DIRITTO. Il ricorso è fondato, e va accolto. Con il gravame in epigrafe la **** s.p.a. ha impugnato il verbale di gara del tre febbraio 2005, relativo all’appalto di fornitura di autocarri con permuta necessari per l’esecuzione dei lavori affidati alla **** indetto dal Comune di Palermo, con importo a base d’asta di Euro 367.000.000, nella parte in cui il seggio di gara ha disposto l’esclusione della ricorrente “poichè la polizza assicurativa non riporta la clausola “a semplice” richiesta scritta della stazione appaLtante così come previsto dall’art. 30 comma 2_is della L. 10994 e successive modifiche e integrazioni ed espressamente richiesto dal bando di gara”, nonchè il successivo verbale di gara del 15 febbraio 2005 di aggiudicazione definitiva dell’incanto in favore dell’impresa controinteressata **** s.r.l. I primi due motivi, per la loro connessione logica, possono essere esaminati congiuntamente. Con il primo mezzo, la ditta ricorrente censura gli atti gravati per eccesso di potere per carenza istruttoria, genericità e travisamento dei fatti. La polizza presentata dalla ricorrente non reca, è vero, la parola “semplice” dopo “richiesta”, ma ciò non implica mancata copertura fideiussoria, in quanto la polizza non contrasterebbe con l’art. 30 comma 2 bis L. 10994. Infatti, l’art. 4 delle condizioni di polizza reca espressa dicitura per cui il pagamento delle somme dovute in base alla polizza stessa deve essere effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell’Ente garantito, ed inoltre la garante Società ***** di assicurazioni non godrà del beneficio di preventiva escussione dell’obbligato ai sensi dell’art. 1944 c.c. Nel secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dei principi di massima partecipazione alla gara; violazione dell’art. 6, comma 1, lettera B, della legge 7.8.1990 n. 241. L’esclusione da una pubblica gara potrebbe avere legittimamente luogo solo se rispondente ad un interesse dell’Amministrazione, che nella specie non sarebbe stato leso dal tenore della garanzia rilasciata dalla ricorrente; mentre, per tale ragione, nel caso di specie l’esclusione sarebbe derivata da un inutile ed ingiustificato formalismo. I due motivi sono fondati, e devono essere accolti. La questione nodale della presente controversia si risolve, alla luce dei motivi di ricorso, nell’interpretazione della polizza depositata dalla ricorrente presso il seggio di gara, e nella sua rispondenza, o non, alle finalità perseguite dal bando di gara, mediante disposizione dettata a pena di esclusione, e che, per quanto qui interessa, imponeva l’operatività della garanzia “entro 15 giorni dalla semplice richiesta della stazione appaltante.” La previsione del bando qui in esame è aderente a quanto disposto dall’art. 4 D.M. 1232004, che ha il seguente tenore: “Escussione della garanzia- Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 (ossia con lettera raccomandata indirizzata alla sede del garante) e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.” La clausola in questione, da apporre al negozio avente funzione di garanzia, serve pertanto ad evitare che il Comune, in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara da parte dell’impresa, sia onerato, per conseguire il risarcimento, del preventivo esperimento di un’azione giudiziaria, per sua natura recante un certo margine di aleatorietà, e che, in ogni caso, per salvaguardare i propri diritti, l’Amministrazione sia costretta ad affrontare formalità più gravose che non l’invio di una semplice lettera raccomandata indirizzata alla sede legale del soggetto garante; formalità che, se non rispettate appieno, o non precedute da altri adempimenti preliminari, rendano tale richiesta più difficoltosa e meno certa nei suoi esiti. Ciò è confermato dalla parallela previsione, contenuta sia nella medesima clausola del bando che nel citato D.M. 1232004, del beneficio dell’esonero dalla preventiva escussione, previsto a favore dell’Amministrazione, la quale, per effetto di esso, non sarà neppure onerata di richiedere l’adempimento al debitore prima di potersi rivolgere, al medesimo fine, al garante. Se tale è la funzione della clausola in questione, l’omissione della parola “semplice” nel formulario predisposto dal garante, e sottoscritto dalla ricorrente, non può elidere la causa della clausola, come sopra evidenziata. Infatti, essendo presente nell’art. 4 della polizza prodotta in sede di gara dalla **** s.p.a. la previsione per cui il