Common use of IL CASO Clause in Contracts

IL CASO. Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte, riscontrata la nullità del contratto preliminare di vendita di ramo d’azienda per mancanza dell'oggetto, che anziché essere costituito dal complesso dei beni aziendali materiali ed immateriali, risultava invece rappresentato dal solo avviamento, non autonomamente cedibile, afferma che l'esistenza dell'oggetto del contratto di promessa di vendita di ramo d'azienda non può ricavarsi dall'interazione degli effetti dei contratti contestuali collegati qualora, come nella specie, alcuni di questi non siano nulli, altrimenti, il collegamento negoziale finirebbe per essere un mezzo per eludere la nullità del singolo contratto collegato, con la conseguenza che, al contrario di quanto ritenuto dal giudice del merito, nella fattispecie esaminata, il collegamento negoziale non è idoneo a consentire di ritenere esistente l'oggetto costituito dal trasferimento del ramo di azienda. I contratti così concepiti quindi non si fondono in un accordo unico, rimanendo distinti l'uno dall'altro, pur essendo volti al perseguimento di un risultato economico comune voluto dai contraenti. Ciò non toglie che l'influenza reciproca debba escludere che vizi o mancanze di uno dei contratti possano essere compensate dal collegamento con gli altri, in quanto ogni contratto della struttura collegata deve essere valido ed efficace in sé, non potendo reperire aliunde elementi che sanino eventuali criticità. La conseguenza di quanto sinora detto è che da un lato ciascun accordo deve rimanere assoggettato alla propria disciplina, e dall’altro che il collegamento determina soltanto una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale complessivamente inteso: simul stabunt, simul cadent. Il contratto è lo strumento giuridico attraverso il quale si possono costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali: è, dunque, un mezzo con cui si determinano gli spostamenti di ricchezza all’interno dell’ordinamento giuridico ed a tale fine, è indispensabile che tali spostamenti siano supportati da una causa. Ciò premesso, con la pronuncia in commento la Suprema Corte ribadisce il principio che in tema di collegamento tra contratti, il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, essendo un meccanismo attraverso il quale le stesse parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un regolamento unitario dei reciproci interessi (1). Pertanto, anche quando il collegamento determini un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, ciascuno di essi si caratterizza in funzione di una propria causa e conserva una distinta individualità giuridica (2). La conseguenza che se ne trae è che, in caso di collegamento funzionale tra più contratti, gli stessi restano soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui simul stabunt, simul cadent (3). In ultima analisi, ciò comporta che se un contratto è nullo, la nullità si riflette sulla permanenza del vincolo negoziale relativamente agli altri contratti. Infatti nella precedente giurisprudenza si è affermato costantemente che affinchè si possa parlare di collegamento negoziale non basta rinvenire l’esistenza dell’animus colligandi, ma è altresì indispensabile accertare un’obiettiva connessione fra i singoli contratti, in vista della realizzazione di un intento economico tangibile ed ulteriore, irraggiungibile con una unica pattuizione (4). La giurisprudenza di legittimità ritiene che affinchè possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico (5), che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario (6), sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (7). Com'è noto, il collegamento negoziale si realizza attraverso la creazione di un vincolo fra i contratti che nel rispetto della causa e dell'individualità di ciascuno li indirizza al perseguimento di una funzione unitaria che trascende quella dei singoli contratti ed investe la fattispecie negoziale nel suo complesso (8). Nel collegamento volontario la fonte è costituita dall'autonomia contrattuale delle parti, e l'esistenza del collegamento va verificata non solo sulla base dei dati di natura soggettiva, bensì anche mediante il ricorso ad indici di tipo oggettivo. Il collegamento comporta la ripercussione delle vicende che investono un contratto - invalidità, inefficacia, risoluzione - sull'altro, seppure non necessariamente in funzione di condizionamento reciproco - ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all'altro e non viceversa - ed in rapporto di principale ed accessorio (9). Per tale ragione, la considerazione della unitarietà ed interdipendenza funzionale degli interessi perseguiti pone in secondo piano il rilievo meramente formale della pluralità dei documenti sottoscritti dalle parti (10). Infatti il criterio distintivo tra contratto “unico” e contratto “collegato”, non è dato da elementi formali, quali l'unità o la pluralità dei documenti contrattuali, in quanto un contratto può essere unico anche se ricavabile da più testi ed un unico testo può riunire più contratti, o dalla mera contestualità delle stipulazioni, ma da quello sostanziale dell'unicità o pluralità degli interessi perseguiti dalle parti interessate (11). Il contratto collegato non è quindi un tipo particolare di contratto, ma un fenomeno di regolamento degli interessi economici delle parti (12), il cui accertamento del nesso di collegamento, delle sue modalità e conseguenze attraverso l'individuazione dell'effettiva volontà delle parti e della reale funzione economico-sociale che esse hanno inteso dare ai contratti nell'economia dell'affare rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito (13), il cui apprezzamento, notoriamente non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logico- giuridici, come peraltro si dà atto nella stessa sentenza annotata. A ciò aggiungasi che il collegamento contrattuale può anche risultare legislativamente fissato ed essere allora tipizzato come accade nella disciplina della sublocazione contenuta nell'art. 1595 c.c., ma può essere anche tipico pur essendo espressione dell'autonomia contrattuale delle parti indicata dall'art. 1322 c.c. (14). In questi ultimi casi la giustificazione del collegamento è data dalla finalità complessiva, che è tale quando rende inscindibile l'assetto economico costituito dai diversi contratti posti in essere dalle parti contraenti (15). Ciò premesso, con l’interessante pronuncia che si annota, premesso che l’avviamento di un’impresa commerciale non può formare oggetto di autonoma cessione, in quanto non riveste le caratteristiche richieste dall’art. 1346 c.c. per l’oggetto del contratto, si conferma il principio che se un contratto è nullo il collegamento negoziale con altri contrati non nulli non comporta la validità dell'intero complesso dei contratti collegati. Infatti il riflesso della nullità di un contratto sulla permanenza del vincolo negoziale relativamente agli altri contratti collegati, ma con individualità autonoma, costituendo l'effetto dell'essenza del collegamento negoziale dato dalla naturale interdipendenza dei contratti collegati, non può essere impedito dalla circostanza che per ragioni estranee allo stesso fenomeno contrattuale alcuni di questi contratti non siano nulli. In buona sostanza, in base al ragionamento della Corte, ove si ammettesse che il collegamento negoziale tra un contratto nullo e gli altri contratti collegati non affetti da nullità comportasse la validità dell'intero complesso dei contratti collegati, il “collegamento” tra contratti finirebbe con l'operare come mezzo o strumento per eludere la nullità del singolo contratto (16). In ordine al primo profilo di nullità riguardante la complessa fattispecie esaminata, i giudici di legittimità osservano che per ritenere integrata la nullità del contratto di cui trattasi, stante la riscontrata mancanza dell'oggetto, che avrebbe dovuto essere costituito dal complesso dei beni materiali ed immateriali, basterebbe rilevare la sicura separata e contestuale cessione dell'intera attrezzatura aziendale, mancando ogni prova in ordine all'esistenza di altri beni aziendali diversi da quelli ceduti separatamente, unitamente all'espressa esclusione evincibile dallo stesso contratto dell'immobile in cui l'azienda era esercitata. Appare così evidente per la Suprema Corte come l’oggetto effettivo della promessa di vendita risulti essere il solo avviamento commerciale, nonostante quest’ultimo non possa essere autonomamente ceduto, in quanto notoriamente non viene ad esistenza autonomamente, ma solo come specifico elemento del complesso dei beni aziendali, inteso come surplus di valore dato dalla loro organizzazione ed attitudine a penetrare nel mercato dei beni e servizi producendo ricchezza, sulla cui scorta, pur costituendo un’autonoma “posta” di bilancio nella valutazione del complesso di beni aziendali, non può tuttavia costituire oggetto di separata pattuizione e cessione (17). A ciò aggiungasi che nella promessa di vendita era altresì presente il patto - ritenuto legittimo dalla giurisprudenza di legittimità essendo finalizzato all’osservanza del principio di personalità della licenza - con cui il promittente venditore si obbligava nei confronti del promittente-acquirente a prestare il suo consenso, o comunque a compiere l'attività necessaria, per consentirgli di ottenere una nuova licenza (18). Inoltre, sempre al fine di meglio chiarire il concetto che l’autonomia dei singoli contratti, sebbene collegati per eseguire un’unica e complessiva operazione economica, non può reputarsi elemento idoneo a consentire che la validità dei singoli atti possa essere giudicata nell’ottica dell’intera operazione, la Corte ha ripreso l’orientamento già formatosi nella giurisprudenza di legittimità nell’affermare il principio che l'autorizzazione amministrativa all'esercizio di un'attività d’impresa, assumendo carattere personale, non è comunque riconducibile tra i beni che compongono l'azienda (19), con la conseguenza che nel caso di cessione di quest’ultima, tale contratto non può ritenersi di per sè nullo per violazione del principio di intrasferibilità delle autorizzazioni (20).

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IL CASO. Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte, riscontrata la nullità del contratto preliminare di vendita di ramo d’azienda La Cedente (società per mancanza dell'oggetto, che anziché essere costituito dal complesso dei beni aziendali materiali ed immateriali, risultava invece rappresentato dal solo avviamento, non autonomamente cedibile, afferma che l'esistenza dell'oggetto del azioni) ha stipulato con il Factor un contratto di promessa di vendita di ramo d'azienda non può ricavarsi dall'interazione degli effetti factoring avente ad oggetto la cessione pro solvendo dei crediti derivanti dall’esecuzione dei contratti contestuali collegati qualora, come nella specie, alcuni di questi non siano nulli, altrimenti, fornitura di beni e/o servizi conclusi dalla Cedente nell’esercizio dell’impresa. Il corrispettivo dovuto dal Factor al fornitore era fissato in misura pari al valore nominale del credito ceduto; su richiesta del fornitore il collegamento negoziale finirebbe Factor avrebbe anticipato il corrispettivo rispetto alla data stabilita per essere un mezzo per eludere la nullità del singolo contratto collegato, con la conseguenza che, al contrario di quanto ritenuto dal giudice del merito, nella fattispecie esaminata, il collegamento negoziale non è idoneo a consentire di ritenere esistente l'oggetto costituito dal trasferimento del ramo di azienda. I contratti così concepiti quindi non si fondono in un accordo unico, rimanendo distinti l'uno dall'altro, pur essendo volti al perseguimento di un risultato economico comune voluto dai contraenti. Ciò non toglie che l'influenza reciproca debba escludere che vizi o mancanze di uno l’incasso dei contratti possano essere compensate dal collegamento con gli altricrediti ceduti ma, in quanto ogni contratto della struttura collegata deve essere valido ed efficace questo caso, in sé, non potendo reperire aliunde elementi che sanino eventuali criticitàmisura percentuale da convenirsi tra le parti. La conseguenza di quanto sinora detto è che da un lato ciascun accordo deve rimanere assoggettato alla propria disciplina, e dall’altro che il collegamento determina soltanto una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale complessivamente inteso: simul stabunt, simul cadent. Il contratto è lo strumento giuridico attraverso il quale Cedente si possono costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali: è, dunque, un mezzo con cui si determinano gli spostamenti di ricchezza all’interno dell’ordinamento giuridico ed era