Common use of INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI Clause in Contracts

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a ter del Decreto Semplificazioni. Ai sensi dell’art. 48, comma 7-bis del Codice, è consentito nella fase di gara che i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice designino una o più imprese consorziate diverse da quelle indicate in sede di offerta, per fatti o atti sopravvenuti, ivi comprese le situazioni di perdita sopravvenuta dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice. I consorziati designati ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a ter del Decreto Semplificazioni, debbono essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara. In ogni caso i consorziati designati in addizione od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, debbono appartenere alla compagine consortile sin dalla data di presentazione dell’offerta e non devono aver partecipato alla medesima gara sotto qualsivoglia forma, o in caso di gara suddivisa in lotti, al medesimo lotto o ad altro lotto della medesima procedura. In fase esecutiva, i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, potranno assegnare le prestazioni oggetto del contratto d’appalto ad imprese consorziate diverse da quelle designate in sede di offerta, e potranno altresì sostituire una o più consorziate designate in sede di presentazione dell’offerta, anche nel caso in cui queste ultime abbiano perso un requisito generale di cui all’art. 80 del Codice, così come modificato dall’art.10, comma 1, della Legge 238/2021 (c.d. Legge Europea). In ogni caso i consorziati designati in addizione od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, debbono appartenere alla compagine consortile sin dalla data di presentazione dell’offerta e non devono aver partecipato alla medesima gara sotto qualsivoglia forma, o in caso di gara suddivisa in lotti, al medesimo lotto o ad altro lotto della medesima procedura. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre, ai sensi dell’art. 8, comma 5, lett. a-ter) del decreto Semplificazioni. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: - per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, direttamente dai consorzi medesimi rispetto ai quali si sommano tutti i requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate.

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Samples: Disciplinare Di Gara Velav008 22, Disciplinare Di Gara Velav010 22

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. bd), e), f) e cg) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Nel caso di R.T.I. o Consorzi, anche se non formalmente costituiti, i requisiti generali di cui al punto 8.1 devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati o consorziati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle da: ciascuna delle imprese consorziate raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici. I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) esecutrici e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a ter del Decreto Semplificazioni. Ai sensi dell’art. 48, comma 7-bis del Codice, è consentito nella fase di gara che i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice designino una o più imprese consorziate diverse da quelle indicate in sede di offerta, per fatti o atti sopravvenuti, ivi comprese le situazioni di perdita sopravvenuta dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice. I consorziati designati ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a ter del Decreto Semplificazioni, debbono essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara. In ogni caso i consorziati designati in addizione od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, debbono appartenere alla compagine consortile sin dalla data di presentazione dell’offerta e non devono aver partecipato alla rete medesima gara sotto qualsivoglia forma, o in caso di gara suddivisa in lotti, al medesimo lotto o ad altro lotto della medesima procedura. In fase esecutiva, i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, potranno assegnare le prestazioni oggetto del contratto d’appalto ad imprese consorziate diverse da quelle designate in sede di offerta, e potranno altresì sostituire una o più consorziate designate in sede di presentazione dell’offerta, anche nel caso in cui queste ultime abbiano perso un questa abbia soggettività giuridica. Il requisito generale relativo alla struttura deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di cui all’art. 80 del Codice, così come modificato dall’art.10, comma 1, seguito indicati: la struttura deve essere nella disponibilità della Legge 238/2021 (c.d. Legge Europea). In ogni caso i consorziati designati in addizione od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, debbono appartenere alla compagine consortile sin dalla data di presentazione dell’offerta e non devono aver partecipato alla medesima gara sotto qualsivoglia forma, o in caso di gara suddivisa in lotti, al medesimo lotto o ad altro lotto della medesima procedura. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre, ai sensi dell’art. 8, comma 5, lett. a-ter) del decreto Semplificazioni. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: - per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, direttamente dai consorzi medesimi rispetto ai quali si sommano tutti i requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate.mandataria

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Samples: Disciplinare Di Gara

