MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE Clausole campione

MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE. In tutti i casi in cui le Parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la ri- soluzione di una controversia civile tra di loro insorta in relazione al Contratto di Assicurazione, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e succes- sive modifiche, esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione prima dell’in- staurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa rivol- gendosi ad un Organismo di Mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia, e avente sede nel medesimo luogo ove il giudice territorialmente competente sarebbe chiamato a decidere la controversia. Per qualunque controversia relativa all’esecuzione o interpretazione della pre- sente Polizza o comunque dalla stessa derivante il Foro competente sarà quello di residenza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui l’Assicurato rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. N. 206/2005. In tale ultimo caso sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo dell’Assicurato.
MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE. Ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 e successive disposizioni, tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione prevista dal Regolamento dell’Organismo di Conciliazione più vicino alla Residenza o, se diverso, del Domicilio Elettivo dall’Aderente. Per qualsiasi controversia relativa o connessa al presente Contratto di Assicurazione hanno giurisdizione esclusivamente i Tribunali italiani ed è esclusivamente competente il Foro della residenza o del diverso domicilio elettivo dell’Aderente.
MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE. Ai sensi del D.Lgs 28/2010, tutte le controversie relative al presente Contratto saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura prevista dal Regolamento dell’organismo MediaMenti s.r.l., società iscritta presso il Ministero della giustizia al n. 201 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di mediazione. Il Regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità saranno quelle in vigore al momento dell’attivazione della procedura e sono rinvenibili sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx. La sede della mediazione sarà Roma. Le Parti espressamente pattuiscono la competenza esclusiva del predetto organismo con espressa esclusione di qualsiasi altro Organismo di mediazione. Qualora non sia stata risolta entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal deposito dell’istanza di mediazione, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Roma, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.
MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE. Ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 e successive disposizioni, tutte le controversie relative o comunque collegate al Contratto di Assicurazione saranno devolute ad un tentativo obbligatorio di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione prevista dal Regolamento dell’Organismo di Conciliazione del luogo dove l’Impresa ha sede o, se diverso, del luogo dove l’Impresa ha eletto domicilio. Per qualsiasi controversia giudiziale relativa o connessa al Contratto di Assicurazione hanno giurisdizione esclusivamente i Tribunali italiani ed è esclusivamente competente il Foro in cui l’Impresa ha sede o del diverso domicilio elettivo dell’Impresa.
MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE. Ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 e successive disposizioni, tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione prevista dal Regolamento dell’Organismo di Conciliazione Forense di Milano, con sede in Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx 0, che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare integralmente. Tel. 00.00000000 xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Per qualsiasi controversia relativa o connessa al presente contratto hanno giurisdizione esclusivamente i Tribunali italiani ed è esclusivamente competente il Foro della residenza o del diverso domicilio elettivo degli aventi diritto (Contraente, Aderente/Assicurato o Beneficiari).
MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE. Ai sensi del D.Lgs 28/2010, tutte le controversie relative al presente Contratto saranno devolute ad un tentativo di mediazione. La sede della mediazione sarà Latina. Qualora non sia stata risolta entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal deposito dell’istanza di mediazione, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Latina, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.
MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE. Ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 e successive disposizioni, tutte le controversie relative o comunque collegate al Contratto di Assicurazione saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione prevista dal Regolamento dell’Organismo di Conciliazione più vicino alla residenza o, se diverso, al domicilio elettivo dell’Assicurato. Per qualsiasi controversia giudiziale relativa o connessa al Contratto di Assicurazione hanno giurisdizione esclusivamente i Tribunali italiani ed è esclusivamente competente il Foro della residenza o del diverso domicilio elettivo dell’Assicurato.
MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE. Ogni controversia nascente da o collegata al presente Contratto dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010 in base al Regolamento di Mediazione di ADR Center, società iscritta presso il Ministero della giustizia al n. 1 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione. Il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxx.xxx. La procedura di mediazione si svolgerà nella sede di Roma del predetto organismo. Le spese di mediazione sono divise a metà tra le parti, come previsto per legge. Qualsiasi controversia nascente da o collegata al presente Xxxxxxxxx, e che non venga risolta in esito al tentativo di conciliazione di cui sopra, sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma. E’ esclusa qualunque forma di risoluzione arbitrale delle controversie.
MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE. In tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all’Autorità giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, rivolgersi a un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia, del luogo di residenza o domicilio dell'Aderente, Assicurato e/o avente diritto. In tal caso, l'Aderente, l'Assicurato e/o qualunque avente diritto, deve far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede della Compagnia. È, altresì, possibile, ma non obbligatorio, stipulare, assistiti da legale di fiducia, una convenzione di negoziazione assistita con l'Impresa, secondo quanto disciplinato dalla L. n. 162 del 10 novembre 2014. Per qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione della presente Xxxxxxx, sorta tra l'Assicuratore e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall’altra, qualunque Aderente, Assicurato e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell'Aderente, Assicurato e/o avente diritto.