni, al fine di perseguire l’inte- resse dei Clienti, può fondere un Fondo Interno con altro Fondo Interno con caratteristiche simili e politi- che di investimento omogenee. La Compagnia, inol- tre, può liquidare un Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da ren- dere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l’incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.
Le operazioni di fusione e di liquidazione non com- portano alcun costo per i Clienti e saranno comuni- cate con le modalità e i tempi previsti dalla norma- tiva di riferimento.
Allegato 1:
Esempi di applicazione dei costi di ingresso applicati ai premi versati e dei costi di uscita applicati in caso di riscatto
ESEMPI DI APPLICAZIONE DEI COSTI DI INGRESSO APPLICATI AI PREMI VERSATI
Come disciplinato all’Articolo 4 paragrafo 5 delle presenti Condizioni di Assicurazione, per l’acquisizione e la gestione amministrativa del contratto, la Compagnia applica un costo su ogni premio versato (unico ed even- tuale aggiuntivo); questo costo varia in base alla fascia di premio in cui ricade il totale dei versamenti effet- tuati, come indicato nella seguente tabella:
Totale versamenti effettuati | Costo |
Fino a 249.999,99 euro | 0,50% |
Da 250.000,00 euro e fino a 499.999,99 euro | 0,35% |
Da 500.000,00 euro e oltre | 0,15% |
Ciascun premio versato (unico ed eventuale aggiuntivo) al netto del suddetto costo costituisce il premio investito.
Di seguito si riporta una tabella esemplificativa in cui vengono rappresentati alcuni esempi di applicazione dei costi su premi.
Ipotizziamo una polizza sulla quale è stato effettuato il pagamento di tre premi: premio unico e due versamenti aggiuntivi.
Premi versati sulla polizza | Importo premio versato (in euro) | Totale versamenti effettuati (in euro) | Costo da applicare al premio versato | Importo del costo applicato al premio versato (in euro) | Importo premio investito (in euro) |
(a) | (b) | (c) = (a) x (b) | (d) = (a) - (c) | ||
Premio unico | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,50% | 250.00 | 49.750,00 |
Versamento aggiuntivo | 150.000,00 | 200.000,00 (50.000,00+150.000,00) | 0,50% | 750,00 | 149.250,00 |
Versamento aggiuntivo | 100.000,00 | 300.000,00 (200.000,00+100.000,00) | 0,35% | 350.00 | 99.650,00 |
ESEMPI DI APPLICAZIONE DEI COSTI DI USCITA APPLICATI IN CASO DI RISCATTO
Come disciplinato all’Articolo 17 paragrafo 4 delle presenti Condizioni di Assicurazione, in caso di riscatto totale o di riscatto parziale, il contratto prevede l’applicazione di un costo variabile in funzione del periodo di tempo trascorso dalla data di decorrenza del contratto alla data di disinvestimento, come descritto nella seguente tabella:
Descrizione | Periodo di tempo trascorso | Costo da applicare all’importo lordo riscattato |
Riscatto totale e Riscatto parziale | Meno di 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto | Riscatto non ammesso |
Dal 91° giorno di durata del contratto e fino al giorno che precede la ricorrenza del 1° anniversario del contratto | 2,00% con il minimo di 30,00 euro | |
Dal giorno in cui ricorre il 1° anniversario del contratto e fino al giorno che precede la ricorrenza del 5° anniversario del contratto | 1,00% con il minimo di 30,00 euro | |
Dal giorno in cui ricorre il 5° anniversario del contratto in poi | 30,00 euro |
Di seguito si riporta una tabella esemplificativa in cui vengono rappresentati alcuni esempi di applicazione del costo di riscatto.
Ipotizziamo un riscatto di importo pari a 2.500,00 euro richiesto in tre momenti differenti:
- nel primo anno di durata contrattuale trascorsi 90 giorni dalla decorrenza (esempio 1);
- nel secondo anno di durata contrattuale (esempio 2);
- dopo il 5° anniversario del contratto (esempio 3).
Esempio | Importo riscattato (in euro) | Costo di riscatto (in %) | Importo costo di riscatto (in euro) | Costo minimo di riscatto (in euro) | Importo costo di riscatto da applicare (in euro) | Importo riscattato al netto del costo di riscatto (in euro) |
(a) | (b) | (c) = (a) x (b) | (d) | (e) = importo maggiore tra (c) e (d) | (f) = (a) - (e) | |
1 | 2.500,00 | 2,00% | 50,00 | 30,00 | 50,00 | 2.450,00 |
2 | 2.500,00 | 1,00% | 25,00 | 30,00 | 30,00 | 2.470,00 |
3 | 2.500,00 | - | - | 30,00 | 30,00 | 2.470,00 |
Gli “importi riscattati”, indicati a titolo esemplificativo nella tabella sopra riportata, sono al lordo delle imposte previste dalla legge di riferimento.
Allegato 2:
Esempi sulle modalità per determinare il costo di gestione trattenuto dal rendimento della Gestione Separata
Come disciplinato all’Articolo 18 paragrafo 1.1 delle presenti Condizioni di Assicurazione, per determinare il tasso di adeguamento, espresso su base annua, da attribuire al contratto, la Compagnia trattiene dal rendi- mento lordo della Gestione Separata (espresso su base annua) il costo di gestione (espresso su base annua). Il costo di gestione è costituito dalla somma di due componenti:
Componente fissa (sempre applicata) | Componente variabile (percentuale massima applicabile) |
1,30% (espressa su base annua) | 25% della differenza, se positiva, tra il rendimento lordo della Gestione Separata e il tasso di riferimento del 2,75% (espressi su base annua) |
Nella determinazione del costo di gestione la componente variabile viene applicata nel mese considerato solo se il rendimento lordo della Gestione Separata (espresso su base annua) è superiore al 2,75%.
Il costo di gestione varia quindi in funzione del rendimento lordo realizzato dalla Gestione Separata.
Nella seguente tabella esemplificativa vengono riportati tre esempi con tre differenti misure del costo di gestione calcolate sulla base di diverse ipotesi di rendimento lordo della Gestione Separata. Le ipotesi di ren- dimento sono meramente indicative e non impegnano in alcun modo la Compagnia.
In particolare gli esempi descrivono casi in cui il costo di gestione nel mese considerato è costituito dalla sola componente fissa poiché la componente variabile è pari a zero e casi in cui il costo di gestione è costituito dalla somma della componente fissa e della componente variabile.
Esempio | Rendimento mensile lordo su base annua della Gestione Separata | Tasso di riferimento | Differenza tra il rendimento lordo e il tasso di riferimento | Componente fissa annua | Componente variabile annua massima applicabile | Costo di gestione annuo |
(a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) = (c) x 25% | (f) = (d) + (e) | |
1 | 2,50% | 2,75% | -0,25% | 1,30% | - | 1,30% |
2 | 2,75% | 2,75% | 0,00% | 1,30% | - | 1,30% |
3 | 4,00% | 2,75% | 1,25% | 1,30% | 0,31% | 1,61% |
Negli esempi 1 e 2, nel mese considerato il costo di gestione è costituito dalla sola componente fissa, poiché la differenza tra il rendimento mensile lordo su base annua realizzato dalla Gestione Separata e il tasso di rife- rimento è, rispettivamente, inferiore a zero e pari a zero. Pertanto, in entrambi i casi, tale differenza non è positiva e di conseguenza non sussistono le condizioni per applicare anche la componente variabile.
Nell’esempio 3, nel mese considerato il costo di gestione è costituito dalla somma della componente fissa e della componente variabile, poiché la differenza tra il rendimento mensile lordo su base annua realizzato dalla Gestione Separata e il tasso di riferimento è superiore a zero.
In ogni caso, ai fini dell’effettiva applicazione della componente variabile, è necessario che sia soddisfatta anche la condizione che il livello di adeguamento del capitale nel mese considerato sia superiore alla soglia di riferimento del capitale calcolata come maggior valore tra:
• il livello di base del capitale che rappresenta il capitale iniziale alla decorrenza del contratto convenzional- mente pari a 100, rivalutato sino al mese considerato applicando un tasso dello 0,25% annuo composto
• il massimo livello di adeguamento del capitale che rappresenta il più alto livello di adeguamento del capi- tale mai raggiunto fino al mese precedente a quello considerato.
Il livello di adeguamento si calcola moltiplicando il valore del livello di adeguamento del mese precedente per il tasso di adeguamento del mese considerato e sommando al valore del mese precedente (per il primo mese convenzionalmente pari a 100) il risultato ottenuto.
L’applicazione della componente variabile non può comunque portare il valore del livello di adeguamento del capitale al di sotto del valore della soglia di riferimento. Ove necessario, la misura della componente variabile sarà quindi ridotta al fine di rispettare tale principio.
Per illustrare la condizione di effettiva applicabilità della componente variabile del costo di gestione sopra descritta, si riportano due casi numerici che prendono in considerazione un generico mese del contratto nel quale il rendimento mensile lordo su base annua della Gestione Separata sia il 4,00% come nel precedente esempio 3 riportato nella Tabella.
Caso 1 Applicazione massima della componente variabile
Livello di adeguamento del capitale riferito al mese precedente: 103,52
Livello di adeguamento del capitale nel mese considerato: 103,72 = (103,52 x (1+0,1968%*))
* tasso mensile corrispondente al tasso di adeguamento su base annua del 2,39% ottenuto sottraendo dal rendimento lordo del 4,00% la componente fissa (1,30%) e la componente variabile (0,31%).
Soglia di riferimento: 103,52 e corrispondente al massimo valore tra:
• massimo livello di adeguamento del capitale: 103,52
• livello di base del capitale alla fine del mese considerato: 103,30
Essendo il livello di adeguamento del capitale nel mese considerato (103,72) superiore alla soglia di riferi- mento (103,52) si verifica la condizione di piena applicabilità della componente variabile e quindi il tasso di adeguamento da applicare, per il mese considerato (tenuto conto della componete variabile pari a 0,31%) sarà effettivamente pari al 2,39%.
Caso 2 Non applicazione della componente variabile
Livello di adeguamento del capitale riferito al mese precedente: 102,36
Livello di adeguamento del capitale nel mese considerato: 102,56 = (102,36 x (1+0,1968%*))
* tasso mensile corrispondente al tasso di adeguamento su base annua del 2,39% ottenuto sottraendo dal rendimento lordo del 4,00% la componente fissa (1,30%) e la componente variabile (0,31%).
Soglia di riferimento: 103,30 e corrispondente al massimo valore tra:
• massimo livello di adeguamento del capitale: 102,36
• livello di base del capitale alla fine del mese considerato: 103,30
Essendo il livello di adeguamento del capitale nel mese considerato (102,56) inferiore alla soglia di riferimento (103,30), non si verifica la condizione di applicabilità della componente variabile.
La componente variabile non è applicabile neppure in forma parziale poiché il livello di adeguamento del capi- tale resterebbe comunque al di sotto della soglia di riferimento.
Il tasso di adeguamento relativo al mese in questione, espresso su base annua, sarà quindi del 2,70%, pari al rendimento lordo (4,00%) diminuito della sola componente fissa del costo di gestione (1,30%) e quindi:
Livello di adeguamento del capitale nel mese considerato: 102,59 = (102,36 x (1+0,2223%*))
* tasso mensile corrispondente al tasso di adeguamento su base annua del 2,70%.
Allegato 3:
Esempi sulle modalità di calcolo della commissione di performance gravante sui Fondi Interni
ESEMPIO DI CALCOLO DELLA COMMISSIONE DI PERFORMANCE RELATIVA AI FONDI INTERNI OBBLIGAZIONARIO FLEX, MULTIASSET FLEX 12 E AZIONARIO FLEX
Come disciplinato all’Articolo 19 paragrafo 3 lettera b), cui si rimanda per tutte le informazioni di dettaglio, sui Fondi Interni Obbligazionario Flex, Multiasset Flex 12 e Azionario Flex, con riferimento al generico anno solare, è prevista una commissione di performance pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l’incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota all’ultima data di valorizzazione dell’anno solare corrente rispetto all’High Water Mark rilevato all’ultima data di valorizzazione dell’anno solare precedente
e
- il rendimento, se positivo, del parametro di riferimento nello stesso periodo (nel primo anno di operatività dei Fondi Interni viene considerata la frazione d’anno compresa tra la data di prima valorizzazione dei Fondi Interni e l’ultima data di valorizzazione dell’anno solare).
Nella tabella che segue si riportano, a titolo puramente esemplificativo, degli esempi numerici di calcolo della commissione di performance.
Anno | Valore unitario della quota | High Water Mark | Incremento percentuale del valore unitario della quota rispetto all’High Water Mark | Rendimento del parametro di riferimento | Overperformance | Commissione di performance |
(a) | (b) | (c) = [(a)-(b)]/(b) | (d) | (e) = (c) - (d), se positiva | (f) = 20%*(e) | |
1° anno | 10,300 | 10,000 | 3,00% | 3,25% | 0,00% | 0,00% |
2° anno | 10,815 | 10,300 | 5,00% | 3,00% | 2,00% | 0,40% |
3° anno | 10,788 | 10,815 | -0,25% | 3,00% | 0,00% | 0,00% |
4° anno | 11,327 | 10,815 | 4,74% | 3,50% | 1,24% | 0,25% |
5° anno | 11,837 | 11,327 | 4,50% | 3,50% | 1,00% | 0,20% |
Nella tabella esemplificativa riportata sopra:
- il primo anno, l’incremento percentuale del valore unitario della quota rispetto all’High Water Mark e il rendi- mento del parametro di riferimento sono pari, rispettivamente, al 3,00% e al 3,25%: l’overperformance è quindi pari a 0% e la commissione di performance non viene prelevata;
- nel secondo anno, l’incremento percentuale del valore unitario della quota rispetto all’High Water Mark e il rendimento del parametro di riferimento sono pari, rispettivamente, al 5,00% e al 3,00%: l’overperformance è quindi pari a 2,00% e la commissione di performance è pari allo 0,40%;
- nel quarto anno, l’incremento percentuale del valore unitario della quota rispetto all’High Water Mark e il ren- dimento del parametro di riferimento sono pari, rispettivamente, al 4,74% e al 3,50%: l’overperformance è quindi pari a 1,24% e la commissione di performance è pari allo 0,25%.
