Manutenzione estesa Clausole campione

Manutenzione estesa. Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell’Assicurato nell’esecuzione delle operazioni di manutenzione previsti negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie stabilite per il periodo di costruzione. Il periodo di manutenzione ha la durata indicata in polizza con inizio alle ore 24 della data di cessazione della garanzia per la costruzione stabilita ai sensi dell’Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione. Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione e di calcolo.
Manutenzione estesa. Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate, nonché i danni a terzi, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali. Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.
Manutenzione estesa. Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate, nonché i danni a terzi dovuti a causa risalente al periodo delle operazioni di montaggio, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione.
Manutenzione estesa. Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione II, dovuti a causa risalente al periodo di montaggio, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle opera zioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie e/o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di montaggio e riportati in polizza. Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo o di fabbricazione.
Manutenzione estesa. 7 - Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere 8 - Pluralità di assicuratiResponsabilità civile incrociata 9 - Rimozione, franamento o cedimento del terreno
Manutenzione estesa. Nel Periodo di Manutenzione sono indennizzabili esclusiva- mente i danni alle cose assicurate in partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla sezione II, dovuti a causa risalente al Periodo di Costruzione, oppure a fatto dell’Assicurato nel- l’esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di Polizza, non- ché le Franchigie o Scoperti e relativi minimi convenuti per il Periodo di Costruzione e riportati in Polizza. Durante il suddetto periodo la Compagnia non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.
Manutenzione estesa. Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusi- vamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione II, dovuti a causa risalente al periodo delle operazioni di montaggio, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di Polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il Periodo di montaggio e riportati in Polizza. Il periodo di manutenzione ha la durata indicata nella poliz- za con inizio dalle ore 24.00 della data di cessazione della garanzia per le operazioni di montaggio stabilita ai sensi del- l'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Durante il suddetto periodo la Compagnia non risponde dei danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione e di calcolo.
Manutenzione estesa. 28. Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato 10 10.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00
Manutenzione estesa. Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente danni alle cose assicurate di cui alla Partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione II, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell’Assicurato nell’esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di Polizza, nonché le Franchigie o Scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in Polizza. Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo. Relativamente alla sola SEZIONE I, a parziale deroga dell’art. 10 comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, ferme restando le esclusioni dell’art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
Manutenzione estesa. Copertura per un periodo aggiuntivo che parte dal termine dei lavori, in cui sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita Opere ed impianti permanenti, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell’Assicurato nell’esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in polizza. Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo. La durata del periodo di manutenzione è quella riportata nella Scheda di Polizza e in ogni caso non può superare i 24 mesi.