Common use of IL DIRETTORE GENERALE Clause in Contracts

IL DIRETTORE GENERALE. Su proposta del Direttore del Distretto Sanitario dr Xxxxxxx Xxxxxxxx - che i commi 2-15 dell’art.30 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali del 23/03/2005, prevedono la nomina dei Responsabili di branca per l’attività specialistica ambulatoriale e rimandano agli accordi regionali per l’individuazione dei compiti e delle funzioni loro attribuite; - che l’accordo integrativo regionale attualmente in vigore è quello che era stato sottoscritto in data 07/08/2003 ai sensi del precedente accordo nazionale DPR 271/00; - che con la nota dell’assessorato Regionale n 9194 / DG del 07/03/2006 era stato disposto che nelle more della definizione della nuova contrattazione integrativa per la specialistica ambulatoriale, di dare piena applicazione all’Accordo Regionale esistente compatibilmente con quanto disposto dall’Accordo Nazionale del 23/03/2005; - che in data 17/06/08 si è tenuta la conferenza di Branca per l’individuazione del Responsabile della Branca Chirurgica, Medica ed Oculistica, i medici presenti hanno espresso il loro consenso, con delega scritta, nei confronti di un loro collega della stessa area; - che nell’incontro tra gli specialisti e l’amministrazione, per l’individuazione dei Responsabili delle Branca Chirurgica, Medica ed Oculistica, sono stati individuati i sanitari da nominare Responsabili di branca e precisamente: o Area Chirurgica Dr Xxxxxxxx Xxxxxxxx o Area Medica Dr Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx Oculistica Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxx - che gli stessi hanno accettato l’incarico, come da dichiarazioni sottoscritte che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; DATO ATTO che con deliberazione 22/67 del 13/05/04, pubblicata sul BURAS n°20 del 21/06/04, la Giunta Regionale ha individuato le risorse finanziarie a disposizione delle ASL per la corresponsione dei compensi loro dovuti pari all’importo annuo di € 8.955.22; VISTO l’accordo regionale per la medicina specialistica ambulatoriale in vigore, DGR n 30/10 del 26/08/2003 stipulato ai sensi del 271/00;

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IL DIRETTORE GENERALE. Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Affari Generali Premesso che: - con nota prot. Asl 3 n. 148268 del Distretto 12/10/2021, la Regione Liguria ha trasmesso la deliberazione di Giunta n. 881 del 5/10/2021 ad oggetto: “Recepimento Accordo Stato/Regioni n.100/CSR dell’8 luglio 2021. Revisione e aggiornamento dell’Accordo SR 14 aprile 2016. (rep. Atti 61/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue” con la quale ha disposto: - di recepire nell’ordinamento regionale l’“Accordo, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera - di dare atto, che ai sensi della lett. l) dell’art. 3 della L.R. 17/2016, l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – X.Xx.Xx., provvederà all’adozione di direttive e indirizzi alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario dr Xxxxxxx Xxxxxxxx Regionale ai fini della definizione e sottoscrizione della convenzione con le Associazioni di Federazioni di donatori di sangue, allegata all’Accordo Stato-Regioni, nonché al fine di attuarne i contenuti convenzionali anche a seguito della sottoscrizione di eventuali accordi attuativi; - di disporre che, nei termini previsti dal citato accordo n. 100/CSR dell’8/07/2021, X.Xx.Xx., Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale provvedano alla stipula della Convenzione con le Associazioni e Federazioni di donatori sangue; - di dare atto che i commi 2-15 dell’art.30 dell’Accordo Collettivo Nazionale per l’attuazione di quanto previsto nel suddetto Accordo si provvede nei limiti delle risorse assegnate del Fondo sanitario regionale e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale; - X.Xx.Xx. con nota prot. n. 0007844 del 9/03/2021, prot. Asl 3 n. 35085 di pari data, in attesa del nuovo “Schema tipo di convenzione tra le Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue e le Aziende Sanitarie” in corso di approvazione da parte della Conferenza Stato Regioni e nelle more di ridefinire la convenzione regionale richiedeva di prorogare la convenzione in corso sino al 28/02/2022; - con deliberazione n. 70 del 22/02/2022 questa Asl ha: - preso atto della nota di X.Xx.Xx. prot. n. 0007844 del 9/03/2021, agli atti con prot. Asl 3 n. 35085 di pari data, ad oggetto “Proroga Convenzione tra Azienda e Associazioni/Federazioni dei Donatori di Sangue per la disciplina dei rapporti partecipazione alle attività trasfusionali e alla raccolta sangue ed emocomponenti” in attesa del nuovo “Schema tipo di convenzione tra le Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue e le Aziende Sanitarie” in attesa di approvazione da parte della Conferenza Stato Regioni e nelle more di ridefinire la convenzione regionale con i medici specialisti ambulatoriali del 23/03/2005, prevedono la nomina dei Responsabili quale si chiede di branca per l’attività specialistica ambulatoriale e rimandano agli accordi regionali per l’individuazione dei compiti e delle funzioni loro attribuiteprorogare la convenzione in corso sino al 28/02/2022; - che l’accordo integrativo regionale attualmente in vigore è quello che era stato sottoscritto in data 07/08/2003 preso atto della DGR n. 881 del 5/10/2021, ad oggetto “Recepimento Accordo Stato /Regioni n.100/CSR del 8/07/2021. Revisione e aggiornamento dell’Accordo SR 14 aprile 2016, (Rep.atti 61/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue” con la quale Regione Liguria dava mandato all’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (X.Xx.Xx.) di “provvedere all’adozione di direttive ed indirizzi alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del precedente accordo nazionale DPR 271/00fini della definizione e sottoscrizione della convenzione con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, allegata all’Accordo Stato Regioni, nonché al fine di attuarne i contenuti convenzionali anche a seguito della sottoscrizione di eventuali accordi attuativi”; - che con la nota dell’assessorato Regionale n 9194 / DG del 07/03/2006 era stato disposto che nelle more di procedere alla proroga della definizione della nuova contrattazione integrativa per la specialistica ambulatoriale, convenzione di dare piena applicazione all’Accordo Regionale esistente compatibilmente con quanto disposto dall’Accordo Nazionale del 23/03/2005; - che in data 17/06/08 si è tenuta la conferenza di Branca per l’individuazione del Responsabile della Branca Chirurgica, Medica ed Oculistica, i medici presenti hanno espresso il loro consenso, con delega scritta, nei confronti di un loro collega della stessa area; - che nell’incontro tra gli specialisti e l’amministrazione, per l’individuazione dei Responsabili delle Branca Chirurgica, Medica ed Oculistica, sono stati individuati i sanitari da nominare Responsabili di branca e precisamente: o Area Chirurgica Dr Xxxxxxxx Xxxxxxxx o Area Medica Dr Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx Oculistica Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxx - che gli stessi hanno accettato l’incaricocui trattasi sino al 28/02/2022, come da dichiarazioni sottoscritte che si allegano alla presente per farne parte integrante richieste della Direzione Sanitaria, sentita la S.C. Immunoematologia e sostanzialeMedicina Trasfusionale; DATO ATTO che - con nota prot. n. 4082 del 18/02/2022, prot. Asl 3 n. 28394 in pari data, agli atti X.Xx.Xx. (Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria) ha trasmesso la deliberazione 22/67 n. 49 del 13/05/0414.02.2022, pubblicata sul BURAS n°20 del 21/06/04, la Giunta Regionale ha individuato le risorse finanziarie a disposizione delle ASL ad oggetto: “Indirizzi per la corresponsione stipula della Convenzione tra le Aziende Sociosanitarie Liguri/Enti/Istituti della Regione Liguria Associazioni/Federazioni Donatori di Sangue ai sensi della L.n. 219/2005 e dell’Accordo Stato/ Regioni n.100/CSR dell’8 luglio 2021” con la quale ha disposto che: - le Aziende Sociosanitarie Liguri/Enti/IRCCS, i Servizi Trasfusionali e le Associazioni/Federazioni donatori sangue liguri provvedano ad assicurare e mantenere la qualità e sicurezza delle attività trasfusionali/prodotto e la piena funzionalità applicando: ▪ i requisiti normativi vigenti di Qualità per l’Autorizzazione/Accreditamento dei compensi loro dovuti pari all’importo annuo Servizi Trasfusionali e delle Unità di € 8.955.22; VISTO l’accordo regionale Raccolta del sangue e degli emocomponenti ▪ il Sistema di Gestione per la medicina specialistica ambulatoriale Qualità (SGQ) unico regionale e pubblicato sul Sito di X.Xx.Xx. in vigoreArea riservata del Centro Regionale Sangue - ai fini della stipula della convenzione in oggetto per quanto sopra definito e di concerto con la Struttura Regionale di Coordinamento della Regione Liguria: ▪ le Associazioni/Federazioni donatori sangue liguri possono convenzionarsi con un solo SIT regionale, tra i SIT di XXX0, XXX0, ASL4 e ASL5 e, per l’area metropolitana, con l’Ospedale Policlinico San Xxxxxxx; ▪ la Struttura di Coordinamento Regionale (SRC) visionerà ed approverà preventivamente gli accordi tra le Associazioni e i SIT ed eventuali ulteriori progetti proposti dalle parti, svolgerà inoltre attività di monitoraggio periodico; ▪ le Aziende Sociosanitarie e l’Ospedale Policlinico San Xxxxxxx provvedano alla stipula della Convenzione in oggetto con le Associazioni/Federazioni Donatori Sangue liguri, con una durata triennale dalla sottoscrizione, nel rispetto della DGR n 30/10 del 26/08/2003 stipulato ai sensi del 271/00;881/2021 e che tiene conto di quanto sopra specificato adottando: - lo schema tipo di convenzione di cui all’allegato 1 all’Accordo Stato Regioni; - i disciplinari allegati all’All. 1 dell’Accordo Stato/Regioni; - i disciplinari allegati all’All. 1 dell’Accordo Stato/Regioni per le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, oggetto della convenzione:

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IL DIRETTORE GENERALE. Su Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del Distretto Sanitario dr Xxxxxxx Xxxxxxxx 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020. Premesso che, con comunicazione acquisita al prot. arrivo ASL VCO n. 11533 del 20/02/2023 il Centro Be You Medical Care Srl, avente sede legale a Milano – Viale Papiniano n. 44 e sede operativa a Verbania in Via dei Ceretti n. 12, Centro privato autorizzato allo svolgimento di attività ambulatoriale non convenzionata e in regime esclusivamente privatistico, ha chiesto a questa azienda il rinnovo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 dell’accordo contrattuale di collaborazione per l’esecuzione di esami citologici e istologici ed esame di “reazione di immunofenotipizzazione per diagnosi differenziale”, precisando che: - che i commi 2-15 dell’art.30 dell’Accordo Collettivo Nazionale per il prelievo e la disciplina raccolta dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali campioni biologici sarà effettuato a cura del 23/03/2005, prevedono la nomina dei Responsabili di branca per l’attività specialistica ambulatoriale e rimandano agli accordi regionali per l’individuazione dei compiti e delle funzioni loro attribuiteCentro; - che l’accordo integrativo regionale attualmente in vigore è quello che era stato sottoscritto in data 07/08/2003 ai sensi del precedente accordo nazionale DPR 271/00le modalità di invio degli stessi presso i laboratori analisi dell’ASL VCO saranno concordate direttamente con il Direttore della SOC Anatomia Patologica; - che le prestazioni di competenza devono rispettare il tariffario dei privati paganti vigenti; richiamata la deliberazione n. 409 del 01/06/2022, con la nota dell’assessorato Regionale n 9194 / DG quale era già stata autorizzata e approvata la convenzione con il Centro Be You Medical Care Srl per prestazioni di anatomia patologica sino al 31/12/2022; dato atto che, acquisito il parere favorevole del 07/03/2006 era stato disposto che nelle more Direttore della definizione SOC Anatomia Patologica al rinnovo della nuova contrattazione integrativa per la specialistica ambulatoriale, di dare piena applicazione all’Accordo Regionale esistente compatibilmente con quanto disposto dall’Accordo Nazionale del 23/03/2005; - che in data 17/06/08 si è tenuta la conferenza di Branca per l’individuazione del Responsabile della Branca Chirurgica, Medica ed Oculistica, i medici presenti hanno espresso il loro consenso, con delega scritta, nei confronti di un loro collega della stessa area; - che nell’incontro tra gli specialisti e l’amministrazione, per l’individuazione dei Responsabili delle Branca Chirurgica, Medica ed Oculistica, sono stati individuati i sanitari da nominare Responsabili di branca e precisamente: o Area Chirurgica Dr Xxxxxxxx Xxxxxxxx o Area Medica Dr Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx Oculistica Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxx - che gli stessi hanno accettato l’incaricoconvenzione, come da dichiarazioni sottoscritte mail del 21/02/2023, e il nulla osta della Direzione Generale, la SOS Libera Professione/Ufficio Convenzioni con mail del 23/02/2023 ha trasmesso al Centro Be You Medical Care Srl la bozza del disciplinare per la conferma e condivisione del testo convenzionale, con le condizioni di svolgimento dell’attività stessa e la conseguente remunerazione richiesta dall’ASL VCO; preso atto che si allegano alla il Centro Be You Medical Care Srl, con nota acquisita al protocollo in arrivo ASL VCO n. 13380 del 27/02/2023, ha approvato il disciplinare di convenzione nel testo che allegato AL01) al presente per farne atto ne forma parte integrante e sostanziale; DATO ATTO che con deliberazione 22/67 del 13/05/04, pubblicata sul BURAS n°20 del 21/06/04, la Giunta Regionale ha individuato le risorse finanziarie a disposizione delle ASL per la corresponsione dei compensi loro dovuti pari all’importo annuo di € 8.955.22; VISTO l’accordo regionale per la medicina specialistica ambulatoriale in vigore, DGR n 30/10 del 26/08/2003 stipulato ai sensi del 271/00;

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IL DIRETTORE GENERALE. Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e del Distretto Sanitario dr Xxxxxxx Xxxxxxxx Direttore Socio Sanitario; Premesso che: - l’art. 8 bis del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 (“Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992, n. 421”) stabilisce che le Regioni assicurano i commi 2-15 dell’art.30 dell’Accordo Collettivo Nazionale livelli essenziali e uniformi di assistenza anche per il tramite di soggetti privati, muniti dell’accreditamento istituzionale di cui al successivo art. 8 quater, previa stipula degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies; - con deliberazione n. 348 del 27/03/2007, questa Azienda, in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502, per la disciplina regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali tra le Aziende Sanitarie Locali e gli Enti erogatori di prestazioni socio sanitarie in regime di Residenzialità Protetta e Residenzialità Sanitaria Assistenziale, approvava il relativo schema di contratto, redatto secondo le indicazioni di cui alla deliberazione consiliare della Regione Liguria n. 54 del 23/03/2005, prevedono la nomina dei Responsabili di branca per l’attività specialistica ambulatoriale e rimandano agli accordi regionali per l’individuazione dei compiti e delle funzioni loro attribuite21/11/2000; - che l’accordo integrativo regionale attualmente in vigore è quello che era stato sottoscritto in data 07/08/2003 ai sensi con deliberazione di Giunta n. 1031 del precedente accordo nazionale DPR 271/005/08/2013, la Regione Liguria approvava i nuovi schemi-tipo di contratto con le strutture private accreditate per la fornitura di prestazioni sanitarie residenziali/semiresidenziali extraospedaliere per i vari comparti dell’assistenza sanitaria; - che nel generale quadro normativo in materia ed in linea con la nota dell’assessorato Regionale n 9194 / DG del 07/03/2006 era stato disposto che nelle more della definizione della nuova contrattazione integrativa le direttive ed i finanziamenti regionali come sopra riportati, questa Azienda ha provveduto alla stipula di appositi contratti per la specialistica ambulatorialel’ottenimento di prestazioni sociosanitarie residenziali, di dare piena applicazione all’Accordo Regionale esistente compatibilmente semiresidenziali e ambulatoriali con quanto disposto dall’Accordo Nazionale del 23/03/2005; - che in data 17/06/08 si è tenuta la conferenza di Branca per l’individuazione del Responsabile della Branca Chirurgicavarie strutture private accreditate negli ambiti: Anziani, Medica ed OculisticaDisabili, i medici presenti hanno espresso il loro consensoPazienti psichiatrici, con delega scrittaDipendenze, nei confronti di un loro collega della stessa area; - che nell’incontro tra gli specialisti e l’amministrazione, per l’individuazione dei Responsabili delle Branca Chirurgica, Medica ed Oculistica, sono stati individuati i sanitari da nominare Responsabili di branca e precisamente: o Area Chirurgica Dr Xxxxxxxx Xxxxxxxx o Area Medica Dr Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx Oculistica Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxx - che gli stessi hanno accettato l’incarico, come da dichiarazioni sottoscritte che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; DATO ATTO che con deliberazione 22/67 del 13/05/04, pubblicata sul BURAS n°20 del 21/06/04, la Giunta Regionale ha individuato le risorse finanziarie a disposizione delle ASL per la corresponsione dei compensi loro dovuti pari all’importo annuo di € 8.955.22; VISTO l’accordo regionale per la medicina specialistica ambulatoriale in vigore, DGR n 30/10 del 26/08/2003 stipulato ai sensi del 271/00AIDS/HIV;

