Mandato. Il mandato (mandatum)3 obbliga una parte, detta mandatario, a compiere una o più attività per conto di un’altra parte, detta mandante. Il mandatario, accettando, si 3 Cfr. art. 1703 c.c. (Nozione): Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra. obbliga ad eseguire tali attività senza alcun compenso, salvo aver diritto verso il mandante al rimborso delle spese e dei danni incontrati nella gestione. La previsione di un compenso, infatti, configurerebbe il rapporto come una locazione d’opera. consensuale è il solo consenso dei contraenti a far nascere l’obligatio mandati; non necessitava di alcuna forma particolare, né forma scritta, né parole solenni da pronunciare bilaterale imperfetto l’obbligazione principale (che sorge sempre) era quella del mandatario e consisteva nell’eseguire l’attività o il servizio di cui si era fatto carico; un’obbligazione, ma solo accessoria, sorgeva (ma non necessariamente) a carico del mandante, quella di rimborsare le eventuali spese e/o danni subiti dal mandatario nell’esercizio del mandato di buona fede esso era governato dalla bona fides, che permetteva al giudice di valutare con un più ampio margine di manovra le obbligazioni delle parti; l’actio mandati conteneva la clausola “ex fide bona” inter amicos Il mandato trae origine dai doveri propri e dall’amicitia: accettare il mandato dato da un terzo (in linea di principio un amico) era considerato dai Romani come un dovere morale. E dunque una mercede è contraria all’adempimento dei propri doveri Il mandato può essere concluso, come riferisce ▇▇▇▇ (3.156; cfr. rer. cott. D. 17.1.2) nell’interesse del mandante (mea gratia), o di un terzo estraneo al negozio (sua gratia: tu mi incarichi di gestire i beni di ▇▇▇▇▇▇▇ che è all’estero), o di entrambe le parti del negozio (mea et tua gratia), o anche di una delle parti e di un terzo (mandante & terzo: mea et sua gratia; mandatario e terzo: tua et sua gratia). Non è invece valido, ovviamente, il mandato nell’esclusivo interesse del mandatario, poiché si tratta di un semplice consiglio o suggerimento. E neppure è valido, in diritto classico, il mandato da eseguirsi dopo la morte di uno dei contraenti (c.d. mandatum post mortem), poiché viene a mancare la mutua fiducia fra di loro, che sta alla base di ogni mandato; il diritto giustinianeo ne ammetterà viceversa la validità. Qualora un mandatario accetti l’incarico di dare denaro a mutuo ad un terzo, si ha il c.d. mandato di credito: qui il mandante assume la veste di garante personale dell’obbligazione sorta da mutuo. Tale figura di mandato può consentire l’apertura di credito in più luoghi, senza la necessità che il mandante debba essere fisicamente presente. Quanto agli obblighi delle parti, il mandatario, che è persona di fiducia della controparte, assume essenzialmente due obblighi: 1) l’obbligo di eseguire fedelmente l’incarico, seguendo le istruzioni ricevute; 2) l’obbligo di trasferire in capo al mandante, nei modi idonei, gli effetti (reali o obbligatori) degli atti compiuti.
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Mandato. Il mandato (mandatum)3 obbliga una parte, detta mandatario, a compiere una o più attività per conto di un’altra parte, detta mandante. Il mandatario, accettando, si obbliga ad eseguire tali attività senza alcun compenso, salvo aver diritto verso il 3 Cfr. art. 1703 c.c. (Nozione): Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra. obbliga ad eseguire tali attività senza alcun compenso, salvo aver diritto verso il mandante al rimborso delle spese e dei danni incontrati nella gestione. La previsione di un compenso, infatti, configurerebbe il rapporto come una locazione d’opera. consensuale è il solo consenso dei contraenti a far nascere l’obligatio mandati; non necessitava di alcuna forma particolare, né forma scritta, né parole solenni da pronunciare bilaterale imperfetto l’obbligazione principale (che sorge sempre) era quella del mandatario e consisteva nell’eseguire l’attività o il servizio di cui si era fatto carico; un’obbligazione, ma solo accessoria, sorgeva (ma non necessariamente) a carico del mandante, quella di rimborsare le eventuali spese e/o danni subiti dal mandatario nell’esercizio del mandato di buona fede esso era governato dalla bona fides, che permetteva al giudice di valutare con un più ampio margine di manovra le obbligazioni delle parti; l’actio mandati conteneva la clausola “ex fide bona” inter amicos Il mandato trae origine dai doveri propri e dall’amicitia: accettare