Base spintore Clausole campione

Base spintore. Nell'ambito delle campagne di emailing, è probabile che l'Inserzionista condivida con l'Affiliato un database di indirizzi e-mail a cui non desidera che la campagna sia diretta (di seguito "push base") in modo che l'Affiliato che partecipa a questa campagna possa tenerne conto. In questo caso, l'Affiliato deve rispettare le disposizioni dell'articolo 8.4 dei Termini e Condizioni dell'Affiliato - Inserzionista che sono allegati al presente documento.
Base spintore. Nell'ambito delle campagne di emailing, il CLIENTE può condividere direttamente con l'Affiliato un database di indirizzi e-mail a cui non desidera che la campagna sia diretta (di seguito "push base") in modo che l'Affiliato che partecipa a questa campagna possa tenerne conto. In questo caso, l'Inserzionista, EFFINITY e l'Affiliato agiscono in qualità di corresponsabili del trattamento dei dati e si concorda quanto segue: - L'Affiliato si impegna ad utilizzare questa base push solo al solo scopo di deduplicarla con la propria base per identificare i contatti a cui non deve essere indirizzata la campagna dell'Inserzionista. - L'Affiliato si impegna a cancellare la base push-back immediatamente dopo averla deduplicata con la propria base. - L'Affiliato si impegna ad attuare tutte le misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere la base repellente dell'Inserzionista. - L'Inserzionista si impegna ad informare le persone che compaiono nella sua banca dati che è probabile che trasferisca i loro dati ai suoi partner per rispettare il loro desiderio di non essere più sollecitati. - L'Inserzionista e l'Affiliato si impegnano reciprocamente a trasmettersi reciprocamente e senza indugio le richieste che dovessero pervenire dagli interessati che intendano esercitare i propri diritti di accesso, opposizione, cancellazione, limitazione, portabilità e ad accordare tali richieste quando giustificato.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).