Legge applicabile e foro competente. 16.1 La legge applicabile al Contratto è quella italiana. 16.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del Contratto, il Foro competente, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, è quello: (i) del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente domestico/consumatore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso al di fuori di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza; (ii) di Verona, per tutti gli altri casi. 16.3 Tutti i provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente richiamati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica e gas, nonché le successive modificazioni e integrazioni, sono consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ alla sezione “Atti e Provvedimenti”. 16.4 In coerenza con il TIQV – ARERA, il cliente ha diritto di richiedere informazioni o presentare reclamo mediante i canali indicati nell’art. 15 (Comunicazioni) delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, ovvero tramite sito web ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Qualora la risposta al reclamo sia ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 (cinquanta) giorni dall’invio del predetto reclamo senza che il Fornitore lo abbia riscontrato, il Cliente può attivare la procedura di risoluzione extragiudiziale delle controverse presentando domanda al Servizio Conciliazione, entro un anno dalla data di invio del reclamo, secondo quanto previsto dalla Delibera 209/2016/E/com ARERA. Ai sensi dell’articolo 6 della predetta delibera, la domanda può essere inoltrata con modalità telematica, attraverso il sito web ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇?▇▇▇▇▇▇=▇▇&▇▇▇▇=▇▇▇▇ o con modalità offline, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione. La domanda può essere presentata mediante un delegato anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria dal quale il Cliente decida di farsi rappresentare. 16.5 Il Contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, D.P.R. 26 agosto 1986, n. 131. L’imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell’articolo 1, lettera B, della Tariffa, parte seconda, allegata al suddetto D.P.R., in quanto le relative prestazioni sono assoggettate ad I.V.A. e sarà a carico della Parte che con il proprio comportamento avrà reso necessaria la registrazione.
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Sources: Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica E Gas, Fornitura Di Energia Elettrica E Gas
Legge applicabile e foro competente. 16.1 La legge applicabile al Contratto è quella italiana.
16.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del Contratto, il Foro competente, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, è quello: (i) del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente domestico/consumatore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso al di fuori di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza; (ii) di Verona, per tutti gli altri casi.
16.3 Tutti i provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente richiamati nelle 31 ALLEGATO A - TABELLA TARIFFA ORARIA MINIMA E MASSIMA 32 ALLEGATO B - TABELLA COMMISSIONI SERVIZIO “LEZIONI E PACCHETTI LEZIONE” 33 ALLEGATO C - TABELLA COMMISSIONI SERVIZIO “PERCORSI FORMATIVI PERSONALIZZATI” 35 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO Le presenti Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica e gasContratto regolamentano il rapporto intercorrente tra la società Skuola Network S.r.l. (P.I.: 10404470014), nonché le successive modificazioni e integrazioni, sono consultabili sul sito con sede in ▇▇▇ ▇▇▇.▇▇ ▇▇▇ , ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇ (▇▇ seguito, per brevità, “la Società”) ed il soggetto che alla sezione “Atti e Provvedimenti”.
16.4 In coerenza con il TIQV – ARERAstessa richiede, in via occasionale, il cliente ha diritto procacciamento di richiedere informazioni o presentare reclamo mediante i canali indicati nell’art. 15 affari (Comunicazionidi seguito, per brevità, “il Tutor”) delle presenti Condizioni Generali nell’ambito dei meccanismi di Fornitura, ovvero tramite funzionalità del sito web ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Qualora la risposta al reclamo sia ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 (cinquanta) giorni dall’invio del predetto reclamo senza che il Fornitore lo abbia riscontrato, il Cliente può attivare la procedura di risoluzione extragiudiziale delle controverse presentando domanda al Servizio Conciliazione, entro un anno dalla data di invio del reclamo, secondo quanto previsto dalla Delibera 209/2016/E/com ARERA. Ai sensi dell’articolo 6 della predetta delibera, la domanda può essere inoltrata con modalità telematica, attraverso il sito web ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/ (di seguito, per brevità, “il Sito”) e/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇?▇▇▇▇▇▇=▇▇&▇▇▇▇=▇▇▇▇ o con modalità offline, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione. La domanda può essere presentata mediante un delegato anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria dal quale tutti i nomi a dominio attraverso cui la Società intenda promuovere, pubblicizzare o erogare il Cliente decida servizio. Il Tutor, cliccando sul pulsante “Registrati” posto all’interno del processo di farsi rappresentareregistrazione Tutor e/o, comunque, fruendo dei servizi resi dalla Società a mezzo del Sito, dichiara di aver letto le Condizioni Generali di Contratto, di averle comprese e di accettarle in ogni loro parte. Qualora non intenda accettare anche una soltanto delle clausole di cui alle presenti Condizioni Generali di Contratto, il Tutor è invitato a non utilizzare il Servizio e ad abbandonare il Sito.
16.5 Il Contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, D.P.R. 26 agosto 1986, n. 131. L’imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell’articolo 1, lettera B, della Tariffa, parte seconda, allegata al suddetto D.P.R., in quanto le relative prestazioni sono assoggettate ad I.V.A. e sarà a carico della Parte che con il proprio comportamento avrà reso necessaria la registrazione.
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Sources: Contratto Utenti
Legge applicabile e foro competente. 16.1 La Il presente contratto è regolato dalla legge applicabile al Contratto è quella italiana.
16.2 Per qualsiasi qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra concernente la validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Fornitore e Foro di [ _______ ] salvo il caso in cui il Cliente in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione rivesta la qualità di consumatore ai sensi del Contratto, il Foro competente, conformemente D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206.
16.3 In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, è quello: (i) del luogo normativa sono inoltre applicabili alle controversie che dovessero sorgere tra il Cliente e Il CONSULENTE le procedure di residenza e/o di domicilio conciliazione e arbitrato vigenti. Resta impregiudicata la facoltà del Cliente domestico/consumatore sia di ricorrere all’Autorità Giudiziaria nel caso in cui la conciliazione esperita si dovesse concludere senza il Contratto sia stato concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso al raggiungimento di fuori di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza; (ii) di Verona, per tutti gli altri casi.
16.3 Tutti i provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente richiamati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica e gas, nonché le successive modificazioni e integrazioni, sono consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ alla sezione “Atti e Provvedimenti”un accordo.
16.4 In coerenza con il TIQV – ARERAIl Cliente può presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), il cliente ha istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra investitori (diversi dai clienti professionali) e i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 18-ter del TUF, , relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio dell’attività disciplinata dalla Parte II del TUF, incluse le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell’ambito dell’operatività dell’Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell’Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopra descritti e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di richiedere informazioni o presentare reclamo mediante i canali indicati nell’art. 15 (Comunicazioni) ricorrere all’ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, ovvero tramite sito web ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Qualora la risposta al reclamo sia ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 (cinquanta) giorni dall’invio del predetto reclamo senza che il Fornitore lo abbia riscontrato, il Cliente può attivare la procedura controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controverse presentando domanda contenute nel contratto. Per maggiori informazioni fare riferimento al Servizio Conciliazione, entro un anno dalla data di invio del reclamo, secondo quanto previsto dalla Delibera 209/2016/E/com ARERA. Ai sensi dell’articolo 6 della predetta delibera, la domanda può essere inoltrata con modalità telematica, attraverso il sito web internet ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇?▇▇▇▇▇▇=▇▇&▇▇▇▇=▇▇▇▇ o con modalità offline, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione. La domanda può essere presentata mediante un delegato anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria dal quale il Cliente decida di farsi rappresentare.
16.5 Il Contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, D.P.R. 26 agosto 1986, n. 131. L’imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell’articolo 1, lettera B, della Tariffa, parte seconda, allegata al suddetto D.P.R., in quanto le relative prestazioni sono assoggettate ad I.V.A. e sarà a carico della Parte che con il proprio comportamento avrà reso necessaria la registrazione.
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Sources: Consulting Agreement
Legge applicabile e foro competente. 16.1 La Il contratto di licenza è soggetto alla legge applicabile al Contratto italiana. Per le controversie relative alla sua applicazione ed interpretazione è quella italiana.
16.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente competente in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del Contratto, via esclusiva il Foro competentedi Roma. Data ……….........................…..……….. Firma e timbro …..……........................................................................…………………………… Il sottoscritto Produttore, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, è quello: (i) del luogo consapevole delle sanzioni penali nel caso di residenza e/dichiarazioni mendaci o di domicilio uso di atti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità che i dati e le informazioni riportate nel presente modulo e nei documenti ad esso allegati sono conformi al vero. Il sottoscritto Produttore, consapevole delle sanzioni di cui agli artt. 171 e seguenti della legge 633/1941 dichiara sotto la propria responsabilità che il supporto fonovideografico verrà realizzato nel pieno rispetto dei diritti esclusivi riconosciuti ai sensi della legge citata agli autori, agli editori, ai produttori fonografici, ai produttori cinematografici e videografici originali, alle emittenti radiotelevisive ed agli artisti interpreti ed esecutori, e prende atto del Cliente domestico/consumatore sia fatto che la licenza di SIAE non sana in alcun modo eventuali violazioni, da chiunque poste in essere, dei diritti di terzi Il sottoscritto Produttore prende atto che la legge 22 aprile 1941 n. 633 art. 181 bis comma 2 recita: il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell’ingegno previa attestazione da parte del richiedente dell’assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi SIAE verifica anche successivamente circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell’apposizione del contrassegno. Data ………….........................…...….. Firma e timbro …..………..….................................................................……………………… Il sottoscritto dichiara di aver letto e preso atto dell’Informativa sul trattamento dei Dati Personali, redatta da SIAE, Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (nel caso in cui il Contratto sia stato concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso al di fuori di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza; (iiseguito Regolamento) di Verona, per tutti gli altri casi.
16.3 Tutti i provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente richiamati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica e gas, nonché le successive modificazioni e integrazioni, sono consultabili pubblicata anche sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ alla sezione “Atti e Provvedimenti”.
16.4 . In coerenza con il TIQV – ARERArelazione ai predetti trattamenti dei Dati Personali ed alle relative finalità, il cliente ha diritto sottoscritto è consapevole e d’accordo che il conferimento dei dati personali è in ragione di richiedere informazioni un obbligo contrattuale (Liceità del Trattamento - Art. 6.1.b del Regolamento) per cui il loro mancato, parziale o presentare reclamo mediante inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per SIAE di svolgere le attività previste. Inoltre il sottoscritto è consapevole che potrà esercitare i canali indicati nell’artdiritti di cui all’Art. 15 (Comunicazioni) delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, ovvero tramite sito web ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Qualora la risposta al reclamo sia ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 (cinquanta) giorni dall’invio e seguenti del predetto reclamo senza che il Fornitore lo abbia riscontrato, il Cliente può attivare la procedura di risoluzione extragiudiziale delle controverse presentando domanda al Servizio Conciliazione, entro un anno dalla data di invio del reclamo, secondo quanto previsto dalla Delibera 209/2016/E/com ARERA. Ai sensi dell’articolo 6 della predetta delibera, la domanda può essere inoltrata con modalità telematica, attraverso il sito web ▇▇▇▇://▇▇▇.Regolamento mediante email all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇ e potrà rivolgersi all’Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - PEC: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇?▇▇▇▇▇▇=▇▇&▇▇▇▇=▇▇.▇▇ o con modalità offline, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio ConciliazioneData ……..…….........................…….. Firma e timbro ….............................................................................………………………………… AVVERTENZA: ALLA PRESENTE RICHIESTA DEVE ESSERE ACCLUSA UNA COPIA DELLA FASCETTA O DELL’INLAY CARD E DELLA LABEL COPY. La domanda può essere presentata mediante un delegato anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria dal quale il Cliente decida di farsi rappresentareLA RICHIESTA DEVE ESSERE INOLTRE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE. RICHIESTE INCOMPLETE O PRIVE DELLA FASCETTA/INLAY CARD O DELLA LABEL COPY NON POTRANNO ESSERE ACCETTATE DA SIAE.
16.5 Il Contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, D.P.R. 26 agosto 1986, n. 131. L’imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell’articolo 1, lettera B, della Tariffa, parte seconda, allegata al suddetto D.P.R., in quanto le relative prestazioni sono assoggettate ad I.V.A. e sarà a carico della Parte che con il proprio comportamento avrà reso necessaria la registrazione.
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Sources: Atto Di Delegazione
Legge applicabile e foro competente. 16.1 La legge applicabile al Il presente Contratto è quella italiana.
16.2 regolato dalle leggi della Repubblica Italiana. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra inerente il Fornitore e o derivante dal presente Contratto o dalla sua esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze. Nel caso di contratto stipulato da Consumatore sarà competente il Tribunale di domicilio o di residenza del Cliente. Il Cliente è informato che in alternativa alla controversia giudiziale, sia il Cliente in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del Contratto, il Foro competente, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, è quello: (i) del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente domestico/consumatore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso al di fuori di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza; (ii) di Verona, per tutti gli altri casi.
16.3 Tutti i provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente richiamati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica e gas, nonché le successive modificazioni e integrazioni, sono consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ alla sezione “Atti e Provvedimenti”.
