PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, FINALIZZATA ALLA STIPULAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LOTTO, PER LA FORNITURA DI MATERIALE IN TNT SFUSO STERILE, NON STERILE E KIT POSIZIONAMENTO SUTURE OCCORRENTI...
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, FINALIZZATA ALLA STIPULAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LOTTO, PER LA FORNITURA DI MATERIALE IN TNT SFUSO STERILE, NON STERILE E KIT POSIZIONAMENTO SUTURE OCCORRENTI ALLE UU.OO. DELL’ASL DI FROSINONE
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Allegato 11
ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IN TNT SFUSO STERILE, NON STERILE E KIT POSIZIONAMENTO SUTURE
TRA
L’ Azienda Sanitaria Locale di Frosinone, con sede legale in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, codice fiscale 01886690609, di seguito denominata “ASL” o “Committente”, nella persona di
, nato/a , Prov. , il , in qualità di
, autorizzata alla stipula del presente ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ in virtù dei poteri conferitigli con
,
E
L’Impresa , con sede in , Prov. , Via/Piazza , n. , CAP , C.F. n. , e P. IVA n. , iscritta presso il Registro delle Imprese di , al n. , tenuto dalla C.C.I.A.A. di , di seguito definita “Fornitore”, nella persona di , nato a , il , in qualità di , autorizzata alla stipula del presente Accordo Quadro in virtù dei poteri conferitigli da ,
congiuntamente, anche, le “Parti”,
PREMESSO CHE
a) la ASL Frosinone, con Deliberazione n. del , ha indetto una procedura di gara finalizzata alla stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura di materiale in TNT sfuso sterile, non sterile e kit posizionamento suture, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE
n. del e sulla GURI n. del ;
b) con Deliberazione n. del della ASL, il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto/i della procedura di gara;
c) il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo Quadro, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché
nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
importo pari al % dell’importo complessivo di aggiudicazione (€ ,
/ ) per un ammontare complessivo di € ,
( / ) e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
e) il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo 31 “Accettazione espressa clausole contrattuali”;
f) il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per la ASL nei confronti del Fornitore; il medesimo Accordo Quadro rappresenta, in ogni caso, le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse con l’emissione dei relativi Ordini di acquisto;
g) i singoli contratti attuativi verranno conclusi a tutti gli effetti tra la ASL ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordini di acquisto;
h) con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo Quadro, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati, l’Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l’Offerta Economica costituiscono
parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro.
Articolo 2
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L’erogazione delle forniture oggetto dell’Accordo Quadro è regolata:
b) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per la ASL, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
c) dalle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della “Procedura aperta per la fornitura di materiale in TNT sfuso sterile, non sterile e kit posizionamento suture occorrenti alle UU.OO. dell’ASL di Frosinone” prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate dall’ASL.
3. Le clausole del presente Accordo Quadro saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per
effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il Fornitore, fatto
salvo quanto previsto all’articolo 10, rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei prodotti oggetto della fornitura migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o
a risolvere il rapporto contrattuale.
4. In ordine all’esecuzione contrattuale, resta nell’esclusiva competenza della ASL, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
a) gestione dell’eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
b) custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
c) stesura e sottoscrizione del presente Accordo Quadro con il Fornitore (non vincolante in assenza di Ordini di acquisto da parte della ASL).
a) emissione di Ordini di acquisto (contratti);
b) ricevimento fatture e relativi pagamenti;
c) gestione dei rapporti negoziali e dell’eventuale contenzioso, conseguenti all’esecuzione degli Ordini di acquisto.
Articolo 3
Oggetto
1. L’Accordo Quadro definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, applicabile ai contratti concernenti la fornitura di materiale in TNT sfuso sterile, non sterile e kit posizionamento suture occorrenti all’Azienda Sanitaria di Frosinone e degli altri servizi previsti nel capitolato.
3. Tale importo massimo spendibile è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per la stipula dei successivi contratti attuativi mediante accettazione degli ordini emessi dalla ASL.
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata del presente Accordo Quadro, dell’importo massimo spendibile indicato al comma 2 del presente articolo, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordini di acquisto secondo quanto previsto secondo quanto previsto dall’articolo 106 del d.lgs 50/2016 e s.m.i..