ESEMPIO DI CALCOLO DELLA COMMISSIONE DI PERFORMANCE RELATIVA AI FONDI INTERNI BILANCIATO GLOBALE 25, BILANCIATO GLOBALE 45 E BILANCIATO GLOBALE 70
Come disciplinato all’Articolo 19 paragrafo 3 lettera c), cui si rimanda per tutte le informazioni di dettaglio, sui Fondi Interni Bilanciato Globale 25, Bilanciato Globale 45 e Bilanciato Globale 70 con riferimento al gene- rico anno solare, è prevista una commissione di performance pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l’incremento percentuale fatto registrare dal valore quota del Fondo Interno, nel periodo intercorrente tra l’ul- tima data di valorizzazione dell’anno solare precedente e l’ultima data di valorizzazione dell’anno solare di riferimento
- e l’incremento fatto registrare dal “parametro di riferimento” dato dal Benchmark nello stesso periodo.
Anno | Valore unitario della quota | Valore unitario della quota fine anno solare precedente | Incremento percentuale del valore unitario della quota nell'anno considerato | Incremento percentuale del parametro di riferimento | Overperformance | Commissione di performance |
(a) | (b) | (c) = [(a)-(b)]/(b) | (d) | (e) = (c) - (d), se positiva | (f) = 20%*(e) | |
1° anno | 10,320 | 10,010 | 3,10% | 3,50% | 0,00% | 0,00% |
2° anno | 10,750 | 10,320 | 4,17% | 2,50% | 1,67% | 0,33% |
3° anno | 10,800 | 10,750 | 0,47% | 2,00% | 0,00% | 0,00% |
4° anno | 11,100 | 10,800 | 2,78% | 1,50% | 1,28% | 0,26% |
5° anno | 11,275 | 11,100 | 1,58% | 1,00% | 0,58% | 0,12% |
Nella tabella esemplificativa riportata sopra:
- il primo anno, l’incremento percentuale del valore unitario della quota e l’incremento del parametro di riferi- mento sono pari, rispettivamente, al 3,10% e al 3,50%: l’overperformance è quindi pari a 0% e la commis- sione di performance non viene prelevata;
- nel secondo anno, l’incremento percentuale del valore unitario della quota e l’incremento del parametro di riferimento sono pari, rispettivamente, al 4,17% e al 2,50%: l’overperformance è quindi pari a 1,67% e la commissione di performance è pari allo 0,33%;
- nel quarto anno, l’incremento percentuale del valore unitario della quota e l’incremento del parametro di rife- rimento sono pari, rispettivamente, al 2,78% e all’1,50%: l’overperformance è quindi pari a 1,28% e la com- missione di performance è pari allo 0,26%.
Regolamento della Gestione Separata “Fondo Base Sicura”
Art. 1
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome “Fondo Base Sicura”. Il presente Regola- mento è parte integrante delle Condizioni di Assicu- razione.
Art. 2
La valuta di denominazione della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” è l’euro.
Art. 3
Nella Gestione Separata “Fondo Base Sicura” con- fluiranno le attività relative ai contratti a prestazioni adeguabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.
Il Regolamento della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” è conforme alle norme stabilite dall’Isti- tuto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011.
Art. 4
La gestione del “Fondo Base Sicura” è sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revi- sione iscritta nell’Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell’Art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58.
Art. 5
Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° gennaio di ciascun anno fino al suc- cessivo 31 dicembre.
In aggiunta al tasso medio di rendimento sopra indi- cato, ogni mese viene determinato il rendimento medio mensile della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” realizzato nel mese solare immediata- mente precedente.
I tassi medi di rendimento relativi al periodo annuale e ai periodi mensili sopra indicati sono determinati rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.
Per risultato finanziario della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” si devono intendere i proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione
stessa nel periodo considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili realiz- zati e le perdite sofferte nel medesimo periodo.
Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato. Il risultato finanziario è calco- lato al netto delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività e per l’attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revi- sione. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario è determinato al lordo delle ritenute di acconto fiscale.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo considerato degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
Art. 6
L’attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.
Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.
La gestione finanziaria del “Fondo Base Sicura” è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, non- ché in altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe agli investimenti obbligazionari, senza tut- tavia escludere l’utilizzo di tutte le attività ammissibili
secondo la normativa vigente e alle eventuali modifi- che e integrazioni della stessa. Gli investimenti esposti al rischio di cambio saranno contenuti entro il 7% del valore del portafoglio1. Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei sin- goli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.
In particolare, i titoli obbligazionari sono selezionati principalmente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societa- rio con merito creditizio rientrante principalmente nel
c.d. “investment grade”, secondo le scale di valuta- zione attribuite da modelli interni della Compagnia che tengano conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating2.
A livello di asset allocation la Gestione Separata rispetterà i seguenti limiti di investimento:
• Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) governativi o di enti sovranazionali: nessun limite;
• Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) non - governativi: al massimo 50%;
• Strumenti di liquidità (depositi bancari): nessun limite;
• Strumenti azionari (ed altri valori assimilabili, com- prese le quote di OICR): al massimo 15%;
• Strumenti afferenti al comparto immobiliare: al massimo 5%;
• Investimenti alternativi (hedge fund e private equity): al massimo 8%.
La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utiliz- zare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.
In relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, resta ferma per la Compagnia la facoltà di superare i limiti di investimento sopra descritti per un periodo di tempo transitorio. In tali situazioni, la Compagnia si impegna ad effettuare tutte le operazioni necessarie per rientrare nei limiti di investimento nel più breve tempo possibile, agendo comunque a tutela e nell’in- teresse dei Contraenti.
La Compagnia, nell’ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per
l’attività di gestione del “Fondo Base Sicura”. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico della Gestione Separata, rispetto a quelli indicati nell’Art. 5, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante con- trollo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.
Art. 7
La Compagnia, per assicurare la tutela dei Contra- enti da possibili situazioni di conflitto di interesse, si impegna al rispetto dei seguenti limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all’ar- ticolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008 n.
25:
• per l’investimento in organismi di investimento col- lettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 40% del valore del portafoglio;
• per l’investimento in titoli di debito e azioni: fino ad un massimo del 20% del valore del portafoglio.
Art. 8
Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per l’Assicurato.
La Compagnia, qualora ne ravvisasse l’opportunità, per perseguire l’interesse dei Contraenti e in un’ot- tica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali, potrà procedere alla scissione o alla fusione della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” con altra Gestione Separata avente analo- ghe caratteristiche ed omogenee politiche di investi- mento. In tal caso, la Compagnia provvederà a tra- sferire, senza alcun onere o spese per i Contraenti, le relative attività finanziarie della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” presso la Gestione Separata derivante dall’operazione di scissione o fusione, dandone preventiva comunicazione ai Contraenti.
1. Con il termine “valore del portafoglio” si intende la somma dei valori di iscrizione delle singole attività nel libro mastro della Gestione Separata (c.d. “valore di carico”), così come definito all’Art. 5 del presente Regola- mento.
2. Viene considerato un valore unico di rating (c.d. “rating sintetico”) al fine di sintetizzare i giudizi attribuiti al merito creditizio di una singola emis- sione o di un singolo emittente da parte della Compagnia, mediante un modello di valutazione interno che tiene conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating.
Regolamento aggiornato a luglio 2014
Regolamento del Fondo Interno Obbligazionario Flex
Art. 1
Istituzione e denominazione del Fondo Interno
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compa- gnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti, in base a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di stru- menti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denomi- nato Obbligazionario Flex (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.
Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.
Art. 2
Obiettivo del Fondo Interno
Obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è quello di realizzare l’incremento di valore delle somme che vi confluiscono, nel rispetto di un livello massimo di rischio e attraverso la gestione flessibile di investimenti diversificati.
Art. 3
Profili di rischio del Fondo Interno
I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli deri- vanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.
In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti atten-
zione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emit- tenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), colle- gato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle flut- tuazioni dei tassi di interesse di mercato; que- ste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’Ente Emittente, per effetto di un deteriora- mento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a tra- sformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quotazione uffi- ciale può rendere più complesso l’apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rap- porto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e la valuta estera in cui sono denomi- nati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell’investimento;
e) rischio di controparte: è il rischio connesso all’eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni con- trattualmente pattuite, per effetto di un deteriora- mento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contra- enti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.
Art. 4
Criteri di investimento del Fondo Interno
Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente1, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e succes- sive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di “Fondo Comune di Investimento”, “Sicav” o “Unit Trust”. Tali OICR sono principalmente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte.
Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:
• quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposi- zioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commer- cializzati nel territorio nazionale;
• quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l’autorizza- zione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all’Art. 42 del medesimo decreto legislativo;
• strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
- depositi bancari in conto corrente;
- certificati di deposito o altri strumenti del mer- cato monetario;
- operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
• strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui ade- riscono uno o più dei predetti Stati ovvero da sog-
getti residenti nei predetti Stati membri che appar- tengono alle seguenti tipologie:
- Titoli di Stato;
- titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
- titoli azionari.
Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in dispo- nibilità liquide e più in generale la facoltà di assu- mere, in relazione all’andamento dei mercati finan- ziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l’interesse dei Contraenti.
La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utiliz- zare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di rea- lizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie.
Il Fondo Interno Obbligazionario Flex persegue una propria politica d’investimento come di seguito descritto.
La politica di investimento consiste nel cogliere le opportunità offerte principalmente dal mercato obbli- gazionario, attraverso opportuna diversificazione anche su altri strumenti di investimento. Essa pre- vede un’allocazione dinamica orientata principal- mente verso quote di più OICR, armonizzati e non, appartenenti principalmente, o anche in via esclu- siva, al Gruppo Intesa Sanpaolo, che investono pre- valentemente in strumenti del mercato monetario, obbligazioni e altri titoli di debito, sia dell’Area Euro che internazionali, azioni di società e altri titoli equi- valenti ad azioni di società. La componente obbliga- zionaria può a seconda del contesto del mercato rappresentare fino al 100% del valore del Fondo Interno, mentre quella rappresentata in investimenti azionari non può superare il 15%.
Possono inoltre essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo total return.
Il Fondo Interno può investire in depositi bancari.
Gli strumenti oggetto di investimento sono denomi- nati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.
Lo stile di gestione adottato è di tipo flessibile. Il Fondo Interno affronta le ciclicità dei mercati finan- ziari tramite una gestione attiva con l’obiettivo di contenere il rischio entro una volatilità annua mas- sima pari a 10%.
Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.
Art. 5
Gestione del Fondo Interno
La gestione del Fondo Interno e l’attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professio- nale del patrimonio.
La Compagnia, nell’ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l’attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all’Art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Com- pagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.
Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla Compa- gnia.
Art. 6
Valore unitario della quota
Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione del Fondo Interno, a 10,00 euro.
Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di Valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.
Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i sabati, i giorni festivi, il 14 agosto, il 16 agosto, il 7 dicembre, il 24 dicem- bre e il 31 dicembre. In questi giorni il valore unitario delle quote non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di Borsa per cui si verifichi l’assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/x Xxxxxxxxxxx la Compagnia potrà non cal- colare e pubblicare il valore unitario delle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
Art. 7
Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)
Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patri- monio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi eviden- ziati al successivo Art. 8.
Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione, quali risultanti l’ultimo giorno lavorativo di Borse aperte precedente il giorno di valorizzazione.
In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:
- gli OICR sono valutati in base all’ultima valorizza- zione disponibile rispetto al giorno della valorizza- zione della quota. Nel caso in cui non siano dispo- nibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, a causa di motivazioni indipendenti dalla Compagnia, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regola- mentati sono valutati in base all’ultimo prezzo uffi- ciale disponibile rispetto al giorno di valorizza- zione, mentre per gli strumenti finanziari non quo- tati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli ele- menti d’informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell’emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regola- mentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell’irrile- vanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati “Over the Counter” (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche pre- valenti sul mercato basate su metodologie di cal- colo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecni- che di valutazione adottate assicurano una attribu- zione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l’intera durata dei contratti stipulati, indi- pendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base dell’ultimo tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Cen- trale Europea;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l’effettivo saldo gior- naliero per valuta del conto corrente bancario rela- tivo al Fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato.
Ai soli fini del calcolo giornaliero della commissione di gestione indicata all’Art. 8 lettera a) e della com- missione di performance indicata all’Art. 8 lettera b), il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, quale sopra definito, viene computato al lordo di tali importi giornalieri oggetto di calcolo.
Gli eventuali crediti d’imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.
Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno con cadenza trimestrale, accreditando il corrispettivo maturato in ogni trimestre solare entro novanta giorni dalla fine del trimestre di riferimento.
Art. 8
Costi gravanti sul Fondo Interno
I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.
a) Commissione di gestione: pari ad una percen- tuale espressa su base annua, del valore com- plessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trime- strale.
Fondo Interno | Commissione di gestione annua |
Obbligazionario Flex | 1,50% |
La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministra- zione dei contratti.
b) Commissione di performance: con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l’incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota all’ultima data di valorizzazione del Fondo Interno dell’anno solare corrente rispetto all’High Water Mark rilevato all’ultima data di valorizzazione del Fondo Interno dell’anno solare precedente e
- il rendimento, se positivo, del parametro di rife- rimento nello stesso periodo (nel primo anno di operatività del Fondo Interno viene considerata la frazione d’anno compresa tra la data di prima valorizzazione del Fondo Interno e l’ultima data di valorizzazione dell’anno solare).
L’High Water Mark applicabile è definito come segue:
- alla data di costituzione del Fondo Interno, è posto convenzionalmente uguale al valore ini- ziale della quota, cioè a 10,00 euro;
- successivamente, viene aggiornato in corri- spondenza dell’ultima data di valorizzazione di ciascun anno solare e coincide con il più alto tra il valore unitario della quota registrato dal Fondo Interno a tale data e l’High Water Mark precedente.
Il “parametro di riferimento” ai fini del calcolo delle commissioni di performance è dato dall’in- dice Barclays Euro Treasury Bills maggiorato di
uno spread percentuale riportato nella seguente tabella:
Fondo Interno | Parametro di riferimento |
Obbligazionario Flex | Indice Barclays Euro Treasury Bills + 2% |
L’indice Barclays Euro Treasury Bills è un indice composto dai Titoli di Stato di alcuni Paesi dell’Area Euro, zero coupon, denominati in euro e aventi una scadenza inferiore ai 12 mesi e 15 giorni al momento dell’emissione.
Il calcolo della commissione annua di perfor- mance è effettuato giornalmente, accantonando un rateo che fa riferimento all’overperformance maturata rispetto all’ultima data di valorizzazione dell’anno solare precedente.
La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l’ultimo giorno di valoriz- zazione dell’anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno disponibile nel giorno di calcolo.
È prevista una commissione massima complessi- vamente prelevabile (come somma delle com- missioni di cui alle lettere a) e b), pari alla com- missione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest’ul- tima percentuale costituisce il massimo preleva- bile a titolo di commissione di performance.
c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR: sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all’1,20% annuo degli attivi stessi. Sono previste inoltre commissioni di overperfor- mance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell’overperformance stessa.
La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sen- sibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti conce- dendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze colle- gate al Fondo, il diritto di riscatto senza penalità.
d) Altri costi a carico del Fondo Interno:
- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investi- mento;
- spese inerenti l’attività svolta dalla Società di
Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla Banca Depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.
Art. 9
Rendiconto annuale del Fondo Interno
La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile. Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all’albo di cui all’Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Art. 10
Modifiche al Regolamento del Fondo Interno Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai Contraenti.
Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti.
Art. 11
Fusione e liquidazione del Fondo Interno
La Compagnia, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimen- sionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l’inte- resse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.
L’operazione di fusione non comporta alcun costo per i Contraenti e sarà comunicata con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.
La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finan- ziaria e/o eccessiva l’incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.
Le modalità e gli effetti della liquidazione nonché i tempi di comunicazione dell’operazione al Contra- ente sono disciplinati da apposita clausola riportata nelle Condizioni di Assicurazione.
1. In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti supe- riori in controvalore al 70% del totale dell’attivo del Fondo Interno; il ter- mine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “conte- nuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.
Regolamento aggiornato a gennaio 2019.
Regolamento del Fondo Interno Multiasset Flex 12
Art. 1
Istituzione e denominazione del Fondo Interno
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compa- gnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti, in base a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di stru- menti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denomi- nato Multiasset Flex 12 (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.
Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.
Art. 2
Obiettivo del Fondo Interno
L’obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è quello di ottimizzare il rendimento dell’in- vestimento nel rispetto di un livello massimo di rischio rappresentato dalla volatilità annua massima pari al 12%.
Art. 3
Profili di rischio del Fondo Interno
I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli deri- vanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.
In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti atten-
zione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emit- tenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), colle- gato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle flut- tuazioni dei tassi di interesse di mercato; que- ste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’Ente Emittente, per effetto di un deteriora- mento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a tra- sformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facil- mente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l’apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rap- porto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e la valuta estera in cui sono denomi- nati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell’investimento;
e) rischio di controparte: è il rischio connesso all’eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni con- trattualmente pattuite, per effetto di un deteriora- mento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contra- enti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.
Art. 4
Criteri di investimento del Fondo Interno
Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente1, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e succes- sive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di “Fondo Comune di Investimento”, “Sicav” o “Unit Trust”. Tali OICR sono principalmente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte.
È prevista altresì una quota del Fondo Interno inve- stita in Fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze, non superiore al 30%.
Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:
• quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposi- zioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commer- cializzati nel territorio nazionale;
• quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l’autorizza- zione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
• strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
- depositi bancari in conto corrente;
- certificati di deposito o altri strumenti del mer- cato monetario;
- operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
• strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati
appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui ade- riscono uno o più dei predetti Stati ovvero da sog- getti residenti nei predetti Stati membri che appar- tengono alle seguenti tipologie:
- Titoli di Stato;
- titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
- titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comun- que denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certifi- cati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato rego- lamentato; obbligazioni convertibili e/o cum war- rant negli strumenti finanziari di cui sopra; qual- siasi altro titolo normalmente negoziato che per- metta di acquisire o vendere gli strumenti finan- ziari di cui sopra.
Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in dispo- nibilità liquide e più in generale la facoltà di assu- mere, in relazione all’andamento dei mercati finan- ziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l’interesse dei Contraenti.
La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utiliz- zare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di rea- lizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l’inve- stimento in quote di OICR dedicati.
Il Fondo Interno Multiasset Flex 12 persegue una propria politica d’investimento come di seguito descritto.
Il Fondo Interno investe in modo dinamico e flessi- bile in OICR appartenenti a tutte le principali Asset Class (monetari, obbligazionari, azionari, bilanciati, flessibili, Absolute/Total Return), La definizione dell’asset allocation sarà gestita in modo tale da otti- mizzare il rendimento, in funzione del contesto di mercato e delle opportunità di volta in volta presenti. La componente azionaria può a seconda del conte- sto del mercato rappresentare fino al 100% del valore del Fondo Interno.
La strategia di investimento si contraddistingue per la diversificazione degli OICR selezionati, i quali saranno caratterizzati anche da strategie fra loro decorrelate. Gli OICR sono selezionati fra le migliori società di gestione del risparmio non appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo nel limite massimo del 30% degli attivi del Fondo Interno. Tale diversificazione è volta ad ottimizzare il rendimento del Fondo Interno
nel rispetto di un livello massimo di rischio, rappre- sentato da una volatilità annua massima del 12%.
Gli strumenti in cui viene inserito il Fondo Interno sono denominati principalmente in euro, dollaro sta- tunitense, sterlina inglese e yen giapponese.
Il Fondo Interno può investire in depositi bancari e in tutte le categorie di emittenti avendo a riferimento tutte le Aree Geografiche ritenute interessanti.
Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.
Art. 5
Gestione del Fondo Interno
La gestione del Fondo Interno e l’attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professio- nale del patrimonio.
La Compagnia, nell’ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l’attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all’Art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti dele- gati.
Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla Compa- gnia.
Art. 6
Valore unitario della quota
Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione del Fondo Interno, a 10,00 euro.
Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di valo- rizzazione di seguito definito, dividendo il valore com- plessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato.
Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra deci- male.
Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In que- sti giorni il valore unitario della quota non sarà deter- minato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
Il Calendario di Valorizzazione è pubblicato sul sito internet della Compagnia.
Nel caso in cui sopravvengano eventi che provo- chino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di Borsa per cui si verifichi l’assenza di tutte o parte
delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la Compagnia potrà non calco- lare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.
Art. 7
Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)
Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patri- monio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi eviden- ziati al successivo Art. 8.
Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.
In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:
- gli OICR sono valutati in base all’ultima valorizza- zione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regola- mentati sono valutati in base all’ultimo prezzo uffi- ciale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quo- tazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo deter- minato sugli elementi d’informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell’emittente e del suo Paese di resi- denza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regola- mentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell’irrile- vanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati “Over the Counter” (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche pre- valenti sul mercato basate su metodologie di cal- colo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecni- che di valutazione adottate assicurano una attribu- zione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l’intera durata dei contratti stipulati, indi- pendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio dispo- nibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valoriz- zazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l’effettivo saldo gior- naliero per valuta del conto corrente bancario rela- tivo al Fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.
Gli eventuali crediti d’imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.
Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.
Art. 8
Costi gravanti sul Fondo Interno
I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.
a) Commissione di gestione: pari ad una percen- tuale espressa su base annua, del valore com- plessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trimestrale.
Fondo Interno | Commissione di gestione annua |
Multiasset Flex 12 | 1,70% |
La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministra- zione dei contratti.
b) Commissioni di performance: con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l’incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota all’ultima data di valorizzazione del Fondo Interno dell’anno solare corrente rispetto all’High Water Mark rilevato all’ultima data di valorizzazione del Fondo Interno dell’anno solare precedente e
- il rendimento, se positivo, del parametro di rife- rimento nello stesso periodo (nel primo anno di operatività del Fondo Interno viene considerata la frazione d’anno compresa tra la data di prima valorizzazione del Fondo Interno e l’ultima data di valorizzazione dell’anno solare).
L’High Water Mark applicabile è definito come segue:
- alla data di costituzione del Fondo Interno, è posto convenzionalmente uguale al valore ini- ziale della quota, cioè a 10,00 euro;
- successivamente, viene aggiornato in corri- spondenza dell’ultima data di valorizzazione di ciascun anno solare e coincide con il più alto tra il valore unitario della quota registrato dal Fondo Interno a tale data e l’High Water Mark precedente.
Il “parametro di riferimento” ai fini del calcolo delle commissioni di performance è dato dall’in- dice Barclays Euro Treasury Bills maggiorato di uno spread percentuale riportato nella seguente tabella:
Fondo Interno | Parametro di riferimento |
Multiasset Flex 12 | Indice Barclays Euro Treasury Bills + 2,25% |
L’indice Barclays Euro Treasury Bills è un indice composto dai Titoli di Stato di alcuni Paesi dell’Area Euro, zero coupon, denominati in euro e aventi una scadenza inferiore ai 12 mesi e 15 giorni al momento dell’emissione.
Il calcolo della commissione annua di perfor- mance è effettuato giornalmente, accantonando un rateo che fa riferimento all’overperformance maturata rispetto all’ultima data di valorizzazione dell’anno solare precedente.
La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l’ultimo giorno di valoriz- zazione dell’anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno disponibile nel giorno di calcolo.
È prevista una commissione massima complessi- vamente prelevabile (come somma delle com- missioni di cui alle lettere a) e b), pari alla com- missione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest’ul- tima percentuale costituisce il massimo preleva- bile a titolo di commissione di performance.
c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR: sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all’1,20% annuo degli attivi stessi.
Sono previste inoltre commissioni di overperfor- mance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell’overperformance stessa.
La Compagnia si riserva di modificare il costo mas- simo di tali commissioni di gestione qualora le con- dizioni economiche di mercato varino sensibilmente.
In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comu- nicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni Contrat- tuali delle polizze collegate al Fondo, il diritto di riscatto senza penalità.
d) Altri costi a carico del Fondo Interno:
- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investi- mento;
- spese inerenti l’attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla Banca Depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.
Art. 9
Rendiconto annuale del Fondo Interno
La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.
Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sot- toposto a revisione da parte di una Società di Revi- sione iscritta all’albo di cui all’Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Art. 10
Modifiche al Regolamento del Fondo Interno Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai Contraenti.
Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti.
Art. 11
Fusione e liquidazione del Fondo Interno
La Compagnia, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimen- sionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l’inte- resse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.
La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finan- ziaria e/o eccessiva l’incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.
Le operazioni di fusione e di liquidazione non com- portano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.
1. In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti supe- riori in controvalore al 70% del totale dell’attivo del Fondo Interno; il ter- mine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “conte- nuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.
Regolamento aggiornato a gennaio 2019.
Regolamento del Fondo Interno Azionario Flex
Art. 1
Istituzione e denominazione del Fondo Interno
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compa- gnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti, in base a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di stru- menti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denomi- nato Azionario Flex (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.
Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.
Art. 2
Obiettivo del Fondo Interno
Obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è quello di realizzare l’incremento di valore delle somme che vi confluiscono, nel rispetto di un livello massimo di rischio e attraverso la gestione flessibile di investimenti diversificati.
Art. 3
Profili di rischio del Fondo Interno
I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli deri- vanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.
In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale inve- stito, mentre il valore delle obbligazioni è influen- zato dall’andamento dei tassi di interesse di mer- cato e dalle valutazioni della capacità dell’emit- tente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a sca- denza. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente.
Si presti attenzione, all’interno di questa catego- ria di rischio, ai seguenti:
1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspet- tative di mercato sulle prospettive di anda- mento economico delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), colle- gato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle flut- tuazioni dei tassi di interesse di mercato; que- ste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’Ente Emittente, per effetto di un deteriora- mento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a tra- sformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mer- cato in cui gli stessi sono trattati. In linea di mas- sima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quotazione uffi- ciale può rendere più complesso l’apprezza- mento del valore effettivo del titolo, la cui deter- minazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute
diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rap- porto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e la valuta estera in cui sono denomi- nati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell’investimento;
e) rischio di controparte: è il rischio connesso all’eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni con- trattualmente pattuite, per effetto di un deteriora- mento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contra- enti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.
Art. 4
Criteri di investimento del Fondo Interno
Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente1, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e succes- sive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di “Fondo Comune di Investimento”, “Sicav” o “Unit Trust”. Tali OICR sono principalmente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte.
Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:
• quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposi- zioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commer- cializzati nel territorio nazionale;
• quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l’autorizza- zione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all’Art. 42 del medesimo decreto legislativo;
• strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
- depositi bancari in conto corrente;
- certificati di deposito o altri strumenti del mer- cato monetario;
- operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
• strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui ade- riscono uno o più dei predetti Stati ovvero da sog-
getti residenti nei predetti Stati membri che appar- tengono alle seguenti tipologie:
- Titoli di Stato;
- titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
- titoli azionari.
Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in dispo- nibilità liquide e più in generale la facoltà di assu- mere, in relazione all’andamento dei mercati finan- ziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l’interesse dei Contraenti.
La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utiliz- zare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di rea- lizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie.
Il Fondo Interno Azionario Flex persegue una pro- pria politica d’investimento come di seguito descritto.
La politica di investimento consiste nel cogliere in modo flessibile le opportunità offerte soprattutto dal mercato azionario, attraverso opportuna diversifica- zione anche su altri strumenti di investimento. Essa prevede un’allocazione dinamica orientata principal- mente verso quote di più OICR, armonizzati e non, appartenenti principalmente, o anche in via esclu- siva, al Gruppo Intesa Sanpaolo, che a loro volta investono in strumenti del mercato monetario, obbli- gazioni e altri titoli di debito, sia dell’Area Euro che internazionali, azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società. Gli strumenti oggetto di investi- mento sono denominati principalmente in euro, dol- laro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese. La componente azionaria, prevalentemente di emit- tenti a medio-alta capitalizzazione, può a seconda del contesto del mercato rappresentare fino al 100% del valore del Fondo Interno, con un minimo del 30%.
Possono inoltre essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo Total Return fino ad un massimo del 70% del valore del Fondo Interno.
Lo stile di gestione adottato è di tipo flessibile. Il Fondo Interno affronta le ciclicità dei mercati finan- ziari tramite una gestione attiva con l’obiettivo di contenere il rischio entro una volatilità annua mas- sima pari a 20%.
Il Fondo Interno può investire in depositi bancari. Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.
Art. 5
Gestione del Fondo Interno
La gestione del Fondo Interno e l’attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professio- nale del patrimonio.
La Compagnia, nell’ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l’attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all’Art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Com- pagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.
Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla Compa- gnia.
Art. 6
Valore unitario della quota
Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione del Fondo Interno, a 10,00 euro.
Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di Valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.
Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i sabati, i giorni festivi, il 14 agosto, il 16 agosto, il 7 dicembre, il 24 dicem- bre e il 31 dicembre. In questi giorni il valore unitario delle quote non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di Borsa per cui si verifichi l’assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/x Xxxxxxxxxxx la Compagnia potrà non cal- colare e pubblicare il valore unitario delle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
Art. 7
Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)
Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patri- monio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi eviden- ziati al successivo Art. 8.
Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione, quali risultanti l’ultimo giorno lavorativo di Borse aperte precedente il giorno di valorizzazione.
In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:
- gli OICR sono valutati in base all’ultima valorizza- zione disponibile rispetto al giorno della valorizza- zione della quota. Nel caso in cui non siano dispo- nibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, a causa di motivazioni indipendenti dalla Compagnia, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regola- mentati sono valutati in base all’ultimo prezzo uffi- ciale disponibile rispetto al giorno di valorizza- zione, mentre per gli strumenti finanziari non quo- tati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli ele- menti d’informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell’emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regola- mentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell’irrile- vanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati “Over the Counter” (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche pre- valenti sul mercato basate su metodologie di cal- colo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecni- che di valutazione adottate assicurano una attribu- zione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l’intera durata dei contratti stipulati, indi- pendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base dell’ultimo tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Cen- trale Europea;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l’effettivo saldo gior- naliero per valuta del conto corrente bancario rela- tivo al Fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato.
Ai soli fini del calcolo giornaliero della commissione di gestione indicata all’Art. 8 lettera a) e della com- missione di performance indicata all’Art. 8 lettera b), il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, quale sopra definito, viene computato al lordo di tali importi giornalieri oggetto di calcolo.
Gli eventuali crediti d’imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.
Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno con cadenza trimestrale, accreditando il corrispettivo maturato in ogni trimestre solare entro novanta giorni dalla fine del trimestre di riferimento.
Art. 8
Costi gravanti sul Fondo Interno
I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.
a) Commissione di gestione: pari ad una percen- tuale espressa su base annua, del valore com- plessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trime- strale.
Fondo Interno | Commissione di gestione annua |
Azionario Flex | 2,10% |
La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministra- zione dei contratti.
b) Commissione di performance: con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l’incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota all’ultima data di valorizzazione del Fondo Interno dell’anno solare corrente rispetto all’High Water Mark rilevato all’ultima data di valorizzazione del Fondo Interno dell’anno solare precedente e
- il rendimento, se positivo, del parametro di riferimento nello stesso periodo (nel primo anno di operatività del Fondo Interno viene considerata la frazione d’anno compresa tra la data di prima valorizzazione del Fondo Interno e l’ultima data di valorizzazione dell’anno solare).
L’High Water Mark applicabile è definito come segue:
- alla data di costituzione del Fondo Interno, è posto convenzionalmente uguale al valore ini- ziale della quota, cioè a 10,00 euro;
- successivamente, viene aggiornato in corri- spondenza dell’ultima data di valorizzazione di ciascun anno solare e coincide con il più alto tra il valore unitario della quota registrato dal Fondo Interno a tale data e l’High Water Mark precedente.
Il “parametro di riferimento” ai fini del calcolo delle commissioni di performance è dato dall’in- dice Barclays Treasury Bills maggiorato di uno
spread percentuale riportato nella seguente tabella:
Fondo Interno | Parametro di riferimento |
Azionario Flex | Indice Barclays Euro Treasury Bills + 3,25% |
L’indice Barclays Euro Treasury Bills è un indice composto dai Titoli di Stato di alcuni Paesi dell’Area Euro, zero coupon, denominati in euro e aventi una scadenza inferiore ai 12 mesi e 15 giorni al momento dell’emissione.
Il calcolo della commissione annua di perfor- mance è effettuato giornalmente, accantonando un rateo che fa riferimento all’overperformance maturata rispetto all’ultima data di valorizzazione dell’anno solare precedente.
La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l’ultimo giorno di valoriz- zazione dell’anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno disponibile nel giorno di calcolo.
È prevista una commissione massima complessi- vamente prelevabile (come somma delle com- missioni di cui alle lettere a) e b), pari alla com- missione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest’ul- tima percentuale costituisce il massimo preleva- bile a titolo di commissione di performance.
c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR: sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura mas- sima è pari all’1,20% annuo degli attivi stessi. Sono previste inoltre commissioni di overperfor- mance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell’overperformance stessa.
La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sen- sibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti conce- dendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze colle- gate al Fondo, il diritto di riscatto senza penalità.
d) Altri costi a carico del Fondo Interno:
- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investi- mento;
- spese inerenti l’attività svolta dalla Società di
Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla Banca Depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.
Art. 9
Rendiconto annuale del Fondo Interno
La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.
Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sot- toposto a revisione da parte di una Società di Revi- sione iscritta all’albo di cui all’Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Art. 10
Modifiche al Regolamento del Fondo Interno Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai Contraenti.
Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti.
Art. 11
Fusione e liquidazione del Fondo Interno
La Compagnia, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimen- sionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l’inte- resse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.
L’operazione di fusione non comporta alcun costo per i Contraenti e sarà comunicata con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.
La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finan- ziaria e/o eccessiva l’incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.
Le modalità e gli effetti della liquidazione nonché i tempi di comunicazione dell’operazione al Contra- ente sono disciplinati da apposita clausola riportata nelle Condizioni di Assicurazione.
1. In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti supe- riori in controvalore al 70% del totale dell’attivo del Fondo Interno; il ter- mine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “conte- nuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.
Regolamento aggiornato a gennaio 2019.
Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 25
Art. 1
Istituzione e denominazione del Fondo Interno
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compa- gnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti, in base a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di stru- menti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denomi- nato Bilanciato Globale 25 (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.
Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.
Art. 2
Obiettivo del Fondo Interno
L’obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (Benchmark), coerente- mente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”).
Il Benchmark del Fondo Interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composi- zione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Si riporta di seguito l’indicazione del Benchmark del Fondo Interno:
Indici che compongono il Benchmark | Codice Bloomberg |
10% Barclays Euro Xxxxxxxx Xxxx | LEB1TREU |
15% JPM EMU Government Bond Index in euro | JNEULOC |
50% JPMorgan GBI (Broad) | JNUCGBIB |
10% DJ STOXX Europe 50 | SX5R |
15% MSCI AC World ex Europe da convertire in EUR | M1WDE |
Art. 3
Profili di rischio del Fondo Interno
I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli deri- vanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.
In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale inve- stito, mentre il valore delle obbligazioni è influen- zato dall’andamento dei tassi di interesse di mer- cato e dalle valutazioni della capacità dell’emit- tente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a sca- denza. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di
capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emit- tenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), colle- gato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle flut- tuazioni dei tassi di interesse di mercato; que- ste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’Ente Emittente, per effetto di un deteriora- mento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a tra- sformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mer- cato in cui gli stessi sono trattati. In linea di mas- sima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quotazione uffi- ciale può rendere più complesso l’apprezza- mento del valore effettivo del titolo, la cui deter- minazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rap- porto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e la valuta estera in cui sono denomi- nati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell’investimento;
e) rischio di controparte: è il rischio connesso all’eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni con- trattualmente pattuite, per effetto di un deteriora- mento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contra- enti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.
Art. 4
Criteri di investimento del Fondo Interno
L’allocazione del Fondo Interno è orientata alla generazione di valore rispetto al Benchmark ripor- tato nell’Art. 2 del presente Regolamento e viene realizzata investendo gli attivi principalmente1, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e succes- sive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di “Fondo Comune di Investimento”, “Sicav” o “Unit Trust”.
Tali OICR sono principalmente, o anche in via esclu- siva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del Risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte.
È prevista altresì una quota del Fondo Interno inve- stita in Fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze, non superiore al 25%.
Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:
• quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58
del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposi- zioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commer- cializzati nel territorio nazionale;
• quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l’autorizza- zione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
• strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
- depositi bancari in conto corrente;
- certificati di deposito o altri strumenti del mer- cato monetario;
- operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
• strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui ade- riscono uno o più dei predetti Stati ovvero da sog- getti residenti nei predetti Stati membri che appar- tengono alle seguenti tipologie:
- Titoli di Stato;
- titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
- titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comun- que denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certifi- cati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato rego- lamentato; obbligazioni convertibili e/o cum war- rant negli strumenti finanziari di cui sopra; qual- siasi altro titolo normalmente negoziato che per- metta di acquisire o vendere gli strumenti finan- ziari di cui sopra.
Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in dispo- nibilità liquide e più in generale la facoltà di assu- mere, in relazione all’andamento dei mercati finan- ziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l’interesse dei Contraenti.
La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utiliz- zare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di rea- lizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l’inve- stimento in quote di OICR dedicati.
Il Fondo Interno Bilanciato Globale 25 persegue una propria politica d’investimento come di seguito rap- presentata.
Lo stile di gestione attivo come descritto al prece- dente Art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al Benchmark mediante scostamenti conte- xxxx dallo stesso.
Il Fondo Interno investe in modo dinamico in OICR di tipo monetario, obbligazionario e del mercato azionario.
L’investimento in OICR azionari varia da un minimo del 15% ad un massimo del 35%.
Per diversificare i propri investimenti, il Fondo Interno può investire per un limite massimo del 15% del valore corrente del Fondo in OICR specializzati in obbligazioni di mercati dei Paesi emergenti e in OICR specializzati in obbligazioni High Yield.
Possono, inoltre, essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo total return.
Gli strumenti oggetto di investimento sono denomi- nati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.
Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.
Art. 5
Gestione del Fondo Interno
La gestione del Fondo Interno e l’attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professio- nale del patrimonio.
La Compagnia, nell’ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l’attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all’Art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Com- pagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.
Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla Compagnia.
Art. 6
Valore unitario della quota
Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione del Fondo Interno, a 10,00 euro.
Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di valo- rizzazione di seguito definito, dividendo il valore com- plessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato.
Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra deci- male. Il Calendario di Valorizzazione è costituito da
tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calen- xxxxx delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario della quota non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la matura- zione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
Il Calendario di Valorizzazione è pubblicato sul sito internet della Compagnia.
Nel caso in cui sopravvengano eventi che provo- chino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di Borsa per cui si verifichi l’assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la Compagnia potrà non calco- lare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.
Art. 7
Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)
Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patri- monio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi eviden- ziati al successivo Art. 8.
Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.
In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:
- gli OICR sono valutati in base all’ultima valorizza- zione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regola- mentati sono valutati in base all’ultimo prezzo uffi- ciale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quo- tazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo deter- minato sugli elementi d’informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell’emittente e del suo Paese di resi- denza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regola- mentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell’irrile- vanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati “Over the Counter” (OTC) sono valutati al valore corrente
(c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche pre- valenti sul mercato basate su metodologie di cal- colo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecni- che di valutazione adottate assicurano una attribu- zione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l’intera durata dei contratti stipulati, indi- pendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio dispo- nibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valoriz- zazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l’effettivo saldo gior- naliero per valuta del conto corrente bancario rela- tivo al Fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.
Gli eventuali crediti d’imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.
Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.
Art. 8
Costi gravanti sul Fondo Interno
I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.
a) Commissione di gestione: pari ad una percen- tuale, espressa su base annua, del valore com- plessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno.
Fondo Interno | Commissione di gestione annua |
Bilanciato Globale 25 | 1,30% |
La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministra- zione dei contratti.
b) Commissioni di performance: con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l’incremento percentuale fatto registrare, nel periodo intercorrente tra l’ultima data di valoriz- zazione del Fondo dell’anno solare precedente e l’ultima data di valorizzazione del Fondo
dell’anno solare di riferimento, dal valore quota del Fondo e
- l’incremento fatto registrare dal “parametro di riferimento” dato dal Benchmark (come descritto al precedente Art. 2) nello stesso periodo.
Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l’overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.
La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del Fondo Interno.
La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l’ultimo giorno di valoriz- zazione dell’anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno disponibile nel giorno di calcolo.
