Common use of Festività Clause in Contracts

Festività. Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Anniversario della Liberazione (25 aprile); - Lunedì di Pasqua; - Festa del lavoro (1° maggio); - Festa della Repubblica (2 giugno); - Assunzione della Madonna (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - Natale (25 dicembre); - X.Xxxxxxx (26 dicembre); - Santo Patrono. In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49. I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione, sentito l'interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all'art.28, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dall’Amministrazione, in accordo con l'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Accordo Interconfederale Per La Costituzione Delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente

Festività. Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - 25 aprile Anniversario della Liberazione (25 aprile); - Lunedì di Pasqua; - Pasqua 1 maggio Festa del lavoro (1° maggio); - Lavoro 2 giugno Festa della Repubblica (2 giugno); - 15 agosto Assunzione della Madonna (15 agosto); - 1 novembre Ognissanti (1° novembre); - 8 dicembre Immacolata Concezione (8 dicembre); - 25 dicembre Natale (25 dicembre); - X.Xxxxxxx (26 dicembre); - Santo Patronodicembre X. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx. Sono altresì considerate festivi le domeniche, oppure i giorni di riposo compensativo. Qualsiasi variazione, stabilita da disposizioni di legge, l’elenco delle solennità, si intenderà automaticamente aggiornato. In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49retribuzione. I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, servizio dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazioneconcordata sentito l’interessato mantenendo comunque la normale maggiorazione per la festività. Qualora per eccezionali motivi di servizio, il termine di trenta giorni non potesse essere rispettato, si procede, sentito l'interessatol’interessato, alla liquidazione della giornata di lavoro ai sensi del successivo art. 42. In occasione di coincidenza di una luogo delle festività predette con il giorno soppresse (legge 937/77) possono essere richiesti permessi retribuiti nella misura di riposo settimanale di cui all'art.28, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dall’Amministrazione, in accordo con l'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio4 giornate lavorative.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 2012 – 2014, sintesi.provincia.mantova.it

Festività. Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Anniversario della Liberazione (25 aprile); - Lunedì di Pasqua; - Festa del lavoro (1° maggio); - Festa della Repubblica (2 giugno); - Assunzione della Madonna (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - Natale (25 dicembre); - X.Xxxxxxx (26 dicembre); - Santo Patrono. In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49. I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente corri- spondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizioser- vizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazionedall’Amministrazione, sentito l'interessatol’interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo ripo- so settimanale di cui all'art.28all’art.28, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dall’Amministrazione, in accordo con l'interessato l’interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio.

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Samples: Accordo Per La Firma Del CCNL 2002 2005 Del Personale Dipendente, Accordo Per La Firma Del CCNL 2002 2005 Del Personale Dipendente

Festività. Tutti i lavoratori devono fruire Sono considerati giorni festivi quelli prescritti dalla legge e precisamente: - tutte le domeniche; - le seguenti festività civili: - 25 aprile; - 1° maggio, festa del lavoro; - 2 giugno; - le seguenti festività religiose: - 1° gennaio; - 6 gennaio; - lunedì dopo Pasqua; - 15 agosto; - 1° novembre; - 8 dicembre; - 25 dicembre; - 26 dicembre; - il giorno della festa patronale. In sede locale, nell'ambito del rapporto tra le parti, potrà essere considerato festivo il 17 febbraio in alternativa alla festività patronale. Il dipendente che per ragioni di continuità di servizio sia chiamato a prestare la sua opera in un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Anniversario della Liberazione (25 aprile); - Lunedì di Pasqua; - Festa del lavoro (1° maggio); - Festa della Repubblica (2 giugno); - Assunzione della Madonna (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - Natale (25 dicembre); - X.Xxxxxxx (26 dicembre); - Santo Patrono. In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49. I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione, sentito l'interessatoha diritto al riposo compensativo da usufruire entro i successivi 6 mesi. In occasione di coincidenza di La retribuzione giornaliera ai fini del presente articolo si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26. Qualora una delle festività predette coincida con il giorno la domenica dovrà essere corrisposto al personale dipendente l'importo di una giornata di lavoro oltre alla normale retribuzione oppure si darà luogo ad un riposo settimanale di cui all'art.28compensativo. Lo stesso trattamento spetta al dipendente che si trovi assente dal servizio per malattia, il lavoratore ha infortunio, gravidanza o puerperio o comunque col diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dall’Amministrazione, in accordo con l'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizioalla corresponsione dello stipendio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, www.abcdeidiritti.it

