Indennità di trasporto Clausole campione

Indennità di trasporto. E' dovuta all'operaio una indennità di trasporto per recarsi sul posto di lavoro o nel luogo di raccolta stabilito dall'impresa. La misura dell'indennità è stabilita in euro 3 per ogni giornata di presenza in cantiere. L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri nel raggio di metri 1.000 circa dall'abitazione. L'indennità è dovuta solo per i giorni di presenza effettiva in cantiere. Per giornata di presenza in cantiere si intende anche quella in cui il lavoratore si sia presentato e non abbia potuto prestare la sua opera per qualsiasi causa a lui non imputabile. Si precisa che nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri, il tempo di percorrenza dal luogo di imbarco al posto assegnato a ciascun lavoratore per l'esecuzione dell'effettivo lavoro non è computabile ai fini dell'orario di lavoro da retribuire.
Indennità di trasporto. Con decorrenza dal 01.03.2017 l’indennità di trasporto non è in alcun caso dovuta per i cantieri posti entro i limiti territoriali di cui al citato Art.8. L’indennità di trasporto non è altresì dovuta anche quando l’Impresa vorrà predisporre mezzi propri per consentire al Lavoratore il raggiungimento del cantiere. Le Parti, quindi, convengono di confermarne l’entità nelle seguenti misure che verranno corrisposte solo quando il Lavoratore raggiunge il cantiere, posto fuori dai limiti territoriali di cui all’Art.8, con mezzi propri:
Indennità di trasporto. Per i lavoratori del settore costruzioni che sono sottoposti a un notevole pendolarismo, spesse volte non riesco ad esercitare, e usufruire dei servizi pubblici, perché i cantieri non sono serviti dai suddetti servizi pubblici, quindi a decorrere dal giorno successivo della firma delle parti contrattuali, gli stessi si impegnano a corrispondere ai lavoratori una indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi sui cantieri di lavoro. La misura della predetta indennità è fissata in € 2.40 giornaliere, pari per gli operai di produzione a € 0.30 per ogni ora di lavoro effettivamente prestata. Per i lavoratori che l’azienda invia a svolgere l’attività lavorativa oltre i confini territoriali, si fa fede alle tabelle Ast o Aci, ciò può essere discusso e deliberato, non solo dalle parti contrattuali, ma anche con accordi interaziendali tra il datore di lavoro e le R.s.u. L’indennità non è dovuta nel caso in cui l’impresa provvede al trasporto degli operai con mezzi propri.
Indennità di trasporto. A decorrere dal 1 ottobre 2012 è riconosciuta agli operai, a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi dal luogo di residenza al posto di lavoro, un'indennità stabilita nella misura giornaliera di Euro 1,00, frazionabile ad ora. L'indennità di cui sopra, spettante in misura frazionata per ogni ora di effettiva presenza, non compete in caso di trasporto effettuato con mezzi dell'impresa e va esclusa dal computo di ogni e qualsiasi istituto contrattuale, ad eccezione del trattamento di fine rapporto.
Indennità di trasporto. Omissis La misura di tale indennità è concordata in euro 0,81 a decorrere dal 1/12/2008 per ogni giornata di effettiva presenza in cantiere e, solamente se la erogazione dovesse avere carattere continuativo, sarà computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di preavviso con esclusione, comunque, di tutti gli altri istituti contrattuali ed in particolare di quello di cui all’art. 19 del vigente Ccnl, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell’indennità stessa. ……Omissis
Indennità di trasporto. Con decorrenza 1° marzo 2007, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa l'indennità di trasporto per gli operai prevista dal CIPL 2/9/1986, così come disciplinata dall’art. 11 del CIPL 25/9/1989 viene stabilita nelle seguenti misure: - per i lavoratori che prestino attività lavorativa nei loro comuni di residenza - Euro 0,64 giornalieri; - per i lavoratori che prestino attività lavorativa fuori del loro comune di residenza e fino a 20 km dall'abitazione - Euro 1,20 giornalieri; - per i lavoratori che prestino attività lavorativa fuori del loro comune di residenza ed oltre 20 km dall'abitazione - Euro 1,76 giornalieri. Si considera giornata di presenza anche la presenza del lavoratore in cantiere alla quale non faccia seguito per maltempo o per altra causa di forza maggiore, l'effettiva prestazione lavorativa per tutta o parte della giornata. Sui predetti importi non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del c.c.n.l. 20 maggio 2004. L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'azienda provveda al trasporto degli operai con mezzi propri. Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso analogo titolo, anche aziendali.
Indennità di trasporto. Operai La misura dell'indennità di trasporto giornaliera viene fissata in € 1,84 a decorrere dal 1º novembre 2006 e in € 2,08 a decorrere dal 1º gennaio 2008.
Indennità di trasporto. Ai lavoratori trasferiti definitivamente ad una unità produttiva diversa da quella di assegnazione viene attribuita un’indennità di trasporto.
Indennità di trasporto. Con decorrenza 1° marzo 2013 l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto nel caso in cui l’operaio si rechi sul posto di lavoro con mezzi propri o avvalendosi dei normali mezzi pubblici passa a € 0,42 per ogni ora di lavoro effettivo ordinario prestato; l’indennità stessa, nel caso in cui l’operaio sia prelevato con mezzi messi a disposizione dall’impresa da appositi luoghi o centri di raccolta passa ad € 0,38 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Indennità di trasporto. È istituita una indennità giornaliera di trasporto urbana ed extraurbana da computarsi per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro e da corrispondere al solo personale operaio che utilizza il mezzo proprio o pubblico per recarsi presso il cantiere di lavoro. Tale indennità, sulla quale non va computata la percentuale di cui all’art. 21 del Ccnl del 24 gennaio 2014, non è dovuta ai lavoratori che fruiscono, per recarsi sul posto di lavoro e per il ritorno, di mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dal datore di lavoro, ad eccezione di quanto indicato al comma 4. L’indennità di trasporto è stabilita in € 0,15, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato, se il cantiere è ubicato nel comune di residenza del dipendente ed in € 0,23, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato, se il cantiere è ubicato fuori dal comune di residenza del dipendente. L’indennità di cui sopra non è prevista per il lavoratore che si rechi al “punto di raccolta” indicato dal datore di lavoro se questo è ubicato nel comune di residenza del dipendente. Se il “punto di raccolta” è ubicato in un comune diverso da quello di residenza, al lavoratore viene erogata una indennità di trasporto pari ad € 0,50.