16.4 In coerenza con il TIQV – ARERA, il cliente ha diritto di richiedere informazioni o presentare reclamo mediante i canali indicati nell’art. 15 (Comunicazioni) delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, ovvero tramite sito web ▇▇▇.▇che ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Qualora potranno avvalersi della soluzione alternativa delle dispute on line presentando un reclamo attraverso la risposta piattaforma istituita con Regolamento UE 524/2013 del 21 maggio 2013, raggiungibile al reclamo sia ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 (cinquanta) giorni dall’invio del predetto reclamo senza che il Fornitore lo abbia riscontrato, il Cliente può attivare la procedura di risoluzione extragiudiziale delle controverse presentando domanda al Servizio Conciliazione, entro un anno dalla data di invio del reclamo, secondo quanto previsto dalla Delibera 209/2016/E/com ARERA. Ai sensi dell’articolo 6 della predetta delibera, la domanda può essere inoltrata con modalità telematica, attraverso il sito web seguente indirizzo: ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇/ ("Piattaforma ADR"), ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ sarà contattabile dall'organismo al seguente indirizzo ▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇?. Il reclamo dovrà essere corredato dalle informazioni richieste dalla Piattaforma ADR e il Cliente e Register dovranno accordarsi sull'organismo di risoluzione delle dispute ("Organismo ADR") cui devolvere la risoluzione alternativa della disputa, pena l'improcedibilità della disputa medesima. La controversia dovrà essere conclusa entro 90 giorni dal momento in cui l'Organismo ADR riceverà il fascicolo completo dalla Piattaforma ADR, salvo il caso in cui l'Organismo ADR, per questioni particolarmente complesse, ritenga di prorogare, a propria discrezione, il termine di 90 giorni di calendario. La decisone dell'Organismo ADR sarà vincolante tra le Parti e non potrà essere impugnata qualora sia il Cliente che ▇▇▇▇▇▇=▇▇&.▇▇ forniranno il loro specifico assenso in tale direzione al momento in cui esprimeranno la propria volontà di avvalersi di tale strumento di risoluzione alternativo della controversia . Le norme procedurali e i costi della procedura saranno comunicati dall'Organismo ADR". Clausole vessatorie delle condizioni generali di servizio: Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiaro di avere letto attentamente e di approvare specificamente le seguenti clausole delle CGS: (i) art. 2, Durata e Diritto di Recesso; (ii) art. 3 Richiesta di servizi per conto terzi (iii) art. 6, Modifiche delle CGS o degli OdS; (iv) art. 7, Utilizzo dei Servizi e Responsabilità del Cliente; (v) art. 10 Limitazioni della Responsabilità di ▇▇▇▇=▇▇▇▇ o con modalità offline, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione▇.▇▇; (vi) art. La domanda può essere presentata mediante un delegato anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria dal quale il Cliente decida di farsi rappresentare11 Clausola Risolutiva Espressa; (vii) art. 12 Legge Applicabile e Foro Competente.
16.5 Il Contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, D.P.R. 26 agosto 1986, n. 131. L’imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell’articolo 1, lettera B, della Tariffa, parte seconda, allegata al suddetto D.P.R., in quanto le relative prestazioni sono assoggettate ad I.V.A. e sarà a carico della Parte che con il proprio comportamento avrà reso necessaria la registrazione.
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Sources: Condizioni Generali Di Servizio
Legge applicabile e foro competente. 16.1 La a. L’Accordo è regolato dalla legge applicabile al Contratto è quella italiana.
16.2 b. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente in merito relativa all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia esecuzione e risoluzione del Contrattodell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro competentedi Roma.
c. Prima di adire l’autorità giudiziaria, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, è quello: (i) del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente domestico/consumatore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso al di fuori di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza; (ii) di Veronal’Esercizio potrà presentare un reclamo scritto inviandolo, per tutti gli altri casi.
16.3 Tutti i provvedimenti dell’Autorità di Regolazione posta ordinaria o anche tramite raccomandata a/r, ad American Express Payment Services Limited, sede secondaria per Energia Reti e Ambiente richiamati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica e gas, nonché le successive modificazioni e integrazioni, sono consultabili sul sito l’Italia - Ufficio Reclami - ▇▇▇.▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇ – ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, che risponderà entro 30 (trenta) giorni. Il reclamo potrà essere presentato anche per via telematica al seguente indirizzo e-mail ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ alla sezione “Atti e Provvedimenti”.
16.4 In coerenza con il TIQV – ARERA, il cliente ha diritto di richiedere informazioni o presentare reclamo mediante i canali indicati nell’art. 15 (Comunicazioni) delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, ovvero tramite sito web ▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ oppure tramite fax al n. 067220308. Qualora la risposta al reclamo l’Esercizio non sia ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 soddisfatto ovvero non riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (cinquantaABF) giorni dall’invio del predetto reclamo senza che il Fornitore lo abbia riscontrato, il Cliente può attivare la procedura di risoluzione extragiudiziale delle controverse presentando domanda al Servizio Conciliazione, entro un anno dalla data di invio del reclamo, secondo quanto previsto dalla Delibera 209/2016/E/com ARERA. Ai sensi dell’articolo 6 della predetta delibera, la domanda può essere inoltrata con le modalità telematica, attraverso il consultabili sul sito web ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇.▇▇ o presso le filiali della Banca d’Italia ovvero richiedibili alla stessa American Express. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per l’Esercizio di ricorrere all’autorità giudiziaria.
d. Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, l’Esercizio può – singolarmente o in forma congiunta con l’American Express – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇?▇▇▇▇▇▇=▇▇&▇▇▇▇=▇▇▇▇ ) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con modalità offline, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazionel’American Express relative al rapporto. La domanda può essere presentata mediante un delegato anche appartenente alle associazioni dei consumatori o Resta salva la possibilità di categoria dal quale il Cliente decida ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di farsi rappresentaremediazione non dovesse avere esito positivo.
16.5 Il Contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, D.P.R. 26 agosto 1986, e. Per le violazioni delle disposizioni che regolano i servizi di pagamento sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 32 del D.Lgs n. 13111/2010 e art. L’imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell’articolo 1, lettera B, della Tariffa, parte seconda, allegata al suddetto D.P.R., in quanto le relative prestazioni sono assoggettate ad I.V.A. e sarà a carico della Parte che con il proprio comportamento avrà reso necessaria la registrazione144 del D.Lgs. n. 385/1993.
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Sources: Accordo Di Convenzionamento
Legge applicabile e foro competente. 16.1 La legge applicabile al 23.1. Il Contratto è quella regolato esclusivamente dalla legge italiana, restando esclusa qualsiasi applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale delle merci la cui applicazione potrà essere disciplinata unicamente nel caso di accordo specifico a latere tra le Parti.
16.2 Per 23.2. L'Autorità Giudiziaria italiana sarà giurisdizionalmente competente, in via esclusiva, a risolvere e decidere ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o applicazione del Contratto, salvo il Foro competente, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, è quello: (i) del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente domestico/consumatore sia nel caso in cui il Contratto sia stato Cliente abbia agito e concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso in qualità di Consumatore per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta; in tale ipotesi la competenza giurisdizionale sarà dell'Autorità Giudiziaria dello Stato ove era domiciliato il Consumatore al di fuori di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza; (ii) di Veronamomento della conclusione del Contratto, per tutti gli altri casi.
16.3 Tutti i provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente richiamati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica e gas, nonché le successive modificazioni e integrazioni, sono consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ alla sezione “Atti e Provvedimenti”.
16.4 In coerenza con salvo il TIQV – ARERA, il cliente ha diritto di richiedere informazioni o presentare reclamo mediante i canali indicati nell’art. 15 (Comunicazioni) delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, ovvero tramite sito web ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Qualora la risposta al reclamo sia ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 (cinquanta) giorni dall’invio del predetto reclamo senza caso che il Fornitore lo abbia riscontrato, il Cliente può attivare la procedura di risoluzione extragiudiziale delle controverse presentando domanda al Servizio Conciliazione, entro un anno dalla data di invio del reclamo, secondo quanto previsto dalla Delibera 209/2016/E/com ARERA. Ai sensi dell’articolo 6 della predetta delibera, la domanda può essere inoltrata con modalità telematica, attraverso il sito web ▇▇▇▇://▇▇▇.stesso ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇?▇▇▇▇▇▇=▇▇&▇▇▇▇=▇▇▇▇ o con modalità offline, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione. La domanda può essere presentata mediante un delegato anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria dal quale il Cliente decida di farsi rappresentarepreferisca rivolgersi all'Autorità Giudiziaria italiana.
16.5 Il Contratto sarà soggetto a registrazione solo 23.3. Quando, in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5, base al precedente comma 2, D.P.R. 26 agosto 1986la competenza giurisdizionale a risolvere e decidere ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o applicazione del Contratto è individuata:
a. in capo all’Autorità Giudiziaria italiana: sarà territorialmente competente esclusivamente quella del Foro ove il convenuto è domiciliato ovvero ha la propria sede, n. 131. L’imposta salvo il caso in cui il Cliente abbia agito e concluso il Contratto in qualità di registro è dovuta Consumatore per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta; in misura fissa ai sensi dell’articolo 1tale ipotesi sarà esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del Foro ove il Cliente aveva il proprio domicilio al momento della conclusione del Contratto, lettera B, della Tariffa, parte seconda, allegata al suddetto D.P.R.se ubicato sul territorio dello stato italiano, in quanto le relative prestazioni sono assoggettate ad I.V.A. e difetto sarà a carico della Parte che con esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del Foro ove il Fornitore ha la propria sede;
b. in capo all'Autorità Giudiziaria di uno Stato diverso da quello italiano: sarà territorialmente competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del Foro ove il Cliente ha il proprio comportamento avrà reso necessaria domicilio, se ubicato ancora sul territorio dello Stato ove era domiciliato al momento della conclusione del Contratto, in difetto, ovvero qualora il Cliente abbia preferito rivolgersi all'Autorità Giudiziaria italiana, sarà esclusivamente competente quella del Foro ove il Fornitore ha la registrazionepropria sede.
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Sources: Condizioni Generali Di Servizio
Legge applicabile e foro competente. 16.1 La legge applicabile al 43.1 Il presente Contratto è quella italianaregolato dalla legge italiana e deve essere interpretato in conformità alla stessa.
16.2 Per qualsiasi 43.2 Ogni controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente relativa alla interpretazione, validità o esecuzione del presente Contratto sarà devolta in merito all’interpretazionevia esclusiva al Foro di *****, esecuzionecon esclusione di ogni altro faro, validità, efficacia e risoluzione del Contratto, il Foro competente, conformemente a fatta eccezione per quanto previsto dalla vigente normativa, è quello: (i) del luogo dal codice di residenza e/o di domicilio del Cliente domestico/consumatore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso al di fuori di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza; (ii) di Verona, procedura civile per tutti gli altri casi.
16.3 Tutti i provvedimenti dell’Autorità cautelari ed esecutivi. Le parti sono tenute, a condizione di Regolazione procedibilità della domanda giudiziale, ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D. lgs n. 28 del 04/03/2010. L'Organismo di mediazione convenzionalmente prescelto dall'Utilizzatore e dal Finanziatore è il Conciliatore Bancario Finanziario, Associazione per Energia Reti la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e Ambiente richiamati societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto organismo specializzato nelle presenti Condizioni Generali controversie bancarie e finanziarie, che dispone di Fornitura una rete di energia elettrica conciliatori diffusa sul territorio nazionale; le condizioni e gasle procedure sono definite nei relativi regolamenti, nonché le successive modificazioni e integrazioni, sono consultabili disponibili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ alla sezione “Atti e Provvedimenti”.
16.4 In coerenza con il TIQV – ARERA, il cliente ha diritto di richiedere informazioni o presentare reclamo mediante i canali indicati nell’art. 15 (Comunicazioni) delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, ovvero tramite sito web ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Qualora la risposta al reclamo sia ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 (cinquanta) giorni dall’invio del predetto reclamo senza che il Fornitore lo abbia riscontrato, il Cliente può attivare la procedura di risoluzione extragiudiziale delle controverse presentando domanda al Servizio Conciliazione, entro un anno dalla data di invio del reclamo, secondo quanto previsto dalla Delibera 209/2016/E/com ARERA. Ai sensi dell’articolo 6 della predetta delibera, la domanda può essere inoltrata con modalità telematica, attraverso il sito web ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.
43.3 E' fatta salva, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità di attivazione da parte del solo Cliente del procedimento di cui all'art. 128-bis del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385 (Arbitro Bancario Finanziario) che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 D. lgs n. 28 del 04/03/2010. L'Utilizzatore potrà presentare reclamo al Finanziatore tramite lettera raccomandata A/R all'indirizzo ; il Finanziatore dovrà evadere la risposta entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora l'Utilizzatore non abbia ricevuto risposta entro detto termine o abbia ricevuto risposta che non soddisfi le sue ragioni, avrà la facoltà di ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (in breve, Abf), sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, e per la richiesta della corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000 euro, istituito con delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell'art. ▇/▇▇-▇▇▇ ▇.▇.▇. Tale sistema, al quale il Finanziatore e' tenuto ad aderire, e' regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in data 18/6/2009 (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari), disponibili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇?▇▇▇▇▇▇=▇▇&▇▇▇▇=▇▇▇▇ o con modalità offline, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati nonche' sul sito web istituzionale del Servizio ConciliazioneFinanziatore . La domanda può essere presentata mediante un delegato anche appartenente alle associazioni dei consumatori o Esso, tramite i suoi collegi territoriali (Milano, Roma e Napoli), assorbe le competenze dell’”Ombudsman-Giuri' Bancario" in materia di categoria dal quale il Cliente decida di farsi rappresentareoperazioni e servizi bancari e finanziari.
