Documentazione e rispetto Clausole campione

Documentazione e rispetto a) Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole. b) Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole. c) Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679 e/o dal regolamento (UE) 2018/1725. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento. d) Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole. e) Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.
Documentazione e rispetto. 6.1 Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole. 6.2 Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole. 6.3 Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento. 6.4 Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole. 6.5 Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.
Documentazione e rispetto. 5.1 Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole. 5.2 Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole. 5.3 Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679. 5.4 Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.
Documentazione e rispetto a) ▇▇▇▇▇▇▇▇ parte deve essere in grado di dimostrare il rispetto degli obblighi che le incombono a norma delle presenti clausole. In particolare, l’importatore conserva documentazione adeguata delle attività di trattamento effettuate sotto la sua responsabilità. b) Su richiesta, l’importatore mette tale documentazione a disposizione dell’autorità di controllo competente.
Documentazione e rispetto a) L’importatore risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni dell’esportatore relative al trattamento a norma delle presenti clausole. b) Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole. In particolare, l’importatore conserva documentazione adeguata delle attività di trattamento effettuate per conto dell’esportatore.
Documentazione e rispetto a) L’importatore risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni dell’esportatore o del titolare del trattamento relative al trattamento a norma delle presenti clausole. b) Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole. In particolare, l’importatore conserva documentazione adeguata delle attività di trattamento effettuate per conto del titolare del trattamento. c) L’importatore mette tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alle presenti clausole a disposizione dell’esportatore, che le fornisce al titolare del trattamento. d) L’importatore consente e contribuisce alle attività di revisione dell’esportatore delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Lo stesso vale qualora l’esportatore richieda che sia effettuata un’attività di revisione su istruzione del titolare del trattamento. Nel decidere in merito a un’attività di revisione, l’esportatore può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso dell’importatore. e) Qualora l’attività di revisione sia effettuata su istruzione del titolare del trattamento, l’esportatore ne mette i risultati a disposizione del titolare del trattamento.
Documentazione e rispetto a) Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole. b) L’esportatore mette a disposizione dell’importatore tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alle presenti clausole, e consente e contribuisce alle attività di revisione. a) OPZIONE 1: aUTORIZZaZIONE PRELIMINaRE SPECIFICa L’importatore non può subcontrattare a un sub- responsabile del trattamento le attività di trattamento da effettuare per conto dell’esportatore a norma delle presenti clausole senza la previa autorizzazione specifica scritta dell’esportatore. L’importatore presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno [specificare il periodo] prima di ricorrere al sub-responsabile del trattamento, unitamente alle informazioni necessarie per consentire all’esportatore di decidere in merito all’autorizzazione. L’elenco dei sub- responsabili del trattamento già autorizzati dall’esportatore figura nell’allegato III. Le parti tengono aggiornato tale allegato.
Documentazione e rispetto a) ▇▇▇▇▇▇▇▇ parte deve essere in grado di dimostrare il rispetto degli obblighi che le incombono a norma delle presenti clausole. In particolare, l’importatore conserva documentazione adeguata delle attività di trattamento effettuate sotto la sua responsabilità. b) Su richiesta, l’importatore mette tale documentazione a disposizione dell’autorità di controllo competente. a) L’importatore, se del caso con l’assistenza dell’esportatore, tratta qualunque richiesta di informazioni e richiesta ricevute da un interessato in relazione al trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio dei suoi diritti in virtù delle presenti clausole senza ingiustificato ritardo, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta di informazioni o richiesta. (9) L’importatore adotta misure adeguate per agevolare tali richieste di informazioni, richieste e l’esercizio dei diritti dell’interessato. Tutte le informazioni fornite all’interessato sono in forma intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. b) In particolare, su richiesta dell’interessato, e gratuitamente, l’importatore: i) conferma all’interessato se i dati personali che lo riguardano sono o meno oggetto di trattamento e, in caso affermativo, fornisce una copia di tali dati e le informazioni di cui all’allegato I; se i dati personali sono stati o saranno oggetto di un trasferimento successivo, fornisce informazioni circa i destinatari o le categorie di destinatari (se del caso al fine di fornire informazioni significative) a cui i dati personali sono stati o saranno trasferiti, la finalità di tali trasferimenti successivi e il loro motivo in conformità della clausola 8.7; e fornisce informazioni sul diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo conformemente alla clausola 12, lettera c), punto i); ii) rettifica i dati inesatti o incompleti dell’interessato; iii) cancella i dati personali dell’interessato se tali dati sono o sono stati trattati in violazione di una delle presenti clausole, garantendo i diritti del terzo beneficiario, o se l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento. c) Qualora l’importatore tratti i dati personali per finalità di marketing diretto, cessa il trattamento per tali finalità se l’interessato vi si oppone. d) L’importatore non prende alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei dati personali trasferiti (di seguito «decisione automatizzata»), che produca effetti giuridici che riguardano l’interessat...
Documentazione e rispetto a) Il responsabile del trattamento si impegna a non ostacolare ed a collaborare in caso di ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento permetterà al titolare del trattamento o ad altro auditor incaricato di ispezionare e verificare che le disposizioni del presente documento siano rispettate. Il responsabile del trattamento dovrà fornire piena collaborazione al titolare in relazione a tali audit e fornirà, su richiesta, evidenza del rispetto degli obblighi previsti. Il responsabile del trattamento dovrà immediatamente informare il titolare qualora, a suo parere, un'istruzione ai sensi del presente articolo violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
Documentazione e rispetto a) L’importatore risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni dell’esportatore relative al trattamento a norma delle presenti clausole. b) Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole. In particolare, l’importatore conserva documentazione adeguata delle attività di trattamento effettuate per conto dell’esportatore. c) L’importatore mette a disposizione dell’esportatore tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alle presenti clausole e, su richiesta dell’esportatore, consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un’attività di revisione, l’esportatore può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso dell’importatore. d) L’esportatore può scegliere di condurre l’attività di revisione autonomamente o di incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche dell’importatore e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole. e) Le parti mettono a disposizione dell’autorità di controllo competente, su richiesta, le informazioni di cui alle lettere b) e c), compresi i risultati di eventuali attività di revisione. a) AUTORIZZAZIONE SCRITTA GENERALE. L’importatore ha l’autorizzazione generale dell’esportatore per ricorrere a sub- responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. L’importatore informa specificamente per iscritto l’esportatore di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di sub- responsabili del trattamento con un anticipo di almeno [Specificare il periodo], dando così all’esportatore tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento. L’importatore fornisce all’esportatore le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione. b) Qualora l’importatore ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto dell’esportatore), stipula un contratto scritto che prevede, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati che vincolano l’importatore a norma delle presenti clausole, anche in termini di diritti del terzo beneficiario per gli interessati3. Le parti convengon...