Festività. Tutti i lavoratori devono fruire Sono considerati giorni di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: - Capodanno (tutte le domeniche; Le festività infrasettimanali; 1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Anniversario della Liberazione (25 aprile); - Lunedì gennaio;Lunedì di Pasqua; 25 aprile - Festa del lavoro (festa della liberazione; maggio)maggio - la festa del lavoro;2 giugno – festa della repubblica; - Festa della Repubblica (2 giugno); - Assunzione della Madonna (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - Natale (25 dicembre); - X.Xxxxxxx (26 dicembre); - dicembre e26 dicembre;Il Santo Patrono. In occasione Nei porti sono considerati semifestivi e, cioè, festivi nelle sole ore pomeridiane, i seguenti giorni:Vigilia di Natale; Vigilia di Pasqua.Durante la navigazione, i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi - domeniche e festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) - secondo l'orario normale di xxxxxx.Xx marittimi sono riconosciuti tanti giorni pari al numero delle suddette domeniche e dei giorni di festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49infrasettimanali (comprese le festività nazionali) trascorsi in navigazione. I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta Nei giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in semifestivi è riconosciuta ai marittimi mezza giornata stabilita dall'Amministrazione, sentito l'interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all'art.28, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dall’Amministrazione, in accordo con l'interessato e compatibilmente con le esigenze di serviziocompensativo.

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Samples: www.unimpresa.it

Festività. Tutti Sono considerati giorni festivi quelli stabiliti dalla legge del 27 maggio 1949 n°. 260 artt. 1 e 2, modificata dall’art. 1 della L. 5/3/77 n° 54, dall’art. 1 del DPR 28/12/85 n° 792 e dall’art. 1 della L. 336/2000 ai quali si aggiunge quella del Santo Patrono del luogo ove è ubicata la sede di lavoro. i lavoratori devono dovranno fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti suddette festività: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Anniversario della Liberazione (25 aprile); - Lunedì . Sono altresì considerate festivi le domeniche, oppure i giorni di Pasqua; - Festa del lavoro (1° maggio); - Festa della Repubblica (2 giugno); - Assunzione della Madonna (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - Natale (25 dicembre); - X.Xxxxxxx (26 dicembre); - Santo Patronoriposo compensativo. Qualsiasi variazione, stabilita da disposizioni di legge, l’elenco delle solennità, si intenderà automaticamente aggiornato. In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49prevista dagli artt. 43 e 49 presente CCNL. I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, tipo di servizio dovranno tuttavia prestare la propria opera attività nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, fruire di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazioneconcordata sentito l’interessato mantenendo comunque la normale maggiorazione per la festività. Qualora per eccezionali motivi di servizio, il termine di trenta giorni non potesse essere rispettato, si procede, sentito l'interessatol’interessato, alla liquidazione della giornata di lavoro ai sensi del successivo art. 42. In occasione di coincidenza di una luogo delle festività predette con il giorno soppresse (legge 5/3//77 n°54) possono essere richiesti permessi retribuiti nella misura di riposo settimanale 4 giornate lavorative, la festività del 4 novembre è stata differita alla prima domenica di cui all'art.28, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dall’Amministrazione, in accordo con l'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizionovembre.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Tutti i lavoratori devono fruire di un 1 giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: - Capodanno (1° gennaio); ) - Epifania (6 gennaio); ) - Anniversario anniversario della Liberazione (25 aprile); ) - Lunedì lunedì di Pasqua; Pasqua - Festa festa del lavoro Lavoro (1° maggio); ) - Festa festa della Repubblica (2 giugno); ) - Assunzione della Madonna (15 agosto); ) - Ognissanti (1° novembre); ) - Immacolata Concezione (8 dicembre); ) - S. Natale (25 dicembre); ) - X.Xxxxxxx S. Stefano (26 dicembre); ) - Santo Patrono. S. Patrono In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49art. 47. I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad a un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazionedalla amministrazione, sentito l'interessatol’interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all'art.28all’art. 23, il lavoratore la- voratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dall’Amministrazionedalla amministrazione, in accordo con l'interessato l’interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio.

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Samples: www.frgeditore.it

Festività. Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: - Capodanno (gennaio); - gennaio Epifania (6 gennaio); - gennaio Anniversario della Liberazione (25 aprile); - aprile Lunedì di Pasqua; Pasqua - Festa del lavoro (maggio); - maggio Festa della Repubblica (2 giugno); - giugno Assunzione della Madonna (15 agosto); - agosto Ognissanti (novembre); - novembre Immacolata Concezione (8 dicembre); dicembre Natale 25 dicembre X. Xxxxxxx 26 dicembre Santo Patrono - Natale (25 dicembre); - X.Xxxxxxx (26 dicembre); - Santo Patrono. In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49art. 43. I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, servizio dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazionedalla Organizzazione sentito l'interessato mantenendo comunque la normale retribuzione per la festività. Qualora per eccezionali motivi di servizio il termine di trenta giorni non potesse essere rispettato si procede, sentito l'interessato, alla liquidazione della giornata di lavoro ai sensi del successivo art. 43. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all'art.28al precedente art. 27, il lavoratore ha diritto alla liquidazione di fruire una ulteriore giornata di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dall’Amministrazione, in accordo con l'interessato e compatibilmente con le esigenze di serviziolavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Delle Misericordie E Delle Organizzazioni Operanti Nell'ambito Socio Sanitario Assistenziale Educativo Quadriennio Normativo 2002 2005

Festività. Tutti i lavoratori devono fruire di un 1 giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: - Capodanno (1° gennaio); ) - Epifania (6 gennaio); ) - Anniversario anniversario della Liberazione (25 aprile); ) - Lunedì lunedì di Pasqua; Pasqua - Festa festa del lavoro Lavoro (1° maggio); ) - Festa festa della Repubblica (2 giugno); ) - Assunzione della Madonna (15 agosto); ) - Ognissanti (1° novembre); ) - Immacolata Concezione (8 dicembre); ) - Natale X. Xxxxxx (25 dicembre); ) - X.Xxxxxxx X. Xxxxxxx (26 dicembre); ) - Santo Patrono. S. Patrono In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49art. 47. I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad a un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazionedalla amministrazione, sentito l'interessatol’interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all'art.28all’art. 23, il lavoratore la- voratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dall’Amministrazionedalla amministrazione, in accordo con l'interessato l’interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio.

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Samples: www.frgeditore.it

Festività. Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno Sono considerati giorni festivi: -le domeniche; -gli eventuali giorni di riposo in occasione compensativo di ciascuna delle seguenti festività: - Capodanno (cui all’art. 23; -Capodanno – 1° gennaio); - Epifania (-Epifania – 6 gennaio); - Anniversario della Liberazione (25 aprile); - Lunedì di Pasqua; - Festa del lavoro (-Festa della liberazione – 25 aprile; -Festa dei lavoratori – 1° maggio); - Festa -Festa della Repubblica (2 giugno); - Assunzione -Assunzione della Madonna (Beata Xxxxxxx Xxxxx – 15 agosto); - Ognissanti (-X. Xxxxxxxxxx – patrono di Benevento – 24 agosto; -Tutti i Santi – 1° novembre); - Immacolata -Immacolata Concezione (8 dicembre); - Natale (-X. Xxxxxx – 25 dicembre); - X.Xxxxxxx (-S. Stefano – 26 dicembre); - Santo Patrono. In occasione delle suddette dicembre.‌ Qualora le festività decorre a favore del lavoratore indicate coincidano con la domenica, oltre alla normale retribuzione mensile, sarà riconosciuta una ulteriore giornata retribuita. Le ore di cui al successivo art.49. I lavoratori chelavoro, per ragioni inerenti al servizioa qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e compatibilmente con le esigenze modalità previste dall’art. 42 di servizio, entro trenta giorni dalla data della questo stesso Contratto. Alle festività infrasettimanale non fruitaindicate si aggiunge quella del 4 novembre per la quale sarà corrisposto, in giornata stabilita dall'Amministrazioneaggiunta alla normale retribuzione mensile, sentito l'interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all'art.28, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dall’Amministrazione, in accordo con l'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizioimporto pari alla quota giornaliera della retribuzione.

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Samples: Contratto Collettivo Universita’ Telematica Giustino Fortunato