Articolo 4
Durata
1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 3, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 3, comma 4, il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 mesi (trentasei) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della ASL, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro o del suo rinnovo, sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 3, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 3, comma 4, l’Accordo Quadro verrà considerata concluso.
4. Resta inteso che per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la ASL può stipulare i contratti attuativi mediante emissione degli Ordini di acquisto.
5. La ASL si riserva, qualora prima della scadenza del presente Accordo Quadro non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, di disporre la proroga dell’Ordine
di acquisto alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica, e comunque non superiore a 6 mesi. In tal caso il Fornitore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nell’Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l’efficacia al periodo antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.
Articolo 5
Modalità di conclusione dei contratti di fornitura
2. Gli Ordini di acquisto devono essere inviati esclusivamente tramite il sistema denominato “Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO)”, di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018, come modificato e integrato dal DM 27 dicembre 2019. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordini che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente articolo.
3. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alla ASL, attraverso il sistema, dell’Ordine di acquisto ricevuto (Risposta di accettazione). La non emissione della Risposta (o l’emissione della sola Risposta per ricezione non seguita da altra Risposta) equivale ad accettazione dell’Ordine (principio del silenzio assenso).
4. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordine di acquisto, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite e comunque descritte nel Capitolato tecnico e relativi allegati e nell’Offerta Tecnica del Fornitore, esattamente presso il luogo di consegna indicato, nell’ambito territoriale aziendale.
Articolo 6
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell’Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena l’applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro medesimo e/o dei singoli Ordini di acquisto.
3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dall’Accordo Quadro, tutte
le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, restano ad esclusivo carico
del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della ASL, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in
cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla ASL e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla ASL di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro e ai singoli Ordini di acquisto.
Articolo 7
Obbligazioni specifiche del Fornitore
Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell’Accordo Quadro, a:
a) eseguire le forniture ed i servizi oggetto dell’Accordo Quadro, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario
per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell’Accordo Quadro e negli Atti di gara;
b) manlevare e tenere indenne la ASL dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Accordo Quadro, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Ordini di Acquisto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
d) eseguire tutti i servizi richiesti, secondo le modalità concordate con la ASL, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel Capitolato Tecnico;
e) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
f) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla ASL di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nell’Accordo Quadro e negli Ordini di acquisto, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
g) su richiesta scritta della ASL, il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.
Modalità e termini di esecuzione della fornitura
1. Per l’esecuzione della fornitura richiesta nell’Ordine di acquisto emesso dalla ASL, il Fornitore si obbliga a erogare i servizi con le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorativa, nell’Offerta Tecnica del Fornitore.
2. L’erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla ASL.
4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
5. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto di ogni altra prescrizione riportata nella documentazione tecnica e, se migliorativa nell’Offerta Tecnica, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 9
Verifica e controllo quali/quantitativo
1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla ASL di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La ASL ha comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia dell’Accordo Quadro e dell’Ordine di acquisto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
3. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte della ASL. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento del corrispettivo.
4. Il Fornitore, su richiesta della ASL dovrà inviare un report contenente almeno le seguenti informazioni: vedi capitolato tecnico
˗ attuale grado di esecuzione in termini di valori economici e prestazionali già erogati;
˗ valore residuo del contratto;
˗ altre informazioni di interesse espressamente richieste
5. Resta inteso che la ASL si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.
6. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Direttore dell’esecuzione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente indicato del Fornitore richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.
7. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto.
Articolo 10
Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla ASL in forza degli Ordini di Acquisto sono calcolati sulla base dei prezzi unitari indicati dal Fornitore nell’offerta economica.
2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura di tutti i prodotti e servizi descritti nel presente Accordo Quadro e negli allegati di gara.
3. I predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti della ASL.
4. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione dell’appalto.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da
qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, salvo quanto espressamente previsto dalla documentazione di gara in materia di revisione del prezzo.
6. Il Fornitore non può vantare ulteriore diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all’atto della definizione della vertenza. L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c.).
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell’Ordine
di acquisto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Ordine di acquisto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, dalla ASL.
Fatturazione e pagamenti
1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse in conformità a quanto stabilito dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00032 del 30 gennaio 2017 “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015”, da considerarsi parte integrante del presente Accordo Quadro. Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente Accordo Quadro, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata alla ASL e trasmessa esclusivamente in formato elettronico
ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente Accordo Quadro, al singolo Ordine di acquisto, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
3. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto dovuto di cui all’articolo 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., riporterà solamente l’importo troncato alle prime due cifre decimali senza
alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dalla ASL soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per la ASL di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni
da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
4. L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all’articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nel presente Accordo Quadro; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. La remunerazione per tutte le forniture oggetto della presente iniziativa di avverrà sulla base dei prezzi unitari presentati in sede di offerta, espressi in Euro, al netto dell’IVA, moltiplicati per le quantità relative a ciascuna tipologia di dispositivo, nelle modalità indicate al precedente art. 10.
Articolo 12
Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente Accordo Quadro e degli Ordini di acquisto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’articolo 3 della l. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: IBAN
.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordini di acquisto inerenti il presente Accordo Quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Accordo Quadro e gli Ordini stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 9 bis, della l. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla ASL e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la ASL stessa.
7. La ASL verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell’Ordine di acquisto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla ASL, oltre alle informazioni di cui all’articolo 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che
nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà della ASL richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3 della L 136/2010.
Articolo 13
Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso
▇▇▇▇▇, ▇▇▇ comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Articolo 14
Penali
1. Le penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’Aggiudicatario sono commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto e sono calcolate in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla ASL; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della ASL che avrà richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della ASL a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
5. È fatta salva la facoltà per la ASL di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell’aggiudicatario.
6. La ASL potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
7. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento
degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
8. In ogni caso la ASL potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del presente Accordo Quadro. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni.
Articolo 15
Cauzione definitiva
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha costituito a favore della ASL una garanzia fideiussoria, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 c.c., nascenti dall’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordini di acquisto ricevuti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la ASL, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 14 “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordini di acquisto da essa derivanti
e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordini e dall’Accordo Quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della ASL per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%. A tal fine il DEC comunica al RUP l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e comunque invia, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordine di acquisto emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della ASL.
7. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della ASL.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la ASL ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Accordo Quadro e gli Ordini di acquisto.
Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la ASL ha facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro ed i singoli Ordini di acquisto, fermo restando che il Fornitore è tenuto
a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell’Accordo Quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla ASL delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge italiana vigente e dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) in materia di riservatezza.
Articolo 17
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto della ASL e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della fornitura e dei connessi servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l’intera durata del rapporto contrattuale, stipulata a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all’Accordo Quadro ed ai singoli Ordini di acquisto. In particolare, detta polizza tiene indenne la ASL, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla ASL, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui all’Accordo Quadro ed ai singoli Ordini di acquisto.
3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale, e prevede la rinunzia dell’assicuratore, nei confronti dell’Azienda Sanitaria, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale
4. Resta inteso che l’esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la ASL e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’Accordo Quadro ed ogni singolo Ordine di acquisto si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta altresì ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 18
Risoluzione e clausola risolutiva espressa
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all’inadempimento, dalla ASL avrà la facoltà di considerare risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o il relativo Ordine di acquisto e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’articolo 108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la ASL può risolvere di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli Ordini di acquisto nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
d) nei casi previsti dall’articolo 12 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
e) nei casi di cui all’articolo 13 “Trasparenza”;
f) nel caso di cui all’articolo 14, comma 8, “Penali”;
g) nei casi di cui all’articolo 16 “Riservatezza”;
h) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordine di acquisto, ai sensi dell’articolo 17 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
i) nei casi di cui all’articolo 20 “Subappalto”;
j) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all’articolo 21 “Divieto di cessione del contratto e dei crediti”;
l) in caso di cancellazione dell’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ articolo 108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la ASL, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Ordini di acquisto a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. In tal caso il Fornitore si impegna
comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore della ASL.
5. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o del/degli Ordine/i di acquisto, la ASL ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordine/i di acquisto risolto/i.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima ASL al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, la ASL si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui
agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp
353 bis cp.
8. La ASL si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 1353 del c.c., di risolvere l’Accordo Quadro in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, in caso di eventuale disponibilità di Convenzioni Consip o contratti stipulati da centrali di committenza regionali aventi lo stesso oggetto del presente appalto.
Articolo 19
Recesso
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi d.lgs. 81/2008;
c) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro e/o ogni singolo rapporto attuativo.