16.5 Il Contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, D.P.R. 26 agosto 1986, n. 131. L’imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell’articolo 1, lettera B, della Tariffa, parte seconda, allegata al suddetto D.P.R., in quanto le relative prestazioni sono assoggettate ad I.V.A. e sarà a carico della Parte che con il proprio comportamento avrà reso necessaria la registrazione.
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Legge applicabile e foro competente. 16.1 La legge applicabile al Contratto Il presente contratto è quella italiana.
16.2 Per qualsiasi disciplinato dalla Legge Italiana. Qualora il Cliente possa essere considerato come “consumatore”, le parti si danno espressamente atto che prevarranno le clausole previste del c.d. “Codice del Consumo” (Decreto Legislativo 206/2005) su quelle eventualmente inserite nel presente contratto. Qualunque controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente in merito all’interpretazione, esecuzioneall'interpretazione, validità, efficacia e risoluzione del Contrattoesecuzione dello stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro competentedi Milano. Per tutte le controversie tra le parti, conformemente a di qualunque genere e tipo, prima di essere risolte giudizialmente secondo quanto previsto dalla vigente normativadisposto dall'articolo presente, è quello: (i) del luogo si dovrà tentare un tentativo di residenza e/o di domicilio del Cliente domestico/consumatore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso al di fuori di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza; (ii) di Verona, per tutti gli altri casi.
16.3 Tutti i provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente richiamati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica e gas, nonché le successive modificazioni e integrazioni, sono consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ alla sezione “Atti componimento della questione, da effettuarsi per iscritto (anche via e-mail) mediante convocazione dei soggetti tra cui la controversia è insorta, a cura della parte più diligente, innanzi ad un "negoziatore" che cercherà di comporre in maniera amichevole la questione insorta, e Provvedimenti”.
16.4 In coerenza con il TIQV – ARERA, il cliente ha diritto che dovrà essere obbligatoriamente un avvocato. Il negoziatore terrà le proprie udienze presso la sede che deciderà ovvero anche in via telematica. L'invito dovrà contenere le ragioni dell'esponente e dovrà assegnare un termine non minore di richiedere informazioni o presentare reclamo mediante i canali indicati nell’art. 15 (Comunicazioni) delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, ovvero tramite sito web ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Qualora la risposta al reclamo sia ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 (cinquanta) giorni dall’invio del predetto reclamo senza che il Fornitore lo abbia riscontrato, il Cliente può attivare la procedura di risoluzione extragiudiziale delle controverse presentando domanda al Servizio Conciliazione, entro un anno 5 da conteggiarsi dalla data di invio del reclamoricezione dell'invito stesso entro il quale la controparte dovrà far pervenire per iscritto all'esponente ed all’arbitro le proprie ragioni. Il negoziatore convocherà quindi le parti, eventualmente personalmente innanzi a sé nel termine massimo di giorni 10 dalla data fissata secondo quanto previsto dalla Delibera 209/2016/E/com ARERA. Ai sensi dell’articolo 6 della predetta deliberail precedente comma; qualora le parti contendenti non si presentino, la domanda può essere inoltrata con modalità telematicaoppure non di presenti anche una sola delle parti, attraverso il sito web ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇?▇▇▇▇▇▇=▇▇&▇▇▇▇=▇▇▇▇ o con modalità offline, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione. La domanda può essere presentata mediante un delegato anche appartenente alle associazioni dei consumatori o tentativo di categoria dal quale il Cliente decida di farsi rappresentare.
16.5 Il Contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, intenderà come fallito ed i contendenti potranno adire le vie legali ai sensi dell’articolo 5, comma 2, D.P.R. 26 agosto 1986, n. 131. L’imposta e per gli effetti di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell’articolo 1, lettera B, della Tariffa, parte seconda, allegata cui al suddetto D.P.R., in quanto le relative prestazioni sono assoggettate ad I.V.A. e sarà a carico della Parte che con il proprio comportamento avrà reso necessaria la registrazionepresente articolo.
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Sources: Condizioni Generali Di Contratto Per L’utilizzo Dell’app Bticino Power On
Legge applicabile e foro competente. 16.1 18.1 Le presenti Condizioni, tutti i Contratti e gli altri rapporti giuridici tra le Parti, di qualsiasi natura, sono disciplinati dalla legge olandese. La legge applicabile al Contratto è quella italianaConvenzione di Vienna sulle vendite non si applica.
16.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra 18.2 Qualora una Parte ritenga che esista un conflitto, ne informa l'altra Parte per iscritto il Fornitore e il Cliente in merito all’interpretazionepiù presto possibile, esecuzionefornendo una sintesi di ciò che, validità, efficacia e risoluzione del Contratto, il Foro competente, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativasuo parere, è quello: (i) oggetto del luogo conflitto. Successivamente, i responsabili di residenza e/progetto di EWS e l'Acquirente, o le persone da loro designate, devono tentare di trovare congiuntamente una soluzione accettabile per entrambi. Soltanto qualora a giudizio di entrambe o di domicilio del Cliente domestico/consumatore una delle Parti non sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso al di fuori di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza; (ii) di Verona, possibile trovare una soluzione accettabile per tutti gli altri casi.
16.3 Tutti i provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente richiamati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica e gas, nonché le successive modificazioni e integrazioni, sono consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ alla sezione “Atti e Provvedimenti”.
16.4 In coerenza con il TIQV – ARERA, il cliente ha diritto di richiedere informazioni o presentare reclamo mediante i canali indicati nell’art. 15 (Comunicazioni) delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, ovvero tramite sito web ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Qualora la risposta al reclamo sia ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 (cinquanta) giorni dall’invio del predetto reclamo senza che il Fornitore lo abbia riscontrato, il Cliente può attivare la procedura di risoluzione extragiudiziale delle controverse presentando domanda al Servizio Conciliazione, loro entro un anno dalla data periodo di invio del reclamotempo ragionevole, secondo quanto previsto dalla Delibera 209/2016/E/com ARERAle Parti sono autorizzate a sottoporre il conflitto al tribunale di cui al paragrafo 3. Ai sensi dell’articolo 6 della predetta delibera, la domanda può essere inoltrata con modalità telematica, attraverso Ciò non pregiudica il sito web ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇?▇▇▇▇▇▇=▇▇&▇▇▇▇=▇▇▇▇ o con modalità offline, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione. La domanda può essere presentata mediante un delegato anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria dal quale il Cliente decida di farsi rappresentare.
16.5 Il Contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, D.P.R. 26 agosto 1986, n. 131. L’imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell’articolo 1, lettera B, della Tariffa, parte seconda, allegata al suddetto D.P.R., in quanto le relative prestazioni sono assoggettate ad I.V.A. e sarà a carico diritto della Parte che con ritiene che l'oggetto del conflitto sia di natura così urgente da non poter attendere, di rivolgersi al presidente del tribunale competente per una decisione provvisoria.
18.3 Il tribunale competente del distretto di Zeeland- Brabant occidentale, sede Breda (Paesi Bassi), ha la compentenza esclusiva di prendere conoscenza di tutti conflitti tra EWS e l'Acquirente, a meno che l'Acquirente non abbia sede nei Paesi Bassi o in Belgio, nel qual caso si applica quanto stabilito all'articolo 18.4. EWS ha la facoltà di discostarsi da questa regola d'autorità e applicare le norme di legge di competenza.
18.4 Qualora l'Acquirente non abbia sede nei Paesi Bassi o in Belgio, tutti i conflitti derivanti dal presente Contratto o in relazione ad esso devono essere risolti in via definitiva secondo il proprio comportamento avrà reso necessaria la registrazioneRegolamento di Arbitrato della Camera di between the Parties, nor will EWS be obliged to accept new orders as a result of this fact.
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Legge applicabile e foro competente. 16.1 La legge applicabile al Contratto 18.1 Il presente contratto è quella italianaretto dal diritto italiano.
16.2 Per 18.2 Il foro di Roma sarà competente in via esclusiva a dirimere qualsiasi controversia dovesse che possa insorgere tra il Fornitore e il Cliente in merito all’interpretazionerelazione al presente contratto, esecuzione, alla sua validità, efficacia interpretazione o esecuzione. Roma, 31 maggio 2001 ▇▇▇▇▇, approvato e risoluzione del Contratto, il Foro competente, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, è quello: sottoscritto ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. Il Presidente SOCIETA’ PER LA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS – S.C.C.I. S.p.A. L’Amministratore Unico SANPAOLO FIDUCIARIA S.p.A.
(i) Prima della notifica di un Avviso di Decadenza dal Beneficio del luogo Termine, i Fondi Disponibili dell’Emittente saranno utilizzati, a ciascuna Data di residenza e/Pagamento Interessi, ovvero, dopo che i Titoli siano stati integralmente rimborsati, a qualunque data, per effettuare i seguenti pagamenti (dopo il pagamento a tale data di qualsiasi importo allora dovuto o già scaduto a MSCS in forza dell’“Allegato di supporto dei crediti dell’Accordo di Copertura Finanziaria” nella misura in cui tale importo non possa essere raggiunto a mezzo di pagamenti dal Conto di Garanzia Contanti o di domicilio del Cliente domestico/consumatore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso al trasferimenti di fuori titoli dal Conto di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza; (ii) di Verona, per tutti gli altri casi.
16.3 Tutti i provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente richiamati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica e gas, nonché le successive modificazioni e integrazioni, sono consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇ ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ alla sezione “Atti ) secondo l’ordine di priorità che segue (in ogni caso, solo a condizione e Provvedimenti”.nei limiti in cui i pagamenti aventi un grado di priorità più elevato siano stati interamente effettuati):
16.4 In coerenza con il TIQV – ARERA, il cliente ha diritto di richiedere informazioni o presentare reclamo mediante i canali indicati nell’art. 15 (Comunicazionii) delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, ovvero tramite sito web ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Qualora , tutte le commissioni, spese, costi, e tasse che sia necessario pagare per preservare l’esistenza dell’Emittente o per mantenerlo in buono stato ovvero per rispettare la risposta al reclamo sia ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 (cinquanta) giorni dall’invio del predetto reclamo senza che il Fornitore lo abbia riscontratolegislazione applic abile od in connessione con la quotazione dei Titoli, il Cliente può attivare la procedura loro deposito, od in connessione con una qualsiasi comunicazione da effettuarsi ai Possessori dei Titoli;
(ii) Secondo, senza un ordine o priorità tra di loro, ma in proporzione all’ammontare dovuto per pagare qualsiasi somma dovuta, a tale Data di Pagamento Interessi, al Rappresentante dei Possessori dei Titoli, alla Banca Agente, al Mandatario Principale di Pagamento, al Mandatario Lussemburghese di Pagamento, alla Società di Servizi, alla Banca Incaricata della Riscossione, alla Banca Incaricata dell’Operazione ed alla Società di Revisione;
(iii) Terzo, per pagare tutte le somme dovute all’INPS ai sensi dei Contratti di Cessione dei Crediti in ragione dei servizi resi dall’INPS all’Emittente e i conguagli dovuti per i costi di riscossione;
(iv) Quarto, senza un ordine o priorità tra di loro, ma in proporzione all’ammontare dovuto per pagare le somme dovute ad una qualsiasi Controparte di Copertura ai sensi degli Accordi di Copertura Finanziaria alla rispettiva Data di Pagamento Interessi (purché si tratti di somme diverse da quelle dovute in caso di risoluzione extragiudiziale delle controverse presentando domanda al Servizio Conciliazionedell’Accordo di Copertura Finanziaria);
(v) Quinto, entro senza un anno dalla data ordine di invio priorità tra di loro, ma in proporzione all’ammontare dovuto per pagare (i) tutte le somme dovute per gli interessi maturati sui Titoli e pagabili alla rispettiva Data di Pagamento Interessi; e (ii) nel medesimo ordine ed in proporzione, le somme dovute e pagabili ad una Data di Pagamento Interessi ed ad una Controparte di Copertura in caso di risoluzione dell’Accordo di Copertura Finanziaria ed ai sensi dell’Accordo di Copertura Finanziaria);
(vi) Sesto, per pagare (ove presenti) tutte le somme dovute per il rimborso del reclamocapitale dei Titoli, pagabili alla rispettiva Data di Pagamento Interessi, secondo quanto previsto dalla Delibera 209/2016/E/com ARERA. Ai sensi dell’articolo 6 il seguente ordine: (i) i Titoli della predetta delibera, la domanda può essere inoltrata con modalità telematica, attraverso il sito web ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇?▇▇▇▇▇▇=▇▇&▇▇▇▇=▇▇▇▇ o con modalità offline, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione. La domanda può essere presentata mediante un delegato anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria dal quale il Cliente decida di farsi rappresentare.
