IL RENT TO BUY Clausole campione

IL RENT TO BUY. Il rent to buy, introdotto nel nostro ordinamento con il d.l. 133/2014 convertito in legge n. 164/2014, secondo la definizione data dal Notariato, è il contratto con il quale “il proprietario/concedente consegna fin da subito l’immobile al conduttore/futuro acquirente, il quale paga il canone; dopo un periodo di tempo fissato nello stesso contratto il conduttore può decidere se acquistare il bene, detraendo dal prezzo una parte dei canoni già pagati” 60. Come il leasing abitativo, anche questo contratto è caratterizzato dalla ripartizione in due fasi temporali. La prima, fase rent, consistente nella concessione in godimento del bene, la seconda, fase buy, nella quale il concedente potrà eventualmente decidere di acquistare o meno la proprietà del bene. In prima lettura, tale contratto risulta molto simile alla locazione finanziaria, in realtà però i due contratti sono diversi in più elementi. Innanzitutto, la prima differenza da evidenziare è l’oggetto dei due contratti, infatti, mentre nel leasing abitativo l’oggetto deve essere necessariamente un fabbricato ad uso abitativo, anche da costruire, da destinare ad abitazione principale, nel rent to buy il bene oggetto del contratto può essere un qualsiasi bene immobile, salvo il divieto ex art. 8 d.lgs. 122/2005 in caso sia un immobile abitativo su cui grava già un’ipoteca. Sempre sul piano oggettivo viene alla luce la diversa causa dei contratti. Nel leasing abitativo è quella di finanziamento, in relazione alla quale si nota coerenza tra questa e il requisito soggettivo di iscrizione all’albo di cui all’art. 106 TUB per l’assunzione delle vesti di concedente, nel rent to buy invece la causa è la concessione in godimento del bene da parte del proprietario in funzione della sua successiva alienazione. A sostegno della differente causa si nota inoltre, osservando i contratti sul piano soggettivo, che il rent to buy essendo un contratto bilaterale senza requisiti soggettivi, può essere concluso, a differenza del leasing, sia da persone fisiche che da persone giuridiche, escludendo la possibilità di coinvolgimento di terzi finanziatori. Ulteriore differenza tra i due contratti risiede nella possibilità di trascrivere nei Registri Immobiliari il contratto di rent to buy di qualsiasi durata essendo assimilabile al contratto preliminare, mentre per il leasing abitativo è possibile farlo solo se questo è di durata superiore ai nove anni. In via conclusiva infine, i canoni da pagare nei due contratti saranno diversi...

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  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).