ISTRUZIONE PROBATORIA Clausole campione

ISTRUZIONE PROBATORIA. 1. Il Tribunale Arbitrale istruisce la causa con tutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, e assume le prove secondo le modalità che ritiene opportune.
ISTRUZIONE PROBATORIA. 1. L’Organo Arbitrale può interrogare le parti e assumere d’ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
ISTRUZIONE PROBATORIA. Art. 30 – Consulenza tecnica Art. 31 – Domande nuove
ISTRUZIONE PROBATORIA. 1. L’Organo Arbitrale istruisce la causa con tutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, e assume le prove secondo le modalità che ritiene opportune.
ISTRUZIONE PROBATORIA. 1. L’Arbitro può interrogare le parti e assumere d’ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
ISTRUZIONE PROBATORIA. E’ regolamentata dall’art. 816 ter cpc, a mio avviso applicabile anche all’arbitrato irrituale, in via di estrema sintesi l’arbitro non è comunque parificabile all’A.G. soprattutto al Giudice del lavoro.
ISTRUZIONE PROBATORIA. (a) L’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale, può disporre l’interrogatorio libero delle Parti e assumere d’ufficio o su istanza di Parte tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile.
ISTRUZIONE PROBATORIA. 1. Il Tribunale arbitrale istruisce la pratica con tutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti nel rispetto di quanto stabilito dalla convenzione arbitrale e delle norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia e può, inoltre, disporre l’interrogatorio delle parti.
ISTRUZIONE PROBATORIA. Art. 25– Consulenza tecnica Art. 26– Domande nuove
ISTRUZIONE PROBATORIA. 1. Il Tribunale ammette le prove e procede all’assunzione dei mezzi di prova nel rispetto del principio del contraddittorio. Il Tribunale, per eccezionali motivi, può disporre d’ufficio l’audizione di testi non indicati dalle Parti la cui conoscenza dei fatti di causa sia emersa nel corso dell’istruttoria, specificando gli articoli di prova. In tal caso le Parti possono dedurre prova contraria nel termine appositamente concesso dal Tribunale.