espressamente impegnata a tale fine, è indispensabile che tali spostamenti siano supportati da una causa. Ciò premesso, con la pronuncia in commento la Suprema Corte ribadisce il principio che in tema di collegamento tra contratti, il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, essendo un meccanismo attraverso il quale le stesse parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un regolamento unitario dei reciproci interessi (1). Pertanto, anche quando il collegamento determini un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, ciascuno di essi si caratterizza in funzione di una propria causa e conserva una distinta individualità giuridica (2). La conseguenza che se ne trae è cherimborsare al Factor, in caso di collegamento funzionale tra più contrattimancato incasso alla scadenza dei crediti ceduti o comunque di inadempimento del Debitore ceduto (una Pubblica Amministrazione) alle proprie obbligazioni, anche per i crediti non ancora scaduti, a semplice richiesta, quanto ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre gli stessi restano soggetti interessi maturati sino alla disciplina propria data della restituzione e spese. Una volta rimborsato il corrispettivo anticipato, inoltre, i crediti sarebbero stati nuovamente trasferiti alla Cedente, salvo che su sua richiesta e a suo rischio e spese, il Factor avesse accettato di esperire in proprio le azioni per il recupero delle somme relative ai crediti ceduti. Veniva dunque stipulato apposito atto di cessione pro solvendo dei crediti futuri maturati dalla Cedente verso il Debitore ceduto in cui si stabiliva che quest’ultimo avrebbe effettuato i pagamenti mediante accredito su conto corrente intestato al Factor. Nel frattempo la Cedente veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo e il Factor quantificava il proprio credito avente ad oggetto la restituzione del rispettivo schema negozialecorrispettivo anticipatamente ricevuto dalla Cedente alla data di apertura della procedura di concordato preventivo. Tra i crediti già oggetto di cessione al Factor compariva un credito, mentre non ancora saldato, del Xxxxxxxx ceduto per servizi resi dalla Cedente di cui chiedevano il pagamento integrale sia il Factor sia la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui simul stabunt, simul cadent (3). In ultima analisi, ciò comporta che se un contratto è nullo, la nullità si riflette sulla permanenza del vincolo negoziale relativamente agli altri contratti. Infatti nella precedente giurisprudenza si è affermato costantemente che affinchè si possa parlare di collegamento negoziale non basta rinvenire l’esistenza dell’animus colligandi, ma è altresì indispensabile accertare un’obiettiva connessione fra i singoli contratti, in vista della realizzazione di un intento economico tangibile ed ulteriore, irraggiungibile con una unica pattuizione (4)Cedente. La giurisprudenza di legittimità ritiene che affinchè possa configurarsi un collegamento negoziale Cedente ha dunque convenuto in senso tecnico (5)giudizio il Xxxxxxxx ceduto e il Factor per ottenere, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci previo accertamento dei diritti ed obblighi in capo a ciascuna delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente del rapporto trilaterale tra loro intercorso in un assetto economico globale ed unitario (6), sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (7). Com'è noto, il collegamento negoziale si realizza attraverso la creazione di un vincolo fra i contratti che nel rispetto della causa e dell'individualità di ciascuno li indirizza al perseguimento di una funzione unitaria che trascende quella dei singoli contratti ed investe la fattispecie negoziale nel suo complesso (8). Nel collegamento volontario la fonte è costituita dall'autonomia contrattuale delle parti, e l'esistenza del collegamento va verificata non solo sulla base dei dati di natura soggettiva, bensì anche mediante il ricorso ad indici di tipo oggettivo. Il collegamento comporta la ripercussione delle vicende che investono un contratto - invalidità, inefficacia, risoluzione - sull'altro, seppure non necessariamente in funzione di condizionamento reciproco - ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all'altro e non viceversa - ed in rapporto di principale ed accessorio (9). Per tale ragione, la considerazione della unitarietà ed interdipendenza funzionale degli interessi perseguiti pone in secondo piano il rilievo meramente formale della pluralità dei documenti sottoscritti dalle parti (10). Infatti il criterio distintivo tra contratto “unico” e contratto “collegato”, non è dato da elementi formali, quali l'unità o la pluralità dei documenti contrattuali, in quanto un contratto può essere unico anche se ricavabile da più testi ed un unico testo può riunire più contratti, o dalla mera contestualità delle stipulazioni, ma da quello sostanziale dell'unicità o pluralità degli interessi perseguiti dalle parti interessate (11). Il contratto collegato non è quindi un tipo particolare di contratto, ma un fenomeno di regolamento degli interessi economici delle parti (12), il cui accertamento del nesso di collegamento, delle sue modalità e conseguenze attraverso l'individuazione dell'effettiva volontà delle parti e della reale funzione economico-sociale che esse hanno inteso dare ai contratti nell'economia dell'affare rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito (13), il cui apprezzamento, notoriamente non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logico- giuridici, come peraltro si dà atto nella stessa sentenza annotata. A ciò aggiungasi che il collegamento contrattuale può anche risultare legislativamente fissato ed essere allora tipizzato come accade nella disciplina della sublocazione contenuta nell'art. 1595 c.c., ma può essere anche tipico pur essendo espressione dell'autonomia contrattuale delle parti indicata dall'art. 1322 c.c. (14). In questi ultimi casi la giustificazione del collegamento è data dalla finalità complessiva, che è tale quando rende inscindibile l'assetto economico costituito dai diversi contratti posti in essere dalle parti contraenti (15). Ciò premesso, con l’interessante pronuncia che si annota, premesso che l’avviamento di un’impresa commerciale non può formare oggetto di autonoma cessione, in quanto non riveste le caratteristiche richieste dall’art. 1346 c.c. per l’oggetto del contratto, si conferma il principio che se un contratto è nullo il collegamento negoziale con altri contrati non nulli non comporta la validità dell'intero complesso dei contratti collegati. Infatti il riflesso della nullità di un contratto sulla permanenza del vincolo negoziale relativamente agli altri contratti collegati, ma con individualità autonoma, costituendo l'effetto dell'essenza del collegamento negoziale dato dalla naturale interdipendenza dei contratti collegati, non può essere impedito dalla circostanza che per ragioni estranee allo stesso fenomeno contrattuale alcuni di questi contratti non siano nulli. In buona sostanza, in base al ragionamento della Corte, ove si ammettesse che il collegamento negoziale tra un contratto nullo e gli altri contratti collegati non affetti da nullità comportasse la validità dell'intero complesso dei contratti collegati, il “collegamento” tra contratti finirebbe con l'operare come mezzo o strumento per eludere la nullità del singolo contratto (16). In ordine al primo profilo di nullità riguardante la complessa fattispecie esaminata, i giudici di legittimità osservano che per ritenere integrata la nullità virtù del contratto di cui trattasifactoring, stante la riscontrata mancanza dell'oggetto, che avrebbe dovuto essere costituito dal complesso dei beni materiali ed immateriali, basterebbe rilevare la sicura separata e contestuale cessione dell'intera attrezzatura aziendale, mancando ogni prova condanna del Xxxxxxxx ceduto al pagamento in ordine all'esistenza di altri beni aziendali diversi da quelli ceduti separatamente, unitamente all'espressa esclusione evincibile dallo stesso contratto dell'immobile in cui l'azienda era esercitata. Appare così evidente per la Suprema Corte come l’oggetto effettivo suo favore della promessa di vendita risulti essere il solo avviamento commerciale, nonostante quest’ultimo non possa essere autonomamente ceduto, in quanto notoriamente non viene ad esistenza autonomamente, ma solo come specifico elemento differenza tra l’importo del complesso dei beni aziendali, inteso come surplus di valore dato dalla loro organizzazione ed attitudine a penetrare nel mercato dei beni e servizi producendo ricchezza, sulla cui scorta, pur costituendo un’autonoma “posta” di bilancio nella valutazione del complesso di beni aziendali, non può tuttavia costituire credito oggetto di separata pattuizione cessione e cessione l’importo alla medesima dovuto; la Cedente, infatti, avrebbe provveduto a versare al Factor, a titolo di restituzione delle anticipazioni rese, la percentuale prevista dal piano concordatario per i crediti chirografari non strategici. Si sono costituiti in giudizio sia il Factor sia il Debitore ceduto. Il Factor in particolare eccepiva l’incompetenza del Tribunale di Massa (17)eccezione poi rinunciata) e precisava di aver già convenuto in giudizio il Debitore ceduto innanzi al Tribunale di Milano per ottenerne la condanna al pagamento dell’importo di cui alla fattura anticipata dal Factor in ragione del contratto di factoring. A ciò aggiungasi che nella promessa di vendita era Il Factor svolgeva altresì presente il patto - ritenuto legittimo dalla giurisprudenza di legittimità essendo finalizzato all’osservanza del principio di personalità della licenza - con cui il promittente venditore si obbligava domanda riconvenzionale volta ad accertare la titolarità in capo a sé dei crediti sorti nei confronti del promittente-acquirente a prestare Xxxxxxxx ceduto. Il Xxxxxxxx ceduto si costituiva in giudizio eccependo di non essere tenuto al pagamento delle prestazioni di cui alla fattura oggetto di contestazione in quanto, pur non disconoscendo l’esecuzione delle prestazioni da parte della Cedente, eccepiva che il suo consenso, o comunque a compiere l'attività necessaria, per consentirgli conguaglio di ottenere cui alla fattura sarebbe derivato dalla applicazione unilaterale da parte della Cedente di una nuova licenza (18)tariffa mai autorizzata dal Debitore ceduto. Inoltre, sempre al fine Contestava inoltre nei confronti del Factor l’insorgenza di meglio chiarire il concetto che l’autonomia dei singoli contratti, sebbene collegati per eseguire un’unica e complessiva operazione economica, non può reputarsi elemento idoneo a consentire che la validità dei singoli atti possa essere giudicata nell’ottica dell’intera operazione, la Corte ha ripreso l’orientamento già formatosi nella giurisprudenza ulteriori crediti. Il Tribunale di legittimità nell’affermare il principio che l'autorizzazione amministrativa all'esercizio di un'attività d’impresa, assumendo carattere personale, non è comunque riconducibile tra i beni che compongono l'azienda (19)Xxxxx, con una pronuncia estremamente netta, ha respinto le domande tanto della Cedente quanto del Factor, accertando da una parte la conseguenza che mancata prova dell’esistenza del credito della Cedente nei confronti del Xxxxxxxx ceduto e, dall’altro, lo scioglimento del contratto di factoring, l’ammontare del credito a titolo di anticipazione vantato dal Factor nei confronti della Cedente e l’avvenuto soddisfacimento dello stesso nella misura prevista dal piano concordatario. Muovendo dall’assunto secondo cui il contratto di factoring, di durata indeterminata, prevedeva per ciascuna delle parti la facoltà di recesso, senza obbligo di motivazione o preavviso - clausola, presente peraltro nella generalità dei contratti di factoring - il Tribunale ha ritenuto del tutto legittimo il recesso esercitato dalla Cedente, peraltro non contestato dal Factor il quale ha riconosciuto sia il venir meno del contratto di factoring sia del successivo attuativo avente ad oggetto la cessione pro solvendo dei crediti futuri maturati dal Cedente nei confronti del Xxxxxxxx ceduto. Il Tribunale di Massa inoltre, pur ritenendo non provato il credito nel caso rapporto tra Xxxxxxx e Xxxxxxxx ceduto, ha accertato l’esistenza del credito vantato dal Factor nei confronti della Cedente alla data di cessione ammissione di quest’ultimaIl Tribunale ha rigettato tutte le altre domande condannando la Cedente e il Factor, tale contratto non può ritenersi in solido tra loro, alla refusione delle spese di per sè nullo per violazione lite in favore del principio di intrasferibilità delle autorizzazioni (20)Xxxxxxxx ceduto e compensando invece integralmente quelle relative ai rapporti tra loro intercorsi.

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IL CASO. Con La Alfa in concordato preventivo conviene in giudizio la sentenza Banca, chiedendo dichiararsi l’inefficacia – ai sensi degli artt. 56 e 169 L.F. – delle operazioni di compensazione effettuate dalla Banca tra il credito di quest’ultima per restituzione anticipi (concessi a seguito della presentazione di effetti salvo buon fine) e il debito della stessa Banca per la restituzione in epigrafefavore di Alfa delle somme incassate, in veste di mandataria, dai debitori di Alfa. La Banca, dal suo canto, sostiene di aver ricevuto incarico di anticipare i versamenti su conto corrente delle somme portate da effetti presentati salvo buon fine e, nel contempo, di incassare le somme pagate dai debitori della Società, provvedendo a regolare in conto corrente i reciproci rapporti di dare/avere, anche in conformità alla clausola di compensazione contenuta nei contratti di conto corrente in essere con Alfa. Pertanto, secondo la Banca, l’obbligo di Alfa di restituire le somme ricevute a titolo di anticipo, fondato sulla clausola di compensazione, sarebbe sorto in epoca antecedente alla cristallizzazione dei crediti determinata con la domanda di ammissione di Alfa al concordato preventivo, con esclusione di qualsiasi obbligo restitutorio in capo alla Banca. Nei fatti, secondo l’ordinario svolgersi del tipico rapporto bancario, la Suprema CorteBanca anticipava le somme di cui agli effetti e, riscontrata la nullità del contratto preliminare una volta provveduto all’incasso di vendita questi ultimi, accreditava le somme sul conto anticipi, andando a estinguere in forza di ramo d’azienda per mancanza dell'oggettocompensazione l’obbligo di restituzione delle somme anticipate. Ancora in punto di fatto, il Giudice rileva che anziché essere costituito dal complesso dei beni aziendali materiali ed immateriali, risultava invece rappresentato dal solo avviamentodalla documentazione prodotta in causa dalla Banca non risulta provata l’esistenza di un espresso patto di compensazione tra il debito sul conto anticipi e il credito alla restituzione delle somme incassate dalla Banca in qualità di mandataria, non autonomamente cedibile, afferma che l'esistenza dell'oggetto del essendo allo scopo sufficiente il generico patto di compensazione previsto nell’originario (e antecedente) contratto di promessa apertura di vendita conto corrente, non riprodotto né richiamato dal contratto di ramo d'azienda non può ricavarsi dall'interazione degli effetti dei contratti contestuali collegati qualoraapertura di credito che regolava le anticipazioni. E già questa circostanza sarebbe idonea, come nella speciesecondo il Tribunale di Massa, alcuni di questi non siano nulli, altrimenti, il collegamento negoziale finirebbe per essere un mezzo per eludere la nullità del singolo contratto collegato, con la conseguenza che, al contrario di quanto ritenuto dal giudice del merito, nella fattispecie esaminata, il collegamento negoziale non è idoneo a consentire di ritenere esistente l'oggetto costituito dal trasferimento del ramo di azienda. I contratti così concepiti quindi non si fondono in un accordo unico, rimanendo distinti l'uno dall'altro, pur essendo volti al perseguimento di un risultato economico comune voluto dai contraenti. Ciò non toglie che l'influenza reciproca debba escludere che vizi o mancanze di uno dei contratti possano essere compensate dal collegamento con gli altrirespingere le eccezioni della Banca, in quanto ogni contratto il diritto della struttura collegata deve essere valido ed efficace banca a operare la compensazione tra credito per anticipazione e debito per la restituzione delle somme incassate quale mandataria non potrebbe trovare origine né nelle mere modalità tecniche seguite dalla Banca per regolare le relative operazioni né dal semplice conferimento di un mandato per la riscossione, occorrendo piuttosto un’espressa previsione negoziale che consenta alla banca di incamerare in modo diretto i pagamenti eseguiti da terzi e destinati al correntista. Tuttavia, non potendo reperire aliunde elementi che sanino eventuali criticità. La conseguenza il Tribunale di quanto sinora detto è che da un lato ciascun accordo deve rimanere assoggettato alla propria disciplina, e dall’altro Xxxxx osserva di seguito che il collegamento determina soltanto una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale complessivamente inteso: simul stabunt, simul cadent. Il contratto è lo strumento giuridico attraverso il quale si possono costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali: è, dunque, un mezzo con rigetto dell’eccezione di compensazione proposta dalla Banca non verrebbe meno anche nel caso in cui si determinano gli spostamenti di ricchezza all’interno dell’ordinamento giuridico ed a tale fine, è indispensabile che tali spostamenti siano supportati fosse stata provata da una causa. Ciò premesso, con la pronuncia in commento la Suprema Corte ribadisce il principio che in tema di collegamento tra contratti, il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, essendo un meccanismo attraverso il quale le stesse parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato non per mezzo Beta l’esistenza di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata patto di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un regolamento unitario dei reciproci interessi (1)compensazione in data certa anteriore all’apertura della procedura di concordato preventivo. Pertanto, anche quando il collegamento determini un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, ciascuno di essi si caratterizza in funzione di una propria causa e conserva una distinta individualità giuridica (2). La conseguenza che se ne trae è che, in caso di collegamento funzionale tra più contratti, gli stessi restano soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui simul stabunt, simul cadent (3). In ultima analisi, ciò comporta che se un contratto è nullo, la nullità si riflette sulla permanenza del vincolo negoziale relativamente agli altri contratti. Infatti nella precedente giurisprudenza si è affermato costantemente che affinchè si possa parlare di collegamento negoziale non basta rinvenire l’esistenza dell’animus colligandi, ma è altresì indispensabile accertare un’obiettiva connessione fra i singoli contratti, in vista della realizzazione di un intento economico tangibile ed ulteriore, irraggiungibile con una unica pattuizione (4). La giurisprudenza di legittimità ritiene che affinchè possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico (5169 L.F.), che impone i rispettivi crediti siano preesistenti all’apertura della procedura concorsuale. Dunque la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia compensazione non può operare nell’ipotesi in cui il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di debitore abbia conferito ad una finalità pratica consistente in banca un assetto economico globale ed unitario (6), sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione mandato all’incasso di un fine ulterioreproprio credito – attribuendole la facoltà di compensare il relativo importo con lo scoperto di un conto corrente da lui intrattenuto con la medesima banca – e le somme siano state incassate dalla banca dopo l’apertura della procedura: l’obbligo della banca di restituire al mandante le somme incassate sorge infatti al momento in cui le somme sono incassate, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (7). Com'è notose questo momento è successivo all’apertura della procedura, il collegamento negoziale si realizza attraverso credito della massa a ottenerne la creazione di un vincolo fra i contratti che nel rispetto della causa e dell'individualità di ciascuno li indirizza al perseguimento di una funzione unitaria che trascende quella dei singoli contratti ed investe la fattispecie negoziale nel suo complesso (8). Nel collegamento volontario la fonte è costituita dall'autonomia contrattuale delle parti, e l'esistenza del collegamento va verificata restituzione non solo sulla base dei dati di natura soggettiva, bensì anche mediante il ricorso ad indici di tipo oggettivo. Il collegamento comporta la ripercussione delle vicende che investono un contratto - invalidità, inefficacia, risoluzione - sull'altro, seppure non necessariamente in funzione di condizionamento reciproco - ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all'altro e non viceversa - ed in rapporto di principale ed accessorio (9). Per tale ragione, la considerazione della unitarietà ed interdipendenza funzionale degli interessi perseguiti pone in secondo piano il rilievo meramente formale della pluralità dei documenti sottoscritti dalle parti (10). Infatti il criterio distintivo tra contratto “unico” e contratto “collegato”, non è dato da elementi formali, quali l'unità o la pluralità dei documenti contrattuali, in quanto un contratto può essere unico anche se ricavabile da più testi ed compensato con un unico testo può riunire più contratti, o dalla mera contestualità delle stipulazioni, ma da debito concorsuale (quello sostanziale dell'unicità o pluralità degli interessi perseguiti dalle parti interessate (11alla restituzione dell’anticipazione). Il contratto collegato non è Tribunale di Xxxxx ha quindi un tipo particolare accolto la domanda di contratto, ma un fenomeno di regolamento degli interessi economici delle parti (12), il cui accertamento del nesso di collegamento, delle sue modalità e conseguenze attraverso l'individuazione dell'effettiva volontà delle parti e della reale funzione economico-sociale che esse hanno inteso dare ai contratti nell'economia dell'affare rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito (13), il cui apprezzamento, notoriamente non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logico- giuridici, come peraltro si dà atto nella stessa sentenza annotata. A ciò aggiungasi che il collegamento contrattuale può anche risultare legislativamente fissato ed essere allora tipizzato come accade nella disciplina della sublocazione contenuta nell'art. 1595 c.cAlfa., ma può essere anche tipico pur essendo espressione dell'autonomia contrattuale delle parti indicata dall'art. 1322 c.c. (14). In questi ultimi casi la giustificazione del collegamento è data dalla finalità complessiva, che è tale quando rende inscindibile l'assetto economico costituito dai diversi contratti posti in essere dalle parti contraenti (15). Ciò premesso, con l’interessante pronuncia che si annota, premesso che l’avviamento di un’impresa commerciale non può formare oggetto di autonoma cessione, in quanto non riveste le caratteristiche richieste dall’art. 1346 c.c. per l’oggetto del contratto, si conferma il principio che se un contratto è nullo il collegamento negoziale con altri contrati non nulli non comporta la validità dell'intero complesso dei contratti collegati. Infatti il riflesso della nullità di un contratto sulla permanenza del vincolo negoziale relativamente agli altri contratti collegati, ma con individualità autonoma, costituendo l'effetto dell'essenza del collegamento negoziale dato dalla naturale interdipendenza dei contratti collegati, non può essere impedito dalla circostanza che per ragioni estranee allo stesso fenomeno contrattuale alcuni di questi contratti non siano nulli. In buona sostanza, in base al ragionamento della Corte, ove si ammettesse che il collegamento negoziale tra un contratto nullo e gli altri contratti collegati non affetti da nullità comportasse la validità dell'intero complesso dei contratti collegati, il “collegamento” tra contratti finirebbe con l'operare come mezzo o strumento per eludere la nullità del singolo contratto (16). In ordine al primo profilo di nullità riguardante la complessa fattispecie esaminata, i giudici di legittimità osservano che per ritenere integrata la nullità del contratto di cui trattasi, stante la riscontrata mancanza dell'oggetto, che avrebbe dovuto essere costituito dal complesso dei beni materiali ed immateriali, basterebbe rilevare la sicura separata e contestuale cessione dell'intera attrezzatura aziendale, mancando ogni prova in ordine all'esistenza di altri beni aziendali diversi da quelli ceduti separatamente, unitamente all'espressa esclusione evincibile dallo stesso contratto dell'immobile in cui l'azienda era esercitata. Appare così evidente per la Suprema Corte come l’oggetto effettivo della promessa di vendita risulti essere il solo avviamento commerciale, nonostante quest’ultimo non possa essere autonomamente ceduto, in quanto notoriamente non viene ad esistenza autonomamente, ma solo come specifico elemento del complesso dei beni aziendali, inteso come surplus di valore dato dalla loro organizzazione ed attitudine a penetrare nel mercato dei beni e servizi producendo ricchezza, sulla cui scorta, pur costituendo un’autonoma “posta” di bilancio nella valutazione del complesso di beni aziendali, non può tuttavia costituire oggetto di separata pattuizione e cessione (17). A ciò aggiungasi che nella promessa di vendita era altresì presente il patto - ritenuto legittimo dalla giurisprudenza di legittimità essendo finalizzato all’osservanza del principio di personalità della licenza - con cui il promittente venditore si obbligava nei confronti del promittente-acquirente a prestare il suo consenso, o comunque a compiere l'attività necessaria, per consentirgli di ottenere una nuova licenza (18). Inoltre, sempre al fine di meglio chiarire il concetto che l’autonomia dei singoli contratti, sebbene collegati per eseguire un’unica e complessiva operazione economica, non può reputarsi elemento idoneo a consentire che la validità dei singoli atti possa essere giudicata nell’ottica dell’intera operazione, la Corte ha ripreso l’orientamento già formatosi nella giurisprudenza di legittimità nell’affermare il principio che l'autorizzazione amministrativa all'esercizio di un'attività d’impresa, assumendo carattere personale, non è comunque riconducibile tra i beni che compongono l'azienda (19), con la conseguenza che nel caso di cessione di quest’ultima, tale contratto non può ritenersi di per sè nullo per violazione del principio di intrasferibilità delle autorizzazioni (20).

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IL CASO. Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte, riscontrata la nullità del contratto preliminare di vendita di ramo d’azienda per mancanza dell'oggetto, che anziché essere costituito dal complesso dei beni aziendali materiali ed immateriali, risultava invece rappresentato dal solo avviamento, non autonomamente cedibile, afferma che l'esistenza dell'oggetto del contratto di promessa di vendita di ramo d'azienda non può ricavarsi dall'interazione degli effetti dei contratti contestuali collegati qualora, come nella specie, alcuni di questi non siano nulli, altrimenti, il collegamento negoziale finirebbe per essere un mezzo per eludere la nullità del singolo contratto collegato, con la conseguenza che, al contrario di quanto ritenuto dal giudice del merito, nella fattispecie esaminata, il collegamento negoziale non è idoneo a consentire di ritenere esistente l'oggetto costituito dal trasferimento del ramo di azienda. I contratti così concepiti quindi non si fondono in un accordo unico, rimanendo distinti l'uno dall'altro, pur essendo volti al perseguimento di un risultato economico comune voluto dai contraenti. Ciò non toglie che l'influenza reciproca debba escludere che vizi o mancanze di uno dei contratti possano essere compensate dal collegamento con gli altri, in quanto ogni contratto della struttura collegata deve essere valido ed efficace in sé, non potendo reperire aliunde elementi che sanino eventuali criticità. La conseguenza di quanto sinora detto è che Il caso da un lato ciascun accordo deve rimanere assoggettato alla propria disciplina, e dall’altro che il collegamento determina soltanto una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale complessivamente inteso: simul stabunt, simul cadent. Il contratto è lo strumento giuridico attraverso il quale si possono costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali: è, dunque, un mezzo con cui si determinano gli spostamenti di ricchezza all’interno dell’ordinamento giuridico ed a tale fine, è indispensabile che tali spostamenti siano supportati da una causa. Ciò premesso, con prende le mosse la pronuncia qui in commento la Suprema Corte ribadisce il principio che in tema concerne una controversia tra una società di collegamento tra contrattifactoring, il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo XXX Factoring S.p.A., ed autonomo contratto, essendo un meccanismo attraverso il quale le stesse parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un regolamento unitario dei reciproci interessi (1). Pertanto, anche quando il collegamento determini un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, ciascuno di essi si caratterizza in funzione di una propria causa e conserva una distinta individualità giuridica (2). La conseguenza che se ne trae è che, in caso di collegamento funzionale tra più contratti, gli stessi restano soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui simul stabunt, simul cadent (3). In ultima analisi, ciò comporta che se un contratto è nullo, la nullità si riflette sulla permanenza del vincolo negoziale relativamente agli altri contratti. Infatti nella precedente giurisprudenza si è affermato costantemente che affinchè si possa parlare di collegamento negoziale non basta rinvenire l’esistenza dell’animus colligandi, ma è altresì indispensabile accertare un’obiettiva connessione fra i singoli contratti, in vista società operante nel settore della realizzazione e commercializzazione di un intento economico tangibile attrezzature enologiche ed ulteriorealimentari, irraggiungibile con una unica pattuizione YYY S.r.l. S.r.l. (4)quale acquirente) e ZZZ S.r.l. La giurisprudenza di legittimità ritiene che affinchè possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico (5), che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario (6), sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (7). Com'è noto, il collegamento negoziale si realizza attraverso la creazione di un vincolo fra i contratti che nel rispetto della causa e dell'individualità di ciascuno li indirizza al perseguimento di una funzione unitaria che trascende quella dei singoli contratti ed investe la fattispecie negoziale nel suo complesso (8). Nel collegamento volontario la fonte è costituita dall'autonomia contrattuale delle parti, e l'esistenza del collegamento va verificata non solo sulla base dei dati di natura soggettiva, bensì anche mediante il ricorso ad indici di tipo oggettivo. Il collegamento comporta la ripercussione delle vicende che investono un contratto - invalidità, inefficacia, risoluzione - sull'altro, seppure non necessariamente in funzione di condizionamento reciproco - ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all'altro e non viceversa - ed in rapporto di principale ed accessorio (9). Per tale ragione, la considerazione della unitarietà ed interdipendenza funzionale degli interessi perseguiti pone in secondo piano il rilievo meramente formale della pluralità dei documenti sottoscritti dalle parti (10). Infatti