16.5 Il Contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, D.P.R. 26 agosto 1986, n. 131. L’imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell’articolo 1, lettera B, della Tariffa, parte seconda, allegata Serie 1 fino al suddetto D.P.R., in quanto le relative prestazioni sono assoggettate ad I.V.A. e sarà a carico della Parte che con il proprio comportamento avrà reso necessaria la registrazione.completo rimborso degli stessi;
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Sources: Contratto Di Cessione Di Crediti
Legge applicabile e foro competente. 16.1 La Il presente accordo è regolato dalla legge applicabile al Contratto è quella italiana.
16.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Fornitore italiana e il Cliente in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione le controversie ad esso relative sono di competenza esclusiva del ContrattoForo di Milano. 25/32 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. _780_ DEL 27/05/2022 AREA SPORT E ATTRATTIVITÀ L’Anno duemilaventidue, il Foro competentegiorno ventisette, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativadel mese di maggio, alle ore 11:05, nella sala giunta del palazzo municipale si è quelloriunita la Giunta Comunale. Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 10 amministratori in carica: (i) del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente domestico/consumatore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso al di fuori di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza; (ii) di Verona, per tutti gli altri casi.
16.3 Tutti i provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente richiamati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica e gas, nonché le successive modificazioni e integrazioni, sono consultabili sul sito NOMINATIVO CARICA PRESENTE ▇▇▇.▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇.▇▇▇▇▇▇ SI ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ alla sezione “Atti e Provvedimenti”.
16.4 In coerenza con il TIQV – ARERA, il cliente ha diritto di richiedere informazioni o presentare reclamo mediante i canali indicati nell’art. 15 (Comunicazioni) delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, ovvero tramite sito web ▇▇▇.▇ VICE SINDACO NO ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Qualora la risposta al reclamo sia ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 (cinquanta) giorni dall’invio del predetto reclamo senza che il Fornitore lo abbia riscontrato, il Cliente può attivare la procedura di risoluzione extragiudiziale delle controverse presentando domanda al Servizio Conciliazione, entro un anno dalla data di invio del reclamo, secondo quanto previsto dalla Delibera 209/2016/E/com ARERA. Ai sensi dell’articolo 6 della predetta delibera, la domanda può essere inoltrata con modalità telematica, attraverso il sito web ASSESSORE SI ▇▇▇▇://▇▇▇.▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ASSESSORE SI ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ASSESSORE SI ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ASSESSORE SI GRANDI ELENA ASSESSORE NO ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ASSESSORE SI ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇ ASSESSORE SI ▇▇▇/▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ASSESSORE NO ROMANI GAIA ASSESSORE SI ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ASSESSORE SI ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇/▇ ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇?▇ SI Assume la presidenza il ▇▇▇▇▇▇=▇ ▇▇&▇▇ ▇▇▇▇=▇▇▇▇ o ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ il Segretario Generale ▇▇▇▇'▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ E’ altresì presente: Direttore Generale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ed il Vice Segretario Generale ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Assiste altresì il Vice Capo di Gabinetto ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Verificata la legalità della seduta, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in oggetto; Vista la proposta dell’Assessore ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione; Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall’art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché del parere di legittimità del Segretario Generale previsto dall’art. 2 – comma 1 - del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con modalità offlinedelibera CC n. 7 dell’11/02/2013; Con votazione unanime Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto; data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U. 267/2000 Direzione Lavoro, Giovani e Sport Area Sport e Attrattività Approvazione delle linee di indirizzo per l’adesione alla proposta di Accordo per il riparto degli oneri economici di cui alla garanzia 1.5 per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 tra Regione del Veneto, Regione Lombardia, Comune di Milano, Comune di Cortina d’▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇. Immediatamente eseguibile. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (▇.▇▇ digitalmente) ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ (▇.▇▇ digitalmente) PREMESSO CHE: • con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 19.07.2018 è stata approvata la “Presentazione della Candidatura di Milano a ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026”; • con deliberazione di Giunta Comunale n. 1872 del 26.10.2018 sono state approvate le “Linee di indirizzo politico per la stipulazione di un protocollo di intesa per la candidatura all’organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026 tra Regione Lombardia, Regione del Veneto, Comune di Milano, Comune di Cortina d'Ampezzo e Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), sottoscritto dal Sindaco in data 05 novembre 2018; • in data 11.01.2019 è stato formalmente presentato al CIO il Dossier di candidatura da parte degli enti sottoscrittori il protocollo sopracitato; • con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 20.01.2022 sono stati approvati gli indirizzi in merito alla sottoscrizione di accordi circa la suddivisione dei rischi finanziari relativi all’organizzazione delle Olimpiadi invernali ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇; PRESO ATTO CHE: • nel corso dell'Assemblea generale del CIO a Losanna del 24 giugno 2019, le città di Milano e di Cortina d’Ampezzo sono state elette per ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026; • a seguito di tale assegnazione, nell’ambito della stessa Assemblea generale, tra il CIO, il CONI, le Città di Milano e di Cortina d’Ampezzo, la Regione del Veneto e la Regione Lombardia è stato sottoscritto l’Host City Contract, firmato inoltre dalla Provincia Autonoma di Trento e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, recante i principi fondamentali che dovranno disciplinare l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi; • è già operativo il Comitato organizzativo, costituito in data 9 dicembre 2019 nella forma giuridica della Fondazione di diritto privato, denominata Fondazione Milano Cortina 2026; • in forza di quanto previsto nell’Host City Contract, la Fondazione Milano Cortina 2026 è subentrata nell’Host City Contract, mediante postasottoscrizione di apposito atto di adesione; • tra gli obblighi previsti in capo ai soggetti stipulanti l’Host City Contract vi è l'eventuale restituzione, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione. La domanda può essere presentata mediante un delegato anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria dal quale il Cliente decida di farsi rappresentare.
16.5 Il Contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’usoparte, al CIO dei contributi relativi ai sensi dell’articolo 5diritti televisivi (452.000.000,00 USD) da quest'ultimo anticipati alla Fondazione per l'organizzazione dei Giochi, comma 2al verificarsi di eventi e circostanze che impongano a loro volta al CIO di restituire ai singoli broadcaster taluni degli importi dallo stesso ricevuti; • a garanzia di tale obbligo, D.P.R. 26 agosto 1986già in fase di candidatura è stata sottoscritta e presentata, n. 131. L’imposta a corredo del Dossier di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell’articolo 1Candidatura, lettera Bapposita Garanzia G1.5 con cui gli Enti interessati, della Tariffatra cui il Comune di Milano, parte seconda, allegata al suddetto D.P.R.si impegnavano a coprire l'eventuale deficit del Comitato Organizzatore e, in particolare, “di essere a conoscenza dei principi di cui al Broadcast Refund Agreement che sarà sottoscritto tra il CIO e il Comitato Organizzatore, secondo quanto previsto nell'Host City Contract. In particolare, di essere a conoscenza che sussiste, in capo al Comitato Organizzatore, l'obbligo di rimborsare al CIO quanto eventualmente già ricevuto a titolo di anticipo sui diritti televisivi relativi all'evento, e che il CIO potrebbe essere tenuto a rifondere in favore degli aventi diritto laddove per qualsiasi ragione l'evento, dovesse subire limitazioni, spostamenti o venisse cancellato”; • tale obbligo e le relative prestazioni modalità sono assoggettate ad I.V.A. e sarà a carico della Parte che con il proprio comportamento avrà reso necessaria la registrazione.state disciplinate in uno schema di accordo, denominato Broadcast Fund Agreement (“BRA”);
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Legge applicabile e foro competente. 16.1 La legge applicabile al Il presente Contratto è quella italiana.
16.2 regolato dalle leggi della Repubblica Italiana. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra inerente il Fornitore e o derivante dal presente Contratto o dalla sua esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze. Nel caso di contratto stipulato da Consumatore sarà competente il Tribunale di domicilio o di residenza del Cliente. Il Cliente è informato che in alternativa alla controversia giudiziale, sia il Cliente in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del Contratto, il Foro competente, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, è quello: (i) del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente domestico/consumatore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso al di fuori di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza; (ii) di Verona, per tutti gli altri casi.
16.3 Tutti i provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente richiamati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica e gas, nonché le successive modificazioni e integrazioni, sono consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ alla sezione “Atti e Provvedimenti”.
16.4 In coerenza con il TIQV – ARERA, il cliente ha diritto di richiedere informazioni o presentare reclamo mediante i canali indicati nell’art. 15 (Comunicazioni) delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, ovvero tramite sito web ▇▇▇.▇che ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Qualora potranno avvalersi della soluzione alternativa delle dispute on line presentando un reclamo attraverso la risposta piattaforma istituita con Regolamento UE 524/2013 del 21 maggio 2013, raggiungibile al reclamo sia ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 (cinquanta) giorni dall’invio del predetto reclamo senza che il Fornitore lo abbia riscontrato, il Cliente può attivare la procedura di risoluzione extragiudiziale delle controverse presentando domanda al Servizio Conciliazione, entro un anno dalla data di invio del reclamo, secondo quanto previsto dalla Delibera 209/2016/E/com ARERA. Ai sensi dell’articolo 6 della predetta delibera, la domanda può essere inoltrata con modalità telematica, attraverso il sito web seguente indirizzo: ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇/ ("Piattaforma ADR"), ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ sarà contattabile dall'organismo al seguente indirizzo ▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇?. Il reclamo dovrà essere corredato dalle informazioni richieste dalla Piattaforma ADR e il Cliente e Register dovranno accordarsi sull'organismo di risoluzione delle dispute ("Organismo ADR") cui devolvere la risoluzione alternativa della disputa, pena l'improcedibilità della disputa medesima. La controversia dovrà essere conclusa entro 90 giorni dal momento in cui l'Organismo ADR riceverà il fascicolo completo dalla Piattaforma ADR, salvo il caso in cui l'Organismo ADR, per questioni particolarmente complesse, ritenga di prorogare, a propria discrezione, il termine di 90 giorni di calendario. La decisone dell'Organismo ADR sarà vincolante tra le Parti e non potrà essere impugnata qualora sia il Cliente che ▇▇▇▇▇▇=▇▇&▇▇▇▇=▇▇.▇▇ o con modalità offline, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazioneforniranno il loro specifico assenso in tale direzione al momento in cui esprimeranno la propria volontà di avvalersi di tale strumento di risoluzione alternativo della controversia. La domanda può essere presentata mediante un delegato anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria dal quale il Cliente decida di farsi rappresentareLe norme procedurali e i costi della procedura saranno comunicati dall'Organismo ADR".
16.5 Il Contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, D.P.R. 26 agosto 1986, n. 131. L’imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell’articolo 1, lettera B, della Tariffa, parte seconda, allegata al suddetto D.P.R., in quanto le relative prestazioni sono assoggettate ad I.V.A. e sarà a carico della Parte che con il proprio comportamento avrà reso necessaria la registrazione.
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Sources: Condizioni Generali Di Servizio
Legge applicabile e foro competente. 16.1 La Il presente contratto e le obbligazioni da esso derivanti sono interamente soggette dalla legge applicabile al Contratto è quella italiana.
16.2 italiana anche se eseguite in tutto o in parte all'estero. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente inerente alla interpretazione o esecuzione del presente contratto è competente in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del Contratto, via esclusiva il Foro competente, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, è quello: (i) di Bassano del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente domestico/consumatore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso al di fuori di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza; (ii) di Verona, per tutti gli altri casiGrappa .
16.3 Tutti i provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente richiamati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica e gas, nonché le successive modificazioni e integrazioni, sono consultabili sul sito a) ▇▇▇▇▇ la nota informativa, esprimo il mio consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali a Società che svolgono funzioni necessarie o strumentali all’operatività del Servizio, e a Società incaricate della tutela del credito derivante dal presente contratto che potranno, per le medesime finalità, anche trasmetterli a società terze. In mancanza del mio consenso il servizio non potrà essere erogato.
b) ▇▇▇▇▇ la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati per l'invio di informazioni ed offerte commerciali anche di terzi, per il compimento di ricerche di mercato e statistiche commerciali • TELEFONIA E FAX CON NUMERAZIONI DEDICATE IRIDEOS ORCHESTRA • POSSIBILITÀ DI UTILIZZO DELL’ATTUALE APPARECCHIO TELEFONICO; • ADDATTATORE ANALOGICO VOIP/FAX € 50,00 iva inclusa (spa112) • TELEFONO VOIP € 70,00 iva inclusa; • CANONE MENSILE CON SERVIZIO WI-FI HYNET € 1,00 L’installazione e attivazione comprende la fornitura dell’apparecchio con garanzia 2 anni, registrazione del numero telefonico/fax e attivazione account Irideos Orchestra. Irideos Orchestra permette di chiamare GRATIS tutti gli utenti Irideos Orchestra ed effettuare chiamate verso numeri fissi e mobili in Italia e nel mondo con tariffe* incredibili senza scatto alla risposta: *i prezzi possono essere soggetti a variazione, consultare il link ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ alla sezione “Atti e Provvedimenti”.
16.4 In coerenza con il TIQV – ARERA, il cliente ha diritto di richiedere informazioni o presentare reclamo mediante i canali indicati nell’art. 15 (Comunicazioni) delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, ovvero tramite sito web ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Qualora la risposta al reclamo sia ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 (cinquanta) giorni dall’invio del predetto reclamo senza che il Fornitore lo abbia riscontrato, il Cliente può attivare la procedura di risoluzione extragiudiziale delle controverse presentando domanda al Servizio Conciliazione, entro un anno dalla data di invio del reclamo, secondo quanto previsto dalla Delibera 209/2016/E/com ARERA. Ai sensi dell’articolo 6 della predetta delibera, la domanda può essere inoltrata con modalità telematica, attraverso il sito web ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇-▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇./▇▇▇?▇/▇▇/▇▇▇▇▇▇=▇▇&-▇▇▇▇=▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ Destinazione Tariffa Listino Pro Tariffa Listino Basic Destinazione Italy Fixed 1.5€cent 1.8€cent Italy Fixed Italy Global Transit 1.5€cent 1.8€cent Italy Global Transit Italy mobile, BT Italia 8.9€cent 17.5€cent Italy mobile, BT Italia Italy mobile, CoopVoce 8.9€cent 17.5€cent Italy mobile, CoopVoce Italy mobile, Digi Mobile 8.9€cent 17.5€cent Italy mobile, Digi Mobile Italy mobile, Fastweb 8.9€cent 17.5€cent Italy mobile, Fastweb Italy mobile, H3G 8.9€cent 17.5€cent Italy mobile, H3G Italy mobile, ILIAD 8.9€cent 17.5€cent Italy mobile, ILIAD Italy mobile, Lycamobile 8.9€cent 17.5€cent Italy mobile, Lycamobile • Profilo pro: 19,99€/anno, portabilità della numerazione Telefonica precedente inclusa • Profilo Basic: 4,99€/anno, portabilità della numerazione Telefonica 10€ Modalità di ricarica telefonica: con carta di credito, circuito Paypal, postagiro o bonifico bancario, presso ricevitorie Sisal (minimo €5,00 per ricarica con carta di credito ed € 10,00 per bancomat- senza costi di ricarica). Il pagamento dell’apparecchio e attivazione vanno pagate al momento dell’installazione, mentre per l’abbonamento di € 1,00 mensili verrà addebitato con il canone servizio wi-fi alle modalità scelte nel contratto ( è gratuito per chi ha scelto il pagamento annuale/semestrale anticipato).
Siamo a Vs. disposizione per eventuali informazioni al cell. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ o con modalità offline, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione. La domanda può essere presentata mediante un delegato anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria dal quale il Cliente decida di farsi rappresentare- ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ oppure via mail a ▇▇▇▇@▇▇▇▇▇.
16.5 Il Contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, D.P.R. 26 agosto 1986, n. 131. L’imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell’articolo 1, lettera B, della Tariffa, parte seconda, allegata al suddetto D.P.R., in quanto le relative prestazioni sono assoggettate ad I.V.A. e sarà a carico della Parte che con il proprio comportamento avrà reso necessaria la registrazione.▇▇
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Sources: Business Service Contract
Legge applicabile e foro competente. 16.1 La legge applicabile al 24.1. Il Contratto è quella disciplinato dalla legislazione italiana.
16.2 24.2. Per qualunque controversia sorga tra le Parti sulla interpretazione o sulla esecuzione del Contratto è competente il Foro di Roma.
24.3. Fatto salvo quanto sopra il Prestatore manleva e comunque tiene indenne ENEL da qualsiasi controversia responsabilità e da ogni onere che ne dovesse insorgere tra derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi, in qualunque modo connesse con l’esecuzione del Contratto. DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE 1 (PERSONA GIURIDICA) La Società: ……………………………………………………………………………………………………………………... in persona del suo rappresentante legale …………………….…………………………………………………………… consapevole che: ▪ il Fornitore Gruppo Enel si è dotato di un Codice Etico e di un Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed ha adottato il Cliente in merito all’interpretazionePiano Tolleranza Zero contro la corruzione; ▪ tali documenti esprimono gli impegni e le responsabilità etiche del Gruppo Enel nella conduzione dei propri affari nonché nella gestione dei rapporti e rispondono all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali e nei rapporti con i terzi; ▪ il Gruppo Enel vuole garantire la massima correttezza, esecuzione, validità, efficacia trasparenza e completa tracciabilità dei vari processi di acquisto e dei soggetti affidatari; e che una dichiarazione mendace possa determinare per Enel il diritto alla risoluzione del ContrattoContratto e la richiesta di risarcimento danni,
1. che dall’analisi della composizione della compagine societaria, il Foro competentedegli organi sociali propri e di eventuali soggetti controllanti (comprese le società fiduciarie ed i loro beneficial owner), conformemente nonché di qualsiasi altro dato a quanto previsto dalla vigente normativadisposizione della Società2 non risultano/risultano 3 :
a) soggetti che ricoprono all’interno delle Società del Gruppo un ruolo di vertice aziendale (Amministratori, è quello: (iDirigenti con Responsabilità strategiche) del luogo di residenza e/o di domicilio Sindaci;
b) soggetti dipendenti delle Società del Cliente domesticoGruppo Enel;
c) con riferimento ai soggetti di cui ai punti a) e b), parenti/consumatore sia nel affini fino al II° grado, coniuge non separato legalmente, convivente more uxorio, figlio del coniuge o del convivente, persone a carico che siano legate da rapporti di parentela o affinità.
2. che l'amministratore delegato (in caso di SpA) / gli amministratori (in cui il Contratto sia stato concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore sia nel caso di SrL) / i soci (in cui il Contratto sia stato concluso al caso di fuori Società di detti locali ovvero persone) / che i soggetti con tecniche di comunicazione a distanza; responsabilità strategiche all’interno della struttura organizzativa (ii) di Verona, per in tutti gli altri casi) e/o i propri familiari (coniuge non separato, parenti/affini in linea retta di I° grado) negli ultimi 36 mesi (24 mesi nel caso dei familiari) il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del Gruppo Enel (rilascio di concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.).
16.3 Tutti 1 L'acquisizione della sopra citata dichiarazione non è richiesta nel caso di enti pubblici. Nel caso di società quotate in borsa, istituti bancari e società da queste controllate, la sopra citata dichiarazione deve riferirsi ai soggetti posti al vertice del soggetto giuridico interessato (ad esempio: amministratore delegato, amministratori, i provvedimenti dell’Autorità soci, ecc.).
2 Le informazioni rese in ottemperanza alla presente clausola sono acquisite nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, sulla base di Regolazione per Energia Reti e Ambiente richiamati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica e gasverifiche risalenti fino alle persone fisiche in possesso delle singole quote societarie/partecipazioni azionarie della sottoscritta società, nonché di tutte le successive modificazioni eventuali società (anche fiduciarie ed i loro beneficial owner) che abbiano il controllo diretto della Società dichiarante.
3 Barrare la voce che non interessa. Qualora sussistesse anche una sola delle situazioni elencate si prega di riportare, nella dichiarazione allegata (lettera A), le relative informazioni di dettaglio. Enel effettuerà le necessarie verifiche ai fini della presente dichiarazione.
4 Barrare la voce che non interessa. Qualora sussistesse anche una sola delle situazioni elencate si prega di riportare, nella dichiarazione allegata (lettera B), le relative informazioni di dettaglio. Enel effettuerà le necessarie verifiche ai fini della presente dichiarazione. La sottoscritta Società si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione. In fede, Data, ……………………………………. Timbro della società Firma del legale rappresentante Ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, Enel informa che i dati forniti verranno trattati esclusivamente in relazione al processo di approvvigionamento e integrazioniselezione delle imprese fornitrici, al fine di assicurare equità, trasparenza e correttezza e al fine di prevenire situazioni di eventuale conflitto di interessi e di illegittimità dei comportamenti in conformità a quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e dal Piano TZC adottati dal Gruppo Enel. Ella ha diritto ad accedere ai propri dati chiedendone a Enel la correzione, l’integrazione, o ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. (Firma per esteso e leggibile) N.B. La firma del titolare o del legale rappresentante deve essere, pena l’esclusione, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (fronte/retro)
A. ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE (PERSONA GIURIDICA) Trattamento dei dati personali: informativa e consenso.
B. ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE (PERSONA GIURIDICA)
a. HA RIVESTITO IL RUOLO DI “PUBBLICO UFFICIALE” (AI SENSI DELL’ART. 3575 C.P.) O DI “INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO” (ART. 3586 C.P.), NEI PRECEDENTI 36 MESI, PRESSO: _ _ qualifica rivestita: _ _ _ ( ) dal al ed in tale veste, negli ultimi 3 anni di servizio:
1. NON HA avuto rapporti con il Gruppo Enel;
2. HA avuto rapporti con il Gruppo Enel, NON ESERCITANDO poteri autoritativi o negoziali aventi come
3. HA avuto rapporti con il Gruppo Enel, ESERCITANDO poteri autoritativi o negoziali aventi come
b. HA UN PROPRIO FAMILIARE (CONIUGE NON SEPARATO, PARENTE/AFFINE IN LINEA RETTA DI 1° GRADO) Il Sig. Nome………………… Cognome………………………………………………………………… Nato a …………………………………………. il…………………………………………… CF……………………………………………
5 Art. 357 codice penale: “Agli effetti della legge penale, sono consultabili sul sito ▇▇▇pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.▇▇▇▇▇▇▇▇”
6 Art. 358 codice penale: “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ” Residente in ……………………………………….alla via……………………………………………………………………… che HA RIVESTITO il ruolo di “pubblico ufficiale” o di “incaricato di pubblico servizio” nei precedenti 24 mesi presso: _ _ qualifica rivestita: _ _ _ ( ) dal al ed in tale veste HA avuto rapporti con il Gruppo Enel: _ per i seguenti motivi: _ _ La sottoscritta Società precisa che la presente dichiarazione è resa sulla base di informazioni acquisite nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, e si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione. In fede, Data, …………………………….. Firma del legale rappresentante Firma del legale rappresentante Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………. consapevole che: ▪ il Gruppo Enel si è dotato di un Codice Etico e di un Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed ha adottato il Piano Tolleranza Zero contro la corruzione; ▪ tali documenti esprimono gli impegni e le responsabilità etiche del Gruppo Enel nella conduzione dei propri affari nonché nella gestione dei rapporti e rispondono all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali e nei rapporti con i terzi; ▪ il Gruppo Enel vuole garantire la massima correttezza, trasparenza e completa tracciabilità dei vari processi di acquisto e dei soggetti affidatari; e che una dichiarazione mendace possa determinare per Enel il diritto alla sezione “Atti risoluzione del Contratto e Provvedimenti”la richiesta di risarcimento danni,
1. di non ricoprire/ricoprire 1 all’interno delle Società del Gruppo un ruolo di vertice aziendale (Amministratore, Dirigente con responsabilità strategiche), di dipendente delle stesse Società o di Sindaco effettivo del Gruppo;
2. di non avere/avere 2 - all’interno delle Società del Gruppo – parenti/affini entro il II grado/ coniuge non separato legalmente/ convivente more uxorio/ figli del coniuge o del convivente/ persone a carico del sottoscritto che siano ad esso legate da rapporti di parentela o affinità.
16.4 In coerenza con 3. di non aver /aver rivestito 3 negli ultimi 36 mesi il TIQV – ARERAruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente una qualsiasi società del Gruppo Enel (rilascio di concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.). Analogamente, per quanto di propria conoscenza, tali ruoli non sono stati svolti, negli ultimi 24 mesi, dai propri familiari (coniuge non separato, parenti/affini in linea retta di I° grado). Qualora sussistesse anche una sola delle situazioni elencate ai punti 1 e 2, il cliente ha diritto dichiarante sarà tenuto a fornire a Enel la dichiarazione allegata. Enel si riserva di effettuare le necessarie verifiche sulla base delle dichiarazioni ricevute. Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere informazioni o presentare reclamo mediante in qualsiasi momento di comprovare i canali indicati nell’artcontenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione. 15 (Comunicazioni) delle presenti Condizioni Generali di FornituraIn fede, ovvero tramite sito web ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Qualora Data, ………………………………………… Timbro Firma del legale rappresentante
1 Barrare la risposta al reclamo sia ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 (cinquanta) giorni dall’invio del predetto reclamo senza voce che il Fornitore lo abbia riscontrato, il Cliente può attivare la procedura di risoluzione extragiudiziale delle controverse presentando domanda al Servizio Conciliazione, entro un anno dalla data di invio del reclamo, secondo quanto previsto dalla Delibera 209/2016/E/com ARERA. Ai sensi dell’articolo 6 della predetta delibera, la domanda può essere inoltrata con modalità telematica, attraverso il sito web ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇?▇▇▇▇▇▇=▇▇&▇▇▇▇=▇▇▇▇ o con modalità offline, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione. La domanda può essere presentata mediante un delegato anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria dal quale il Cliente decida di farsi rappresentarenon interessa.
16.5 2 Barrare la voce che non interessa.
3 Barrare la voce che non interessa. Il Contratto sarà soggetto sottoscritto precisa che la presente dichiarazione è resa sulla base di informazioni acquisite nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, e si impegna a registrazione solo comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in caso d’usoqualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, ai sensi dell’articolo 5si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione. In fede, comma 2Data, D.P.R. 26 agosto 1986, n. 131………………………………………. L’imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell’articolo 1, lettera B, Firma del legale rappresentante Firma del legale rappresentante ◻ Amministratore della Tariffa, parte seconda, allegata al suddetto D.P.R., in quanto le relative prestazioni sono assoggettate ad I.V.A. e sarà a carico Società del Gruppo Enel ◻ Dirigente con responsabilità strategiche (specificare la funzione interessata)………………………………………….. della Parte che con il proprio comportamento avrà reso necessaria la registrazioneSocietà…………………………………………………….. del Gruppo Enel.
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Sources: Consulting Agreement
Legge applicabile e foro competente. 16.1 La legge applicabile al Contratto è quella italiana16.1. Le presenti Condizioni Generali, nonché il rapporto contrattuale in essere tra Cooltra e l’Utente, devono disciplinarsi e interpretarsi a norma della legislazione vigente nel paese in cui avviene la prestazione del Servizio.
16.2 Per 16.2. Fatti salvi i diritti eventualmente spettanti a consumatori e utenti e nei limiti consentiti dalla legge, l’Utente acconsente ad assoggettarsi alla giurisdizione dei giudici e dei tribunali territorialmente competenti del luogo dell’adempimento dell’obbligazione, con rinuncia a qualsiasi altro foro che gli possa competere. DI conseguenza, l’Utente acconsente a sottoporre la risoluzione di ogni controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente in merito all’interpretazioneal Servizio di prenotazione in generale e all’utilizzo dell’App di Cooltra ai giudici e ai tribunali territorialmente competenti della città di Barcellona (Spagna), esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del Contratto, il Foro competente, conformemente di ogni controversia in merito a quanto previsto dalla vigente normativa, è quello: (i) del luogo di residenza un noleggio in particolare e/o di domicilio a una Filiale Locale ai giudici e ai tribunali territorialmente competenti della città ove ha sede legale la Filiale Locale in questione.
16.3. In Francia, in conformità alle disposizioni degli articoli L.611-1 e seguenti del Cliente domestico/consumatore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso nei locali e/o negli uffici Codice del Fornitore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso al di fuori di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza; (ii) di VeronaConsumo francese, per tutti gli altri casi.
16.3 Tutti i provvedimenti dell’Autorità eventuali controversie di Regolazione per Energia Reti natura contrattuale insorgenti tra l'Utente e Ambiente richiamati nelle presenti Condizioni Generali Cooltra e non risolte nell'ambito di Fornitura un reclamo precedentemente sporto attraverso il Servizio Clienti di energia elettrica Cooltra, l'Utente in Francia ha il diritto di ricorrere gratuitamente al Servizio di mediazione in materia di consumo entro e gas, nonché le successive modificazioni e integrazioni, sono consultabili sul sito non oltre un (1) anno dalla data di detto reclamo. La mediazione in materia di consumo è di competenza del Conseil National des Professions de l’Automobile (CNPA) avente sede legale in ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇.▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ alla sezione “Atti e Provvedimenti”.
16.4 In coerenza con il TIQV – ARERACS 80016 - 92197 Meudon CEDEX, il cliente ha diritto di richiedere informazioni o presentare reclamo mediante i canali indicati nell’art. 15 (Comunicazioni) delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, ovvero tramite sito web ▇▇▇.che può anche essere contattato per e-mail al seguente indirizzo: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇diateur- ▇▇▇▇.▇▇ Qualora la risposta al reclamo sia ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 (cinquanta) giorni dall’invio del predetto reclamo senza che il Fornitore lo abbia riscontrato, il Cliente può attivare la procedura di risoluzione extragiudiziale delle controverse presentando domanda al Servizio Conciliazione, entro un anno dalla data di invio del ▇. Per ulteriori informazioni sulle procedure per sporgere reclamo, secondo quanto previsto dalla Delibera 209/2016/E/com ARERA. Ai sensi dell’articolo 6 della predetta delibera, la domanda può essere inoltrata con modalità telematica, attraverso il si prega di accedere al sito web della CNPA al seguente indirizzo: ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇?▇▇▇▇▇▇=▇▇&▇▇▇▇=▇▇▇▇ o con modalità offline, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione. La domanda può essere presentata mediante un delegato anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria dal quale il Cliente decida di farsi rappresentare.
16.5 Il Contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, D.P.R. 26 agosto 1986, n. 131. L’imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell’articolo 1, lettera B, della Tariffa, parte seconda, allegata al suddetto D.P.R., in quanto le relative prestazioni sono assoggettate ad I.V.A. e sarà a carico della Parte che con il proprio comportamento avrà reso necessaria la registrazione./.
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Sources: Condizioni Generali Di Contratto
Legge applicabile e foro competente. 16.1 La legge applicabile TRA E E
(a) l'Utilizzatore, al Contratto è quella italiana.
16.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra fine di ottenerne la concessione in leasing, ha pubblicato, in data (…...............), il Fornitore e bando di gara per affidare, mediante appalto pubblico con procedura aperta, con lo strumento del leasing in costruendo, ex art. 160 bis del DL.vo n° 163/2006, la ristrutturazione integrale del Fabbricato di Via XXIV Maggio n° 139, la Progettazione definitiva ed esecutiva, la Direzione dei lavori il Cliente in merito all’interpretazione, Coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione, validitàed i lavori di ristrutturazione del Fabbricato da destinare ad Uffici, efficacia sede di Distretto e risoluzione del Contratto, il Foro competente, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, è quello: (i) del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente domestico/consumatore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso al di fuori di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza; (ii) di Verona, per tutti gli altri casi.
16.3 Tutti i provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente richiamati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica e gas, nonché le successive modificazioni e integrazioni, sono consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ alla sezione “Atti e Provvedimenti”.
16.4 In coerenza con il TIQV – ARERA, il cliente ha diritto di richiedere informazioni o presentare reclamo mediante i canali indicati nell’art. 15 (Comunicazioni) delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, ovvero tramite sito web ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Qualora la risposta al reclamo sia ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 (cinquanta) giorni dall’invio del predetto reclamo senza che il Fornitore lo abbia riscontrato, il Cliente può attivare la procedura di risoluzione extragiudiziale delle controverse presentando domanda al Servizio Conciliazione, entro un anno dalla data di invio del reclamoPiastra Ambulatoriale, secondo quanto previsto definito nel progetto preliminare posto a base di gara, il finanziamento di oneri accessori, come risulta da Quadro economico (di seguito l"Opera"), oltre che la manutenzione ordinaria e straordinaria ed i servizi tecnici annessi per tutta la durata del Contratto;
(b) è risultata aggiudicataria della gara l'Associazione Temporanea dì Imprese, costituita dalla Delibera 209/2016/E/com ARERA. Ai sensi dell’articolo 6 della predetta delibera, la domanda può essere inoltrata con modalità telematica, attraverso il sito web ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇?▇▇▇▇▇▇=▇▇&▇▇▇▇=▇▇▇▇ o con modalità offline, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione. La domanda può essere presentata mediante un delegato anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria dal quale il Cliente decida di farsi rappresentare.
16.5 Il Contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, D.P.R. 26 agosto 1986, n. 131. L’imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell’articolo 1, lettera B, della Tariffa, parte seconda, allegata al suddetto D.P.R.Società (..................), in quanto le relative prestazioni sono assoggettate ad I.V.A. qualità di Soggetto Finanziatore (di seguito, “Finanziatore"), e sarà la Società (.................), in qualità di Soggetto Realizzatore delle opere di adeguamento (di seguito, “ Realizzatore");
(c) Il Soggetto Finanziatore esercita attività di locazione finanziaria (leasing), consistente nell'acquistare o far costruire o ristrutturare beni mobili o immobili strumentali all'esercizio di un'impresa, arte o professionale, su scelta e indicazioni della propria clientela, al solo ed esclusivo scopo di concedergliene l'utilizzazione, verso un corrispettivo pagabile a carico scadenze periodiche e con facoltà per il cliente di riacquistarne il diritto di superficie al termine della Parte che locazione, versando un importo predeterminato a titolo di riscatto;
(d) Il Soggetto Finanziatore contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto di locazione finanziaria stipulerà un Contratto con il proprio comportamento avrà reso necessaria Soggetto Realizzatore per la registrazione.progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza, e per la ristrutturazione dell'Opera e successivamente per l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria. Il soggetto realizzatore potrà eseguire direttamente i servizi tecnici di progettazione e coordinamento tramite propri tecnici, se dotato di specifica SOA, o affidarsi a tecnici abilitati esterni dotati delle caratteristiche richieste dal Disciplinare di Gara;
(e) L’A.T.I. appaltatrice, a seguito dell’acquisizione del diritto di superficie su cui insiste il Fabbricato di Via XXIV Maggio N° 139 si impegna a stipulare un Contratto con l’Ente ASL 5 Spezzino per la concessione d’uso eventuale in Comodato gratuito durante i lavori di ristrutturazione dei locali ancora da ristrutturare, o già ristrutturati, previo rilascio di specifica manleva da parte dell’Ente per eventuali inadeguatezze presenti all’interno del fabbricato nelle parti ancora da ristrutturare e previa esecuzione di collaudo tecnico parziale provvisorio delle parti già ristrutturate;
(f) Il Soggetto Finanziatore - tenuto conto della situazione giuridica, economico-finanziaria e patrimoniale dell'Utilizzatore, si è dichiarata disponibile ad acquisire il diritto di superficie e ristrutturare l'Opera alle condizioni pattuite dall’Utilizzatore, al solo ed esclusivo scopo di concederla in locazione all’Utilizzatore, nei termini ed alle condizioni del presente contratto; Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
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Sources: Leasing Agreement
Legge applicabile e foro competente. 16.1 La legge applicabile al 23.1 Il Contratto è quella italianaregolato esclusivamente dalla legge italiana restando esclusa qualsiasi applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale delle merci.
16.2 Per 23.2 L'Autorità Giudiziaria italiana sarà giurisdizionalmente competente, in via esclusiva, a risolvere e decidere ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o applicazione del Contratto, salvo il Foro competente, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, è quello: (i) del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente domestico/consumatore sia nel caso in cui il Contratto sia stato Cliente abbia agito e concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso in qualità di Consumatore per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta; in tale ipotesi la competenza giurisdizionale sarà dell'Autorità Giudiziaria dello Stato ove era domiciliato il Consumatore al di fuori di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza; (ii) di Verona, per tutti gli altri casi.
16.3 Tutti i provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente richiamati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica e gas, nonché le successive modificazioni e integrazioni, sono consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ alla sezione “Atti e Provvedimenti”.
16.4 In coerenza con momento della conclusione del Contratto salvo il TIQV – ARERA, il cliente ha diritto di richiedere informazioni o presentare reclamo mediante i canali indicati nell’art. 15 (Comunicazioni) delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, ovvero tramite sito web ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Qualora la risposta al reclamo sia ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 (cinquanta) giorni dall’invio del predetto reclamo senza caso che il Fornitore lo abbia riscontrato, il Cliente può attivare la procedura di risoluzione extragiudiziale delle controverse presentando domanda al Servizio Conciliazione, entro un anno dalla data di invio del reclamo, secondo quanto previsto dalla Delibera 209/2016/E/com ARERA. Ai sensi dell’articolo 6 della predetta delibera, la domanda può essere inoltrata con modalità telematica, attraverso il sito web ▇▇▇▇://▇▇▇.stesso ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ preferisca rivolgersi all'Autorità Giudiziaria italiana.▇▇▇
23.3 Quando, in base al precedente par. 23.2., la competenza giurisdizionale a risolvere e decidere ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/▇▇▇▇▇▇▇▇o esecuzione e/▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇?▇▇▇▇▇▇=▇▇&▇▇▇▇=▇▇▇▇ o con modalità offlineapplicazione del Contratto è individuata:
a) in capo all'Autorità Giudiziaria italiana, mediante postasarà territorialmente competente esclusivamente quella del Foro ove il convenuto è domiciliato ovvero ha la propria sede, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione. La domanda può essere presentata mediante un delegato anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria dal quale salvo il caso in cui il Cliente decida abbia agito e concluso il Contratto in qualità di farsi rappresentare.
16.5 Il Contratto Consumatore per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta; in tale ipotesi sarà soggetto a registrazione solo in caso d’usoesclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del Foro ove il Cliente aveva il proprio domicilio al momento della conclusione del Contratto, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, D.P.R. 26 agosto 1986, n. 131. L’imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell’articolo 1, lettera B, della Tariffa, parte seconda, allegata al suddetto D.P.R.se ubicato sul territorio dello stato italiano, in quanto le relative prestazioni sono assoggettate ad I.V.A. e difetto sarà a carico della Parte che con esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del Foro ove il Fornitore ha la propria sede;
b) in capo all'Autorità Giudiziaria di uno Stato diverso da quello italiano, sarà territorialmente competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del Foro ove il Cliente ha il proprio comportamento avrà reso necessaria domicilio, se ubicato ancora sul territorio dello Stato ove era domiciliato al momento della conclusione del Contratto, in difetto, ovvero qualora il Cliente abbia preferito rivolgersi all'Autorità Giudiziaria italiana, sarà esclusivamente competente quella del Foro ove il Fornitore ha la registrazionepropria sede.
