INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE Clausole campione

INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE. 18.1 Ogni violazione delle obbligazioni assunte dal Cliente, darà diritto ad ETINET di considerare risolto il presente Contratto qualora il Cliente non abbia provveduto ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento di formale diffida, da inviarsi, a cura dell’altra Parte, a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC.
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE. Fatto salvo ogni diritto o rimedio di cui WALVOIL possa disporre in base al Contratto o alla legge e fatto salvo il risarcimento del danno, senza determinare in capo a WALVOIL responsabilità di alcun genere, WALVOIL avrà il diritto di risolvere il Contratto o parte di esso con effetti immediati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., previa comunicazione scritta all’Acquirente, e nel caso: (a) L’Acquirente violi o non adempia una qualsivoglia delle obbligazioni del Contratto ed in particolare: i) le sue obbligazioni di pagamento, come all’articolo 3; ii) alle obbligazioni che riguardano diritti su software, documentazione e proprietà intellettuale come da articolo 6; iii) alle obbligazioni che riguardano la confidenzialità come da articolo 10; (b) vengano instaurati nei confronti dell’Acquirente procedimenti dovuti a insolvenza, fallimento, ristrutturazione, liquidazione o cessazione, o se, volontariamente o involontariamente, sia nominato un trustee o sia proposto un concordato o cessioni nei confronti dei creditori, o (c) il controllo o l’azionariato della società dell’Acquirente cambi. Al verificarsi di uno degli eventi sopra menzionati, tutti i pagamenti che debbano essere eseguiti dall’Acquirente in base al Contratto diverranno esigibili. Nel caso di cessazione o risoluzione del Contratto, le condizioni generali destinate a esplicare ulteriori effetti, continueranno ad essere efficaci.
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE. L’UIBM ha facoltà di risolvere il presente Contratto ex art. 1456 cod. civ. nelle seguenti ipotesi:
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE. 1. Il contratto di mutuo: natura e rapporto con la categoria dei contratti a prestazioni corrispettive
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE. In caso di inadempimento o di eventuali irregolarità accertate in sede di verifica dal soggetto deputato al controllo, il Commissario o la struttura subentrante provvederà ad adottare ogni utile iniziativa affinché il soggetto attuatore provveda alla loro rettifica o rimozione. In presenza di accertate gravi irregolarità, il S.P.R.S.I. potrebbe decadere in tutto o in parte dal finanziamento assegnato con obbligo di restituzione di quanto eventualmente già percepito.
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE. Fatto salvo ogni diritto o rimedio di cui Philips Lighting Italy possa disporre in base al Contratto o alla legge e fatto salvo il risarcimento del danno, senza determinare in capo a Philips Lighting Italy responsabilità di alcun genere, Philips Lighting Italy avrà il diritto di risolvere il Contratto o parte di esso con effetti immediati ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 CC, previa comunicazione scritta all’Acquirente, e nel caso:
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE. MA FG 0 02
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE. La licenza contenuta nel presente Contratto decadrà automaticamente e senza preavviso qualora il licenziatario manchi di rispettare una delle disposizioni del Contratto. In caso di risoluzione, il licenziatario deve immediatamente cessare l’utilizzo delle immagini, distruggerle o, dietro richiesta del cessionario, restituirle a quest’ultimo, e inoltre eliminare o rimuovere le immagini dalle proprie sedi, sistemi di computer e supporti di memorizzazione (elettronici o fisici).
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE. 12.1 Le C.S.V.C. disciplineranno tutte le forniture dei PRODOTTI effettuate da Xxxxx Superfos al COMPRATORE sino alla loro risoluzione o sostituzione con altre condizioni contrattuali.
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE. 20.1 Ogni violazione delle obbligazioni assunte dal Cliente, darà diritto ad ETINET di considerare risolto il presente Contratto qualora il Cliente non abbia provveduto ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento di formale diffida, da inviarsi, a cura dell’altra Parte, a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC. 18.2 Il presente Xxxxxxxxx si intenderà automaticamente risolto nel caso in cui l’una o l’altra delle Parti venga sottoposta a procedura concorsuale, cessi l’attività ovvero sia posta in stato di liquidazione anche volontaria, ovvero sia occorso il rinvio a giudizio o condanna di un rappresentante del Cliente per delitti relativi alla gestione d'impresa che, per la loro natura e gravità incidano sull'affidabilità e moralità del Cliente stesso siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine e/o quella di ETINET.