pagamento dovuto dal garante sarà effettuato entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta scritta dell’Ente garantito, è evidente che, in caso di inadempimento, il Comune non sarà onerato alla proposizione di preventiva azione giudiziaria o di altre formalità, ma potrà ottenere il risarcimento previa semplice lettera raccomandata inviata al garante; in altri termini, l’Amministrazione, ove ciò si renda necessario, potrà agevolmente esercitare i propri diritti verso il garante, mercè la sola segnalazione dell’inadempimento mediante lettera raccomandata. Se così è, il contenuto della polizza prodotta dalla ricorrente risponde in pieno all’interesse dell’Amministrazione tutelato dalla clausola del bando sopra riportata, la cui portata si è individuata in precedenza. Le parti resistenti, nei rispettivi scritti difensivi, hanno evidenziato le differenze sostanziali tra il negozio fideiussorio e le garanzie atipiche, quali l’assicurazione fideiussoria o cauzionale ed il contatto autonomo di garanzia, ed hanno sostenuto che il bando, prevedendo la presenza della clausola “a semplice richiesta” nelle polizze richieste ai concorrenti, avrebbe richiesto la produzione di queste ultime, atte a garantire gli interessi dell’Amministrazione di più e meglio della fideiussione codicistica, in quanto esse –proprio perchè slegate da vincoli di accessorietà- non recherebbero tra i propri effetti naturali l’opponibilità al creditore, da parte del garante, delle eccezioni che quest’ultimo potrebbe opporre al debitore principale (art. 1945 c.c.), oltre che delle tipiche eccezioni di liberazione del fideiussore (art. 1956 c.c.) e di decadenza dalla garanzia in caso di scadenza dell’obbligazione principale e di mancata proposizione, da parte del creditore, delle proprie istanze verso il debitore principale (art. 1957 c.c.). L’eccezione deve essere disattesa. Come sopra spiegato, l’art. 4 della polizza prodotta in sede di gara dalla ricorrente consente al Comune di ottenere dal garante quanto è dovuto, in caso di inadempimento del garantito, soltanto mediante l’invio di una lettera raccomandata alla sede legale del garante stesso, senza che siano configurabili oneri diversi da quello appena citato (come prevede anche il citato D.M. 1232004). A tale previsione negoziale si affiancano -inserite nello stesso comma primo dell’art. 4- quella che esclude la necessità di preventiva escussione del debitore inadempiente, e quella per cui, sul parallelo piano dei rapporti garante-debitore, sarà sufficiente un semplice avviso inoltrato dal primo al secondo perchè il garante effettui il pagamento in favore del Comune. Inoltre, sul medesimo piano, una volta che abbia soddisfatto i diritti del Comune, il garante può senz’altro –ai sensi del seguente art. 5- conseguire il rimborso delle somme pagate, rivalendosene verso il debitore (che non potrà sollevare eccezioni di sorta), e surrogarsi nei suoi confronti nei diritti già spettanti all’Amministrazione creditrice. Sicchè bisogna concludere che, per la natura della clausola negoziale oggetto della controversia, e per gli altri elementi sopra considerati, la polizza prodotta dalla ricorrente a corredo della propria offerta ha le medesime caratteristiche dei sopra citati negozi di garanzia non informati a vincolo di accessorietà con l’obbligazione principale (e delle cui vicende essi non risentono in senso limitativo del diritto a conseguire il risarcimento); il che è confermato, tra l’altro, da numerosi, ulteriori, elementi evidentemente incompatibili con la fideiussione tipica, quali la qualificazione di “risarcimento” conferita dal formulario approntato dall’assicuratore alla somma da pagarsi in favore del Comune ai sensi dell’art. 4, dal brevissimo termine entro cui deve essere effettuato tale pagamento (quindici giorni, come previsto dal D.M. 1232004), nonchè dalla rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Da ciò consegue che, perchè la garanzia possa operare, il Comune non risulta onerato degli adempimenti di cui all’art. 1957 c.c., nè può essere destinatario delle eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale; e, quanto alla liberazione del fideiussore per obbligazione futura di cui all’art. 1956 c.c., essa risulta esclusa in radice, oltre che dalla mancanza di accessorietà tra obbligazione principale e negozio di garanzia, anche dalla stessa natura del rapporto tra Comune e soggetto partecipante alla gara, che, evidentemente, esclude qualsivoglia