Rubriche Clausole campione
Rubriche. Le rubriche sono state inserite a fini di convenienza e non avranno effetti sull’interpretazione del Mandato.
Rubriche. Le rubriche del Contratto sono riportate unicamente allo scopo di facilitare la lettura dei documenti contrattuali. Qualora la rubrica di un paragrafo o di un articolo in un documento contrattuale alteri la comprensione del testo, si ha riguardo esclusivamente al testo del paragrafo o dell’articolo e non alla sua rubrica.
Rubriche. Le rubriche dei singoli articoli sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura di questo contratto e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini dell'interpretazione del contratto stesso.
Rubriche. 1. La rubrica degli articoli del Contratto è presente a scopo meramente indicativo e non può essere utilizzata dalle Parti o da terzi a fini interpretativi. ---------------------
Rubriche. Le rubriche di ogni sono redatte per agevolare la lettura e non possono in nessun caso essere usate come pretesto per qualsiasi interpretazione o distorsione delle clausole a cui si riferiscono. In caso di difficoltà di interpretazione o di contraddizione tra il contenuto di una clausola e la sua rubrica, quest’ultima non sarà tenuta in considerazione.
Rubriche. Le rubriche dei singoli articoli sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura di questo Contratto e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini della interpretazione dello stesso.
Rubriche. La corretta denominazione delle materie pericolose, va individuata tra le rubriche delle differenti classi, a cui è assegnato un numero ONU. I tipi di rubriche utilizzati sono i seguenti: N° ONU 1090 ACETONE N° ONU 1263 PITTURE N° ONU 1987 ALCOLI N.A.S. N° ONU 1993 LIQUIDO, INFIAMMABILE, N.A.S. Le rubriche B, C e D sono definite come rubriche collettive.
Rubriche. Le rubriche dei singoli articoli sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini della interpretazione della presente Convenzione.
Rubriche. Il presente paragrafo descrive i requisiti che il Fornitore si impegna a rispettare relativamente alle rubriche messe a disposizione. I requisiti di seguito descritti evidenziano da un lato le necessità dei singoli utenti di dotarsi di rubriche e liste di distribuzione personali, gestibili da questi in autonomia, dall’altro esprimono la necessità dell’Amministrazione contraente di dotarsi di una propria rubrica interna, di una rubrica federata con altre Amministrazioni del sistema pubblico locale e di liste di distribuzione gestite centralmente dagli Amministratori di sistema degli Enti.