Nel primo anno di commercializzazione del Fondo, si considera la frazione d’anno compresa tra la prima data di calcolo del valore quota del Fondo e l’ultima data di valorizzazione del Fondo Interno nell’anno stesso.
La commissione di overperformance non viene applicata qualora il rendimento del Fondo sia negativo.
È prevista una commissione massima complessi- vamente prelevabile (come somma delle com- missioni di cui alle lettere a) e b), pari alla com- missione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest’ul- tima percentuale costituisce il massimo preleva- bile a titolo di commissione di performance.
c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR: sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all’1,60% annuo degli attivi stessi. Sono previste inoltre commissioni di overperfor- mance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell’overperformance stessa.
La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sen- sibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti conce- dendo agli stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni Contrattuali delle polizze colle- gate al Fondo, il diritto di riscatto senza penalità.
d) Altri costi a carico del Fondo Interno:
- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l’attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla Banca Depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.
Art. 9
Rendiconto annuale del Fondo Interno
La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.
Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sot- toposto a revisione da parte di una Società di Revi- sione iscritta all’albo di cui all’Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Art. 10
Modifiche al Regolamento del Fondo Interno Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai Contraenti.
Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti.
Art. 11
Fusione e liquidazione del Fondo Interno
La Compagnia, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimen- sionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l’inte- resse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.
La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finan- ziaria e/o eccessiva l’incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.
Le operazioni di fusione e di liquidazione non com- portano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.
1. In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti supe- riori in controvalore al 70% del totale dell’attivo del Fondo Interno; il ter- mine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “conte- nuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.
Regolamento aggiornato a gennaio 2019.
Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 45
Art. 1
Istituzione e denominazione del Fondo Interno
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compa- gnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti, in base a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di stru- menti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denomi- nato Bilanciato Globale 45 (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.
Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.
Art. 2
Obiettivo del Fondo Interno
L’obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (Benchmark), coerente- mente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”).
Il Benchmark del Fondo Interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composi- zione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Si riporta di seguito l’indicazione del Benchmark del Fondo Interno:
Indici che compongono il Benchmark | Codice Bloomberg |
10% Barclays Euro Xxxxxxxx Xxxx | LEB1TREU |
10% JPM EMU Government Bond Index in euro | JNEULOC |
35% JPMorgan GBI (Broad) | JNUCGBIB |
20% DJ STOXX Europe 50 | SX5R |
25% MSCI AC World ex Europe da convertire in EUR | M1WDE |
Art. 3
Profili di rischio del Fondo Interno
I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli deri- vanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.
In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale inve- stito, mentre il valore delle obbligazioni è influen- zato dall’andamento dei tassi di interesse di mer- cato e dalle valutazioni della capacità dell’emit- tente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a sca- denza. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di
capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspet- tative di mercato sulle prospettive di anda- mento economico delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), colle- gato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle flut- tuazioni dei tassi di interesse di mercato; que- ste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’Ente Emittente, per effetto di un deteriora- mento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a tra-
sformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mer- cato in cui gli stessi sono trattati. In linea di mas- sima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quotazione uffi- ciale può rendere più complesso l’apprezza- mento del valore effettivo del titolo, la cui deter- minazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rap- porto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e la valuta estera in cui sono denomi- nati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell’investimento;
e) rischio di controparte: è il rischio connesso all’eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni con- trattualmente pattuite, per effetto di un deteriora- mento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contra- enti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.
Art. 4
Criteri di investimento del Fondo Interno
L’allocazione del Fondo Interno è orientata alla generazione di valore rispetto al Benchmark ripor- tato nell’Art. 2 del presente Regolamento e viene realizzata investendo gli attivi principalmente1, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e succes- sive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di “Fondo Comune di Investimento”, “Sicav” o “Unit Trust”.
Tali OICR sono prevalentemente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte.
È prevista altresì una quota del Fondo Interno inve- stita in Fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze, non superiore al 40%.
Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:
• quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposi- zioni in materia di intermediazione finanziaria) e
delle relative disposizioni di attuazione e commer- cializzati nel territorio nazionale;
• quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l’autorizza- zione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
• strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
- depositi bancari in conto corrente;
- certificati di deposito o altri strumenti del mer- cato monetario;
- operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
• strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui ade- riscono uno o più dei predetti Stati ovvero da sog- getti residenti nei predetti Stati membri che appar- tengono alle seguenti tipologie:
- Titoli di Stato;
- titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
- titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comun- que denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certifi- cati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato rego- lamentato; obbligazioni convertibili e/o cum war- rant negli strumenti finanziari di cui sopra; qual- siasi altro titolo normalmente negoziato che per- metta di acquisire o vendere gli strumenti finan- ziari di cui sopra.
Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in dispo- nibilità liquide e più in generale la facoltà di assu- mere, in relazione all’andamento dei mercati finan- ziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l’interesse dei Contraenti.
La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utiliz- zare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di rea- lizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l’inve- stimento in quote di OICR dedicati.
Il Fondo Interno Bilanciato Globale 45 persegue una propria politica d’investimento come di seguito rap- presentata.
Lo stile di gestione attivo come descritto al prece- dente Art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al Benchmark mediante scostamenti signifi- cativi dallo stesso.
Il Fondo Interno investe in modo dinamico in OICR di tipo monetario, obbligazionario e del mercato azionario.
L’investimento in OICR azionari varia da un minimo del 25% ad un massimo del 65%.
Per diversificare i propri investimenti, il Fondo Interno può investire per un limite massimo del 10% del valore corrente del Fondo in OICR specializzati in obbligazioni di mercati dei Paesi emergenti e in OICR specializzati in obbligazioni High Yield.
Possono, inoltre, essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo total return.
Gli strumenti oggetto di investimento sono denomi- nati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.
Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.
Art. 5
Gestione del Fondo Interno
La gestione del Fondo Interno e l’attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professio- nale del patrimonio.
La Compagnia, nell’ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l’attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all’Art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Com- pagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati. Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla Compagnia.
Art. 6
Valore unitario della quota
Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione del Fondo Interno, a 10,00 euro.
Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di valo- rizzazione di seguito definito, dividendo il valore com- plessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato.
Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra deci- male.
Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In que- sti giorni il valore unitario della quota non sarà deter- minato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
Il Calendario di Valorizzazione è pubblicato sul sito internet della Compagnia.
Nel caso in cui sopravvengano eventi che provo- chino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di Borsa per cui si verifichi l’assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la Compagnia potrà non calco- lare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.
Art. 7
Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)
Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patri- monio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi eviden- ziati al successivo Art. 8.
Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.
In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:
- gli OICR sono valutati in base all’ultima valorizza- zione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regola- mentati sono valutati in base all’ultimo prezzo uffi- ciale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quo- tazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo deter- minato sugli elementi d’informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell’emittente e del suo Paese di resi- denza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regola- mentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell’irrile- vanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati “Over the
Counter” (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche pre- valenti sul mercato basate su metodologie di cal- colo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecni- che di valutazione adottate assicurano una attribu- zione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l’intera durata dei contratti stipulati, indi- pendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio dispo- nibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valoriz- zazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l’effettivo saldo gior- naliero per valuta del conto corrente bancario rela- tivo al Fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.
Gli eventuali crediti d’imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.
Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.
Art. 8
Costi gravanti sul Fondo Interno
I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.
a) Commissione di gestione: pari ad una percen- tuale, espressa su base annua, del valore com- plessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno.
Fondo Interno | Commissione di gestione annua |
Bilanciato Globale 45 | 1,50% |
La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministra- zione dei contratti.
b) Commissioni di performance: con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l’incremento percentuale fatto registrare, nel periodo intercorrente tra l’ultima data di valoriz- zazione del Fondo dell’anno solare precedente
e l’ultima data di valorizzazione del Fondo dell’anno solare di riferimento, dal valore quota del Fondo e
- l’incremento fatto registrare dal “parametro di riferimento” dato dal Benchmark (come descritto al precedente Art. 2) nello stesso periodo.
Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l’overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.
La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del Fondo Interno.
La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l’ultimo giorno di valoriz- zazione dell’anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno disponibile nel giorno di calcolo.
Nel primo anno di commercializzazione del Fondo, si considera la frazione d’anno compresa tra la prima data di calcolo del valore quota del Fondo e l’ultima data di valorizzazione del Fondo Interno nell’anno stesso.
La commissione di overperformance non viene applicata qualora il rendimento del Fondo Interno sia negativo.
È prevista una commissione massima complessi- vamente prelevabile (come somma delle com- missioni di cui alle lettere a) e b), pari alla com- missione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest’ul- tima percentuale costituisce il massimo preleva- bile a titolo di commissione di performance.
c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR: sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura mas- sima è pari all’1,60% annuo degli attivi stessi. Sono previste inoltre commissioni di overperfor- mance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell’overperformance stessa.
La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sen- sibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti conce- dendo agli stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni Contrattuali delle polizze colle- gate al Fondo, il diritto di riscatto senza penalità.
d) Altri costi a carico del Fondo Interno:
- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l’attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla Banca Depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.
Art. 9
Rendiconto annuale del Fondo Interno
La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.
Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sot- toposto a revisione da parte di una Società di Revi- sione iscritta all’albo di cui all’Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Art. 10
Modifiche al Regolamento del Fondo Interno Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai Contraenti.
Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti.
Art. 11
Fusione e liquidazione del Fondo Interno
La Compagnia, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimen- sionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l’inte- resse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.
La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finan- ziaria e/o eccessiva l’incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.
Le operazioni di fusione e di liquidazione non com- portano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.
1. In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti supe- riori in controvalore al 70% del totale dell’attivo del Fondo Interno; il ter- mine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “conte- nuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.
Regolamento aggiornato a gennaio 2019.
Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 70
Art. 1
Istituzione e denominazione del Fondo Interno
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compa- gnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti, in base a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di stru- menti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denomi- nato Bilanciato Globale 70 (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.
Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.
Art. 2
Obiettivo del Fondo Interno
L’obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (Benchmark), coerente- mente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”).
Il Benchmark del Fondo Interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composi- zione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Si riporta di seguito l’indicazione del Benchmark del Fondo Interno:
Indici che compongono il Benchmark | Codice Bloomberg |
10% Barclays Euro Xxxxxxxx Xxxx | LEB1TREU |
20% JPMorgan GBI (Broad) | JNUCGBIB |
30% DJ STOXX Europe 50 | SX5R |
40% MSCI AC World ex Europe da convertire in EUR | M1WDE |
Art. 3
Profili di rischio del Fondo Interno
I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli deri- vanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.
In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale inve- stito, mentre il valore delle obbligazioni è influen- zato dall’andamento dei tassi di interesse di mer- cato e dalle valutazioni della capacità dell’emit- tente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a sca- denza. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di
capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspet- tative di mercato sulle prospettive di anda- mento economico delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), colle- gato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle flut- tuazioni dei tassi di interesse di mercato; que- ste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’Ente Emittente, per effetto di un deteriora- mento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a tra- sformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mer-
cato in cui gli stessi sono trattati. In linea di mas- sima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quotazione uffi- ciale può rendere più complesso l’apprezza- mento del valore effettivo del titolo, la cui deter- minazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rap- porto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e la valuta estera in cui sono denomi- nati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell’investimento;
e) rischio di controparte: è il rischio connesso all’eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni con- trattualmente pattuite, per effetto di un deteriora- mento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contra- enti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.
Art. 4
Criteri di investimento del Fondo Interno
L’allocazione del Fondo Interno è orientata alla generazione di valore rispetto al Benchmark ripor- tato nell’Art. 2 del presente Regolamento e viene realizzata investendo gli attivi principalmente1, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e succes- sive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di “Fondo Comune di Investimento”, “Sicav” o “Unit Trust”.
Tali OICR sono prevalentemente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte.
È prevista altresì una quota del Fondo Interno inve- stita in Fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze, non superiore al 50%.
Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:
• quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposi- zioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commer- cializzati nel territorio nazionale;
• quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l’autorizza- zione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
• strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
- depositi bancari in conto corrente;
- certificati di deposito o altri strumenti del mer- cato monetario;
- operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
• strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui ade- riscono uno o più dei predetti Stati ovvero da sog- getti residenti nei predetti Stati membri che appar- tengono alle seguenti tipologie:
- Titoli di Stato;
- titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
- titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comun- que denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certifi- cati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato rego- lamentato; obbligazioni convertibili e/o cum war- rant negli strumenti finanziari di cui sopra; qual- siasi altro titolo normalmente negoziato che per- metta di acquisire o vendere gli strumenti finan- ziari di cui sopra.
Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in dispo- nibilità liquide e più in generale la facoltà di assu- mere, in relazione all’andamento dei mercati finan- ziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l’interesse dei Contraenti.
La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utiliz- zare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di rea- lizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l’inve- stimento in quote di OICR dedicati.
Il Fondo Interno Bilanciato Globale 70 persegue una propria politica d’investimento come di seguito rap- presentata.
Lo stile di gestione attivo come descritto al prece- dente Art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al Benchmark mediante scostamenti signifi- cativi dallo stesso.
Il Fondo Interno investe in modo dinamico in OICR di tipo monetario, obbligazionario e del mercato azionario.
L’investimento in OICR azionari varia da un minimo del 50% ad un massimo del 90%.
Per diversificare i propri investimenti, il Fondo Interno può investire per un limite massimo del 10% del valore corrente del Fondo in OICVM specializzati in obbligazioni di mercati dei Paesi emergenti e in OICR specializzati in obbligazioni High Yield.
Possono, inoltre, essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo total return.
Gli strumenti oggetto di investimento sono denomi- nati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.
Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.
Art. 5
Gestione del Fondo Interno
La gestione del Fondo Interno e l’attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professio- nale del patrimonio.
La Compagnia, nell’ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l’attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all’Art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Com- pagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.
Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla Compa- gnia.
