Intensità dell’agevolazione Clausole campione

Intensità dell’agevolazione. 1. Gli aiuti per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento sono concessi nella forma di una sovvenzione.
Intensità dell’agevolazione. 1. L’intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è la seguente: Dimensione del soggetto giuridico Ricerca Sviluppo
Intensità dell’agevolazione. Il contributo concedibile a ogni beneficiario, pari a non più dell’80% dei massimali di investimento di cui al punto 3.2, è stabilito minimo 40.000,00 Euro, massimo 200.000,00 Euro.
Intensità dell’agevolazione. L’agevolazione è concessa nella forma di contributo in conto capitale, calcolato come unica percentuale delle spese, tenendo conto dei seguenti criteri:
Intensità dell’agevolazione. L’intensità agevolativa della garanzia, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata, a cura del Gestore, ai sensi del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea C (2010) n. 4505 del 6.07.2010. In particolare l’ESL è calcolata dal Gestore quale differenza tra: - il costo teorico di mercato della garanzia per la copertura dei prestiti per il capitale circolante e per gli investimenti, attualizzato al tasso europeo di riferimento alla data di concessione della garanzia, come previsto dal Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI e, - la commissione a carico della PMI. La garanzia è rilasciata nel rispetto della normativa comunitaria in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato 25 marzo 1957 sul funzionamento dell’Unione Europea per gli aiuti di stato, nonché per gli aiuti di stato di importanza rientrante nel regime “de minimis”.
Intensità dell’agevolazione. L’agevolazione è concessa nella forma di contributo in conto capitale fino alla misura massima corrispondente al 70%, delle spese ritenute ammissibili a seguito di valutazione, e concesso ai sensi del Regolamento “de minimis”.
Intensità dell’agevolazione ll valore nominale dell'aiuto rimborsabile concesso è pari al totale degli interessi gravanti su analoga operazione di finanziamento determinati al tasso di riferimento vigente alla data di ammissione del progetto. Nella determinazione del tasso di riferimento si terrà conto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (2008/C 14/02) e dalla Comunicazione della Commissione “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno del finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” (2009/C16/01) e s.m.i.
Intensità dell’agevolazione. L’aiuto sarà concesso nella forma di contributo a fondo perduto. I contributi (sovvenzioni di cui all’art 66 del Reg UE 1303/2013) per la realizzazione dei progetti previsti nel presente intervento saranno concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e delle sue modifiche: C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 del 28 gennaio 2021. Gli aiuti eventualmente deliberati oltre il periodo di validità del suddetto Quadro temporaneo saranno concessi in conformità al regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Tale agevolazione è di norma erogata nella forma di Voucher. L’intensità d’aiuto dell’agevolazione è pari al 40%. Un incremento dell’intensità d’aiuto del 10% è previsto nel caso di progetti integrati che attivano una combinazione di servizi digitali con altri servizi della sezione B2 e B3 del Catalogo (ad esempio introduzioni di innovazione organizzative e commerciali di integrazione verticale e orizzontale, che coniugano le esigenze dell'organizzazione del datore di lavoro con quella di conciliazione vita-lavoro o che riducono le occasioni di contagio e contribuiscono, al contempo a scongiurare ulteriori danni al tessuto economico e sociale del Paese quali lo smart working).
Intensità dell’agevolazione. I contributi per la realizzazione dei progetti previsti nel presente intervento saranno concessi sulla base degli artt 18 e 28 del Reg (UE) n. 651/2014. Ai sensi della L.R. n. 71/2017, gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento (sovvenzioni di cui all'art. 66 del Reg. (UE) n. 1303/2013) sono erogati, di norma, nella forma di voucher. Nella scheda riepilogativa dei servizi contenuti nel “Catalogo” allegato al presente bando, in relazione alla dimensione d’impresa e di attività innovativa viene indicata l’intensità massima dell’agevolazione della spesa ritenuta ammissibile a seguito di istruttoria. Sono previste le seguenti casistiche di incremento dell’intensità d’aiuto per alcune tipologie di servizi della sezione A e B del Catalogo:
Intensità dell’agevolazione. I finanziamenti sono concessi nel rispetto dell’articolo 17 del Reg. (UE) n. 651/2014. Il valore nominale dell'aiuto concesso è pari al totale degli interessi gravanti su analoga operazione di finanziamento determinati al tasso di riferimento vigente alla data di ammissione del progetto. Nella determinazione del tasso di riferimento si terrà conto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (2008/C 14/02).