il criterio distintivo tra contratto “unico” e contratto “collegato”, non è dato da elementi formali, quali l'unità o la pluralità dei documenti contrattuali, in quanto un contratto può essere unico anche se ricavabile da più testi ed un unico testo può riunire più contratti, o dalla mera contestualità delle stipulazioni, ma da quello sostanziale dell'unicità o pluralità degli interessi perseguiti dalle parti interessate (11quale venditrice). Il contratto collegato non di compravendita prevedeva una clausola di gradimento all’esito della prova dell’impianto; quale corrispettivo, era stato concordato il pagamento di: (i) un acconto, al momento dell’ordine; e (ii) il saldo, successivamente alla consegna. Il relativo credito è quindi stato poi ceduto a XXX Factoring. Nell’esecuzione contrattuale YYY, avendo ricevuto un tipo particolare di contrattomacchinario (a suo dire) privo dei componenti essenziali, ma un fenomeno di regolamento degli interessi economici delle parti (12), inservibile dunque per gli scopi per il cui accertamento del nesso di collegamento, delle sue modalità e conseguenze attraverso l'individuazione dell'effettiva volontà delle parti e della reale funzione economico-sociale che esse hanno inteso dare ai contratti nell'economia dell'affare rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito (13), il cui apprezzamento, notoriamente non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logico- giuridici, come peraltro si dà atto nella stessa sentenza annotata. A ciò aggiungasi che il collegamento contrattuale può anche risultare legislativamente fissato ed essere allora tipizzato come accade nella disciplina della sublocazione contenuta nell'art. 1595 c.c., ma può essere anche tipico pur essendo espressione dell'autonomia contrattuale delle parti indicata dall'art. 1322 c.c. (14). In questi ultimi casi la giustificazione del collegamento è data dalla finalità complessiva, che è tale quando rende inscindibile l'assetto economico costituito dai diversi contratti posti in essere dalle parti contraenti (15). Ciò premesso, con l’interessante pronuncia che si annota, premesso che l’avviamento di un’impresa commerciale non può formare oggetto di autonoma cessione, in quanto non riveste le caratteristiche richieste dall’art. 1346 c.c. per l’oggetto del contratto, si conferma il principio che se un contratto è nullo il collegamento negoziale con altri contrati non nulli non comporta la validità dell'intero complesso dei contratti collegati. Infatti il riflesso della nullità di un contratto sulla permanenza del vincolo negoziale relativamente agli altri contratti collegati, ma con individualità autonoma, costituendo l'effetto dell'essenza del collegamento negoziale dato dalla naturale interdipendenza dei contratti collegati, non può essere impedito dalla circostanza che per ragioni estranee allo stesso fenomeno contrattuale alcuni di questi contratti non siano nulli. In buona sostanza, in base al ragionamento della Corte, ove si ammettesse che il collegamento negoziale tra un contratto nullo e gli altri contratti collegati non affetti da nullità comportasse la validità dell'intero complesso dei contratti collegati, il “collegamento” tra contratti finirebbe con l'operare come mezzo o strumento per eludere la nullità del singolo contratto (16). In ordine al primo profilo di nullità riguardante la complessa fattispecie esaminata, i giudici di legittimità osservano che per ritenere integrata la nullità del contratto di cui trattasi, stante la riscontrata mancanza dell'oggetto, che quale avrebbe dovuto essere costituito dal complesso dei beni materiali ed immateriali, basterebbe rilevare la sicura separata e contestuale cessione dell'intera attrezzatura aziendale, mancando ogni prova in ordine all'esistenza di altri beni aziendali diversi da quelli ceduti separatamente, unitamente all'espressa esclusione evincibile dallo stesso contratto dell'immobile in cui l'azienda era esercitata. Appare così evidente per la Suprema Corte come l’oggetto effettivo della promessa di vendita risulti essere il solo avviamento commerciale, nonostante quest’ultimo non possa essere autonomamente ceduto, in quanto notoriamente non viene ad esistenza autonomamente, ma solo come specifico elemento del complesso dei beni aziendali, inteso come surplus di valore dato dalla loro organizzazione ed attitudine a penetrare nel mercato dei beni e servizi producendo ricchezza, sulla cui scorta, pur costituendo un’autonoma “posta” di bilancio nella valutazione del complesso di beni aziendaliutilizzato, non può tuttavia costituire oggetto ha adempiuto al suo obbligo di separata pattuizione e cessione (17)pagamento. A ciò aggiungasi che nella promessa fronte di vendita era altresì presente il patto - ritenuto legittimo dalla giurisprudenza di legittimità essendo finalizzato all’osservanza del principio di personalità della licenza - con cui il promittente venditore si obbligava nei confronti del promittente-acquirente a prestare il suo consensodetto inadempimento, o comunque a compiere l'attività necessariaXXX Factoring ha agito mediante procedimento monitorio; per contro, per consentirgli di ottenere una nuova licenza (18)YYY ha promosso opposizione al decreto ingiuntivo; detta opposizione è stata respinta sia in primo grado sia in appello. Inoltre, sempre al fine di meglio chiarire il concetto che l’autonomia dei singoli contratti, sebbene collegati per eseguire un’unica e complessiva operazione economica, non può reputarsi elemento idoneo a consentire che la validità dei singoli atti possa essere giudicata nell’ottica dell’intera operazioneIn particolare, la Corte di Xxxxxxx ha ripreso l’orientamento già formatosi nella giurisprudenza ritenuto che quanto dedotto da YYY circa l’inadempimento del contratto originario fosse privo di legittimità nell’affermare rilevanza, posto che YYY aveva riconosciuto per iscritto la regolarità della fornitura, la liquidità e l’esigibilità del credito e promesso il principio che l'autorizzazione amministrativa all'esercizio pagamento alla cessionaria. Secondo la Corte di un'attività d’impresaAppello tale dichiarazione, assumendo carattere personaledi natura confessoria, non è comunque riconducibile tra ha prodotto due effetti: (i) sia quello di impegnare la ceduta nei confronti della cessionaria al pagamento del corrispettivo; (ii) sia quello di portare XXX Factoring a corrispondere le anticipazioni alla società cedente. La Corte di Appello, dunque, ha confermato la decisione di primo grado, favorevole a XXX Factoring. Con il provvedimento qui in commento, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso respingendone entrambi i beni che compongono l'azienda motivi (19come sopra sintetizzati), con la conseguenza che nel caso di cessione di quest’ultima, tale contratto non può ritenersi di per sè nullo per violazione del principio di intrasferibilità delle autorizzazioni (20)asserendo – o meglio confermando – tra l’altro i principi supra riferiti ed infra commentati.

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IL CASO. Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte, riscontrata la nullità del contratto preliminare di vendita di ramo d’azienda per mancanza dell'oggetto, che anziché essere costituito dal complesso dei beni aziendali materiali ed immateriali, risultava invece rappresentato dal solo avviamento, non autonomamente cedibile, afferma che l'esistenza dell'oggetto del contratto di promessa di vendita di ramo d'azienda non può ricavarsi dall'interazione degli effetti dei contratti contestuali collegati qualora, come nella specie, alcuni di questi non siano nulli, altrimenti, il collegamento negoziale finirebbe per essere un mezzo per eludere la nullità del singolo contratto collegato, con la conseguenza che, al contrario di quanto ritenuto dal Il giudice del merito, nella fattispecie esaminata, il collegamento negoziale non è idoneo a consentire di ritenere esistente l'oggetto costituito dal trasferimento del ramo di aziendaunico xxxx. I contratti così concepiti quindi non si fondono in un accordo unico, rimanendo distinti l'uno dall'altro, pur essendo volti al perseguimento di un risultato economico comune voluto dai contraenti. Ciò non toglie che l'influenza reciproca debba escludere che vizi o mancanze di uno dei contratti possano essere compensate dal collegamento con gli altri, in quanto ogni contratto della struttura collegata deve essere valido ed efficace in sé, non potendo reperire aliunde elementi che sanino eventuali criticità. La conseguenza di quanto sinora detto è che da un lato ciascun accordo deve rimanere assoggettato alla propria disciplina, e dall’altro che il collegamento determina soltanto una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale complessivamente inteso: simul stabunt, simul cadent. Il contratto è lo strumento giuridico attraverso il quale si possono costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali: è, dunque, un mezzo con cui si determinano gli spostamenti di ricchezza all’interno dell’ordinamento giuridico ed a tale fine, è indispensabile che tali spostamenti siano supportati da una causa. Ciò premesso, con la pronuncia in commento la Suprema Corte ribadisce il principio che in tema di collegamento tra contratti, il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, essendo un meccanismo attraverso il quale le stesse parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un regolamento unitario dei reciproci interessi (1). Pertanto, anche quando il collegamento determini un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, ciascuno di essi si caratterizza in funzione di una propria causa e conserva una distinta individualità giuridica (2). La conseguenza che se ne trae è che, in caso di collegamento funzionale tra più contratti, gli stessi restano soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui simul stabunt, simul cadent (3). In ultima analisi, ciò comporta che se un contratto è nullo, la nullità si riflette sulla permanenza del vincolo negoziale relativamente agli altri contratti. Infatti nella precedente giurisprudenza si è affermato costantemente che affinchè si possa parlare di collegamento negoziale non basta rinvenire l’esistenza dell’animus colligandi, ma è altresì indispensabile accertare un’obiettiva connessione fra i singoli contratti, in vista della realizzazione di un intento economico tangibile ed ulteriore, irraggiungibile con una unica pattuizione (4). La giurisprudenza di legittimità ritiene che affinchè possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico (5), che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario (6), sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (7). Com'è noto, il collegamento negoziale si realizza attraverso la creazione di un vincolo fra i contratti che nel rispetto della causa e dell'individualità di ciascuno li indirizza al perseguimento di una funzione unitaria che trascende quella dei singoli contratti ed investe la fattispecie negoziale nel suo complesso (8). Xxxxxxx Xxxxxxxx * * * Nel collegamento volontario la fonte è costituita dall'autonomia contrattuale delle parti, e l'esistenza del collegamento va verificata non solo sulla base dei dati di natura soggettiva, bensì anche mediante il ricorso ad indici di tipo oggettivo. Il collegamento comporta la ripercussione delle vicende che investono un contratto - invalidità, inefficacia, risoluzione - sull'altro, seppure non necessariamente in funzione di condizionamento reciproco - ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all'altro e non viceversa - ed in rapporto di principale ed accessorio (9). Per tale ragione, la considerazione della unitarietà ed interdipendenza funzionale degli interessi perseguiti pone in secondo piano il rilievo meramente formale della pluralità dei documenti sottoscritti dalle parti (10). Infatti il criterio distintivo tra contratto “unico” e contratto “collegato”, non è dato da elementi formali, quali l'unità o la pluralità dei documenti contrattuali, in quanto un contratto può essere unico anche se ricavabile da più testi ed un unico testo può riunire più contratti, o dalla mera contestualità delle stipulazioni, ma da quello sostanziale dell'unicità o pluralità degli interessi perseguiti dalle parti interessate (11). Il contratto collegato non è quindi un tipo particolare di contratto, ma un fenomeno di regolamento degli interessi economici delle parti (12), il cui accertamento del nesso di collegamento, delle sue modalità e conseguenze attraverso l'individuazione dell'effettiva volontà delle parti e della reale funzione economico-sociale che esse hanno inteso dare ai contratti nell'economia dell'affare rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito (13), il cui apprezzamento, notoriamente non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logico- giuridici, come peraltro si dà atto nella stessa sentenza annotata. A ciò aggiungasi che il collegamento contrattuale può anche risultare legislativamente fissato ed essere allora tipizzato come accade nella disciplina della sublocazione contenuta nell'art. 1595 c.c., ma può essere anche tipico pur essendo espressione dell'autonomia contrattuale delle parti indicata dall'art. 1322 c.c. (14). In questi ultimi casi la giustificazione del collegamento è data dalla finalità complessiva, che è tale quando rende inscindibile l'assetto economico costituito dai diversi contratti posti in essere dalle parti contraenti (15). Ciò premesso, con l’interessante pronuncia che si annota, premesso che l’avviamento di un’impresa commerciale non può formare oggetto di autonoma cessione, in quanto non riveste le caratteristiche richieste dall’art. 1346 c.c. per l’oggetto del contratto, si conferma il principio che se un contratto è nullo il collegamento negoziale con altri contrati non nulli non comporta la validità dell'intero complesso dei contratti collegati. Infatti il riflesso della nullità quadro di un contratto sulla permanenza di factoring di durata pluriennale, dopo alcuni anni di durata del vincolo negoziale relativamente agli altri rapporto il Factor La Cedente (una Casa di Cura), unitamente alle altre società del suo Gruppo (costituito da vari istituti di cura e cliniche), decide di promuovere un’azione nei confronti della società di factoring, lamentando l’arbitrarietà dell’esercizio di recesso, che sarebbe stato un espediente utilizzato dal Factor per sottrarsi alle proprie obbligazioni contrattuali. La chiusura delle linee di credito, secondo la Cedente, avrebbe altresì comportato l’impossibilità di procedere con l’acquisizione di un’altra casa di cura, con conseguenti danni costituiti da mancati ricavi e mancato accrescimento di valore del Gruppo, anche in termini di immagine. Il Tribunale di Milano, con una pronuncia estremamente netta, respinge le domande delle attrici, muovendo dall’assunto secondo cui il contratto di factoring in disamina, di durata indeterminata, prevedeva per ciascuna delle parti la facoltà di recesso, senza obbligo di motivazione o preavviso. Tale clausola, presente nella generalità dei contratti collegatidi factoring, è già di per sé tale da rendere del tutto legittimo il recesso. Nel caso di specie, peraltro, il comportamento del Factor era stato improntato a massima correttezza e buona fede: il Factor non solo aveva motivato in maniera adeguata l’esercizio del recesso (gravi fatti di natura penale avevano indotto la società di factoring a effettuare una nuova valutazione del merito creditorio della Cedente e a effettuare una valutazione del rischio reputazionale), ma con individualità autonomaaddirittura non aveva neppure richiesto il rientro immediato delle anticipazioni erogate, costituendo l'effetto dell'essenza attendendo invero il rientro dall’esposizione da parte del collegamento negoziale dato dalla naturale interdipendenza Debitore ceduto. Quanto all’ulteriore richiesta di risarcimento dei contratti collegati, non può essere impedito dalla circostanza che per ragioni estranee allo stesso fenomeno contrattuale alcuni danni pari ai mancati ricavi e mancato accrescimento di questi contratti non siano nulli. In buona sostanza, in base al ragionamento della Corte, ove si ammettesse che il collegamento negoziale tra un contratto nullo e gli altri contratti collegati non affetti da nullità comportasse la validità dell'intero complesso dei contratti collegativalore del Gruppo, il “collegamento” Tribunale ritiene che difetti un nesso di causalità tra contratti finirebbe con l'operare come mezzo o strumento per eludere la nullità del singolo contratto condotta (16). In ordine infondatamente) addebitata al primo profilo Factor e i danni genericamente lamentati dalla Cedente: proprio quest’ultima aveva riconosciuto nel giudizio di nullità riguardante la complessa fattispecie esaminata, i giudici avere ulteriori linee di legittimità osservano che per ritenere integrata la nullità del contratto credito da parte di cui trattasi, stante la riscontrata mancanza dell'oggetto, che avrebbe dovuto essere costituito dal complesso dei beni materiali ed immateriali, basterebbe rilevare la sicura separata e contestuale cessione dell'intera attrezzatura aziendale, mancando ogni prova in ordine all'esistenza di altri beni aziendali diversi da quelli ceduti separatamente, unitamente all'espressa esclusione evincibile dallo stesso contratto dell'immobile in cui l'azienda era esercitata. Appare così evidente per la Suprema Corte come l’oggetto effettivo della promessa di vendita risulti essere il solo avviamento commerciale, nonostante quest’ultimo non possa essere autonomamente ceduto, in quanto notoriamente non viene ad esistenza autonomamente, ma solo come specifico elemento del complesso dei beni aziendali, inteso come surplus di valore dato dalla loro organizzazione ed attitudine a penetrare nel mercato dei beni e servizi producendo ricchezza, sulla cui scorta, pur costituendo un’autonoma “posta” di bilancio nella valutazione del complesso di beni aziendali, non può tuttavia costituire oggetto di separata pattuizione e cessione (17). A ciò aggiungasi che nella promessa di vendita era altresì presente il patto - ritenuto legittimo dalla giurisprudenza di legittimità essendo finalizzato all’osservanza del principio di personalità della licenza - con cui il promittente venditore si obbligava nei confronti del promittente-acquirente a prestare il suo consenso, o comunque a compiere l'attività necessaria, per consentirgli di ottenere una nuova licenza (18). Inoltre, sempre al fine di meglio chiarire il concetto che l’autonomia dei singoli contratti, sebbene collegati per eseguire un’unica e complessiva operazione economica, non può reputarsi elemento idoneo a consentire che la validità dei singoli atti possa essere giudicata nell’ottica dell’intera operazione, la Corte ha ripreso l’orientamento già formatosi nella giurisprudenza di legittimità nell’affermare il principio che l'autorizzazione amministrativa all'esercizio di un'attività d’impresa, assumendo carattere personale, non è comunque riconducibile tra i beni che compongono l'azienda (19), con la conseguenza che nel caso di cessione di quest’ultima, tale contratto non può ritenersi di per sè nullo per violazione del principio di intrasferibilità delle autorizzazioni (20)istituti bancari.

