Durata. Il contratto d’appalto avrà la durata di 3 ANNI a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto, dalla data di avvio del servizio, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo accordo con il contraente aggiudicatario. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza del presente contratto, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.
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Sources: Brokerage Service Agreement, Brokerage Service Agreement
Durata. Il contratto d’appalto avrà la La durata della concessione (escluse eventuali opzioni) è di 3 ANNI a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto, n.5 (cinque) anni decorrenti dalla data di avvio del serviziostipula dei contratti, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo accordo con il contraente aggiudicatario. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o sottoscriversi separatamente con la stessa amministrazione Provincia di Mantova e la Prefettura di Mantova. La Provincia Le Amministrazioni concedenti si riserva riservano la facoltà di rinnovare il servizio contratto, di rispettiva competenza, alle medesime condizioni, per ulteriori 3 ANNIuna durata massima pari a n.2 (due) anni. La richiesta della Provincia perverrà Le amministrazioni esercitano tale facoltà comunicandola al Broker concessionario mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del contrattocontratto originario di rispettiva competenza. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 Qualora alla scadenza dei contratti di concessione di rispettiva competenza le Amministrazioni concedenti non avessero provveduto all’aggiudicazione della concessione per il periodo successivo, il Concessionario uscente è comunque obbligato a garantire la gestione dei servizi agli stessi prezzi e condizioni vigenti al momento della scadenza del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure per il nuovo affidamento, e comunque al massimo per la durata massimo di mesi 6 (sei) ). Anche in tale ipotesi sarà data comunicazione al concessionario, mediante posta elettronica certificata, almeno 3 mesi dalla prima della data di scadenza del contratto. Ciascuno dei due contratti di concessione, per consentire la conclusione che verranno sottoscritti, potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art.175, comma 1 del Codice, qualora ci siano variazioni delle procedure necessarie per l'individuazione sedi oggetto di esecuzione del servizio che comportino una diversa dislocazione e/o numero dei distributori automatici. Il rinnovo disposto con riferimento ad un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazionesolo contratto non determinerà, in via automatica, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza del presente rinnovo anche dell’altro contratto, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.
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Sources: Concession Agreement, Concession Agreement
Durata. 1. Il presente contratto d’appalto avrà la ha durata di 3 ANNI triennale dal fino al . Le Parti si impegnano a decorrere rispettarne i contenuti, mantenendone invariate tutte le condizioni per l’intera durata pattuita. Si impegnano, inoltre, entro 60 giorni dalla stipula del contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto, dalla data di avvio del servizio, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo accordo con il contraente aggiudicatario. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto ad incontrarsi al fine di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il predisporre e stipulare un nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto, per consentire se ritenuto di interesse da ambedue i contraenti, in tempo utile ad evitare disfunzionali periodi di vacanza contrattuale.
2. Durante la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza vigenza del presente contratto, dovrà porre le Parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in essere tutti gli adempimenti necessari oggetto in qualsiasi momento purché ciò consti da appendice al contratto stesso adottata con formale delibera. Le Parti si impegnano peraltro sin d’ora ad apportare al presente contratto tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale, sia per un corretto quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell’attività.
3. Nel caso in cui siano emanate norme legislative o regolamentari, ovvero qualora siano adottati atti amministrativi o linee guida regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, le Parti si impegnano ad incontrarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione di tali provvedimenti per modificare e completo passaggio delle competenze integrare il contratto medesimo.
4. In tali casi le parti contraenti hanno facoltà, entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da comunicare alla controparte ed al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico Dipartimento Salute e secondo i principi generali in materiaServizi Sociali della Regione. Ferme restando le rimanenti ipotesi di recesso previste dal presente contratto.
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Sources: Contract for the Provision of Residential/Semi Residential Services for the Elderly, Contract Between Asl and Managing Entities of Residential and Semi Residential Extra Hospital Structures
Durata. Il contratto d’appalto avrà la L’Assicurazione ha durata di 3 ANNI a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso 1 (uno) anno. Pertanto, ove la legge o il Contratto facciano riferimento al “periodo di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto, dalla data di avvio del servizio, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo accordo con il contraente aggiudicatario. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005Assicurazione” suddetto periodo deve intendersi coincidente ad un’annualità. In ogni ipotesi mancanza di cessazione del servizio, sia per naturale disdetta mediante comunicazione spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, sia l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per risoluzione un altro anno e così – di volta in volta - per gli anni successivi al secondo. Se la Polizza è stata stipulata per un periodo inferiore ad un anno o esercizio del diritto di recesso da parte della Provinciaè stata prevista la non rinnovabilità, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia cessa alla scadenza prevista in Polizza senza alcun obbligo di disdetta se invece è stata stipulata per una durata superiore all’anno, ma inferiore ai 5 (cinque) anni, le parti si riserva riservano comunque la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNIdisdetta ad ogni scadenza annuale. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. La Provincia Qualora la Polizza sia stata stipulata, ai sensi dell’art. 106 1899 secondo comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la Codice Civile, con durata quinquennale senza possibilità di prorogare recesso a fronte di una riduzione del premio annuale pari al 5% (cinquepercento), alla scadenza dei 5 (cinque) anni il Contraente potrà disdettare il contratto inviando una comunicazione con preavviso di 30 (trenta) giorni. In mancanza di disdetta il contratto si intenderà prorogato per una durata massimo un’ulteriore annualità e così, successivamente, di 6 anno in anno, fermo restando il diritto di disdetta del Contraente con preavviso di 30 (seitrenta) mesi giorni dalla data di scadenza di ogni singola annualità. In ogni caso se nella Polizza è indicato “NO” alla casella “Tacito rinnovo” quanto sopra previsto non opera e l’Assicurazione si intende cessata alle ore 24:00 (ventiquattro) del contratto, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione giorno di un nuovo contraentenaturale scadenza in essa indicata. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza del presente contratto, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.-
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Sources: Contratto Di Assicurazione, Assicurazione
Durata. Il contratto d’appalto avrà la 1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 3, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 3, comma 4, il presente Accordo Quadro ha una durata di 3 ANNI 36 mesi (trentasei) mesi a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso di inizio sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contrattoASL, dalla data di avvio del servizio, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo accordo con il contraente aggiudicatariofino ad ulteriori 12 (dodici) mesi.
3. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel Nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contrattotermine di durata dell’Accordo Quadro o del suo rinnovo, sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 3, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 3, comma 4, l’Accordo Quadro verrà considerata concluso.
4. Resta inteso che per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la ASL può stipulare i contratti attuativi mediante emissione degli Ordini di acquisto.
5. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 ASL si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla riserva, qualora prima della scadenza del contrattopresente Accordo Quadro non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, di disporre la proroga dell’Ordine di acquisto alle condizioni originarie, per consentire il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica, e comunque non superiore a 6 mesi. In tal caso il Fornitore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nell’Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l’efficacia al periodo antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza garanzia della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza del presente contratto, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.
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Sources: Accordo Quadro
Durata. Il contratto d’appalto avrà La durata dell’Accordo Quadro, per ciascun lotto, (escluse le eventuali opzioni) è di 24 mesi, decorrenti dalla data di attivazione. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni di cui sopra potranno inviare i Piani dei Fabbisogni finalizzati all’affidamento dei Contratti Esecutivi agli operatori economici parti dell’Accordo Quadro. Nel caso in cui il valore dell’AQ non sia stato ancora esaurito, la durata dell’AQ potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi; ciò avverrà su comunicazione scritta della Consip S.p.A. che verrà inviata al Fornitore a mezzo pec, con almeno 15 giorni di 3 ANNI a decorrere anticipo rispetto alla scadenza del termine. Ciascun Contratto Esecutivo afferente al Lotto 1 – Servizi applicativi dispiegherà i suoi effetti dalla data di stipula del contratto ovvero nel caso e avrà una durata massima di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto60 mesi (comprensivi di massimo 12 mesi di garanzia sul software sviluppato/modificato), decorrenti dalla data di conclusione delle attività di subentro ovvero, ove non ci sia stato subentro, dalla data di avvio conclusione delle attività di Set-up. Ciascun Contratto Esecutivo afferente al Lotto 2 – Servizi di demand e PMO avrà una durata massima di 60 mesi decorrenti dalla data di stipula. Come previsto nel seguito del serviziopresente documento, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo accordo con il contraente aggiudicatario. L'incarico cesserà immediatamente ciascuna Amministrazione potrà procedere all’affidamento dei servizi di produrre effetti demand e PMO soltanto nel caso in cui venga meno l'iscrizione essi si riferiscano a progetti e iniziative inerenti all’ambito e al registro contesto dei servizi applicativi del Lotto 1. Ne consegue che il Lotto 2 – Servizi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi demand e PMO non potrà essere attivato (e di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale conseguenza le Pubbliche Amministrazioni Centrali non potranno emettere Piani dei Fabbisogni) fino a quando non sarà terminato attivato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza del presente contratto, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materiaLotto 1 – Servizi applicativi.
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Sources: Accordo Quadro
Durata. Il contratto d’appalto avrà la 1. La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 3 ANNI a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto, 36 mesi decorrenti dalla data di avvio stipula del servizio, comunicata dal Responsabile Unico contratto.
2. Per durata dell’appalto si intende il periodo entro il quale il Comune di Monfalcone può emettere ordini di fornitura.
3. Qualora prima della scadenza del Procedimento, previo accordo con termine di durata di 36 mesi venga esaurito l’importo massimo spendibile il contraente aggiudicatariocontratto verrà considerato concluso e l’Amministrazione non potrà emettere Ordinativi di fornitura.
4. L'incarico cesserà immediatamente Il Comune di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia Monfalcone si riserva la facoltà di rinnovare il servizio l’appalto, alle medesime condizioni, per ulteriori una durata pari a 24 mesi. Il Comune di Monfalcone esercita tale facoltà comunicandola al Fornitore mediante posta elettronica certificata almeno 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contrattooriginaria dell’accordo quadro.
5. La Provincia Il Comune di Monfalcone si riserva, altresì, la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e) del Codice, di:
a) chiedere al Fornitore l’incremento dell’importo massimo spendibile fino alla concorrenza di un quinto, alle stesse condizioni, con le modalità previste dall’articolo 106, comma 12 del Codice, nell’ipotesi in cui nel periodo di efficacia dell’appalto tale importo sia esaurito.
6. Il Comune di Monfalcone può richiedere al Fornitore specifiche modifiche purché rientranti nell’articolo 106 comma 11 del D.LgsCodice dei contratti.
7. 50/2016 si riserva infine la possibilità La durata dell’appalto in corso di prorogare il contratto per una durata massimo di esecuzione può essere modificata fino ad ulteriori 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto, per consentire la nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un del nuovo contraentecontraente ai sensi dell’articolo 106, comma 11 del Codice. Dalla decorrenza della prestazioneIn tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto agli stessi - o più favorevoli- prezzi, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza del presente contratto, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto patti e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materiacondizioni.
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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione E Riparazione
Durata. Il contratto d’appalto avrà 1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, la presente Convenzione ha una durata di 3 ANNI 48 mesi a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della Regione Sicilia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nelle more dell’indizione di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto, dalla data una nuova procedura di avvio del servizio, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo accordo con il contraente aggiudicatariogara per la medesima merceologia.
3. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel Nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contrattotermine di durata della Convenzione o della sua proroga, sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di fornitura.
5. Le singole Aziende del SSR Contraenti potranno emettere gli Ordinativi di Fornitura solamente durante la validità della Convenzione (48 mesi) e tali Ordinativi avranno, comunque, durata massima sino al 48° mese successivo alla stipula della Convenzione.
7. Le Aziende Sanitarie si riservano, qualora prima della scadenza della presente Convenzione non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, di disporre la proroga degli Ordinativi di fornitura alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica. In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l’efficacia al periodo antecedente all’intervenuta efficacia del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza garanzia della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza del presente contratto, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.
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Sources: Convenzione Per La Fornitura Di Servizi Di Lavanolo E/O Lavanderia
Durata. Il contratto d’appalto avrà la La durata dell'Accordo Quadro per gli interventi di integrazione ed inclusione scolastica e sociale a favore dei minori e degli alunni rom dei territori indicati è di 3 ANNI anni scolastici: 2021/22, 2022/23 e 2023/24. I citati 3 anni si articolano in 27 mesi ovvero 9 mesi / 36 settimane /200 giorni per anno, a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso dello stesso o dalla nota di inizio attività. Le attività saranno avviate a seguito della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto, dalla data sottoscrizione dei contratti applicativi per la durata prevista dagli stessi previo nota formale di avvio delle attività. Eventuali ritardi nell'avvio delle attività conseguenti alle occorrenti procedure amministrative o a qualsivoglia procedura interna o esterna al Comune, non potranno, a nessun titolo, essere fatti valere dall'affidatario. Il Dirigente, qualora gli attuali presupposti generali, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, comunicata dal Responsabile Unico dovessero subire variazioni, si riserva la facoltà, previa assunzione di un motivato provvedimento, di modificare la durata del Procedimentocontratto fino a recedere dallo stesso, previo accordo con il contraente aggiudicatariosenza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimenti o compensazioni di sorta, ai quali fin d'ora dichiara di rinunciare. L'incarico cesserà immediatamente L’Amministrazione si riserva di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro autorizzare l'esecuzione anticipata delle prestazioni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 109 all'articolo 32 del D.Lgs. 209/200550/16. In ogni ipotesi Ogni differimento, sospensione, ripresa, dovuti all'andamento dell'epidemia da Covid-19 o ad altre situazioni emergenti, dovrà essere autorizzata dal Servizio/Ufficio Rom. Al fine di cessazione del servizioassicurare la continuità educativa dei minori in parola e per il tempo utile all'espletamento di nuova procedura di selezione, sia per naturale scadenzaè ammessa, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma c. 11 del D.LgsDlgs. 50/2016 si riserva infine n. 50/2016, la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza proroga degli interventi del presente contratto, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materiaAccordo.
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Sources: Accordo Quadro
Durata. Il contratto d’appalto avrà la durata di 3 ANNI a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto, decorre dalla data di avvio effettiva consegna del servizioservizio e sino al 31 dicembre 2019. E' facoltà della Stazione Appaltante, comunicata dal Responsabile Unico qualora prima della scadenza del Procedimentotermine contrattuale venisse concesso di inoltrare al Ministero ulteriore domanda di prosecuzione del progetto e del relativo contributo, previo accordo con applicare l'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 per un periodo non superiore a tre anni alle medesime condizioni del contratto/convenzione in essere, eventualmente adeguate alle future disposizioni ministeriali in materia. Ciò qualora l’Amministrazione abbia verificato il contraente aggiudicatario. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti perdurare delle condizioni che hanno determinato il ricorso al presente affidamento e nel caso in cui venga meno l'iscrizione il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente per l’Amministrazione, accertato il pubblico interesse e la convenienza al registro rinnovo del rapporto e verificate le compatibilità di cui all'art▇▇▇▇▇▇▇▇. 109 È inoltre prevista la proroga. Nel caso in cui, al termine del contratto, il Comune non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione dei servizi, potrà prorogare l’appalto con specifico provvedimento alle condizioni di legge e fino ad un massimo di n. 6 mesi. A tale fine l’Appaltatore è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di appalto. La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l’impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della Stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 209/200550/2016. In ogni ipotesi di cessazione del serviziotal caso, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi specifico verbale sottoscritto dalla scadenza del contratto, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza del presente contratto, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto Responsabile dell’Area Sociale Infanzia Scuola Cultura e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materiadal legale rappresentante dell’operatore economico aggiudicatario.
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Sources: Capitolato Speciale D’appalto
Durata. Il contratto d’appalto avrà la 1. La durata delle presente concessione è di 3 ANNI a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto, 84 mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo accordo con il contraente aggiudicatario. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro dell’esecuzione delle attività di cui all'artal precedente art. 109 del D.Lgs3, comma 4, o dalla diversa data che sarà convenuta tra le parti.
2. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi L’attuazione degli interventi propedeutici all’avvio dei Servizi avverrà entro 60/120 giorni dalla scadenza del contratto, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza stipula del presente contratto, dovrà porre previa consegna del Locale e sottoscrizione del relativo Verbale di presa in essere tutti gli adempimenti consegna.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Concedente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016. La Concedente si impegna a comunicare al Concessionario, con un anticipo di almeno 48 ore, tutte le attività straordinarie della Concedente che possano avere riflessi sull’esecuzione dei servizi oggetto di concessione.
4. Nell’ipotesi che la temporanea sospensione della esecuzione delle attività oggetto della concessione derivi dalla non conformità – accertata dall’Ente competente – dei locali messi a disposizione dalla Concedente, e si rendano necessari per un corretto interventi di adeguamento degli stessi, il Concessionario provvederà a darne comunicazione alla Concedente. Accertata da parte della Concedente l’entità dei suddetti interventi di adeguamento e completo passaggio delle competenze al la conseguente durata della sospensione, la Concedente stessa comunicherà il nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materiatermine di scadenza della presente concessione così come proporzionalmente prorogata.
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Sources: Concession Agreement
Durata. Il contratto d’appalto avrà è stipulato per la durata di anni dal al , e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui l’articolo 3 ANNI della Legge n. 431/98, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato art. 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a decorrere dalla stipula del contratto nuove condizioni ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione per la rinuncia al rinnovo del contratto, dalla data di avvio del serviziocomunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo accordo con il contraente aggiudicatariocontratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel Nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizioha riacquistato tale disponibilità, sia agli usi per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia si riserva i quali ha esercitato la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazionedisdetta, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa conduttore ha diritto al ripristino del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine rapporto di garantire la piena continuità del serviziolocazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, il Broker alla scadenza del presente contrattoin alternativa, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per ad un corretto e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materiarisarcimento pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.
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Sources: Accordo Per Contratti Agevolati
Durata. Il contratto d’appalto avrà è stipulato per la durata di anni [5], dal al , e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte della LOCATRICE che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 ANNI della legge n. 431 del 1998, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, dalla data di avvio del serviziocomunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo accordo con il contraente aggiudicatariocontratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel Nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro la LOCATRICE abbia riacquistato la disponibilità dell'unità immobiliare alla prima scadenza e non l’adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizioha riacquistato tale disponibilità, sia agli usi per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia si riserva i quali ha esercitato la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazionedisdetta, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa CONDUTTORE ha diritto al ripristino del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine rapporto di garantire la piena continuità del serviziolocazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, il Broker alla scadenza del presente contrattoin alternativa, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per ad un corretto e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materiarisarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.
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Sources: Contratti Di Locazione Agevolati
Durata. Il L’ “Accordo Quadro” avrà durata biennale, dal 01/09/2021 al 31/08/2023 e prevede:
A) un “1° contratto d’appalto avrà la applicativo biennale della durata di 3 ANNI due anni (1 settembre 2021 – 31 agosto 2023) che comprende sia interventi di lavori di Manutenzione Ordinaria che le prestazioni a decorrere dalla stipula canone fisso per il Servizio di sgombero neve e spargimento sale.
B) Eventuali contratti applicativi successivi che potranno essere svolti nel periodo di validità contrattuale, ad avvenuto effettivo finanziamento da parte del contratto ovvero nel settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, per l’esecuzione di interventi di Manutenzione Straordinaria di adeguamento e/o di riqualificazione. In caso di inizio eventi nevosi, saranno stipulati specifici contratti applicativi di estensione del servizio di sgombero della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto, dalla neve basati su una contabilità che applica i prezzi unitari allegati al progetto (si rinvia al Disciplinare neve). L’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni che l’Amministrazione ordinerà prima della data di avvio del servizioscadenza, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo accordo con il contraente aggiudicatario. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti anche nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro l’ordinativo giungesse l’ultimo giorno di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione validità dell’accordo. La Provincia si riserva la facoltà ditta aggiudicataria, tuttavia, non vanta alcun diritto in merito all'ammontare dei lavori da eseguire nel periodo di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNIvalidità del contratto. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi ▇▇▇ l’importo complessivo dei contratti applicativi dovesse raggiungere l’importo massimo biennale dell’accordo quadro prima della scadenza del contratto. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contrattodei due anni, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza del presente contratto, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto l’”Accordo Quadro” medesimo sarà da considerarsi esaurito e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materiaconcluso.
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Sources: Accordo Quadro
Durata. Il contratto d’appalto DECRETO n. 225 del 29 maggio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto “Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2000, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete vi▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇' ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. (▇▇▇▇▇▇▇▇) (▇▇ ▇erie Generale n.169 del 16-07-2021) all’art. 5 “Programma triennale 2021-2023 e trasferimento delle risorse” al comma 7 prevede che: “L'ultimazione dei lavori va certificata trenta giorni prima del termine per la rendicontazione. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento e' effettuato entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento del Programma. Il Finanziamento di euro 400.000,00 per l’affidamento dei due Accordi Quadro è previsto nel Programma Biennale delle Forniture e dei Servizi 2021 – 2022 per l’annualità 2021 ed è disposto dal medesimo Decreto n. 225 del 29/05/2021. Sulla base di quanto disposto dalla norma citata in precedenza l'Accordo Quadro avrà la durata di 3 ANNI termine il 20/11/2022, a decorrere dalla stipula data di sottoscrizione del contratto ovvero nel Contratto o di consegna anticipata in caso di inizio della prestazione antecedentemente urgenza e terminerà automaticamente alla stipulazione del contrattoscadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna. L'Amministrazione, dalla data di avvio del servizioinoltre, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo accordo con il contraente aggiudicatario. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare dichiarare la cessazione dell’Accordo prima della decorrenza del termine, nel caso in cui sia stato utilizzato l’intero importo per il servizio per ulteriori 3 ANNIquale l’Accordo Quadro è stato finanziato. La richiesta Alla scadenza dell’Accordo Quadro o alla cessazione dello stesso, nel caso di utilizzo dell'intera somma affidata, l’Operatore Economico nel caso in cui vi siano attività in corso, li completerà in ogni loro parte in maniera tale da rendere regolare la prestazione secondo quanto previsto dal paragrafo Prestazione del Servizio e dal Capitolato Speciale di Appalto, entro e non oltre il 20/11/2022. Ciò è legato al fatto che gli atti programmatori della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi di Salerno e i finanziamenti concessi dal MIT (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti), in accordo con quanto previsto dall’art. 5 del D.M. n. 225 del 29/05/2021 che prevede che le attività siano rendicontate entro il 31/12/2022 (31 dicembre successivo all’anno di riferimento – MIT 2021) e che l’ultimazione lavori venga certificata entro trenta giorni prima della scadenza del contratto. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 termine di rendicontazione (in tal caso si riserva infine la possibilità di prorogare dispone che l’ultimazione dei lavori debba essere certificata entro il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto, per 20/11/2022 in modo da consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza del presente contratto, dovrà porre in essere tutti gli l’espletamento degli adempimenti successivi necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo poter rendicontare le spese entro il disposto 31/12/2022). Pertanto l’ultimazione di tutti i servizi affidati con Ordini di Lavoro dovrà avvenire entro il 20/11/2022, l’emissione del codice deontologico e secondo i principi generali Certificato di Regolare Esecuzione entro il 15/12/2022, in materiamodo da poter rendicontare le spese sostenute entro il 31/12/2022.
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Durata. Il contratto d’appalto 4.1. Fatti salvi gli effetti dell’eventuale risoluzione o recesso, il CONTRATTO avrà la durata di 3 ANNI a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto, 5 (cinque) anni dalla data di avvio del servizio, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo accordo sottoscrizione con il contraente aggiudicatario. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNI. La rinnovo di pari durata su richiesta scritta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di LICENZIATARIA trasmessa alla LICENZIANTE entro 6 (sei) mesi dalla scadenza del contrattoCONTRATTO. Allo scadere del CONTRATTO la LICENZIATARIA cesserà di utilizzare le PRIVATIVE e restituirà alla LICENZIANTE i documenti di cui all’Allegato A. 4.2. Per la durata del CONTRATTO e dei suoi eventuali rinnovi, per consentire se la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza del presente contrattoLICENZIANTE intende trasferire a terzi l’INVENZIONE, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari informare preventivamente la LICENZIATARIA cui è riconosciuto un diritto di prelazione su di essa. Nella specie, la LICENZIANTE comunicherà via PEC alla LICENZIATARIA le trattative intercorse o le offerte ricevute, indicando le condizioni della offerta di acquisto e i riferimenti dell’offerente. La LICENZIATARIA dovrà esercitare il diritto di prelazione a condizioni pari a quelle offerte da terzi mediante dichiarazione scritta inviata via PEC alla LICENZIANTE a pena di decadenza entro ……………………… giorni (ad esempio 60) successivi al ricevimento della comunicazione dell’offerta di terzi, decorsi inutilmente i quali il diritto di prelazione sarà considerato rinunciato e la LICENZIANTE potrà cedere l’INVENZIONE fatto salvo il diritto per un corretto e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materiala LICENZIATARIA di recedere dal CONTRATTO.
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Sources: Licensing Agreement
Durata. Il contratto d’appalto avrà 1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 8, la presente Convenzione ha una durata di 3 ANNI 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla stipula sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del contratto ovvero nel termine di durata non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di inizio durata sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell’articolo 4, comma 8, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della prestazione antecedentemente Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni Contraenti possono aderire alla stipulazione del contrattoConvenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura.
5. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura avranno tutti una durata massima pari a 36 mesi dalla data di avvio emissione.
6. E’ escluso ogni tacito rinnovo del serviziopresente Atto.
7. Se, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimentoper qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, previo accordo con il contraente aggiudicatario. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino gli stessi vengano successivamente affidati a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza del presente contratto, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materiaDitte diverse dal medesimo Fornitore.
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Sources: Convenzione Per l'Affidamento Del Servizio Di Facchinaggio E Trasloco
Durata. Il contratto d’appalto avrà la 1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo, il presente contratto/accordo quadro (escluse e eventuali opzioni) ha una durata di 3 ANNI 36 mesi, a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione dal 01/01/2022
2. Per durata del contratto, dalla data /accordo quadro si intende il periodo entro il quale l’Amministrazione Contraente può emettere Ordinativi di avvio fornitura.
3. Qualora prima della scadenza del servizio, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo termine di durata di 36 mesi venga esaurito l'importo massimo spendibile previsto il contratto/accordo con il contraente aggiudicatarioquadro perde efficacia e verrà considerato concluso.
4. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia L’Amministrazione Contraente si riserva la a facoltà di rinnovare il servizio contratto/accordo quadro , alle medesime condizioni, per ulteriori una durata pari a 24 mesi, mediante comunicazione al Fornitore, con posta elettronica certificata, almeno 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contratto/accordo quadro originario.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del Codice, L’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di:
a) chiedere al Fornitore l'incremento del 'importo massimo spendibile fino alla concorrenza di un quinto, alle stesse condizioni, con le modalità previste dall'articolo 106, comma 12 del Codice,
6. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto, /accordo quadro in corso di esecuzione può essere modificata per consentire la il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un del nuovo contraentecontraente ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Codice, stimato prudenzialmente in 6 mesi. Dalla decorrenza della prestazioneln tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto/accordo quadro agli stessi - o più favorevoli- prezzi, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza del presente contratto, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto patti e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materiacondizioni.
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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione E Riparazione
Durata. Il contratto d’appalto avrà la 1. La presente Convenzione ha una durata di 3 ANNI n. 12 (dodici) mesi a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso data della sua sottoscrizione; tale durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto▇▇▇▇▇▇, dalla data di avvio del serviziofino ad un ulteriori n. 12 (dodici) mesi, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo accordo con il contraente aggiudicatario. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso nell’ipotesi in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza del termine non sia stato esaurito il quantitativo massimo di cui al precedente articolo 4 e fino al raggiungimento del medesimo.
2. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il termine di utilizzazione della medesima da parte delle Amministrazioni Pubbliche; Convenzione che quindi resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza degli stessi.
3. Tuttavia, le Amministrazioni Contraenti che abbiano effettuato un Ordinativo di Fornitura nel periodo di vigenza, anche prorogato, della Convenzione, potranno effettuare ulteriori Ordinativi di Fornitura per richiedere espansioni o integrazioni della fornitura originaria, alle stesse condizioni, entro e non oltre il 24° (ventiquattresimo) mese successivo alla scadenza del termine della Convenzione stessa; peraltro il Fornitore prende atto ed accetta che tali espansioni o integrazioni della fornitura originaria potranno anche essere richieste, come meglio precisato nel paragrafo 1.7 del Capitolato Tecnico, anche ad un fornitore diverso, aggiudicatario di procedure successive a quella che ha dato titolo alla stipula della presente contrattoConvenzione.
4. I singoli contratti attuativi della presente Convenzione, dovrà porre conclusi con la ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti, hanno una durata correlata al servizio di manutenzione e assistenza in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto garanzia, pari a n. 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla “Data di Accettazione” della fornitura, nonché di ulteriori n. 36 (trentasei) mesi qualora l’Amministrazione Contraente richieda espressamente il servizio opzionale di estensione dell’assistenza e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materiamanutenzione.
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Sources: Convenzione Per L’affidamento Della Fornitura Di Soluzioni E Servizi Di Contact Center
Durata. 1. Il contratto d’appalto avrà la una durata di 3 ANNI a decorrere dalla stipula mesi 36 (trentasei), con decorrenza presunta dal mese di settembre 2021. Le date esatte verranno concordate in base alle esigenze del servizio.
2. Alla scadenza il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta, tuttavia sarà facoltà della stazione appaltante procedere ad un rinnovo del servizio per mesi 24 ai sensi dell’articolo 35 c. 4 del D. Lgs. 50/2016
3. Alla scadenza dei tre anni, ovvero dei successivi due, il contratto potrà essere prorogato, sulla base di un provvedimento espresso dell’Amministrazione Comunale, in relazione all’esigenza della stessa di dar corso alle procedure di selezione di un nuovo appaltatore e del conseguente passaggio gestionale.
4. Il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure per l’individuazione del nuovo appaltatore.
5. La proroga del contratto ovvero nel caso è disposta dall’Amministrazione, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di inizio della prestazione antecedentemente almeno tre mesi rispetto alla stipulazione scadenza naturale del contratto.
6. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto.
7. Al termine di ogni stagione teatrale e comunque entro il 30 giugno di ogni anno è prevista una verifica, dalla data da effettuarsi a cura della Direzione del Teatro, sull’andamento dei servizi nel loro complesso e sulla rispondenza degli stessi alle condizioni contrattuali.
8. Qualora emergesse una valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore, il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di avvio del serviziorisolvere anticipatamente il contratto, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo accordo con il contraente aggiudicatario. L'incarico cesserà immediatamente senza che ciò possa dare adito a diritti e pretese di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso sorta da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione dell’appaltatore. La Provincia risoluzione del contratto dovrà essere comunicata all’appaltatore tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), da spedire entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno.
9. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre chiudere la sala teatrale nei mesi prima della scadenza del contratto. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza del presente contratto, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari estivi per un corretto periodo non superiore ai 90 giorni, sospendendo qualora non necessari, in tutto o in parte, i servizi oggetto dell’appalto.
10. I servizi potranno venire sospesi anche per un periodo maggiore in assenza di attività programmate o per altri motivi connessi all’utilizzo del teatro, fra cui per esempio lavori straordinari o ristrutturazioni, altri motivi legati all’adeguamento e completo passaggio delle competenze agibilità dello stesso e/o provvedimenti conseguenti allo stato di emergenza sanitaria.
11. In caso di sospensione totale nulla sarà dovuto all’appaltatore.
12. In caso di sospensione parziale verranno corrisposti all’appaltatore gli importi effettivamente dovuti in base alle prestazioni rese, essendo il pagamento della prestazione “a misura”.
13. L’Amministrazione potrà tuttavia richiedere, qualora ritenuto necessario, in deroga al nuovo aggiudicatario secondo comma precedente, la presenza di uno o più addetti. In tal caso verranno corrisposti all’appaltatore gli importi effettivamente dovuti in base alle prestazioni rese, essendo il disposto del codice deontologico pagamento della prestazione “a misura”.
14. L’appaltatore dovrà comunque essere informato dall’appaltante sui contenuti degli eventuali lavori di adeguamento e secondo i principi generali in materiaristrutturazione. Sarà inoltre a carico di quest’ultimo l’addestramento degli addetti sull’esercizio dell’oggetto di adeguamento.
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Sources: Capitolato d'Appalto
Durata. Il contratto d’appalto avrà 1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 4, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 7, la presente Convenzione ha una durata di 3 ANNI 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla stipula sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 6 (sei) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del contratto ovvero nel termine di durata non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 4, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di inizio durata, anche prorogata, sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 4, eventualmente incrementato dell’articolo 4, comma 7, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della prestazione antecedentemente Convenzione si intende il periodo entro il quale le Strutture regionali possono aderire alla stipulazione Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi, anche successivamente alla sua conclusione.
5. La durata degli Ordinativi di Fornitura è specificata all’atto di emissione dei medesimi da parte della Struttura regionale contraente, fermo restando che i medesimi Ordinativi possono avere una durata massima di 36 mesi.
6. E’ escluso ogni tacito rinnovo del contrattopresente atto.
7. Se, dalla data per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di avvio del servizioogni singolo Ordinativo di Fornitura, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimentoil Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, previo accordo con il contraente aggiudicatario. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino gli stessi vengano successivamente affidati a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza del presente contratto, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materiaditte diverse dal medesimo Fornitore.
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Sources: Service Agreement
Durata. Il contratto d’appalto avrà 1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’Articolo 4, comma 2 eventualmente incrementato ai sensi dell’Articolo 4, comma 6 la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Tale durata potrà essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 6 (sei) mesi, nell’ipotesi in cui, alla scadenza del termine di durata, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente Articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 6, eventualmente incrementato, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi, anche successivamente alla sua conclusione.
5. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
6. I singoli Ordinativi di Fornitura daranno origine ad un servizio di assistenza e manutenzione on- site della durata di 3 ANNI (tre) anni a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto, dalla data di avvio del servizioconsegna per i PC in acquisto di cui al Lotto 1 e della durata di 60 mesi per i PC in noleggio di cui al Lotto 2.
7. Se, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimentoper qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, previo accordo con il contraente aggiudicatario. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino gli stessi vengano successivamente affidati a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza del presente contratto, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materiaditte diverse dal medesimo Fornitore.
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Sources: Convenzione Per La Fornitura in Acquisto E in Noleggio Di Personal Computer Convertibili 2 in 1
Durata. Il contratto d’appalto avrà 1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 3 ANNI n. 12 (dodici) mesi a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contrattodall’11 gennaio 2019 per i Lotti 5 e 10, dalla data di avvio del serviziodal 21 febbraio 2019 per i Lotti 2, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo accordo con il contraente aggiudicatario. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale 3 e 6; tale durata potrà essere prorogata fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata ad un massimo di ulteriori n. 6 (sei) mesi dalla scadenza del contrattomesi, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza previa comunicazione scritta della prestazioneConsip S.p.A., il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker nell’ipotesi in cui alla scadenza del presente contrattotermine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari anche eventualmente incrementato e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata compresa tra i 12 mesi (per le forniture a “Prezzo Variabile” e a “Prezzo Fisso a 12 mesi”) e i 18 mesi (per le forniture a “Prezzo Fisso a 18 mesi”).
3. Fermo quanto previsto al comma precedente, le Amministrazioni contraenti, con esclusivo riferimento alle forniture a “Prezzo Variabile” e alle utenze (punti di prelievo) che verranno attivate il 1° gennaio, hanno facoltà, all’esclusivo fine di consentire la facoltativa adesione ad edizione successiva della Convenzione per la fornitura di energia elettrica, ove disponibile, di prorogare la fornitura delle medesime utenze, alle stesse condizioni, per un corretto ulteriore mese. Tale proroga, potrà essere richiesta dall’Amministrazione al Fornitore utilizzando esclusivamente il modulo allegato alla presente convenzione sub lett. H, secondo le modalità e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.nei termini indicati all’art. 3 co. 7 dell’Allegato A - Capitolato Tecnico
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Sources: Convenzione Consip Energia Elettrica
Durata. 1. Il contratto d’appalto avrà la durata di 3 ANNI a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto, Contratto sarà efficace dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo scadere di avvio del servizio24 mesi decorrenti dalla stessa data. Il Contratto potrà cessare di avere efficacia, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo accordo con il contraente aggiudicatario. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contrattotermine, al raggiungimento del corrispettivo massimo complessivo dell’Appalto Specifico. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contrattoNel caso in cui, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazioneinvece, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker tale importo non sia stato raggiunto alla scadenza del presente contrattotermine, dovrà porre il Contratto potrà proseguire fino al raggiungimento dell’intero corrispettivo massimo complessivo dell’Appalto Specifico, previa comunicazione scritta di Digicamere al Fornitore. La durata è così suddivisa:
a) Periodo di erogazione: 24 mesi per tutti i servizi di cui al precedente art. 3 comma 1;
b) Periodo di garanzia: 12 (dodici) mesi, relativamente al solo servizio di manutenzione in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto garanzia sul software rilasciato durante l’ultimo anno di vigenza contrattuale;
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del Contratto in contraddittorio con il Fornitore.
4. Sia alla scadenza di ogni singolo intervento, sia al termine del periodo di erogazione dei servizi oggetto del Contratto, sia durante il periodo di garanzia, sia nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il Fornitore è tenuto, su richiesta della Committente, a fornire il personale necessario ad effettuare il trasferimento di know-how e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario personale della Committente o a terzi da essa designati, con le tariffe unitarie giornaliere per figura professionale applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali, secondo il disposto quanto previsto dal Capitolato Tecnico AS. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate.
5. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del codice deontologico Contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e secondo i principi generali in material’imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli artt. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
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Sources: Specific Contract for Services
Durata. Il contratto d’appalto La concessione oggetto del presente capitolato avrà la durata di 3 ANNI cinque anni, a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso data di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto. Alla scadenza del predetto periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, dalla data senza obbligo di avvio del servizio, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo accordo con il contraente aggiudicatario. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso preventiva disdetta da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione Comune. La Provincia L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovare prorogare, qualora la normativa vigente lo consenta, per il tempo necessario alla consegna del servizio al nuovo Concessionario e comunque per ulteriori 3 ANNIun periodo non superiore a 6 (sei) mesi, il contratto agli stessi patti e alle stesse condizioni previste dal contratto in scadenza, previa comunicazione al Concessionario da trasmettere al suo domicilio, mediante raccomandata a.r. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi 15 (quindici) giorni prima della scadenza del contrattotermine. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 Il Concessionario si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza impegna ad accettare l’eventuale proroga alle condizioni del contratto, per consentire nessuna esclusa. La concessione si intenderà risolta di diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate disposizioni legislative comportanti la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione cessazione della concessione stessa. E’ fatto divieto al Concessionario di un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker emettere atti successivamente alla scadenza del presente contrattoservizio. Al termine dell'incarico il Concessionario dovrà consegnare al Comune o al Concessionario subentrante gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, dovrà porre per il proseguimento degli stessi. Dal giorno delle consegne, il nuovo Concessionario assume l’intera responsabilità del servizio e subentra al Concessionario uscente in essere tutti i diritti e gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto obblighi inerenti la gestione: si obbliga a portare a termine tutte le procedure già iniziate dal precedente Concessionario, nonché a subentrare allo stesso, come parte resistente o parte attrice, nei contenziosi in corso alla data d’inizio del codice deontologico e secondo i principi generali in materiaservizio.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Durata. Il contratto d’appalto avrà la 1. La durata delle presente concessione è di 3 ANNI a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto4 anni, eventualmente rinnovabili per ulteriori 4 anni, decorrenti dalla data di avvio del servizio, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo accordo con il contraente aggiudicatario. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro dei Servizi di cui all'artal precedente art. 109 3, comma 3.
2. Il Concessionario non potrà, per nessun motivo, sospendere la gestione dell’esercizio, salvo i casi eccezionali di cui all’art. 8.12 del D.LgsCapitolato Speciale, che il Concessionario dovrà tempestivamente comunicare al Concedente secondo le modalità ivi previste.
3. 209/2005Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Concedente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall’art. In ogni ipotesi 107 del D. Lgs. n. 50/2016. Il Concedente provvederà a comunicare al Concessionario, con anticipo di cessazione almeno 48 ore, tutte le attività straordinarie di MRT che possano avere riflessi sull’esecuzione dei servizi oggetto di concessione.
4. Alla scadenza della Concessione, l’affidamento al Concessionario dei servizi oggetto del serviziopresente Contratto si intenderà cessato, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso senza che occorra formale disdetta da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione di MRT. La Provincia Il Concedente si riserva la facoltà di rinnovare il servizio contratto per ulteriori 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà quattro anni, previa espressa deliberazione in tal senso, nonché previo avviso al Broker almeno Concessionario entro i tre mesi prima della antecedenti alla scadenza del contratto. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza del presente contratto, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.
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Sources: Concessione Dei Servizi Di Caffetteria E Piccola Ristorazione
Durata. Il contratto d’appalto avrà 1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 8, la presente Convenzione ha una durata di 3 ANNI 12 (dodici) mesi a decorrere dalla stipula sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del contratto ovvero nel termine di durata non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di inizio durata sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell’articolo 4, comma 8, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della prestazione antecedentemente Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni Contraenti possono aderire alla stipulazione del contrattoConvenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione degli OdF e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
5. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura avranno tutti una durata massima pari a 36 mesi dalla data di avvio emissione dell’Ordinativo di fornitura.
6. E’ escluso ogni tacito rinnovo del serviziopresente Atto.
7. Se, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimentoper qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, previo accordo con il contraente aggiudicatario. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino gli stessi vengano successivamente affidati a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza del presente contratto, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materiaDitte diverse dal medesimo Fornitore.
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Sources: Convenzione Per Il Servizio Di Noleggio Auto Con Conducente
Durata. Il contratto d’appalto avrà la durata di 3 ANNI a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contrattoquadriennale, con decorrenza dalla data che verrà indicata nel provvedimenti di avvio del servizio, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo accordo con il contraente aggiudicatario. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione aggiudicazione. La Provincia singola Azienda Sanitaria si riserva la facoltà facoltà, se sarà consentito dalla legislazione che sarà vigente all'epoca, di rinnovare il servizio prorogarne la durata per ulteriori un periodo ulteriore di tempo che non potrà comunque superare i 12 mesi e che verrà notificato all’Impresa aggiudicataria entro 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto. In ogni caso la ditta aggiudicataria, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza del presente contratto, dovrà porre avrà comunque l’obbligo di garantire il servizio in essere tutti gli adempimenti necessari essere, alle medesime condizioni contrattuali, per un corretto periodo di altri 6 mesi e completo passaggio comunque fino a che l’Azienda USL non abbia aggiudicato il nuovo appalto e sia intervenuta la completa attivazione del nuovo servizio appaltato. L’Azienda USL si riserva le seguenti facoltà: In tutti i casi, le imprese partecipanti alla gara non potranno vantare alcun diritto per risarcimento danni, né per lucro cessante, né per danno emergente. Qualora prima della scadenza contrattuale intervengano diverse disposizioni normative o siano impartite nuove direttive da parte dello Stato o della Regione ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ o da AVEN (Area Vasta ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, Associazione fra le Aziende USL ed Ospedaliere dell’▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇) per la centralizzazione o la modifica delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo prestazioni da svolgere, che non consentano di proseguire nell’affidamento alla ditta aggiudicataria dell’attività oggetto del presente appalto, l’Azienda U.S.L. si riserva la facoltà, dopo i primi 24 mesi, di interrompere anticipatamente il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materiacontratto senza che la Ditta aggiudicataria possa pretendere alcun compenso o rimborso, né per danno emergente, né per lucro cessante.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Durata. Il contratto d’appalto di accordo quadro avrà validità di trentasei (36) mesi consecutivi dalla sottoscrizione prorogabile, a richiesta della Stazione Appaltante, di ulteriori sei (6) mesi consecutivi, e comunque terminerà con l’esaurimento dell’importo contrattuale massimo che ne forma oggetto anche se non sarà spirato detto termine temporale. La proroga sarà attivata con atto scritto e sottoscritto che la Committente comunicherà tramite PEC, almeno 30 giorni prima della decorrenza dei trentasei (36) mesi iniziali. Le parti potranno convenire di ammettere la proroga, ove disposta dalla Committente, anche se comunicata con le medesime modalità oltre detto termine, ma non oltre i 30 giorni dopo la decorrenza del predetto termine. Il contratto cesserà di avere efficacia, senza alcuna necessità di disdetta o comunicazione equivalente, al raggiungimento del limite massimo di importo e/o alla scadenza dell'ultimo giorno del trentaseiesimo mese consecutivo, salva l'eventualità di proroga di sei mesi (a condizione che vi sia ancora disponibilità di importo complessivo) -disposta con comunicazione scritta e sottoscritta di REA Impianti- nel qual caso, il contratto cesserà di avere efficacia alle stesse condizioni l'ultimo giorno del sesto mese successivo al trentaseiesimo. La durata dell’accordo quadro si riferisce alla durata massima decorrente dalla sottoscrizione del medesimo da parte di 3 ANNI a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto, dalla data di avvio del servizio, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo accordo con il contraente aggiudicatarioentrambe le parti. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti Tale durata sarà ridotta nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi anche prima della scadenza del contratto. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata sia raggiunto l’importo massimo di 6 spesa complessiva consentito (seiche non potrà mai, comprese proroghe, superare gli € 220.000,00). I termini di esecuzione (quindi la durata) mesi dalla scadenza del contratto, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza del presente contratto, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materiariferiti a ciascun contratto specifico applicativo dell'accordo quadro sono dedotti nel contratto specifico medesimo.
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Durata. Il contratto d’appalto avrà la La durata dell’appalto è di 3 ANNI a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto, 24 mesi decorrenti dalla data di avvio delle forniture, rinnovabile per ulteriori 12 mesi. Nel caso in cui la capienza economica del serviziocontratto sia stata interamente esaurita prima della scadenza temporale sopra fissata, comunicata dal Responsabile Unico ETRA S.p.A. potrà: • incrementare le quantità di servizi da prestare, e conseguentemente il valore del Procedimentocontratto, previo accordo con nel rispetto dell’art. 106, del D.Lgs. 50/2016, oppure • dichiarare concluso il contraente aggiudicatariocontratto senza che la ditta appaltatrice possa accampare diritti o pretese di sorta, oppure • anticipare il rinnovo del contratto prima della naturale scadenza. L'incarico cesserà immediatamente Alla scadenza del termine fissato, il contratto s’intenderà risolto senza bisogno di produrre effetti particolari formalità, anche nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro l’importo complessivo dell’accordo quadro non sia stato interamente affidato, senza che per questo la ditta appaltatrice possa accampare diritti o pretese di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005sorta. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia tale caso ETRA si riserva comunque la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNIprolungare la durata del contratto (proroga temporale) fino al raggiungimento di almeno i quattro quinti dell’importo contrattuale, e comunque fino ad un tempo massimo di dodici mesi. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza Nessuna variazione o modifica del contrattocontratto può essere introdotta dall’esecutore. La Provincia Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106 106, comma 11 1, lett. a) del D.LgsCodice, e nei casi di revisione del prezzo disciplinati dall’art. 50/2016 4.2 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Etra S.p.A., per giustificati motivi, si riserva infine le facoltà di revocare, sospendere, prorogare, indire nuovamente o non aggiudicare la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contrattogara, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza del presente contratto, dovrà porre in essere tutti dandone comunque comunicazione ai concorrenti senza che gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze stessi possano accampare alcuna pretesa al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materiariguardo.
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Durata. Il contratto d’appalto L’affidamento del servizio di cui al presente CSO avrà la durata di 3 ANNI a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contrattodue anni, decorrenti dalla data di avvio del serviziodell’esecuzione, comunicata risultante dal Responsabile Unico del Procedimentorelativo verbale, previo accordo con il contraente aggiudicatario. L'incarico cesserà immediatamente fatta salva la possibilità di produrre effetti variazioni della durata stessa determinate dalle effettive esigenze dell’utenza riscontrate nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005corso dell’esecuzione. In ogni ipotesi particolare: • l’affidamento s’intenderà comunque terminato prima della predetta scadenza biennale in caso di cessazione esaurimento dell’importo contrattuale stabilito all’esito della procedura di selezione del servizioCSO • qualora alla scadenza del predetto termine biennale, sia siano stati effettivamente affidati all’appaltatore servizi in misura inferiore all’ottanta per naturale scadenzacento dell’importo contrattuale, sia per risoluzione o esercizio del diritto la durata dell’affidamento sarà prorogata fino al raggiungimento di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione tale soglia minima. La Provincia Stazione Appaltante si riserva la facoltà facoltà: • di rinnovare richiedere, al termine del contratto stipulato all’esito della presente procedura n goziata, il servizio rinnovo del contratto per ulteriori 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. La Provincia lteriori 2 (due) anni, alle medesime condizioni contrattuali, nessuna esclusa, previste nel contratto originario • di disporre la proroga dell’affidamento, ai sensi dell’art. 106 comma 106. Comma 11 del D.LgsD. Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare 50/2016, il contratto tempo strettamente necessario per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto, per consentire la conclusione l’espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione l’individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazioneAi sensi dell’art. 32, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare comma 8, D. Lgs. 50/2015, la completa gestione amministrativa Stazione Appaltante potrà richiedere l’avvio all'esecuzione del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine contratto in via d'urgenza. In tal caso, l'aggiudicatario si impegna a fornire, nelle more di garantire la piena continuità perfezionamento del serviziocontratto e senza oneri aggiuntivi, il Broker alla scadenza i servizi oggetto del presente contrattocapitolato, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per entro un corretto e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.massimo di giorni 10 gg. lavorativi dalla richiesta, salva la possibilità di concordare con la
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Sources: Capitolato Speciale d'Oneri
Durata. Il presente contratto d’appalto avrà inizio di validità dalla data della sottoscrizione e avrà durata di anni ___, fermo restando che in caso di positiva attivazione delle misure di aiuto di cui al PSR 2014/2020 la validità si intende comunque estesa sino al giorno successivo alla data di estinzione del vincolo decennale di destinazione dell’investimento realizzato, secondo la disciplina prevista dal PSR medesimo e citata nel consenso di cui all’art. 3. In caso di predisposizione di un piano di gestione forestale, la cui validità è ordinariamente pari a 15 anni dalla approvazione, la durata di 3 ANNI a decorrere dalla stipula del presente contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente viene direttamente prolungata ed allineata alla stipulazione validità del contrattopiano stesso, dalla data di avvio del servizio, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo salvo diverso accordo con il contraente aggiudicatarioconcedente. L'incarico cesserà immediatamente La eventuale mancata attivazione delle misure di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso aiuto da parte della Provinciadel gestore può costituire, il Broker si impegna alla continuazione a discrezione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia si riserva la facoltà concedente, causa di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza risoluzione anticipata del presente contratto. Fatta salva la durata minima di cui al capoverso precedente, dovrà porre le parti possono concordare in qualsiasi momento di validità del presente contratto di estenderne la durata, al fine di cogliere maggiormente gli obiettivi di cui in premessa. Qualora il concedente dovesse rescindere il presente contratto anticipatamente rispetto al periodo di vincolo decennale sopra richiamato, lo stesso si dichiara consapevole degli oneri di manutenzione e di mantenimento della destinazione d’uso degli investimenti realizzati che devono essere tutti gli adempimenti necessari garantiti per un corretto il residuo periodo vincolato, pena la restituzione dell’aiuto percepito, nelle forme e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materiacon le maggiorazioni previste dal PSR.
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Durata. Il contratto d’appalto avrà 1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 8, la presente Convenzione ha una durata di 3 ANNI 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla stipula sua sottoscrizione.
2. Nel caso in cui prima della scadenza del contratto ovvero nel caso termine di inizio durata sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell’articolo 4, comma 8, la Convenzione verrà considerata conclusa.
3. Resta inteso che per durata della prestazione antecedentemente Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni/Aziende Sanitarie possono aderire alla stipulazione del contrattoConvenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione degli OdF e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
4. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Amministrazioni/Aziende Sanitarie mediante gli Ordinativi di Fornitura avranno tutti una durata massima pari a 48 mesi dalla data di avvio stipula della Convenzione.
5. È escluso ogni tacito rinnovo del serviziopresente Atto.
6. Se, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimentoper qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, previo accordo con il contraente aggiudicatario. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino gli stessi vengano successivamente affidati a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza del presente contratto, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materiaDitte diverse dal medesimo Fornitore.
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Sources: Fornitura Di Materiale Da Medicazione Per Ortopedia
Durata. Il contratto d’appalto avrà è stipulato per la durata di anni tre dal ............. al e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’art. 3 ANNI della legge 431/1998, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui all’art. 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a decorrere dalla stipula nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto ovvero nel caso di inizio comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto, dalla data di avvio del servizio, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo accordo con scadenza. In mancanza della comunicazione il contraente aggiudicatariocontratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel Nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi alla data in cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizioha riacquistato la detta disponibilità, sia agli usi per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia si riserva i quali ha esercitato la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazionedisdetta, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa conduttore avrà diritto al ripristino del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine rapporto di garantire la piena continuità del serviziolocazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, il Broker alla scadenza del presente contrattoin alternativa, dovrà porre ad un risarcimento in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materiamisura pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.
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Durata. La presente convenzione di servizio avrà durata pari alla durata prevista dai rispettivi accordi di programma con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero anni tre (3) a far data dalla loro sottoscrizione. Eventuali tempi maggiori che risultassero necessari a seguito dell’avverarsi di avvenimenti imprevisti e non prevedibili, non imputabili alle modalità di gestione degli interventi da parte di ERP Lucca, una volta autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno regolati a titolo ricognitivo con apposito atto integrativo. Tale atto, riferibile a non oltre il successivo triennio, relativamente all'accordo di programma sottoscritto per il Progetto denominato Quartieri Social_San Concordio e San ▇▇▇▇, sarà stipulato alle condizioni economiche di seguito indicate: 4° anno – quota fissa € 55.000,00, quota variabile 1% dell’importo residuo delle lavorazioni ancora non eseguite dalle ditte appaltatrici alla data della sottoscrizione dell’atto integrativo, con un tetto massimo complessivo di € 85.000,00. 5° anno – quota fissa € 45.000,00 quota variabile 1% dell’importo residuo delle lavorazioni ancora non eseguite dalle ditte appaltatrici decorso un anno dalla data della sottoscrizione dell’atto integrativo, con un tetto massimo complessivo di € 70.000,00. 6° anno – quota fissa € 35.000,00 quota variabile 1% dell’importo residuo delle lavorazioni ancora non eseguite dalle ditte appaltatrici decorsi due anni dalla data della sottoscrizione dell’atto integrativo, con un tetto massimo complessivo di € 55.000,00. Gli importi di cui sopra andranno maggiorati dell’IVA in misura di legge. Le eventuali ulteriori somme necessarie alla remunerazione dei servizi forniti da ERP Lucca s.r.l. in caso di proroga, non oltre il triennio di cui al comma 3, da determinarsi come sopra, dovranno prioritariamente, salvo diverse decisioni dell’Amministrazione Comunale, essere reperite all’interno delle economie rinvenibili dalle gare dei singoli progetti, previo nullaosta dei soggetti competenti. Il contratto d’appalto avrà Comune di Lucca e la durata Società di 3 ANNI a decorrere dalla stipula Gestione provvederanno comunque agli adempimenti di propria competenza per l'attuazione del contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto, dalla data di avvio del servizio, comunicata in modo da garantire il rispetto dei tempi previsti dal Responsabile Unico del Procedimento, previo accordo con il contraente aggiudicatario. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza del presente contratto, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materiabando.
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Sources: Service Agreement
Durata. Il contratto d’appalto avrà la durata termine complessivo per lo svolgimento delle attività di 3 ANNI progettazione poste a decorrere base di gara è pari a 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula data del contratto ovvero nel caso verbale di inizio delle attività, di cui 30 (trenta) giorni per le attività di rilievo ed indagini strutturali e la restante parte per la progettazione esecutiva. I complessivi 120 giorni sono conteggiati al netto delle interruzioni previste per l’ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività di verifica dei progetti e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell’affidatario, disposte dal RUP in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione o per l'entrata in vigore di nuove norme di legge che, successivamente all'affidamento dell'incarico, ne disciplinano diversamente l'effettuazione della prestazione. Le attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza avranno invece durata conforme alla tempistica di esecuzione dei lavori, al netto di eventuali proroghe disposte dal RUP. Relativamente ai termini di cui sopra si specifica che per ogni giorno di ritardo, riferito ad ogni fase, rispetto ai tempi contrattuali è applicabile una penale pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale, e comunque non superiore al 10% dell’importo contrattuale, secondo le modalità descritte all’art. 17 Penali. Si precisa che qualora dalla verifica del servizio da parte del RUP si evidenzino carenze sostanziali, sia in termini di quantità degli elaborati richiesti, sia in termini di qualità e livello di definizione dei medesimi in relazione alle specifiche fasi di esecuzione della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto(progettazione, dalla data DL, CSE) le stesse non presuppongono la concessione di avvio del servizio, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo accordo con il contraente aggiudicatario. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005ulteriori tempistiche rispetto a quanto stabilito nei documenti contrattuali. In ogni ipotesi relazione a quanto predetto verranno conseguentemente applicate le penali contrattuali fino alla consegna di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza del presente contratto, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto elaborati completi e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materiasostanzialmente approvabili.
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Sources: Technical Services Contract
Durata. 1 Il contratto d’appalto avrà presente Contratto normativo rimane valido, efficace e vincolante, per la durata di 3 ANNI a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contrattoregolamentazione dei contratti attuativi, dalla data di avvio stipulazione del servizioContratto normativo medesimo e per tutta la durata dei Contratti attuativi subordinatamente ed entro i limiti dell’appostamento nella legge finanziaria e nel bilancio delle risorse disponibili nei singoli esercizi 2007, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento2008, previo accordo con il contraente aggiudicatario. L'incarico cesserà immediatamente 2009, 2010 ed, in caso di produrre effetti nel caso proroga, 2011..
2 I contratti attuativi saranno stipulati fra l’assuntore e i singoli istituti scolastici, a mezzo scrittura privata, entro 60 giorni dalla data in cui venga meno l'iscrizione il contratto normativo diventa efficace, vale a dire dopo la registrazione senza rilievi dell’organo di controllo; i contratti attuativi avranno tutti efficacia dal primo giorno del mese successivo alla data di scadenza dei suddetti 60 giorni..
3 I contratti attuativi avranno, nell’ambito delle risorse disponibili nei singoli esercizi finanziari , 2007, 2008, 2009, 2010 e subordinatamente ad esse, una durata di 36 mesi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla stipula di tutti i contratti attuativi, ma ciascun contraente, sulla base delle direttive fornite dall’USR, avrà facoltà di prorogare fino ad un periodo massimo di altri 12 mesi il contratto attuativo. Il periodo d’efficacia del contratto attuativo - come dello stesso contratto normativo - stipulato per il predetto triennio (e della possibile proroga annuale), eventualmente protraentesi oltre l’esercizio finanziario 2010, è ovviamente soggetto alla condizione dell’effettivo appostamento in Finanziaria delle corrispondenti risorse, relativamente agli anni successivi al registro di cui all'art2010 citato. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizioL’Assuntore, sia per naturale scadenzapertanto, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario obbliga fin d’ora ad eseguire la fornitura del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza pulizia oggetto del contratto. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 presente Contratto normativo e del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contrattoattuativo eventualmente prorogato, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza del presente contratto, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario l’importo aggiuntivo disposto secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.le direttive dell’USR..
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Sources: Service Agreement
Durata. 1. Il contratto d’appalto avrà presente Contratto normativo ha la durata di 3 ANNI a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto, 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo accordo con il contraente aggiudicatario. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione sua sottoscrizione.
2. La Provincia stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il servizio contratto normativo, alle medesime condizioni, per ulteriori 3 ANNIuna durata massima pari a 12 mesi e per un importo massimo pari al valore annuale calcolato sull’effettivo fabbisogno del lotto di riferimento, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
3. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. La Provincia ai Ai sensi dell’art. 106 106, comma 11 11, del D.LgsD.lgs. 50/2016 n.50/2016, le Amministrazioni – nel corso dell’esecuzione della fornitura e dei servizi in affidamento – si riserva infine riservano la possibilità facoltà di prorogare la durata del presente Contratto o dei relativi contratti esecutivi per il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto, per consentire la tempo strettamente occorrente alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto e dei relativi contratti esecutivi agli stessi prezzi, patti e condizioni o quelli più favorevoli per la stazione appaltante.
4. Qualora prima della prestazionescadenza del termine di cui al precedente comma 1, venga raggiunto il corrispettivo massimo di cui al successivo art. 4, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare presente contratto e i relativi contratti esecutivi dovranno intendersi conclusi al momento del suddetto raggiungimento.
5. Resta naturalmente inteso tra le parti che, ferma restando la completa gestione amministrativa validità ed efficacia del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire contratto normativo e dei singoli contratti esecutivi eventualmente ancora in corso, non sarà più possibile emettere contratti esecutivi qualora sia esaurito il corrispettivo massimo previsto nel presente contratto.
6. I singoli contratti esecutivi avranno la piena continuità del serviziodurata fissata dalle Amministrazioni, il Broker alla scadenza che non potrà essere comunque superiore a quella del presente contratto, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materiacontratto normativo.
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Sources: Contratto Normativo Per L’affidamento Del Servizio Di Facchinaggio
Durata. Il presente contratto d’appalto avrà la durata di 3 ANNI a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto, anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di avvio del serviziosottoscrizione e quindi fino al , comunicata salvo il venire meno dei requisiti di sicurezza per la salute pubblica, nel qual caso si applica quanto previsto dal Responsabile Unico del Procedimentosuccessivo art. 13. Le parti potranno, previo accordo con il contraente aggiudicatario. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizioqualora sussistano le condizioni e secondo modalità e termini da concordarsi, sia rinnovare la concessione per naturale scadenzauguale periodo, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso previa richiesta scritta della concessionaria da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker presentare almeno tre dodici mesi prima della scadenza del presente contratto. E’ escluso il tacito rinnovo. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità Concessionaria può recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di prorogare il contratto per una durata massimo almeno dodici mesi, dato con lettera raccomandata con avviso di 6 (sei) ricevimento procedendo, entro tre mesi dalla scadenza dall’ interruzione del contratto, alla rimozione dell’ impianto ed al ripristino dello stato preesistente, fermo restando comunque in tale caso l’ obbligo del pagamento del canone fino al successivo 31 dicembre. Per quanto riguarda la disdetta anticipata da parte del Concedente, le parti convengono che, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione complessità degli impianti che la Concessionaria collocherà nell’immobile oggetto del presente Contratto e le evidenti difficoltà connesse al loro spostamento (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni), questa debba pervenire alla Concessionaria con un nuovo contraentepreavviso di almeno dodici mesi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla decorrenza Le parti si danno atto fin d’ora che, in casi di recesso anticipato da parte della prestazioneSocietà YYYYYY dal rapporto di concessione esistente in forza del contratto richiamato nelle premesse, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare sarà facoltà della concessionaria valutare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo convenienza di installare una propria struttura porta-antenne, in sostituzione di quella di proprietà della Provincia.. Al società YYYYYYY, al fine di garantire salvaguardare la piena continuità del servizio, il Broker servizio di pubblica utilità reso alla scadenza del presente contratto, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materiastessa.
