La regolazione economica Clausole campione

La regolazione economica. La regolazione economica rappresenta l’insieme delle attribuzioni esercitate in funzione dello sviluppo della concorrenza intesa come tutela dell’equa competitività tra gli operatori aeroportuali, nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza. Tra le diverse attività e settori nelle quali l’ENAC esplica tali funzioni, si annoverano il rilascio delle licenze di esercizio alle imprese di trasporto aereo nazionali e la vigilanza sulle medesime. Le compagnie aeree nazionali – Il Regolamento comunitario 1008/2008 individua due tipologie di imprese: quelle che intendono operare con aeromobili con più di 19 posti o con massa massima al decollo superiore a 10 tonnellate (c.d. vettori di categoria A) e quelle che intendono operare con aeromobili con meno di 20 posti o con massa massima al decollo inferiore a 10 tonnellate (c.d. vettori di categoria B). Nel corso del 2018 non sono state rilasciate nuove licenze per vettori di categoria A. Il 1° marzo 2018 è stata confermata la validità della licenza alla AIR ITALY Spa (già Meridiana Fly) a seguito del trasferimento del ramo di azienda, afferente le attività di trasporto aereo (ramo aviation). Attualmente la compagnia richiamata è in stato di liquidazione. A luglio dello stesso anno la società Mistral Air Srl ha modificato la propria licenza con la limitazione a solo merci. Nel 2018, inoltre l’Ente ha rilasciato una licenza di esercizio e ne ha revocate due a vettori di categoria B. GLI ACCORDI CON I PAESI EXTRA UE Sviluppo dei diritti di traffico e della connettività del Paese - I collegamenti aerei all’interno dell’Unione europea sono svolti liberamente dai vettori comunitari, ai sensi del Reg. (CE) 1008/2008. Diversamente, le modalità e la quantità dei collegamenti aerei verso destinazioni esterne all’UE sono regolati da accordi aerei bilaterali stipulati con i Paesi interessati. Nel corso del 2018 si sono tenuti 13 negoziati, tutti guidati dall’ENAC, su delega del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che hanno condotto alla stipula di accordi bilaterali con Oman, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx e Mongolia. Il Senegal e il Mali si sono riservati di valutare la proposta italiana di accordo e con lo Zimbabwe si è preferito un rinvio della revisione degli accordi vigenti ad una fase successiva. Tra i numerosi interventi effettuati dall’ENAC vi è stato un rafforzamento dei rapporti con Russia e Cina. In generale, è stata assicurata una maggiore flessibilità operativa...

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

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  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.