FONTE DI FINANZIAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO E NATURA DELL’ACCORDO QUADRO Clausole campione

FONTE DI FINANZIAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO E NATURA DELL’ACCORDO QUADRO. La Fonte finanziaria per la stipula dell’ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER INTERVENTI SUI PONTI ESISTENTI è in parte da fonte propria, in parte attraverso i fondi previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 225 del 29 maggio 2021 avente ad oggetto "Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall’art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2000, Ai sensi dell’art. 4 (Utilizzo delle risorse) del medesimo decreto, al comma 1 lettera a), viene disposto che le risorse possono essere utilizzate, tra l’altro, per: la verifica della sicurezza, progettazione, direzione lavori, collaudo, controlli in corso di esecuzione e finali, nonché le altre spese tecniche necessarie per la realizzazione (rilievi, accertamenti, indagini, allacci, accertamenti di laboratorio ecc.) e l’eventuale monitoraggio strutturale, purché coerenti con i contenuti e le finalità della legge e del presente decreto comprese le spese per l’effettuazione di rilievi, di studi e rilevazioni di traffico, del livello di incidentalità, dell’esposizione al rischio. Pertanto la finalità dell’Accordo Quadro da affidare è pienamente rispondente a quanto previsto dall’art. 4 comma 1 lettera a) del Decreto del MIT del 29 maggio 2021 con il quale viene finanziato il presente intervento. L’Accordo Quadro è inserito negli Strumenti di Programmazione della Provincia di Reggio Emilia ed in particolare nella variazione del Programma Biennale delle Forniture e Servizi 2021 – 2022, approvata con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15 del 25/11/2021. Il valore economico indicato per l’Accordo Quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto di gara, al fine di ottemperare agli adempimenti legati al valore dell’appalto da aggiudicare e individua il quadro economico dell’Accordo.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).