GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO Clausole campione

GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO. La Concessione della gestione dell’impianto sportivo di proprietà del Comune comprende le seguenti prestazioni:
GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO. Art. 9 UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO;
GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO. La Concessione della gestione dell’impianto sportivo di proprietà del Comune comprende le seguenti prestazioni. Il Concessionario deve assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all’uso dei locali stessi e delle attrezzature, per tutte le utenze, con propri mezzi e propria struttura tecnico-operativa, con personale ausiliario e addetti anche volontari. Il Concessionario è l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale, nell’ambito della gestione e funzionamento dell’Impianto; deve , altresì, provvedere all’apertura, chiusura, vigilanza dell’impianto, nonché alla manutenzione del verde. Il Concessionario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi. A tal fine deve chiedere preventiva autorizzazione con lettera raccomandata A.R. da inviare, almeno 10 giorni prima, all’Amministrazione Comunale. Nei casi di assoluta e documentata urgenza, previa apposita comunicazione, il Concessionario può provvedere immediatamente ai lavori di manutenzione ordinaria assumendo la responsabilità per danni, nocumenti e rischi che possano derivare dai suddetti interventi agli impianti, servizi e strutture medesime e alla funzionalità degli stessi. Il Comune di Assemini è esonerato in tutti i casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.
GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO. Per «gestione dell’impianto sportivo» si intende, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della Legge Regionale 6 luglio 2007, n. 11, «l’insieme delle operazioni che consentono all’impianto di funzionare ed erogare servizi». Si intende, pertanto, sia l’utilizzo da parte del soggetto gestore per proprie attività, di campionato, di promozione sportiva e altro, sia l’utilizzo da parte di altri soggetti sportivi o, dove compatibile con le caratteristiche dell’impianto, da parte dell’utenza libera. Il concessionario compatibilmente con le proprie attività, si impegna quindi ad assicurare il migliore utilizzo della struttura a favore dell’intera collettività e a gestire la stessa con le seguenti finalità: ▪ a fini sportivi, per la fruizione del servizio da parte degli utenti che praticano tale disciplina; ▪ a fini scolastici, sociali e ricreativi per la fruizione del servizio da parte degli utenti (studenti, anziani, diversamente abili ecc.); ▪ per la realizzazione di manifestazioni, eventi a carattere sportivo e ricreativo. L’impianto sportivo viene concesso nelle condizioni e nello stato di fatto in cui si trova e può essere utilizzato, date le caratteristiche tecniche, per allenamenti e iniziative sportive, legate in particolar modo alla disciplina praticata. La gestione dell’impianto sportivo avviene nel rispetto del presente capitolato e del Progetto tecnico-organizzativo presentato in sede di gara. In particolare, fatto salvo quanto proposto dall’Associazione aggiudicataria, in sede di Progetto tecnico-organizzativo:
GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO. Il concessionario è responsabile in via diretta, nei confronti del Comune di Asti, della corretta erogazione di tutti i servizi oggetto del contratto, anche in caso di subappalto o sub- affidamento. Il concessionario può procedere all’affidamento a terzi dei servizi non eseguiti direttamente nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e dalla documentazione di gara.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).