Esigenza del locatore Clausole campione

Esigenza del locatore. Il locatore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n.431/98, di cui al presente contratto e dall’Accordo tra ASPPI-APPE-UPPI-APPC-SUNIA e UNIAT depositato il 29/12/2009 presso il Comune di Fusignano, dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto: Il locatore ha l’onere di confermare il verificarsi di quanto ha giustificato la stipula del presente contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata da inviarsi al conduttore entro tre mesi (o 15 gg.per contratti di durata fino a tre mesi) dalla scadenza del contratto. In caso di mancato invio della lettera oppure del venire meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto s’intende ricondotto alla durata prevista dall’articolo 2, comma 1, della legge n.431/98. In ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n.431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.
Esigenza del locatore. Il locatore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della legge 431/1998, di cui il presente tipo di contratto costituisce l’allegato C, dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto: finalità turistiche.
Esigenza del locatore. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 dell’accordo territoriale, il locatore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 di cui il presente tipo di contratto costituisce l’allegato C- e dall’Accordo tra le Organizzazioni sindacali degli inquilini e della proprietà, sottoscritto e depositato il 18.05.2006 presso il Comune di ARZIGNANO (di seguito denominato “accordo territoriale”), dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto: emergenza abitativa ed economico sociale.
Esigenza del locatore 

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