Festività. Tutti i lavoratori dirigenti devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: - Capodanno (1° – 1 gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Anniversario della Liberazione (25 aprile); - Lunedì di PasquaPasqua – mobile; - Festa del lavoro (1° – 1 maggio); - Festa della Repubblica (nazionale – 2 giugno); - Assunzione della Madonna (15 agosto); - Ognissanti (1° – 1 novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); • X. Xxxxxx - Natale (25 dicembre); - X.Xxxxxxx (• X. Xxxxxxx – 26 dicembre); - Santo • S. Patrono. In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore dirigente la normale retribuzione di cui al successivo art.49retribuzione. I lavoratori che, dirigenti che per ragioni inerenti al serviziodi servizio dovranno, dovranno tuttavia tuttavia, prestare la propria loro opera nelle suddette giornate, giornate avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di del servizio, entro trenta giorni 30 gg. dalla data della festività infrasettimanale non fruita. Qualora le esigenze di servizio non permettano tale riposo la Struttura sanitaria sarà tenuta al pagamento della giornata festiva non goduta, in giornata stabilita dall'Amministrazione, sentito l'interessatosalvo diversi accordi con l’interessato. In occasione caso di coincidenza di una delle predette festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all'art.28senza che sia effettuata prestazione lavorativa, il lavoratore ai dirigenti è dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una quota giornaliera della normale retribuzione. Il dirigente ha diritto di in alternativa a fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno feriale stabilito dall’Amministrazionedalla Struttura sanitaria, in accordo sentito l’interessato. La festività del Santo Patrono, qualora coincidente con l'interessato e compatibilmente con le esigenze di serviziola domenica, non dà diritto a riposo compensativo o monetizzazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Anniversario della Liberazione (25 aprile); - Lunedì di Pasqua; - Festa del lavoro (1° maggio); - Festa della Repubblica (2 giugno); - Assunzione della Madonna (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - Natale (25 dicembre); - X.Xxxxxxx (26 dicembre); - Santo Patrono. In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione retri- buzione di cui al successivo art.49art. 48. I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare la propria loro opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazionedall’Ammi- nistrazione, sentito l'interessatol’interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale set- timanale di cui all'art.28all’art. 27, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposori- poso, in altro giorno stabilito dall’Amministrazione, in accordo con l'interessato l’interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Residenze Sanitarie Assistenziali E Centri Di Riabilitazione 2010 2012

Festività. Tutti i lavoratori devono fruire Ai sensi della legge 27 maggio 1949, n. 260, modificata con la legge 31 marzo 1954, n. 90, e con la legge 5 marzo 1977, n. 54, nonché del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, nelle seguenti festività sarà corrisposta agli operai, retribuiti non in misura fissa ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. Per retribuzione giornaliera si intende la retribuzione corrispondente ad un giorno sesto dell'orario settimanale che, contrattualmente, il lavoratore è tenuto ad osservare o, in difetto di riposo in occasione pattuizioni, ad un sesto dell'orario settimanale di ciascuna delle seguenti festivitàlegge: - Capodanno (1° gennaio)il primo giorno dell'anno; - Epifania (6 gennaio)il giorno dell'Epifania; - Anniversario della Liberazione (25 aprile); - Lunedì il giorno di Pasqua; - Festa del lavoro (il giorno di lunedì dopo Pasqua; - il giorno 25 aprile; - il giorno 1° maggio); - Festa della Repubblica (il giorno 2 giugno); - Assunzione della Madonna il giorno 29 giugno (15 agosto)SS. Xxxxxx e Paolo) limitatamente al comune di Roma; - Ognissanti (1° novembre)il giorno dell'Assunzione; - Immacolata Concezione (8 dicembre); - Natale (25 dicembre); - X.Xxxxxxx (26 dicembre); - Santo Patrono. In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49. I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione, sentito l'interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all'art.28, Ognissanti; - il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno dell'Immacolata Concezione; - il giorno di riposoNatale; - il giorno 26 dicembre; - la ricorrenza del Patrono locale; - altra giornata da determinarsi dalle Organizzazioni territoriali. Il trattamento economico innanzi precisato sarà corrisposto per intero al lavoratore, in altro giorno stabilito dall’Amministrazione, in accordo con l'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio.anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Anniversario della Liberazione (25 aprile); - Lunedì di Pasqua; - Festa del lavoro (1° maggio); - Festa della Repubblica (2 giugno); - Assunzione della Madonna (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - Natale (25 dicembre); - X.Xxxxxxx  X. Xxxxxxx (26 dicembre); - Santo Patrono. In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49art. 49. I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazionedall’amministrazione, sentito l'interessatol’interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all'art.28all’art. 28, il lavoratore lavo- ratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dall’Amministrazionedall’amministrazione, in accordo con l'interessato l’interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio.

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Samples: Accordo Sulla Costituzione Delle Rsu

Festività. Tutti i lavoratori devono fruire di un 1 giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: - Capodanno (1° gennaio); ) - Epifania (6 gennaio); ) - Anniversario anniversario della Liberazione (25 aprile); ) - Lunedì lunedì di Pasqua; Pasqua - Festa festa del lavoro Lavoro (1° maggio); ) - Festa festa della Repubblica (2 giugno); ) - Assunzione della Madonna (15 agosto); ) - Ognissanti (1° novembre); ) - Immacolata Concezione (8 dicembre); ) - Natale X. Xxxxxx (25 dicembre); ) - X.Xxxxxxx X. Xxxxxxx (26 dicembre); ) - Santo Patrono. S. Patrono In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49art. 49. I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad a un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazionedalla Amministrazione, sentito l'interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all'art.28all'art. 28, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dall’Amministrazionedalla Amministrazione, in accordo con l'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro