Common use of DIRITTO Clause in Contracts

DIRITTO. Viene in rilievo a fondamento della pretesa dell’odierno ricorrente la necessità di avere accesso ai documenti richiesti per poter procedere alla tutela dei propri diritti. Si consideri infatti che oltre questa Commissione, il Consiglio di Stato e il giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 152/2007) hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l’accesso non può essere denegato. Infatti, l’apprezzamento sull’utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all’Amministrazione destinataria dell’istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adìto con l’actio ad exibendum, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall’interessato al fine di tutelare l’interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”. Ed ancora, in occasione di una fattispecie simile all’odierna, il T.A.R. ha ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell’interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell’esistenza dell’istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall’Amministrazione destinataria dell’istanza né da parte del giudice amministrativo, “sempre che l’interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

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Sources: Access Request

DIRITTO. Viene in rilievo Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei termini di seguito illustrati. Il nodo dell’odierna controversia verte sul contrasto, documentalmente provato, tra quanto riportato nel Foglio informativo accluso al contratto (ove viene il tasso per vincoli a fondamento della pretesa dell’odierno ricorrente la necessità 12 mesi viene indicato nella misura pari a 1,20%) e quanto riportato nel Documento di avere accesso ai documenti richiesti per poter procedere alla tutela dei propri dirittisintesi (ove invece il tasso corrispondente viene indicato nella misura pari a 1,50%). Si consideri infatti che oltre questa CommissioneOrbene, il Consiglio di Stato e il giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 152/2007) hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l’accesso non può essere denegato. Infatti, l’apprezzamento sull’utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all’Amministrazione destinataria dell’istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adìto con l’actio ad exibendum, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall’interessato al fine di tutelare l’interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”. Ed ancoraavviso del Collegio, in occasione caso di una fattispecie simile all’odiernaconflitto tra le indicazioni contenute nei due documenti deve prevalere quella riportata nel Documento di sintesi. Depongono in tal senso sia la normativa primaria (ai sensi dell’art. 117 TUB, il T.A.R. ha ribadito checo. 6 “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell’interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell’esistenza dell’istituto qui esaminatoquelli pubblicizzati”), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall’Amministrazione destinataria dell’istanza né da parte sia le “Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” della Banca d’Italia. Queste ultime così dispongono (Sezione II): “3. Fogli informativi - Gli intermediari mettono a disposizione dei clienti "fogli informativi" contenenti informazioni sull’intermediario, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dell’operazione o del giudice amministrativo, “sempre che l’interessato abbia dichiarato servizio offerto. È assicurata piena coerenza tra le informazioni riportate nei fogli informativi e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza i contenuti del contenuto degli atti richiesti”.contratto. (…)

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Sources: Contratto Di Conto Deposito

DIRITTO. Viene La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. L’istanza appare sufficientemente delineata e specifica in relazione agli atti richiesti ed è diretta sostanzialmente a verificare le modalità attraverso cui è stato ripartito il bonus premiale per il merito destinato ai docenti dell’Istituto. Atteso che l’istante è una docente dell’Istituto ed ha partecipato alla relativa procedura – senza, tuttavia ottenere un punteggio sufficiente all’assegnazione del bonus - viene in rilievo a fondamento il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della pretesa dell’odierno ricorrente legge n. 241/1990. In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L 71. 241/1990 l’accesso deve (comunque) essere garantito quando la necessità di avere accesso ai conoscenza del documenti richiesti sia necessaria per poter procedere curare o per difendere interessi giuridici che possono consistere nella volontà di sottoporre al sindacato giurisdizionale gli atti relativi alla procedura, con la conseguente necessità, tra l’altro, di notificare eventuali atti giurisdizionali ai soggetti controinteressati. La Commissione osserva, infine, che la tutela della riservatezza degli altri docenti non viene in rilievo trattatosi dell’ostensione delle mere generalità dei propri diritti. Si consideri infatti medesimi e che, comunque, tale interesse sarebbe recessivo atteso che oltre questa Commissione, il Consiglio docente che partecipi alla procedura di Stato e il giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 152/2007) hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarieassegnazione del bonus ha un interesse differenziato, anche nel caso in cui non sia certo chedi carattere difensivo, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini a verificare la correttezza della proposizione valutazione degli altri colleghi analizzando i relativi punteggi e le schede di eventuali domande giudiziali, l’accesso non può essere denegato. Infatti, l’apprezzamento sull’utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all’Amministrazione destinataria dell’istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adìto con l’actio ad exibendum, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) valutazione eventualmente adito dall’interessato al fine di tutelare l’interesse giuridicamente rilevante, sotteso poter utilizzare tali dati come tertium comparationis rispetto alla pregressa domanda di accesso”. Ed ancora, in occasione di una fattispecie simile all’odierna, il T.A.R. ha ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell’interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell’esistenza dell’istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall’Amministrazione destinataria dell’istanza né da parte del giudice amministrativo, “sempre che l’interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”propria posizione.

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Sources: Accesso Agli Atti

DIRITTO. Viene Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Quanto alla sussistenza di un qualificato interesse all’accesso in rilievo capo all’odierno ricorrente, questa Commissione non nutre alcun dubbio, essendo il ricorrente figlio ed erede della sig.ra S.S., titolare della pensione ai cui dati il Gio.N. ha chiesto di poter accedere. D’altronde parte resistente ha fondato il proprio diniego non sulla carenza di legittimazione attiva del ricorrente, quanto sull’opposizione all’accesso manifestata dal fratello del ricorrente, a fondamento sua volta erede della pretesa dell’odierno ricorrente la necessità di avere accesso ai documenti richiesti titolare della pensione. Tale profilo, in verità, non può costituire valido argomento per poter procedere alla tutela dei propri dirittinegare il chiesto accesso. Si consideri infatti Inoltre, è quantomeno dubbio che oltre questa Commissioneil fratello del ricorrente, il Consiglio di Stato e il giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 152/2007) hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini del presente procedimento, possa ritenersi controinteressato in senso tecnico. I dati contenuti nei documenti oggetto della proposizione di eventuali domande giudiziali, l’accesso non può essere denegato. Infatti, l’apprezzamento sull’utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all’Amministrazione destinataria dell’istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adìto con l’actio ad exibendum, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall’interessato al fine di tutelare l’interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso, invero, sono relativi a persona diversa dal fratello del ricorrente. Ed ancoraIn particolare, trattandosi della madre del ricorrente, questi, così come il fratello, ha pieno diritto di conoscere la situazione contabile della pensione erogata a beneficio della madre e, in occasione questo senso, non si ravvisa la presenza di una fattispecie simile all’odiernaalcun controinteressato. D’altronde, anche a ritenere che il T.A.R. ha ribadito fratello del ricorrente lo sia, la circostanza dell’opposizione pura e semplice da questi manifestata non esime l’amministrazione dal ponderare le ragioni dell’opponente con quelle dell’accedente; ragioni che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso virtù del carattere comune dei dati contenuti nei documenti oggetto dell’istanza di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell’interessato circa la opportunità o meno accesso non giustificano l’opposizione per come manifestata. Per questi motivi il gravame è fondato e merita di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell’esistenza dell’istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall’Amministrazione destinataria dell’istanza né da parte del giudice amministrativo, “sempre che l’interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”accolto.

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Sources: Access Request

DIRITTO. Viene La fattispecie portata all’esame della scrivente Commissione concerne l’accessibilità dei documenti coperti da segreto professionale, con particolare riferimento alla documentazione difensiva scaturente da rapporti tra amministrazione e Avvocatura dello Stato. Al riguardo il d.P.C.M. n. 200 del 1996 sottrae all’accesso i documenti in rilievo questione qualora essi siano preordinati alla fase difensiva nell’ambito di un contenzioso in atto. Il ricorrente, viceversa, sostiene di aver domandato gli atti posti in essere da parte resistente in via amministrativa precedenti all’instaurazione del contenzioso e che ha questo hanno portato in seguito. In realtà, dalla risposta fornita dall’amministrazione e dalla quale non si hanno elementi per discostarsi, risulta che i documenti oggetto della domanda siano direttamente riferibili proprio a fondamento della pretesa dell’odierno rapporti difensivi con l’Avvocatura dello Stato. Pertanto, non si può accedere alla prospettazione del ricorrente il quale ritiene che il segreto professionale non sia invocabile con riferimento a documenti, anche coinvolgenti l’Avvocatura, ma che abbiano natura amministrativa precontenziosa. Parte resistente, invero, nega che la necessità fattispecie sia nei termini prospettati dal ricorrente. Se il parere o il documento coinvolgente l’Avvocatura viene reso in una fase endoprocedimentale, prodromica quindi ad un provvedimento amministrativo, lo stesso è ammesso all’accesso mentre se viene reso in una fase contenziosa o anche precontenziosa, l’accesso è escluso a tutela delle esigenze di avere accesso ai documenti richiesti per poter procedere alla tutela dei propri diritti. Si consideri infatti che oltre questa Commissionedifesa (così, il Consiglio di Stato e il giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. ToscanaLazio, Sez. IIIII quater, n. 152/2007) hanno affermato 7930, 2008). Per questi motivi il principio di diritto secondo cui: “allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l’accesso non può essere denegato. Infatti, l’apprezzamento sull’utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all’Amministrazione destinataria dell’istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adìto con l’actio ad exibendum, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall’interessato al fine di tutelare l’interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”. Ed ancora, in occasione di una fattispecie simile all’odierna, il T.A.R. ha ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell’interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che ricorso è poi questo lo scopo dell’esistenza dell’istituto qui esaminato), nessun apprezzamento infondato e deve essere effettuato né dall’Amministrazione destinataria dell’istanza né da parte del giudice amministrativo, “sempre che l’interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”respinto.