3. Si conviene altresì che la ASL, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potrà recedere in tutto o in parte dal proprio Ordine di acquisto nell’ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziate nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall’ulteriore durata del medesimo Ordine di acquisto. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. La ASL, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordine di acquisto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
5. La ASL può altresì recedere, per giusta causa per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordine di acquisto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c..
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la ASL.
8. Qualora la ASL receda dall’Accordo Quadro ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordine di acquisto e ne verrà data comunicazione al Fornitore, con un preavviso di
Articolo 20
Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
−
−
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla ASL o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordini di acquisto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla ASL. Il Fornitore si impegna a depositare presso la ASL, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli
atti del contratto affidato ed indicante puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi incluse la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la ASL non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la ASL procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della ASL, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la ASL da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la ASL potrà risolvere il Contratto e l’Ordine di acquisto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. Le disposizioni in materia di subappalto di cui all’articolo 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. si applicano anche ai R.T.I. ed alle Società anche consortili, nei limiti di cui all’articolo 118, comma 20, del medesimo Decreto.
12. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano comunque le disposizioni di cui all’articolo 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta)
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.
Articolo 21
Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro e i singoli Ordini di acquisto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della ASL, salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 13, del d.lgs 50/2016 e s.m.i..
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la ASL ha facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordini di acquisto, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 22
▇▇▇▇▇▇▇▇ industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della ASL un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la ASL, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Azienda Sanitaria.
3. La ASL si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce all’Azienda Sanitaria la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
Articolo 23
Responsabile della fornitura
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della ASL.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico , indirizzo PEC
e-mail .
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla ASL Committente.
Articolo 24
Proprietà delle attrezzature
1. Con riferimento all’Accordo Quadro e a ciascun Ordini di acquisto, la proprietà delle attrezzature e di tutti i materiali necessari a svolgere le prestazioni resta in capo al Fornitore che rimane unico responsabile della custodia.
2. Il Fornitore si assumerà l’obbligo di fornire il servizio di assistenza e manutenzione “Full Risk” su tutta
la dotazione strumentale e di supporto, per tutto il periodo di fornitura, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel Capitolato Tecnico.
Articolo 25
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell’Accordo Quadro medesima, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’articolo 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal Decreto medesimo.
2. La ASL, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordini di acquisto, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo Quadro sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’articolo 7 del d.lgs. 196/2003.
5. Qualora, in relazione all’esecuzione del presente Accordo Quadro, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la ASL risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 d.lgs. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal d.lgs. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
- nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003;
- nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato;
- nel trasmettere alla ASL, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 e ss. del d.lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all’Azienda Sanitaria stessa di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal d.lgs. 196/2003;
- nel fornire altresì alla ASL tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
- nel consentire alla ASL, in quanto titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
Articolo 26
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente Accordo Quadro viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, all’Accordo Quadro è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 27
Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento
1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o degli Ordini di acquisto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell’articolo 110 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Articolo 28
Foro competente
1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Azienda Sanitaria, la competenza è determinata in base alla normativa vigente. è competente in via esclusiva il Foro in cui ha sede il Committente.
Articolo 29
Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi
di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica al presente Accordo Quadro non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Ordini di acquisto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Ordini di acquisto (o di parte di essi) da parte dell’Azienda Sanitaria non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordini di acquisto, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Accordo Quadro prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Art. 30
Patto di Integrità
Articolo 31
Accettazione espressa clausole contrattuali
Il sottoscritto , in qualità di e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l’unica sottoscrizione finale dell’Accordo Quadro è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 3 (Oggetto), Articolo 4 (Durata), Articolo 6 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 8 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 9 (Verifica e controllo quali/quantitativo), Articolo 10 (Corrispettivi), Articolo 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 13 (Trasparenza), Articolo 14 (Penali), Articolo 15 (Cauzione definitiva), Articolo 16 (Riservatezza), Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 18 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), Articolo 19 (Recesso), Articolo 20 (Subappalto), Articolo 21 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 22 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Articolo 24 (Proprietà delle attrezzature), Articolo 25 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo
26 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 28 (Foro competente), Articolo 29 (Clausola finale).
, lì
L’Azienda Sanitaria di Frosinone* Il Fornitore*
* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.