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IL DIRETTORE GENERALE. Su Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del Distretto Sanitario dr 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020. Dato atto che con comunicazione acquisita al prot. di arrivo ASL VCO n. 3714 in data 19/01/2022 la Società a Responsabilità Limitata Studio Dentistico associato Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxx Xxxxx, con sede a Novara titolare anche di autorizzazione allo svolgimento di attività polispecialistica ambulatoriale non convenzionata in Xxx xxxxx Xxxxxx x. 0, ha chiesto a questa azienda il RINNOVO della collaborazione, già in essere sino al 31/12/2021 rivolta a propri pazienti solventi in forma ambulatoriale, da parte di personale medico specialista in ostetricia e ginecologia, avente validità dal 01/01/2022 al 31/12/2022; - l’attività richiesta rientra nella fattispecie dell’art. 114 comma 4 del C.C.N.L. 19/12/2019 della dirigenza medico-veterinaria che i commi 2richiama l’ art. 115 comma 1 lett. c) che recita: - la deliberazione N. 279 del 25/03/2021, con la quale era già stata autorizzata e approvata sino al 31/12/2021 la convenzione per 16 ore mensili di attività in equipe; - la comunicazione del 19/01/2022 con la quale l’Ufficio Convenzione/LP ha chiesto al Direttore di struttura se sussistesse la disponibilità al rinnovo per l’anno 2022 della convenzione medesima; - con comunicazione del 21/12/2022, il Direttore della SOC di Ostetricia-15 dell’art.30 dell’Accordo Collettivo Nazionale Ginecologia, sentito il personale dirigente a rapporto esclusivo della struttura di afferenza, ha espresso parere favorevole all’effettuazione dell’attività di collaborazione come attività in equipe per un massimo di 16 ore mensili ; ________________ - acquisito il parere favorevole della Direzione Generale, la Sos Ufficio Convenzione/Lp in data 25/01/2022 ha trasmesso le bozze dei disciplinari per la disciplina dei rapporti condivisione e conferma del testo dell’accordo contrattuale alla Società Responsabilità Limitata Studio Dentistico associato Dr. Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxx con i medici specialisti ambulatoriali del 23/03/2005, prevedono le condizioni di svolgimento dell’attività stessa e la nomina dei Responsabili di branca per l’attività specialistica ambulatoriale e rimandano agli accordi regionali per l’individuazione dei compiti e delle funzioni loro attribuiteremunerazione conseguente richiesta dall’ASL VCO; - che l’accordo integrativo regionale attualmente con nota acquisita al prot. in vigore è quello che era stato sottoscritto in data 07/08/2003 ai sensi arrivo ASL VCO n. 6400 del precedente accordo nazionale DPR 271/00; - che con 31/01/2022 la nota dell’assessorato Regionale n 9194 / DG del 07/03/2006 era stato disposto che nelle more della definizione della nuova contrattazione integrativa per la specialistica ambulatoriale, di dare piena applicazione all’Accordo Regionale esistente compatibilmente con quanto disposto dall’Accordo Nazionale del 23/03/2005; - che in data 17/06/08 si è tenuta la conferenza di Branca per l’individuazione del Responsabile della Branca Chirurgica, Medica ed Oculistica, i medici presenti hanno Società a Responsabilità Limitata Studio Dentistico associato Dr. Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxx ha espresso il loro consenso, con delega scritta, nei confronti di un loro collega della stessa area; - che nell’incontro tra gli specialisti e l’amministrazione, per l’individuazione dei Responsabili delle Branca Chirurgica, Medica ed Oculistica, sono stati individuati i sanitari da nominare Responsabili di branca e precisamente: o Area Chirurgica Dr Xxxxxxxx Xxxxxxxx o Area Medica Dr Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx Oculistica Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxx - che gli stessi hanno accettato l’incaricoparere favorevole alla bozza definitiva, come da dichiarazioni sottoscritte che si allegano allegato AL01) alla presente per farne deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale; DATO ATTO che con deliberazione 22/67 del 13/05/04, pubblicata sul BURAS n°20 del 21/06/04, la Giunta Regionale ha individuato le risorse finanziarie a disposizione delle ASL per la corresponsione dei compensi loro dovuti pari all’importo annuo di € 8.955.22; VISTO l’accordo regionale per la medicina specialistica ambulatoriale in vigore, DGR n 30/10 del 26/08/2003 stipulato ai sensi del 271/00;.

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Samples: Accordo Contrattuale Con Lo Studio Medico Dr. Stefano E Marco Viana s.r.l., Titolare Di Autorizzazione Per Attivita’ Polispecialistica Ambulatoriale Non Convenzionata, Per Prestazioni Specialistiche Di Ostetricia Ginecologia – Anno 2022 Tra

IL DIRETTORE GENERALE. Su proposta Premesso che l’articolo 37 del Direttore “ Regolamento generale sulla protezione dei dati” - GDPR, Regolamento UE 2016/679: istituisce la figura del Distretto Sanitario dr Xxxxxxx Xxxxxxxx responsabile della protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer); prevede - paragrafo 1, lett. a) - che i commi 2-15 dell’art.30 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali del 23/03/2005, prevedono la nomina dei Responsabili di branca per l’attività specialistica ambulatoriale e rimandano agli accordi regionali per l’individuazione dei compiti e delle funzioni loro attribuitetale figura sia designata sistematicamente quando il trattamento sia effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico; richiede - paragrafo 5 - che l’accordo integrativo il DPO sia designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica di normativa e prassi in materia di protezione dei dati nonché della capacità di assolvere i compiti di cui al successivo articolo 39, contemplando la possibilità - paragrafo 6 - che sia un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento; consente - paragrafo 3 - che più autorità pubbliche o organismi pubblici designino un unico responsabile della protezione dei dati, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione; Considerato che la Regione Xxxxxx-Romagna ha costituito un tavolo regionale attualmente per il coordinamento delle misure in vigore materia di protezione dei dati personali ad esito del quale Regione ed Aziende sanitarie hanno previsto la possibilità che più aziende possano dotarsi di un unico DPO, perseguendo percorsi analoghi e condividendo soluzioni in relazione agli specifici adempimenti normativi. Ricordato che, a seguito di tale determinazione, le aziende sanitarie metropolitane si sono dotate, dal 2018, di un unico DPO, scelta che si è quello rivelata essere incisiva e rispetto alla quale si ritiene, pertanto, vantaggioso proseguire tale esperienza condivisa; Dato atto, pertanto, che: l’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna; l’Azienda USL di Bologna; l’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna; l’Azienda USL di Imola hanno condiviso l’opportunità di gestire unitariamente la funzione di responsabile della protezione dei dati, stipulando uno specifico accordo (allegato 1), nel quale riconoscono all’AOU di Bologna il ruolo di azienda capofila; Valutato opportuno, in virtù di tale accordo, ricondurre la funzione ad una struttura semplice a valenza interaziendale, collocata nell’ambito dell’azienda capofila, cui siano assegnate risorse con competenze giuridiche, amministrative ed informatiche e cui sia riconosciuta l’opportuna indipendenza di azione, come suggerito dal considerando 97 del Regolamento UE 2016/679; Dato atto che era il modello organizzativo, condiviso dalle Direzioni Aziendali: è stato sottoscritto presentato ai Comitati Unici di Garanzia nella seduta unica, tenuta in ambito interaziendale, del 15 Aprile 2021; è stato oggetto di informativa e successiva illustrazione alle organizzazioni sindacali delle aree di contrattazione del comparto e della dirigenza - sanitaria e professionale/tecnico/amministrativa - nell’ambito di specifico incontro interaziendale, tenutosi in data 07/08/2003 ai sensi del precedente accordo nazionale DPR 271/00; - che con la nota dell’assessorato Regionale n 9194 / DG del 07/03/2006 era stato disposto che nelle more della definizione della nuova contrattazione integrativa per la specialistica ambulatoriale20 Aprile 2021, di dare piena applicazione all’Accordo Regionale esistente compatibilmente con quanto disposto dall’Accordo Nazionale del 23/03/2005; - che e successivo approfondimento avvenuto in due distinti incontri tenutisi presso l’IRCCS AOU, in data 17/06/08 si 25 Maggio 2021, e presso l’AUSL di Bologna, in data 27 Maggio 2021; è tenuta la conferenza di Branca per l’individuazione del Responsabile della Branca Chirurgicastato presentato ed approvato dalla Conferenza Territoriale Socio Sanitaria Metropolitana, Medica ed Oculistica, i medici presenti hanno espresso il loro consenso, con delega scritta, nei confronti di un loro collega della stessa area; - che nell’incontro tra gli specialisti e l’amministrazione, per l’individuazione dei Responsabili delle Branca Chirurgica, Medica ed Oculistica, sono stati individuati i sanitari da nominare Responsabili di branca e precisamente: o Area Chirurgica Dr Xxxxxxxx Xxxxxxxx o Area Medica Dr Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx Oculistica Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxx - che gli stessi hanno accettato l’incarico, come da dichiarazioni sottoscritte che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; DATO ATTO che con deliberazione 22/67 del 13/05/04, pubblicata sul BURAS n°20 del 21/06/04, la Giunta Regionale ha individuato le risorse finanziarie a disposizione delle ASL per la corresponsione dei compensi loro dovuti pari all’importo annuo di € 8.955.22; VISTO l’accordo regionale per la medicina specialistica ambulatoriale in vigore, DGR n 30/10 del 26/08/2003 stipulato ai sensi del 271/00data 29 Aprile 2021;