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IL CASO. Con la La fattispecie ha ad oggetto l’impugnazione proposta da una società di factoring - che ha chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento della società cedente, in ragione di un credito di oltre un milione di euro, per un saldo debitore avente base in un contratto di factoring riferito a diversi rapporti - avverso il decreto che ha rigettato sia l’opposizione dalla medesima proposta allo stato passivo sia l’impugnazione dello stato passivo per l’ammissione del credito di altro soggetto insinuato. La tesi difensiva della società di factoring, pur nella minimale ricostruzione del fatto evincibile dalla sentenza in epigrafecommento, è la Suprema Corte, riscontrata la nullità del contratto preliminare seguente. Il patto di vendita di ramo d’azienda per mancanza dell'oggetto, che anziché essere costituito dal complesso dei beni aziendali materiali ed immateriali, risultava invece rappresentato dal solo avviamento, non autonomamente cedibile, afferma che l'esistenza dell'oggetto del contratto di promessa di vendita di ramo d'azienda non può ricavarsi dall'interazione degli effetti dei contratti contestuali collegati qualora, come nella specie, alcuni di questi non siano nulli, altrimenti, il collegamento negoziale finirebbe per essere un mezzo per eludere la nullità del singolo contratto collegato, con la conseguenza che, al contrario di quanto ritenuto dal giudice del merito, nella fattispecie esaminata, il collegamento negoziale non è idoneo a consentire di ritenere esistente l'oggetto costituito dal trasferimento del ramo di azienda. I contratti così concepiti quindi non si fondono in un accordo unico, rimanendo distinti l'uno dall'altro, pur essendo volti al perseguimento incedibilità di un risultato economico comune voluto dai contraenticredito che le parti, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, possono lecitamente stipulare ai sensi del secondo comma dell’art. Ciò 1260 c.c. possiede efficacia non toglie che l'influenza reciproca debba escludere che vizi o mancanze di uno dei contratti possano essere compensate dal collegamento con gli altrireale, bensì esclusivamente inter partes, in quanto ogni ossequio al dettato dell’art. 1372 c.c. secondo cui il contratto della struttura collegata deve essere valido ed efficace in sé, non potendo reperire aliunde elementi che sanino eventuali criticitàha forza di legge tra le parti. La conseguenza di quanto sinora detto è che da un lato ciascun accordo deve rimanere assoggettato alla propria disciplina, e dall’altro che il collegamento determina soltanto una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale complessivamente inteso: simul stabunt, simul cadent. Il contratto è lo strumento giuridico attraverso il quale si possono costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali: è, dunque, un mezzo con cui si determinano gli spostamenti di ricchezza all’interno dell’ordinamento giuridico ed a tale fine, è indispensabile che tali spostamenti siano supportati da una causa. Ciò premesso, con la pronuncia in commento la Suprema Corte ribadisce il principio che in tema di collegamento tra contratti, il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, essendo un meccanismo attraverso il quale le stesse parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un regolamento unitario dei reciproci interessi (1). Pertanto, anche quando il collegamento determini un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, ciascuno di essi si caratterizza in funzione di una propria causa e conserva una distinta individualità giuridica (2). La conseguenza che se ne trae è chePer l’effetto, in caso di collegamento funzionale tra più contratticessione di un credito incedibile realizzata attraverso il contratto di factoring, gli stessi restano soggetti il factor, estraneo al patto di incedibilità, potrebbe riscuotere il credito, di cui è divenuto esclusivo titolare in forza della cessione, nei confronti del debitore ceduto. Nella fattispecie, poiché in ragione del contratto di factoring, il factor aveva anticipato alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattualecedente importi corrispondenti a crediti ceduti, per cui simul stabunttali importi assumeva di potersi (come ha fatto) insinuare al passivo del fallimento, simul cadent (3)a condizione del mancato soddisfacimento del proprio credito ceduto pro solvendo da parte del o dei debitori ceduti. In ultima analisialtri termini il factor assume di poter riscuotere i propri crediti direttamente dal debitore ceduto, ciò comporta che se un contratto è nullosalvo in difetto insinuarsi al passivo fallimentare. Con riferimento all’opposizione allo stato passivo, dopo aver ammesso la nullità si riflette sulla permanenza del vincolo negoziale relativamente agli altri contratti. Infatti nella precedente giurisprudenza si è affermato costantemente che affinchè si possa parlare di collegamento negoziale non basta rinvenire l’esistenza dell’animus colligandi, ma è altresì indispensabile accertare un’obiettiva connessione fra i singoli contratti, in vista della realizzazione di un intento economico tangibile ed ulteriore, irraggiungibile con una unica pattuizione (4). La giurisprudenza di legittimità ritiene che affinchè possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico (5), che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario (6), sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (7). Com'è noto, il collegamento negoziale si realizza attraverso la creazione di un vincolo fra i contratti che nel rispetto della causa e dell'individualità di ciascuno li indirizza al perseguimento di una funzione unitaria che trascende quella dei singoli contratti ed investe la fattispecie negoziale nel suo complesso (8). Nel collegamento volontario la fonte è costituita dall'autonomia contrattuale delle parti, e l'esistenza del collegamento va verificata non solo sulla base dei dati di natura soggettiva, bensì anche mediante il ricorso ad indici di tipo oggettivo. Il collegamento comporta la ripercussione delle vicende che investono un contratto - invalidità, inefficacia, risoluzione - sull'altro, seppure non necessariamente in funzione di condizionamento reciproco - ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all'altro e non viceversa - ed in rapporto di principale ed accessorio (9). Per tale ragione, la considerazione della unitarietà ed interdipendenza funzionale degli interessi perseguiti pone in secondo piano il rilievo meramente formale della pluralità dei documenti sottoscritti dalle parti (10). Infatti il criterio distintivo tra contratto “unico” e contratto “collegato”, non è dato da elementi formali, quali l'unità o la pluralità dei documenti contrattuali, in quanto un contratto può essere unico anche se ricavabile da più testi ed un unico testo può riunire più contratti, o dalla mera contestualità delle stipulazioni, ma da quello sostanziale dell'unicità o pluralità degli interessi perseguiti dalle parti interessate (11). Il contratto collegato non è quindi un tipo particolare di contratto, ma un fenomeno di regolamento degli interessi economici delle parti (12), il cui accertamento del nesso di collegamento, delle sue modalità e conseguenze attraverso l'individuazione dell'effettiva volontà delle parti e della reale funzione economico-sociale che esse hanno inteso dare ai contratti nell'economia dell'affare rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito (13), il cui apprezzamento, notoriamente non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logico- giuridici, come peraltro si dà atto nella stessa sentenza annotata. A ciò aggiungasi che il collegamento contrattuale può anche risultare legislativamente fissato ed essere allora tipizzato come accade nella disciplina della sublocazione contenuta nell'art. 1595 c.c., ma può essere anche tipico pur essendo espressione dell'autonomia contrattuale delle parti indicata dall'art. 1322 c.c. (14). In questi ultimi casi la giustificazione del collegamento è data dalla finalità complessiva, che è tale quando rende inscindibile l'assetto economico costituito dai diversi contratti posti in essere dalle parti contraenti (15). Ciò premesso, con l’interessante pronuncia che si annota, premesso che l’avviamento di un’impresa commerciale non può formare oggetto di autonoma cessione, in quanto non riveste le caratteristiche richieste dall’art. 1346 c.c. per l’oggetto del contratto, si conferma il principio che se un contratto è nullo il collegamento negoziale con altri contrati non nulli non comporta la validità dell'intero complesso dei contratti collegati. Infatti il riflesso della nullità configurabilità di un contratto sulla permanenza di factoring avente ad oggetto crediti convenzionalmente incedibili, il Tribunale ha essenzialmente affermato che, in simile ipotesi, a seguito di fallimento del vincolo negoziale relativamente agli altri contratti collegaticedente, ma con individualità autonomaspetta al Fallimento chiedere al debitore ceduto il pagamento del credito incedibile, costituendo l'effetto dell'essenza dal momento che, diversamente argomentando, il debitore ceduto potrebbe rifiutarsi di pagare sia al cessionario, opponendogli il patto di incedibilità, sia al cedente, invocando l’intervenuta cessione. Avverso il provvedimento del collegamento negoziale dato dalla naturale interdipendenza dei contratti collegatiTribunale, non può essere impedito dalla circostanza che è stato dunque promosso ricorso per ragioni estranee allo stesso fenomeno contrattuale alcuni Cassazione da parte della società di questi contratti non siano nulli. In buona sostanzafactoring, in base al ragionamento della Cortea tre motivi non accolti, ove si ammettesse il primo perché infondato e il secondo e il terzo in quanto inammissibili. In particolare con il secondo motivo di gravame la società di factoring ha lamentato che il collegamento negoziale Tribunale, pur premettendo che la giurisprudenza riconosce l’effetto traslativo dell’accordo di cessione del credito tra un contratto nullo cedente e gli altri contratti collegati cessionario indipendentemente ed anche contro la volontà del debitore ceduto e senza la necessità della notifica della cessione, ed affermando che la cessione di credito avente ad oggetto crediti incedibili non affetti è affetta da nullità comportasse nullità, ha concluso statuendo che la validità dell'intero complesso presenza del patto di incedibilità dei contratti collegaticrediti tra cedente e debitore ceduto rende le cessioni inopponibili al fallimento ex articoli 5, 6 e 7 della legge numero 52 del 1991 e legittima la procedura ad incassare dai debitori ceduti e pretendere la ripetizione delle somme incassate dal factor senza alcuna motivazione logico- giuridica, senza alcun riferimento fattuale, in totale incoerenza con le premesse, e applicando erroneamente le norme che disciplinano l’efficacia e l’opponibilità della cessione verso terzi. Nelle pur generali argomentazioni che conducono al rigetto del secondo motivo di gravame in quanto inammissibile per mancanza di chiarezza nell’esposizione del ricorso, la pronuncia evoca - sebbene non tratti ex professo - principi di indubbio rilievo, tra cui in particolare: (a) il “collegamento” tra contratti finirebbe con l'operare come mezzo o strumento per eludere la nullità del singolo contratto (16). In ordine al primo profilo di nullità riguardante la complessa fattispecie esaminata, i giudici di legittimità osservano che per ritenere integrata la nullità del contratto pactum de non cedendo di cui trattasi, stante la riscontrata mancanza dell'oggetto, che avrebbe dovuto essere costituito dal complesso dei beni materiali ed immateriali, basterebbe rilevare la sicura separata al comma 2 dell’art. 1260 c.c. e contestuale (b) l’efficacia della cessione dell'intera attrezzatura aziendale, mancando ogni prova in ordine all'esistenza di altri beni aziendali diversi da quelli ceduti separatamente, unitamente all'espressa esclusione evincibile dallo stesso contratto dell'immobile in cui l'azienda era esercitata. Appare così evidente per la Suprema Corte come l’oggetto effettivo della promessa di vendita risulti essere il solo avviamento commerciale, nonostante quest’ultimo non possa essere autonomamente ceduto, in quanto notoriamente non viene ad esistenza autonomamente, ma solo come specifico elemento del complesso dei beni aziendali, inteso come surplus di valore dato dalla loro organizzazione ed attitudine a penetrare nel mercato dei beni e servizi producendo ricchezza, sulla cui scorta, pur costituendo un’autonoma “posta” di bilancio nella valutazione del complesso di beni aziendali, non può tuttavia costituire oggetto di separata pattuizione e cessione (17). A ciò aggiungasi che nella promessa di vendita era altresì presente il patto - ritenuto legittimo dalla giurisprudenza di legittimità essendo finalizzato all’osservanza del principio di personalità della licenza - con cui il promittente venditore si obbligava nei confronti del promittente-acquirente a prestare il suo consenso, o comunque a compiere l'attività necessaria, per consentirgli di ottenere una nuova licenza (18)debitore ceduto ex art. Inoltre, sempre al fine di meglio chiarire il concetto che l’autonomia dei singoli contratti, sebbene collegati per eseguire un’unica e complessiva operazione economica, non può reputarsi elemento idoneo a consentire che la validità dei singoli atti possa essere giudicata nell’ottica dell’intera operazione, la Corte ha ripreso l’orientamento già formatosi nella giurisprudenza di legittimità nell’affermare il principio che l'autorizzazione amministrativa all'esercizio di un'attività d’impresa, assumendo carattere personale, non è comunque riconducibile tra i beni che compongono l'azienda (19), con la conseguenza che nel caso di cessione di quest’ultima, tale contratto non può ritenersi di per sè nullo per violazione del principio di intrasferibilità delle autorizzazioni (20)1264 c.c.

