APPALTO SPECIFICO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO "SERVIZI APPLICATIVI" LOTTO N. 2 - DIGICAMERE S.C.A.R.L.
ALLEGATO 2 SCHEMA CONTRATTO
APPALTO SPECIFICO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO "SERVIZI APPLICATIVI" LOTTO N. 2 - DIGICAMERE S.C.A.R.L.
CIG 5507332A21 - CIG DERIVATO 7710486E52
TRA
Digicamere S.c.a.r.l., con sede legale in Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx, con C.F. 06561570968, P.IVA 06561570968, nella persona del sig. Xxxxxxx Xxxxxx, in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto, giusta i poteri conferitigli da Determina del Direttore Generale Digicamere N. …/… in data …/…/… ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx (di seguito per brevità anche “Committente”),
E
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di Impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , e la mandante , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in , Via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in dott. repertorio
n. ;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”)
di seguito, congiuntamente, le “Parti”
PREMESSO CHE
1) Consip ha espletato una procedura ad evidenza pubblica al fine di selezionare le imprese che abbiano le necessarie qualificazioni per operare come fornitori nell'ambito dell'Accordo Quadro per la fornitura di servizi applicativi per la PA – ID 1432;
2) essendo risultato aggiudicatario di detta procedura di gara, il Fornitore, in data […], ha sottoscritto l’Accordo Quadro per la fornitura di servizi applicativi per la PA e, per l’effetto, si è impegnato ad eseguire quanto stabilito nell’Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché nei successivi Appalti Specifici;
3) il Fornitore è risultato aggiudicatario dello specifico rilancio competitivo indetto dalla Committente per l’affidamento, nell’ambito del citato Accordo Quadro, del presente Appalto Specifico;
4) il Fornitore dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d’Oneri ed il Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro, nonché dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compresi la Richiesta di Offerta e il Capitolato Tecnico dell’Appalto Specifico, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché
l’oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell’offerta che ritiene pienamente remunerativa;
5) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi comprese la cauzione di cui al successivo art. 14 e la polizza assicurativa di cui al successivo art. 23, che, anche se non materialmente allegata, ne formano parte integrante e sostanziale;
6) il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni riportate in calce al presente Contratto;
7) il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
8) successivamente alla stipula da parte del Fornitore, la Committente procederà alla sottoscrizione del Contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
9) il numero di repertorio del Contratto è indicato nella pec di invio dello stesso/il seguente […];
10) le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI. Inoltre dalle verifiche eseguite, risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d’asta) sono pari a zero.
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 DEFINIZIONI
1) Nell’ambito del presente Contratto, si intende per:
a. Accordo Quadro: il contratto, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso, in data […], da Consip S.p.A., anche per conto delle Amministrazioni Pubbliche, da una parte, e le imprese aggiudicatarie, tra cui anche il Fornitore, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da aggiudicare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
b. Capitolato d’Oneri: il documento Allegato "D" all’Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;
c. Capitolato Tecnico AQ: il documento allegato “A” all’Accordo Quadro, comprensivo di tutte le Appendici, che definisce l’ambito e le caratteristiche tecnico-funzionali dei servizi applicativi acquisibili tramite l’Accordo Quadro;
d. Capitolato Tecnico AS: il documento allegato alla Richiesta di Offerta, comprensivo di tutte le Appendici, che definisce in dettaglio l’ambito e le caratteristiche tecnico-funzionali dei servizi applicativi oggetto del presente Contratto;
e. Contratto: il presente contratto, comprensivo di tutti i suoi allegati, stipulato dalla Committente e dal Fornitore nell’ambito e sotto la vigenza dell’Accordo Quadro, nel rispetto dei criteri, dei termini e delle modalità indicati nel medesimo Accordo Quadro e ricadente nel lotto n. 2 (Nord: Lombardia, Piemonte, Liguria, Xxxxx x’Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx);
f. Offerta AQ: l’offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore in sede di procedura per l’affidamento dell’Accordo Quadro;
g. Offerta AS: l’offerta economica presentata dal Fornitore in sede di confronto competitivo per l’aggiudicazione del Contratto;
h. Richiesta di Offerta: l’atto di avvio della procedura di confronto competitivo preordinata all’aggiudicazione del presente Appalto Specifico inviata dalla Committente alle imprese aggiudicatarie dell’Accordo Quadro.
ARTICOLO 2
VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI
1. Le premesse di cui al presente Contratto, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto così come l’Allegato 1 (Capitolato Tecnico AS), l’Allegato 2 (Offerta economica AS), nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L’esecuzione del Contratto è regolata oltre che da quanto disposto nell’Accordo Quadro e nel presente Contratto:
a) dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dal Codice Etico della Committente consultabile sul sito internet
d) dalla direttiva 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
e) dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;
f) dalle disposizioni di cui al X.Xxx. 163/2006 e s.m.i.;
g) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
h) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
i) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
j) dalla normativa inerente il Codice della Committente Digitale e l’Agenda Digitale Europea.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura di
confronto competitivo prodotti dalla Committente, prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura di confronto competitivo prodotti dal Fornitore, ad eccezione delle proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate dalla Committente.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal Contratto, troverà applicazione la disciplina dettata dall’Accordo Quadro.
