Common use of Durata e limiti della fornitura Clause in Contracts

Durata e limiti della fornitura. La durata della Convenzione è fissata in 36 mesi a decorrere dalla stipula della stessa; la durata potrà essere rinnovata fino ad ulteriori 12 mesi su comunicazione scritta dell’Agenzia, qualora alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo spendibile, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga ad accettare gli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti sino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile pari ad euro 31.000.000,00 IVA esclusa per il LOTTO 1, euro 37.000.000,00 IVA esclusa per il LOTTO 2. Le Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione potranno emettere gli Ordinativi di Fornitura solamente durante la validità della Convenzione (36 mesi dalla stipula) eventualmente rinnovata per ulteriori 12 mesi se alla scadenza non è esaurito l’importo massimo spendibile. I singoli Ordinativi, e i corrispondenti contratti attuativi, avranno la scadenza corrispondente al 36° mese successivo alla stipula della Convenzione (o al 48° nel caso di rinnovo per 12 mesi), indipendentemente dalla data di emissione degli stessi; tale vincolo è valido anche per gli Ordinativi di Fornitura emessi per Servizi Aggiuntivi. La durata degli Ordinativi di Fornitura, su determinazione della singola Amministrazione Contraente, potrà essere prorogata sino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, al fine di consentire l’eventuale migrazione delle utenze alla successiva edizione della Convenzione per servizi analoghi. Inoltre, per i servizi di connettività dati su rete fissa o equivalente descritti nel LOTTO 1 del presente Capitolato è prevista una durata contrattuale minima, calcolata a partire dalla data del relativo Ordinativo di Fornitura o richiesta di attivazione, salvo scadenza della Convenzione; più precisamente: ● 6 mesi per tutti gli accessi asimmetrici escluso il TDAG 1000, e per gli accessi simmetrici con Banda Minima Garantita minore di 10 Mb/s; ● 1 anno per il TDAG 1000 e per gli accessi simmetrici con Banda Minima Garantita maggiore o uguale di 10 Mb/s. È tuttavia facoltà del Fornitore non accettare un ordinativo durante gli ultimi mesi di durata della Convenzione se la durata minima contrattuale è inferiore al tempo residuo allo scadere della Convenzione. Sempre per quanto riguarda il LOTTO 1, al termine del periodo di servizio previsto dalla Convenzione e delle sue eventuali estensioni, la connettività concessa al Fornitore da Lepida, in particolare l’uso della Rete Lepida, potrà essere rinnovata con apposito contratto tra il Fornitore e Lepida, fino alla cessazione o migrazione di tutti i servizi erogati dal Fornitore nella presente Convenzione che necessitino di tale connettività. Tale condizione verrà applicata anche nel caso che l’aggiudicatario della Convenzione successiva coincida con il Fornitore della Convenzione uscente.

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Durata e limiti della fornitura. La durata Il quantitativo massimo oggetto della Convenzione è fissata fissato in 36 mesi a decorrere dalla stipula della stessa; la durata potrà essere rinnovata fino ad ulteriori 12 mesi su comunicazione scritta dell’Agenzia, qualora alla scadenza n. 1.400.000 utenze. Ai fini del termine non sia esaurito l’importo massimo spendibile, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo. Con la stipula della Convenzionemassimale, il Fornitore si obbliga ad accettare gli Ordinativi di Fornitura delle considerano le utenze ordinate, al netto delle: - utenze oggetto del recesso esercitato dalle Amministrazioni Contraenti sino ai sensi dell’art. 15 delle Condizioni generali; - utenze ricaricabili oggetto di disattivazione del numero da parte del Fornitore, ai sensi dell’art. 8, co. 9, dell’Allegato A alla concorrenza dell’importo massimo spendibile pari ad euro 31.000.000,00 IVA esclusa per il LOTTO 1, euro 37.000.000,00 IVA esclusa per il LOTTO 2. Le Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione potranno emettere gli Ordinativi di Fornitura solamente durante la validità della Convenzione (36 mesi dalla stipula) eventualmente rinnovata per ulteriori 12 mesi se alla scadenza non è esaurito l’importo massimo spendibile. I singoli Ordinativi, e i corrispondenti contratti attuativi, avranno la scadenza corrispondente al 36° mese successivo alla stipula della Convenzione (o al 48° nel caso di rinnovo per 12 mesi), indipendentemente dalla data di emissione degli stessi; tale vincolo è valido anche per gli Ordinativi di Fornitura emessi per Servizi Aggiuntividelibera Agcom 8/15/CIR. La convenzione avrà una durata degli Ordinativi di Fornitura, su determinazione della singola Amministrazione Contraente, potrà essere prorogata 24 (ventiquattro) mesi e sarà eventualmente prorogabile sino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, al fine di