Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura Clausole campione

Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. 1) La presente Convenzione ha una durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla data di apposizione dell’ultima firma digitale sulla Convenzione stessa (quale Data di Attivazione). Detta durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta di ARCA, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l’Importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo. Resta inteso che i termini di durata della Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della scadenza dell’eventuale proroga, qualora sia esaurito l’Importo massimo contrattuale, anche se eventualmente incrementato.
Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. La Convenzione ha una durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di stipula della stessa, periodo entro il quale le Aziende Sanitarie della Campania potranno stipulare il Contratto di Fornitura tramite l’emissione di Atto di Adesione (Ordinativo di Fornitura), documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra le stesse Aziende Sanitarie e il Fornitore. La durata delle Convenzione potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte di Xx.xx.xx., di ulteriori 12 (dodici) mesi nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti. La durata massima dei Contratti di Fornitura, è pari a 5 anni e dovranno comunque avere scadenza entro i 66 (sessantasei) mesi successivi alla data di stipula della Convenzione. Tale periodo tiene conto della previsione di un periodo pari a circa 6 (sei) mesi per l’emissione degli Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni e l’espletamento delle attività propedeutiche a tale emissione.
Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. ART. 6 –
Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. 1. La Convenzione ha durata di n. 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione, salvo l’esaurimento dell’importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato ai sensi del precedente art. 3 comma 5, e salvo la facoltà da parte dell’APAC di recedere unilateralmente dalla medesima ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 30.
Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. 1. La presente Convenzione ha durata di 18 mesi che decorrono dalla data di sottoscrizione, salva la facoltà da parte dell’APAC di recedere unilateralmente dalla medesima, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 30.
Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. Per durata della Convenzione si intende l’intervallo temporale entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla Convenzione mediante l’emissione di singoli contratti di fornitura della medesima (di seguito, “Contratto/i di Fornitura”), quali: - l’Ordinativo Preliminare di Fornitura (OFA) (rif. par. 5.3), necessario per formalizzare la richiesta di attivazione del Servizio di Audit Preliminare di Fornitura; - l’Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) (rif. par. 5.5), necessario per formalizzare l’attivazione dei Servizi Operativi e di Governo; - gli eventuali Atti Aggiuntivi agli Ordinativi Principali di Fornitura (AA-OPF) (rif. par. 5.5.1), necessari per formalizzare le modifiche e/o integrazioni ai Servizi di cui agli Ordinativi Principali di Fornitura. La Convenzione, relativa a ciascun singolo Lotto, ha durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della sua attivazione. La Convenzione si intenderà comunque conclusa, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati emessi Ordinativi Preliminari di Fornitura ai quali non è stato dato seguito con Ordinativi Principali di Fornitura e Ordinativi Principali di Fornitura e/o Atti Aggiuntivi all’Ordinativo Principale di Fornitura per un importo pari alla somma degli Importi Massimi previsti per ciascun Lotto, dell’Importo Aggiuntivo del Lotto di riferimento e dei relativi incrementi fino a concorrenza del limite di cui all’art. 27, comma 3, D.M. 28 ottobre 1985, salvo il ricorso all’Importo Aggiuntivo di altri Lotti aggiudicati al medesimo Fornitore, laddove ricorrano le condizioni previste al precedente paragrafo 3.2. Nel caso in cui alla scadenza del termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di attivazione della Convenzione gli Importi Massimi di ciascun Lotto, eventualmente incrementati, non siano stati ancora esauriti, la Convenzione relativa al/i predetto/i Lotto/i potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, sempre su richiesta scritta della Consip S.p.A. che verrà inviata al Fornitore con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine. Entro il termine di durata della Convenzione (come eventualmente prorogato) potranno essere emessi Ordinativi Preliminari e Principali di Fornitura ed Atti Aggiuntivi agli Ordinativi Principali di Fornitura. I singoli Contratti di Fornitura avranno rispettivamente la seguente durata: - l’Ordinativo Preliminare di Fornitura una durata pari ad 1 (uno) anno a decorrere dalla data di emissione dello stesso; - l’Ordi...
Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. Per durata della Convenzione si intende l’intervallo temporale entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla Convenzione mediante l’emissione di singoli contratti di fornitura della medesima (di seguito, “Contratto/i di Fornitura”), quali: - l’Ordinativo Preliminare di Fornitura (OFA) (rif. par. 5.3), necessario per formalizzare la richiesta di attivazione del Servizio di Audit Preliminare di Fornitura; - l’Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) (rif. par. 5.5), necessario per formalizzare l’attivazione dei Servizi Operativi e di Governo; - gli eventuali Atti Aggiuntivi agli Ordinativi Principali di Fornitura (AA-OPF) (rif. par.
Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. 1. La presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione; tale durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta della Consip S.p.A., fino ad un ulteriori 12 (dodici) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l’Importo Massimo Complessivo di cui al precedente articolo 2 e fino al raggiungimento del medesimo.