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle dalla imprese consorziate indicate come esecutrici. I Consorzi Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B) di cui al punto 6.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio o dalla consorziata esecutrice della prestazione principale. Il requisito relativo alla copertura assicurativa professionale di cui al punto 6.2 lett. c) deve essere posseduto: - dal consorzio o da tutte le consorziate indicate come esecutrici in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane cui all’art. 45, 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a ter del Decreto Semplificazioni. Ai sensi dell’art. 48, comma 7-bis del Codice, è consentito nella fase di gara che i Consorzi ); - da tutte le consorziate esecutrici nel caso dei consorzi di cui all’art. 45, 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice designino una o più imprese consorziate diverse da quelle indicate in sede di offerta, per fatti o atti sopravvenuti, ivi comprese le situazioni di perdita sopravvenuta dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice. I consorziati designati ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a ter del Decreto Semplificazioni, debbono essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara. In ogni caso i consorziati designati in addizione od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, debbono appartenere alla compagine consortile sin dalla data di presentazione dell’offerta e non devono aver partecipato alla medesima gara sotto qualsivoglia forma, o in caso di gara suddivisa in lotti, al medesimo lotto o ad altro lotto della medesima procedura. In fase esecutiva, i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, potranno assegnare le prestazioni oggetto del contratto d’appalto ad imprese consorziate diverse da quelle designate in sede di offerta, e potranno altresì sostituire una o più consorziate designate in sede di presentazione dell’offerta, anche nel caso in cui queste ultime abbiano perso un requisito generale di cui all’art. 80 del Codice, così come modificato dall’art.10, comma 1, della Legge 238/2021 (c.d. Legge Europea). In ogni caso i consorziati designati in addizione od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, debbono appartenere alla compagine consortile sin dalla data di presentazione dell’offerta e non devono aver partecipato alla medesima gara sotto qualsivoglia forma, o in caso di gara suddivisa in lotti, al medesimo lotto o ad altro lotto della medesima procedura. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre, ai sensi dell’art. 8, comma 5, lett. a-ter) del decreto Semplificazioni. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, tecnico-professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3al punto 6.3 lett. d), ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: - per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e del Codice, direttamente dal consorzio medesimo; - per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, direttamente dai consorzi medesimi rispetto la sussistenza dei requisiti richiesti è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai quali si sommano tutti i requisiti posseduti dalle singole imprese consorziatesingoli consorziati in base alle prestazioni assunte. Resta ferma la non frazionabilità dei singoli servizi richiesti e documentati per la prestazione principale e per la prestazione secondaria.

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Samples: Disciplinare Di Gara

