Common use of IMPEGNO DI RISERVATEZZA Clause in Contracts

IMPEGNO DI RISERVATEZZA. L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto. L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest’ultimo dovessero derivare. È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute. È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dei Lavori assunti. Sono riservati al Committente – nei limiti previsti dalla normativa vigente - i diritti di sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che l'Appaltatore costruisca su aree per l'esecuzione dei Lavori con assoluto divieto per l’Appaltatore di collocare avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti ovvero di consentirlo a terzi. L'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dall’esercizio dei diritti e delle facoltà che il Committente si è riservato ai sensi del presente articolo.

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Samples: www.tirrenica.it, www.tirrenica.it

IMPEGNO DI RISERVATEZZA. L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto. L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest’ultimo dovessero derivare. È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere prestazioni che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute. È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dei Lavori assunti. Sono riservati al Committente – nei limiti previsti dalla normativa vigente - i diritti di sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che l'Appaltatore costruisca su aree per l'esecuzione dei Lavori con assoluto divieto per l’Appaltatore di collocare avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti ovvero di consentirlo a terzi. L'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dall’esercizio dei diritti e delle facoltà che il Committente si è riservato ai sensi prestazioni oggetto del presente articolocontratto.

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Samples: Contratto D’appalto

IMPEGNO DI RISERVATEZZA. L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto. contratto.‌ L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest’ultimo dovessero derivare. È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute. È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dei Lavori assunti. Sono riservati al Committente – nei limiti previsti dalla normativa vigente - i diritti di sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che l'Appaltatore costruisca su aree per l'esecuzione dei Lavori con assoluto divieto per l’Appaltatore di collocare avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti ovvero di consentirlo a terzi. L'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dall’esercizio dei diritti e delle facoltà che il Committente si è riservato ai sensi del presente articolo.

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Samples: Contratto Di Appalto Di Lavori

IMPEGNO DI RISERVATEZZA. L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del contrattoContratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contrattoContratto. L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto Contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest’ultimo dovessero derivare. È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute. È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dei Lavori assunti. Sono riservati al Committente – nei limiti previsti dalla normativa vigente - i diritti di sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che l'Appaltatore costruisca su aree per l'esecuzione dei Lavori con assoluto divieto per l’Appaltatore di collocare avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti ovvero di consentirlo a terzi. L'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dall’esercizio dei diritti e delle facoltà che il Committente si è riservato ai sensi del presente articolo.

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Samples: www.ebcons.it

IMPEGNO DI RISERVATEZZA. L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto. L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest’ultimo dovessero derivare. È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute. È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dei Lavori assunti. Sono riservati al Committente – nei limiti previsti dalla normativa vigente - i diritti di sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che l'Appaltatore costruisca su aree per l'esecuzione dei Lavori con assoluto divieto per l’Appaltatore di collocare avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti ovvero di consentirlo a terzi. L'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dall’esercizio dei diritti e delle facoltà che il Committente si è riservato ai sensi del presente articolo.

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Samples: Cessione Del Credito