L’OGGETTO. L’oggetto è il terzo dei requisiti essenziali del contratto citato nell’articolo 1325 del Codice civile. L’oggetto del contratto calcistico professionistico consiste nella prestazione del calciatore, a fronte del corrispettivo da parte della società. Per quanto riguarda la prestazione del calciatore, l’articolo 10 dell’Accordo Collettivo tra F.I.G.C., I.N.P e A.I.C. afferma che “il Calciatore deve adempiere la propria prestazione sportiva nell’ambito dell’organizzazione predisposta dalla Società e con l’osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici” e “il Calciatore è tenuto ad osservare strettamente il dovere di fedeltà nei confronti della Società”. Questa norma è dettata nel rispetto e in linea con la legge n. 91/1981 ove con riferimento allo sportivo professionista in generale, è previsto tale obbligo e, in più, fa riferimento anche all’obbligo di fedeltà dell’articolo 2105 del Codice civile che è una legge posta a carico del lavoratore in materia di lavoro subordinato. L’articolo 4 della legge sul professionismo sportivo prevede alcune clausole che non possono essere pattuite tra le parti, ed altre che potrebbero essere inserite nel contratto. Può essere pattuita la clausola compromissoria, previsto dal comma 5 dell’articolo appena citato, mediante la quale tutti gli eventuali disaccordi che dovessero nascere tra le parti vengono delegate al giudizio di un collegio arbitrale. Tale discrezionalità non si riscontra nel contratto calcistico professionistico, perché l’Accordo Collettivo prevede sempre tale clausola, diventando quindi un obbligo per le parti. Le clausole che non possono essere inserite nel contratto, né durante lo svolgimento del rapporto, né al momento della stipulazione, sono quelle di non concorrenza o che limitano la libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione per qualsiasi causa del contratto. La motivazione di questa disposizione è quella di garantire particolarmente la possibilità d’impiego del lavoratore al termine dell’ingaggio, in considerazione del fatto che la vita lavorativa dello sportivo, si esaurisce in un ridotto periodo di tempo e, d’altra parte, periodo di inattività lavorativa si traducono in una diminuzione del valore economico dell’atleta, poiché incidono sul piano dell’efficienza fisica e dell’interesse da parte delle società sportive e degli sponsor.
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Sources: Contract of Professional Footballers
L’OGGETTO. Anche la nozione di oggetto del contratto è regolata da poche norme che elencano una serie di requisiti in ordine alla sua determinazione e determinabilità. Secondo l’art. 1346 del codice civile, l’oggetto deve essere possibile, lecito, determinato e determinabile. Si dice che la prestazione di cosa futura può essere dedotta in contratto che una cosa non esistente può essere oggetto di una determinazione contrattuale e nell’art. 1349 c.c. si descrive la determinazione dell’oggetto che può essere deferita ad un terzo, con particolarità circa le modalità con cui avviene e della sorte del contratto in presenza di una determinazione da parte del terzo che non risponde a certe caratteristiche fissate dalla legge. L’oggetto è un elemento di struttura , senza il quale il contratto non esiste. In presenza di un oggetto che non abbia i requisiti indicati, il contratto può essere dichiarato illecito, impossibile o indeterminato. In tutti questi casi il contratto è nullo. Non facile è la identificazione di questo requisito. Il codice indica una serie di elementi diversi. (1346) L’oggetto deve essere possibile, lecito, determinato, determinabile e ciò fa riferimento ad una prestazione, perchè non avrebbe senso definire una res lecita o illecita, possibile o impossibile. Anche l’art. 1349 fa riferimento alla prestazione, perchè occorre che sia determinata o determinabile la prestazione. Altre volte, il codice fa riferimento ad un bene, ad una cosa materiale anche futura. ( 1348 ). Molte altre volte si fa riferimento non ad un bene ma un fatto. Per oggetto il codice civile intende, dunque, la prestazione ,un bene materiale, un fatto. Elementi questi molto diversi tra loro. Le opinioni prevalenti in dottrina . Secondo taluno l’oggetto deve identificarsi con le prestazioni dedotte in contratto ma il riferimento alla prestazione non copre tutta l’area dei contratti, lascia fuori i contratti ad effetti reali, in cui la proprietà si trasferisce per effetto del consenso legittimamente manifestato . (art. 1376) In tal caso l’oggetto del contratto richiama un trasferimento ideale della proprietà che avviene nel momento del consenso espresso nelle forme legittime. Quindi, il riferimento alla prestazione lascerebbe fuori i contratti che trasferiscono o costituiscono i diritti sulle cose. Secondo altri l’oggetto del contratto deve essere individuato nel bene, ma anche questa nozione non è conciliabile con quella di una valutazione che va al di là della materialità di una res sicché anche questa ricostruzione non coglie per intero tutte le espressioni con cui tale elemento deve essere inteso. Questa difficoltà di fissare l’oggetto nelle prestazioni o nel bene materiale, ha portato altri autori a identificare questo elemento con il contenuto del