Fondi di solidarietà bilaterali Clausole campione

Fondi di solidarietà bilaterali. Descrizione
Fondi di solidarietà bilaterali. Descrizione Per i settori privi di cassa integrazione, in relazione alla imprese sopra i 15 dipendenti, la riforma impone l’obbligo di costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per finanziare trattamenti di integrazione salariale per i casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa dovuti a causali previste dalla normativa Cigo e Cigs, tranne che per il personale dirigente se non espressamente previsto. I fondi saranno istituiti presso l’Inps sulla base di accordi collettivi da stipulare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di riforma, con decreto da emanarsi entro i successivi 3 mesi, ed avranno validità erga omnes. Gli stessi accordi possono prevedere che nei fondi di solidarietà confluiscano anche i fondi interprofessionali con il relativo gettito del contributo dello 0,30%. I Fondi assicurano almeno una prestazione di importo pari all’integrazione salariale, di durata non superiore ad un ottavo delle ore complessivamente lavorabili in un biennio mobile, in relazione alle stesse causali previste dalla normativa sulla cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nonché il versamento alla gestione di iscrizione del lavoratore della contribuzione correlata. Alla gestione dei fondi provvede un comitato amministratore composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nonché da due dirigenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche sindacali. La partecipazione al comitato non da` diritto ad alcun compenso né a rimborsi spese. I fondi possono avere le seguenti finalità aggiuntive:
Fondi di solidarietà bilaterali. I FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI - ART. 26 Il decreto prevede l’obbligo di stipulare accordi sindacali per la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO o della CIGS, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Alla stipula dell’accordo sindacale deve seguire entro 90 giorni l’emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Fondo. I Fondi così costituiti sono gestioni presso l’INPS. Il termine per la stipula degli accordi sindacali istitutivi dei Fondi è fissato nel 31 dicembre 2015. Entro la stessa data i Fondi già esistenti48 dovranno adeguarsi alle disposizioni del decreto: in caso di mancata stipula degli accordi (per la costituzione dei Fondi o per il loro adeguamento) i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti confluiranno dal 1° gennaio 2016 nel Fondo di integrazione salariale (ex Fondo residuale - v. oltre).
Fondi di solidarietà bilaterali. Assegno ordinario Assegno di solidarietà Assegno di solidarietà Assegno ordinario (solo datori che occupano mediamente più di 15 dipendenti) La contribuzione previdenziale correlata alle prestazioni (calcolata sulla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito) è a carico dei Fondi (fatta eccezione per l’assegno straordinario).
Fondi di solidarietà bilaterali. Ordinaria: minimo 0,45% retribuzione lorda - Ripartizione definita dagli accordi
Fondi di solidarietà bilaterali. (art. 3, c. 4-47)
Fondi di solidarietà bilaterali. (articoli 26 e 40 del d.lgs. n.148). Adeguamento platea dei datori di lavoro e Adeguamento prestazione. In assenza di tale adeguamento entro il 31 dicembre 2022, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.
Fondi di solidarietà bilaterali. In relazione alle dispo- sizioni di legge che pre- vedono l’istituzione dei fondi di solidarietà bi- laterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazio- ne salariale, le parti si sono impegnate a prose- guire il confronto. Si evidenzia che, ove non si realizzino en- tro il 31 marzo 2014 le condizioni sindacali ed economiche per la co- stituzione di un fondo di natura privatistica, interverranno automati- camente le disposizioni di legge che prevedono la confluenza nel cosid- detto fondo residuale istituito presso l’INPS.
Fondi di solidarietà bilaterali modello alternativo (art. 3, commi 14-18)‌ • In alternativa al modello sopra descritto, nei settori non coperti dalla normativa sulla cassa integrazione guadagni nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori (quale quello dell’artigianato), le organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono adeguare i rispettivi fondi bilaterali già esistenti alle finalità perseguite dalle disposizione sull’istituzione dei fondi di solidarietà, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate. • Gli accordi e i contratti collettivi definiscono:
Fondi di solidarietà bilaterali. (art. 3, commi 22-41)‌ - viene prevista la contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura di 2/3 e a carico dei lavoratori nella misura di 1/3. - Sono altresì previsti specifici contributi addizionali a carico del datore di lavoro in caso di erogazione degli assegni ordinari e straordinari di sostegno al reddito da parte dei fondi stessi, da calcolarsi in relazione alla misura delle prestazioni erogate.