Common use of DIRITTO Clause in Contracts

DIRITTO. Sul gravame presentato dal sig. la Commissione osserva che deve dirsi certamente sussistente il diritto dell’istante ad accedere a tutti i documenti relativi alla procedura concorsuale o selettiva pubblica cui ha partecipato essendo titolare di un interesse endoprocedimentale, ai sensi dell’art. 10 della Legge 241/90, ad accedere sia ai documenti prodotti dagli altri candidati, sia a tutti quelli formati dalla commissione esaminatrice nonché alle griglie e alle schede valutative proprie e degli altri candidati senza che sia, peraltro, necessaria nei confronti di questi ultimi la preventiva notifica (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450). La Commissione prende atto dell’avvenuto invio di parte della documentazione richiesta, in ordine alla quale non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso, nonché della dichiarazione della amministrazione adita di non aver proceduto all’invio della seconda prova scritta dell’istante perché la medesima non è stata oggetto di correzione e osserva quanto segue. Appare irrilevante, ai fini dell’accesso, la circostanza che l’elaborato non sia stato corretto: ove tale documento sia in possesso dell’amministrazione adita quest’ultima dovrà, in ogni caso, garantirne la visione, consentendo così al partecipante le richieste verifiche di regolarità. \La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere con riferimento alla documentazione già inviata al ricorrente. Con riferimento, invece, alla ulteriore documentazione oggetto di richiesta e non ancora ostesa, la Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

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DIRITTO. Sul gravame presentato dal sig. dalla sig.ra ….. la Commissione osserva rileva che deve debba dirsi certamente sussistente il diritto dell’istante del partecipante ad un concorso ad accedere a tutti i documenti relativi alla procedura concorsuale o selettiva pubblica cui ha partecipato essendo titolare di agli atti del medesimo, vantando un interesse endoprocedimentaleendoprocedimentale all’accesso de quo, ai sensi dell’artprevisto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/90legge 241/’90. Tale diritto di accesso ricomprende gli atti della commissione esaminatrice, ad accedere sia ai documenti prodotti dagli la documentazione propria dell’accedente nonché quella relativa agli altri candidati, sia a tutti quelli formati dalla commissione esaminatrice nonché alle griglie e alle schede valutative proprie e degli altri candidati partecipanti senza che sia, peraltro, necessaria nei confronti di questi ultimi la preventiva notifica ai medesimi candidati (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450)): non si pone, infatti, un problema di tutela della riservatezza dei concorrenti ad una procedura concorsuale o selettiva pubblica cosicché l’accortezza usata dall’amministrazione dell’oscuramento dei nominativi deve considerarsi superflua. La Commissione prende Commissione, ad ogni modo, preso atto dell’avvenuto invio della dichiarazione dell’amministrazione adita di parte della aver osteso la documentazione richiesta, in ordine alla quale richiesta - nonché di aver fissato un appuntamento per un accesso ulteriore - non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accessoaccesso con la specificazione che, nonché della dichiarazione della amministrazione adita di non aver proceduto all’invio della seconda prova scritta dell’istante perché la medesima non è stata oggetto di correzione e osserva quanto segue. Appare irrilevante, ai fini dell’accesso, la circostanza nell’eventualità che l’elaborato non vi sia stato corretto: ove tale documento sia in possesso dell’amministrazione adita quest’ultima dovrà, in ogni caso, garantirne la visione, consentendo così al partecipante le richieste verifiche di regolarità. \La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere con riferimento alla documentazione già inviata al ricorrente. Con riferimento, invece, alla ulteriore documentazione oggetto di richiesta e non ancora ostesa, la Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazioneostesa questa dovrà essere resa accessibile alla ricorrente.

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Sources: Accesso Agli Atti

DIRITTO. Sul gravame presentato dal sigLa Commissione, preliminarmente, riconosce la propria competenza ad esaminare il presente ricorso al fine di colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l’assenza nell’ambito territoriale di riferimento (Regione …..) del locale Difensore Civico, competente ex art. la Commissione osserva che deve dirsi certamente sussistente il diritto dell’istante ad accedere a tutti i documenti relativi alla procedura concorsuale o selettiva pubblica cui ha partecipato essendo titolare di un interesse endoprocedimentale, ai sensi dell’art. 10 25 comma 4 della Legge 241/90241/’90, ad accedere sia ai documenti prodotti dagli altri candidati, sia a tutti quelli formati dalla commissione esaminatrice nonché alle griglie e alle schede valutative proprie e degli altri candidati senza che sia, peraltro, necessaria nei confronti di questi ultimi la preventiva notifica (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450). La Commissione prende atto dell’avvenuto invio di parte della documentazione richiesta, in ordine alla quale non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso, nonché della dichiarazione della amministrazione adita di non aver proceduto all’invio della seconda prova scritta dell’istante perché la medesima non è stata oggetto di correzione e ed osserva quanto segue. Appare irrilevanteIl provvedimento impugnato non può essere considerato quale “diniego” poiché l’amministrazione si è limitata a richiedere una integrazione della motivazione e della legittimazione all’accesso de quo, ai fini dell’accesso, la circostanza che l’elaborato non sia stato corretto: ove tale documento sia in possesso dell’amministrazione adita quest’ultima dovrà, in ogni caso, garantirne la visione, consentendo così al partecipante le richieste verifiche di regolarità. \La Commissione per l’accesso con particolare riferimento ai documenti amministratividi cui al punto 1) dell’istanza, esaminato richiedendo altresì una maggiore specificazione degli atti richiesti. Tale richiesta di integrazione deve considerarsi assolutamente legittima. La Commissione ritiene pertanto di condividere le osservazioni avanzate dalla amministrazione resistente rilevando che, proprio con riferimento a tali documenti, non appare specificato l’interesse all’accesso né evidenziato il ricorso, lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica soggettiva che il ….. intende tutelare. Né l’istante ha ottemperato alla richiesta di integrazione avanzata dalla amministrazione. Pertanto con riferimento ai documenti di cui al punto 1) della materia del contendere richiesta il ricorso deve considerarsi inammissibile. La Commissione ritiene invece che il ricorso possa considerarsi meritevole di accoglimento con riferimento alla documentazione già inviata richiesta dei cedolini, di cui al ricorrente. Con riferimentopunto 2) dell’istanza, invece, alla ulteriore documentazione oggetto di richiesta e non ancora ostesa, la Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi e anche in virtù della menzionata ed allegata delega del defunto ….. Ciò nei limiti della effettiva esistenza di cui in motivazionetali documenti agli atti della amministrazione, considerata la vetustà degli stessi.

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DIRITTO. Sul gravame presentato dal sigLa Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicoli del procedimento riguardante l’istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte dei procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990. Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo “stato” del procedimento attivato per ottenere la Commissione osserva che deve dirsi certamente sussistente cittadinanza ed il diritto dell’istante nominativo del relativo responsabile in quanto, sotto tale profilo, l’istanza di accesso risulta finalizzata ad accedere a tutti i documenti relativi alla procedura concorsuale o selettiva pubblica cui ha partecipato essendo titolare una generica richiesta di un interesse endoprocedimentaleinformazioni, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 10 22, comma 4 della Legge 241/90legge 241/90 e dall’art. 2, ad accedere sia ai documenti prodotti dagli altri candidati, sia a tutti quelli formati dalla commissione esaminatrice nonché alle griglie e alle schede valutative proprie e degli altri candidati senza che sia, peraltro, necessaria nei confronti di questi ultimi la preventiva notifica (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450)comma 2 del D.P.R. 184/2006. La Commissione prende atto dell’avvenuto invio rileva, per completezza che, sulla base di parte della documentazione richiestaquanto comunicato dall’Amministrazione, in ordine alla quale non può che ritenere cessata relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ nella sezione "Cittadinanza - consulta la materia del contendere per avvenuto accessotua pratica", nonché della dichiarazione della amministrazione adita di non aver proceduto all’invio della seconda prova scritta dell’istante perché la medesima non è stata oggetto di correzione direttamente e osserva quanto segue. Appare irrilevante, ai fini dell’accesso, la circostanza che l’elaborato non sia stato corretto: ove tale documento sia in tempo reale dall'interessato in possesso dell’amministrazione adita quest’ultima dovrà, in ogni caso, garantirne la visione, consentendo così al partecipante le richieste verifiche di regolarità. \La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere con riferimento alla documentazione già inviata al ricorrente. Con riferimento, invece, alla ulteriore documentazione oggetto di richiesta e non ancora ostesa, la Commissione accoglie il proprio codice identificativo (codice che parte ricorrente menziona nel proprio ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazionedel quale, pertanto, possiede gli estremi).

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DIRITTO. Sul gravame Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. La Commissione rileva che secondo il suo costante orientamento, condizione necessaria per consentire l’accesso ai documenti amministrativi è la sussistenza in concreto del collegamento tra i documenti richiesti e la sfera di interessi del richiedente, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990. Tale collegamento, secondo l’avviso consolidato della Commissione, è dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a provare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile dell’interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso, come nella fattispecie in cui l’accedente ha presentato dal sigistanza di mobilità. la Commissione osserva Pertanto, alla luce del citato articolo 22, comma 1, lettere b) e d) della legge n. 241 del 1990, che deve dirsi certamente sussistente subordina il diritto dell’istante ad accedere a tutti i documenti relativi di accesso rispettivamente alla procedura concorsuale o selettiva pubblica cui ha partecipato essendo titolare titolarità di un interesse endoprocedimentalediretto, attuale e concreto e all’esistenza di un documento amministrativo, il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l’accesso preordinato all’acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai sensi fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell’accedente, garantito dal comma 7 dell’art. 10 24 della Legge 241/90legge n. 241/1990, ad accedere sia ai documenti prodotti dagli altri candidati, sia a tutti quelli formati dalla commissione esaminatrice nonché alle griglie e alle schede valutative proprie e degli altri candidati senza che sia, peraltro, necessaria nei confronti di questi ultimi la preventiva notifica (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450). La Commissione prende atto dell’avvenuto invio di parte della documentazione richiesta, in ordine alla quale non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso, nonché della dichiarazione della amministrazione adita di non aver proceduto all’invio della seconda prova scritta dell’istante perché la medesima non è stata oggetto di correzione e osserva quanto segue. Appare irrilevante, ai fini dell’accesso, la circostanza che l’elaborato non sia stato corretto: ove tale documento sia in possesso dell’amministrazione adita quest’ultima dovrà, in ogni caso, garantirne la visione, consentendo così al partecipante con le richieste verifiche di regolarità. \La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere con riferimento alla documentazione già inviata al ricorrente. Con riferimento, invece, alla ulteriore documentazione oggetto di richiesta e non ancora ostesa, la Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazionelimitazioni ivi stabilite.

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DIRITTO. Sul gravame ricorso presentato dal sig. la Commissione osserva che deve dirsi certamente sussistente il diritto dell’istante ad accedere a tutti i documenti relativi alla procedura concorsuale o selettiva pubblica cui ha partecipato essendo titolare di un interesse endoprocedimentale, ai sensi dell’art. 10 della Legge 241/90, ad accedere sia ai documenti prodotti dagli altri candidati, sia a tutti quelli formati dalla commissione esaminatrice nonché alle griglie e alle schede valutative proprie e degli altri candidati senza che sia, peraltro, necessaria nei confronti di questi ultimi la preventiva notifica (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450). La Commissione prende atto dell’avvenuto invio di parte della documentazione richiesta, in ordine alla quale non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso, nonché della dichiarazione della amministrazione adita di non aver proceduto all’invio della seconda prova scritta dell’istante perché la medesima non è stata oggetto di correzione e osserva quanto segue. Appare irrilevanteIl ricorso è fondato e merita di essere accolto. La Commissione rileva che secondo il suo costante orientamento, ai fini dell’accesso, la circostanza che l’elaborato non sia stato corretto: ove tale documento sia in possesso dell’amministrazione adita quest’ultima dovrà, in ogni caso, garantirne la visione, consentendo così al partecipante le richieste verifiche di regolarità. \La Commissione condizione necessaria per consentire l’accesso ai documenti amministrativiamministrativi è la sussistenza in concreto del collegamento tra i documenti richiesti e la sfera di interessi del richiedente, esaminato ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990. Tale collegamento, secondo l’avviso consolidato della Commissione, è dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a provare il ricorsocarattere non emulativo né inconsistente, lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione ma serio e oggettivamente percepibile dell’interesse conoscitivo alla base della materia del contendere con riferimento alla documentazione già inviata al ricorrenterichiesta di accesso. Con riferimento, invecePertanto, alla ulteriore documentazione oggetto luce del citato articolo 22, comma 1, lettere b) e d) della legge n. 241 del 1990, che subordina il diritto di richiesta accesso rispettivamente alla titolarità di un interesse diretto, attuale e concreto e all’esistenza di un documento amministrativo, Nel caso di specie, invero, il Sig. ….. vanta un interesse qualificato, avendo dato l’ordine di recuperare amministrativamente la differenza tra quanto liquidato e dovuto alle ditte aggiudicatrici e non ancora ostesaravvisandosi profili ostativi al chiesto e silenziosamente negato accesso, la Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazionegravame è accolto.

