Gestione delle omonimie Clausole campione

Gestione delle omonimie. La soluzione può consentire, in ricerca, in inserimento e in visualizzazione, di evidenziare la presenza di omonimie in Rubrica, ad esempio utilizzando un campo dedicato aggiuntivo rispetto al semplice Cognome e Nome.

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  • Gestione delle vertenze La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudizia- le delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, le- gali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’As- sicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazio- ne dei danneggiati. La Compagnia non riconosce le spese affrontate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

  • Gestione del servizio Il servizio deve essere svolto dall’Impresa con i propri capitali e con proprio personale ed a suo rischio. L’Impresa fornirà al proprio personale, il materiale, le attrezzature necessarie per l'esecuzione del servizio affidato, quali vestiario, d.p.i. (scarpe antinfortunistiche, mascherine, guanti, ecc.), le attrezzature, i mezzi d’opera e quant'altro occorrente. Il personale deve mantenere un contegno riguardoso e corretto e, pertanto, l’impresa s'impegna a richiamare, multare e se del caso sostituire i lavoratori che venissero meno ai propri doveri. Tale servizio è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D.Lgs.152/2006 dovendosi conformare ai principi di precauzione, prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica. I servizi dovranno essere svolti con continuità, regolarità e completezza; non potranno essere sospesi o abbandonati. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentate. In caso di servizio irregolare o di interruzione dello stesso, la Ditta Aggiudicataria si impegna ad adottare con tempestività le misure necessarie a ristabilirne le condizioni normali entro 48 ore dalla comunicazione di sollecito trasmessa dal responsabile del servizio o suo delegato autorizzato. Il mancato espletamento dei servizi a seguito di sollecito scritto entro le 48ore, costituisce titolo per l’amministrazione comunale per la richiesta di danni maturati e/o maturandi. In ogni caso, la Ditta Aggiudicataria è tenuta ad adottare le misure necessarie volte ad arrecare all’amministrazione comunale ed all’utenza del Comune di Sanza il minore disagio possibile e a ripristinare il servizio nel tempo più breve possibile. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 146/1990, per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. Non sono considerati cause di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.

  • Gestione delle vertenze di danno e spese legali La Società si obbliga ad assumere la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita, anche qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici designati dall’assicurato, purchè ratificati dalla Compagnia. La Compagnia non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

  • Gestione delle vertenze di danno - Spese legali La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

  • Gestione dei sinistri Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro

  • Gestione del contratto La Società dichiara di aver affidato la gestione agenziale del presente contratto alla BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. con sede in xxx xxx Xxxx x° 000 – 00000 Xxxxxx, anche per il tramite del Broker espressamente incaricato dal Contraente.

  • Sistema delle relazioni sindacali Art. 3 Obiettivi e strumenti‌

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del d.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e degli Assicurati relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l’Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio. A parziale deroga all’Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.