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Sources: Convenzione Di Riferimento Per La Stipula Delle Concessioni
Durata. Il contratto d’appalto avrà La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di di 23 mesi, con decorrenza presumibilmente dal febbraio 2021 al 31 dicembre 2022, compatibilmente con il procedimento di aggiudicazione dell’appalto. L'Aggiudicatario, data la durata di 3 ANNI a decorrere dalla stipula particolarità del servizio oggetto del presente appalto, è comunque tenuto ad iniziare e prestare il servizio in argomento anche in pendenza della stipulazione del contratto ovvero nel caso di d'appalto in oggetto, in quanto il mancato inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto, dalla data di avvio del servizio, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo accordo con il contraente aggiudicatario. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione soddisfare. La Provincia stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di rinnovare il servizio servizio, alle medesime condizioni contrattuali, per un massimo di ulteriori 3 ANNI24 mesi (ventiquattro), e cioè sino al 31.12.2024 . Tale decisione rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione ed è quindi insindacabile da parte della ditta appaltatrice. La richiesta della Provincia perverrà al Broker stazione appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola all'affidatario mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi un mese prima della scadenza del contrattocontratto originario. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 L’impresa aggiudicataria, alla naturale conclusione dell’appalto o in alternativa al termine del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità periodo di prorogare rinnovo, è tenuta a proseguire, se richiesto dall’Amministrazione, il servizio del contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione fino all’assunzione della gestione di un nuovo contraenteappaltatore, nel caso ci fosse la necessità della cosiddetta “proroga tecnica”, per il periodo strettamente necessario (comunque per un periodo non superiore a 6 mesi) all’espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento. Dalla decorrenza della prestazioneIn tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi patti e condizioni. Anche in caso di passaggio di gestione ad altro appaltatore alla scadenza, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine ovvero in caso di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza del presente risoluzione o recesso dal contratto, l’appaltatore gerente dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il servizio alle stesse condizioni, fino all'assunzione del servizio da parte di un corretto altro operatore e completo dovrà garantire tutte le operazioni necessarie al regolare passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico di consegne dei servizi, assicurando la continuità degli stessi. In caso di mancato rispetto della presente disposizione, l’Amministrazione Comunale si riserva di trattenere a titolo di penale l’ultima rata di pagamento, la garanzia definitiva e secondo i principi generali in materiafatta salva la richiesta di ulteriori danni.
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Durata. 1. Il presente contratto d’appalto avrà la durata di 3 ANNI a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto5 anni, dalla data di avvio del servizioossia dal 01.01.2020 ovvero, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo accordo con il contraente aggiudicatario. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione a tale data la procedura di gara fosse ancora in corso, dalla data del verbale di aggiudicazione della gara e comunque fino al registro 31.12.2025. La durata dell’affidamento rispetta il dettato di cui all'artall’art. 109 168 del D.LgsD. Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi n. 50/2016 e prende in considerazione le caratteristiche tecniche degli impianti, la natura sperimentale dell'affidamento, allo scopo di cessazione del servizioricalibrare, sia alla luce degli esiti riscontrati, gli affidamenti futuri per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione un periodo più esteso.
2. La Provincia Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il servizio procedere alla proroga tecnica del contratto alle medesime condizioni in corso, previa comunicazione scritta per ulteriori 3 ANNIun periodo non superiore a mesi sei, nel rispetto e secondo i limiti stabiliti dall'art. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. La Provincia ai sensi dell’art. 106 106, comma 11 del D.LgsD. Lgs. 50/2016 si riserva infine n. 50/2016.
3. Per dichiarati e prevalenti motivi di pubblica utilità, la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza Stazione appaltante potrà in ogni tempo revocare o sospendere temporaneamente la validità del contratto, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraentenel qual caso il soggetto affidatario non avrà diritto a nessun compenso aggiuntivo né ad alcuna indennità e/o contributo.
4. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire l’uso pubblico delle strutture sportive in oggetto, l’affidatario dovrà sempre garantire il funzionamento delle stesse, fatto salvo il verificarsi delle seguenti circostanze speciali o eventi analoghi:
a) discontinuità nelle forniture di energia elettrica, acqua, combustibile, ecc.;
b) indisponibilità di pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento dell’impianto;
c) interventi manutentivi che si protraggano oltre i tempi previsti, per giustificati motivi;
d) gravi danni agli impianti che non consentano la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza del presente contratto, dovrà porre riapertura in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio tempi brevi delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materiastrutture:
e) modifiche strutturali agli impianti che necessitino di lavori di straordinaria manutenzione.
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Sources: Concessione Del Servizio Di Gestione
Durata. Il contratto d’appalto avrà 1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 7, la presente Convenzione ha una durata di 3 ANNI 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla stipula sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del contratto ovvero nel termine di durata non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di inizio durata sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell’articolo 4, comma 7, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della prestazione antecedentemente Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni Contraenti possono aderire alla stipulazione del contrattoConvenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura.
5. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura avranno una durata massima pari a 36 (trentasei) mesi dalla data di avvio emissione degli stessi.
6. E’ escluso ogni tacito rinnovo del serviziopresente Atto.
7. Se, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimentoper qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, previo accordo con il contraente aggiudicatario. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino gli stessi vengano successivamente affidati a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza del presente contratto, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materiaDitte diverse dal medesimo Fornitore.
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Sources: Service Acquisition Agreement
Durata. Il presente contratto d’appalto avrà inizio di validità dalla data della sottoscrizione e avrà durata di anni ___, fermo restando che in caso di positiva attivazione delle misure di aiuto di cui al PSR 2014/2020 la validità si intende comunque estesa sino al giorno successivo alla data di estinzione del vincolo decennale di destinazione dell’investimento realizzato, secondo la disciplina prevista dal PSR medesimo e citata nel mandato di cui all’art. 3. In caso di predisposizione di un piano di gestione forestale, la cui validità è ordinariamente pari a 15 anni dalla approvazione, la durata di 3 ANNI a decorrere dalla stipula del presente contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente viene direttamente prolungata ed allineata alla stipulazione validità del contrattopiano stesso, dalla data di avvio del servizio, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo salvo diverso accordo con il contraente aggiudicatarioconcedente. L'incarico cesserà immediatamente La eventuale mancata attivazione delle misure di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso aiuto da parte della Provinciadel gestore può costituire, il Broker si impegna alla continuazione a discrezione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia si riserva la facoltà concedente, causa di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza risoluzione anticipata del presente contratto. Fatta salva la durata minima di cui al capoverso precedente, dovrà porre le parti possono concordare in qualsiasi momento di validità del presente contratto di estenderne la durata, al fine di cogliere maggiormente gli obiettivi di cui in premessa. Qualora il concedente, nei casi previsti dall’art. 1809 comma 2 del c.c., dovesse rescindere il presente contratto anticipatamente rispetto al periodo di vincolo decennale sopra richiamato, lo stesso si dichiara consapevole degli oneri di manutenzione e di mantenimento della destinazione d’uso degli investimenti realizzati che devono essere tutti gli adempimenti necessari garantiti per un corretto il residuo periodo vincolato, pena la restituzione dell’aiuto percepito, nelle forme e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materiacon le maggiorazioni previste dal PSR.
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Sources: Contratto Di Comodato
Durata. Il contratto d’appalto avrà 1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 3 ANNI n. 12 (dodici) mesi a decorrere dalla stipula dal 7 marzo 2018; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 3 (tre) mesi, previa comunicazione scritta di Consip S.p.A., nell’ipotesi in cui alla scadenza del contratto ovvero nel caso termine non sia esaurito il Quantitativo Massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del Quantitativo Massimo stabilito. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di inizio fornitura, attuativi della prestazione antecedentemente Convenzione, non sarà più possibile aderire alla stipulazione del contrattoConvenzione, qualora sia esaurito il Quantitativo Massimo stabilito, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di n. 12 (dodici) mesi a partire dalla data di avvio Attivazione della Fornitura.
3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, per i soli PdC/PdR per cui è stata acquistata la fornitura a Prezzo Variabile e che sono stati attivati:
a) tra la data di attivazione della Convenzione e la fine del servizioprimo trimestre 2018, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimentola durata della fornitura sarà valida fino al 31 marzo 2019;
b) nel primo trimestre di ogni anno, previo accordo con la durata della fornitura sarà valida fino al 31 marzo dell’anno successivo.
4. Con riferimento al comma precedente, limitatamente ai PdC/PdR la cui Data di Attivazione è il contraente aggiudicatario. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione 1° gennaio, è facoltà dell’Amministrazione Contraente richiedere al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per Fornitore una durata massimo della fornitura di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza del presente contratto, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia12 mesi.
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Durata. Il contratto d’appalto avrà 1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 3, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 8, la presente Convenzione ha una durata di 3 ANNI 12 (dodici) mesi a decorrere dalla stipula sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta dell’ Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del contratto ovvero nel termine di durata non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 3, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di inizio durata sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 3, eventualmente incrementato dell’articolo 4, comma 8, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della prestazione antecedentemente Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla stipulazione del contrattoConvenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura.
5. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Amministrazioni mediante gli Ordinativi di Fornitura avranno tutti una durata massima pari a 36 mesi dalla data di avvio stipula della Convenzione/dalla data di emissione dell’Ordinativo di fornitura.
6. E’ escluso ogni tacito rinnovo del serviziopresente Atto.
7. Se, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimentoper qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, previo accordo con il contraente aggiudicatario. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino gli stessi vengano successivamente affidati a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza del presente contratto, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materiaDitte diverse dal medesimo Fornitore.
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Sources: Convenzione Per Il Servizio Di Noleggio Auto Con Conducente