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IL CASO. Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte, riscontrata la nullità del contratto preliminare di vendita di ramo d’azienda La Cedente (società per mancanza dell'oggetto, che anziché essere costituito dal complesso dei beni aziendali materiali ed immateriali, risultava invece rappresentato dal solo avviamento, non autonomamente cedibile, afferma che l'esistenza dell'oggetto del azioni) ha stipulato con il Factor un contratto di promessa di vendita di ramo d'azienda non può ricavarsi dall'interazione degli effetti factoring avente ad oggetto la cessione pro solvendo dei crediti derivanti dall’esecuzione dei contratti contestuali collegati qualora, come nella specie, alcuni di questi non siano nulli, altrimenti, fornitura di beni e/o servizi conclusi dalla Cedente nell’esercizio dell’impresa. Il corrispettivo dovuto dal Factor al fornitore era fissato in misura pari al valore nominale del credito ceduto; su richiesta del fornitore il collegamento negoziale finirebbe Factor avrebbe anticipato il corrispettivo rispetto alla data stabilita per essere un mezzo per eludere la nullità del singolo contratto collegato, con la conseguenza che, al contrario di quanto ritenuto dal giudice del merito, nella fattispecie esaminata, il collegamento negoziale non è idoneo a consentire di ritenere esistente l'oggetto costituito dal trasferimento del ramo di azienda. I contratti così concepiti quindi non si fondono in un accordo unico, rimanendo distinti l'uno dall'altro, pur essendo volti al perseguimento di un risultato economico comune voluto dai contraenti. Ciò non toglie che l'influenza reciproca debba escludere che vizi o mancanze di uno l’incasso dei contratti possano essere compensate dal collegamento con gli altricrediti ceduti ma, in quanto ogni contratto della struttura collegata deve essere valido ed efficace questo caso, in sé, non potendo reperire aliunde elementi che sanino eventuali criticitàmisura percentuale da convenirsi tra le parti. La conseguenza di quanto sinora detto è che da un lato ciascun accordo deve rimanere assoggettato alla propria disciplina, e dall’altro che il collegamento determina soltanto una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale complessivamente inteso: simul stabunt, simul cadent. Il contratto è lo strumento giuridico attraverso il quale Cedente si possono costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali: è, dunque, un mezzo con cui si determinano gli spostamenti di ricchezza all’interno dell’ordinamento giuridico ed era espressamente impegnata a tale fine, è indispensabile che tali spostamenti siano supportati da una causa. Ciò premesso, con la pronuncia in commento la Suprema Corte ribadisce il principio che in tema di collegamento tra contratti, il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, essendo un meccanismo attraverso il quale le stesse parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un regolamento unitario dei reciproci interessi (1). Pertanto, anche quando il collegamento determini un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, ciascuno di essi si caratterizza in funzione di una propria causa e conserva una distinta individualità giuridica (2). La conseguenza che se ne trae è cherimborsare al Factor, in caso di collegamento funzionale tra più contrattimancato incasso alla scadenza dei crediti ceduti o comunque di inadempimento del Debitore ceduto (una Pubblica Amministrazione) alle proprie obbligazioni, anche per i crediti non ancora scaduti, a semplice richiesta, quanto ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre gli stessi restano soggetti interessi maturati sino alla disciplina propria data della restituzione e spese. Una volta rimborsato il corrispettivo anticipato, inoltre, i crediti sarebbero stati nuovamente trasferiti alla Cedente, salvo che su sua richiesta e a suo rischio e spese, il Factor avesse accettato di esperire in proprio le azioni per il recupero delle somme relative ai crediti ceduti. Veniva dunque stipulato apposito atto di cessione pro solvendo dei crediti futuri maturati dalla Cedente verso il Debitore ceduto in cui si stabiliva che quest’ultimo avrebbe effettuato i pagamenti mediante accredito su conto corrente intestato al Factor. Nel frattempo la Cedente veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo e il Factor quantificava il proprio credito avente ad oggetto la restituzione del rispettivo schema negozialecorrispettivo anticipatamente ricevuto dalla Cedente alla data di apertura della procedura di concordato preventivo. Tra i crediti già oggetto di cessione al Factor compariva un credito, mentre non ancora saldato, del Xxxxxxxx ceduto per servizi resi dalla Cedente di cui chiedevano il pagamento integrale sia il Factor sia la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui simul stabunt, simul cadent (3). In ultima analisi, ciò comporta che se un contratto è nullo, la nullità si riflette sulla permanenza del vincolo negoziale relativamente agli altri contratti. Infatti nella precedente giurisprudenza si è affermato costantemente che affinchè si possa parlare di collegamento negoziale non basta rinvenire l’esistenza dell’animus colligandi, ma è altresì indispensabile accertare un’obiettiva connessione fra i singoli contratti, in vista della realizzazione di un intento economico tangibile ed ulteriore, irraggiungibile con una unica pattuizione (4)Cedente. La giurisprudenza di legittimità ritiene che affinchè possa configurarsi un collegamento negoziale Cedente ha dunque convenuto in senso tecnico (5)giudizio il Xxxxxxxx ceduto e il Factor per ottenere, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci previo accertamento dei diritti ed obblighi in capo a ciascuna delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente del rapporto trilaterale tra loro intercorso in un assetto economico globale ed unitario (6), sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (7). Com'è noto, il collegamento negoziale si realizza attraverso la creazione di un vincolo fra i contratti che nel rispetto della causa e dell'individualità di ciascuno li indirizza al perseguimento di una funzione unitaria che trascende quella dei singoli contratti ed investe la fattispecie negoziale nel suo complesso (8). Nel collegamento volontario la fonte è costituita dall'autonomia contrattuale delle parti, e l'esistenza del collegamento va verificata non solo sulla base dei dati di natura soggettiva, bensì anche mediante il ricorso ad indici di tipo oggettivo. Il collegamento comporta la ripercussione delle vicende che investono un contratto - invalidità, inefficacia, risoluzione - sull'altro, seppure non necessariamente in funzione di condizionamento reciproco - ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all'altro e non viceversa - ed in rapporto di principale ed accessorio (9). Per tale ragione, la considerazione della unitarietà ed interdipendenza funzionale degli interessi perseguiti pone in secondo piano il rilievo meramente formale della pluralità dei documenti sottoscritti dalle parti (10). Infatti il criterio distintivo tra contratto “unico” e contratto “collegato”, non è dato da elementi formali, quali l'unità o la pluralità dei documenti contrattuali, in quanto un contratto può essere unico anche se ricavabile da più testi ed un unico testo può riunire più contratti, o dalla mera contestualità delle stipulazioni, ma da quello sostanziale dell'unicità o pluralità degli interessi perseguiti dalle parti interessate (11). Il contratto collegato non è quindi un tipo particolare di contratto, ma un fenomeno di regolamento degli interessi economici delle parti (12), il cui accertamento del nesso di collegamento, delle sue modalità e conseguenze attraverso l'individuazione dell'effettiva volontà delle parti e della reale funzione economico-sociale che esse hanno inteso dare ai contratti nell'economia dell'affare rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito (13), il cui apprezzamento, notoriamente non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logico- giuridici, come peraltro si dà atto nella stessa sentenza annotata. A ciò aggiungasi che il collegamento contrattuale può anche risultare legislativamente fissato ed essere allora tipizzato come accade nella disciplina della sublocazione contenuta nell'art. 1595 c.c., ma può essere anche tipico pur essendo espressione dell'autonomia contrattuale delle parti indicata dall'art. 1322 c.c. (14). In questi ultimi casi la giustificazione del collegamento è data dalla finalità complessiva, che è tale quando rende inscindibile l'assetto economico costituito dai diversi contratti posti in essere dalle parti contraenti (15). Ciò premesso, con l’interessante pronuncia che si annota, premesso che l’avviamento di un’impresa commerciale non può formare oggetto di autonoma cessione, in quanto non riveste le caratteristiche richieste dall’art. 1346 c.c. per l’oggetto del contratto, si conferma il principio che se un contratto è nullo il collegamento negoziale con altri contrati non nulli non comporta la validità dell'intero complesso dei contratti collegati. Infatti il riflesso della nullità di un contratto sulla permanenza del vincolo negoziale relativamente agli altri contratti collegati, ma con individualità autonoma, costituendo l'effetto dell'essenza del collegamento negoziale dato dalla naturale interdipendenza dei contratti collegati, non può essere impedito dalla circostanza che per ragioni estranee allo stesso fenomeno contrattuale alcuni di questi contratti non siano nulli. In buona sostanza, in base al ragionamento della Corte, ove si ammettesse che il collegamento negoziale tra un contratto nullo e gli altri contratti collegati non affetti da nullità comportasse la validità dell'intero complesso dei contratti collegati, il “collegamento” tra contratti finirebbe con l'operare come mezzo o strumento per eludere la nullità del singolo contratto (16). In ordine al primo profilo di nullità riguardante la complessa fattispecie esaminata, i giudici di legittimità osservano che per ritenere integrata la nullità virtù del contratto di cui trattasifactoring, stante la riscontrata mancanza dell'oggetto, che avrebbe dovuto essere costituito dal complesso dei beni materiali ed immateriali, basterebbe rilevare la sicura separata e contestuale cessione dell'intera attrezzatura aziendale, mancando ogni prova condanna del Xxxxxxxx ceduto al pagamento in ordine all'esistenza di altri beni aziendali diversi da quelli ceduti separatamente, unitamente all'espressa esclusione evincibile dallo stesso contratto dell'immobile in cui l'azienda era esercitata. Appare così evidente per la Suprema Corte come l’oggetto effettivo suo favore della promessa di vendita risulti essere il solo avviamento commerciale, nonostante quest’ultimo non possa essere autonomamente ceduto, in quanto notoriamente non viene ad esistenza autonomamente, ma solo come specifico elemento differenza tra l’importo del complesso dei beni aziendali, inteso come surplus di valore dato dalla loro organizzazione ed attitudine a penetrare nel mercato dei beni e servizi producendo ricchezza, sulla cui scorta, pur costituendo un’autonoma “posta” di bilancio nella valutazione del complesso di beni aziendali, non può tuttavia costituire credito oggetto di separata pattuizione cessione e cessione l’importo alla medesima dovuto; la Cedente, infatti, avrebbe provveduto a versare al Factor, a titolo di restituzione delle anticipazioni rese, la percentuale prevista dal piano concordatario per i crediti chirografari non strategici. Si sono costituiti in giudizio sia il Factor sia il Debitore ceduto. Il Factor in particolare eccepiva l’incompetenza del Tribunale di Massa (17)eccezione poi rinunciata) e precisava di aver già convenuto in giudizio il Debitore ceduto innanzi al Tribunale di Milano per ottenerne la condanna al pagamento dell’importo di cui alla fattura anticipata dal Factor in ragione del contratto di factoring. A ciò aggiungasi che nella promessa di vendita era Il Factor svolgeva altresì presente il patto - ritenuto legittimo dalla giurisprudenza di legittimità essendo finalizzato all’osservanza del principio di personalità della licenza - con cui il promittente venditore si obbligava domanda riconvenzionale volta ad accertare la titolarità in capo a sé dei crediti sorti nei confronti del promittente-acquirente a prestare Xxxxxxxx ceduto. Il Xxxxxxxx ceduto si costituiva in giudizio eccependo di non essere tenuto al pagamento delle prestazioni di cui alla fattura oggetto di contestazione in quanto, pur non disconoscendo l’esecuzione delle prestazioni da parte della Cedente, eccepiva che il suo consenso, o comunque a compiere l'attività necessaria, per consentirgli conguaglio di ottenere cui alla fattura sarebbe derivato dalla applicazione unilaterale da parte della Cedente di una nuova licenza (18)tariffa mai autorizzata dal Debitore ceduto. Inoltre, sempre al fine Contestava inoltre nei confronti del Factor l’insorgenza di meglio chiarire il concetto che l’autonomia dei singoli contratti, sebbene collegati per eseguire un’unica e complessiva operazione economica, non può reputarsi elemento idoneo a consentire che la validità dei singoli atti possa essere giudicata nell’ottica dell’intera operazione, la Corte ha ripreso l’orientamento già formatosi nella giurisprudenza ulteriori crediti. Il Tribunale di legittimità nell’affermare il principio che l'autorizzazione amministrativa all'esercizio di un'attività d’impresa, assumendo carattere personale, non è comunque riconducibile tra i beni che compongono l'azienda (19)Massa, con una pronuncia estremamente netta, ha respinto le domande tanto della Cedente quanto del Factor, accertando da una parte la conseguenza che mancata prova dell’esistenza del credito della Cedente nei confronti del Xxxxxxxx ceduto e, dall’altro, lo scioglimento del contratto di factoring, l’ammontare del credito a titolo di anticipazione vantato dal Factor nei confronti della Cedente e l’avvenuto soddisfacimento dello stesso nella misura prevista dal piano concordatario. Muovendo dall’assunto secondo cui il contratto di factoring, di durata indeterminata, prevedeva per ciascuna delle parti la facoltà di recesso, senza obbligo di motivazione o preavviso - clausola, presente peraltro nella generalità dei contratti di factoring - il Tribunale ha ritenuto del tutto legittimo il recesso esercitato dalla Cedente, peraltro non contestato dal Factor il quale ha riconosciuto sia il venir meno del contratto di factoring sia del successivo attuativo avente ad oggetto la cessione pro solvendo dei crediti futuri maturati dal Cedente nei confronti del Xxxxxxxx ceduto. Il Tribunale di Massa inoltre, pur ritenendo non provato il credito nel caso rapporto tra Xxxxxxx e Xxxxxxxx ceduto, ha accertato l’esistenza del credito vantato dal Factor nei confronti della Cedente alla data di cessione ammissione di quest’ultimaIl Tribunale ha rigettato tutte le altre domande condannando la Cedente e il Factor, tale contratto non può ritenersi in solido tra loro, alla refusione delle spese di per sè nullo per violazione lite in favore del principio di intrasferibilità delle autorizzazioni (20)Xxxxxxxx ceduto e compensando invece integralmente quelle relative ai rapporti tra loro intercorsi.

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IL CASO. Con La Alfa in concordato preventivo conviene in giudizio la sentenza Banca, chiedendo dichiararsi l’inefficacia – ai sensi degli artt. 56 e 169 L.F. – delle operazioni di compensazione effettuate dalla Banca tra il credito di quest’ultima per restituzione anticipi (concessi a seguito della presentazione di effetti salvo buon fine) e il debito della stessa Banca per la restituzione in epigrafefavore di Alfa delle somme incassate, in veste di mandataria, dai debitori di Alfa. La Banca, dal suo canto, sostiene di aver ricevuto incarico di anticipare i versamenti su conto corrente delle somme portate da effetti presentati salvo buon fine e, nel contempo, di incassare le somme pagate dai debitori della Società, provvedendo a regolare in conto corrente i reciproci rapporti di dare/avere, anche in conformità alla clausola di compensazione contenuta nei contratti di conto corrente in essere con Alfa. Pertanto, secondo la Banca, l’obbligo di Alfa di restituire le somme ricevute a titolo di anticipo, fondato sulla clausola di compensazione, sarebbe sorto in epoca antecedente alla cristallizzazione dei crediti determinata con la domanda di ammissione di Alfa al concordato preventivo, con esclusione di qualsiasi obbligo restitutorio in capo alla Banca. Nei fatti, secondo l’ordinario svolgersi del tipico rapporto bancario, la Suprema CorteBanca anticipava le somme di cui agli effetti e, riscontrata la nullità del contratto preliminare una volta provveduto all’incasso di vendita questi ultimi, accreditava le somme sul conto anticipi, andando a estinguere in forza di ramo d’azienda per mancanza dell'oggettocompensazione l’obbligo di restituzione delle somme anticipate. Ancora in punto di fatto, il Giudice rileva che anziché essere costituito dal complesso dei beni aziendali materiali ed immateriali, risultava invece rappresentato dal solo avviamentodalla documentazione prodotta in causa dalla Banca non risulta provata l’esistenza di un espresso patto di compensazione tra il debito sul conto anticipi e il credito alla restituzione delle somme incassate dalla Banca in qualità di mandataria, non autonomamente cedibile, afferma che l'esistenza dell'oggetto del essendo allo scopo sufficiente il generico patto di compensazione previsto nell’originario (e antecedente) contratto di promessa apertura di vendita conto corrente, non riprodotto né richiamato dal contratto di ramo d'azienda non può ricavarsi dall'interazione degli effetti dei contratti contestuali collegati qualoraapertura di credito che regolava le anticipazioni. E già questa circostanza sarebbe idonea, come nella speciesecondo il Tribunale di Massa, alcuni di questi non siano nulli, altrimenti, il collegamento negoziale finirebbe per essere un mezzo per eludere la nullità del singolo contratto collegato, con la conseguenza che, al contrario di quanto ritenuto dal giudice del merito, nella fattispecie esaminata, il collegamento negoziale non è idoneo a consentire di ritenere esistente l'oggetto costituito dal trasferimento del ramo di azienda. I contratti così concepiti quindi non si fondono in un accordo unico, rimanendo distinti l'uno dall'altro, pur essendo volti al perseguimento di un risultato economico comune voluto dai contraenti. Ciò non toglie che l'influenza reciproca debba escludere che vizi o mancanze di uno dei contratti possano essere compensate dal collegamento con gli altrirespingere le eccezioni della Banca, in quanto ogni contratto il diritto della struttura collegata deve essere valido ed efficace banca a operare la compensazione tra credito per anticipazione e debito per la restituzione delle somme incassate quale mandataria non potrebbe trovare origine né nelle mere modalità tecniche seguite dalla Banca per regolare le relative operazioni né dal semplice conferimento di un mandato per la riscossione, occorrendo piuttosto un’espressa previsione negoziale che consenta alla banca di incamerare in modo diretto i pagamenti eseguiti da terzi e destinati al correntista. Tuttavia, non potendo reperire aliunde elementi che sanino eventuali criticità. La conseguenza il Tribunale di quanto sinora detto è che da un lato ciascun accordo deve rimanere assoggettato alla propria disciplina, e dall’altro Massa osserva di seguito che il collegamento determina soltanto una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale complessivamente inteso: simul stabunt, simul cadent. Il contratto è lo strumento giuridico attraverso il quale si possono costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali: è, dunque, un mezzo con rigetto dell’eccezione di compensazione proposta dalla Banca non verrebbe meno anche nel caso in cui si determinano gli spostamenti di ricchezza all’interno dell’ordinamento giuridico ed a tale fine, è indispensabile che tali spostamenti siano supportati fosse stata provata da una causa. Ciò premesso, con la pronuncia in commento la Suprema Corte ribadisce il principio che in tema di collegamento tra contratti, il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, essendo un meccanismo attraverso il quale le stesse parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato non per mezzo Beta l’esistenza di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata patto di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un regolamento unitario dei reciproci interessi (1)compensazione in data certa anteriore all’apertura della procedura di concordato preventivo. Pertanto, anche quando il collegamento determini un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, ciascuno di essi si caratterizza in funzione di una propria causa e conserva una distinta individualità giuridica (2). La conseguenza che se ne trae è che, in caso di collegamento funzionale tra più contratti, gli stessi restano soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui simul stabunt, simul cadent (3). In ultima analisi, ciò comporta che se un contratto è nullo, la nullità si riflette sulla permanenza del vincolo negoziale relativamente agli altri contratti. Infatti nella precedente giurisprudenza si è affermato costantemente che affinchè si possa parlare di collegamento negoziale non basta rinvenire l’esistenza dell’animus colligandi, ma è altresì indispensabile accertare un’obiettiva connessione fra i singoli contratti, in vista della realizzazione di un intento economico tangibile ed ulteriore, irraggiungibile con una unica pattuizione (4). La giurisprudenza di legittimità ritiene che affinchè possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico (5169 L.F.), che impone i rispettivi crediti siano preesistenti all’apertura della procedura concorsuale. Dunque la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia compensazione non può operare nell’ipotesi in cui il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di debitore abbia conferito ad una finalità pratica consistente in banca un assetto economico globale ed unitario (6), sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione mandato all’incasso di un fine ulterioreproprio credito – attribuendole la facoltà di compensare il relativo importo con lo scoperto di un conto corrente da lui intrattenuto con la medesima banca – e le somme siano state incassate dalla banca dopo l’apertura della procedura: l’obbligo della banca di restituire al mandante le somme incassate sorge infatti al momento in cui le somme sono incassate, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (7). Com'è notose questo momento è successivo all’apertura della procedura, il collegamento negoziale si realizza attraverso credito della massa a ottenerne la creazione di un vincolo fra i contratti che nel rispetto della causa e dell'individualità di ciascuno li indirizza al perseguimento di una funzione unitaria che trascende quella dei singoli contratti ed investe la fattispecie negoziale nel suo complesso (8). Nel collegamento volontario la fonte è costituita dall'autonomia contrattuale delle parti, e l'esistenza del collegamento va verificata restituzione non solo sulla base dei dati di natura soggettiva, bensì anche mediante il ricorso ad indici di tipo oggettivo. Il collegamento comporta la ripercussione delle vicende che investono un contratto - invalidità, inefficacia, risoluzione - sull'altro, seppure non necessariamente in funzione di condizionamento reciproco - ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all'altro e non viceversa - ed in rapporto di principale ed accessorio (9). Per tale ragione, la considerazione della unitarietà ed interdipendenza funzionale degli interessi perseguiti pone in secondo piano il rilievo meramente formale della pluralità dei documenti sottoscritti dalle parti (10). Infatti il criterio distintivo tra contratto “unico” e contratto “collegato”, non è dato da elementi formali, quali l'unità o la pluralità dei documenti contrattuali, in quanto un contratto può essere unico anche se ricavabile da più testi ed compensato con un unico testo può riunire più contratti, o dalla mera contestualità delle stipulazioni, ma da debito concorsuale (quello sostanziale dell'unicità o pluralità degli interessi perseguiti dalle parti interessate (11alla restituzione dell’anticipazione). Il contratto collegato non è Tribunale di Xxxxx ha quindi un tipo particolare accolto la domanda di contratto, ma un fenomeno di regolamento degli interessi economici delle parti (12), il cui accertamento del nesso di collegamento, delle sue modalità e conseguenze attraverso l'individuazione dell'effettiva volontà delle parti e della reale funzione economico-sociale che esse hanno inteso dare ai contratti nell'economia dell'affare rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito (13), il cui apprezzamento, notoriamente non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logico- giuridici, come peraltro si dà atto nella stessa sentenza annotata. A ciò aggiungasi che il collegamento contrattuale può anche risultare legislativamente fissato ed essere allora tipizzato come accade nella disciplina della sublocazione contenuta nell'art. 1595 c.cAlfa., ma può essere anche tipico pur essendo espressione dell'autonomia contrattuale delle parti indicata dall'art. 1322 c.c. (14). In questi ultimi casi la giustificazione del collegamento è data dalla finalità complessiva, che è tale quando rende inscindibile l'assetto economico costituito dai diversi contratti posti in essere dalle parti contraenti (15). Ciò premesso, con l’interessante pronuncia che si annota, premesso che l’avviamento di un’impresa commerciale non può formare oggetto di autonoma cessione, in quanto non riveste le caratteristiche richieste dall’art. 1346 c.c. per l’oggetto del contratto, si conferma il principio che se un contratto è nullo il collegamento negoziale con altri contrati non nulli non comporta la validità dell'intero complesso dei contratti collegati. Infatti il riflesso della nullità di un contratto sulla permanenza del vincolo negoziale relativamente agli altri contratti collegati, ma con individualità autonoma, costituendo l'effetto dell'essenza del collegamento negoziale dato dalla naturale interdipendenza dei contratti collegati, non può essere impedito dalla circostanza che per ragioni estranee allo stesso fenomeno contrattuale alcuni di questi contratti non siano nulli. In buona sostanza, in base al ragionamento della Corte, ove si ammettesse che il collegamento negoziale tra un contratto nullo e gli altri contratti collegati non affetti da nullità comportasse la validità dell'intero complesso dei contratti collegati, il “collegamento” tra contratti finirebbe con l'operare come mezzo o strumento per eludere la nullità del singolo contratto (16). In ordine al primo profilo di nullità riguardante la complessa fattispecie esaminata, i giudici di legittimità osservano che per ritenere integrata la nullità del contratto di cui trattasi, stante la riscontrata mancanza dell'oggetto, che avrebbe dovuto essere costituito dal complesso dei beni materiali ed immateriali, basterebbe rilevare la sicura separata e contestuale cessione dell'intera attrezzatura aziendale, mancando ogni prova in ordine all'esistenza di altri beni aziendali diversi da quelli ceduti separatamente, unitamente all'espressa esclusione evincibile dallo stesso contratto dell'immobile in cui l'azienda era esercitata. Appare così evidente per la Suprema Corte come l’oggetto effettivo della promessa di vendita risulti essere il solo avviamento commerciale, nonostante quest’ultimo non possa essere autonomamente ceduto, in quanto notoriamente non viene ad esistenza autonomamente, ma solo come specifico elemento del complesso dei beni aziendali, inteso come surplus di valore dato dalla loro organizzazione ed attitudine a penetrare nel mercato dei beni e servizi producendo ricchezza, sulla cui scorta, pur costituendo un’autonoma “posta” di bilancio nella valutazione del complesso di beni aziendali, non può tuttavia costituire oggetto di separata pattuizione e cessione (17). A ciò aggiungasi che nella promessa di vendita era altresì presente il patto - ritenuto legittimo dalla giurisprudenza di legittimità essendo finalizzato all’osservanza del principio di personalità della licenza - con cui il promittente venditore si obbligava nei confronti del promittente-acquirente a prestare il suo consenso, o comunque a compiere l'attività necessaria, per consentirgli di ottenere una nuova licenza (18). Inoltre, sempre al fine di meglio chiarire il concetto che l’autonomia dei singoli contratti, sebbene collegati per eseguire un’unica e complessiva operazione economica, non può reputarsi elemento idoneo a consentire che la validità dei singoli atti possa essere giudicata nell’ottica dell’intera operazione, la Corte ha ripreso l’orientamento già formatosi nella giurisprudenza di legittimità nell’affermare il principio che l'autorizzazione amministrativa all'esercizio di un'attività d’impresa, assumendo carattere personale, non è comunque riconducibile tra i beni che compongono l'azienda (19), con la conseguenza che nel caso di cessione di quest’ultima, tale contratto non può ritenersi di per sè nullo per violazione del principio di intrasferibilità delle autorizzazioni (20).

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IL CASO. Con la sentenza Il Fornitore, una società di capitali, cede in epigrafefavore del Factor i crediti pecuniari vantati nei confronti del Ministero della Difesa. Successivamente il Factor rimette le somme dovute al Fornitore in forza del rapporto di factoring – non è chiaro se sulla scorta di una pattuizione coeva al contratto di factoring o in seguito a successive indicazioni del Fornitore; né se i versamenti siano effettuati a titolo di saldo del corrispettivo della cessione o a titolo di anticipazione – su di un conto corrente intestato al Fornitore presso una Banca appartenente allo stesso Gruppo del Factor. A seguito del fallimento del Fornitore, il Curatore esercita azione revocatoria nei confronti del Factor e della Banca, chiedendo in via principale l’inefficacia delle cessioni di credito e, in subordine, la Suprema Corterevoca delle rimesse effettuate dal Factor sul conto corrente. In primo grado, riscontrata il Tribunale di Roma, con sentenza emessa nel 2002, ha respinto la nullità domanda della Curatela, rilevando che le cessioni dei crediti e le rimesse sul conto corrente non avevano avuto funzione solutoria, diretta all’estinzione di un pregresso debito nei confronti del contratto preliminare Factor, ma la funzione di vendita di ramo d’azienda per mancanza dell'oggetto, che anziché essere costituito dal complesso dei beni aziendali materiali ed immateriali, risultava invece rappresentato dal solo avviamento, non autonomamente cedibile, afferma che l'esistenza dell'oggetto garanzia tipica del contratto di promessa di vendita di ramo d'azienda non può ricavarsi dall'interazione degli effetti dei contratti contestuali collegati qualora, come nella specie, alcuni di questi non siano nulli, altrimenti, il collegamento negoziale finirebbe per essere un mezzo per eludere la nullità del singolo contratto collegatofactoring. Questa decisione è tuttavia ribaltata dalla Corte d’Appello capitolina che, con sentenza del 2011, ha accolto l’impugnazione del Curatore, dichiarando l’inefficacia nei confronti della massa delle rimesse effettuate dal Factor sul conto corrente del Fornitore presso la conseguenza cheBanca, al contrario per un complessivo importo di quanto ritenuto dal giudice del meritoEuro 862.119,69, nella fattispecie esaminata, il collegamento negoziale non è idoneo a consentire di ritenere esistente l'oggetto costituito dal trasferimento del ramo di azienda. I contratti così concepiti quindi non si fondono in un accordo unico, rimanendo distinti l'uno dall'altro, pur essendo volti al perseguimento di un risultato economico comune voluto dai contraenti. Ciò non toglie che l'influenza reciproca debba escludere che vizi o mancanze di uno dei contratti possano essere compensate dal collegamento con gli altri, in quanto ogni contratto condannando per l’effetto la Banca alla restituzione della struttura collegata deve essere valido ed efficace in sé, non potendo reperire aliunde elementi che sanino eventuali criticitàpredetta somma. La conseguenza Banca – nella quale era stata incorporata anche la società Factor – ricorre in Cassazione fondando le proprie censure, a quanto è dato evincere dalla sintetica descrizione contenuta nella motivazione, sulla ritenuta indebita sovrapposizione del rapporto di quanto sinora detto è factoring con quello tra il fornitore e la Banca, sovrapposizione che da un lato ciascun accordo deve rimanere assoggettato alla propria disciplinasi sarebbe tradotta sia in profili di insufficienza motivazionale sia in una indebita sovrapposizione tra azione revocatoria fondata sulla anormalità del mezzo di pagamento (art. 67, comma 1, n. 2, L.F.) e dall’altro azione revocatoria relativa a pagamenti non anomali (art. 67, comma 2, L.F.) La Corte di Cassazione ritiene di converso che il collegamento determina soltanto una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale complessivamente inteso: simul stabunt, simul cadent. Il contratto è lo strumento giuridico attraverso il quale si possono costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali: è, dunque, un mezzo con cui si determinano gli spostamenti Giudice di ricchezza all’interno dell’ordinamento giuridico ed a tale fine, è indispensabile che tali spostamenti siano supportati da una causa. Ciò premesso, con la pronuncia in commento la Suprema Corte ribadisce il principio che in tema di collegamento tra contratti, il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, essendo un meccanismo attraverso il quale le stesse parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un regolamento unitario dei reciproci interessi (1). Pertanto, anche quando il collegamento determini un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, ciascuno di essi si caratterizza in funzione di una propria causa e conserva una distinta individualità giuridica (2). La conseguenza che se ne trae è che, in caso di collegamento funzionale tra più contratti, gli stessi restano soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui simul stabunt, simul cadent (3). In ultima analisi, ciò comporta che se un contratto è nullo, la nullità si riflette sulla permanenza del vincolo negoziale relativamente agli altri contratti. Infatti nella precedente giurisprudenza si è affermato costantemente che affinchè si possa parlare di collegamento negoziale non basta rinvenire l’esistenza dell’animus colligandi, ma è altresì indispensabile accertare un’obiettiva connessione fra i singoli contratti, in vista della realizzazione di un intento economico tangibile ed ulteriore, irraggiungibile con una unica pattuizione (4). La giurisprudenza di legittimità ritiene che affinchè possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico (5), che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario (6), sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (7). Com'è noto, il collegamento negoziale si realizza attraverso la creazione di un vincolo fra i contratti che nel rispetto della causa e dell'individualità di ciascuno li indirizza al perseguimento di una funzione unitaria che trascende quella dei singoli contratti ed investe secondo grado abbia esattamente ricostruito la fattispecie negoziale nel suo complesso (8)proprio valorizzando l’unitarietà della fattispecie e la natura trilaterale del rapporto tra Banca, Factor e Fornitore. Nel collegamento volontario Ne è conseguito il rigetto dell’impugnazione e la fonte è costituita dall'autonomia contrattuale conferma dell’obbligo della Banca alla restituzione dell’importo delle parti, e l'esistenza del collegamento va verificata non solo sulla base dei dati di natura soggettiva, bensì anche mediante il ricorso ad indici di tipo oggettivo. Il collegamento comporta la ripercussione delle vicende che investono un contratto - invalidità, inefficacia, risoluzione - sull'altro, seppure non necessariamente in funzione di condizionamento reciproco - ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all'altro e non viceversa - ed in rapporto di principale ed accessorio (9). Per tale ragione, la considerazione della unitarietà ed interdipendenza funzionale degli interessi perseguiti pone in secondo piano il rilievo meramente formale della pluralità dei documenti sottoscritti dalle parti (10). Infatti il criterio distintivo tra contratto “unico” e contratto “collegato”, non è dato da elementi formali, quali l'unità o la pluralità dei documenti contrattuali, in quanto un contratto può essere unico anche se ricavabile da più testi ed un unico testo può riunire più contratti, o dalla mera contestualità delle stipulazioni, ma da quello sostanziale dell'unicità o pluralità degli interessi perseguiti dalle parti interessate (11). Il contratto collegato non è quindi un tipo particolare di contratto, ma un fenomeno di regolamento degli interessi economici delle parti (12), il cui accertamento del nesso di collegamento, delle sue modalità e conseguenze attraverso l'individuazione dell'effettiva volontà delle parti e della reale funzione economico-sociale che esse hanno inteso dare ai contratti nell'economia dell'affare rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito (13), il cui apprezzamento, notoriamente non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logico- giuridici, come peraltro si dà atto nella stessa sentenza annotata. A ciò aggiungasi che il collegamento contrattuale può anche risultare legislativamente fissato ed essere allora tipizzato come accade nella disciplina della sublocazione contenuta nell'art. 1595 c.crimesse ricevute., ma può essere anche tipico pur essendo espressione dell'autonomia contrattuale delle parti indicata dall'art. 1322 c.c. (14). In questi ultimi casi la giustificazione del collegamento è data dalla finalità complessiva, che è tale quando rende inscindibile l'assetto economico costituito dai diversi contratti posti in essere dalle parti contraenti (15). Ciò premesso, con l’interessante pronuncia che si annota, premesso che l’avviamento di un’impresa commerciale non può formare oggetto di autonoma cessione, in quanto non riveste le caratteristiche richieste dall’art. 1346 c.c. per l’oggetto del contratto, si conferma il principio che se un contratto è nullo il collegamento negoziale con altri contrati non nulli non comporta la validità dell'intero complesso dei contratti collegati. Infatti il riflesso della nullità di un contratto sulla permanenza del vincolo negoziale relativamente agli altri contratti collegati, ma con individualità autonoma, costituendo l'effetto dell'essenza del collegamento negoziale dato dalla naturale interdipendenza dei contratti collegati, non può essere impedito dalla circostanza che per ragioni estranee allo stesso fenomeno contrattuale alcuni di questi contratti non siano nulli. In buona sostanza, in base al ragionamento della Corte, ove si ammettesse che il collegamento negoziale tra un contratto nullo e gli altri contratti collegati non affetti da nullità comportasse la validità dell'intero complesso dei contratti collegati, il “collegamento” tra contratti finirebbe con l'operare come mezzo o strumento per eludere la nullità del singolo contratto (16). In ordine al primo profilo di nullità riguardante la complessa fattispecie esaminata, i giudici di legittimità osservano che per ritenere integrata la nullità del contratto di cui trattasi, stante la riscontrata mancanza dell'oggetto, che avrebbe dovuto essere costituito dal complesso dei beni materiali ed immateriali, basterebbe rilevare la sicura separata e contestuale cessione dell'intera attrezzatura aziendale, mancando ogni prova in ordine all'esistenza di altri beni aziendali diversi da quelli ceduti separatamente, unitamente all'espressa esclusione evincibile dallo stesso contratto dell'immobile in cui l'azienda era esercitata. Appare così evidente per la Suprema Corte come l’oggetto effettivo della promessa di vendita risulti essere il solo avviamento commerciale, nonostante quest’ultimo non possa essere autonomamente ceduto, in quanto notoriamente non viene ad esistenza autonomamente, ma solo come specifico elemento del complesso dei beni aziendali, inteso come surplus di valore dato dalla loro organizzazione ed attitudine a penetrare nel mercato dei beni e servizi producendo ricchezza, sulla cui scorta, pur costituendo un’autonoma “posta” di bilancio nella valutazione del complesso di beni aziendali, non può tuttavia costituire oggetto di separata pattuizione e cessione (17). A ciò aggiungasi che nella promessa di vendita era altresì presente il patto - ritenuto legittimo dalla giurisprudenza di legittimità essendo finalizzato all’osservanza del principio di personalità della licenza - con cui il promittente venditore si obbligava nei confronti del promittente-acquirente a prestare il suo consenso, o comunque a compiere l'attività necessaria, per consentirgli di ottenere una nuova licenza (18). Inoltre, sempre al fine di meglio chiarire il concetto che l’autonomia dei singoli contratti, sebbene collegati per eseguire un’unica e complessiva operazione economica, non può reputarsi elemento idoneo a consentire che la validità dei singoli atti possa essere giudicata nell’ottica dell’intera operazione, la Corte ha ripreso l’orientamento già formatosi nella giurisprudenza di legittimità nell’affermare il principio che l'autorizzazione amministrativa all'esercizio di un'attività d’impresa, assumendo carattere personale, non è comunque riconducibile tra i beni che compongono l'azienda (19), con la conseguenza che nel caso di cessione di quest’ultima, tale contratto non può ritenersi di per sè nullo per violazione del principio di intrasferibilità delle autorizzazioni (20).

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