Art. 6
Valore unitario della quota
Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione del Fondo Interno, a 10,00 euro.
Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato.
Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra deci- male.
Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calendario
delle festività nazionali, assicurative e locali. In que- sti giorni il valore unitario della quota non sarà deter- minato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
Il Calendario di Valorizzazione è pubblicato sul sito internet della Compagnia.
Nel caso in cui sopravvengano eventi che provo- chino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di Borsa per cui si verifichi l’assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la Compagnia potrà non calco- lare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.
Art. 7
Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)
Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patri- monio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi eviden- ziati al successivo Art. 8.
Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.
In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:
- gli OICR sono valutati in base all’ultima valorizza- zione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regola- mentati sono valutati in base all’ultimo prezzo uffi- ciale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quo- tazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo deter- minato sugli elementi d’informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell’emittente e del suo Paese di resi- denza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regola- mentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell’irrile- vanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati “Over the Counter” (OTC) sono valutati al valore corrente
(c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche pre- valenti sul mercato basate su metodologie di cal- colo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecni- che di valutazione adottate assicurano una attribu- zione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l’intera durata dei contratti stipulati, indi- pendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio dispo- nibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valoriz- zazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l’effettivo saldo gior- naliero per valuta del conto corrente bancario rela- tivo al Fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.
Gli eventuali crediti d’imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.
Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.
Art. 8
Costi gravanti sul Fondo Interno
I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.
a) Commissione di gestione: pari ad una percen- tuale, espressa su base annua, del valore com- plessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno.
Fondo Interno | Commissione di gestione annua |
Bilanciato Globale 70 | 1,70% |
La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministra- zione dei contratti.
b) Commissioni di performance: con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l’incremento percentuale fatto registrare, nel periodo intercorrente tra l’ultima data di valoriz- zazione del Fondo dell’anno solare precedente e l’ultima data di valorizzazione del Fondo
dell’anno solare di riferimento, dal valore quota del Fondo e
- l’incremento fatto registrare dal “parametro di riferimento” dato dal Benchmark (come descritto al precedente Art. 2) nello stesso periodo.
Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l’overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.
La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del Fondo Interno.
La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l’ultimo giorno di valoriz- zazione dell’anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno disponibile nel giorno di calcolo.
Nel primo anno di commercializzazione del Fondo, si considera la frazione d’anno compresa tra la prima data di calcolo del valore quota del Fondo e l’ultima data di valorizzazione del Fondo Interno nell’anno stesso.
La commissione di overperformance non viene applicata qualora il rendimento del Fondo Interno sia negativo.
È prevista una commissione massima complessi- vamente prelevabile (come somma delle com- missioni di cui alle lettere a) e b), pari alla com- missione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest’ul- tima percentuale costituisce il massimo preleva- bile a titolo di commissione di performance.
c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR: sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all’1,60% annuo degli attivi stessi. Sono previste inoltre commissioni di overperfor- mance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell’overperformance stessa.
La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sen- sibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti conce- dendo agli stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni Contrattuali delle polizze colle- gate al Fondo, il diritto di riscatto senza penalità.
d) Altri costi a carico del Fondo Interno:
- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l’attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla Banca Depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.
Art. 9
Rendiconto annuale del Fondo Interno
La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.
Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sot- toposto a revisione da parte di una Società di Revi- sione iscritta all’albo di cui all’Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Art. 10
Modifiche al Regolamento del Fondo Interno Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai Contraenti.
Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti.
Art. 11
Fusione e liquidazione del Fondo Interno
La Compagnia, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimen- sionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l’inte- resse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.
La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finan- ziaria e/o eccessiva l’incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.
Le operazioni di fusione e di liquidazione non com- portano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.
1. In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti supe- riori in controvalore al 70% del totale dell’attivo del Fondo Interno; il ter- mine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “conte- nuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.
Regolamento aggiornato a gennaio 2019.
InFondi Stabilità PlusInsurance
Condizioni di Assicurazione - Allegato 4
1 di 1
Allegato 4:
Informazioni relative a Xxxxxx Xxxxxxx Capital International (MSCI)
Di seguito sono riportate informazioni relative a Xxxxxx Xxxxxxx Capital International (MSCI) fornitore di ser- vizi finanziari di alcuni indici che compongono il Benchmark (parametro di riferimento) dei Fondi Interni Bilan- ciato Globale 25, Bilanciato Globale 45, Bilanciato Globale 70 come descritto nei rispettivi Regolamenti ripor- tati nelle pagine precedenti.
Blended index: i rendimenti misti sono calcolati da Intesa Sanpaolo Vita sulla base dei valori di fine giornata degli indici concessi in licenza da MSCI [“Dati MSCI”]. Per chiarezza, MSCI non è l’“amministratore” dell’indice di riferimento, né un “contributore”, “presentatore” o “contributore sottoposto a vigilanza” dei rendimenti misti, e i Dati MSCI non sono considerati un “contributo” relativamente ai rendimenti misti, a seconda della defini- zione di tali termini nelle normative, regolamenti, leggi o standard internazionali. I Dati MSCI sono forniti “così come sono”, senza alcuna garanzia o responsabilità, e non è consentito effettuarne copie o distribuirli.
MSCI non rilascia alcuna dichiarazione sull’opportunità di un investimento o strategia, e non sponsorizza, pro- muove, emette, vende o altrimenti raccomanda o patrocina alcun investimento o strategia, incluso qualunque prodotto finanziario o strategia basato su, o che segua o altrimenti utilizzi qualsiasi Dato MSCI, modelli, analisi o altri materiali o informazioni.
Glossario
Anniversario (della decorrenza del contratto)
Definisce ogni annualità di polizza e coincide con la ricorrenza annua della data di decorrenza del contratto.
Area Euro
Paesi appartenenti alla Comunità Economica Europea che hanno aderito all’euro.
Assicurato
È la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione. Nel presente contratto la figura dell’As- sicurato coincide con quella del Contraente; vedi anche “Cliente”.
Banca intermediaria (o intermediario)
È il Soggetto che svolge attività di intermediazione assicurativa che consiste nel presentare o proporre pro- dotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
Benchmark
Parametro oggettivo di mercato che, in termini di composizione e di rischiosità, è comparabile agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Questo indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Beneficiario
Persona fisica o giuridica alla quale la Compagnia paga la prestazione prevista in caso di decesso del Cliente.
Capitale assicurato
È il capitale costituito dalla parte di premio investito (unico o aggiuntivo) destinata alla Gestione Separata ade- guata in base ai rendimenti ottenuti dalla Gestione Separata stessa al netto del costo di gestione.
Categoria
La categoria di un Fondo Interno è un attributo dello stesso che fornisce un’indicazione sintetica della sua politica di investimento.
Cliente
Nel presente contratto è sia il titolare del contratto (il Contraente) che la persona sulla cui vita viene stipulato il contratto (l’Assicurato).
Combinazione di investimento
Ripartizione dei premi investiti tra la Gestione Separata e uno o più Fondi Interni in funzione della scelta del Cliente.
Compagnia
È la Società con la quale il Cliente stipula il contratto di assicurazione, ovvero Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
Componenti
Sono la Gestione Separata e i Fondi Interni collegati al contratto e che in base alla scelta del Cliente compon- gono la combinazione di investimento.
Comunicazione in caso di perdite
Comunicazione che la società invia al Cliente se il valore finanziario del contratto, per la parte di investimento nei Fondi Interni, si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.
Conclusione del contratto
È il momento in cui il contratto viene sottoscritto dal Cliente e dalla Compagnia.
Conflitto di interessi
Il contrasto fra l’interesse del Cliente e quello della Compagnia, che sorge a causa delle relazioni di quest’ul- tima con altre Società del Gruppo di cui fa parte.
Contraente
È il titolare del contratto ovvero la persona fisica che sottoscrive il contratto e si impegna ad effettuare il versa- mento del premio unico alla Compagnia. Nel presente contratto la figura del Contraente coincide con quella dell’Assicurato; vedi anche “Cliente”.
Contratto
L’accordo che stabilisce gli obblighi del Cliente e della Compagnia.
Controvalore delle quote
Per la parte di investimento nei Fondi Interni, è l’importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal Cliente a una determinata data.
Data di decorrenza del contratto
Data a partire dalla quale il contratto ha effetto.
Data di comunicazione di decesso
È la data in cui la Compagnia riceve la richiesta di liquidazione comprensiva di uno di questi documenti che provano il decesso del Cliente:
- Certificato di morte
- Verbale di pubblicazione del Testamento;
- Atto Notorio o dichiarazione sostitutiva;
- Estratto di morte;
- Attestazione giudiziale.
Destinazione dei proventi
Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori oppure alla loro accu- mulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.
Documento di polizza
Vedi “Polizza”.
Firma Digitale
Particolare tipo di firma elettronica qualificata che identifica il firmatario di un documento informatico e garanti- sce l’integrità dello stesso. Essa si basa su un Certificato di firma rilasciato da un soggetto certificatore accre- ditato presso l’ente preposto dalla legge. La Firma Digitale è messa a disposizione dalla Clientela dalla Banca intermediaria in veste di certificatore accreditato presso l’ente preposto dalla legge. Il processo di sottoscri- zione dei documenti della Compagnia mediante Firma Digitale avviene con l’utilizzo, da parte della Clientela, di un codice personale (PIN) in abbinamento ad un codice OTP, imputati sul supporto informativo della Banca, senza necessità per la Clientela di accedere alla propria area riservata del sito internet della Banca.
Firma Grafometrica
Particolare tipo di firma autografa che possiede requisiti informatici e giuridici che consentono per legge di qualificarla come “firma elettronica avanzata”. La Compagnia per l’utilizzo da parte della Clientela della Firma Grafometrica si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Intesa Sanpaolo, in modo tale da consentire e garantire, mediante la connessione tra insieme di dati in forma elettronica, (i) l’identificazione del firmatario del documento, inclusi i controlli sui dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma, (ii) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto. Maggiori informa- zioni sulle caratteristiche della Firma Grafometrica sono disponibili sul sito internet della Compagnia e della Banca intermediaria, consultando il documento “Nota informativa sulla Firma Grafometrica”.
Firma Tradizionale
Firma autografa apposta dal Cliente sulla documentazione in formato cartaceo, per il tramite della Banca inter- mediaria.
Fondo Base Sicura
Vedi “Gestione Separata”.
Fondo Interno (Assicurativo)
Fondo di investimento costituito all’interno della Compagnia e gestito separatamente dalle altre attività della Compagnia stessa. Con riferimento al presente contratto, parte dei premi versati, al netto dei costi applicati, confluisce in uno o più Fondi Interni e viene convertita in quote (unit) del/i Fondo/i Interno/i stesso/i. I Fondi Interni collegati al presente contratto sono disciplinati da specifici Regolamenti contenuti nelle Condizioni di Assicurazione e disponibili anche sul sito della Compagnia.
Gestione Separata
Fondo di investimento istituito dalla Compagnia per valorizzare i capitali dei Clienti e realizzare i rendimenti garantiti da contratto. Con riferimento al presente contratto, parte dei premi versati, al netto dei costi applicati, confluisce nella Gestione Separata disciplinata da uno specifico Regolamento contenuto nelle Condizioni di Assicurazione e disponibile anche sul sito della Compagnia. La Gestione Separata collegata al presente con- tratto è denominata Fondo Base Sicura.
Giorni festivi
I giorni di festività nazionale come stabiliti per legge di anno in anno.
Giorno di valorizzazione (o data di valorizzazione)
Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto di ciascun Fondo Interno e di conse- guenza del valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno stesso.
Grado di rischio
Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio di ciascun Fondo Interno in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocata la parte di premio investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: “basso”, “medio basso”, “medio”, “medio-alto”, “alto” e “molto-alto”.
ISVAP
Vedi “IVASS”.
IVASS
È l’autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L’IVASS svolge anche compiti di tutela del consu- matore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all’informazione al consumatore. Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all’ISVAP.
OICR
Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le Società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le SICAV.
OICR armonizzato
OICR conforme alle disposizioni della normativa comunitaria ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche/integrazioni.
Orizzonte temporale di investimento consigliato
Orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio e alla tipologia di gestione.
Overperformance
Soglia di rendimento del Fondo Interno oltre la quale la società trattiene una parte dei rendimenti come costi.
Percentuale di investimento (o percentuale di ripartizione)
Rappresenta in percentuale la parte investita in ciascuna componente (Gestione Separata e Fondo/i Interno/i) della combinazione di investimento in vigore sul contratto.
Polizza
Documento sottoscritto dal Cliente e dalla Compagnia che attesta e specifica il contratto di assicurazione.
Premio investito
È il premio versato (unico o aggiuntivo), al netto dei costi applicati, investito in parte nella Gestione Separata e in parte in quote di uno o più Fondi Interni, in base alla combinazione di investimento definita dal Cliente.
Premio unico
Importo che il Cliente corrisponde in un’unica soluzione alla Compagnia per avere diritto alle prestazioni con- trattuali.
Premio versato
Importo del premio unico o del versamento aggiuntivo al lordo dei costi.
Prestazione
Somma pagabile sotto forma di capitale che la Compagnia si impegna a riconoscere a fronte del versamento effettuato dal Cliente.
Pro rata temporis
Per la parte di investimento nella Gestione Separata, è il meccanismo di applicazione dell’adeguamento “in proporzione al tempo trascorso”. Nel presente contratto, il tempo trascorso si riferisce al periodo che intercorre dalla data di investimento del premio o dalla data dell’ultimo adeguamento fino alla data effetto del calcolo considerata.
Quietanza
È la ricevuta che certifica che è avvenuto il pagamento.
Quota
Unità di misura di un Fondo Interno. Rappresenta la “quota parte” in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo Interno. Quando si sottoscrive un Fondo Interno si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.
