Grandine su fragili Clausole campione

Grandine su fragili. A parziale deroga delle lettere j) e k) di cui all’Art. 1.11 - Eventi Atmosferici, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati dalla grandine su fragili, quali: - serramenti, vetrate e lucernari in genere; - lastre di vetro o cristallo di ogni tipo, di cemento-amianto e manufatti di materia plastica, esclusi quelli non integri ed esenti da difetti oppure che alla data del sinistro, per effetto di invecchiamento, avevano perso le caratteristiche di resistenza originaria. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c. Si precisa altresì che: - le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili; - sono esclusi i danni a pannelli solari e pannelli fotovoltaici; - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 250,00; - in nessun caso la Società pagherà somma maggiore al 10% del capitale assicurato per il Fabbricato con il massimo di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Grandine su fragili. A parziale deroga di quanto previsto alle Esclusioni ed in riferimento alla garanzia Eventi Atmosferici, la Società indennizza i danni materiali causati da grandine a: Agli effetti della presente estensione di garanzia in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF]. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata nella tabella [LSF].
Grandine su fragili. La società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da grandine a:
Grandine su fragili. Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "Eventi atmosferici" e a integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati da grandine ai: - serramenti, vetrate e lucernari in genere; - lastre in cemento amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati. La garanzia viene prestata con uno scoperto del 12% con il minimo di € 5.000,00 per ogni sinistro, e con un limite di risarcimento pari a € 100.000,00 per sinistro e € 500.000,00 per periodo assicurativo annuo.
Grandine su fragili. Il pagamento dell'indennizzo sarà pagato con uno scoperto del 10% minimo € 300. In nessun caso la Società pagherà importo superiore a € 5.000 per sinistro e € 10.000 per annualità assicurativa. Per i cappotti termici i suddetti limiti sono elevati rispettivamente a € 10.000 e € 20.000.
Grandine su fragili. La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti causati dalla grandine a:
Grandine su fragili. (nella forma a Xxxxx Xxxxxxx)
Grandine su fragili. A parziale deroga di quanto previsto alle Esclusioni ed in riferimento alla garanzia Eventi Atmosferici, la Società indennizza i danni materiali causati da grandine a: - serramenti, vetrate e lucernari in genere; - lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di Beni Immobili o tettoie aperte da uno o più lati. Agli effetti della presente estensione di garanzia in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF]. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata nella tabella [LSF].
Grandine su fragili. Sono esclusi i danni causati a serramenti, vetrate e Lucernari in genere realizzati con vetro non temprato. Grandine su beni all’aperto Sono esclusi i danni ai beni deperibili per loro natura a seguito di esposizione diretta agli agenti atmosferici.
Grandine su fragili. La garanzia è prestata in deroga al punto 2.7.6 “Eventi atmosferici”, ed è estesa ai danni causati da Grandine a: • Serramenti, vetrate e Lucernari in genere con esclusione di quelli realizzati in vetro non temprato; • Lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di Fabbricati aperti da uno o più lati. La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e prevede l’applicazione della Franchigia o dello Scoperto e del Limite di indennizzo indicati in Polizza.