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I Fermo restando che il ruolo di mandataria/ capogruppo deve essere rivestito da una “Cassa” nonchè tutto quanto previsto al precedente art. 5, i soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto relazione alle attività che saranno svolte nell’appalto Il requisito di cui al precedente art. 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio relativo all’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi sanitari di cui al decreto del Ministro del Lavoro del 27 ottobre 2009, unitamente al requisito di avere esclusivamente finalità assistenziale e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I Consorzi operare negli ambiti di intervento di cui all’art. 451 del decreto 31 marzo 2008 del Ministro della Salute, comma 2come modificato dall’art. 1 del decreto 27 ottobre 2009 del Ministro del Lavoro; e all’ abilitazione a norma di legge, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, anche ai sensi dell’art. 48 comma 7 51 del CodiceD.P.R. n. 917/1986, così a ricevere i contributi di pertinenza degli Assistiti e ad assumere, sempre ai fini degli aspetti fiscali e contributivi, la contraenza del piano sanitario deve essere posseduto da Enti, Casse e Società di Mutuo Soccorso . Per le sole compagnie di assicurazione è richiesto come modificato dall’artrequisito di idoneità professionale, l’autorizzazione/ammissione all’esercizio delle attività assicurative per il ramo “malattia” , ai sensi del d.lgs. 8 comma 5 lett209/2005. a ter del Decreto SemplificazioniSi richiama l’attenzione su quanto previsto al precedente art. Ai sensi dell’art. 485, comma 7-bis del Codice, è consentito nella fase di gara che i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice designino ammette soggetti diversi da una o più imprese consorziate diverse da quelle indicate in sede di offerta, per fatti o atti sopravvenuti“Cassa”, ivi comprese incluse le situazioni Compagnie di perdita sopravvenuta dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice. I consorziati designati assicurazione, a partecipare alla presente procedura in R.T.I., GEIE, Consorzio o aggregazioni tra imprese ai sensi dell’artdegli artt. 45 e 48 comma 7 del Codice così come modificato dall’artd.lgs. 8 comma n. 50/2016 e s.m.i.e s.m.i. con una “Cassa”, rivestendo esclusivamente il ruolo di mandanti (cfr. infra art. 5 lett. a ter del Decreto Semplificazioni, debbono essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara. In ogni caso i consorziati designati in addizione od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, debbono appartenere alla compagine consortile sin dalla data di presentazione dell’offerta e non devono aver partecipato alla medesima gara sotto qualsivoglia forma, o in caso di gara suddivisa in lotti, al medesimo lotto o ad altro lotto della medesima procedura. In fase esecutiva, i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, potranno assegnare le prestazioni oggetto del contratto d’appalto ad imprese consorziate diverse da quelle designate in sede di offerta, e potranno altresì sostituire una o più consorziate designate in sede di presentazione dell’offerta, anche nel caso in cui queste ultime abbiano perso un requisito generale di cui all’art. 80 del Codice, così come modificato dall’art.10, comma 1, della Legge 238/2021 (c.d. Legge Europeapresente disciplinare). In ogni caso i consorziati designati in addizione od in sostituzione il ruolo di quelli indicati in sede di offerta, debbono appartenere alla compagine consortile sin dalla data di presentazione dell’offerta e non devono aver partecipato alla medesima gara sotto qualsivoglia forma, o in caso di gara suddivisa in lotti, al medesimo lotto o ad altro lotto della medesima procedura. Qualora il consorziato designato siamandataria/capogruppo dovrà essere rivestito, a sua voltapena di esclusione, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre, ai sensi dell’art. 8, comma 5, lett. a-ter) del decreto Semplificazioni. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: - per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, direttamente dai consorzi medesimi rispetto ai quali si sommano tutti i requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate.:

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Samples: Disciplinare Di Gara