concessione di credito dal primo al secondo. Deriva da quanto sopra che i provvedimenti gravati non resistono alle censure contenute nei primi due motivi di ricorso, giacchè, l’omissione della dizione “semplice” prima della parola “richiesta” nell’art. 4 della citata polizza non è suscettibile di ledere alcun interesse dell’Amministrazione, ma è, al contrario, conforme al bando di gara ed agli interessi pubblici che con la sua formulazione il Comune ha inteso tutelare. Con il terzo mezzo di gravame la ricorrente ritiene sussistere a carico degli atti impugnati eccesso di potere per disparità di trattamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Essa deduce che vi sarebbe stata disparità di trattamento rispetto a quanto deciso dal seggio di gara per la concorrente **** s.r.l., la cui polizza pure non presentava la dizione “a semplice” prima di “richiesta”, ma la cui offerta è stata giudicata ammissibile, perché si sarebbe trattato, in quel caso, di mero errore materiale. La difesa della controinteressata eccepisce, sul punto, che la ricorrente non avrebbe interesse a svolgere tale censura, perchè l’avvenuta esclusione della **** s.r.l. sarebbe irrilevante. L’eccezione è palesemente infondata, poichè la questione della mancata esclusione di un terzo è stata dedotta unicamente quale parametro cui riferirsi per adombrare un presunto vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto all’esclusione subita dalla ricorrente, che versava nelle medesime condizioni, e dunque, in relazione alla formulazione del motivo in esame, costituisce necessario presupposto, senza il quale il mezzo risulterebbe inammissibile. Ciò premesso, osserva il Collegio che anche detto motivo è fondato, e deve essere accolto. Alle pagine 2-3 del verbale di gara del 3 febbraio 2005 si legge espressamente che la **** s.r.l. ha prodotto polizza conforme allo schema di cui al ridetto D.M. 1232004, anche se in detto documento non era stata inserita, per errore materiale, la locuzione “a semplice”, e ciò perchè su di un documento allegato a detta polizza era presente la clausola per la quale la Società garante si obbligava ad effettuare il pagamento delle somme dovute entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante. In effetti, l’allegato alla polizza prodotta in sede di gara dalla **** s.r.l., prevede la rinuncia, da parte del garante, al beneficio della preventiva escussione, nonchè l’obbligo di questi “ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante”. Risulta, allora, evidente da quanto detto nell’esaminare i primi due motivi di ricorso, che la polizza rilasciata dalla **** s.r.l., aveva contenuto sostanzialmente eguale a quella prodotta dalla ricorrente, rispondente a quanto imposto dal bando di gara; e che, tuttavia, in quella circostanza il seggio di gara aveva correttamente inteso il senso e il valore della polizza in questione, e l’aveva ritenuta conforme al bando di gara, ammettendo la citata società a concorrere; cosa che non aveva fatto, in eguali condizioni, per l’impresa ricorrente. Pertanto sussiste il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento lamentato dalla ricorrente. In definitiva, i tre motivi d’impugnazione devono essere accolti, con il conseguente annullamento degli atti gravati. Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, osserva il Collegio che essa è del tutto indeterminata, e che per questo deve essere dichiarata inammissibile. Conclusivamente, il ricorso, per la sua parte demolitoria, è fondato e deve essere accolto, mentre va dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento dei danni. In relazione agli specifici profili della controversia si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti.
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Sources: Polizze Fideiussorie
DIRITTO. Il ricorso è fondatoCirca la domanda di accertamento della “debenza di eventuali crediti”. 522/2015; ABF Milano, nn. 1897/2014 e va accolto4404/2015)” (cfr. Con in tal senso il gravame in epigrafe la **** s.p.a. ha impugnato il verbale Collegio di gara del tre febbraio 2005, relativo all’appalto di fornitura di autocarri con permuta necessari per l’esecuzione dei lavori affidati alla **** indetto dal Comune di PalermoBologna, con importo a base d’asta la decisione n. 5230/17, Pres. Marinari). credito, ma la banca deve concedere un termine di Euro 367.000.000, nella parte in cui il seggio di gara ha disposto l’esclusione della ricorrente “poichè la polizza assicurativa non riporta la clausola “a semplice” richiesta scritta della stazione appaLtante così come previsto dall’art. 30 comma 2_is della L. 10994 e successive modifiche e integrazioni ed espressamente richiesto dal bando di gara”, nonchè il successivo verbale di gara del 15 febbraio 2005 di aggiudicazione definitiva dell’incanto in favore dell’impresa controinteressata **** s.r.l. I primi due motivi, almeno quindici giorni per la loro connessione logicarestituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori. Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, possono essere esaminati congiuntamente. Con il primo mezzociascuna delle parti può recedere dal contratto, la ditta ricorrente censura gli atti gravati per eccesso di potere per carenza istruttoriamediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, genericità e travisamento dei fatti. La polizza presentata dalla ricorrente non reca, è vero, la parola “semplice” dopo “richiesta”, ma ciò non implica mancata copertura fideiussoriadagli usi o, in quanto la polizza non contrasterebbe con l’artmancanza, in quello di quindici giorni”. 30 comma 2 bis L. 10994può sorgere il diritto al risarcimento dei danni subiti. InfattiTale sindacato, l’art. 4 delle condizioni di polizza reca espressa dicitura per cui il pagamento delle somme dovute in base alla polizza stessa deve essere effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell’Ente garantitodel giudice di merito, ed inoltre la garante Società ***** deve pertanto essere esercitato in chiave di assicurazioni non godrà del beneficio contemperamento dei diritti e degli interessi delle parti in causa, in una prospettiva anche di preventiva escussione dell’obbligato ai sensi dell’artequilibrio e di correttezza dei comportamenti economici” (Cass. 1944 c.cciv., sez. Nel secondo motivoIII, la ricorrente denuncia violazione dei principi di massima partecipazione alla gara; violazione dell’art18.9.2009, n. 20106). 6Tanto rammentato, comma 1, lettera B, della legge 7.8.1990 n. 241. L’esclusione da una pubblica gara potrebbe avere legittimamente luogo solo se rispondente ad un interesse dell’Amministrazione, che nella specie non sarebbe stato leso dal tenore della garanzia rilasciata dalla ricorrente; mentre, per tale ragioneva però rilevato che, nel caso di specie l’esclusione sarebbe derivata da un inutile ed ingiustificato formalismo. I due motivi sono fondati– per quanto, e devono essere accoltiin assenza di controdeduzioni dell’intermediario, non sia possibile ricostruire con esattezza i termini della vicenda –, l’assunto intorno al quale ruota la narrazione del ricorrente non è in alcun modo provato (…)”. La questione nodale valutazione della presente controversia si risolvesegnalazione in C.R. Collegio di Roma, alla luce dei motivi decisione n. 1452/13)». (così Collegio di ricorsoRoma, nell’interpretazione della polizza depositata dalla ricorrente presso il seggio decisione n. 3140/16; nello stesso senso Collegio di garaRoma, decisione n. 1927/17). Richiesta documentale ex art. 119 TUB. ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e nella sua rispondenza, o non, alle finalità perseguite dal bando di gara, mediante disposizione dettata a pena di esclusione, e che, per quanto qui interessa, imponeva l’operatività della garanzia “entro 15 comunque non oltre novanta giorni dalla semplice richiesta richiesta, copia della stazione appaltante.” La previsione del bando qui documentazione inerente a singole operazioni poste in esame è aderente a quanto disposto dall’artessere negli ultimi dieci anni. 4 D.M. 1232004, che ha il seguente tenore: “Escussione della garanzia- Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche Gli intermediari indicano al Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 (ossia con lettera raccomandata indirizzata alla sede del garante) e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.” La clausola in questione, da apporre al negozio avente funzione di garanzia, serve pertanto ad evitare che il Comune, in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara da parte dell’impresa, sia onerato, per conseguire il risarcimento, del preventivo esperimento di un’azione giudiziaria, per sua natura recante un certo margine di aleatorietà, e che, in ogni caso, per salvaguardare i propri diritti, l’Amministrazione sia costretta ad affrontare formalità più gravose che non l’invio di una semplice lettera raccomandata indirizzata alla sede legale del soggetto garante; formalità che, se non rispettate appieno, o non precedute da altri adempimenti preliminari, rendano tale richiesta più difficoltosa e meno certa nei suoi esiti. Ciò è confermato dalla parallela previsione, contenuta sia nella medesima clausola del bando che nel citato D.M. 1232004, del beneficio dell’esonero dalla preventiva escussione, previsto a favore dell’Amministrazione, la quale, per effetto di esso, non sarà neppure onerata di richiedere l’adempimento al debitore prima di potersi rivolgerecliente, al medesimo fine, al garante. Se tale è la funzione momento della clausola in questione, l’omissione della parola “semplice” nel formulario predisposto dal garante, e sottoscritto dalla ricorrente, non può elidere la causa della clausola, come sopra evidenziata. Infatti, essendo presente nell’art. 4 della polizza prodotta in sede di gara dalla **** s.p.a. la previsione per cui il pagamento dovuto dal garante sarà effettuato entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta scritta dell’Ente garantito, è evidente che, in caso di inadempimentorichiesta, il Comune non sarà onerato alla proposizione di preventiva azione giudiziaria o di altre formalità, ma potrà ottenere il risarcimento previa semplice lettera raccomandata inviata al garante; in altri termini, l’Amministrazione, ove ciò si renda necessario, potrà agevolmente esercitare i propri diritti verso il garante, mercè la sola segnalazione dell’inadempimento mediante lettera raccomandatapresumibile importo delle relative spese». Se così è, il contenuto della polizza prodotta dalla ricorrente risponde in pieno all’interesse dell’Amministrazione tutelato dalla clausola del bando sopra riportata, la cui portata si è individuata in precedenza. Le parti resistenti, nei rispettivi scritti difensivi, hanno evidenziato le differenze sostanziali tra il negozio fideiussorio e le garanzie atipiche, quali l’assicurazione fideiussoria o cauzionale ed il contatto autonomo di garanzia, ed hanno sostenuto che il bando, prevedendo la presenza della clausola “a semplice richiesta” nelle polizze richieste ai concorrenti, avrebbe richiesto la produzione di queste ultime, atte a garantire gli interessi dell’Amministrazione di più e meglio della fideiussione codicistica, in quanto esse –proprio perchè slegate da vincoli di accessorietà- non recherebbero tra i propri effetti naturali l’opponibilità al creditore, da parte del garante, delle eccezioni che quest’ultimo potrebbe opporre al debitore principale (art. 1945 c.c.11004), oltre che delle tipiche eccezioni a maggior ragione qualora si tratti di liberazione del fideiussore ricostruire una situazione pregressa ignota al successore e della quale non è stato parte (artcfr. 1956 c.c.) e di decadenza dalla garanzia in caso di scadenza dell’obbligazione principale e di mancata proposizioneColl. Centro, da parte del creditore2/08/2013 n. 4219; Cass. 22/05/1997, delle proprie istanze verso il debitore principale (art. 1957 c.c.). L’eccezione deve essere disattesa. Come sopra spiegato, l’art. 4 della polizza prodotta in sede di gara dalla ricorrente consente al Comune di ottenere dal garante quanto è dovuto, in caso di inadempimento del garantito, soltanto mediante l’invio di una lettera raccomandata alla sede legale del garante stesso, senza che siano configurabili oneri diversi da quello appena citato (come prevede anche il citato D.M. 1232004). A tale previsione negoziale si affiancano -inserite nello stesso comma primo dell’art. 4- quella che esclude la necessità di preventiva escussione del debitore inadempiente, e quella per cui, sul parallelo piano dei rapporti garante-debitore, sarà sufficiente un semplice avviso inoltrato dal primo al secondo perchè il garante effettui il pagamento in favore del Comune. Inoltre, sul medesimo piano, una volta che abbia soddisfatto i diritti del Comune, il garante può senz’altro –ai sensi del seguente art. 5- conseguire il rimborso delle somme pagate, rivalendosene verso il debitore (che non potrà sollevare eccezioni di sortan. 4598”), e surrogarsi nei suoi confronti nei diritti già spettanti all’Amministrazione creditrice. Sicchè bisogna concludere che, per la natura della clausola negoziale oggetto della controversia, e per gli altri elementi sopra considerati, la polizza prodotta dalla ricorrente a corredo della propria offerta ha le medesime caratteristiche dei sopra citati negozi di garanzia non informati a vincolo di accessorietà con l’obbligazione principale (e delle cui vicende essi non risentono in senso limitativo del diritto a conseguire il risarcimento); il che è confermato, tra l’altro, da numerosi, ulteriori, elementi evidentemente incompatibili con la fideiussione tipica, quali la qualificazione di “risarcimento” conferita dal formulario approntato dall’assicuratore alla somma da pagarsi in favore del Comune ai sensi dell’art. 4, dal brevissimo termine entro cui deve essere effettuato tale pagamento (quindici giorni, come previsto dal D.M. 1232004), nonchè dalla rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Da ciò consegue che, perchè la garanzia possa operare, il Comune non risulta onerato degli adempimenti di cui all’art. 1957 c.c., nè può essere destinatario delle eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale; e, quanto alla liberazione del fideiussore per obbligazione futura di cui all’art. 1956 c.c., essa risulta esclusa in radice, oltre che dalla mancanza di accessorietà tra obbligazione principale e negozio di garanzia, anche dalla stessa natura del rapporto tra Comune e soggetto partecipante alla gara, che, evidentemente, esclude qualsivoglia concessione di credito dal primo al secondo. Deriva da quanto sopra che i provvedimenti gravati non resistono alle censure contenute nei primi due motivi di ricorso, giacchè, l’omissione della dizione “semplice” prima della parola “richiesta” nell’art. 4 della citata polizza non è suscettibile di ledere alcun interesse dell’Amministrazione, ma è, al contrario, conforme al bando di gara ed agli interessi pubblici che con la sua formulazione il Comune ha inteso tutelare. Con il terzo mezzo di gravame la ricorrente si ritiene sussistere a carico degli atti impugnati eccesso di potere per disparità di trattamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Essa deduce che vi sarebbe stata disparità di trattamento rispetto a quanto deciso dal seggio di gara per la concorrente **** s.r.l., la cui polizza pure non presentava la dizione “a semplice” prima di “richiesta”, ma la cui offerta è stata giudicata ammissibile, perché si sarebbe trattato, in quel caso, di mero errore materiale. La difesa della controinteressata eccepisce, sul punto, tuttavia che la ricorrente non avrebbe interesse sopracitata istanza, così come formulata, risulti obiettivamente inidonea a svolgere tale censura, perchè l’avvenuta esclusione della **** s.r.l. sarebbe irrilevante. L’eccezione è palesemente infondata, poichè la questione della mancata esclusione di consentire all’intermediario un terzo è stata dedotta unicamente quale parametro cui riferirsi per adombrare un presunto vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto all’esclusione subita dalla ricorrente, che versava nelle medesime condizioni, e dunque, in relazione alla formulazione del motivo in esame, costituisce necessario presupposto, senza il quale il mezzo risulterebbe inammissibile. Ciò premesso, osserva il Collegio che anche detto motivo è fondato, e deve essere accolto. Alle pagine 2-3 del verbale di gara del 3 febbraio 2005 si legge espressamente che la **** s.r.l. ha prodotto polizza conforme allo schema di cui al ridetto D.M. 1232004, anche se in detto documento non era stata inserita, per errore materiale, la locuzione “a semplice”, e ciò perchè su di un documento allegato a detta polizza era presente la clausola per la quale la Società garante si obbligava ad effettuare il pagamento delle somme dovute entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante. In effetti, l’allegato alla polizza prodotta in sede di gara dalla **** s.r.lpieno soddisfacimento., prevede la rinuncia, da parte del garante, al beneficio della preventiva escussione, nonchè l’obbligo di questi “ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante”. Risulta, allora, evidente da quanto detto nell’esaminare i primi due motivi di ricorso, che la polizza rilasciata dalla **** s.r.l., aveva contenuto sostanzialmente eguale a quella prodotta dalla ricorrente, rispondente a quanto imposto dal bando di gara; e che, tuttavia, in quella circostanza il seggio di gara aveva correttamente inteso il senso e il valore della polizza in questione, e l’aveva ritenuta conforme al bando di gara, ammettendo la citata società a concorrere; cosa che non aveva fatto, in eguali condizioni, per l’impresa ricorrente. Pertanto sussiste il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento lamentato dalla ricorrente. In definitiva, i tre motivi d’impugnazione devono essere accolti, con il conseguente annullamento degli atti gravati. Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, osserva il Collegio che essa è del tutto indeterminata, e che per questo deve essere dichiarata inammissibile. Conclusivamente, il ricorso, per la sua parte demolitoria, è fondato e deve essere accolto, mentre va dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento dei danni. In relazione agli specifici profili della controversia si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti.
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Sources: Contratto Bancario
DIRITTO. Il Collegio rileva che la questione pregiudiziale di rito sollevata dalla resistente è dirimente. Effettivamente, secondo la Sez. II, par. 3, delle “Disposizioni Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, se un intermediario avente sede in un altro Stato membro dell’Unione Europea opera in Italia unicamente in regime di libera prestazione di servizi, ha facoltà di non aderire all’ABF purché aderisca o sia sottoposto “a un regime di composizione stragiudiziale delle controversie estero partecipante alla rete Fin. Net promossa dalla Commissione Europea”. L’intermediario convenuto ha versato in atti un elenco delle banche partecipanti al sistema di Conciliazione austriaco, appartenente alla rete FIN-NET, fra le quali risulta essere annoverato. Da parte sua, il Servizio Tutela del Cliente e Antiriclaggio della Banca d’Italia ha confermato che, alla data del gennaio 2014, la resistente risultava aderente al Conciliatore Austriaco. Si può ritenere censurabile che la convenuta abbia comunicato di aderire al predetto sistema stragiudiziale estero solo dopo la presentazione del ricorso. Ma la nota n. 3 alla citata Sez. II, par. 3, ammette che tale comunicazione possa essere effettuata anche dopo che sia iniziata l’attività in Italia, in ogni “momento successivo in cui l’intermediario intende avvalersi di questa facoltà”. Il ricorso è fondatonon può dunque che essere dichiarato improcedibile. Nondimeno, e va accolto. Con il gravame in epigrafe la **** s.p.a. ha impugnato il verbale di gara del tre febbraio 2005, relativo all’appalto di fornitura di autocarri con permuta necessari per l’esecuzione dei lavori affidati alla **** indetto dal Comune di Palermo, con importo a base d’asta di Euro 367.000.000, nella parte in cui il seggio di gara ha disposto l’esclusione della ricorrente “poichè la polizza assicurativa non riporta la clausola “a semplice” richiesta scritta della stazione appaLtante così come previsto dall’art. 30 comma 2_is della L. 10994 e successive modifiche e integrazioni ed espressamente richiesto dal bando di gara”, nonchè il successivo verbale di gara del 15 febbraio 2005 di aggiudicazione definitiva dell’incanto in favore dell’impresa controinteressata **** s.r.l. I primi due motivi, per la loro connessione logica, possono essere esaminati congiuntamente. Con il primo mezzo, la ditta ricorrente censura gli atti gravati per eccesso di potere per carenza istruttoria, genericità e travisamento dei fatti. La polizza presentata dalla ricorrente non reca, è vero, la parola “semplice” dopo “richiesta”, ma ciò non implica mancata copertura fideiussoria, in quanto la polizza non contrasterebbe con l’art. 30 comma 2 bis L. 10994. Infatti, l’art. 4 delle condizioni di polizza reca espressa dicitura per cui il pagamento delle somme dovute in base alla polizza stessa deve essere effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell’Ente garantito, ed inoltre la garante Società ***** di assicurazioni non godrà del beneficio di preventiva escussione dell’obbligato ai sensi dell’artdella Sez. 1944 c.c. Nel secondo motivoVII delle “Disposizioni Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, la ricorrente denuncia violazione dei principi di massima partecipazione alla gara; violazione dell’art. 6, comma 1, lettera B, della legge 7.8.1990 n. 241. L’esclusione da una pubblica gara potrebbe avere legittimamente luogo solo se rispondente ad un interesse dell’Amministrazione, che nella specie non sarebbe stato leso dal tenore della garanzia rilasciata dalla ricorrente; mentre, per tale ragione, nel caso di specie l’esclusione sarebbe derivata da un inutile ed ingiustificato formalismo. I due motivi sono fondati, e devono essere accolti. La questione nodale della presente controversia si risolve, alla luce dei motivi di ricorso, nell’interpretazione