In caso di contrasto tra i principi dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
5. La Committente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del Contratto.
ARTICOLO 3
OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
1. La Committente, affida al Fornitore, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi nel rispetto delle norme vigenti e in conformità alle prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico AQ, nell’Offerta AQ, alle condizioni precisate nella Richiesta di Offerta, al Capitolato Tecnico AS nonché alle condizioni ulteriormente migliorative eventualmente offerte dal Fornitore nell’Offerta AS, nonché alle condizioni e termini previsti nel Contratto:
a. Servizi base ovvero servizi realizzativi:
-a.1 Servizio di Sviluppo/Manutenzione Evolutiva;
-a.2 Servizio di Manutenzione Adeguativa;
Tali servizi dovranno essere eseguiti sui sistemi applicativi descritti nel paragrafo
3.3 del Capitolato tecnico AS.
Il Fornitore prende atto che per tutto quanto non previsto nel Capitolato AS, troveranno applicazione le disposizioni contenute nel Capitolato AQ per le parti di pertinenza.
2. Il dimensionamento dei servizi riflette quanto previsto dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo Quadro.
3. Il Fornitore prende atto che l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie, ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e best practices, indicati nell’Offerta AQ e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nel Contratto e dettagliati negli specifici Piani di Lavoro che saranno sottoposti all’approvazione della Committente.
4. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà della Committente. Ne consegue che il Fornitore si impegna, senza alcun
onere aggiuntivo per la Committente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l’efficienza e l’efficacia rappresentate nell’Offerta AQ, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato; tali attività saranno convenzionalmente assimilate agli obiettivi di sviluppo, senza alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo.
5. Il Fornitore si impegna, inoltre, a trasferire gratuitamente alla Committente, o a terzi da esse designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all’acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della Committente, saranno soggetti all’applicazione delle penali di cui all’art. 20 “Penali”.
6. Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dal Fornitore: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva.
7. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico AS, comprensivo delle relative Appendici.
8. Le attività relative ai servizi indicati al precedente comma 1 saranno organizzate secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico AS.
9. Il Fornitore prende atto ed accetta che la Committente attiverà i predetti servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico AS.
10. Il Fornitore prende atto e accetta che l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato Tecnico AS e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
11. A seconda della tipologia dei servizi, gli stessi potranno essere eseguiti presso la sede della Committente o presso la sede del medesimo Fornitore, come meglio indicato nel Capitolato Tecnico AS.
12. E’ designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. n. 207/2010, il Rag. Xxxxx Xxxxxxx. E’ designato quale Direttore dell’esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 300 e seguenti del D.P.R. n.207/2010, il Sig. Xxxxxxx Xxxxxx.
ARTICOLO 4 DURATA
1. Il Contratto sarà efficace dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo scadere di 24 mesi decorrenti dalla stessa data. Il Contratto potrà cessare di avere efficacia, prima della scadenza del termine, al raggiungimento del corrispettivo massimo complessivo dell’Appalto Specifico. Nel caso in cui, invece, tale importo non sia stato raggiunto alla scadenza del termine, il Contratto potrà proseguire fino al raggiungimento dell’intero corrispettivo massimo complessivo dell’Appalto
Specifico, previa comunicazione scritta di Digicamere al Fornitore. La durata è così suddivisa:
a) Periodo di erogazione: 24 mesi per tutti i servizi di cui al precedente art. 3 comma 1;
b) Periodo di garanzia: 12 (dodici) mesi, relativamente al solo servizio di manutenzione in garanzia sul software rilasciato durante l’ultimo anno di vigenza contrattuale;
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del Contratto in contraddittorio con il Fornitore.
4. Sia alla scadenza di ogni singolo intervento, sia al termine del periodo di erogazione dei servizi oggetto del Contratto, sia durante il periodo di garanzia, sia nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il Fornitore è tenuto, su richiesta della Committente, a fornire il personale necessario ad effettuare il trasferimento di know-how e delle competenze al personale della Committente o a terzi da essa designati, con le tariffe unitarie giornaliere per figura professionale applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico AS. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate.
5. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli artt. 308, 159 e 160 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
ARTICOLO 5
OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE
1. Fermo il pieno rispetto da parte del Fornitore delle previsioni contenute nell’art. 7 dell’Accordo Quadro, sono a carico del medesimo Fornitore - intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo art. 21 “Corrispettivo” comma 1 - tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale e corretto espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi nonché lo sgombero dei materiali residui e l’ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Capitolato d’Oneri, nell’Offerta AQ, nella Richiesta d’Offerta, nel Contratto e nell’Offerta AS, nonché negli allegati ai suindicati atti.
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché di dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.
5. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il Fornitore nell’attività di realizzazione e/o modifica dei Siti Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete), oggetto del Contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l’Accessibilità e l’Usabilità dei Siti Web. Il Fornitore si impegna affinché le attività di realizzazione e/o modifica dei siti web siano coerenti con le indicazioni formulate nella Circolare della Agenzia per l’Italia Digitale n.61/2013 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto le disposizioni del decreto legge 18/10/2012
n.179 convertito con modificazioni dalla L.17/12/2012, n.221; si impegna altresì a rispettare quanto previsto dagli art.53 e 54 del D.Lgs n.82/2005 relativamente alle caratteristiche e ai dati pubblici da esporre necessariamente e a quanto previsto dalle Linee Guida per i siti web delle PA emanate in riferimento all’art.4 della Direttiva n.8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
6. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
8. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.
ARTICOLO 6
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Committente continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale della Committente e/o di terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Committente e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
2. Per le prestazioni contrattuali dovute, il Fornitore si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.
3. Le risorse preposte all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Committente potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Committente, almeno 2 giorni solari prima dell’inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
ARTICOLO 7
PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE E INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE
1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel Contratto e relativi allegati.
4. È a carico del Fornitore l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a
dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Committente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di cui al successivo art.16, dalla comunicazione scritta da parte della Committente e a garantire la continuità del team di lavoro.
6. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell’inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovraintendenza dell’esecuzione dell’appalto (Responsabile della fornitura) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Committente. Il Responsabile della fornitura sarà l’interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale della Committente.
7. Il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all’interno dell’impresa ovvero nell’ambito dei rapporti tra il Fornitore e la Committente, in virtù del Contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell’erogazione delle attività , che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Committente, ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione dell’attività lavorativa da parte della Committente, iii) inserite nell’organizzazione della Committente.
8. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Ai sensi di quanto previsto agli artt.4 comma 2 e 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:
(i) in caso di ottenimento da parte della Committente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto (compresi i subappaltatori), la Committente provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
(ii) in caso di ottenimento del DURC del Fornitore negativo per due volte consecutive, la Committente, dopo aver acquisito relazione particolareggiata, proporrà, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
(iii) ove l’ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la Committente pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore, e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico.
10. Ai sensi di quanto previsto all’art.5 del D.P.R. 5 n. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore e/o del subappaltatore e/o dei soggetti titolari di cottimi, di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, impiegato nell’esecuzione del Contratto, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente si riserva di pagare, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, la Committente provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
ARTICOLO 8
PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE
1. La Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dal Fornitore in esecuzione del Contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell’ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del Contratto. Restano inoltre di proprietà della Committente gli eventuali prodotti software realizzati ad hoc e/o eventuali personalizzazioni dei prodotti programma standard, utilizzati dal Fornitore per il funzionamento, delle soluzioni indicate nell’Offerta AQ e dei sistemi realizzati in ottemperanza delle obbligazioni di cui all’art. 3, comma 3. Su richiesta della Committente, il Fornitore si obbliga espressamente a fornire alla Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario per il trasferimento della proprietà e/o delle licenze d’uso.
2. La Committente potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire alla Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente Contratto è di esclusiva proprietà della Committente che ne potrà disporre liberamente.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, - previa autorizzazione scritta di Digicamere - servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per 24 mesi decorrenti dalla data di decorrenza contrattuale del Contratto alle medesime condizioni, modalità e costi, anche ai sensi dell’art. 69, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dal Fornitore nell’esecuzione del Contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.
7. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8. Per ogni prodotto/fase/attività/obiettivo positivamente rilasciato, il Fornitore è tenuto per un periodo massimo di 12 mesi a garantire, su chiamata della Committente o di terzi da essa indicati, l’eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del Contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l’eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato Tecnico AQ e nel Capitolato Tecnico AS.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 24 “Risoluzione” del Contratto e dell’art. 1456 del codice civile.
ARTICOLO 9
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. Il Fornitore ha l’obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.
2. L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da parte dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione dell’incarico affidatogli con il Contratto.
ARTICOLO 10
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, il Fornitore manleverà e terrà indenne la Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
3. La Committente si obbliga ad informare prontamente per scritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Committente riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
ARTICOLO 11
UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE
1. Il Fornitore dovrà richiedere per iscritto alla Committente l’autorizzazione all’utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l’uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. Il Fornitore garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell’ambito del Contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra il Fornitore e le ditte fornitrici.
3. Il Fornitore è obbligato a sottoporre i supporti magnetici ed ottici da impiegare negli ambienti della Committente alle verifiche che la Committente riterrà opportune prima dell’utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il Contratto, il Fornitore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.
ARTICOLO 12
DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI
1. Il Fornitore prende atto che, per quanto attiene all’esecuzione dei servizi di cui al precedente art. 3 “Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione” la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato Tecnico AS.
2. Il Fornitore prende atto che, fermo il rispetto del precedente art. 3, comma 2, del Contratto, la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione al Fornitore e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo art. 21 “Corrispettivo”, comma 1, del Contratto.
