Disposizioni finanziarie Clausole campione

Disposizioni finanziarie. 1) Le spese delle delegazioni al Consiglio e dei rappresentanti in ogni altro comitato del Consiglio sono a carico dello Stato che rappresentano.
Disposizioni finanziarie. 1. Per l’Accordo di cui all’articolo 1, re- lativamente agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21, è autorizzata la spesa di 193.040 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 196.520 euro annui a decorrere dall’anno 2021.
Disposizioni finanziarie. 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in ….euro si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che sono corrispondentemente ridotte.
Disposizioni finanziarie. III. 8 – Costi ammissibili del progetto
Disposizioni finanziarie. L'articolo 3, comma 1, contiene la consueta clausola di invarianza finanziaria ove si esplicita che il provvedimento non deve comportare oneri a carico della finanza pubblica.
Disposizioni finanziarie. 1. Gli impegni assunti dalle Comunità anteriormente all'en- trata in vigore del presente accordo e i pagamenti derivanti da tali impegni, non comportano il versamento di alcun contri- buto da parte della Svizzera. Il contributo finanziario della Sviz- zera per la partecipazione all'attuazione dei Sesti programmi quadro CE e Euratom è calcolato in proporzione e a comple- mento delle risorse disponibili anno per anno nel bilancio gene- rale dell'Unione europea per stanziamenti d'impegno per far fronte agli obblighi della Commissione relativi alle attività da eseguire nelle forme opportune per l'attuazione, la gestione e lo svolgimento dei programmi e delle attività previste dal presente accordo.
Disposizioni finanziarie. Articolo 25.
Disposizioni finanziarie. 1. Il contributo finanziario della Svizzera per la partecipazione all'attuazione dei programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte da «Fusion for Energy» è determinato in proporzione e a complemento delle risorse disponibili anno per anno nel bilancio generale dell'Unione per stanziamenti d'impegno finalizzati a far fronte agli obblighi finanziari della Commissione europea (in seguito «la Commissione») relativi alle attività da eseguire nelle forme opportune ai fini dell'attuazione, della gestione, dello svolgimento e delle operazioni dei programmi contemplati dal presente accordo. L'Unione si riserva il diritto di utilizzare gli stanziamenti operativi e amministrativi derivanti dal contributo della Svizzera ai programmi contemplati dal presente accordo e a tutte le attività condotte da «Fusion for Energy» in funzione delle esigenze di tali programmi e attività.
Disposizioni finanziarie. Redditi non percepiti per morosità dell’inquilino. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili, ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. . Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito di accertamento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.