Rating
Il rating è una valutazione del merito di credito di un emittente o di una particolare emissione obbligazionaria, assegnata da società indipendenti specializzate come Moody’s e Standard & Poor’s. Attraverso una sigla con- venzionale, il rating esprime la capacità dell’emittente di far fronte puntualmente agli impegni di pagamento (interessi e rimborso della quota capitale) alle scadenze prefissate.
SCALE DI RATING PER I TITOLI A MEDIO E LUNGO TERMINE:
Standard & Poor’s | ||
Investment Grade | ||
AAA | Capacità di rimborso del debito molto alta | |
AA | AA+ | Capacità di rimborso del debito molto alta, di poco inferiore ad AAA |
AA | ||
AA- | ||
A | A+ | Elevata capacità di rimborso del debito ma influenzabile da eventuali cambiamenti della situazione economica e finanziaria |
A | ||
A- | ||
BBB | BBB+ | Adeguata capacità di rimborso del debito, con più alta probabilità di indebolimento in presenza di condizioni economiche e finanziarie sfavorevoli |
BBB | ||
BBB- | ||
Speculative Grade | ||
BB | BB+ | Nel breve periodo non esiste pericolo di capacità di insolvenza, la quale tuttavia dipende da eventuali mutamenti a livello economico e finanziario |
BB | ||
BB- | ||
B | B+ | Condizioni economiche e finanziarie avverse potrebbero quasi annullare la capacità di rimborso |
B | ||
B- |
Standard & Poor’s | |
CCC,CC e C | CC indica un alto grado di speculazione; C è riservato a titoli per cui non sono stati pagati interessi |
DDD,DD e D | D è riservato ai titoli in stato di insolvenza |
I segni + e - possono essere aggiunti ai rating compresi tra AA e B, per indicare la posizione relativa del titolo all’interno della classe di rating.
Moody’s | ||
Investment Grade | ||
Aaa | Bassissimo grado di rischio dell’investimento | |
Aa | Aa1 | Bassissimo grado di rischio dell’investimento ma con garanzie per il pagamento degli interessi inferiori a quelle della classe superiore |
Aa2 | ||
Aa3 | ||
A | A1 | Adeguati elementi di garanzia per il pagamento degli interessi e del capitale alla scadenza, che però possono deteriorarsi in futuro |
A2 | ||
X0 | ||
Xxx | Xxx0 | Adeguate possibilità di pagamento degli interessi e del rimborso del capitale, tuttavia influenzabile da fattori esogeni |
Xxx0 | ||
Xxx0 | ||
Speculative Grade | ||
Ba | Ba1 | Copertura degli interessi e del capitale insoddisfacenti, titoli con caratteristiche leggermente speculative |
Ba2 | ||
Ba3 | ||
B | B1 | Investimento non sicuro, poche garanzie di pagamento della quota interesse e della quota capitale |
X0 | ||
X0 | ||
Xxx | Xxx0 | Possibili condizioni di insolvenza |
Caa2 | ||
Caa3 | ||
Ca e C | Scarsissima possibilità di pagamento degli interessi e di rimborso della quota capitale |
Ai rating compresi tra Aa e Caa è aggiunto un numero (1, 2 o 3) per indicare il posizionamento, rispettivamente superiore, mediano e inferiore rispetto alla categoria di appartenenza.
Recesso
È la possibilità del Cliente di recedere dal contratto entro i termini previsti e di ottenere il rimborso del premio versato secondo le modalità stabilite dalle Condizioni di Assicurazione.
Riscatto totale
È la possibilità del Cliente di estinguere il contratto riscuotendo totalmente il valore di riscatto.
Riscatto parziale
È la possibilità del Cliente di riscuotere parte del valore di riscatto.
Rischio finanziario
Il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote dei Fondi Interni che dipende dalle oscilla- zioni di prezzo delle attività finanziarie in cui è investito il patrimonio dei Fondi Interni.
Società di Gestione del Risparmio (SGR)
Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.
Switch
È l’operazione richiesta dal Cliente che gli consente di effettuare trasferimenti, totali o parziali, tra le diverse componenti del contratto secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni previste.
Tasso di adeguamento
È il rendimento realizzato dalla Gestione Separata che, al netto del costo di gestione, viene riconosciuto al capitale assicurato relativo alla parte di investimento nella Gestione Separata.
Tasso di rendimento (o rendimento della Gestione Separata)
È il rendimento lordo realizzato dalla Gestione Separata.
Tasso di rendimento convenzionale
È il rendimento, definito secondo le modalità disciplinate dalle Condizioni di Assicurazione, utilizzato per l’ade- guamento del capitale assicurato nel mese in cui cade la data di disinvestimento in caso di riscatto, di decesso o di Switch.
Total Expenses Ratio (TER)
Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del Fondo Interno, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del Fondo Interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.
Turnover
Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei Fondi Interni, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle quote del Fondo Interno, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizza- zione della quota.
Valore complessivo del Fondo Interno
Valore ottenuto sommando le attività presenti nel Fondo Interno (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).
Valore complessivo dell’investimento
È il capitale ottenuto dalla somma di due importi:
- il capitale assicurato, relativo alla parte di investimento nella Gestione Separata;
- il controvalore delle quote detenute, relativo alla parte di investimento in uno o più Fondi Interni in funzione della combinazione di investimento definita dal Cliente.
Valore unitario della quota
Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al Fondo Interno alla stessa data.
Valorizzazione della quota
Calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e di conseguenza del valore unitario della quota del Fondo stesso.
Volatilità
Indica il grado di rischiosità collegato ad un investimento. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l’aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite. L’informazione sulla variabilità dei rendimenti sta alla base della valutazione delle performance dei Fondi Interni.
Volatilità media annua attesa
Indicatore sintetico del rischio, espresso come scostamento medio percentuale rispetto al rendimento atteso del Fondo Interno stesso in un determinato periodo di tempo.
Valore di riscatto
È il valore del capitale liquidabile in caso di riscatto pari al valore complessivo dell’investimento ad una certa data. Al valore di riscatto si applicano i costi di riscatto e le eventuali imposte di legge.
Versamenti aggiuntivi
Somma, non inferiore all’importo minimo previsto da contratto, che il Cliente può versare per integrare il capi- tale inizialmente investito.
Informativa sul trattamento dei dati personali
(Informativa aggiornata a maggio 2018)
INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L’“INFORMATIVA”)
Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera cir- colazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati per- sonali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.
Per ulteriori informazioni può visitare il sito internet di Intesa Sanpaolo Vita xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.
SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Intesa Sanpaolo Vita ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protec- tion Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (contraente, assicurato, beneficiari, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati de- finiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi 1 (in quest’ultimo caso pre- via verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell’ambito della sua attività per le seguenti finalità:
a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti
Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati Personali comporta l’impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.
b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie
Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.
Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell’autorità di vigilanza e con- trollo (ad esempio la normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo impone la profilazione del rischio di riciclaggio e del confronto con liste pubbliche a contrasto del terrorismo internazionale e la comunicazione dei dati agli intermediari del Gruppo Intesa Sanpaolo al solo fine di perseguire le finalità connesse all’applicazione della di- sciplina antiriciclaggio; la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richie- dono la valutazione dell’adeguatezza del contratto offerto per l’intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell’alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).
1 Ad esempio, intermediari assicurativi, contraenti di polizze collettive o individuali in cui lei risulti assicurato, eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, di trasferimento della posizione previdenziale, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a co- municarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell’Ordine e altri soggetti pubblici.
c) Legittimo interesse del Titolare
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:
- per svolgere l’attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplifi- cativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest’ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Perso- nali solo dopo averla informata e aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Perso- nali alle seguenti categorie di destinatari:
1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministra- tivi, legali e contabili, e le società controllate.
2) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, ecc.), ad esempio:
- soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
- agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (Banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamen- to dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servi- zio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), Società di Revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest’ultima attivi- tà di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicura- zione consorziate;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elet- tronica;
- rilevazione della qualità dei servizi;
- altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
3) Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc.) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche ammi- nistrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazio- nale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Com- missione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d’Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbli- gatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell’Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi na- zionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agisco- no quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Perso- nali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della So- cietà o sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE INTER- NAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso Pae- si al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle fi- nalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Perso- nali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall’emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove inter- venga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.
SEZIONE 7 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo e-mail: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; a mezzo posta all’indirizzo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Privacy - Xxxxx Xxxxxxx 00/00 - 00000 Xxxxxx.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, op- pure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.
1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal ca- so, ottenere l’accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati ecc.
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.
2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.
3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Perso- nali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l’accerta- mento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l’esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.
5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto ti- tolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura for- nirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci ap- posita autorizzazione scritta.
6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compre- sa l’attività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi Dati Personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli inte- ressi, sui diritti e sulle libertà dell’Interessato), oppure il trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
Il Regolamento prevede in favore dell’Interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
c) si basi sul Suo consenso esplicito.
La Società effettua dei processi decisionali automatizzati per l’attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conse- guente conclusione ed esecuzione degli stessi 2. La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l’intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.
8. Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il tratta- mento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applica- bile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.
SEZIONE 8 - TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona), necessario per l’assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Re- golamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.
2 Ad esempio al fine della verifica di limiti assuntivi riferiti al contratto (es. età dell’assicurato).
SUPPLEMENTO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI CON FIRMA GRAFOMETRICA 3
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito la “Società”), in qualità di Titolare del trattamento, La informa - nella Sua qualità di “Interessato” - cir- ca l’utilizzo dei Suoi dati personali con specifico riferimento alla sottoscrizione di documenti informatici con Firma Grafo- metrica.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della firma apposta dall’Interessato (ad esempio: la velocità, la pressione, l’inclinazione) sono raccolti con le seguenti finalità:
a) esigenze di confronto e verifica in relazione a eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sotto- scrizione informatica apposta sui documenti afferenti al contratto;
b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità dei documenti informatici sottoscritti;
d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.
Modalità di trattamento dei dati
Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento.
a) La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun dato biometrico persiste all’esterno del documento informatico sottoscritto.
b) I dati biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e so- no memorizzati all’interno dei documenti informatici sottoscritti in forma cifrata tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
c) La corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee ga- ranzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo ac- cedere e utilizzare la chiave privata senza l’intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
d) La generazione delle chiavi private di decifratura dei vettori biometrici, e la conservazione delle stesse, avviene all’in- terno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo In- tesa Sanpaolo. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mante- nute nell’esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
e) La consegna delle credenziali di sblocco delle chiavi è avvenuta nei confronti del soggetto Terzo Fiduciario, che ne cu- ra la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali il Terzo Fi- duciario ha l’esclusiva possibilità di accesso.
f) Il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di de- cifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali ha esclusiva possibilità di ac- cesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e verifica della firma da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del servizio.
g) L’accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l’utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l’insorgenza di un contenzioso sull’autenticità della firma o a seguito di richiesta dell’Autorità Giudiziaria.
h) La trasmissione dei dati biometrici nel sistema informativo del Gruppo Intesa Sanpaolo avviene esclusivamente tramite l’ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
i) I sistemi informatici del Gruppo Intesa Sanpaolo sono protetti contro l’azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Intesa Sanpaolo, il quale si avvale, per l’esecuzione del servizio, della Società Consortile del Gruppo Intesa Sanpaolo e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è di- sponibile presso tutte le Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il trattamento di dati biometrici nell’ambito dell’utilizzo della firma grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell’Au- torità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 3 dicembre 2014).
Il consenso al trattamento dei dati biometrici da parte della Società nell’ambito dell’utilizzo della firma grafometrica è espresso dall’Interessato all’atto di adesione al servizio di firma grafometrica, effettuato presso una delle Filiali delle Ban- che del Gruppo Intesa Sanpaolo, con l’accettazione dell’utilizzo della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo e-mail: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o all’indirizzo di po- sta elettronica certificata xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; a mezzo posta all’indirizzo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Pri- vacy - Xxxxx Xxxxxxx 00/00 - 00000 Xxxxxx.
3 Tale informativa costituisce parte integrante dell’informativa completa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche per finalità assicurative - contrat- tuali e obblighi di legge contenuta nelle presenti Condizioni di Assicurazione e sul sito internet della Società.
INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L’“INFORMATIVA”) - FINALITÀ PROMO-COMMERCIALI
Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera cir- colazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati per- sonali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.
Per ulteriori informazioni può visitare il sito internet di Intesa Sanpaolo Vita xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.
SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Intesa Sanpaolo Vita ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protec- tion Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati di contatto (indirizzo e- mail o numero di telefono) e i dati derivanti dai servizi web.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti tramite la rete di vendita (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell’ambito della sua attivi- tà per le seguenti finalità promo-commerciali:
- svolgimento di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze, effettuare indagini di mercato e di customer satisfaction attraverso lettere, telefono, internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione senza l’intervento dell’operatore;
- comunicazione dei Dati Personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirle una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi.
I suddetti trattamenti sono facoltativi ed è richiesto il Suo consenso.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Perso- nali alle seguenti categorie di destinatari:
1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministra- tivi, legali e contabili, e le società controllate.
2) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, ecc.) che trattano i Suoi Dati Personali nell’ambito di:
- servizi di consulenza assicurativa;
- fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
- attività di consulenza in genere;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elet- tronica;
- rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi. Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del tratta- mento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della So- cietà o sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE INTER- NAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA.
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso Pae- si al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Per- sonali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrat- tuale di cui lei è parte. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto in- terruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.
SEZIONE 7 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo e-mail: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; a mezzo posta all’indirizzo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Privacy - Xxxxx Xxxxxxx 00/00 - 00000 Xxxxxx.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, op- pure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.
1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal ca- so, ottenere l’accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati ecc.
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.
2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.
3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Perso- nali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l’accerta- mento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l’esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.
5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto ti- tolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura for-
nirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci ap- posita autorizzazione scritta.
