Fondo nazionale di previdenza complementare Clausole campione

Fondo nazionale di previdenza complementare. Al fine di assicurare ai lavoratori dipendenti la previdenza integrativa così come prevista dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche e integrazioni, nonché dall’art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le parti convengono di aderire al costituendo Fondo di previdenza complementare volontaria che sarà istituto dalle parti contrattuali del contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002. Le contribuzioni dovute al fondo sono costituite da: − 1 per cento a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto nel periodo di riferimento; − 1 per cento a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto nel periodo di riferimento; − una quota di trattamento di fine rapporto pari al 2 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato già occupati alla data del 28 aprile 1993; − il 100 per cento del trattamento di fine rapporto maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993; − il 100 per cento del trattamento di fine rapporto maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al fondo per i lavoratori con contratto a tempo determinato. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il lavoratore, limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di versare un contributo più elevato entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente, da calcolarsi sulla retribuzione assunta a base della determinazione del trattamento di fine rapporto. Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato, a partire dalla data stabilita nell’accordo istitutivo dello stesso, a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti e comunque per il periodo di riferimento che decorre dalla definitiva approvazione del Fondo.
Fondo nazionale di previdenza complementare. Al fine di assicurare ai lavoratori agricoli dipendenti la previdenza integra- tiva, così come prevista dal d.lgs. n. 124 del 1993 e successive modifiche e in- tegrazioni, nonché dall’art. 4 del d.lgs. n. 173 del 1998, le parti, in data 14.12.2006, hanno costituito il Fondo pensione complementare a capitaliz- zazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agri- coli, denominato Agrifondo10. Le contribuzioni dovute al Fondo per gli operai agricoli e florovivaisti sono co- stituite da: - 1 per cento a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; - 1 per cento a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; - una quota di TFR pari al 2 per cento della retribuzione utile per il calcolo del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al fondo per i lavoratori già occupati alla data del 28.4.1993; - il 100 per cento del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.1993. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il lavoratore, limitata- mente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di versare un contributo più elevato entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente, da calcolarsi sulla retribuzione assunta a base della de- terminazione del Tfr.
Fondo nazionale di previdenza complementare. 1. In relazione agli impegni assunti con gli accordi nazionali del 3 luglio 1996 e dell’11 giugno 1998 in materia di previdenza complementare, le parti, nel confermare le percentuali e i criteri di contribuzione ivi stabiliti e di seguito riportati nella successiva lettera B) del presente articolo, convengono quanto segue:
Fondo nazionale di previdenza complementare. Art. 33 – Malattia e infortunio
Fondo nazionale di previdenza complementare. Per quanto riguarda il presente articolo si fa riferimento all’art. 59 del vigente CCNL
Fondo nazionale di previdenza complementare. L'accordo istitutivo di BYBLOS, Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle aziende esercenti l'industria della carta e del cartone, delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali, è riportato in appendice insieme allo Statuto e al regolamento elettorale. Per quanto riguarda i comparti disciplinati dal presente contratto il Fondo sarà alimentato con le seguenti modalità: - contributo a carico del datore di lavoro pari all'1% della normale retribuzione annua (comprensiva della 13ª mensilità o gratifica natalizia); il contributo viene elevato all'1,2% dal 1° gennaio 2012; - contributo a carico del dipendente pari all'1% della normale retribuzione annua (comprensiva della 13ª mensilità o gratifica natalizia); - 100% dell'accantonamento del t.f.r. maturato nell'anno per i dipendenti assunti per la prima volta dopo il 28 aprile 1993; - quota dell'accantonamento del t.f.r. maturato nell'anno pari al 2% della retribuzione utile alla determinazione dello stesso t.f.r. per tutti gli altri dipendenti. In occasione della assunzione con contratto a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento, con contratto part-time a tempo indeterminato, con contratto a termine di durata pari o superiore a sei mesi, l'azienda consegnerà al neo assunto il modulo di domanda di adesione al Fondo e la scheda informativa. Si concorda sulla opportunità di costituire un solo Fondo sanitario integrativo per le aziende ed i dipendenti disciplinati dal c.c.n.l. grafici-editoriali e dal c.c.n.l. cartai-cartotecnici. Vengono pertanto condivise le linee guida sulla base delle quali la Commissione del comparto grafico editoriale sta procedendo alla realizzazione del Fondo:
Fondo nazionale di previdenza complementare. Al fine di assicurare ai lavoratori agricoli dipendenti la previdenza integrativa, così come prevista dal d.lgs. n. 124 del 1993 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall’art. 4 del d.lgs. n. 173 del 1998, le parti, in data 14.12.2006, hanno costituito il Fondo pensione complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli, denominato Agrifondo12. Le contribuzioni dovute al Fondo per gli operai agricoli e florovivaisti sono costituite da: − 1 per cento a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; − 1 per cento a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; − una quota di TFR pari al 2 per cento della retribuzione utile per il calcolo del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al fondo per i lavoratori già occupati alla data del 28.4.1993; − il 100 per cento del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.1993.
Fondo nazionale di previdenza complementare. In coerenza con i principi della riforma del sistema pensionistico si conviene di dare vita a un Fondo nazionale di previdenza complementare. Il fondo che sarà basato sul principio della volontarietà della adesione, funzionerà secondo il sistema della capitalizzazione dei versamenti individuali in applicazione di una contribuzione definita a livello di CCNL. Nell'ambito del rinnovo biennale saranno definite le modalità di finanziamento del fondo che avverrà con contributi di pari entità da parte delle aziende e dei lavoratori e con una quota di TFR in corso di maturazione e con l'intero importo del TFR maturando per i lavoratori di nuova assunzione. Non appena completato il quadro di riferimento legislativo e comunque entro l'attuale vigenza contrattuale, le Parti, avvalendosi anche di eventuali consulenze specialistiche, predisporranno la disciplina costitutiva e funzionale del fondo. Si conviene fin d'ora che gli organi amministrativi e di controllo del Fondo saranno composti nel rispetto del criterio della pariteticità della rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori. In questo contesto, le parti si impegnano a che siano evitati accordi o iniziative aziendali o territoriali sulla materia in quanto non coerenti con la presente pattuizione.
Fondo nazionale di previdenza complementare. Art. 61 - Albo nazionale delle imprese
Fondo nazionale di previdenza complementare. Art. 57 - Malattia e infortunio operai agricoli.