Common use of Eccezioni e riserve dell’appaltatore Clause in Contracts

Eccezioni e riserve dell’appaltatore. L’Appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad attenersi alle disposizioni della Direzione dei lavori, senza peraltro poter sospendere o ritardare il regolare progresso degli stessi. Nel caso che le controversie e le contestazioni non vengano composte nei modi di cui al citato art. 164 del Regolamento, l’Appaltatore potrà formulare apposite riserve, a norma dell’art. 191 del Regolamento, che saranno iscritte sul Registro di contabilità nei modi, nei termini e con le procedure previste dall’art. 190 dello stesso Regolamento. Le riserve, se sussistenti ed a pena di decadenza, dovranno essere confermate nel Conto finale e non potranno essere diverse, per oggetto ed importo, da quelle formulate nel corso dei lavori ed iscritte a registro nel tempo prescritto.

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Eccezioni e riserve dell’appaltatore. (17) A norma dell’art. 192 del Regolamento, il collaudo dei lavori deve essere ultimato non oltre sei mesi dalla loro ultimazione. Nel caso di certificato di regolare esecuzione, lo stesso sarà emesso non oltre tre mesi dall’ultimazione. L’Appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad attenersi alle disposizioni della Direzione dei lavori, senza peraltro poter sospendere o ritardare il regolare progresso degli stessi. Nel caso che le controversie e le contestazioni non vengano composte nei modi di cui al citato art. 164 del Regolamento, l’Appaltatore potrà formulare apposite riserve, a norma dell’art. 191 del Regolamento, che saranno iscritte sul Registro di contabilità nei modi, nei termini e con le procedure previste dall’art. 190 dello stesso Regolamento. Le riserve, se sussistenti ed a pena di decadenza, dovranno essere confermate nel Conto finale e non potranno essere diverse, per oggetto ed importo, da quelle formulate nel corso dei lavori ed iscritte a registro nel tempo prescritto.

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Samples: Contratto Di Appalto

Eccezioni e riserve dell’appaltatore. L’Appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad attenersi alle disposizioni della Direzione dei lavori, senza peraltro poter sospendere o ritardare il regolare progresso degli stessi. Nel caso che le controversie e le contestazioni non vengano composte nei modi di cui al già previsti dal citato art. 164 del Regolamento, anche se abrogato, l’Appaltatore potrà formulare apposite riserve, a norma dell’art. 191 del Regolamento, che saranno iscritte sul Registro di contabilità nei modi, nei termini e con le procedure previste dall’art. 190 dello stesso del Regolamento. Le riserve, se sussistenti ed a pena di decadenza, dovranno essere confermate nel Conto finale e non potranno essere diverse, per oggetto ed importo, da quelle formulate nel corso dei lavori ed iscritte a registro nel tempo prescritto.

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