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DIRITTO. Sul gravame presentato dal sig. la La Commissione osserva che i documenti richiesti dal ….. si riferiscono in particolare a soggetti nominativamente indicati nei confronti dei quali, però, il ….. ricorrente non ha provveduto a notificare il gravame presentato. Pertanto il ricorso deve dirsi certamente sussistente il diritto dell’istante ad accedere a tutti i documenti relativi alla procedura concorsuale o selettiva pubblica cui ha partecipato essendo titolare di un interesse endoprocedimentaleinammissibile per mancata allegazione dello stesso ai terzi controinteressati, ai sensi dell’artex art. 10 della Legge 241/90, ad accedere sia ai documenti prodotti dagli altri candidati, sia a tutti quelli formati dalla commissione esaminatrice nonché alle griglie 12 comma 4 lett. b) e alle schede valutative proprie e degli altri candidati senza che sia, peraltro, necessaria nei confronti di questi ultimi la preventiva notifica (T.A.R. Lazio, Roma, Sezcomma 7 lett. III, 8 luglio 2008, n. 6450)c) del DPR 184/2006. La Commissione prende atto dell’avvenuto invio di parte della documentazione richiesta, in ordine alla quale Tanto vale non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso, nonché della dichiarazione della amministrazione adita di non aver proceduto all’invio della seconda prova scritta dell’istante perché la medesima non è stata oggetto di correzione e osserva quanto segue. Appare irrilevante, ai fini dell’accesso, la circostanza che l’elaborato non sia stato corretto: ove tale documento sia in possesso dell’amministrazione adita quest’ultima dovrà, in ogni caso, garantirne la visione, consentendo così al partecipante le richieste verifiche di regolarità. \La Commissione solo per l’accesso ai documenti amministrativiprovvedimenti n.1, esaminato 2, 3, 4, 5, 6 e 11 ma anche per i rimanenti nn. 7, 8, 9 e 10 della richiesta, anch’essi riferiti a singoli soggetti. Con riferimento alla richiesta delle graduatorie, poi, appare altresì carente l’esplicitazione del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l’interesse fatto valere. Qualora invece i menzionati soggetti, nominativamente individuati, siano militari rappresentati del Partito istante e l’accesso sia richiesto nell’interesse degli stessi – circostanza questa in nessun modo ricavabile dalla narrativa e dalla documentazione allegata – il ricorsoricorso sarebbe comunque inammissibile per difetto di delega all’esercizio dell’accesso ed alla presentazione del ricorso de quo. Per completezza di analisi si osserva che il diniego opposto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri si fonda sulle norme regolamentari dei cui agli artt. 1048 e 1050 del TUOM ed a tale riguardo osserva che la Commissione non ha il potere di disapplicare le norme regolamentari, lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere potere viceversa attribuito al Giudice Amministrativo. Pertanto con riferimento alla documentazione già inviata al ricorrente. Con riferimento, invece, alla ulteriore documentazione oggetto di richiesta e non ancora ostesa, la Commissione accoglie a tali parti il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazionenon potrebbe comunque essere accolto.

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