consentire l’eventuale migrazione delle utenze alla successiva edizione della Convenzione per servizi analoghi. Inoltre, per i servizi di connettività dati su rete fissa o equivalente descritti nel LOTTO 1 del presente Capitolato è prevista una durata contrattuale minima, calcolata a partire dalla data del relativo Ordinativo Con l’invio dell’Ordinativo di Fornitura (rif. 8.1) ciascuna Amministrazione stipula il contratto di fornitura, attuativo della Convenzione, avente ad oggetto la prestazione dei servizi richiesti con il predetto Ordinativo. I Contratti di fornitura attuativi della Convenzione, conclusi con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, avranno durata pari a 24 mesi (o richiesta di attivazione, salvo fino alla scadenza della Convenzione, se successiva) decorrenti dal momento in cui il predetto Ordinativo risulterà portato ad esecuzione nei termini che seguono: - saranno state consegnate ed accettate le SIM; più precisamente: ● 6 mesi per tutti - saranno state attivate le utenze con l’applicazione del piano tariffario e delle configurazioni prescelte; - saranno stati consegnati ed accettati gli accessi asimmetrici escluso il TDAG 1000eventuali terminali radiomobili richiesti. L’Amministrazione potrà integrare l’Ordinativo di Fornitura, e per gli accessi simmetrici con Banda Minima Garantita minore quindi il Contratto di 10 Mb/s; ● 1 anno per fornitura già stipulato, mediante l’emissione di Ordinativi Collegati. Tali ordinativi non modificheranno comunque la durata del Contratto attuativo, come sopra definita. Le Amministrazioni che hanno stipulato un contratto di fornitura potranno emettere, nel periodo di vigenza del medesimo contratto (anche se è scaduto il TDAG 1000 e per gli accessi simmetrici con Banda Minima Garantita maggiore o uguale di 10 Mb/s. È tuttavia facoltà del Fornitore non accettare un ordinativo durante gli ultimi mesi termine di durata della Convenzione se la durata minima contrattuale è inferiore al tempo residuo allo scadere della Convenzioneo esaurito il suo quantitativo massimo), Ordinativi Collegati all’Ordinativo di Fornitura (rif. Sempre per quanto riguarda il LOTTO 1, al termine del periodo di servizio previsto dalla Convenzione e delle sue eventuali estensioni, la connettività concessa al Fornitore da Lepida, in particolare l’uso della Rete Lepida, potrà essere rinnovata con apposito contratto tra il Fornitore e Lepida, fino alla cessazione o migrazione di 8.2) aventi ad oggetto tutti i servizi erogati dal Fornitore nella previsti nel presente Convenzione che necessitino documento, ad eccezione della fornitura di tale connettivitànuove utenze e terminali. Tale condizione verrà applicata anche Per il servizio di noleggio e manutenzione dei terminali radiomobili (rif. 5.2) sono previsti i fattori incrementali di prezzo di cui alla seguente tabella, nel caso che in cui la scadenza della durata del contratto attuativo comporti una erogazione del servizio inferiore a 24 mesi. In tal caso, a seconda della durata di erogazione dei servizi, il canone del servizio sarà pari a quello offerto dal Fornitore, moltiplicato per il fattore corrispondente al numero di mesi effettivi di erogazione del servizio (numero arrotondato all’intero superiore), di cui alla successiva tabella. In ogni caso, il Fornitore dovrà fatturare bimestralmente gli importi corrispondenti ai canoni mensili standard, ed effettuare il conguaglio a consuntivo – tenendo conto dei predetti fattori - con la fattura conclusiva del contratto. Mesi di erogazione del servizio Fattore moltiplicativo del canone mensile Mesi di erogazione del servizio Fattore moltiplicativo del canone mensile 24 1,00 12 2,00 23 1,05 11 2,20 22 1,10 10 2,40 21 1,15 9 2,70 20 1,20 8 3,00 19 1,25 7 3,40 18 1,30 6 4,00 17 1,40 5 4,80 16 1,50 4 6,00 15 1,60 3 8,00 14 1,70 2 12,00 13 1,85 1 24,00 Per i servizi di: 🢭 connessione diretta tra Sedi dell’Amministrazione e Rete Mobile del Fornitore (rif. 4.1); 🢭 Enterprise mobility management (rif. 4.3); 🢭 Fleet management (rif. 4.4); sono previsti i fattori incrementali di prezzo di cui alla seguente tabella, nel caso in cui la scadenza della durata del contratto attuativo comporti una erogazione del servizio inferiore a 12 mesi. In tal caso, a seconda della durata di erogazione dei servizi, il canone del servizio sarà pari a quello offerto dal Fornitore, moltiplicato per il fattore corrispondente al numero di mesi effettivi di erogazione del servizio (numero arrotondato all’intero superiore), di cui alla successiva tabella. In ogni caso, il Fornitore dovrà fatturare bimestralmente gli importi corrispondenti ai canoni mensili standard, ed effettuare il conguaglio a consuntivo – tenendo conto dei predetti fattori - con la fattura conclusiva del contratto. Mesi di erogazione del servizio Fattore moltiplicativo del canone mensile Mesi di erogazione del servizio Fattore moltiplicativo del canone mensile 12 1,00 6 2,00 11 1,10 5 2,40 10 1,20 4 3,00 9 1,30 3 4,00 8 1,50 2 6,00 7 1,70 1 12,00 Con riferimento alle forniture preesistenti, a far data dal giorno successivo alla data di scadenza della Convenzione “Telefonia mobile 8” (16 novembre 2022, ovvero data successiva in caso di proroga della stessa), i contratti attuativi stipulati dalle Amministrazioni aderenti inizieranno a scadere, e l’aggiudicatario della procedura di gara dovrà - compatibilmente con i tempi di aggiudicazione, stipula e attivazione della presente edizione 9 - prendere in carico tutte le utenze della Convenzione successiva coincida con di cui alla edizione 8, a condizione che ciò venga richiesto dalle Amministrazioni mediante Ordinativo di Fornitura. A tal fine il Fornitore dovrà attivarsi (sempre compatibilmente con i tempi di aggiudicazione della Convenzione uscentegara) con sufficiente anticipo rispetto alla data su indicata per definire un piano di attività da condividere con l’Amministrazione Aggiudicatrice. Si veda, a tal proposito, anche quanto richiesto al par. 8.4 a proposito della “migrazione in ingresso”.

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Durata e limiti della fornitura. La durata della Convenzione è fissata in 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla stipula della stessa; la durata potrà essere rinnovata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi su comunicazione scritta dell’Agenziadell’Agenzia Intercent-ER, qualora alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo spendibile, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga ad accettare gli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti sino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile pari ad euro 31.000.000,00 160.000.000 (centoquaranta milioni di euro) IVA esclusa per il LOTTO 1, euro 37.000.000,00 IVA esclusa per il LOTTO 2esclusa. Le Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione potranno emettere gli Ordinativi di Fornitura solamente durante la validità della Convenzione (36 mesi dalla stipula) eventualmente rinnovata per ulteriori 12 mesi se alla scadenza non è esaurito l’importo massimo spendibile. I singoli Ordinativi, e i corrispondenti contratti attuativi, avranno la scadenza corrispondente al 3648° mese successivo alla stipula della Convenzione (o al 48° nel caso di rinnovo per 12 mesi)Convenzione, indipendentemente dalla data di emissione degli stessi; tale vincolo è valido anche per gli Ordinativi di Fornitura emessi per Servizi Aggiuntivi. La durata degli Ordinativi di Fornitura, su determinazione della singola Amministrazione Contraente, potrà essere prorogata sino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, al fine di consentire l’eventuale migrazione delle utenze alla successiva edizione della Convenzione per servizi analoghi. Inoltre, per i servizi di connettività dati su rete fissa o equivalente descritti nel LOTTO 1 del presente Capitolato è prevista una durata contrattuale minima, calcolata a partire dalla data del relativo Ordinativo di Fornitura o richiesta di attivazione, salvo scadenza della Convenzione; più precisamente: ● 6 3 mesi per tutti gli accessi asimmetrici escluso il TDAG 1000, e per gli accessi simmetrici con Banda Minima Garantita minore di 10 Mb/s; ● 1 anno per il TDAG 1000 e per gli accessi simmetrici con Banda Minima Garantita maggiore o uguale di 10 Mb/s. È s e minore o uguale a 1 Gb/s; E’ tuttavia facoltà facoltà del Fornitore non accettare un ordinativo durante gli ultimi mesi di durata della Convenzione se la durata minima contrattuale è inferiore al tempo residuo allo scadere della Convenzione. Sempre per quanto riguarda il LOTTO 1La durata degli Ordinativi di Fornitura, su determinazione della singola Amministrazione Contraente, potrà essere prorogata sino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, al fine di consentire l’eventuale migrazione delle utenze alla successiva edizione della Convenzione per servizi analoghi. Durante il periodo di esecuzione dei singoli contratti, le Amministrazioni che hanno emesso un Ordinativo di Fornitura potranno emettere ulteriori Ordinativi collegati all’Ordinativo di Fornitura principale, solo per piccole variazioni che non incidano sull’Ordinativo di Fornitura stipulato (es. cessazione o aggiunta di nuova linea). Al termine del periodo di servizio previsto dalla Convenzione e delle sue eventuali estensioni, la connettività connettività concessa al Fornitore da LepidaLepidaSpA, in particolare l’uso della Rete rete Lepida, potrà potrà essere rinnovata con apposito contratto tra il Fornitore e LepidaLepidaSpA, fino alla cessazione o migrazione di tutti i servizi erogati dal Fornitore nella presente Convenzione che necessitino di tale connettività. Tale condizione verrà applicata anche nel caso che l’aggiudicatario della Convenzione successiva coincida con il Fornitore della Convenzione uscente.