ARTICOLO 13
AUMENTO – MODIFICHE E VARIANTI IN AUMENTO
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, la Committente potrà apportare un aumento delle prestazioni oggetto del Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale complessivo.
2. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo indicato al successivo art. 21 “Corrispettivo” comma 1 del Contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel Contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al Contratto.
3. La Committente potrà richiedere al Fornitore, nei casi previsti dall’art. 311, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo di cui all’art. 21 “Corrispettivo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
4. La Committente, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dall’art. 311, comma 3, del D.P.R. n.207/2010, le varianti in aumento finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell’importo di cui all’art. 21 “Corrispettivo” del presente Contratto.
5. In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, con la sottoscrizione del Contratto il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Committente purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
6. Nessuna variazione o modifica al Contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
ARTICOLO 14 CAUZIONE
1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva, costituita mediante
rilasciata dalla ed avente n per un importo di Euro = ( / ) secondo le modalità indicate nella Richiesta di Xxxxxxx;
2. La cauzione di cui al precedente comma, prestata dal Fornitore a garanzia della regolare e corretta esecuzione di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c., assunte con il Contratto, ed estesa a tutti gli accessori del debito principale sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore.
3. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al completo e perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1957, comma 2 e 1945 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
5. La Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. La Committente ha diritto di valersi direttamente della cauzione anche per l’applicazione delle penali di cui all’art. 20 “Penali” e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all’art. 6 “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”; art. 7 “Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive”; art. 23 “Danni e responsabilità civile”; art. 24 “Risoluzione”; art. 26 “Ulteriori clausole risolutive espresse”; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. In ogni caso il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente. In caso di inadempimento a tale obbligo la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
8. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
ARTICOLO 15 SUBAPPALTO
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di rilancio competitivo, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: […].
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente, o a terzi per fatti comunque imputabili ai subappaltatori cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro nonché dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
a. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Committente, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto:
i) la copia autentica del contratto di subappalto; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti economici e/o tecnici indicati dalla documentazione di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; iii) la dichiarazione del subappaltatore circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006; iv) la dichiarazione del Fornitore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Committente non autorizzerà il subappalto.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Committente procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni (ora, artt. 67 e 76 del D.Lgs. n. 159/2011).
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Committente, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore e/o ai suoi ausiliari.
8. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Committente inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Committente né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la Committente contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
10. Il Fornitore aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
11. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. La Committente, qualora ricorrano le previsioni di cui all’art.170 comma 7 del
D.P.R. 207/2010, sospenderà i pagamenti in favore del Fornitore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell’esecuzione.
13. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Committente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Committente annullerà l’autorizzazione al subappalto.
15. Ai sensi dell’art. 118, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Committente il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, del servizio o della fornitura affidati.
16. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
17. Restano fermi tutti i restanti obblighi ed adempimenti di legge.
<<ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto o l’aggiudicatario non abbia fatto ricorso a tale istituto, inserire il successivo comma 1.>>
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di rilancio competitivo, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.
ARTICOLO 16 RISORSE IMPIEGATE
1. Il Fornitore alla data di sottoscrizione del Contratto individua nella persona di […] il proprio Responsabile unico delle attività contrattuali al quale la Committente, nelle persone del proprio Responsabile del procedimento e del Direttore dell’esecuzione, può fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. Il Fornitore si obbliga, a consegnare i curricula delle figure professionali impegnate nell’esecuzione del contratto, ove la Committente ne faccia richiesta. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del Contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte dal Fornitore nell’Offerta AQ, alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico AS e nel relativo Appendice 1, e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati all’Accordo Quadro, all’Appalto Specifico e al Contratto.
3. Fermo restando l’obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento, il Fornitore, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà chiedere l’autorizzazione alla Committente comunicandole la motivazione e consegnandole, con un preavviso di 4 giorni lavorativi, il curriculum della nuova figura professionale.
4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 3, la Committente si riserva la facoltà di valutare l’idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 2 giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
5. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell’attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Fornitore, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
6. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
7. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 5, il Fornitore si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
8. Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest’ultima si riserva di applicare la penale di cui al successivo art. 20.
9. Il Fornitore prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell’esecuzione del Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati all’Accordo Quadro e al Contratto.
10. Il Fornitore si obbliga a fornire nel piano di lavoro la dichiarazione delle risorse con le certificazioni richieste per lo svolgimento dei servizi, nonché eventualmente
offerte dal Fornitore nell’Offerta AQ e nell’Offerta AS, con l’evidenza dei profili professionali associati e dei servizi/attività a cui sono dedicati, impiegati senza soluzione di continuità ed in modo stabile presso la Committente in pendenza contrattuale.
11. Il Fornitore garantisce e manleva la Committente da eventuali danni causati a terzi dal proprio personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell’esecuzione delle attività ad essa affidate.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Committente, ferma restando l’applicazione degli indicatori di qualità previsti nell’Appendice 3 al Capitolato Tecnico di AS, si riserva il diritto al risarcimento del danno ed ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
ARTICOLO 17 IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI
1. I servizi dovranno essere realizzati ed implementati secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico AS, o altrimenti concordate con la Committente, e avviati secondo la tempistica prevista ed, eventualmente concordata, nella fase di start – up, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
2. I servizi dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico dell’AS.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, il Fornitore dovrà provvedere a proprio totale carico alla tempestiva eliminazione delle medesime, nei modi e nei tempi previsti nel Capitolato Tecnico AS.
4. Il Fornitore prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato Tecnico AS o, altrimenti, concordati con la Committente, equivale a mancato avvio.
ARTICOLO 18
VERIFICA DI CONFORMITÀ
1. In corso di Contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale. Tali verifiche constateranno il rispetto, dei servizi erogati, dei livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico AS e nelle relative Appendici.
2. La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
3. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell’art. 314 del D.P.R. 207/2010, a seconda della complessità dell’oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell’art. 313 del
D.P.R. 207/2010. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale.
4. Nel caso di esito positivo della Verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione del prodotto/fase/attività”, per la relativa prestazione contrattuale, da parte della Committente.
5. Nel caso in cui, durante la Verifica di conformità, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, saranno applicate le relative penali previste dall’Appendice 3 e di cui all’art. 20 Penali.
6. Nel caso in cui, durante la Verifica di conformità, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, saranno applicate le relative penali previste dall’Appendice 3 e dall’art. 20 Penali.
7. Il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di Verifica di conformità, secondo i tempi di ripristino concordati con la stessa Committente.
8. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
9. La Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il Fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e la Committente potrà procedere alla svincolo della cauzione prestata dal Fornitore.
10. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
11. Su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
ARTICOLO 19
MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE EN ISO 9001
1. Fermo quanto previsto dall’art. 9 dell’Accordo Quadro, il Fornitore prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato Tecnico AQ e nel Capitolato Tecnico AS.
2. Il Fornitore s’impegna a inviare tempestivamente alla Committente la documentazione attestante l’esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. Il Fornitore, nello svolgimento delle attività di cui all’art. 3 “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione” del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale
viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. Il Fornitore si impegna a permettere l’accesso, alla Committente e/o all’organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al Contratto, che è onere del Fornitore stesso predisporre.
5. Il Fornitore si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall’organismo di ispezione designato dalla Committente, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 19011:2012, secondo le modalità definite nel Capitolato Tecnico AQ.
ARTICOLO 20 PENALI
1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo del Fornitore, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella messa a disposizione alla Committente delle soluzioni/migliorie/strumenti indicati nell’Offerta tecnica, nei tempi indicati nel la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del Contratto di Servizi;
2. Personale inadeguato: per risorsa inadeguata, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “PFI – Personale inadeguato”, presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura;
3. Rispetto di una scadenza contrattuale: per ogni 5 (cinque) giorni lavorativi o frazione, non imputabili alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedenti il “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “RSCT – Rispetto di una scadenza contrattuale”, presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura;
4. Eccesso di rilievi sulla fornitura: per ciascun rilievo, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “RLFN – Rilievi sulla fornitura”, presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura;
5. Mancato rispetto di una scadenza di obiettivo: per ogni giorno lavorativo di ritardo del Fornitore, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “RSTO – Rispetto di una scadenza temporale di un obiettivo”, presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del relativo servizio realizzativo come indicato nel Contratto di Fornitura;
6. Test negativi in collaudo: il non rispetto del “Valore di soglia”, non imputabile a alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, fissato per l’indicatore “TNCO – Tasso di casi di test eseguiti in collaudo con esito negativo”, presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale una tantum pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del relativo servizio realizzativo come indicato nel Contratto di Fornitura;
7. Sospensione collaudo: per ogni giorno lavorativo di sospensione del collaudo, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il “Valore di soglia” fissato dall’indicatore “GSCO – Giorni di sospensione del collaudo” presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del servizio realizzativo come indicato nel Contratto di Fornitura.
8. Eccesso di malfunzionamenti in avvio di esercizio: per ciascun errore, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente gli specifici “Valori di soglia (bloccanti – non bloccanti)” fissati dall’indicatore “DAES – Difettosità in avvio in esercizio”, sia con riguardo ai malfunzionamenti non bloccanti delle funzionalità sia con riguardo ai malfunzionamenti bloccanti delle funzionalità, presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo maturato per lo specifico obiettivo realizzativo.
9. Ripristino dell’operatività in esercizio: Per ogni 4 ore solari di ritardo del Fornitore nel ripristino dell'operatività del software applicativo in esercizio a seguito di un malfunzionamento bloccante, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia fissato dall’indicatore di qualità “TROI -Tempestività di ripristino dell’operatività in esercizio”, presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo:
a) del servizio di manutenzione correttiva come indicato nel Contratto di Fornitura, nel caso la prestazione sia afferente al servizio di manutenzione correttiva (vedi indicatore e capitolato tecnico);
b) del servizio realizzativo come indicato nel Contratto di Fornitura, nel caso di ripristino funzionalità in garanzia (su software realizzato/modificato dal fornitore durante la fornitura);
10. Per ogni mezza giornata lavorativa (4 ore) di ritardo del Fornitore nel ripristino dell'operatività del software applicativo in esercizio a seguito di un malfunzionamento non bloccante, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia fissato dall’indicatore di qualità “TROI -Tempestività di ripristino dell’operatività in esercizio”, presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zero cinque per mille) del valore complessivo:
a) del servizio di manutenzione correttiva come indicato nel Contratto di
Fornitura, nel caso la prestazione sia afferente al servizio di manutenzione correttiva (vedi indicatore e capitolato tecnico);
b) del servizio realizzativo come indicato nel Contratto di Fornitura, nel caso di ripristino funzionalità in garanzia (su software realizzato/modificato dal fornitore durante la fornitura);
11. Interventi di manutenzione correttiva recidivi: per ogni intervento di manutenzione correttiva c.d. recidivo del Fornitore, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia previsto per l’indicatore di qualità “CSR – Interventi di manutenzione correttiva recidivi”, presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo:
a) del servizio di manutenzione correttiva come indicato nel Contratto di Fornitura, nel caso la prestazione sia afferente al servizio di manutenzione correttiva (vedi indicatore e capitolato tecnico);
b) del servizio realizzativo come indicato nel Contratto di Fornitura, nel caso di ripristino funzionalità in garanzia (su software realizzato/modificato dal fornitore durante la fornitura);
12. Mancato rispetto di una scadenza in gestione: per ogni 2 giorni lavorativi o frazione di ritardo del Fornitore, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito eccedente il valore soglia previsto per l’indicatore di qualità “GASS – Rispetto di una scadenza dei servizi di gestione” presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico e applicabile al Servizio di Gestione Applicativa e/o di Gestione contenuti siti web, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del relativo servizio come indicato nel Contratto di Fornitura.
13. Mancata tempestività nella risoluzione delle richieste di assistenza: per ogni 5 punti percentuali o frazione di scostamento in diminuzione, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al valore soglia previsto per l’indicatore di qualità “TRRI – Tempestività di risoluzione delle richieste di assistenza” presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del relativo servizio di gestione (gestione applicativa e/o gestione contenuti siti web) come indicato nel Contratto di Fornitura.
14. Indisponibilità del servizio di gestione: per ogni segnalazione, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il “Valore soglia” previsto per l’indicatore di qualità “DGA – Disponibilità del servizio di Gestione applicativa o Gestione Contenuti siti Web” presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del relativo servizio (gestione applicativa e/o gestione contenuti siti web) come indicato nel Contratto di Fornitura.
15. Mancato rispetto di una scadenza di supporto specialistico: per ogni 3 giorni lavorativi o frazione di ritardo del Fornitore nella consegna di un prodotto o di un’attività, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso
fortuito, eccedente il valore soglia previsto per l’indicatore di qualità “SPSS – Slittamento nella consegna di un prodotto e/o di un’attività del servizio di Supporto Specialistico” presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del servizio di supporto specialistico come indicato nel Contratto di Fornitura.
16. Per ogni giorno lavorativo di persistenza di virus o di altro codice dannoso, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del valore complessivo del contratto di fornitura, fatto salvo il maggior danno, per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
a) presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dal Fornitore;
b) immissione nella rete interna della Committente di un virus o altro codice dannoso derivante dall’utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dal Fornitore, non dotate di software aggiornato relativamente all’antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.
17. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Committente, o a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine stabilito per l’invio dei flussi dati verso il sistema informatico di Consip S.p.A., di cui al paragrafo 9.2 del Capitolato d’Oneri e 8.5 del Capitolato Tecnico, il Fornitore di AS è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
18. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore AS esegua la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico e all’Offerta Tecnica ed agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso la Committente applicherà al Fornitore AS le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al Capitolato Tecnico, all’Offerta Tecnica ed agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
19. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Committente; gli eventuali inadempimenti dovranno essere altresì comunicati per conoscenza a Consip S.p.A.
20. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte della Committente il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di
n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
21. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Committente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
22. La Committente potrà avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 11 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario per il
conseguimento dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo.
23. La Committente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’Appalto Specifico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la eventuale previsione, nei Contratti di Fornitura, della risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
24. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
25. Sostituzione non autorizzata della risorsa: Per ogni giorno lavorativo di ritardo del Fornitore, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella comunicazione alla Committente della sostituzione non autorizzata di una risorsa la Committente applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del valore complessivo del contratto di fornitura, fatto salvo il maggior danno.
ARTICOLO 21 CORRISPETTIVO
1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di
cui al precedente art. 12 “Dimensioni massime dei singoli servizi”, è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € […],[…] = ([…]/[…]), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad <inserire importo a cifre e a lettere> € […],[…]= ([…]/[…]). Tale importo potrà essere incrementato dell’intero valore del ribasso ottenuto in fase di offerta come indicato al successivo comma 10.
2. Il corrispettivo massimo complessivo risulta così suddiviso:
a) relativamente ai servizi base, di cui all’art. 3 “Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione”, comma 1, lettera a) è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € […],[…] = ([…]/[…]) e specificatamente:
- lettera a.1) Servizio di Sviluppo/Manutenzione evolutiva è pari a
<inserire importo a cifre e a lettere> € […],[…] = ([…]/[…])
- lettera a.2) Servizio di Manutenzione adeguativa è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € […],[…] = ([…]/[…])
3. Per la determinazione dei corrispettivi dei servizi, si applicheranno i seguenti criteri generali:
a. per i servizi per i quali è prevista, nel Capitolato Tecnico di AS, una modalità di erogazione a giorni persona, il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal Consuntivo attività relativo al periodo di riferimento indicato dalla Committente (rilevazione giornaliera, consuntivazione mensile, fatturazione trimestrale), approvato dalla Committente secondo le modalità di cui al Capitolato Tecnico
di AS ed in ragione delle tariffe unitarie offerte per singola figura professionale, come indicate al successivo comma 6;
4. La reperibilità telefonica è ricompresa nel corrispettivo e non comporterà alcun onere aggiuntivo. Le ore o frazioni relative ad interventi extra-orario di servizio (ivi comprese le eventuali estensioni pianificate) saranno remunerate come indicate nell’AQ, all’art. 5, comma 5, lett. f) e pertanto alla corrispondente tariffa unitaria per figura professionale maggiorata del 20%, in funzione del numero di ore di intervento effettivamente erogate ed approvate dalla Committente.
5. Le tariffe (da intendersi comprensive delle spese di strumentazione, delle eventuali trasferte e/o reperibilità telefonica) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:
Figura professionale | Euro/giorno |
Capo progetto | € […],[…] = ([…]/[…]) |
Analista Programmatore | € […],[…] = ([…]/[…]) |
Programmatore | € […],[…] = ([…]/[…]) |
6. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
7. Le tariffe professionali, sono accettate dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità. Per giornate festive si intendono soltanto le festività a carattere nazionale.
8. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
9. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
10. Digicamere si riserva di destinare l’intero valore del ribasso ottenuto in fase di offerta ad incrementare il corrispettivo massimo complessivo dell’Appalto Specifico per eventuali nuove progettualità al momento non prevedibili.
ARTICOLO 22 FATTURAZIONE
1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 21, il Fornitore potrà emettere fattura in funzione dei SAL concordati con la Committente e previa approvazione a seguito dell’esito positivo delle verifiche di conformità così come previste dall’art. 20.
2. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del Contratto, dopo l’approvazione da parte della Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti
4. < nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all’importo, al netto dell’IVA.
5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, < nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura anche per il subappaltatore < e nel caso di cottimo riportare la seguente dicitura e per i cottimisti, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
6. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del
D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
7. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
8. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente Digicamere S.c.a.r.l. - C.F./P.IVA 06561570968, Via Viserba 20 – 20126 Milano, alla
c.a. Ufficio Amministrazione e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio (indicato nella pec di invio del presente Contratto)/[…], il Codice Identificativo Gare (CIG) 5507332A21 e il CIG Derivato 7710486E52, nonché il numero d’ordine che sarà successivamente comunicato. Al fine di verificare ed accertare la data di ricezione della fattura le modalità di trasmissione delle stesse sono esclusivamente le seguenti:
i) Tramite posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx .
Nell’oggetto della pec dovrà essere specificato il nome del Fornitore, il numero e la data della fattura;
ii) tramite raccomandata a.r. all’indirizzo Digicamere S.c.a.r.l., Via Viserba 20 – 20126 Milano, alla c.a. Ufficio Amministrazione.
9. Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che la Committente riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dalla Committente stessa in apposita comunicazione.
10. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all’Ufficio Acquisti di Digicamere, all’ indirizzo e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
11. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
12. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto dal precedente art. 16 “Subappalto”, comma 10 del Contratto.
13. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti della Committente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce.
14. Le fatture dovranno essere predisposte in conformità all’art.17-ter del DPR 633/72 riportando la seguente annotazione: Operazione con scissione dei pagamenti o split payment – Art.17-ter DPR 633/72.
ARTICOLO 23
DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
ARTICOLO 24 RISOLUZIONE
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a.r. oppure via pec, per porre fine all’inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata al Fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto e di comunicare il relativo inadempimento a Consip.
3. In ogni caso, si conviene che la Committente, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli art. 135 e ss. del D.lgs. n. 163/2006, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. oppure via pec, nei seguenti casi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l’affidamento dell’Accordo Quadro nonché per la partecipazione al rilancio competitivo, per l’affidamento del presente Appalto Specifico;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente;
d. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente art. 10 “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
e. qualora il Fornitore fornisca servizi che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico
AQ e Capitolato Tecnico AS, o quelli migliorativi eventualmente offerti in sede di Offerta AQ e Offerta AS;
f. qualora il Fornitore fornisca servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico AQ e Capitolato Tecnico AS, ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte in sede di Offerta AQ e Offerta AS;
g. nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 5 “Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore”, art. 6 “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, art.
7 “Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive”, art. 9 “Obblighi di riservatezza”, art. 11 “Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software”, art. 14 “Cauzione”, art. 15 “Subappalto”, art. 16 “Risorse impiegate”, art. 18 “Verifica di conformità”, art. 19 “Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001”, art. 20 “Penali”, art. 23 “Xxxxx e responsabilità civile, art. 26 “Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari”, art. 27 “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, art. 28 “CODICE ETICO modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001”, art. 29 “Trasparenza dei prezzi”;
h. applicazione di penali oltre la misura massima del 10% del corrispettivo contrattuale indicato al precedente art. 21 “Corrispettivo”, comma 1 del Contratto.
i. qualora in sede di Verifica di conformità di attività/fase/prodotto ritenuti, ad insindacabile giudizio della Committente, particolarmente rilevanti, si verifichino due interruzioni.
4. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del Contratto. In generale, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi in favore della Committente.
5. La Committente potrà procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo laddove, in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del
d.P.R. n. 207/2010, il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive.
6. La Committente, nei casi di cui all’art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente le altre imprese che hanno partecipato alla procedura di rilancio competitivo e incluse nella relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Fornitore in sede di offerta.
7. In caso di risoluzione della Consip S.p.A. dall’Accordo Quadro, a partire dalla data in cui si verifica tale risoluzione, la Committente ha la facoltà di risolvere il presente Contratto; tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione motivata della Committente al Fornitore.
8. In tutti i casi di risoluzione del Contratto - fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – la Committente avrà diritto di escutere la cauzione
prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a.r. oppure via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della Committente al risarcimento dell’ulteriore danno.
9. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto saranno oggetto, da parte della Committente, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.
ARTICOLO 25 RECESSO
1) La Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa,
b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
2) Nei casi indicati al precedente comma 1, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte della Committente delle prestazioni eseguite relative al Contratto, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel medesimo Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
3) La Committente potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r. oppure via pec, tenendo indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
4) In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore della Committente.
5) Fermo quanto previsto nei commi precedenti, il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
6) In caso di recesso della Consip S.p.A. dall’Accordo Quadro, a partire dalla data in cui si verifica tale recesso, la Committente ha la facoltà di recedere dal presente Contratto; tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione motivata della Committente al Fornitore.
ARTICOLO 26
OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. oppure via pec qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a
trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
ARTICOLO 27
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
1. E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
2. Il Fornitore può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità espresse all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. E’ fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
ARTICOLO 28
CODICE ETICO – modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico della Committente consultabile sul sito internet della stessa e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Committente. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale>.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del Contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Committente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo e così come verrà reso disponibile dalla Committente medesima all’atto della stipula>.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
ARTICOLO 29 TRASPARENZA DEI PREZZI
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
c) dichiara che con riferimento alla procedura per il rilancio del confronto competitivo non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli
101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’Offerta AS presentata per l’aggiudicazione del Contratto è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 30
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
3. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
4. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Committente per le finalità sopra descritte.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Committente; il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Committente in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l’applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
6. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Committente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Committente.
7. Il Fornitore, in particolare, si obbliga a:
i) eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
ii) attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
iii) adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
iv) implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.
ARTICOLO 31 CLAUSOLA FINALE
1. Il Contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte della Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
ARTICOLO 32 FORO ESCLUSIVO
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
ARTICOLO 33
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1 Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.
2 Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Fornitore medesimo.
ARTICOLO 34 INCOMPATIBILITÀ
1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.
, lì
La Committente | Il Fornitore |
Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 5 - Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore Articolo 6 - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
Articolo 7 - Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive Articolo 8 - Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere
Articolo 9 - Obblighi di riservatezza
Articolo 10 - Brevetti industriali e diritti d’autore
Articolo 11 - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software Articolo 12 - Dimensioni massime dei singoli servizi
Articolo 13 – Aumento – Modifiche e varianti in aumento Articolo 14 – Cauzione
Articolo 15 – Subappalto Articolo 16 - Risorse impiegate
Articolo 17 - Consegna dei prodotti Articolo 18 - Verifica di conformità
Articolo 19 - Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001 Articolo 20 - Penali
Articolo 23 – Xxxxx e responsabilità civile Articolo 24 - Risoluzione
Articolo 25 - Recesso
Articolo 26 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari Articolo 27 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
Articolo 28 - Codice Etico – modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001
Articolo 29 - Trasparenza dei prezzi Articolo 30 - Trattamento dei dati personali Articolo 32 - Foro esclusivo
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