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Samples: Accordo Per La Gestione Unificata Dell’attività Di

IL DIRETTORE GENERALE. Su conforme proposta del direttore dell’U.O.C. G.R.E.F. formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla competente struttura, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente preposto, che ha designato quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/1990. Acquisito il parere del Direttore Amministrativo e del Distretto Sanitario dr Xxxxxxx Xxxxxxxx Direttore Sanitario, limitatamente alle rispettive competenze; - che i commi 2-15 dell’art.30 dell’Accordo Collettivo Nazionale Di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate; - Di prendere atto, della transazione stipulata con la ditta UCB PHARMA S.p.A. in forza dell’accordo predisposto dalla Regione Calabria in forza del DCA n. 117/2018 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali del 23/03/2005, prevedono la nomina dei Responsabili di branca per l’attività specialistica ambulatoriale e rimandano agli accordi regionali per l’individuazione dei compiti e delle funzioni loro attribuitepagamenti afferenti ai crediti sanitari; - Di notificare il presente atto agli uffici competenti alla liquidazione fatture per le ragioni esposte in premessa; - Di trasmettere trimestralmente alla Regione il partitario relativo ad ogni fornitore aderente all’accordo in formato excel, recante il dettaglio delle fatture ricevute dal 1/1/2018 e dello stato di liquidazione, della scadenza e del pagamento di ognuna. Relativamente all’anno in corso, il primo invio dovrà riguardare il primo semestre (fatture dal 1/1/2018 al 30/06/2018) e gli invii successivi dovranno sempre riportare le informazioni relative alle fatture del 1/1/2018 fino alla fine del trimestre considerato; - Di provvedere al pagamento delle fatture della ditta UCB PHARMA S.p.A. entro e non oltre i centocinquanta giorni concordati; - Di precisare che l’accordo integrativo regionale attualmente il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. n°11/04; - Di dare mandato al Responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento; - Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in vigore conformità ai contenuti dell’art. 3 – ter del X.X.xx. n°502/1992 e s.m.i.; - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 11/2004. Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Che la presente deliberazione, in copia: - è quello che era stato sottoscritto stata pubblicata all’albo pretorio di questa Azienda in data 07/08/2003 e vi rimarrà per quindici giorni; - è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data - è costituita da n° fogli intercalari e n° fogli allegati; Cosenza, lì - che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi del precedente accordo nazionale DPR 271/00; dell’art. 10, comma 7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2. - che la presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria con la nota dell’assessorato Regionale n 9194 / DG prot. n. del 07/03/2006 era stato disposto che nelle more , ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della definizione della nuova contrattazione integrativa per la specialistica ambulatorialelegge regionale n. 11 del 19 marzo 2004. Cosenza, di dare piena applicazione all’Accordo Regionale esistente compatibilmente con quanto disposto dall’Accordo Nazionale del 23/03/2005; - che è divenuta esecutiva in data 17/06/08 si per decorrenza del termine di cui all’art. 13, comma 2, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004 - è tenuta la conferenza di Branca per l’individuazione stata approvata dalla regione Calabria con provvedimento n. del Responsabile della Branca Chirurgica- è stata annullata dalla regione Calabria con provvedimento n. del Cosenza, Medica ed Oculistica, i medici presenti hanno espresso il loro consenso, con delega scritta, nei confronti di un loro collega della stessa area; - che nell’incontro tra gli specialisti e l’amministrazione, per l’individuazione dei Responsabili delle Branca Chirurgica, Medica ed Oculistica, sono stati individuati i sanitari da nominare Responsabili di branca e precisamente: o Area Chirurgica Dr Xxxxxxxx Xxxxxxxx o Area Medica Dr Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx Oculistica Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxx - che gli stessi hanno accettato l’incarico, come da dichiarazioni sottoscritte che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; DATO ATTO che con deliberazione 22/67 del 13/05/04, pubblicata sul BURAS n°20 del 21/06/04, la Giunta Regionale ha individuato le risorse finanziarie a disposizione delle ASL per la corresponsione dei compensi loro dovuti pari all’importo annuo di € 8.955.22; VISTO l’accordo regionale per la medicina specialistica ambulatoriale in vigore, DGR n 30/10 del 26/08/2003 stipulato ai sensi del 271/00;

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IL DIRETTORE GENERALE. Su proposta VISTI: - il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante “Riordino dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)” e successive modifiche; - il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165” e successive modifiche; - il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli enti - la Legge 11 gennaio 2018, n. 7 recante “Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia spaziale italiana” e successive modifiche; - lo Statuto dell’ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.; - il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, entrato in vigore il 2 marzo 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 1 del 27 gennaio 2021; - il Regolamento di Organizzazione, entrato in vigore il 22 febbraio 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 240 del 15 dicembre 2017; - il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 86 del 29 maggio 2017 e modificato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 febbraio 2018 e n. 137 del 22 luglio 2021; - il Documento di Visione Strategica per lo Spazio 2020-2029 (DVSS) approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 26/2020 del 20 febbraio 2020; - il Piano Triennale di Attività 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 52/2022 del 28 aprile 2022; - il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 53 del 28 aprile 2022; - il preventivo finanziario decisionale 2022 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2022 ed il bilancio triennale 2022-2024; - il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 357 del 10 aprile 2019 concernente la nomina di Xxxxxxx Xxxxxxxxx a Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana e di Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx e Xxxxx Xxxxxxxx a Consiglieri di Amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana; - la nota del 21 febbraio 2020, acquisita agli atti ASI in pari data con prot. n. 1735, con la quale la xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere di amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana con decorrenza dalla medesima data; - il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 859 del 19 novembre 2020 concernente la nomina di Xxxxxx Xxxxxx a componente del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana; - il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 860 del 19 novembre 2020 concernente la nomina di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx a componente del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana; - la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29/2021 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto: “Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)”; - il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 concernente “Norme generali sull’ordinamento del Distretto Sanitario dr Xxxxxxx Xxxxxxxx lavoro alle - che i commi 2-15 dell’art.30 dell’Accordo Collettivo Nazionale la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; - il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, per la disciplina le parti compatibili; - il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali del 23/03/2005concorsi, prevedono la nomina dei Responsabili di branca per l’attività specialistica ambulatoriale e rimandano agli accordi regionali per l’individuazione dei compiti concorsi unici e delle funzioni loro attribuitealtre assunzioni nei pubblici impieghi” e s.m.i.; - che l’accordo integrativo regionale attualmente il D.P.R. 28 dicembre 0000, x. 000 xxxxxxx “X.X. delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore è quello che era stato sottoscritto in data 07/08/2003 ai sensi del precedente accordo nazionale DPR 271/00materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.; - che con la nota dell’assessorato Regionale n 9194 / DG del 07/03/2006 era stato disposto che nelle more della definizione della nuova contrattazione integrativa per la specialistica ambulatorialeil D. Lgs. 7 marzo 2005, di dare piena applicazione all’Accordo Regionale esistente compatibilmente con quanto disposto dall’Accordo Nazionale del 23/03/2005n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.; - il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che in data 17/06/08 si è tenuta abroga la conferenza di Branca per l’individuazione del Responsabile della Branca Chirurgica, Medica ed Oculistica, i medici presenti hanno espresso il loro consenso, con delega scritta, nei confronti di un loro collega della stessa area; - che nell’incontro tra gli specialisti e l’amministrazione, per l’individuazione Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei Responsabili delle Branca Chirurgica, Medica ed Oculistica, sono stati individuati i sanitari da nominare Responsabili di branca e precisamente: o Area Chirurgica Dr Xxxxxxxx Xxxxxxxx o Area Medica Dr Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx Oculistica Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxx - che gli stessi hanno accettato l’incarico, come da dichiarazioni sottoscritte che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; DATO ATTO che con deliberazione 22/67 del 13/05/04, pubblicata sul BURAS n°20 del 21/06/04, la Giunta Regionale ha individuato le risorse finanziarie a disposizione delle ASL per la corresponsione dei compensi loro dovuti pari all’importo annuo di € 8.955.22; VISTO l’accordo regionale per la medicina specialistica ambulatoriale in vigore, DGR n 30/10 del 26/08/2003 stipulato ai sensi del 271/00dati);