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Durata e limiti della fornitura. La Convenzione ha durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di attivazione, o una durata inferiore in caso di esaurimento del quantitativo massimo, eventualmente incrementato, prima della Convenzione è fissata in 36 mesi a decorrere dalla stipula della stessa; la predetta scadenza. La predetta durata potrà essere rinnovata prorogata fino ad ulteriori 12 mesi (dodici) mesi, su comunicazione scritta dell’Agenziadi Consip S.p.A. con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data di scadenza originaria, qualora alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo spendibileil quantitativo massimo, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo. Con la stipula Della proroga della Convenzione, Consip S.p.A. darà comunicazione attraverso l’apposito spazio dedicato alla Convenzione medesima sul profilo del committente (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx). Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il Fornitore si obbliga ad accettare gli Ordinativi termine di Fornitura adesione delle Amministrazioni Contraenti sino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile pari ad euro 31.000.000,00 IVA esclusa per il LOTTO 1, euro 37.000.000,00 IVA esclusa per il LOTTO 2. Le Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione potranno emettere gli Ordinativi medesima; Convenzione che comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di Fornitura solamente durante la validità vigenza degli stessi, come di seguito specificato. I contratti attuativi hanno durata minima pari alla durata (originaria o eventualmente prorogata) della Convenzione (36 mesi ed una durata massima determinata dalla stipula) eventualmente rinnovata per ulteriori 12 mesi se alla scadenza non è esaurito l’importo massimo spendibile. I singoli Ordinativi, e i corrispondenti contratti attuativi, avranno la scadenza corrispondente al 36° mese successivo alla stipula della Convenzione (o al 48° nel caso di rinnovo per 12 mesi), indipendentemente dalla data di emissione degli stessi; tale vincolo è valido anche per gli Ordinativi di Fornitura emessi per Servizi Aggiuntivi. La durata degli Ordinativi di Fornitura, su determinazione della singola Amministrazione Contraente, potrà essere prorogata (e da questa comunicata al Fornitore prima della scadenza minima del contratto) pari sino ad un massimo di ulteriori 6 mesi12 (dodici) mesi rispetto alla durata (originaria o prorogata) della Convenzione. Tuttavia, al fine di consentire l’eventuale migrazione delle utenze alla successiva edizione nel caso in cui la durata della Convenzione per servizi analoghisia prorogata da Consip S.p.A. e l’Amministrazione non intenda valersi di detta proroga, ha diritto di recesso, senza spese, da fare valere con comunicazione scritta al Fornitore entro la data di scadenza originaria della Convenzione. Inoltre, per i servizi soli contratti attuativi sottoscritti nell’ultimo anno di connettività dati su rete fissa o equivalente descritti nel LOTTO 1 del presente Capitolato è prevista una durata contrattuale minima, calcolata a partire dalla data del relativo Ordinativo di Fornitura o richiesta di attivazione, salvo scadenza validità della Convenzione; più precisamente: ● 6 , la relativa durata è pari a minimo 12 (dodici) mesi per tutti gli accessi asimmetrici escluso il TDAG 1000, e per gli accessi simmetrici con Banda Minima Garantita minore di 10 Mb/s; ● 1 anno per il TDAG 1000 e per gli accessi simmetrici con Banda Minima Garantita maggiore o uguale di 10 Mb/s. È tuttavia facoltà ed al massimo sino allo scadere del Fornitore non accettare un ordinativo durante gli ultimi mesi 12° (dodicesimo) mese decorrente dal termine di durata della Convenzione se la durata minima contrattuale è inferiore al tempo residuo allo scadere (originaria o prorogata) della Convenzione. Sempre per quanto riguarda il LOTTO 1, al termine del periodo di servizio previsto dalla Convenzione e delle sue eventuali estensioni, la connettività concessa al Fornitore da Lepida, in particolare l’uso della Rete Lepida, potrà essere rinnovata con apposito contratto tra il Fornitore e Lepida, fino alla cessazione o migrazione di tutti i servizi erogati dal Fornitore nella presente Convenzione che necessitino di tale connettività. Tale condizione verrà applicata anche nel caso che l’aggiudicatario della Convenzione successiva coincida con il Fornitore della Convenzione uscente.

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