contratto. Oggetto e contenuto sarebbero due facce della stessa realtà che vuol indicare nella sua interezza tutto ciò che le parti hanno voluto regolare, modificare o estinguere. In tal modo il problema si semplifica senza incorrere nelle difficoltà di definizione viste prima, e si costruisce il concetto in termini più raffinati. L’oggetto è il terzo termine di riferimento esterno della volontà delle parti il quale non può essere né solo una prestazione né solo un bene materiale ma un’entità da definire con un espediente tipico della costruzione teorica. Si smaterializza l’elemento trasformandolo in un’idea che si identifica con la previsione volitiva delle parti ed è così un riferimento esterno della loro volontà da ricostruire con un meccanismo di interpretazione ed analisi della volontà. L’oggetto è il programma negoziale che le parti intendono realizzare. Che esse si sono date. La ricostruzione è raffinata ma per niente concreta non fosse altro perché non sempre l’oggetto corrisponde al programma negoziale. Sempre più spesso non è così, perché la determinazione del contenuto non è solo rimessa alla volontà o alla rappresentazione delle parti ma influiscono sulla determinazione dell’oggetto molti altri fattori. La legge in primo luogo. La verità è che nella ricostruzione dell’oggetto come per la causa, occorre abbandonare una nozione unitaria ed astratta. E individuare una pluralità di sensi, di significati più vicina all’assetto degli interessi, alla sostanza dell’operazione economica. Ed è facile comprendere il perché. Se consideriamo l’oggetto un programma negoziale, nelle contrattazioni tra privati soggette quasi per intero alla volontà delle parti (es. vendite immobiliari tra persone fisiche), la rappresentazione delle parti del programma negoziale coincide con l’oggetto. Ma se prendiamo ad esempio i contratti dei requisiti essenziali consumatori l’oggetto di questi contratti è del tutto peculiare. La legge interviene a disciplinare i contegni e la validità di questi rapporti ma prevede anche obblighi di informazione e di indicazione espressa di una serie di modalità attinenti al bene prodotto, alle sue caratteristiche, al prezzo, alla qualità del bene, elementi di identificazione del bene che contribuiscono ad individuare un contenuto minimo di contratto. Per cui, se manca quel contenuto, il contratto è invalido perché manca dell’aspetto minimo essenziale richiesto dalla legge per la sua validità. Quindi i contratti a distanza, i contratti turistici, il commercio elettronico sono tutti schemi di contratto che hanno una serie di elementi del contenuto prefissato secondo le indicazioni previste dalla legge. Questo significa che c’è un intervento sul contratto che non dipende da una previsione volitiva delle parti, che non dipende dal loro programma negoziale. Significa anche che c’è anche una necessaria determinazione dell’oggetto del contratto citato nell’articolo 1325 del Codice civile. L’oggetto del contratto calcistico professionistico consiste nella prestazione del calciatoreche esclude, a fronte del corrispettivo da parte per volontà della società. Per quanto riguarda legge, la prestazione del calciatore, l’articolo 10 dell’Accordo Collettivo tra F.I.G.C., I.N.P e A.I.C. afferma che “il Calciatore deve adempiere la propria prestazione sportiva nell’ambito dell’organizzazione predisposta dalla Società e con l’osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici” e “il Calciatore è tenuto ad osservare strettamente il dovere di fedeltà nei confronti della Società”. Questa norma è dettata nel rispetto e in linea con la legge n. 91/1981 ove con riferimento allo sportivo professionista in generale, è previsto tale obbligo e, in più, fa riferimento anche all’obbligo di fedeltà dell’articolo 2105 del Codice civile che è una legge posta a carico del lavoratore in materia di lavoro subordinato. L’articolo 4 della legge sul professionismo sportivo prevede alcune clausole che non possono essere pattuite tra le parti, ed altre che potrebbero essere inserite nel contratto. Può essere pattuita la clausola compromissoria, previsto dal comma 5 dell’articolo appena citato, mediante la quale tutti gli eventuali disaccordi che dovessero nascere tra le parti vengono delegate al giudizio di un collegio arbitrale. Tale discrezionalità non si riscontra nel contratto calcistico professionistico, perché l’Accordo Collettivo prevede sempre tale clausola, diventando quindi un obbligo per le parti. Le clausole che non possono essere inserite nel contratto, né durante lo svolgimento del rapporto, né al momento della stipulazione, sono quelle di non concorrenza o che limitano la libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione per qualsiasi causa del contratto. La motivazione di questa disposizione è quella di garantire particolarmente la possibilità d’impiego del lavoratore al termine dell’ingaggio, in considerazione del fatto che la vita lavorativa dello sportivo, si esaurisce in un ridotto periodo di tempo e, d’altra parte, periodo di inattività lavorativa si traducono in una diminuzione del valore economico dell’atleta, poiché incidono sul piano dell’efficienza fisica e dell’interesse da parte delle società sportive e degli sponsordeterminabilità.