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IL DIRETTORE GENERALE. Su Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali e Legali e Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del Distretto Sanitario dr Xxxxxxx 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020. “Premesso che con nota [acquisita al protocollo in arrivo ASL VCO n. 71113 in data 09/11/2021] la Società a Responsabilità Limitata “POLISPECIALISTICO XXXXXXXX” con sede legale a Novara, in Xxx Xxxxx x. 00, società non accreditata con il S.S.N., in possesso delle autorizzazioni sanitarie comunali e regionali, ha chiesto a questa azienda la stipula dell’accordo contrattuale di collaborazione per l’esercizio dell’attività libero professionale del personale Medico Specialista in Otorinolaringoiatria, rivolta a propri pazienti solventi in forma ambulatoriale, per un monte ore mensile massimo pari a 16 ore; - l’attività richiesta rientra nella fattispecie dell’ex art. 114 comma 4 del C.C.N.L. 19/12/2019 della dirigenza medico-veterinaria che richiama l’ art. 115 comma 1 c che recita: - con comunicazioni via e.mail, la Sos Ufficio Convenzioni/Libera Professione ha chiesto al Direttore della Soc Otorinolaringoiatria, una valutazione in merito alla richiesta di collaborazione da parte della Società Xxxxxxxx - che i commi 2-15 dell’art.30 dell’Accordo Collettivo Nazionale Xxx per la disciplina dei rapporti con i medici stipula di accordo contrattuale di collaborazione per l’esercizio dell’attività libero professionale per Dirigenti Medici specialisti ambulatoriali del 23/03/2005, prevedono la nomina dei Responsabili di branca per l’attività specialistica ambulatoriale e rimandano agli accordi regionali per l’individuazione dei compiti e delle funzioni loro attribuitein otorinolaringoiatria; - che l’accordo integrativo regionale attualmente con comunicazione e.mail del 23/11/2021, il Direttore della Soc di Otorinolaringoiatria sentito il personale dirigente a rapporto esclusivo ed a tempo indeterminato della struttura di afferenza, ha espresso parere favorevole all’effettuazione dell’attività di collaborazione come attività in vigore è quello che era stato sottoscritto equipe per un massimo di 16 ore mensili fuori orario di servizio; ________________ dell’attività in data 07/08/2003 ai sensi del precedente accordo nazionale DPR 271/00equipe e la remunerazione conseguente richiesta dall’ASL VCO; - che con nota protocollo di arrivo ASL VCO n. 78094 del 09/12/2021 la nota dell’assessorato Regionale n 9194 / DG del 07/03/2006 era stato disposto che nelle more della definizione della nuova contrattazione integrativa per la specialistica ambulatoriale, società Xxxxxxxx Xxx ha dato conferma al disciplinare di dare piena applicazione all’Accordo Regionale esistente compatibilmente con quanto disposto dall’Accordo Nazionale del 23/03/2005; - che in data 17/06/08 si è tenuta la conferenza di Branca per l’individuazione del Responsabile della Branca Chirurgica, Medica ed Oculistica, i medici presenti hanno espresso il loro consenso, con delega scritta, nei confronti di un loro collega della stessa area; - che nell’incontro tra gli specialisti e l’amministrazione, per l’individuazione dei Responsabili delle Branca Chirurgica, Medica ed Oculistica, sono stati individuati i sanitari da nominare Responsabili di branca e precisamente: o Area Chirurgica Dr Xxxxxxxx Xxxxxxxx o Area Medica Dr Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx Oculistica Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxx - che gli stessi hanno accettato l’incarico, come da dichiarazioni sottoscritte che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; DATO ATTO che con deliberazione 22/67 del 13/05/04, pubblicata sul BURAS n°20 del 21/06/04, la Giunta Regionale ha individuato le risorse finanziarie a disposizione delle ASL per la corresponsione dei compensi loro dovuti pari all’importo annuo di € 8.955.22; VISTO l’accordo regionale per la medicina specialistica ambulatoriale in vigore, DGR n 30/10 del 26/08/2003 stipulato ai sensi del 271/00;convenzione trasmesso.

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IL DIRETTORE GENERALE. Su Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Distretto VCO di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del Distretto Sanitario dr 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020, ACQUISITA agli atti la nota pervenuta via e-mail al prot. n. 74890 del 25/11/2021, con la quale la Presidente dell’Associazione “Angeli dell’Hospice VCO ODV” Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, ha chiesto di riproporre la convenzione sopra richiamata per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022 prevedendo la messa a disposizione di un servizio di supporto psicologico, alle stesse condizioni e modalità di cui alle deliberazioni sopra citate; ➔ l’ASL VCO, legalmente rappresentata dal Direttore Generale pro tempore, nell’ambito del Programma di cooperazione «Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020», ha aderito in qualità di partner di progetto, e quindi sottoscritto, in data 17 settembre 2021, la Convenzione che definisce le modalità di cooperazione tra le parti firmatarie, i rispettivi obblighi e le responsabilità nella realizzazione del progetto di cooperazione transfrontaliera denominato XXXXXXX, XX 0000000, titolo per esteso «Prendersi cura e migliorare la qualità di vita dei pazienti terminali e dei loro familiari», il cui beneficiario capofila e referente unico del progetto è LA BITTA Società Cooperativa Sociale Onlus, a cui fa capo la responsabilità nei confronti dell’Autorità di Certificazione di gestire il contributo FESR ed il relativo cofinanziamento nazionale, conformemente ai circuiti finanziari del Programma; ________________ ➔ la Regione Lombardia, in qualità di Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Interreg VA Italia-Svizzera 2014/2020 ha comunicato al beneficiario capofila e referente unico del progetto LA BITTA Società Cooperativa Sociale Onlus, con specifica nota da questi trasmessa ai partners ed acquisita al nostro protocollo aziendale al n. 51216 del 20.08.2021, che, a conclusione della valutazione strategico - che i commi 2operativa, il Comitato Direttivo del Programma, in data 09-15 dell’art.30 dell’Accordo Collettivo Nazionale 07-2021, ha approvato il progetto ID 2666402 Acronimo PALLIUM – a valere sull’Asse prioritario 4 presentato nell’ambito del Terzo Avviso e per una durata prevista di mesi 18 - e che, come stabilito nel Decreto n. 10183 del 23/07/2021 di approvazione degli esiti della valutazione, verificata la disciplina disponibilità delle risorse pubbliche messe a disposizione dall’Avviso sull’Asse e accertata la relativa copertura finanziaria sui capitoli istituiti nel bilancio di Regione Lombardia, il progetto è stato ritenuto ammesso e finanziabile con le seguenti specifiche relative alla parte finanziaria: Denominazione beneficiario IT Ruolo Contributo italiano Approvato (€) Autofinanziamento italiano Approvato (€) Budget totale italiano Approvato (€) LA BITTA Soc. Coop. Sociale Onlus Capofila € 149.814,00 € 26.365,05 € 175.767,00 EMISFERA Soc. Coop. Partner € 71.306,50 € 12.583,50 € 83.890,00 Fondazione Comunitaria del VCO Partner € 38.892,60 € 6.863,40 € 45.756,00 ASL del VCO Partner € 98.154,00 € 0,00 € 98.154,00 TOTALE € 357.755,05 € 45.811,95 € 403.567,00 ________________ Per tali ragioni l’adesione al progetto PALLIUM è significativa per ASL VCO perché rappresenta una grande opportunità per innovare e rafforzare l’organizzazione di cure palliative nella gestione dei rapporti pazienti terminali a domicilio, attraverso soluzioni tecnologiche innovative, formazione qualitativamente importante del personale sanitario e non. Inoltre, può consentire di creare una collaborazione più forte e snella tra gli attori delle Cure, compatibile con i medici specialisti ambulatoriali programmi regionali e nazionali che pongono al centro della propria azione lo sviluppo della domiciliarità dei servizi nella ricerca della qualità di vita del 23/03/2005paziente e, prevedono la nomina dei Responsabili di branca per l’attività specialistica ambulatoriale e rimandano agli accordi regionali per l’individuazione dei compiti e delle funzioni loro attribuite; - che l’accordo integrativo regionale attualmente in vigore è quello che era stato sottoscritto in data 07/08/2003 ai sensi del precedente accordo nazionale DPR 271/00; - che con la nota dell’assessorato Regionale n 9194 / DG del 07/03/2006 era stato disposto che nelle more della definizione della nuova contrattazione integrativa per la specialistica ambulatorialenon ultimo, di dare piena applicazione all’Accordo Regionale esistente compatibilmente con quanto disposto dall’Accordo Nazionale del 23/03/2005; - che in data 17/06/08 si è tenuta la conferenza di Branca per l’individuazione del Responsabile della Branca Chirurgica, Medica ed Oculistica, i medici presenti hanno espresso il loro consenso, con delega scritta, nei confronti di un loro collega della stessa area; - che nell’incontro tra gli specialisti riduzione dei costi relativi al ricorso ad accessi DEA e l’amministrazione, per l’individuazione dei Responsabili delle Branca Chirurgica, Medica ed Oculistica, sono stati individuati i sanitari da nominare Responsabili di branca e precisamente: o Area Chirurgica Dr Xxxxxxxx Xxxxxxxx o Area Medica Dr Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx Oculistica Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxx - che gli stessi hanno accettato l’incarico, come da dichiarazioni sottoscritte che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; DATO ATTO che con deliberazione 22/67 del 13/05/04, pubblicata sul BURAS n°20 del 21/06/04, la Giunta Regionale ha individuato le risorse finanziarie a disposizione delle ASL per la corresponsione dei compensi loro dovuti pari all’importo annuo di € 8.955.22; VISTO l’accordo regionale per la medicina specialistica ambulatoriale in vigore, DGR n 30/10 del 26/08/2003 stipulato ai sensi del 271/00;alle ospedalizzazioni improprie.

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Samples: Convenzione Tra L’associazione Angeli Dell’hospice Vco Odv E L’asl Vco Per La Messa a Disposizione Di Personale Sanitario Presso L’hospice “San Rocco” a Verbania in Sinergia Con La Sos Hospice E Cure Palliative E Con Il Percorso Di Sviluppo Del Progetto Pallium Nell’ambito Del Programma Di Cooperazione Interreg v/a Italia Svizzera. Progetto Id 2666402 Cup B11b21003340004. Tra L’asl Vco Azienda Sanitaria Locale Del Verbano Cusio Ossola, Con Sede Legale in Omegna (Vb), via Mazzini N. 117 (Cod. fiscale/p.iva 00634880033), Legalmente Rappresentata Dal Direttore Generale Pro Tempore dott.ssa Chiara Serpieri, Domiciliato Ai Fini Del Presente Accordo Presso La Sede Dell’azienda Medesima, Successivamente Nominata “Asl”, E

IL DIRETTORE GENERALE. Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e del Distretto Sanitario dr Xxxxxxx Xxxxxxxx Direttore Socio Sanitario; Premesso che: - l’art. 8 bis del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 (“Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992, n. 421”) stabilisce che le Regioni assicurano i commi 2-15 dell’art.30 dell’Accordo Collettivo Nazionale livelli essenziali e uniformi di assistenza anche per il tramite di soggetti privati, muniti dell’accreditamento istituzionale di cui al successivo art. 8 quater, previa stipula degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies; - la Regione Liguria con D.G.R. n. 830 del 21.7.2000, ha approvato il progetto Hospice per la disciplina dei rapporti Liguria fissando i principi generali per l’attivazione del servizio di cure palliative, con i medici specialisti ambulatoriali del 23/03/2005specifico riguardo alla realizzazione delle strutture residenziali, prevedono la nomina dei Responsabili con l’ipotesi di branca per l’attività specialistica ambulatoriale e rimandano agli accordi regionali per l’individuazione dei compiti e affidamento da parte delle funzioni loro attribuiteAziende Sanitarie Locali, della gestione degli Hospice ad associazioni di volontariato già operanti nell’ambito delle cure palliative; - che l’accordo integrativo regionale attualmente gli Hospice costituiscono residenze espressamente dedicate ai malati delle cure palliative, destinate ad ospitare gli stessi quando essi non possono temporaneamente o definitamene essere assistiti adeguatamente al proprio domicilio; - l’Associazione Xxxx Xxxxxxxx Onlus di Genova è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 4.12.1997, n. 460, costituita ai sensi della legge 11.8.1991, n. 266 ed iscritta all’Albo Regionale del Volontariato dal 24.1.1994 e, nel Maggio 2008, è stata valutata positivamente per il rispetto della normativa per la Qualità Uni En Iso 9001:2000 da parte dell’Organismo di Certificazione Uniter ed è stata quindi certificata come Organizzazione di Qualità per la progettazione e gestione delle cure palliative nell’assistenza domiciliare e in vigore Hospice; - l’ASL 3 per l’avvio della gestione della struttura “Hospice”, del tutto innovativa rispetto alle esperienze aziendali, si è quello che era avvalsa in fase sperimentale della collaborazione dell’Associazione di volontariato “Xxxx Xxxxxxxx” dotata della necessaria esperienza nel trattamento dei malati terminali mediante personale specificamente formato e fortemente motivato, esigenza questa evidenziata specificamente dalla citata D.G.R.L. 830 del 21.7.2000; - con deliberazione aziendale n° 2418 del 5 agosto 2002, agli atti, veniva stipulato accordo con l’Associazione Xxxx Xxxxxxxx Onlus per l’erogazione dell’assistenza residenziale per i malati terminali destinatari di cure palliative presso l’Hospice sito nell’ex Ospedale Pastorino di Bolzaneto; - il rapporto contrattuale con l’Associazione veniva successivamente prorogato al 31.12.2008 in virtù del provvedimento aziendale n.188 del 23.2.2007 e rinnovato per il periodo 1.1.2009-31.12.2011 con deliberazione n°320 del 24.3.2009, in costanza dei criteri di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 12 del 13.1.2006 di aggiornamento del progetto generale di realizzazione degli hospice; NUMERO-DATA ID: 613296 - con deliberazione n. 904 del 23/06/2010 veniva stipulato un nuovo accordo contrattuale per il periodo 01.06.2010 – 31.05.2013 al fine di regolamentare i rapporti tra l’ASL 3 e l’Associazione Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx in modo da ricomprendere in un’unica contrattualizzazione l’Hospice di Bolzaneto per 12 posti letto, già precedentemente convenzionato ed il cui immobile risulta essere di proprietà dell’ASL 3, e l’Hospice di Xxx Xxxxxxxxxxx 00 per 13 posti letto, non ancora disciplinato da specifica contrattualizzazione ed il cui immobile, di proprietà della Fondazione Carige, è stato sottoscritto affidato all’Associazione Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx per la realizzazione e gestione di un hospice per malati destinatari di cure palliative; - a seguito della riunione intervenuta in data 07/08/2003 ai sensi del precedente accordo nazionale DPR 271/0021/9/2010 tra la Regione Liguria, l’Associazione Xxxx Xxxxxxxx e questa Azienda è stato disposto l’ulteriore contrattualizzazione di n. 5 posti letto dedicati a pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) presso la Struttura Hospice Xxxxxx xx Xxx Xxxxxxxxxxx 00; - che con deliberazione n. 1619 del 30/11/2010 questa Azienda ha preso atto del sopra citato accordo ed ha proceduto alla contrattualizzazione di ulteriori n. 5 posti di residenzialità dedicati ai pazienti affetti da SLA, con decorrenza dal 1/12/2010 e per tutta la nota dell’assessorato Regionale n 9194 / DG del 07/03/2006 era stato disposto che nelle more della definizione della nuova contrattazione integrativa per vigenza contrattuale, ovvero fino al 31/5/2013, presso la specialistica ambulatoriale, Struttura Hospice di dare piena applicazione all’Accordo Regionale esistente compatibilmente con quanto disposto dall’Accordo Nazionale del 23/03/2005Xxx Xxxxxxxxxxx 00; - che nell’ambito del citato contesto normativo sono state date nuove indicazioni dalla Regione Liguria in merito alla Rete della Terapia del dolore mediante l’approvazione dei provvedimenti n. 62 del 28/01/2011, n. 599 del 24/05/2013 e n. 1569 del 13/12/2013; - con deliberazione n. 350 del 21/06/2013 questa Azienda procedeva alla stipula dell’accordo, per il periodo 1/06/2013 – 31/05/2016 con l’Associazione Xxxx Xxxxxxxx per l’erogazione dell’assistenza residenziale per i malati terminali destinatari di cure palliative presso l’Hospice di Bolzaneto e l’Hospice di Xxx Xxxxxxxxxxx 00; - la Regione Liguria, con DGR in data 17/06/08 si è tenuta la conferenza 7/08/2014, n. 1051, in attuazione dell’Intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome in materia di Branca per l’individuazione del Responsabile cure palliative (art. 5 L. 38/2010) ha approvato, tra l’altro, l’attivazione della Branca ChirurgicaRete metropolitana genovese delle Cure Palliative, Medica ed Oculistica, i medici presenti hanno espresso collocandone il loro consenso, con delega scritta, nei confronti di un loro collega della stessa areacoordinamento presso l’ASL 3; - che nell’incontro tra gli specialisti e l’amministrazionecon deliberazione n. 511 del 26/07/2016 questa Azienda procedeva alla stipula dell’accordo, per l’individuazione dei Responsabili delle Branca Chirurgica, Medica ed Oculistica, sono stati individuati il periodo 1/06/2016 – 31/05/2019 con l’Associazione Xxxx Xxxxxxxx per l’erogazione dell’assistenza residenziale per i sanitari da nominare Responsabili malati terminali destinatari di branca cure palliative presso l’Hospice di Bolzaneto e precisamente: o Area Chirurgica Dr Xxxxxxxx Xxxxxxxx o Area Medica Dr Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx Oculistica Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxx - che gli stessi hanno accettato l’incarico, come da dichiarazioni sottoscritte che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; DATO ATTO che con deliberazione 22/67 del 13/05/04, pubblicata sul BURAS n°20 del 21/06/04, la Giunta Regionale ha individuato le risorse finanziarie a disposizione delle ASL per la corresponsione dei compensi loro dovuti pari all’importo annuo l’Hospice di € 8.955.22; VISTO l’accordo regionale per la medicina specialistica ambulatoriale in vigore, DGR n 30/10 del 26/08/2003 stipulato ai sensi del 271/00Xxx Xxxxxxxxxxx 00;

