Common use of Flessibilità Clause in Contracts

Flessibilità. Con riferimento esclusivo agli insegnanti di scuola materna, in servizio a tempo pieno, l'orario settimanale sarà di 33 ore settimanali qualora l'istituto adotti un regime di orario flessibile per far fronte ad esigenze organizzative. Tale flessibilità si realizza con il superamento dell'orario contrattuale, di cui al precedente comma, fino ad un massimo di 4 ore settimanali, per un massimo di 20 settimane l'anno. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'istituto riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario di lavoro. L'Istituto, sentito il Collegio dei docenti, provvederà a comunicare, all'inizio dell'anno scolastico, per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate. Per fare fronte ad esigenze relative alle attività di sostegno, in orario non curricolare, ed alla programmazione didattica, attuata nell’ambito dell’autonomia scolastica, che preveda una diversa articolazione del monte ore annuale previsto per ciascun curricolo e per ciascuna disciplina ai docenti delle scuole legalmente riconosciute potranno essere richieste ore eccedenti l’orario settimanale contrattuale nel limite complessivo di un terzo dello stesso e comunque non superiore a due ore settimanali per le attività di sostegno. A fronte di tale prestazione di ore aggiuntive l’Istituto riconoscerà una pari riduzione di ore in altro periodo dell'anno di attività didattica ovvero giornate di ferie aggiuntive. Le due ore settimanali per attività di sostegno sono ridotte ad una ora per lavoratori con orario settimanale inferiore alla metà dell’orario settimanale pieno. Resta comunque fermo quanto disposto nel successivo art. 30 sul potenziamento e prolungamento di orario.

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Samples: Accordo Tra Aninsei E oo.ss. Dl Categoria Sui Contratti Di Solidarieta' Difensivi, Accordo Tra Aninsei E oo.ss. Dl Categoria Sui Contratti Di Solidarieta' Difensivi

Flessibilità. Con riferimento esclusivo agli insegnanti di scuola materna, in servizio a tempo pieno, l'orario settimanale sarà di 33 ore settimanali qualora l'istituto adotti un regime di orario flessibile per Per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva, anche attraverso il miglior utilizzo degli impianti, e corrispondere positivamente alle esigenze organizzativeconnesse alla produzione, allo stoccaggio, alla vendita anche con riferimento, a titolo esemplificativo, ai limiti di durabilità dei prodotti, a fluttuazioni di mercato, a caratteristiche di stagionalità e/o alla disponibilità della materia prima, le parti ritengono positivo lo strumento della flessibilità. Tale Diversi regimi di flessibilità si realizza rispetto a quanto indicato dall’articolo 25 e articolo 25 bis del CCNL e dall’articolo 18 della parte II, con il superamento dell'orario contrattualeriferimento al settore di appartenenza dell’azienda, di cui al precedente commapotranno essere definiti a livello aziendale,sentite le RSA, ove presenti, fino ad un massimo di 4 112 ore settimanaliannue, con indicazione puntuale del periodo di accumulo delle ore di flessibilità e il termine entro il quale il lavoratore deve fruirle, che in ogni caso non può essere superiore ai sei mesi successivi al termine del periodo di accumulo previsto. L’impresa prima dell’attivazione del diverso regime di flessibilità dovrà dare comunicazione alla Commissione Paritetica Regionale istituita presso l’Ente Bilaterale regionale del Friuli Venezia Giulia di cui all’art 22 del presente CCRL. Le ore di flessibilità eventualmente non fruite entro i sei mesi successivi al termine del periodo di accumulo definito, dovranno essere retribuite con la maggiorazione prevista per un massimo il lavoro straordinario, pari al 30% calcolato sulla retribuzione tabellare entro il successivo mese di 20 settimane l'annopaga. A Fermo restando l'istituto della flessibilità, in caso di congiuntura negativa che comporti brevi periodi di minor attività produttiva, potranno essere stipulati accordi tra aziende e lavoratori che dovranno essere ratificati presso la Commissione Paritetica Regionale istituita presso l’Ente Bilaterale regionale del Friuli Venezia Giulia di cui all’art 22 del presente CCRL, tali da garantire al lavoratore la maggior copertura previdenziale e retributiva. Le parti in detti accordi potranno prevedere la costituzione di una “banca ore collettiva” che comprenda: - una parte delle ore di permesso retribuito relativi alle festività soppresse - una parte delle ore di permesso retribuito all'anno previste dal CCNL - le ore di straordinario effettuate comprensive della traduzione in termini di quantità oraria delle relative maggiorazioni. Il monte ore così costituito nel corso dell'anno andrà utilizzato dall’azienda per far fronte della prestazione a periodi di ore aggiuntive ai sensi del precedente commaminore attività lavorativa tramite la erogazione di altrettanti permessi retribuiti. Nel caso di sospensioni collettive dell’attività lavorativa e/o produttiva, l'istituto riconoscerà ai lavoratori interessatiche non avessero maturato le necessarie quote orarie (es. neoassunti, nel corso dell'annoecc.) saranno anticipati i permessi retribuiti di cui all’art. 22 del CCNL e art. 17 parte II del CCNL a titolo di acconto sulla futura maturazione, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione e necessari per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattualefar fronte alla sopra citata sospensione collettiva. I L’accordo tra azienda e lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario di lavoro. L'Istituto, sentito dovrà indicare il Collegio dei docenti, provvederà a comunicare, all'inizio dell'anno scolastico, per iscritto ai lavoratori interessati periodo entro il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate. Per fare fronte ad esigenze relative alle attività di sostegno, in orario non curricolare, ed alla programmazione didattica, attuata nell’ambito dell’autonomia scolastica, che preveda una diversa articolazione del quale il monte ore annuale accumulato verrà fruito o liquidato. In caso di cessazione del rapporto di lavoro al lavoratore sarà corrisposto quanto accantonato a tale titolo. L’impresa è tenuta al rispetto di quanto previsto per ciascun curricolo all’articolo 21 “Adesione e per ciascuna disciplina ai docenti delle scuole legalmente riconosciute potranno essere richieste ore eccedenti l’orario settimanale contrattuale nel limite complessivo di un terzo dello stesso e comunque non superiore a due ore settimanali per le attività di sostegno. A fronte di tale prestazione di ore aggiuntive l’Istituto riconoscerà una pari riduzione di ore in altro periodo dell'anno di attività didattica ovvero giornate di ferie aggiuntive. Le due ore settimanali per attività di sostegno sono ridotte ad una ora per lavoratori con orario settimanale inferiore regolarità alla metà dell’orario settimanale pieno. Resta comunque fermo quanto disposto nel successivo art. 30 sul potenziamento e prolungamento di orariobilateralità” del presente CCRL.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro Per I Dipendenti Delle Imprese Artigiane E Non Artigiane Del Settore Alimentare E Della Panificazione Del Friuli Venezia Giulia