6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compre- sa l’attività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi Dati Personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli inte- ressi, sui diritti e sulle libertà dell’Interessato), oppure il trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
7. Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il tratta- mento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applica- bile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.
Documento di polizza (fac-simile)
Il Documento di polizza completo di tutte le informazioni acquisite dalla Compagnia relativamente al con- tratto verrà emesso tramite procedura informatica.
Nel fac-simile si ipotizza, a titolo puramente esemplificativo, che il Cliente abbia scelto:
- di sottoscrivere il contratto in sede e con Firma Digitale;
- la designazione nominativa dei Beneficiari della prestazione assicurata;
- di indicare anche un Referente terzo.
Signor/Signora Nome Cognome
Polizza assicurativa
InFondi Stabilità PlusInsurance - Cod. MIXB2
FAC-SIMILE
N. XXXXXXXXXXX
DATI PERSONALI
CLIENTE
COGNOME NOME
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
Il Contraente-Assicurato titolare del contratto e la persona sulla cui vita viene stipulato il contratto
INDIRIZZO DI RESIDENZA LOCALITÀ CAP, PROV. e STATO
INDIRIZZO DI RECAPITO LOCALITÀ CAP, PROV. e STATO INDIRIZZO E-MAIL TELEFONO
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Che cos’è InFondi Stabilità PlusInsurance
InFondi Stabilità PlusInsurance è un contratto di assicurazione sulla vita che prevede il versamento di un premio unico, la possibilità di versamenti aggiuntivi e prestazioni collegate in parte al rendimento di una Gestione Separata e in parte all’andamento del valore delle quote di uno o più Fondi Interni tra quelli previsti dal contratto.
I premi investiti vengono ripartiti tra la Gestione Separata e il/i Fondo/i Interno/i in base ad una combinazione di investimento liberamente definita dal Cliente nel rispetto dei limiti contrattuali.
Le informazioni di dettaglio sono riportate nell’Articolo 5 delle Condizioni di Assicurazione.
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Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx Sede Operativa: Xxxxx Xxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Capitale Sociale Euro 320.422.508 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo” - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28
Società del gruppo
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Che cosa offre InFondi Stabilità PlusInsurance (prestazione assicurata in caso di decesso e riscatto)
• In caso di decesso del Cliente, la Compagnia pagherà, ai Beneficiari designati, il valore complessivo dell’inve- stimento pari alla somma dei seguenti due importi:
- il capitale assicurato alla data di disinvestimento, relativo alla parte di investimento nella Gestione Separata;
- il controvalore delle quote alla data di disinvestimento, relativo alla parte di investimento nel/i Fondo/i Interno/i. Il valore complessivo dell’investimento verrà inoltre maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell’età del Cliente al momento del decesso.
La prestazione assicurata riconosciuta in caso di decesso del Cliente è descritta in dettaglio nell’Articolo 16 delle Condizioni di Assicurazione.
• In corso di contratto il Cliente può riscattare parzialmente o totalmente il valore di riscatto della polizza; per i det- tagli si rimanda all’Articolo 17 delle Condizioni di Assicurazione.
Una parte dei costi di gestione annui applicati alla Gestione Separata e ai Fondi Interni viene retrocessa alla Banca intermediaria.
Chi sono i destinatari della prestazione di InFondi Stabilità PlusInsurance (Beneficiari dell’assicurazione) I destinatari del capitale in caso di decesso del Cliente sono:
Cognome e nome ** Codice fiscale Nato/a a il gg/mm/aaaa
** Tipo di relazione intercorrente tra il Beneficiario e il Cliente:
1 = Figlio/Figlia; 2 = Genitore; 3 = Coniuge/Convivente; 4 = Nipote; 5 = Fratello/Sorella; 6 = Legame affettivo; 7 = Scopo benefico; 8 = Altro.
Recapito e contatti del Beneficiario:
FAC-SIMILE
Indirizzo Comune CAP Provincia Nazione Telefono cellulare e-mail
Avvertenza: in caso di mancata compilazione dei dati di recapito e contatto del/dei Beneficiario/i designato/i, la Compagnia potrà incontrare, al decesso del Cliente, maggiori difficoltà nel rintracciare il/i Beneficiario/i e dunque nel liquidare la prestazione.
Ogni modifica e/o revoca dei Beneficiari deve essere comunicata per iscritto direttamente alla Compagnia, oppure tramite la Banca intermediaria o disposta per testamento. La variazione non è valida se non riporta il numero della polizza.
Referente terzo cui la Compagnia può far riferimento per la liquidazione della prestazione assicurata: Cognome e nome Codice fiscale Indirizzo Comune CAP Provincia Nazione Telefono cellulare e-mail
Inizio e durata del contratto
Questa polizza decorre dalle ore 24:00 del [gg/mm/aaaa], secondo le modalità indicate all’Articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione, e dura per tutta la vita del Cliente, salvo la possibilità di riscatto anticipato.
Diritto di recesso
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione il Cliente ha diritto di recedere dal contratto (ex Articolo 177 del Codice delle As- sicurazioni - Decreto Legislativo n. 209/2005).
Può farne richiesta sottoscrivendo l’apposito modulo messo a disposizione dalla Banca intermediaria o inviando una comunicazione firmata alla Compagnia tramite raccomandata A.R.
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CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, la Compagnia restituirà al Cliente il premio complessivamen- te versato eventualmente comprensivo del possibile incremento o decremento del valore delle quote con riferimento alla parte di premio investito destinata al/i Fondo/i Interno/i, come da Articolo 7 delle Condizioni di Assicurazione.
Esclusivamente in caso di sottoscrizione in luogo diverso dai locali della Banca intermediaria (sottoscrizio- ne fuori sede), l’efficacia del contratto è sospesa per la durata di sette giorni di calendario successivi alla data di sottoscrizione (periodo di sospensiva)*. Di conseguenza né l’addebito né l’investimento del premio potranno essere effettuati nel periodo di sospensiva.
In tale periodo il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto comunicandolo alla Banca intermediaria o alla Compa- gnia secondo le modalità dettagliate nell’Articolo 7 delle Condizioni di Assicurazione.
A seguito del recesso esercitato entro il termine del periodo di sospensiva, il contratto verrà estinto.
* Se il termine del periodo di sospensiva cade di sabato, di domenica o in un giorno di festività nazionale, tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
PREMIO UNICO VERSATO, MODALITÀ DI PAGAMENTO, COSTI E PREMIO INVESTITO
Il Cliente si impegna a versare un premio unico di X.XXX,XX euro tramite addebito in conto corrente.
La data valuta di addebito al Cliente è pari alla data di decorrenza del contratto: l’estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti ricevuta di pagamento (quietanza).
I costi applicati al premio unico versato sono pari a XXX,XX euro. Il premio investito sul contratto è di X.XXX,XX euro. Una parte dei costi applicati a ciascun versamento viene retrocessa alla Banca intermediaria.
Componenti * | Percentuale di investimento | Importo investito (in euro) |
Gestione Separata Fondo Base Sicura | XX% | XXXX,XX |
Fondo Interno Obbligazionario Flex | XX% | XXXX,XX |
Fondo Interno Bilanciato Globale 70 | XX% | XXXX,XX |
MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA
Questo documento è in formato elettronico ed è sottoscritto dal Cliente e dalla Banca con firma digitale.
RIPARTIZIONE DEL PREMIO INVESTITO
Il Cliente ha scelto di ripartire il premio investito tra la Gestione Separata e i Fondi Interni come indicato nella se- guente tabella:
* La rappresentazione della combinazione di investimento è riportata a titolo puramente esemplificativo.
La parte di premio investito destinata ai Fondi Interni verrà convertita in quote alla data di decorrenza del contratto; il numero delle quote attribuite e la data di investimento nei Fondi Interni e nella Gestione Separata saranno comu- nicati al Cliente con la lettera di conferma investimento del premio.
FAC-SIMILE
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CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tenuto conto dell’Informativa resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., contenuta nelle Condizioni di Assicurazione (Mod. ISV-E53IFSPi–Ed.12/2020), con riferimento al trattamento per le finalità promo-commerciali, di cui alla Sezione 3 “Categorie dei Dati Personali, finalità e base giuridica del trattamento” dell’Informativa,
presto il consenso nego il consenso
al trattamento dei miei Dati Personali a fini di informazione commerciale, offerte dirette, indagini di mercato o di
customer satisfaction relative a prodotti e servizi della Società e di società del Gruppo Intesa Sanpaolo;
presto il consenso nego il consenso
alla comunicazione dei miei Dati Personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), per lo svolgimento da parte loro di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e/o servizi e di indagini di mercato, di customer satisfaction e di comunicazione commerciale.
Firmato da “Nome e Cognome del Cliente” con Check in data “gg/mm/aaaa”
** * **
Tenuto conto dell’Informativa resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., contenuta nelle Condizioni di Assicurazione (Mod. ISV-E53IFSPi–Ed.12/2020), prendo atto del trattamento dei miei Dati Personali effettuato per le finalità descritte nell’Informativa, alle lettere a) e b) della Sezione 3 “Categorie dei Dati Personali, finalità e base giuridica del trattamento”.
Inoltre, apponendo la mia firma in calce, confermo il mio consenso in relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali, compresa la loro comunicazione e successivo trattamento da parte delle categorie di destinatari di cui alla Sezione 4 dell’Informativa, necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella Sezione 8 dell’Informativa.
Le ricordiamo che senza tale consenso non è possibile concludere o dare esecuzione al rapporto contrattuale.
Firmato digitalmente da “Nome e Cognome del Cliente” in data “gg/mm/aaaa”
FAC-SIMILE
Firma Cliente
Emesso a “Luogo” il “gg/mm/aaaa”
DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CLIENTE E SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA
Dichiaro che, prima della sottoscrizione del presente Documento di polizza, ho ricevuto, ho letto attentamente, ho compreso e quindi accettato in ogni loro parte:
- la vigente versione del “Documento contenente le informazioni chiave”;
- la vigente versione del DIP aggiuntivo IBIP (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi);
- le Condizioni di Assicurazione (Mod. ISV-E53IFSPi–Ed.12/2020);
- il Documento di polizza in formato fac-simile;
che compongono il set informativo di cui fanno parte integrante anche le condizioni stabilite nelle eventuali Appendici contrattuali.
Dichiaro inoltre che ho richiesto di ricevere e ho ricevuto il set informativo sopra indicato al seguente indirizzo mail: xxxx.xxxx@xxx.xx / nella sezione riservata del sito della Banca appositamente dedicata / in formato cartaceo.
Firmato digitalmente da “Nome e Cognome del Cliente” in data “gg/mm/aaaa”
Firma Cliente
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DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CLIENTE E SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA
Dichiaro di approvare espressamente i seguenti Articoli delle Condizioni di Assicurazione: Articolo 3 Inizio e termine del contratto: conclusione, decorrenza e durata; Articolo 4 Il pagamento dei premi: premio unico, versamenti aggiuntivi e costi di ingresso; Articolo 6, paragrafo 4 Investimento dei versamenti aggiuntivi; Articolo 8 I Beneficiari; Articolo 9 La cessione del contratto e il pegno; Articolo 14 Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente; Articolo 17 Il riscatto e i costi di uscita; Articolo 22 I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta; Articolo 24 Limitazioni alle operazioni che il Cliente può chiedere in corso di contratto.
Firmato digitalmente da “Nome e Cognome del Cliente” in data “gg/mm/aaaa”
Firma Cliente
Dichiaro:
- di avere la residenza e il domicilio in Italia;
- di aver ricevuto copia del modulo unificato A3/A4, rilasciato dall’Intermediario incaricato, contenente le informazioni sull’Intermediario e sulle regole che è tenuto a seguire nei confronti dei Clienti, sulle remunerazioni, sui potenziali conflitti di interesse e sugli strumenti di tutela del Cliente;
- di essere stato informato dall’Intermediario che il prodotto InFondi Stabilità PlusInsurance (Cod. MIXB2) che intendo sottoscrivere è adeguato alle mie esigenze assicurative;
- di aver già scelto la modalità con cui ricevere la documentazione contrattuale e precontrattuale e di essere stato informato circa la mia facoltà di modificare in ogni momento la scelta precedentemente effettuata.
Dichiaro, inoltre, di essere stato reso edotto del fatto che la documentazione richiesta dalla Compagnia in caso di decesso, di cui all’Articolo 22 delle Condizioni di Assicurazione, è funzionale ad una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.
Mi impegno a consegnare ai Beneficiari e al Referente terzo copia dell’Informativa sul trattamento dei dati personali che li riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, allegata al presente Documento di polizza*, sollevando Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. dalla responsabilità di ogni danno che dovesse derivare dal mio inadempimento.
FAC-SIMILE
* L’informativa verrà emessa tramite procedura informatica.
Infine autorizzo la Banca ad addebitare direttamente sul conto corrente [IBAN] intestato a [NOME COGNOME] la somma che costituisce il premio unico versato a favore di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A..
Per la sottoscrizione della polizza
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
Firmato digitalmente da “Nome e Cognome del Cliente” in data “gg/mm/aaaa”
Firma Cliente
Emesso a “Luogo” il “gg/mm/aaaa”
DICHIARAZIONE DELL’INTERMEDIARIO
Proposta di Investimento n° <numero proposta>
Il sottoscritto, incaricato del collocamento, dichiara e attesta di aver identificato il titolare/i della polizza e di aver raccolto i dati sopra riportati in sua/loro presenza. Questa attestazione è rilasciata al fine di consentire a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi, come previsto dalla disciplina vigente in materia di antiriciclaggio.
Nome e Cognome Matricola
Firma digitale Banca
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InFondi Stabilità PlusInsurance
Modello ISV-E53IFSPi-Ed.12/2020
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx Sede Operativa: Xxxxx Xxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Capitale Sociale Euro 320.422.508 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo” - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28
Società del gruppo