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DIRITTO. Viene La controversia in rilievo a fondamento esame verte sulla presunta illegittimità della pretesa dell’odierno ricorrente condotta della banca in ordine all’applicazione di interessi usurari al finanziamento stipulato con la necessità di avere accesso ai documenti richiesti per poter procedere alla tutela dei propri dirittiricorrente. Si consideri infatti che oltre questa CommissioneIn particolare, il Consiglio ricorrente pone all’attenzione di Stato questo Collegio due differenti problematiche, l’una attinente all’usurarietà genetica del finanziamento e l’altra afferente all’erronea indicazione del TAEG nel contratto stipulato. Con riferimento alla prima delle due citate questioni, ▇▇▇▇▇ premettere che la L. 108 del 1996 non stabilisce quale sia il giudice amministrativo tasso usurario, bensì istituisce un procedimento volto alla determinazione del tasso soglia con cadenza trimestrale in relazione a tipologie predefinite di prime cure credito e all’andamento del mercato. Nel Tasso Effettivo Globale medio (T.A.R. ToscanaTEGM) rilevato trimestralmente andranno computati le commissioni, Sezremunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per imposte e tasse). IICosì determinato il TEGM, il comma 4 dell’art. 2 della legge antiusura fissa il tasso soglia nel TEGM risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato (a seguito delle modiche apportate dal D.L. n. 152/200770/2011) di un quarto cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali, con il vincolo di mantenere la differenza tra il limite ed il tasso medio entro 8 punti percentuali. Anche i diversi Collegi dell’ABF hanno affermato il principio avuto modo di diritto secondo cui: esprimersi, a più riprese, sull’annosa questione concernente l’individuazione delle singole voci di spesa da computare nel TEG e con riferimento, in particolare, agli interessi di mora, sono oramai concordi nel ritenere che i predetti interessi non concorrono alla formazione del TEG giacché, in ragione della loro natura, la loro dovutezza è meramente eventuale e non discende automaticamente dalla stipula del finanziamento. Alla stessa conclusione deve giungersi in ordine alle spese dovute per l’estinzione anticipata del rapporto, stante proprio l’eventualità della corresponsione che le caratterizza. Quanto precede trova conforto altresì nelle Istruzioni della Banca d’Italia vigenti al momento della stipula del contratto, ove chiaramente si escludono dal calcolo del TEG gli interessi di mora e le allorquando venga presentata una richiesta penali a carico del cliente previste in caso di accesso documentale motivata estinzione anticipata del rapporto”. Diversamente deve dirsi, invece, con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziariealle spese assicurative. Ed infatti, anche in questo caso soccorrono le predette Istruzioni della Banca d’Italia che espressamente prevedono l’inclusione nel caso in cui non sia certo checalcolo del TEG delle “spese di assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore”. Così individuate le voci di spesa da computarsi nel TEG, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l’accesso non può essere denegato. Infatti, l’apprezzamento sull’utilità o meno da un attento esame della documentazione richiesta versata in ostensione non spetta né all’Amministrazione destinataria dell’istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adìto con l’actio ad exibendum, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall’interessato al fine di tutelare l’interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”. Ed ancora, in occasione di una fattispecie simile all’odierna, il T.A.R. ha ribadito atti si desume che, in merito ogni caso, il tasso di interesse applicato al rapporto in questione si pone ben al di sotto del tasso soglia di riferimento. Ed infatti, il TEG del finanziamento in essere con la ricorrente è pari a 9,51% a fronte di un tasso soglia che nel primo trimestre del 2011 risulta essere pari al 16,95%. La domanda della ricorrente relativa all’usura genetica del contratto appare, dunque, destituita di un qualsivoglia fondamento fattuale e giuridico, ancor più ove si consideri che né gli interessi moratori né le spese per l’estinzione anticipata del finanziamento sono mai stati richiesti alla oggettiva utilità ricorrente e, pertanto, non è meritevole di accoglimento. Residua, quindi, il problema relativo all’accertamento dell’erroneità del TAEG del finanziamento de quo indicato nel contratto. Al riguardo, non può non rilevarsi che le disposizioni di trasparenza emanate dalla Banca d’Italia espressamente statuiscono che il TAEG indicato nel contratto debba essere comprensivo di tutti gli interessi ed i costi di cui il finanziatore è a conoscenza, ivi inclusi quelli relativi ai servizi accessori e alle imposte. In particolare, la questione controversa nell’orientamento dell’ABF concerne l’inclusione o meno delle spese assicurative nel computo del TAEG. Sul punto, l’intermediario rileva la correttezza dell’esclusione del premio assicurativo dal calcolo del TAEG atteso che la stipula della documentazione richiesta polizza non era condizione dell’erogazione del finanziamento e, dunque, si tratterebbe di una spesa che la ricorrente ha autonomamente scelto di sostenere. L’assunto della resistente non persuade questo Collegio. Ed infatti, le considerazioni dell’intermediario si pongono in evidente spregio dell’art. 117, comma 4, TUB, a mente del quale “… i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. Peraltro, il computo delle spese assicurative nel corso TAEG deve desumersi, finanche, dalle già citate Istruzioni della Banca d’Italia nonché dal dovere generale di un giudizio pendente ovvero comportarsi secondo buona fede che impone all’intermediario, specie nei rapporti con il consumatore, il precipuo obbligo di fornire informazioni chiare, complete e comprensibili in ordine al costo complessivo del credito erogato, tali da garantire la consapevolezza del consumatore. Ora, rilevata l’opacità della rappresentazione dei costi dell’operazione in contratto, occorre stabilire quali siano le conseguenze da essa derivanti. Ebbene, alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell’interessato circa la opportunità o meno fattispecie in esame deve applicarsi il disposto di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell’esistenza dell’istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall’Amministrazione destinataria dell’istanza né da parte del giudice amministrativo, “sempre che l’interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.cui all’art. 125-

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Sources: Mutuo Chirografario