Flessibilità. Con riferimento esclusivo agli insegnanti di scuola materna, in servizio a tempo pieno, l'orario settimanale sarà di 33 ore settimanali qualora l'istituto adotti un regime di orario flessibile per far fronte ad esigenze organizzative. Tale flessibilità si realizza con il superamento dell'orario contrattuale, di cui al precedente comma, fino ad un massimo - l'orario effettivo di 4 lavoro settimanale per i docenti a 1.091 ore settimanali, può variare nel corso dell'anno a seconda delle esigenze dell'Istituto tra 0 ore ed il doppio dell'orario settimanale convenzionale e non potrà superare le 32 ore settimanali e le 7 ore giornaliere; - le variazioni dell'orario di lavoro individuali divengono vincolanti se comunicate la settimana precedente e comunque almeno tre giorni prima della variazione; - può essere richiesta prestazione fuori sede presso terzi committenti, comunque non al di fuori dell'ambito provinciale: in tal caso viene conteggiata in aggiunta all'orario prestato, mezz'ora per ogni sede nell'ambito comunale e un'ora per ogni sede nell'ambito provinciale; - la presenza degli educatori, richiesta negli ambienti dell'istituto durante il periodo notturno, è equiparata ad un’ora di effettivo servizio ordinario. Durante il periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie, e durante la sospensione delle attività definita dal calendario scolastico al personale docente dei livelli IV, V, VI e VII con esclusione del personale a monte ore, potrà essere richiesta la disponibilità per un massimo tempo non eccedente il proprio orario d'insegnamento in attività didattiche, di 20 settimane l'anno. A fronte della prestazione programmazione e di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'istituto riconoscerà ai lavoratori interessatiaggiornamento, nel corso dell'anno, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione rispetto della professionalità e qualifica per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattualecui è avvenuta l'assunzione. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione Qualora intervenissero mutamenti strutturali dell'orario di lavoro. L'Istituto, sentito il Collegio dei docenti, provvederà a comunicare, all'inizio dell'anno scolastico, le parti si incontreranno per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate. Per fare fronte ad esigenze relative alle attività di sostegno, in orario non curricolare, ed alla programmazione didattica, attuata nell’ambito dell’autonomia scolastica, che preveda una diversa articolazione del monte ore annuale previsto per ciascun curricolo e per ciascuna disciplina ai docenti delle scuole legalmente riconosciute potranno essere richieste ore eccedenti l’orario settimanale contrattuale nel limite complessivo di un terzo dello stesso e comunque non superiore a due ore settimanali per le attività di sostegno. A fronte di tale prestazione di ore aggiuntive l’Istituto riconoscerà una pari riduzione di ore in altro periodo dell'anno di attività didattica ovvero giornate di ferie aggiuntive. Le due ore settimanali per attività di sostegno sono ridotte ad una ora per lavoratori con orario settimanale inferiore alla metà dell’orario settimanale pieno. Resta comunque fermo quanto disposto nel successivo art. 30 sul potenziamento e prolungamento di orarioridefinire la materia.