il mandato dato da un terzo (in linea di principio un amico) era considerato dai Romani come un dovere morale. E dunque una mercede è contraria all’adempimento dei propri doveri Il mandato può essere concluso, come riferisce ▇▇▇▇ Gaio (3.156; cfr. rer. cott. D. 17.1.2) nell’interesse del mandante (mea gratia), o di un terzo estraneo al negozio (sua gratia: tu mi incarichi di gestire i beni di ▇▇▇▇▇▇▇ Tullius che è all’estero), o di entrambe le parti del negozio (mea et tua gratia), o anche di una delle parti e di un terzo (mandante & terzo: mea et sua gratia; mandatario e terzo: tua et sua gratia). Non è invece valido, ovviamente, il mandato nell’esclusivo interesse del mandatario, poiché si tratta di un semplice consiglio o suggerimento. E neppure è valido, in diritto classico, il mandato da eseguirsi dopo la morte di uno dei contraenti (c.d. mandatum post mortem), poiché viene a mancare la mutua fiducia fra di loro, che sta alla base di ogni mandato; il diritto giustinianeo ne ammetterà viceversa la validità. Qualora un mandatario accetti l’incarico di dare denaro a mutuo ad un terzo, si ha il c.d. mandato di credito: qui il mandante assume la veste di garante personale dell’obbligazione sorta da mutuo. Tale figura di mandato può consentire l’apertura di credito in più luoghi, senza la necessità che il mandante debba essere fisicamente presente. Quanto agli obblighi delle parti, il mandatario, che è persona di fiducia della controparte, assume essenzialmente due obblighi:
1) l’obbligo di eseguire fedelmente l’incarico, seguendo le istruzioni ricevute;
2) l’obbligo di trasferire in capo al mandante, nei modi idonei, gli effetti (reali o obbligatori) degli atti compiuti. I limiti del mandato devono essere rispettati diligentemente. Nel caso in cui il mandatario oltrepassi i suoi poteri si verifica il c.d. eccesso di mandato: sulle conseguenze del problema possiamo leggere due frammenti di Paolo che ricordano una controversia Sabiniani-Proculiani. Paolo, D.17.1.5: [pr.] I limiti del mandato devono essere rispettati diligentemente. [1] Infatti, colui che li abbia superati si considera fare qualcosa di diverso, ed è tenuto (a rispondere), se non abbia adempiuto all’incarico assunto. [2] Pertanto, se ti avrò dato mandato di comprare la casa Seiana per cento e tu avrai comprato per cento o anche per meno la casa Tiziana, di valore gran lunga maggiore, non si considera che tu abbia portato a compimento il mandato … [5] La condizione del mandante può invece divenire migliore se, avendoti conferito mandato di comprare Stico per dieci, tu lo abbia comprato per un prezzo minore, o per lo stesso prezzo, ma in modo che però qualcos’altro si aggiungesse allo schiavo: in entrambi i casi, infatti, tu hai eseguito (il mandato) o non andando al di là del prezzo o mantenendoti nei limiti di esso. Paolo, D.17.1.15: Se io ti avessi conferito mandato di comprare un fondo, poi ti avessi scritto di non comprarlo, e tu, prima di sapere che te lo avevo vietato, lo avessi comprato, sarò obbligato nei tuoi confronti con l’azione di mandato, affinché non soffra danno chi assume il mandato. I giuristi sabiniani consideravano inadempiente il mandatario che eccedesse i limiti dell’incarico (cd. eccesso di mandato), ad es. avesse comperato a 200 quel che avrebbe dovuto comprare a 100: per questo motivo, a loro avviso, il mandante non era tenuto a riconoscere il negozio compiuto. Viceversa, i giuristi proculiani, la cui opinione era destinata a prevalere, ritenevano che il mandato fosse valido nei termini pattuiti (100, e non 200): entro tali limiti, il mandante aveva l’obbligo, come in ogni mandato, di risarcire al mandatario spese e danni eventualmente subiti nell’espletamento del contratto. Per far valere le rispettive pretese, le parti dispongono della “azione di mandato” (actio mandati), di buona fede, qualificata “diretta” per il mandante e “contraria” per il mandatario. Poiché nel mandato il consenso deve essere continuativo, il contratto può essere risolto o per revoca da parte del mandante o per rinuncia da parte del mandatario, ovvero per morte di uno di essi, come già accennato prima. L’estinzione del mandato non fa venir meno gli obblighi creatisi in precedenza tra le parti. Il mandato produce effetti solo tra le parti contraenti, non avendo verso i terzi altro valore se non quello eventuale e concomitante di autorizzare il mandatario a compiere determinati atti nell’interesse del mandante.
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