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma co. 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito di cui al punto 8.1 lett. a) relativo all’iscrizione nel al registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industriaCommercio, artigianato Industria Artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) Agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese o da tutte le consorziate indicate come esecutrici. I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a ter del Decreto Semplificazioni. Ai sensi dell’art. 48, comma 7-bis del Codice, è consentito nella fase di gara che i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice designino una o più imprese consorziate diverse da quelle indicate in sede di offerta, per fatti o atti sopravvenuti, ivi comprese le situazioni di perdita sopravvenuta dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice. I consorziati designati ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a ter del Decreto Semplificazioni, debbono essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara. In ogni caso i consorziati designati in addizione od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, debbono appartenere alla compagine consortile sin dalla data di presentazione dell’offerta e non devono aver partecipato alla medesima gara sotto qualsivoglia forma, o in caso di gara suddivisa in lotti, al medesimo lotto o ad altro lotto della medesima procedura. In fase esecutiva, i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, potranno assegnare le prestazioni oggetto del contratto d’appalto ad imprese consorziate diverse da quelle designate in sede di offerta, e potranno altresì sostituire una o più consorziate designate in sede di presentazione dell’offerta, anche nel caso in cui queste ultime abbiano perso un requisito generale di cui all’art. 80 del Codice, così come modificato dall’art.10, comma 1, della Legge 238/2021 (c.d. Legge Europea). In ogni caso i consorziati designati in addizione od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, debbono appartenere alla compagine consortile sin dalla data di presentazione dell’offerta e non devono aver partecipato alla medesima gara sotto qualsivoglia forma, o in caso di gara suddivisa in lotti, al medesimo lotto o ad altro lotto della medesima procedura. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre, ai sensi dell’art. 8, comma 5, lett. a-ter) del decreto Semplificazioni. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: - per i consorzi di cui all’art. 45, comma co. 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; - per i consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. c) del Codice, direttamente dai dal consorzio, il quale esegue le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 47, co. 2-bis la sussistenza in capo ai consorzi medesimi rispetto stabili dei requisiti richiesti dal presente disciplinare è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai quali si sommano tutti singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti posseduti dalle singole imprese consorziateeconomico-finanziari e tecnico- organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industriaCommercio, artigianato Industria, Artigianato e agricoltura Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali Commissioni Provinciali per l’artigianato l’Artigianato di cui al all’art. 6 punto 7.1 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a ter del Decreto Semplificazioni. Ai sensi dell’art. 48, comma 7-bis del Codice, è consentito nella fase di gara che i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice designino una o più imprese consorziate diverse da quelle indicate in sede di offerta, per fatti o atti sopravvenuti, ivi comprese le situazioni di perdita sopravvenuta dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice. I consorziati designati ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a ter del Decreto Semplificazioni, debbono essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara. In ogni caso i consorziati designati in addizione od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, debbono appartenere alla compagine consortile sin dalla data di presentazione dell’offerta e non devono aver partecipato alla medesima gara sotto qualsivoglia forma, o in caso di gara suddivisa in lotti, al medesimo lotto o ad altro lotto della medesima procedura. In fase esecutiva, i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, potranno assegnare le prestazioni oggetto del contratto d’appalto ad imprese consorziate diverse da quelle designate in sede di offerta, e potranno altresì sostituire una o più consorziate designate in sede di presentazione dell’offerta, anche nel caso in cui queste ultime abbiano perso un requisito generale di cui all’art. 80 del Codice, così come modificato dall’art.10, comma 1, della Legge 238/2021 (c.d. Legge Europea). In ogni caso i consorziati designati in addizione od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, debbono appartenere alla compagine consortile sin dalla data di presentazione dell’offerta e non devono aver partecipato alla medesima gara sotto qualsivoglia forma, o in caso di gara suddivisa in lotti, al medesimo lotto o ad altro lotto della medesima procedura. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre, ai sensi dell’art. 8, comma 5, lett. a-ter) del decreto Semplificazioni. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: - per i consorzi -in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b) e del Codice, direttamente dal consorzio medesimo; -in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dai consorzi medesimi rispetto dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, ai quali si sommano tutti sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice. Per i Consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016, almeno per i primi cinque anni dalla loro costituzione, ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016, i requisiti economico-finanziari, ma anche quelli tecnico-organizzativi posseduti dalle singole imprese consorziateconsorziate esecutrici potranno essere sommati in capo al Consorzio.

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Samples: Disciplinare Di Gara