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IL DIRETTORE GENERALE. Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e del Distretto Sanitario dr Xxxxxxx Xxxxxxxx Direttore della Struttura Complessa Cure Primarie; Premesso che: - l’art. 8 bis del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 (“Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992, n. 421”) stabilisce che le Regioni assicurano i commi 2-15 dell’art.30 dell’Accordo Collettivo Nazionale livelli essenziali e uniformi di assistenza anche per il tramite di soggetti privati, muniti dell’accreditamento istituzionale di cui al successivo art. 8 quater, previa stipula degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies; - con deliberazione n. 348 del 27/03/2007, questa Azienda, in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502, per la disciplina regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali tra le Aziende Sanitarie Locali e gli Enti erogatori di prestazioni socio sanitarie in regime di Residenzialità Protetta e Residenzialità Sanitaria Assistenziale, approvava il relativo schema di contratto, redatto secondo le indicazioni di cui alla deliberazione consiliare della Regione Liguria n. 54 del 23/03/2005, prevedono la nomina dei Responsabili di branca per l’attività specialistica ambulatoriale e rimandano agli accordi regionali per l’individuazione dei compiti e delle funzioni loro attribuite21/11/2000; - che l’accordo integrativo regionale attualmente in vigore è quello che era stato sottoscritto in data 07/08/2003 ai sensi con deliberazione di Giunta n. 1031 del precedente accordo nazionale DPR 271/005/08/2013, la Regione Liguria approvava i nuovi schemi-tipo di contratto con le strutture private accreditate per la fornitura di prestazioni sanitarie residenziali/semiresidenziali extraospedaliere per i vari comparti dell’assistenza sanitaria; - che nel generale quadro normativo in materia ed in linea con la nota dell’assessorato Regionale n 9194 / DG del 07/03/2006 era stato disposto che nelle more della definizione della nuova contrattazione integrativa le direttive ed i finanziamenti regionali come sopra riportati, questa Azienda ha provveduto alla stipula di appositi contratti per la specialistica ambulatorialel’ottenimento di prestazioni sociosanitarie residenziali, di dare piena applicazione all’Accordo Regionale esistente compatibilmente semiresidenziali e ambulatoriali con quanto disposto dall’Accordo Nazionale del 23/03/2005; - che in data 17/06/08 si è tenuta la conferenza di Branca per l’individuazione del Responsabile della Branca Chirurgicavarie strutture private accreditate negli ambiti: Anziani, Medica ed OculisticaDisabili, i medici presenti hanno espresso il loro consensoPazienti psichiatrici, con delega scrittaDipendenze, nei confronti di un loro collega della stessa area; - che nell’incontro tra gli specialisti e l’amministrazione, per l’individuazione dei Responsabili delle Branca Chirurgica, Medica ed Oculistica, sono stati individuati i sanitari da nominare Responsabili di branca e precisamente: o Area Chirurgica Dr Xxxxxxxx Xxxxxxxx o Area Medica Dr Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx Oculistica Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxx - che gli stessi hanno accettato l’incarico, come da dichiarazioni sottoscritte che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; DATO ATTO che con deliberazione 22/67 del 13/05/04, pubblicata sul BURAS n°20 del 21/06/04, la Giunta Regionale ha individuato le risorse finanziarie a disposizione delle ASL per la corresponsione dei compensi loro dovuti pari all’importo annuo di € 8.955.22; VISTO l’accordo regionale per la medicina specialistica ambulatoriale in vigore, DGR n 30/10 del 26/08/2003 stipulato ai sensi del 271/00AIDS/HIV;

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IL DIRETTORE GENERALE. Su proposta Xxxxxxx Xxxxxxxxxx , Il Dirigente X.xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Per la scuola vengono ulteriormente confermati tutti gli aspetti del Direttore decreto che garantisce gli scatti di anzianità per l’intero triennio di blocco contrattuale. Viene salvaguardato per l’intero triennio il fondo di istituto con tutte le finalità previste dal contratto esistente. Di fatto non trova quindi applicazione l’impianto del Distretto Sanitario dr Xxxxxxx Xxxxxxxx - che i commi 2-15 dell’art.30 dell’Accordo Collettivo Nazionale decreto 150 sugli aspetti retributivi del personale della scuola. Rimane valida la contrattazione a livello di istituto su tutte le materie previste dal contratto. Tutto il sistema delle relazioni sindacali verrà definito, per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali del 23/03/2005accordo, prevedono la nomina dei Responsabili di branca per l’attività specialistica ambulatoriale e rimandano agli accordi regionali per l’individuazione dei compiti e delle funzioni loro attribuite; - che l’accordo integrativo regionale attualmente in vigore è quello che era stato sottoscritto in data 07/08/2003 ai sensi del precedente accordo nazionale DPR 271/00; - che con la nota dell’assessorato Regionale n 9194 / DG del 07/03/2006 era stato disposto che nelle more della definizione della nuova contrattazione integrativa per la specialistica ambulatoriale, di dare piena applicazione all’Accordo Regionale esistente compatibilmente con quanto disposto dall’Accordo Nazionale del 23/03/2005; - che in data 17/06/08 si è tenuta la conferenza di Branca per l’individuazione del Responsabile della Branca Chirurgica, Medica ed Oculistica, i medici presenti hanno espresso il loro consensosede Aran, con delega scrittaun confronto che dovrà partire entro 15 giorni . L’accordo è quindi utile per il lavoratori sia per gli aspetti retributivi, nei confronti sia per il rafforzamento del ruolo sindacale. Relativamente all’anno scolastico in corso, la Uil Scuola, anche sulla base del presente accordo, ha nuovamente sollecitato il ministero dell’Istruzione all’emanazione di una circolare che confermi la validità dei contratti di istituto, in tutte le materie previste dal contratto vigente. Per la Uil Scuola ha partecipato Xxxxx Xxxxxxx. Sarà un decreto specifico del ministero dell’istruzione a definire criteri, modalità e sistemi valutativi per riconoscere economicamente impegno e professionalità degli insegnati in riferimento agli esiti formativi. Si tratta di un loro collega della stessa area; - che nell’incontro tra gli specialisti e l’amministrazionedecreto di rinvio (una sorta di rinvio al quadrato) reso ancor più necessario dopo l’accordo governo – sindacati di Palazzo Chigi. Occorrerà avere a riferimento il contratto 2013 – 2015 e, per l’individuazione definire le modalità e i contenuti del decreto specifico per gli insegnati per il riconoscimento dell’impegno e della professionalità, sarà importante verificare gli esiti delle sperimentazioni in fase di avvio. La Uil scuola ha confermato che occorre riconoscere la specificità della professione degli insegnanti che non va vista secondo modalità burocratico-amministrative ma in relazione all’attività e alla ricerca didattica, al ‘lavoro d’aula’, agli esiti formativi degli studenti. Nel corso dell’incontro il ministero ha illustrato una circolare che conferma la validità dei Responsabili delle Branca Chirurgica, Medica ed Oculistica, sono stati individuati i sanitari da nominare Responsabili contratti di branca e precisamente: o Area Chirurgica Dr Xxxxxxxx Xxxxxxxx o Area Medica Dr Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx Oculistica Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxx - che gli stessi hanno accettato l’incarico, come da dichiarazioni sottoscritte che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; DATO ATTO che con deliberazione 22/67 del 13/05/04, pubblicata sul BURAS n°20 del 21/06/04, la Giunta Regionale ha individuato istituto su tutte le risorse finanziarie a disposizione delle ASL per la corresponsione dei compensi loro dovuti pari all’importo annuo di € 8.955.22; VISTO l’accordo regionale per la medicina specialistica ambulatoriale in vigore, DGR n 30/10 del 26/08/2003 stipulato ai sensi del 271/00;materie previste dal contratto nazionale vigente.