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  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella (sub-criteri A.1; A.2; A.3; A.4; A.6; B.1; C.1; C.2; C.3; C.4; C.5), è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo: - attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario secondo la seguente Tabella “Scala di Giudizi” in cui sono indicati i valori (minimi e massimi) dei coefficienti relativi ai diversi livelli di valutazione. mancata presentazione 0 La mancata presentazione della documentazione richiesta non determina l’esclusione dalla gara, bensì la non attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione A insufficiente da 0,1 a 0,25 Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino indicazioni di metodologie e proposte organizzative non adeguate in relazione al servizio oggetto di affidamento (ad es. in via indicativa: soluzioni inadeguate o che non rispettino in parte le condizioni stabilite nel CSA) sufficiente da 0,26 a 0,50 Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino indicazioni di metodologie e proposte organizzative appena sufficienti in relazione al servizio oggetto di affidamento. buono da 0,51 a 0,75 Nel caso in cui venga formulata una proposta metodologica e vengano indicate soluzioni organizzative che presentano caratteristiche e aspetti tali da migliorare lo svolgimento del servizio in maniera apprezzabile rispetto a quanto previsto nei documenti di gara eccellente da 0,76 a 1 Nel caso in cui venga formulata una proposta metodologica ed organizzativa nella quale vengano indicati elementi di miglioramento che presentano caratteristiche e aspetti tali da garantire, rispetto a quanto previsto nei documenti di gara, le soluzioni migliori per ottimizzare lo svolgimento del servizio In dettaglio i coefficienti sono determinati come di seguito indicato: - ciascun commissario attribuirà discrezionalmente per ciascuno dei sub-criteri di valutazione di natura “qualitativa” (sub-criteri A.1; A.2; A.3; A.4; A.6; B.1; C.1; C.2; C.3; C.4; C.5) un coefficiente compreso tra 0 e 1, secondo la Scala di Giudizi sopra indicata; - successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti espressi dai singoli commissari per ciascuno dei suddetti sub-criteri di valutazione al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare ai medesimi; - infine la media dei coefficienti espressi dai singoli commissari relativa a ciascun sub-criterio di valutazione qualitativo di ciascuna offerta verrà moltiplicata per il peso previsto per ciascuno dei suddetti sub-criteri di valutazione. Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque. A ciascuno degli elementi tabellari cui è assegnato un punteggio nella colonna “T” della Tabella di cui al punto 19), (sub-criterio “A.5 – Parco mezzi di trasporto adibiti al servizio”); sub-criterio “B.2 – Introduzione di alimenti D.O.P./I.G.P./S.T.G./da agricoltura biologica”, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. Si precisa che la Commissione giudicatrice, nell’esame dell’OFFERTA TECNICA valuterà i seguenti aspetti: - congruenza fra l’offerta e la tipologia del servizio e dell’utenza; - completezza, intesa come individuazione delle componenti fondamentali del servizio; - concretezza che consenta l’organizzazione e il controllo puntuale in sede di esecuzione del servizio; - chiarezza e sinteticità dell’offerta nel suo insieme; - concretezza delle proposte ed effettiva realizzabilità del servizio proposto rispetto agli spazi e alle attrezzature disponibili in loco.

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  • Risoluzione della convenzione Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D. Lg.vo 50/2016, Il Municipio Roma VIII si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto se si verificano una o più delle seguenti condizioni: l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. Il Municipio Roma VIII si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 ; il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, specificando quanto del servizio sia stato eseguito regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero, nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e la stazione appaltante recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto. Oltre che nelle ipotesi indicate in precedenza, il Municipio Roma VIII, previa contestazione dell’infrazione, potrà disporre la risoluzione della Convenzione ove le inadempienze e le violazioni contrattuali accertate riguardino l’utilizzazione di personale non rispondente quantitativamente e qualitativamente alle previsioni della Convenzione.

  • Durata della convenzione 1. La presente convenzione ha una durata di quattro anni a partire dal ................. e fino al ................. .

  • Condizioni di fornitura Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato a regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato, nell’offerta tecnica, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo. Nell’importo, negli obblighi e nelle condizioni di fornitura saranno comprese le seguenti prestazioni: - imballo, trasporto e facchinaggio, presso la struttura sanitaria interessata; - consegna al piano, salvo non venga richiesta in ordine la consegna in magazzino, rimozione e smaltimento di tutti gli imballi, montaggio e installazione. L'attività di consegna ed installazione delle apparecchiature si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compreso il montaggio delle componenti di fornitura, allacciamento alle reti, asporto dell'imballaggio, lavori di ripristino dei locali e delle aree adiacenti eventualmente danneggiate dal Fornitore, pulizia giornaliera e finale. - installazione e protezione degli apparecchi e di tutte le loro parti, in modo da prevenire manomissioni o danni da maneggiamento. - il rispetto delle norme antinfortunistiche e la messa a disposizione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale necessari ai lavoratori. - Installazione, prove di funzionalità e collaudo secondo le modalità meglio descritte nel successivo art. 4. - Formazione del personale sanitario e tecnico. Al momento del collaudo, l’impresa aggiudicataria dovrà fornire: Su richiesta dell’Azienda acquirente, entro un anno dalla consegna, la ditta dovrà fornire per le singole apparecchiature fornite, come previsto in offerta: MODALITÀ DI CONSEGNA E COLLAUDO La responsabilità della gestione del contratto sarà affidata ai soggetti delle strutture Sanitarie interessate alla fornitura, che saranno individuati successivamente all’aggiudicazione, almeno con gli specifici ordini di consegna. La fornitura deve avvenire entro 30 gg. dalla data di emissione dell’ordine relativo, salvo diverso termine convenuto con il RUP aziendale, previa comunicazione da inviare almeno tre giorni prima via FAX o per telefono ai numeri che verranno comunicati, allo scopo di concordare anche le modalità di collaudo, il quale dovrà essere tempestivamente effettuato presso la sede di destinazione indicata nell’ordine. Su richiesta dell’utilizzatore, la ditta dovrà effettuare, senza alcuna spesa aggiuntiva, il collaudo funzionale direttamente in reparto, comprensivo del corso di formazione per gli utilizzatori. Per l’esito positivo del collaudo delle attrezzature, e la conseguente liquidazione della fattura, saranno considerati necessari i seguenti documenti e/o verifiche: I prodotti che presenteranno difetti o discordanze, anche se tolti dal loro imballaggio originario, dovranno essere ritirati e sostituiti entro congruo termine di tempo, a totale carico del fornitore. Durante il trasporto delle cose e fino al momento dell’eventuale consegna e installazione, il venditore assume tutti i rischi di perdite e danni relativi, anche nel caso di possesso dei medesimi da parte dell’Azienda acquirente, ad eccezione delle perdite e danni di cui questa ultima sia responsabile. Riguardo all’installazione ed assistenza la ditta aggiudicataria dovrà curare la installazione ed il collaudo del sistema . L’assistenza dovrà comprendere sia il training a tutto il personale di sala ed allo staff medico per tutta la durata necessaria fino alla completa autonomia del personale. Telediagnosi via modem. Teleassistenza via telefono. La ditta dovrà indicare il periodo di garanzia della apparecchiatura, contratto di manutenzione post garanzia, costo eventuale degli aggiornamenti software, tempi di intervento per eventuali guasti del sistema.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.