Indennizzi automatici Clausole campione

Indennizzi automatici. Nel caso in cui Edison Energia non rispetti i livelli specifici di qualità definiti dal TIQV è tenuta al versamento di un indennizzo automatico il cui importo è variabile in base al ritardo con cui viene erogata la prestazione: qualora la prestazione venga eseguita oltre lo standard previsto ma entro un tempo doppio rispetto allo standard l’indennizzo è pari a 25 € (indennizzo automatico base); qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo doppio dello standard previsto ma entro un tempo triplo dello standard l’indennizzo è pari a 50 €; qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo triplo dello standard previsto l’indennizzo è pari a 75 €. Edison Energia non è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell’esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al CLIENTE o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi, a titolo di esempio, solo limitatamente agli standard generali, rientrano eventuali ritardi del distributore a mettere a disposizione i dati tecnici richiesti da Edison Energia. Inoltre Edison Energia non è tenuta alla corresponsione dell’indenni zzo automatico nel caso di reclami scritti aventi oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’art. 45 comma 45.6 dell’Allegato A della Del. 333/07 e s.m.i., nel caso in cui al CLIENTE sia stato già corrisposto l’indennizzo automatico nell’anno solare in corso per mancato rispetto del medesimo livello specifico, in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il CLIENTE finale, per assenza di informazioni minime, quali ragione sociale, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura o telematico e il servizio a cui si riferisce il reclamo. L’indennizzo automatico sarà corrisposto al CLIENTE finale attraverso la detrazione dall’importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro 8 mesi dalla data di ricev imento da parte di Edison Energia del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione. Inoltre al CLIENTE sarà corrisposto un indennizzo automatico di 20 € (venti) nei casi previsti al Titolo V –Indennizzi automatici della Del. ARG/com 104/10 e...
Indennizzi automatici. 22.1 Per tutelare i Clienti che subiscono interruzioni o disservizi nella fornitura di energia elettrica e gas e per incentivare le società di distribuzione e di vendita al miglioramento della qualità, tecnica e commerciale, l’Autorità ha introdotto un sistema di standard di qualità e di rimborsi automatici per i consumatori.
Indennizzi automatici. Articolo 72
Indennizzi automatici. In caso di mancato rispetto anche di un solo standard previsti nella Tavola 1, il gestore corrisponde all’utente finale un indennizzo automatico pari a 30 Euro, incrementabile del doppio o del triplo proporzionalmente al ritardo dello standard. Nel caso di utenza condominiale, l’indennizzo automatico è valorizzato per ciascun utente indiretto sotteso. Il gestore riconosce all’utente finale l’indennizzo automatico in occasione della prima bolletta utile, e comunque entro 180 giorni solari dalla formazione dell’obbligo in capo al gestore di erogare la prestazione oggetto di standard specifico ai sensi del presente Titolo, con le medesime modalità previste dell’articolo 74. Nel caso di morosità dell’utente il gestore sospende l’erogazione dell’indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute. Il gestore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico qualora all’utente finale, inteso come utente indiretto in caso di utenza condominiale, sia già stato corrisposto due volte nell’anno solare in corso un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard, fermi restando gli ulteriori casi di esclusione già previsti ai sensi dell’articolo 73 del RQSII. Laddove l’onere generato dal valore complessivo dell’indennizzo sia tale da compromettere la continuità gestionale del servizio, in ragione della consistenza della platea degli utenti danneggiati e/o della tempistica necessaria alla risoluzione del disservizio all’origine del mancato raggiungimento dello standard specifico, verrà valutata la temporanea sospensione dell’erogazione degli indennizzi automatici, previa presentazione all’Autorità di apposita istanza motivata ai sensi e con le modalità previste dalla delibera 917/2017/R/IDR.