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Legge applicabile e foro competente. 16.1 La Al presente contratto si applica la legge applicabile al Contratto è quella italiana.
16.2 , con esclusione della convenzione di Vienna dell'i 1 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili. Per qualsiasi ogni controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente inerente all'applicazione delle presenti Condizioni sarà competente in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del Contratto, via esclusiva il Foro competente, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, è quello: (i) del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente domestico/consumatore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso nei locali e/o negli uffici Compratore ha la propria sede legale; in parziale deroga a quanto precede, il Compratore potrà agire a propria discrezione presso il Foro del Fornitore sia nel caso luogo in cui il Contratto sia stato concluso al di fuori di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza; Fornitore ha la propria sede legale (iioppure altri uffici o magazzino) di Veronain particolare, ed in via non limitativa, per tutti gli altri casi.
16.3 Tutti i provvedimenti dell’Autorità recuperare proprie merci o per il risarcimento dei danni. Resta tuttavia inteso che, ove il Fornitore abbia sede legale in Italia, le parti prima di Regolazione per Energia Reti e Ambiente richiamati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica e gas, nonché le successive modificazioni e integrazioni, sono consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ alla sezione “Atti e Provvedimenti”.
16.4 In coerenza con il TIQV – ARERA, il cliente ha diritto di richiedere informazioni o presentare reclamo mediante i canali indicati nell’art. 15 (Comunicazioni) agire in giudizio sottoporranno ogni eventuale controversia relativa all'applicazione delle presenti Condizioni Generali ad un tentativo di Fornituraconciliazione presso la Camera di Commercio, ovvero tramite sito web ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Qualora la risposta al reclamo sia ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 (cinquanta) giorni dall’invio Industria, Artigianato e Agricoltura del predetto reclamo senza che luogo in cui il Fornitore lo abbia riscontratoha sede, sempre che tale tentativo di conciliazione sia prescritto da norme di legge inderogabili. Data ...................................................... Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile italiano, il Cliente può attivare la procedura Fornitore approva specificamente, dopo averne preso attenta visione, gli Articoli n. 1 (Ambito di risoluzione extragiudiziale delle controverse presentando domanda al Servizio Conciliazioneapplicazione - Durata - Modifiche - Recesso), entro un anno dalla data 2 (Entrata in vigore di invio ciascun contratto - accettazione dell'ordine - facoltà del reclamoCompratore), secondo quanto previsto dalla Delibera 209/2016/E/com ARERA. Ai sensi dell’articolo 6 3 (Documentazione), 7 (Termini di consegna e di resa - proroga - modifiche tecniche - penale), 8 (Spedizione), 9 (Sicurezza ed identificazione fornitura), 12 (Controllo della predetta deliberamerce), la domanda può essere inoltrata con modalità telematica13 (Capacità produttive - responsabilità), attraverso il sito web ▇▇▇▇://▇▇▇14 (Garanzia di buona esecuzione), 15 (Garanzia della fornitura - durata - rifiuto o sospensione del pagamento), 16 (Cause di forza maggiore), 17 (Obbligo di riservatezza - specifiche del Compratore), 18 (Pattuizione completa invalidità parziale), 19 (Cessione di credito), 20 (Uso di brevetti), 21 (Esecuzione dei lavori di montaggio ed installazione), 22 (Divieto di sub-fornitura - approvazione dei mezzi di produzione), 23 (Legge applicabile e Foro competente).▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇?▇▇▇▇▇▇=▇▇&▇▇▇▇=▇▇▇▇ o con modalità offline, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione. La domanda può essere presentata mediante un delegato anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria dal quale il Cliente decida di farsi rappresentare.
16.5 Il Contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, D.P.R. 26 agosto 1986, n. 131. L’imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell’articolo 1, lettera B, della Tariffa, parte seconda, allegata al suddetto D.P.R., in quanto le relative prestazioni sono assoggettate ad I.V.A. e sarà a carico della Parte che con il proprio comportamento avrà reso necessaria la registrazione.
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Sources: Condizioni Generali d'Acquisto
Legge applicabile e foro competente. 16.1 La legge applicabile al Contratto è quella italiana.
16.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del Contratto, il Foro competente, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, è quello: (i) del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente domestico/consumatore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso al di fuori di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza; (ii) di Verona, per tutti gli altri casi.
16.3 Tutti i provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente richiamati nelle 15 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO Le presenti Condizioni Generali di Fornitura Contratto regolano il rapporto intercorrente tra la società Skuola Network S.r.l., con sede in Torino, Via Nizza, 262 10126 (di energia elettrica seguito, per brevità, “la Società”) e gasl’utente dei servizi dalla stessa resi (di seguito, nonché le successive modificazioni e integrazioniper brevità, sono consultabili sul “l’Utente”) nell’ambito dei meccanismi di funzionalità del sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ alla sezione “Atti e Provvedimenti”.
16.4 In coerenza con il TIQV – ARERA, il cliente ha diritto di richiedere informazioni o presentare reclamo mediante i canali indicati nell’art. 15 (Comunicazioni) delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, ovvero tramite sito web ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Qualora la risposta al reclamo sia ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 (cinquanta) giorni dall’invio del predetto reclamo senza che il Fornitore lo abbia riscontrato, il Cliente può attivare la procedura di risoluzione extragiudiziale delle controverse presentando domanda al Servizio Conciliazione, entro un anno dalla data di invio del reclamo, secondo quanto previsto dalla Delibera 209/2016/E/com ARERA. Ai sensi dell’articolo 6 della predetta delibera, la domanda può essere inoltrata con modalità telematica, attraverso il sito web ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/ (di seguito, per brevità, “il Sito”) e/▇▇▇▇▇▇▇▇o di tutti i nomi a dominio attraverso cui la Società intenda promuovere, pubblicizzare o erogare il servizio. L’Utente, cliccando sul pulsante “Registrati” posto all’interno del processo di registrazione utente e/▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇?▇▇▇▇▇▇=▇▇&▇▇▇▇=▇▇▇▇ o, comunque, fruendo dei servizi resi dalla Società a mezzo del Sito, dichiara di aver letto le Condizioni Generale di Contratto, di averle comprese e di accettarle in ogni loro parte. Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano unicamente il contratto intercorrente tra la Società e l’Utente. Ai fini della stipula del diverso contratto di prestazione d’opera intellettuale relativo alle prestazioni di formazione e/o di insegnamento, l’Utente dovrà accettare le condizioni poste dal prestatore d’opera intellettuale interessato, nonché ogni altro termine da egli previsto o con modalità offlinelui concordato, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del rimanendo questi l’unica controparte contrattuale dell’Utente nel contratto di prestazione d’opera intellettuale. Qualora non intenda accettare anche una soltanto delle clausole di cui alle presenti Condizioni Generali di Contratto l’Utente è invitato a non utilizzare il Servizio Conciliazione. La domanda può essere presentata mediante un delegato anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria dal quale e ad abbandonare il Cliente decida di farsi rappresentareSito.
16.5 Il Contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, D.P.R. 26 agosto 1986, n. 131. L’imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell’articolo 1, lettera B, della Tariffa, parte seconda, allegata al suddetto D.P.R., in quanto le relative prestazioni sono assoggettate ad I.V.A. e sarà a carico della Parte che con il proprio comportamento avrà reso necessaria la registrazione.
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Sources: Contratto Utenti
Legge applicabile e foro competente. 16.1 La legge applicabile al 22.1 Il Contratto è quella italianaregolato esclusivamente dalla legge italiana restando esclusa qualsiasi applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale delle merci.
16.2 22.2 Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, le Parti fanno espresso rinvio, nei limiti in cui ciò sia possibile, alle norme di legge vigenti.
22.3 L'Autorità Giudiziaria italiana sarà giurisdizionalmente competente, in via esclusiva, a risolvere e decidere ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o applicazione del Contratto, salvo il Foro competente, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, è quello: (i) del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente domestico/consumatore sia nel caso in cui il Cliente abbia agito e concluso il Contratto sia stato concluso nei locali in qualità di Consumatore per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta; in tale ipotesi la competenza giurisdizionale sarà dell'Autorità Giudiziaria dello Stato ove era domiciliato il Consumatore al momento della conclusione del Contratto, salvo il caso che lo stesso Consumatore preferisca rivolgersi all'Autorità Giudiziaria italiana.
22.4 Per ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Arezzo.
21.5 Quando, in base al precedente comma 3, la competenza giurisdizionale a risolvere e decidere ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o negli uffici esecuzione e/o applicazione del Fornitore sia nel Contratto è individuata:
a) in capo all’Autorità Giudiziaria italiana, sarà territorialmente competente esclusivamente quella del Foro ove il convenuto è domiciliato ovvero ha la propria sede, salvo il caso in cui il Cliente abbia agito e concluso il Contratto sia in qualità di Consumatore per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta; in tale ipotesi sarà esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del Foro ove il Cliente aveva il proprio domicilio al momento della conclusione del Contratto, se ubicato sul territorio dello stato concluso italiano, in difetto sarà esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del Foro;
b) in capo all'Autorità Giudiziaria di uno Stato diverso da quello italiano sarà territorialmente competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del Foro ove il Cliente ha il proprio domicilio, se ubicato ancora sul territorio dello Stato ove era domiciliato al di fuori di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza; (ii) di Veronamomento della conclusione del Contratto, per tutti gli altri casi.
16.3 Tutti i provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente richiamati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica e gas, nonché le successive modificazioni e integrazioni, sono consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ alla sezione “Atti e Provvedimenti”.
16.4 In coerenza con il TIQV – ARERA, il cliente ha diritto di richiedere informazioni o presentare reclamo mediante i canali indicati nell’art. 15 (Comunicazioni) delle presenti Condizioni Generali di Forniturain difetto, ovvero tramite sito web ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Qualora la risposta al reclamo sia ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 (cinquanta) giorni dall’invio qualora il Cliente abbia preferito rivolgersi all'Autorità Giudiziaria italiana, sarà esclusivamente competente quella del predetto reclamo senza che Foro ove il Fornitore lo abbia riscontrato, il Cliente può attivare ha la procedura di risoluzione extragiudiziale delle controverse presentando domanda al Servizio Conciliazione, entro un anno dalla data di invio del reclamo, secondo quanto previsto dalla Delibera 209/2016/E/com ARERA. Ai sensi dell’articolo 6 della predetta delibera, la domanda può essere inoltrata con modalità telematica, attraverso il sito web ▇▇▇▇://▇▇▇propria sede.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇?▇▇▇▇▇▇=▇▇&▇▇▇▇=▇▇▇▇ o con modalità offline, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione. La domanda può essere presentata mediante un delegato anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria dal quale il Cliente decida di farsi rappresentare.
16.5 Il Contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, D.P.R. 26 agosto 1986, n. 131. L’imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell’articolo 1, lettera B, della Tariffa, parte seconda, allegata al suddetto D.P.R., in quanto le relative prestazioni sono assoggettate ad I.V.A. e sarà a carico della Parte che con il proprio comportamento avrà reso necessaria la registrazione.
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Sources: Condizioni Generali Di Contratto
Legge applicabile e foro competente. 16.1 La legge applicabile al 25.1 Il Contratto è quella disciplinato dalla legislazione italiana.
16.2 25.2 Per qualsiasi qualunque controversia dovesse insorgere sorga tra il Fornitore e il Cliente in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione le Parti sulla interpretazione o sulla esecuzione del Contratto, previo esperimento di un tentativo di conciliazione bonario tra le parti, è competente il Foro competentedi Roma.
25.3 Fatto salvo quanto sopra il Prestatore manleva e comunque tiene indenne ENEL da qualsiasi responsabilità e da ogni onere che ne dovesse derivare, conformemente nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi, in qualunque modo connesse con l’esecuzione del Contratto. DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE 1 (PERSONA GIURIDICA) La Società: in persona del suo rappresentante legale ....................................................................................................... consapevole che: • il Gruppo Enel si è dotato di un Codice Etico e di un Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed ha adottato il Piano Tolleranza Zero contro la corruzione; • tali documenti esprimono gli impegni e le responsabilità etiche del Gruppo Enel nella conduzione dei propri affari nonché nella gestione dei rapporti e rispondono all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali e nei rapporti con i terzi; • il Gruppo Enel vuole garantire la massima correttezza, trasparenza e completa tracciabilità dei vari processi di acquisto e dei soggetti affidatari; e che una dichiarazione mendace possa determinare per Enel il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento danni,
1. che dall’analisi della composizione della compagine societaria, degli organi sociali propri e di eventuali soggetti controllanti (comprese le società fiduciarie ed i loro beneficial owner), nonché di qualsiasi altro dato a quanto previsto dalla vigente normativadisposizione della Società2 non risultano/risultano 3 :
a) soggetti che ricoprono all’interno delle Società del Gruppo un ruolo di vertice aziendale (Amministratori, è quello: (iDirigenti con Responsabilità strategiche) del luogo di residenza e/o di domicilio Sindaci;
b) soggetti dipendenti delle Società del Cliente domesticoGruppo Enel;
c) con riferimento ai soggetti di cui ai punti a) e b), parenti/consumatore sia nel affini fino al II° grado, coniuge non separato legalmente, convivente more uxorio, figlio del coniuge o del convivente, persone a carico che siano legate da rapporti di parentela o affinità.
2. che l'amministratore delegato (in caso di SpA) / gli amministratori (in cui il Contratto sia stato concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore sia nel caso di SrL) / i soci (in cui il Contratto sia stato concluso al caso di fuori Società di detti locali ovvero persone) / che i soggetti con tecniche di comunicazione a distanza; responsabilità strategiche all’interno della struttura organizzativa (ii) di Verona, per in tutti gli altri casi) e/o i propri familiari (coniuge non separato, parenti/affini in linea retta di I° grado) negli ultimi 36 mesi (24 mesi nel caso dei familiari) il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del Gruppo Enel (rilascio di concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.).
16.3 Tutti 1 L'acquisizione della sopra citata dichiarazione non è richiesta nel caso di enti pubblici. Nel caso di società quotate in borsa, istituti bancari e società da queste controllate, la sopra citata dichiarazione deve riferirsi ai soggetti posti al vertice del soggetto giuridico interessato (ad esempio: amministratore delegato, amministratori, i provvedimenti dell’Autorità soci, ecc.).
2 Le informazioni rese in ottemperanza alla presente clausola sono acquisite nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, sulla base di Regolazione per Energia Reti e Ambiente richiamati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica e gasverifiche risalenti fino alle persone fisiche in possesso delle singole quote societarie/partecipazioni azionarie della sottoscritta società, nonché di tutte le successive modificazioni e integrazioni, sono consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ alla sezione “Atti e Provvedimenti”eventuali società (anche fiduciarie ed i loro beneficial owner) che abbiano il controllo diretto della Società dichiarante.
16.4 In coerenza 3 Barrare la voce che non interessa. Qualora sussistesse anche una sola delle situazioni elencate si prega di riportare, nella dichiarazione allegata (lettera A), le relative informazioni di dettaglio. Enel effettuerà le necessarie verifiche ai fini della presente dichiarazione.
4 Barrare la voce che non interessa. Qualora sussistesse anche una sola delle situazioni elencate si prega di riportare, nella dichiarazione allegata (lettera B), le relative informazioni di dettaglio. Enel effettuerà le necessarie verifiche ai fini della presente dichiarazione. La sottoscritta Società si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con il TIQV – ARERAla presente dichiarazione. Inoltre, il cliente ha diritto di richiedere informazioni o presentare reclamo mediante i canali indicati nell’art. 15 (Comunicazioni) delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, ovvero tramite sito web ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Qualora la risposta al reclamo sia ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 (cinquanta) giorni dall’invio del predetto reclamo senza consapevole che il Fornitore lo abbia riscontrato, il Cliente può attivare la procedura di risoluzione extragiudiziale delle controverse presentando domanda al Servizio Conciliazione, entro un anno dalla data di invio del reclamo, secondo quanto previsto dalla Delibera 209/2016/E/com ARERA. Ai sensi dell’articolo 6 della predetta delibera, la domanda può essere inoltrata con modalità telematica, attraverso il sito web ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇?▇▇▇▇▇▇=▇▇&▇▇▇▇=▇▇▇▇ possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione. In fede, Data, ........................................... Timbro della società Firma del legale rappresentante Ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, Enel informa che i dati forniti verranno trattati esclusivamente in relazione al processo di approvvigionamento e selezione delle imprese fornitrici, al fine di assicurare equità, trasparenza e correttezza e al fine di prevenire situazioni di eventuale conflitto di interessi e di illegittimità dei comportamenti in conformità a quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e dal Piano TZC adottati dal Gruppo Enel. Ella ha diritto ad accedere ai propri dati chiedendone a Enel la correzione, l’integrazione, o con modalità offlinericorrendone gli estremi, mediante postala cancellazione o il blocco. (Firma per esteso e leggibile) ▇.▇. ▇▇ firma del titolare o del legale rappresentante deve essere, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web pena l’esclusione, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del Servizio Conciliazione. La domanda può essere presentata mediante un delegato anche appartenente alle associazioni sottoscrittore (fronte/retro)
A. ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE (PERSONA GIURIDICA) Trattamento dei consumatori o di categoria dal quale il Cliente decida di farsi rappresentaredati personali: informativa e consenso.
16.5 Il Contratto sarà soggetto a registrazione solo B. ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE (PERSONA GIURIDICA)
a. HA RIVESTITO IL RUOLO DI “PUBBLICO UFFICIALE” (AI SENSI DELL’ART. 3575 C.P.) O DI “INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO” (ART. 3586 C.P.), NEI PRECEDENTI 36 MESI, PRESSO: ( _ ) dal al ed in caso d’usotale veste, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, D.P.R. 26 agosto 1986, n. 131negli ultimi 3 anni di servizio:
1. L’imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell’articolo 1, lettera B, della Tariffa, parte seconda, allegata al suddetto D.P.R., in quanto le relative prestazioni sono assoggettate ad I.V.A. e sarà a carico della Parte che NON HA avuto rapporti con il proprio comportamento avrà reso necessaria la registrazione.Gruppo Enel;
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Legge applicabile e foro competente. 16.1 La Il presente Contratto sarà regolato dalla legge applicabile al italiana e dal Regolamento (UE) 2016/679. I Servizi Il presente Contratto è quella italiana.
16.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente redatto in merito all’interpretazioneduplice originale, esecuzioneuno per ciascuna Parte. Roma lì, validità, efficacia e risoluzione del Contratto, il Foro competente, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, è quello: (i) del luogo Il Legale Rappresentante di residenza e/o di domicilio del Cliente domestico/consumatore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso al di fuori di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza; (ii) di Verona, per tutti gli altri casi.
16.3 Tutti i provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente richiamati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica e gas, nonché le successive modificazioni e integrazioni, sono consultabili sul sito SWAG OÜ Sig. ▇▇▇.▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ alla sezione L’Incaricato ALLEGATO 5) TRATTAMENTO FISCALE E DICHIARAZIONI DELL’INCARICATO Con riferimento al trattamento fiscale, nonché previdenziale, applicabile all’Incaricato in relazione all’attività svolta, l’Incaricato prende atto che:
i) l’Art. 3, Legge n.173/2005, prevede che l’attività di Incaricato si considera svolta in maniera “Atti e Provvedimenti”.
16.4 In coerenza con occasionale” se il TIQV – ARERAreddito annuo conseguito, derivante dall’attività di Incaricato, non è superiore a 5.000,00 Euro NETTI (e, pertanto, non superiore a Euro 6.410,26 lordi). La natura “occasionale” –se ricorre- dell’attività di Incaricato implica che tutte le provvigioni corrisposte al medesimo non saranno soggette ad IVA. Qualora, invece, il cliente ha diritto reddito annuo derivante dall’attività di Incaricato dovesse essere superiore all’importo anzidetto, l’Incaricato sarà tenuto a richiedere informazioni o presentare reclamo mediante i canali indicati nell’art. 15 (Comunicazioni) all’Agenzia delle presenti Condizioni Generali Entrate l’apertura di Fornitura, ovvero tramite sito web ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Qualora la risposta al reclamo sia ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 (cinquanta) giorni dall’invio del predetto reclamo senza che il Fornitore lo abbia riscontrato, il Cliente può attivare la procedura di risoluzione extragiudiziale delle controverse presentando domanda al Servizio Conciliazione, entro un anno dalla data di invio del reclamo, secondo quanto previsto dalla Delibera 209/2016apposita posizione/E/com ARERA. Ai sensi dell’articolo 6 della predetta delibera, la domanda può essere inoltrata con modalità telematica, attraverso il sito web ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇?▇▇▇▇▇▇=▇▇&▇▇▇▇=▇▇▇▇ o con modalità offline, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione. La domanda può essere presentata mediante un delegato anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria dal quale il Cliente decida di farsi rappresentare.
16.5 Il Contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’usoPartita IVA, ai sensi dell’articolo 5dell’Art.3, comma 2Legge n.173/2005, D.P.R. 26 agosto 1986e della R.M. n.18/E del 27/1/2006. Una volta aperta la posizione/Partita IVA, n. 131. L’imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell’articolo 1l’attività dell’Incaricato verrà considerata “abituale”, lettera B, della Tariffa, parte seconda, allegata e tutte le provvigioni al suddetto D.P.R., in quanto le relative prestazioni sono medesimo corrisposte saranno assoggettate ad I.V.A. IVA come per legge;
ii) l’Incaricato si impegna a comunicare prontamente alla Società la cessazione della propria posizione/partita IVA, essendo così edotto della possibilità di recesso unilaterale per giustificato motivo da parte di SWAG, così come qualsiasi modifica di siffatta posizione/Partita IVA, a mezzo raccomandata A/R o PEC.
iii) Una volta raggiunto, da parte dell’Incaricato, l’importo del reddito annuo di cui al punto i) che precede, l’Incaricato sarà tenuto a provvedere all’iscrizione alla c.d. Gestione Separata INPS di cui alla Legge n.335/1995, e sarà comunicherà alla Società gli estremi di tale iscrizione, ivi inclusa la relativa aliquota applicabile.
iv) L’Incaricato si impegna altresì a carico della Parte che con comunicare e dichiarare a SWAG il proprio comportamento avrà reso necessaria la registrazionesuperamento del limite reddituale predetto, così come il venir meno dello stesso, e a porre tempestivamente in essere ogni Collaborazione, impegnandosi altresì a tenere interamente indenne e manlevata SWAG dalle conseguenze di tale eventuale mancato rispetto.
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Sources: Collaborazione Di Natura Autonoma
Legge applicabile e foro competente. 16.1 La legge applicabile al 22.1 Il Contratto è quella italianaregolato esclusivamente dalla legge italiana restando esclusa qualsiasi applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale delle merci.
16.2 Per 22.2 L'Autorità Giudiziaria italiana sarà giurisdizionalmente competente, in via esclusiva, a risolvere e decidere ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o applicazione del Contratto, salvo il Foro competente, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, è quello: (i) del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente domestico/consumatore sia nel caso in cui il Contratto sia stato Cliente abbia agito e concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso in qualità di Consumatore per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta; in tale ipotesi la competenza giurisdizionale sarà dell'Autorità Giudiziaria dello Stato ove era domiciliato il Consumatore al di fuori di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza; (ii) di Verona, per tutti gli altri casi.
16.3 Tutti i provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente richiamati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica e gas, nonché le successive modificazioni e integrazioni, sono consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ alla sezione “Atti e Provvedimenti”.
16.4 In coerenza con momento della conclusione del Contratto salvo il TIQV – ARERA, il cliente ha diritto di richiedere informazioni o presentare reclamo mediante i canali indicati nell’art. 15 (Comunicazioni) delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, ovvero tramite sito web ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Qualora la risposta al reclamo sia ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 (cinquanta) giorni dall’invio del predetto reclamo senza caso che il Fornitore lo abbia riscontrato, il Cliente può attivare la procedura di risoluzione extragiudiziale delle controverse presentando domanda al Servizio Conciliazione, entro un anno dalla data di invio del reclamo, secondo quanto previsto dalla Delibera 209/2016/E/com ARERA. Ai sensi dell’articolo 6 della predetta delibera, la domanda può essere inoltrata con modalità telematica, attraverso il sito web ▇▇▇▇://▇▇▇.stesso ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ preferisca rivolgersi all'Autorità Giudiziaria italiana.▇▇▇
22.3 Quando, in base al precedente par. 22.2., la competenza giurisdizionale a risolvere e decidere ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/▇▇▇▇▇▇▇▇o esecuzione e/▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇?▇▇▇▇▇▇=▇▇&▇▇▇▇=▇▇▇▇ o con modalità offlineapplicazione del Contratto è individuata:
a) in capo all'Autorità Giudiziaria italiana, mediante postasarà territorialmente competente esclusivamente quella del Foro ove il convenuto è domiciliato ovvero ha la propria sede, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione. La domanda può essere presentata mediante un delegato anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria dal quale salvo il caso in cui il Cliente decida abbia agito e concluso il Contratto in qualità di farsi rappresentare.
16.5 Il Contratto Consumatore per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta; in tale ipotesi sarà soggetto a registrazione solo in caso d’usoesclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del Foro ove il Cliente aveva il proprio domicilio al momento della conclusione del Contratto, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, D.P.R. 26 agosto 1986, n. 131. L’imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell’articolo 1, lettera B, della Tariffa, parte seconda, allegata al suddetto D.P.R.se ubicato sul territorio dello stato italiano, in quanto le relative prestazioni sono assoggettate ad I.V.A. e difetto sarà a carico della Parte che con esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del Foro ove il Fornitore ha la propria sede;
b) in capo all'Autorità Giudiziaria di uno Stato diverso da quello italiano, sarà territorialmente competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del Foro ove il Cliente ha il proprio comportamento avrà reso necessaria domicilio, se ubicato ancora sul territorio dello Stato ove era domiciliato al momento della conclusione del Contratto, in difetto, ovvero qualora il Cliente abbia preferito rivolgersi all'Autorità Giudiziaria italiana, sarà esclusivamente competente quella del Foro ove il Fornitore ha la registrazionepropria sede.
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Sources: Data Center Services Agreement