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Samples: www.cislscuola.it

Flessibilità. Con riferimento esclusivo agli insegnanti di scuola materna, in servizio a tempo pieno, l'orario settimanale sarà di 33 ore settimanali qualora l'istituto adotti un regime di orario flessibile per far fronte ad esigenze organizzative. Tale flessibilità si realizza con il superamento dell'orario contrattuale, di cui al precedente comma, fino ad un massimo di 4 ore settimanali, per un massimo di 20 settimane l'anno. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'istituto riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario di lavoro. L'Istituto, sentito il Collegio dei docenti, provvederà a comunicare, all'inizio dell'anno scolastico, per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate. Per fare fronte ad esigenze relative alle attività di sostegno, in orario non curricolare, ed alla programmazione didattica, attuata nell’ambito dell’autonomia scolastica, che preveda una diversa articolazione del monte ore annuale previsto per ciascun curricolo e per ciascuna disciplina ai docenti delle scuole legalmente riconosciute potranno essere richieste ore eccedenti l’orario settimanale contrattuale nel limite complessivo di un terzo dello stesso e comunque non superiore a due ore settimanali per le attività di sostegno. A fronte di tale prestazione di ore aggiuntive l’Istituto riconoscerà una pari riduzione di ore in altro periodo dell'anno di attività didattica ovvero giornate di ferie aggiuntive. Le due ore settimanali per attività di sostegno sono ridotte ad una ora per lavoratori con orario settimanale inferiore alla metà dell’orario settimanale pieno. Resta comunque fermo quanto disposto nel successivo art. 30 sul potenziamento e prolungamento di orario.

