Common use of INFORMAZIONI SULLA BANCA Clause in Contracts

INFORMAZIONI SULLA BANCA. La Banca è autorizzata allo svolgimento dell’attività bancaria e alla prestazione dei Servizi di Investimento indicati nella Richiesta. Oltre ai predetti servizi, la Banca ha facoltà di svolgere anche i servizi accessori come definiti nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è un sistema di garanzia dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato, e riconosciuto dalla Banca d’Italia, cui aderiscono le banche italiane, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro il limite attualmente fissato in euro 100.000; tale importo viene aggiornato almeno ogni cinque anni in funzione del tasso di inflazione nell’Unione Europea. Il Fondo interviene nei casi di liquidazione coatta amministrativa. Il Fondo Nazionale di Garanzia, istituito dall’art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e dell’art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Il Fondo è riconosciuto “sistema di indennizzo” dall’art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. L’organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal “Regolamento operativo”. Il Fondo indennizza gli investitori entro il limite massimo complessivo per ciascun investitore di Il Fondo indennizza i crediti degli investitori nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o di concordato preventivo dell’intermediario

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Samples: Contratto Prestazione Servizi Di Investimento N. 0000000000000000 E Servizi Aggiuntivi, Contratto Prestazione Servizi Di Investimento N. 0000000000000000 E Servizi Aggiuntivi, Contratto Prestazione Servizi Di Investimento N. 0000000000000000 E Servizi Aggiuntivi

INFORMAZIONI SULLA BANCA. La Banca è autorizzata allo svolgimento dell’attività bancaria e alla prestazione dei Servizi di Investimento indicati nella Richiesta. Oltre ai predetti servizi, la Banca ha facoltà di svolgere anche i servizi accessori come definiti nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è un sistema di garanzia dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato, e riconosciuto dalla Banca d’Italia, cui aderiscono le banche italiane, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro il limite attualmente fissato in euro 100.000100.000,00; tale importo viene aggiornato almeno ogni cinque anni in funzione del tasso di inflazione nell’Unione Europea. Il Fondo interviene nei casi di liquidazione coatta amministrativa. Il Fondo Nazionale di Garanzia, istituito dall’art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e dell’art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Il Fondo è riconosciuto “sistema di indennizzo” dall’art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. L’organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal “Regolamento operativo”. Il Fondo indennizza gli investitori entro il limite massimo complessivo per ciascun investitore di 20.000 euro, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro, connessi con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei Servizi di Investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento. Il Fondo indennizza i crediti degli investitori nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o di concordato preventivo dell’intermediario.

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Samples: Contratto Prestazione Servizi Di Investimento E Servizi Aggiuntivi

INFORMAZIONI SULLA BANCA. La Banca è autorizzata da Banca d’Italia, (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/ allo svolgimento dell’attività bancaria e alla prestazione dei Servizi di Investimento indicati nella Richiesta. Oltre ai predetti servizi, la Banca ha facoltà di svolgere anche i servizi accessori come definiti nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è un sistema di garanzia dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato, e riconosciuto dalla Banca d’Italia, cui aderiscono le banche italiane, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro il limite attualmente fissato in euro 100.000100.000,00; tale importo viene aggiornato almeno ogni cinque anni in funzione del tasso di inflazione nell’Unione Europea. Il Fondo interviene interviene, nei casi di liquidazione coatta amministrativa. Il Fondo Nazionale di Garanzia, istituito dall’art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e dell’art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Il Fondo è riconosciuto “sistema di indennizzo” dall’art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. L’organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal “Regolamento operativo”. Il Fondo indennizza gli investitori entro il limite massimo complessivo per ciascun investitore di 20.000 euro, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro, connessi con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei Servizi di Investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento. Il Fondo indennizza i crediti degli investitori nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o di concordato preventivo dell’intermediario.

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Samples: Contratto Prestazione Servizi Di Investimento E Servizi Aggiuntivi