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Sources: Contract Law
L’OGGETTO. L’oggetto è il terzo dei requisiti essenziali del contratto citato nell’articolo 1325 del Codice civile. L’oggetto del contratto calcistico professionistico consiste nella prestazione del calciatore, a fronte del corrispettivo da parte della società. Per quanto riguarda la prestazione del calciatore, l’articolo 10 dell’Accordo Collettivo tra F.I.G.C., I.N.P L.N.P. e A.I.C. afferma dispone che “il Calciatore calciatore deve adempiere la propria prestazione sportiva nell’ambito dell’organizzazione predisposta dalla Società società e con l’osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici”. Questa norma è dettata nel rispetto e in linea con l’art. 4, comma 4, legge n. 91/1981 ove, appunto, con riferimento allo sportivo professionista in generale, è previsto tale obbligo.138 Queste disposizioni attestano il vincolo di subordinazione tra il calciatore e la società, che trova espressione negli obblighi che la legge pone a carico del lavoratore, ex artt. 2104 e 2105 c.c., in materia di lavoro subordinato, e cioè, 137 ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Istituzioni di Diritto Privato, XVII Edizione, Milano, ▇▇▇▇▇▇▇ editore, p. 190. 138 Art. 4, comma 4, l. 91/1981: “Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici” l’obbligo di diligenza e l’obbligo di fedeltà, che a sua volta si differenzia nell’obbligo di non concorrenza e nell’obbligo del segreto d’ufficio.139 Sempre ai sensi della nota legge n. 91/1981, tali obblighi si applicano anche al lavoratore sportivo professionista che sia parte di un contratto di lavoro subordinato, dunque, anche al calciatore professionista, come viene confermato dall’articolo 10 dell’Accordo Collettivo sopra citato, il quale, oltre a quanto già richiamato, dispone che “il Calciatore Il calciatore è tenuto ad osservare strettamente il dovere di fedeltà nei confronti della Societàsocietà”. Questa norma è dettata nel rispetto e in linea , con la legge n. 91/1981 ove con riferimento allo sportivo professionista in generale, è previsto tale obbligo e, in più, fa riferimento anche evidente richiamo all’obbligo di fedeltà dell’articolo di cui all’art. 2105 del Codice civile che è una legge posta a carico del lavoratore in materia di lavoro subordinato. L’articolo c.c.140 È importante segnalare come l’articolo 4 della legge sul professionismo sportivo prevede preveda alcune clausole che non possono essere pattuite tra le parti, ed altre che potrebbero essere inserite nel contratto. Può In particolare, il comma 5, dell’articolo appena citato, prevede che possa essere pattuita la clausola compromissoria, previsto dal comma 5 dell’articolo appena citato, mediante la quale tutti gli tutte le eventuali disaccordi controversie che dovessero nascere insorgere tra le parti vengono delegate deferite al giudizio di un collegio arbitrale. Tale Tuttavia, tale discrezionalità non si riscontra nel contratto calcistico professionistico, perché poiché l’Accordo Collettivo al quale il contratto deve uniformarsi, prevede sempre tale clausola, diventando quindi un obbligo per le parti. Le clausole che invece non possono essere inserite nel contratto, né al momento della stipulazione, né durante lo svolgimento del rapporto, né al momento della stipulazione, sono quelle di non concorrenza o che limitano la comunque limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione per qualsiasi causa del contratto. La motivazione ratio di questa disposizione è quella di garantire particolarmente massimamente la possibilità d’impiego di impiego del lavoratore al termine dell’ingaggio, in considerazione del fatto che la vita lavorativa dello sportivo139 Specificamente l’art. 2104 c.c. dispone che: “Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, si esaurisce in un ridotto periodo di tempo e, d’altra parte, periodo di inattività lavorativa si traducono in una diminuzione del valore economico dell’atleta, poiché incidono sul piano dell’efficienza fisica dall’interesse dell’impresa e dell’interesse da parte delle società sportive e degli sponsorquello superiore della produzione nazionale.
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