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Samples: www.cislscuola.it

Flessibilità. Con riferimento esclusivo agli insegnanti di scuola materna, in servizio a tempo pieno, l'orario settimanale sarà di 33 ore settimanali qualora l'istituto adotti un regime di orario flessibile per Per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva, anche attraverso il miglior utilizzo degli impianti, e corrispondere positivamente alle esigenze organizzative. Tale flessibilità si realizza connesse alla produzione, allo stoccaggio, alla vendita anche con riferimento, a titolo esemplificativo, ai limiti di deperibilità dei prodotti, a fluttuazioni di mercato, a caratteristiche di stagionalità e/o alla disponibilità della materia prima, l’orario settimanale contrattuale può essere realizzato come media in un arco temporale annuo fino ad un massimo, per il superamento dell'orario dell’orario settimanale medesimo, per anno solare o per esercizio, di: • aziende fino a 50 dipendenti: 95 ore; • oltre i 50 dipendenti: 85 ore. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma. L’Azienda informerà le Rappresentanze Sindacali Unitarie per esaminare preventivamente le esigenze anzidette al fine di determinare la realizzazione, per l’intera azienda o per parte di essa, di orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all’orario settimanale contrattuale entro i limiti dell’orario normale di legge, e settimane con prestazioni lavorative inferiori all’orario settimanale contrattuale. Gli scostamenti eventuali dalla previsione programmatica saranno tempestivamente comunicati alle Rappresentanze sindacali unitarie. Le prestazioni eccedenti i regimi di orario, come sopra programmati, saranno compensate con le maggiorazioni contrattuali. Per le ore effettivamente prestate oltre l’orario contrattuale, verrà corrisposta la maggiorazione del 20% per le prime 85 ore e del 25% per le ore successive, calcolate secondo i criteri di cui all’art. 29, da liquidarsi nei periodi di superamento, maturando il corrispondente diritto al recupero. In deroga ai criteri di cui al precedente comma, fino ad un massimo di 4 ore settimanali, per un massimo di 20 settimane l'anno. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'istituto riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno, una pari entità di ore di riduzione, le maggiorazioni sopra previste si cumulano con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi maggiorazione, ove spettante, del 6,5% di superamento dell'orario contrattualecui all’art. 27, comma 4. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario all’orario settimanale contrattuale, contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario di lavoroorario anche agli effetti degli istituti contrattuali. L'IstitutoLe modalità applicative, sentito il Collegio dei docentirelative all’utilizzo delle riduzioni, provvederà a comunicarerapportate alle esigenze organizzative aziendali, all'inizio dell'anno scolasticosaranno definite congiuntamente, per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale in tempo utile in sede di applicazione esame tra direzione e Rappresentanze sindacali unitarie. La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali, salve le ipotesi di turni continuativi e accordi tra le Parti. L’attuazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate, cosi come indicata, è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. Per fare fronte ad esigenze relative alle attività Non è considerata flessibilità la definizione strutturale di sostegno, in orario non curricolare, ed alla programmazione didattica, attuata nell’ambito dell’autonomia scolasticaorari di lavoro settimanali diversi, che preveda una diversa articolazione del monte ore annuale previsto per ciascun curricolo e per ciascuna disciplina ai docenti delle scuole legalmente riconosciute potranno essere richieste ore eccedenti l’orario settimanale contrattuale nel limite complessivo di comunque determinino un terzo dello stesso e comunque non superiore orario medio su base annua pari a due ore settimanali per le attività di sostegno. A fronte di tale prestazione di ore aggiuntive l’Istituto riconoscerà una pari riduzione di ore in altro periodo dell'anno di attività didattica ovvero giornate di ferie aggiuntive. Le due ore settimanali per attività di sostegno sono ridotte ad una ora per lavoratori con orario settimanale inferiore alla metà dell’orario settimanale pieno. Resta comunque fermo quanto disposto nel successivo art. 30 sul potenziamento e prolungamento di orario39 ore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità. Con riferimento esclusivo agli insegnanti Art. 104 In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende potranno essere adottati sistemi di scuola maternadistribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal precedente art. 97 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'art. 97 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso art. 97 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'art. 97 non potrà superare le quattro consecutive ed in servizio ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio, il limite è di sei settimane consecutive. Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e comunque entro dodici settimane a tempo pienofar data dall'inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa. Qualora, l'orario settimanale sarà invece, i sistemi di 33 distribuzione dell'orario prevedano l'estensione dei periodi di cui ai precedenti commi 3 e 4, rispettivamente, a dodici e ventiquattro settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore settimanali qualora l'istituto adotti un regime annuo di orario flessibile per far fronte ad esigenze organizzative. Tale flessibilità si realizza con il superamento dell'orario contrattualepermessi, di cui all'art. 100 è elevato a 116 ore. Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell'anno, non consecutive, l'adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra Direzione aziendale e R.S.U. o delegato aziendale nel corso del quale la Direzione aziendale esporrà le esigenze dell'impresa ed i relativi programmi, al precedente comma, fino fine di procedere ad un massimo di 4 ore settimanaliesame congiunto. Dopo questa fase, per un massimo di 20 concluso l'esame congiunto, e comunque almeno due settimane l'anno. A fronte prima dell'avvio dei nuovi programmi, a cura della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'istituto riconoscerà Direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori interessatidei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti. Nel caso di ricorso a tali sistemi, nel corso dell'annoil lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratore. N.d.R.: L'accordo 27 luglio 2007 prevede quanto segue: Distribuzione dell'orario di lavoro Dopo il comma 7 dell'art. 104 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 è inserito il seguente: "8. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, in relazione alle peculiarità del settore turistico e alle conseguenti esigenze produttive e organizzative, l'orario di lavoro potrà essere calcolato come media in un periodo di due settimane, applicabile per una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattualevolta in ciascun trimestre. I Ai lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente sarà riconosciuta una riduzione dell'orario di lavoro. L'Istitutolavoro pari ad un'ora per ciascun periodo bisettimanale di effettiva applicazione di tale meccanismo, sentito il Collegio dei docenti, provvederà a comunicare, all'inizio dell'anno scolastico, per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate. Per fare fronte ad esigenze relative alle attività di sostegno, in orario non curricolare, ed alla programmazione didattica, attuata nell’ambito dell’autonomia scolastica, che preveda una diversa articolazione incremento del monte ore annuale previsto per ciascun curricolo di permessi di cui all'art. 100 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 e per ciascuna disciplina ai docenti delle scuole legalmente riconosciute potranno essere richieste ore eccedenti l’orario settimanale contrattuale nel limite complessivo di un terzo dello stesso e comunque non superiore a due ore settimanali per le attività di sostegno. A fronte di tale prestazione di ore aggiuntive l’Istituto riconoscerà una pari riduzione di ore in altro periodo dell'anno di attività didattica ovvero giornate di ferie aggiuntive. Le due ore settimanali per attività di sostegno sono ridotte ad una ora per lavoratori con orario settimanale inferiore alla metà dell’orario settimanale pieno. Resta comunque fermo quanto disposto nel successivo art. 30 sul potenziamento e prolungamento di orariosuccessive modifiche ed integrazioni.".

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro