Divieto di cessione a terzi Clausole campione

Divieto di cessione a terzi. È fatto divieto al Concessionario di cedere in tutto o in parte l’uso delle aree e delle strutture di pertinenza del Centro Ittico a soggetti terzi, o sostituire altri a sé nell’esecuzione della presente convenzione. Il Concessionario si impegna, per tutta la durata del rapporto concessorio, a non apportare modifiche all’oggetto sociale in essere alla data del presente atto senza il consenso scritto dell’Agenzia.
Divieto di cessione a terzi. 1.E’ fatto assoluto divieto alla “Società”: -di affidare a terzi lo svolgimento, anche in parte, dei servizi cimiteriali. E’ tuttavia consentito alla stessa di avvalersi di terzi per lo svolgimento di fasi operative specifiche dei servizi, previa autorizzazione comunale e salva comunque la responsabilità che rimane sempre in capo alla “Società”; -di cedere sotto qualsiasi forma il presente contratto. 2.Nel rispetto degli standard di qualità e quantità prefissati, la “Società” ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità.
Divieto di cessione a terzi. E’ fatto divieto alla Fondazione di far svolgere da terzi le attività oggetto del presente Protocollo d’intesa nella loro totalità. Ciò premesso, la Fondazione ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi previsti dalle leggi vigenti ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, ferma restando la garanzia di efficacia. .
Divieto di cessione a terzi. Per tutta la durata dell’affidamento, è vietata la cessione a terzi, sia totale che parziale, della gestione dell’impianto.
Divieto di cessione a terzi. SEI TOSCANA non potrà cedere a terzi l’oggetto della presente Convenzione, potrà, tuttavia, affidare a società o a terzi aventi i necessari requisiti le attività accessorie all’applicazione della TARI per le quali SEI TOSCANA risponderà comunque direttamene al Comune. SEI TOSCANA ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, fermo restando l’obbligo di garantire l’efficacia del servizio e il rispetto dei modelli di qualità.
Divieto di cessione a terzi. 1. E’ fatto assoluto divieto a VELA S.p.A. di affidare a terzi lo svolgimento dei servizi in oggetto nella loro integrità.
Divieto di cessione a terzi. Il gestore non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la convenzione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione. Nessun locale dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal gestore se non previo espresso consenso nelle forme di rito da parte dell’Amministrazione. Il gestore s’impegna a gestire direttamente il servizio bar, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali e fornito dei necessari permessi previsti. L’autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande verrà rilasciata in base all’art. 5 del D.Lgs. 114/98 del 31.03.1998 e dell’art. 71, comma 6, del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59 e ss.mm.ii. Il gestore si obbliga a tenere l'Amministrazione Comunale sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare. Il servizio bar sarà soggetto a tutte le prescrizioni emanate dal Comune che a suo esclusivo giudizio, per ragioni di pubblico interesse o per fallimento del gestore, potrà revocare in tutto o in parte anche la sola concessione del servizio bar.
Divieto di cessione a terzi. Il Cliente accetta e garantisce di utilizzare i contenuti del Software per uso personale, non trasferendo o consentendo a terzi di accedere al medesimo e/o ai suoi contenuti.
Divieto di cessione a terzi. E’ assolutamente vietata la rivendita dell'acqua erogata dal gestore ad una determinata utenza. L’accertamento del fatto comporta l’immediata risoluzione del contratto di somministrazione per colpa dell’utente e il pagamento della penale di cui al successivo art. 29 del presente regolamento.