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IL DIRETTORE GENERALE. Su proposta Premesso che: − con determinazione del Direttore Generale n. 1 del Distretto Sanitario dr 17 gennaio 2017 la Fondazione Xxxxxx Xxxx ha autorizzato la sottoscrizione di un contratto-ponte per l’affidamento del servizio di vigilanza armata notturna della propria sede centrale a san Xxxxxxx Xxxxxxxx all’Adige e di alcuni edifici di sedi periferiche, per il periodo 0.00.0000 - che 00.00.0000; le ragioni e la durata dell’affidamento erano legate all’intenzione della PAT-APAC di addivenire ad una convenzione quadro per i commi 2-15 dell’art.30 dell’Accordo Collettivo Nazionale servizi di vigilanza, valida per tutti gli enti provinciali; − la procedura di gara per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali stipula della suddetta convenzione (bando APAC del 23/03/2005, prevedono 3.1.2017) è tuttora in corso: in particolare è stata completata solo la nomina dei Responsabili fase di branca apertura delle offerte e verifica della documentazione amministrativa e si è in attesa che venga nominata la commissione giudicatrice per l’attività specialistica ambulatoriale e rimandano agli accordi regionali per l’individuazione dei compiti e la valutazione delle funzioni loro attribuiteofferte tecniche; - che l’accordo integrativo regionale attualmente in vigore è quello che era stato sottoscritto in data 07/08/2003 ai sensi del precedente accordo nazionale DPR 271/00; - che con la nota dell’assessorato Regionale n 9194 / DG del 07/03/2006 era stato disposto − preso atto che nelle more della definizione suddetta procedura d’appalto il Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica della nuova contrattazione integrativa PAT con determinazione del Dirigente n. 600 di data 23 ottobre 2017 ha provveduto ad un’ulteriore proroga dei contratti d’appalto (n. Racc. 40632 e n. Racc. 40633 entrambi di data 25 maggio 2011), relativi al servizio di vigilanza presso alcuni edifici sede di uffici provinciali ubicati in Trento e nelle sedi periferiche, ai sensi dell'art. 36 ter 1 della l.p. 23/90; − visto l’art. 36 ter della l.p. n. 23/90, che prevede ai commi 4 e 5, l’obbligo di aderire alle convenzioni quadro indette dall’Amministrazione provinciale nei settori individuati ad elevata standardizzabilità, tra i quali rientra il settore della guardiania non armata/sorveglianza armata, come previsto dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1232 del 20 luglio 2015, n. 571 del 18 aprile 2016 e n. 1795 del 14 ottobre 2016; − visto in particolare il punto 13) del deliberato di quest’ultima che prevede che fino alla stipulazione delle convenzioni quadro, le singole Amministrazioni possano definire “contratti ponte” che perderanno automaticamente efficacia a decorrere dal momento della sottoscrizione della convenzione; − considerato che la procedura per l’aggiudicazione del nuovo appalto da parte di APAC si prevede possa durare ancora diversi mesi; − considerato altresì che, alla data odierna, di adozione del presente provvedimento non esiste alcuna convenzione CONSIP S.p.A.; − dato atto che non si ritiene conveniente ed opportuno, per il tempo che intercorre sino alla data di aggiudicazione della gara APAC-PAT, l’espletamento di una consultazione tra più operatori economici in quanto, per la specialistica ambulatorialeformulazione di una seria ed affidabile proposta tecnico-economica per l’esecuzione del servizio sarebbe necessaria l’effettuazione di un approfondito sopralluogo e ne risulterebbe un eccessivo aggravio per la procedura; inoltre un eventuale cambio di gestione, per un periodo di dare piena applicazione all’Accordo Regionale esistente compatibilmente tempo non lungo, richiederebbe un adeguato monitoraggio e verifica successiva dell’attività prestata dall’appaltatore che non sembra proporzionato e giustificato rispetto all’entità complessiva dell’affidamento; − visto che il contratto con CVN risulta in scadenza al 31/10/2017; − considerato che è necessario usufruire del servizio di vigilanza armata, “senza soluzione di continuità”, la cui interruzione comporterebbe gravi rischi a livello di sicurezza degli immobili e di quanto disposto dall’Accordo Nazionale del 23/03/2005in essi contenuto; - che attualmente vi è una proroga di fatto in data 17/06/08 corso; − considerato che l’impresa CVN si è tenuta la conferenza di Branca per l’individuazione del Responsabile della Branca Chirurgicaresa disponibile a proseguire nel servizio, Medica ed Oculistica, i medici presenti hanno espresso il loro consenso, con delega scritta, nei confronti di un loro collega della stessa area; - che nell’incontro tra gli specialisti e l’amministrazione, per l’individuazione dei Responsabili delle Branca Chirurgica, Medica ed Oculistica, sono stati individuati i sanitari da nominare Responsabili di branca e precisamente: o Area Chirurgica Dr Xxxxxxxx Xxxxxxxx o Area Medica Dr Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx Oculistica Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxx - che gli stessi hanno accettato l’incaricoalle medesime condizioni contrattuali, come da dichiarazioni sottoscritte e-mail di data 30.10.2017; la stessa CVN si è impegnata a formulare, in vista della stipulazione del contratto, un’offerta aggiornata ed inclusiva, senza sovraprezzo, del nuovo impianto anti intrusione installato presso il capannone dell’azienda agricola; − considerato che la suddetta offerta è ritenuta congrua ed è pari ad un importo mensile, per tutti gli immobili della FEM oggetto di vigilanza, di Euro 2.080,00.- mensili, al netto degli oneri fiscali; − considerato che l’impresa CVN presenta tutti i necessari requisiti autorizzativi di pubblica sicurezza, di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità; ha sempre svolto il servizio in modo soddisfacente, senza l’instaurarsi di contestazioni o contenziosi e nel rispetto delle previsioni contrattuali e degli accordi con la FEM committente; − ritenuto pertanto di affidare nuovamente il servizio all’impresa CVN per il periodo strettamente necessario e nelle more della procedura di scelta del contraente, che è in corso di espletamento da parte dell’APAC e che si allegano alla presente ritiene possa prolungarsi sino al 31.10.2018; il contratto verrà corredato, analogamente alle proroghe disposte dalla PAT e in conformità al punto 13 del dispositivo delle deliberazione di Giunta provinciale n. 1795 di data 14 ottobre 2016, di una clausola di risoluzione espressa in caso di disponibilità della convenzione quadro provinciale prima della scadenza predetta del 31.10.2018; − dato infine atto che il corrispettivo complessivo stimato, per farne parte integrante il periodo massimo di un anno, dall’ 01.11.2017 al 31.10.2018, è pari ad Euro 24.960,00.=, al netto dell’IVA e sostanziale; DATO ATTO che con deliberazione 22/67 del 13/05/04, pubblicata sul BURAS n°20 del 21/06/04, la Giunta Regionale ha individuato le risorse finanziarie a disposizione delle ASL non eccede l’importo massimo per la corresponsione dei compensi loro dovuti pari all’importo annuo di € 8.955.22; VISTO l’accordo regionale per la medicina specialistica ambulatoriale trattativa privata diretta, fissato in vigoreEuro 46.000,00.= dall’art. 21, DGR n 30/10 del 26/08/2003 stipulato ai sensi del 271/00comma 4, della L.P. 23/1990;

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