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede devono possedere i requisiti di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a ter del Decreto Semplificazionipartecipazione nei termini di seguito indicati. Ai sensi dell’art. 48, comma 7-bis bis, del Codice, è consentito nella fase di gara che i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ), del Codice designino una o più imprese consorziate diverse da quelle indicate in sede di offerta, per fatti o atti sopravvenuti, ivi comprese fatta eccezione per le situazioni di perdita sopravvenuta dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, così come modificato dall’art 10 della Legge n. 238/2021 (c.d. Legge Europea), in capo alle imprese consorziate designate in sede di offerta. Non è pertanto consentita, in sede di gara, la sostituzione delle imprese consorziate designate, in caso di perdita, da parte di queste ultime, di un requisito generale di cui all’art. 80 del Codice. In quest’ultima fattispecie, il consorzio sarà estromesso dal procedimento di gara in corso. I consorziati designati ai sensi dell’art. 48 48, comma 7 7, del Codice Codice, così come modificato dall’art. 8 8, comma 5 5, lett. a ter a-ter), del Decreto Semplificazioni, debbono essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara. In ogni caso i consorziati designati in addizione od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, debbono appartenere alla compagine consortile sin dalla data di presentazione dell’offerta e non devono aver partecipato alla medesima gara sotto qualsivoglia forma, o in caso di gara suddivisa in lotti, al medesimo lotto o ad altro lotto della medesima procedura. In fase esecutiva, i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ), del Codice, potranno assegnare le prestazioni oggetto del contratto d’appalto ad imprese consorziate diverse da quelle designate in sede di offerta, e potranno altresì sostituire una o più consorziate designate in sede di presentazione dell’offerta, anche nel caso in cui queste ultime abbiano perso un requisito generale di cui all’art. 80 del Codice, così come modificato dall’art.10, comma 1, della Legge 238/2021 (c.d. Legge Europea)238/2021. In ogni caso i consorziati designati in addizione od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, debbono appartenere alla compagine consortile sin dalla data di presentazione dell’offerta e non devono aver partecipato alla medesima al singolo lotto di gara sotto qualsivoglia forma, o in caso di gara suddivisa in lotti, al medesimo lotto o ad altro lotto della medesima procedura. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera lett. b) ), del Codice, è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre, ai sensi dell’artdell’art 48, comma 7, così come modificato dall’art. 8, comma 5, lett. a-ter) ), del decreto Decreto Semplificazioni. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1, lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori. I requisiti del D.M. n. 263/2016 di cui al punto 6.1, lett. b), devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato Decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato Decreto. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai punti 7.2 6.2, lett. c) e 7.3d), ai sensi dell’artnonché 6.3, lett. 47 del Codiceg), devono essere posseduti: - per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, direttamente dai consorzi medesimi rispetto ai quali si sommano tutti i requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate.:

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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) 8.1.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I Consorzi requisiti di idoneità devono essere posseduti da ciascun soggetto. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura- il candidato non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 4583 comma 3 D.Lgs 50/2016, comma 2, lettpresenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. b) e c) Possono partecipare alla gara le Compagnie di Assicurazioni autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami assicurativi oggetto del Codice sono tenuti ad indicare, presente appalto ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. Le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana debbono possedere l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS - all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono partecipare in regime di offerta, per quali consorziati il consorzio concorrestabilimento nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 48 23 del D.Lgs. N. 209 del 2005, nel rispetto del comma 7 del Codice4 dello stesso articolo, così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a ter del Decreto Semplificazioni. Ai sensi dell’art. 48, comma 7-bis del Codice, è consentito nella fase di gara che i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice designino una o più imprese consorziate diverse da quelle indicate in sede di offerta, per fatti o atti sopravvenuti, ivi comprese le situazioni di perdita sopravvenuta dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice. I consorziati designati ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a ter del Decreto Semplificazioni, debbono essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara. In ogni caso i consorziati designati in addizione od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, debbono appartenere alla compagine consortile sin dalla data di presentazione dell’offerta e non devono aver partecipato alla medesima gara sotto qualsivoglia forma, o in caso di gara suddivisa in lotti, al medesimo lotto o ad altro lotto della medesima procedura. In fase esecutiva, i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, potranno assegnare le prestazioni oggetto del contratto d’appalto ad imprese consorziate diverse da quelle designate in sede di offerta, e potranno altresì sostituire una o più consorziate designate in sede di presentazione dell’offerta, anche nel caso in cui queste ultime abbiano perso un requisito generale di cui all’art. 80 del Codice, così come modificato dall’art.10, comma 1, della Legge 238/2021 (c.d. Legge Europea). In ogni caso i consorziati designati in addizione od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, debbono appartenere alla compagine consortile sin dalla data di presentazione dell’offerta e non devono aver partecipato alla medesima gara sotto qualsivoglia forma, o in caso di gara suddivisa in lotti, al medesimo lotto o ad altro lotto della medesima procedura. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorrerami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare) ovvero in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 8, comma 5, lett24 del D.Lgs. a-ter) N. 209 del decreto Semplificazioni2005. I requisiti di capacità economica e finanziaria finanziari nonché tecnica e professionale, di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: - per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, direttamente dai consorzi medesimi rispetto ai quali si sommano tutti i requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate.:

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