Common use of FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE Clause in Contracts

FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’ISMEA proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice. Ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell’appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

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Samples: Contratto, www.ismea.it, www.ismea.it

FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’ISMEA dell’ASL CN2 proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. In caso di RTI e consorzi ordinarifallimento dell’impresa mandataria, si applicano le disposizioni l’ASL CN2 ha la facoltà di cui all’artproseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. 48 – commi 17 e 18 – In caso di fallimento dell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del Codiceservizio direttamente. Ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’ISMEA l’ASL CN2 interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento il completamento dell’esecuzione del completamento del servizio oggetto dell’appaltocontratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

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Samples: www.aslcn2.it, www.aslcn2.it

FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appaltocontratto. Qualora l’Appaltatore l’appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di qualora vi sia morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’ISMEA della Stazione Appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 – commi 17 e 18 del Codice. Ai sensi dell’artDlgs n. 50/2016 e s.m.i.. Come previsto dall’art. 110 del Codicedlgs n. 50/2016 e s.m.i., in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’ISMEA interpella interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio oggetto dell’appaltoservizio. L'affidamento L’affidamento avviene alle medesime stesse condizioni già proposte dall'originario dall’originario aggiudicatario in sede in di offerta.

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Samples: Contratto D’appalto, Contratto D’appalto

FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l’Appaltatore l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’ISMEA dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all’artall'art. 48 commi 17 e 18 del Codice. Ai sensi dell’artdell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’ISMEA l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell’appaltodell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

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Samples: www.poliziadistato.it

FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’ISMEA proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice. Ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell’appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

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Samples: Contratto

FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’ISMEA di ARPAV proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice. Ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter4ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’ISMEA ARPAV interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio delle prestazioni oggetto dell’appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

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Samples: www.arpa.veneto.it

FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’ISMEA dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni discposizioni di cui all’art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice. Ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’ISMEA l’Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell’appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

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Samples: www.cucfondi.it

FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta comporterà lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’ISMEA della Stazione appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice. Ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’ISMEA interpella la S.A. procederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio delle prestazioni oggetto dell’appalto. L'affidamento avviene avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

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Samples: www.asst-garda.it