Maggiorazione del diritto di voto Clausole campione

Maggiorazione del diritto di voto. Qualora lo statuto dell'impresa vigilata preveda la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'articolo 127-quinquies del TUF, il soggetto che ha ottenuto l'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 del medesimo articolo è tenuto a presentare istanza di autorizzazione all'acquisizione o all'incremento di una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata se ad esito della maggiorazione del diritto di voto verrà a trovarsi in una delle situazioni individuate nella Parte I, Capo I, paragrafo 4. L'istanza di autorizzazione è presentata prima che sia conseguita la maggiorazione del diritto di voto, che avviene al termine del periodo continuativo previsto dall'articolo 127-quinquies, comma 1, del TUF, e comunque in tempo utile per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione secondo quanto previsto dal Capo II della presente Parte.
Maggiorazione del diritto di voto. 6.1‐bis In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 6.1, ciascuna azione dà diritto a due voti nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le seguenti materie (i) la modifica degli articoli 6‐bis, 6‐ter, 6‐quater e 9 dello Statuto, (ii) la nomina e/o la revoca dei membri del consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto, nonché l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei medesimi, e (iii) la nomina e/o la revoca dei membri del collegio sindacale ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto, nonché l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei medesimi (le “Delibere Assembleari con Voto Maggiorato”), qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) il diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi dalla data di efficacia dell’iscrizione di tale soggetto nell’elenco speciale di cui al successivo articolo 0‐xxx (x’“Xxxxxx Xxxxxxxx”); e (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) risulti, altresì, da apposita comunicazione dell’intermediario ai sensi della normativa applicabile o dal permanere continuativo dell’iscrizione nell’Elenco Speciale. 6.2‐bis Il diritto di voto maggiorato eventualmente spettante ai sensi del precedente paragrafo 6.1.‐bis viene meno (a) in caso di cessione delle azioni o del relativo diritto reale legittimante a titolo oneroso o gratuito, da parte del soggetto iscritto nell’Elenco Speciale, ovvero (b) in caso di trasferimento, diretto o indiretto, in qualsiasi forma effettuato, di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del D.Lgs. 58/1998. 6.3‐bis Nel caso di fusione o scissione di cui sia parte un soggetto già iscritto nell’Elenco Speciale, la persona giuridica o l’ente che, per effetto di tale operazione, divenga titolare di azioni a voto maggiorato, ha diritto di essere iscritto nell’Elenco Speciale con la stessa anzianità d’iscrizione del soggetto precedentemente iscritto e dante causa, con conservazione del beneficio del voto maggiorato già maturato. 6.4‐bis La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati in caso di successione a c...
Maggiorazione del diritto di voto. 7.1. In deroga a quanto previsto al precedente paragrafo 6.2, ai sensi dell’art. 127-quinquies d.lgs 58/1998, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni, a ciascu- na azione sono attribuiti 2 voti in tutte le assemblee ordi- narie e straordinarie la cui record date cade (ai sensi dell’art. 83-sexies d.lgs 58/1998) in un giorno successivo al decorso del termine di cui al successivo punto (a):
Maggiorazione del diritto di voto. Art. 11-bis Maggiorazione del diritto di voto

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