Infortuni aeronautici Clausole campione

Infortuni aeronautici. L’assicurazione è estesa agli infortuni che colpiscano l’Assicurato durante voli effettuati in qualità di passeggero su aeromobili, compresi gli elicotteri, da trasporto pubblico di imprese di linee aeree regolari anche durante i viaggi straordinari e speciali. In ogni caso la garanzia è operativa sino alla concorrenza della somma assicurata, purché non superi euro 500.000,00.
Infortuni aeronautici. L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto a domanda, nonchè da autorità civili e militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per attività turistica o di trasferimento e da società di lavoro aereo, esclusivamente durante trasporto pubblico passeggeri. In tale estensione non sono compresi i viaggi aerei effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Società/Aziende di Lavoro Aereo, in occasione di voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri o da Aeroclubs. Il rischio volo inizia nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dei suddetti aeromobili e cessa quando ne è disceso; la salita e la discesa, mediante scale ed altre attrezzature speciali aeroportuali, fanno parte del rischio del volo. Resta convenuto che la somma delle garanzie previste da questa estensione, non potrà superare per ciascuna persona assicurata i capitali di € 1.032.960,00.= per il caso di morte, € 1.032.960,00.= per il caso di invalidità permanente totale e € 258,23.= giornaliere per il caso di inabilità temporanea assoluta (se prevista), e per aeromobile i capitali di € 5.164.570,00=.per il caso morte, € 5.164.570,00=.per il caso di invalidità permanente totale e di € 5.164,57.= giornaliere per il caso di inabilità temporanea assoluta (se prevista). In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio volo con estensioni contemplate da polizze infortuni cumulative stipulate dallo stesso Contraente. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. Durante il servizio militare di leva, servizio civile, il servizio sostitutivo, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale l'assicurazione resta sospesa. Entro il 15° giorno successivo alla prima scadenza di premio (o rata di premio) posteriore all'inizio del servizio di cui sopra il Contraente ha facoltà di chiedere il rimborso dei premi pagati relativi al periodo in cui l'assicurazione è rimasta sospesa; rimborso che verrà corrisposto al netto delle imposte. L’assicurazione é invece operante nei confronti di coloro che esplic...
Infortuni aeronautici. L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto a domanda, nonché da autorità civili e militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per attività turistica o di trasferimento e da società di lavoro aereo, esclusivamente durante trasporto pubblico passeggeri. In tale estensione non sono compresi i viaggi aerei effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Società/Aziende di Lavoro Aereo, in occasione di voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri o da Aeroclubs. Il rischio volo inizia nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dei suddetti aeromobili e cessa quando ne è disceso; la salita e la discesa, mediante scale ed altre attrezzature speciali aeroportuali, fanno parte del rischio del volo. Resta convenuto che la somma delle garanzie previste da questa estensione, non potrà superare per aeromobile i capitali di Euro 5.000.000,00 per il caso morte, Euro 5.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale e di Euro 5.000,00 giornaliere per il caso di inabilità temporanea assoluta. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferiti ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio volo con estensioni contemplate da polizze infortuni cumulative stipulate dallo stesso Contraente. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
Infortuni aeronautici. 1.4 Infortuni occorsi durante la pratica di un’attività sportiva
Infortuni aeronautici. La garanzia è operante anche per gli Infortuni subiti dall’ Assicurato durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. La garanzia di cui al presente punto non opera nel caso di Polizza con durata inferiore ad un anno.
Infortuni aeronautici. L’Assicurazione è estesa agli Infortuni subiti dall’Assicurato durante i viaggi aerei effettuati, come passeg- gero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su aerei da turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli od elicotteri da chiunque esercitati, esclusi quelli effettuati: • su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, parapendio).
Infortuni aeronautici. (condizione non valida per il personale aeronavigante) La garanzia è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: • da Enti/Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; • da aeroclubs. Il rischio aereo inizia nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile per intraprendere un viaggio e cessa quando ne è disceso. di 48 N O R M E P O L I Z Z A I N F O R T U N I X X R M E P O L I Z Z A I N F O R T U N I Il rischio di salita e discesa è considerato rischio aereo. La presente garanzia è estesa agli infortuni derivanti da aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale ferme restando le esclusioni e le estensioni a questo riguardo previste dagli artt. 3.3 e 3.6. La presente garanzia non è valida nel caso di polizze con durata inferiore ad 1 anno.
Infortuni aeronautici. L'assicurazione comprende gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare, esclusivamente durante il trasporto di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs. Il cumulo delle somme assicurate, con questa garanzia o con altre assicurazioni, da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare complessivamente per aeromobile: • € 10.000.000,00 per il caso di invalidità permanente • € 10.000.000,00 per il caso di morte In detta limitazione per aeromobile rientrano i capitali che si riferiscono ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, unicamente se stipulate dallo stesso Contraente. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
Infortuni aeronautici. L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti tranne che: - da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - da Aeroclub. La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e eventuali altre assicurazioni stipulate dall’assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare le seguenti somme assicurate per persona: • € 1.500.000,00 per il caso morte • € 1.500.000,00 per il caso di invalidità permanente Resta espressamente convenuto che in nessun caso la Società potrà essere chiamata a risarcire, a seguito di sinistro, un indennizzo complessivo superiore ad € 10.000.000,00= qualunque sia il numero degli Assicurati viaggianti sull’aeromobile. Qualora il predetto limite massimo fosse insufficiente a coprire per intero il totale degli indennizzi liquidabili a termini di polizza, in dipendenza del medesimo sinistro, la Società liquiderà ciascun Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite ed il totale degli indennizzi che sarebbero liquidabili a termini di polizza. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni cumulative stipulate dallo stesso Contraente. Agli effetti della presente garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso; la salita e la discesa, mediante scale ed altre attrezzature speciali aeroportuali, fanno parte del rischio del volo. Sono inoltre compresi gli eventuali infortuni che dovessero verificarsi in conseguenza di atti di pirateria aerea o di forzato dirottamento compreso quindi l’eventuale viaggio aereo di trasferimento dal luogo dove l’Assicurato fosse stato dirottato fino alla località di arrivo definitiva prevista dal biglietto aereo. La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizze con durata inferiore ad un anno.
Infortuni aeronautici. (condizione non valida per il personale aeronavigante) La garanzia è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: • da Enti/Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; • da aeroclubs. Il rischio aereo inizia nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile per intraprendere un viaggio e cessa quando ne è disceso. Il rischio di salita e discesa è considerato rischio aereo. ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE - INFORTUNI La presente garanzia è estesa agli infortuni derivanti da aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale, ferme restando le esclusioni e le estensioni a questo riguardo previste dagli artt. 2.7 e 2.4. La presente garanzia non è valida nel caso di polizze con durata inferiore ad 1 anno.