Common use of Gestione delle vertenze di danno e spese legali Clause in Contracts

Gestione delle vertenze di danno e spese legali. La Società si obbliga ad assumere la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita, anche qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici designati dall’assicurato, purchè ratificati dalla Compagnia. La Compagnia non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

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Samples: Polizza All Risk Property /Rcto Sport E Salute Spa Polizza Di Assicurazione All Risks Property, cri.it, Polizza All Risk Property /Rcto Coni Servizi Spa Polizza Di Assicurazione All Risks Property

Gestione delle vertenze di danno e spese legali. La Società si obbliga ad assumere la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i del/ danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita, anche qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici designati dall’assicurato, purchè purché ratificati dalla Compagnia. La Compagnia non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

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Samples: cittametropolitana.ve.it, www.comune.bredadipiave.tv.it, cdn1.regione.veneto.it

Gestione delle vertenze di danno e spese legali. La Società si obbliga ad assumere assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale giudiziale che giudizialestragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicuratodell’Assicurato , designando di intesa con lo stessoove occorra, legali o tecnici e ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato all’Assicurato stesso. Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la società, a richiesta dell’Assicurato, e ciò ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale, penale della vertenza fino all'esaurimento ad esaurimento del giudizio nel grado di giudizio in corso cui questo si trova al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita, anche qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicuratodell’avvenuta transazione. Sono Le spese sostenute per desistere all’azione giudiziaria promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto a ¼ del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora ; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono verranno ripartite fra Società e tra società ed Assicurato in proporzione al del rispettivo interesse. La Società non riconosce per altro le spese incontrate dall'Assicurato dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati dall’assicurato, purchè ratificati dalla Compagnia. La Compagnia e non risponde di multe o ammende ammende, né delle spese di giustizia penale.

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Samples: Polizza Di Assicurazione RCT/O, www.sirolo.pannet.it, www.sirolo.pannet.it

Gestione delle vertenze di danno e spese legali. La Società si obbliga ad assumere Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi del Contraente/Assicurato, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicuratodel Contraente/Assicurato e/o di dipendenti che si trovino implicati in conseguenza di fatti connessi all’espletamento dei propri compiti, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato al Contraente/Assicurato stesso. In caso di definizione transattiva del danno la Società, e ciò a richiesta del Contraente/Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i del danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita, anche qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicuratoil Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici designati dall’assicurato, purchè ratificati dalla Compagnia. La Compagnia non risponde di multe o ammende né ammende. La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all’andamento delle spese di giustizia penaleliti giudiziali.

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Samples: www.agcom.it, Polizza Di Responsabilita’ Civile Terzi E Prestatori D’opera

Gestione delle vertenze di danno e spese legali. La Società si obbliga ad assumere assume, fino alla loro definizione, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che sia penale, a nome dell'Assicuratodell’Assicurato, designando di designando, previa intesa con lo stesso, ove occorra, legali e/o tecnici e ed avvalendosi di tutti i diritti ed od azioni spettanti all'Assicurato all’Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita, anche qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione all’azione promossa dal danneggiato contro l'Assicuratol’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato dall’Assicurato per legali e/o tecnici che non siano designati dall’assicurato, purchè ratificati dalla Compagnia. La Compagnia nelle modalità di cui sopra e non risponde di multe o ammende ammende, né delle spese di giustizia penale. La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all’andamento delle liti giudiziali. Si precisa che la difesa dell’Assicurato viene assunta dalla Società in sede sia civile sia penale fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del giudizio nel grado in corso al momento della liquidazione del sinistro.

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Samples: Convenzione Assicurativa

Gestione delle vertenze di danno e spese legali. La Società si obbliga ad assumere assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicuratodell’Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato all’Assicurato stesso. In caso di definizione transattiva del danno la Società, e ciò a richiesta dell’Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i del danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita, anche qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicuratol’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati dall’assicurato, purchè ratificati dalla Compagnia. La Compagnia e non risponde di multe o ammende né ammende. La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all’andamento delle spese di giustizia penaleliti giudiziali.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Gestione delle vertenze di danno e spese legali. La Società si obbliga ad assumere assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale giudiziale che giudizialestragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicuratodell’Assicurato, designando di intesa con lo stessoove occorra, legali o tecnici e ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato all’Assicurato stesso. Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la società, a richiesta dell’Assicurato, e ciò ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale, della vertenza fino all'esaurimento ad esaurimento del giudizio nel grado di giudizio in corso cui questo si trova al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita, anche qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicuratodell’avvenuta transazione. Sono Le spese sostenute per resistere all’azione giudiziaria promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora ; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono verranno ripartite fra Società e tra società ed Assicurato in proporzione al del rispettivo interesse. La Società non riconosce per altro le spese incontrate dall'Assicurato dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati dall’assicurato, purchè ratificati dalla Compagnia. La Compagnia e non risponde di multe o ammende ammende, né delle spese di giustizia penale.