Indennizzi automatici. Nell’invio della risposta il Fornitore è tenuto al rispetto di standard specifici e generali riportati nelle tabelle di sotto Gli indennizzi automatici per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale verranno erogati in conformità alla normativa di settore vigente (TIQE, RQDG e TIQV) e saranno corrisposti al Cliente con accredito nella prima fattura utile ovvero rimessa diretta e comunque entro e non oltre i tempi previsti dalle suddette normative. L’indennizzo sarà riconosciuto come di seguito specificato nelle tabelle: Indennizzi automatici da corrispondere ai client in caso di mancato rispetto degli standard in tema di fatturazione ai sensi del Testo integrato fatturazione (TIF) per un ritardo fino a 10 giorni oltre lo standard 6 euro per ritardi fino a 45 giorni oltre lo standard 6 euro + 2euro ogni 5 gg di ritardo fino ad un massimo di 20 euro per ritardi dal 46mo al 90mo giorno oltre lo standard 6 euro + 2euro ogni 5 gg di ritardo fino ad un massimo di 60 euro per ritardi dal 91mo giorno dallo standard 6 euro + 2euro ogni 5 gg di ritardo fino ad un massimo di 60 euro Si riportano di seguito gli Standard specifici e generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica e/o gas naturale e gli standard generali di qualità dei call centre definiti dalla AEEGSI nel Codice di Condotta Commerciale in vigore. I dati riportati dovranno ritenersi automaticamente modificati in conformità alla normativa vigente pro-tempore Standard da rispettare in tema di fatturazione. Tempi di emissione della fattura di periodo: • entro 45 giorni solari dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella fattura Tempo di emissione della fattura di chiusura: • entro 6 settimane meno 2 giorni solari se la fatturazione è elettronica • entro 6 settimane meno 8 giorni solari se la fatturazione è cartacea Incidenza dei consumi stimati rispetto ai consumi effettivi: <= 50%. Indennizzi automatici da corrispondere ai clienti in caso di mancato rispetto degli standard in tema di qualità commerciale di vendita ai sensi del Testo Integrato della qualità Commerciale di vendita (TIQV) INDENNIZZI AUTOMATICI DA CORRISPONDERE AL CLIENTE oltre lo standard ma entro un tempo doppio oltre il doppio dello standard ma entro il triplo oltre un tempo triplo dello standard Mancato rispetto del tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti 25 euro 50 euro 75 euro Mancato rispetto del tempo massimo di rettifica di fatturazione 25 euro 50 euro 75 euro Mancato rispet...
Indennizzi automatici. 16.1. Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale, CON ENERGIA S.P.A. corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico, pari a 30 (trenta) euro, nel caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di comunicazione delle eventuali variazioni contrattuali unilaterali di cui all’art. 15.
Indennizzi automatici. Nell’invio della risposta il Fornitore è tenuto al rispetto di standard specifici e generali riportati nelle tabelle di sotto. Gli indennizzi automatici per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale verranno erogati, senza riconoscimento in merito a responsabilità, in conformità alla normativa di settore vigente (TIQE, RQDG e TIQV) e saranno corrisposti al Cliente con accredito nella prima fattura utile ovvero rimessa diretta e comunque entro e non oltre i tempi previsti dalle suddette normative. L’indennizzo sarà riconosciuto come di seguito specificato nelle tabelle: Si riportano di seguito gli Standard specifici e generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica e/o gas naturale e gli standard generali di qualità dei call centre definiti dall’ARERA nel Codice di Condotta Commerciale in vigore. I dati riportati dovranno ritenersi automaticamente modificati in conformità alla normativa vigente pro-tempore.
Indennizzi automatici. 1) Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale per i CLIENTI DI PICCOLE DIMENSIONI serviti sul Mercato libero, il FORNITORE corrisponderà al CLIENTE un indennizzo automatico, pari a 30 (trenta) euro, nel caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di comunicazione delle eventuali variazioni contrattuali unilaterali.
Indennizzi automatici. Il Gestore indica, allegati alla Carta e pubblicati sul proprio sito web, gli standard specifici di qualità da assoggettare a rimborso automatico di 30 euro, nel caso in cui la mancata o ritardata prestazione dipenda dal Gestore stesso. L’indennizzo automatico, ad eccezione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti concordati, è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione: • qualora l’esecuzione della prestazione avvenga oltre lo standard ma entro un tempo doppio dello standard è corrisposto l’indennizzo automatico di base; • qualora l’esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo doppio dello standard ma entro il tempo triplo dello standard viene corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base; • qualora l’esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo triplo dello standard viene corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base. L’indennizzo non è comunque dovuto in caso di inadempienza per cause di forza maggiore, cause imputabili all’utente o a terzi e nel caso in cui l’utente non sia in regola con i pagamenti dovuti al Gestore (a meno che l’utente non sani la propria posizione entro 20 giorni) ad esclusione dei casi in cui siano in corso forme di procedure conciliative. Laddove l’onere generato dal valore complessivo dell’indennizzo relativo alla qualità tecnica sia tale da compromettere la continuità gestionale del servizio, in ragione della consistenza della platea degli utenti danneggiati e/o della tempistica necessaria alla risoluzione del disservizio all’origine del mancato raggiungimento dello standard specifico, il Gestore valuterà la temporanea sospensione dell’erogazione degli indennizzi automatici, previa presentazione all’Autorità di apposita istanza motivata.
Indennizzi automatici. 1A.5.13.1 Qualora il preventivo di connessione o la STMD non vengano resi disponibili rispettivamente nei tempi di cui al paragrafo 1.A.5.2.1. e al paragrafo 1A.5.8.4 ovvero non vengano rispettate le tempistiche previste all’articolo 35 del TICA con riferimento alle modalità di coordinamento tra gestori di rete nel caso in cui la connessione venga effettuata alla rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione, comportando interventi su reti gestite da altri gestori di rete, il Gestore, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al soggetto richiedente o a soggetti terzi, è tenuto a corrispondere al soggetto richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo .