IL PRINCIPIO DEL DECORO NELL’ Clausole campione

IL PRINCIPIO DEL DECORO NELL’. ART. 2233, COMMA 2, C.C. Il decoro della professione è contemplato dal codice civile come criterio di commisurazione del compenso professionale non suscettibile di deroghe. «In ogni caso», afferma l’art. 2233, comma 2, c.c. «la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione». Nel calcolo del compenso professionale, dunque, il parametro del decoro della categoria di appartenenza dovrebbe essere considerato un elemento imprescindibile. Aspetto di non poco rilievo che l’Antitrust trascura di osserva- re è che la riforma Xxxxxxx, pur avendo modificato il terzo comma dell’art. 2233 c.c., non ha leso l’integrità del secondo comma2 dello stesso articolo, che continua a disporre: «In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione»3. Il secondo comma dell’art. 2233 c.c. è rimasto, quindi, un punto di riferi- mento nella parte in cui prevede che la misura dell’onorario, seppur rimessa alla libera contrattazione delle parti, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione. Il disposto prospetta un criterio non mercantile di determinazione del compenso, il “decoro professionale”, che assume, in verità, un significato più ampio, da interpretare come strumento di tutela della persona stessa del la- voratore intellettuale. L’art. 2233, comma 2, c.c. - riferendosi all’importanza dell’opera - pone in rilievo la proporzionalità oggettiva al risultato utile dell’opera prestata, princi- pio immanente alla disciplina generale del lavoro autonomo4. Il legislatore, infatti, ha avuto cura di sancire sia la corrispondenza tra quantità e qualità del lavoro prestato - il sostantivo importanza sottolinea soprattutto l’aspetto qualitativo, il pregio dell’opera e la correlativa utilità potenziale per il cliente - ed il compenso, sia la proporzione tra la misura della prestazione e la capaci- tà lavorativa globale del professionista, in modo tale che gli sia garantita un’esistenza decorosa5, tanto sull’assunto secondo cui la norma contenuta nel comma 2 dell’art. 2233 c.c. non può essere ritenuta una mera affermazione di principio. Non lasciano spazio a dubbi sia, come già accennato, l’incipit del- la norma («In ogni caso») sia la sua collocazione6. Una consistente opzione interpretativa, riferendosi all’art. 2233 c.c., prefi- gura - in parallelo con quella offerta dall’art. 36 Cost. - la garanzia di un compenso che consenta al professionista intel...

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