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Samples: www.cs.camcom.gov.it

Gestione delle vertenze di danno e spese legali. La Società si obbliga ad assumere assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita, anche fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Il Contraente e la Società individueranno di comune accordo un pool di legali fra quelli fiduciari della Società fra i quali l’assicurato potrà scegliere il legale cui affidare la difesa. La Società riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici designati dall’assicurato, purchè ratificati dalla Compagnia. La Compagnia non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

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Samples: www.asi.it

Gestione delle vertenze di danno e spese legali. La Società si obbliga ad assumere assume a proprio carico fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicuratodell’Assicurato, designando di intesa con lo stessoove occorre, legali o tecnici e consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, all’Assicurato stesso e ciò sino fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttorial’istruttoria, l'assistenza l’assistenza legale verrà ugualmente fornita, anche qualora fornita se il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicuratodell’Assicurato. Sono Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l’Assicurato, sia dirette che per rivalsa, sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il un limite di un importo pari al ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno sinistro, cui si riferisce la domandarichiesta risarcitoria azionata. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono verranno ripartite fra tra la Società e Assicurato l’Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici designati dall’assicurato, purchè ratificati dalla Compagnia. La Compagnia non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penalealcun genere sostenute dall’Assicurato se non preventivamente concordate ed autorizzate per iscritto.

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Samples: www.sardegnaprogrammazione.it

Gestione delle vertenze di danno e spese legali. La Società si obbliga ad assumere L’Impresa assicuratrice assume, sino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita, anche qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società assicuratrice le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società Assicuratrice e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società assicuratrice non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati dall’assicurato, purchè ratificati dalla Compagnia. La Compagnia e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penalepenale (sempre e solo nel caso di nomina, da parte dell’Assicurato, di tecnici o legali che non siano stati designati dalla Società assicuratrice). Resta impregiudicata la facoltà dell’Assicurato, di affiancare a proprie spese, i legali designati dalla Società, con altri di propria fiducia.

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Samples: www.anm.it

Gestione delle vertenze di danno e spese legali. La Società si obbliga ad assumere assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale ivi compresa la mediazione e la negoziazione assistita, che giudiziale, sia civile che penale, e penale a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o e tecnici e ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoriale fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita, anche qualora fornita se il Pubblico Ministero pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto previsto dall'Art.1917 C.C. Gli importi relativi alle spese legali e/o tecnici del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente e/o Assicurato in proporzione al rispettivo interessenon rientrano nella franchigia. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e/o concordati con la stessa e non risponde di multe od ammende. La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall’assicurato, purchè ratificati dalla Compagnia. La Compagnia dall’’Assicurato quando questi siano stati incaricati per motivi di urgenza e non risponde vi sia stata la materiale possibilità di multe chiedere/ricevere il preventivo assenso da parte della Società stessa o ammende né delle spese la Società non si sia fatta parte diligente in tempi utili nella nomina di giustizia penaletali soggetti.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Rct_o

Gestione delle vertenze di danno e spese legali. La Società si obbliga ad assumere assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, e penale a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o e tecnici e ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoriale fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita, anche qualora fornita se il Pubblico Ministero magistrato competente abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domandaprevisto dall'Art. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. 1917 C.C. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato dall’Assicurato per i legali o ed i tecnici che non siano da essa designati dall’assicurato, purchè ratificati dalla Compagnia. La Compagnia e non risponde di multe o ammende od ammende, né delle spese di giustizia penale. La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

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Samples: www.ardiss.fvg.it

Gestione delle vertenze di danno e spese legali. La Società si obbliga ad assumere assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, e per tutti i gradi di giudizio a nome dell'Assicurato, designando spetterà alla Società la designazione dei legali e dei tecnici che saranno individuati di intesa con lo stesso, legali o tecnici comune accordo su proposta del Contraente e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. I legali e i tecnici forniranno alla Contraente tutte le informazioni e le documentazioni che inoltrano alla Società. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita, anche fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati dall’assicurato, purchè ratificati dalla Compagnia. La Compagnia e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

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Samples: www.comune.quartucciu.ca.it