della polizza depositata dalla ricorrente presso il seggio di gara, e nella sua rispondenza, o non, alle finalità perseguite dal bando di gara, mediante disposizione dettata a pena di esclusione, e che, per quanto qui interessa, imponeva l’operatività della garanzia “entro 15 giorni dalla semplice richiesta della stazione appaltante.” La previsione del bando qui in esame è aderente a quanto disposto dall’art. 4 D.M. 1232004, che ha il seguente tenore: “Escussione della garanzia- Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 (ossia con lettera raccomandata indirizzata alla sede del garante) e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.” La clausola in questione, da apporre al negozio avente funzione di garanzia, serve pertanto ad evitare che il Comune, in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara da parte dell’impresa, sia onerato, per conseguire il risarcimento, del preventivo esperimento di un’azione giudiziaria, per sua natura recante un certo margine di aleatorietà, e che, in ogni caso, per salvaguardare i propri diritti, l’Amministrazione sia costretta ad affrontare formalità più gravose che non l’invio di una semplice lettera raccomandata indirizzata alla sede legale del soggetto garante; formalità che, se non rispettate appieno, o non precedute da altri adempimenti preliminari, rendano tale richiesta più difficoltosa e meno certa nei suoi esiti. Ciò è confermato dalla parallela previsione, contenuta sia nella medesima clausola del bando che nel citato D.M. 1232004, del beneficio dell’esonero dalla preventiva escussione, previsto a favore dell’Amministrazionepotrà contattare la Segreteria Tecnica dell’ABF, la qualequale gli fornirà ogni informazione utile, per effetto prestandogli assistenza nella predisposizione del ricorso rivolto al sistema di esso, non sarà neppure onerata di richiedere l’adempimento al debitore prima di potersi rivolgere, al medesimo fine, al garante. Se tale è la funzione della clausola in questione, l’omissione della parola “semplice” nel formulario predisposto dal garante, ADR austriaco e sottoscritto dalla ricorrente, non può elidere la causa della clausola, come sopra evidenziata. Infatti, essendo presente nell’art. 4 della polizza prodotta in sede di gara dalla **** s.p.a. la previsione per cui il pagamento dovuto dal garante sarà effettuato entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta scritta dell’Ente garantito, è evidente che, in caso di inadempimento, il Comune non sarà onerato alla proposizione di preventiva azione giudiziaria o di altre formalità, ma potrà ottenere il risarcimento previa semplice lettera raccomandata inviata al garantecurando le comunicazioni con quest’ultimo; in altri termini, l’Amministrazione, ove ciò si renda necessariosu sua specifica richiesta, potrà agevolmente esercitare i propri diritti verso il garante, mercè la sola segnalazione dell’inadempimento mediante lettera raccomandata. Se così è, il contenuto della polizza prodotta dalla ricorrente risponde altresì prestargli collaborazione tecnico-giuridica in pieno all’interesse dell’Amministrazione tutelato dalla clausola ordine alle questioni oggetto del bando sopra riportata, la cui portata si è individuata in precedenza. Le parti resistenti, nei rispettivi scritti difensivi, hanno evidenziato le differenze sostanziali tra il negozio fideiussorio e le garanzie atipiche, quali l’assicurazione fideiussoria o cauzionale ed il contatto autonomo di garanzia, ed hanno sostenuto che il bando, prevedendo la presenza della clausola “a semplice richiesta” nelle polizze richieste ai concorrenti, avrebbe richiesto la produzione di queste ultime, atte a garantire gli interessi dell’Amministrazione di più e meglio della fideiussione codicistica, in quanto esse –proprio perchè slegate da vincoli di accessorietà- non recherebbero tra i propri effetti naturali l’opponibilità al creditore, da parte del garante, delle eccezioni che quest’ultimo potrebbe opporre al debitore principale (art. 1945 c.cricorso.), oltre che delle tipiche eccezioni di liberazione del fideiussore (art. 1956 c.c.) e di decadenza dalla garanzia in caso di scadenza dell’obbligazione principale e di mancata proposizione, da parte del creditore, delle proprie istanze verso il debitore principale (art. 1957 c.c.). L’eccezione deve essere disattesa. Come sopra spiegato, l’art. 4 della polizza prodotta in sede di gara dalla ricorrente consente al Comune di ottenere dal garante quanto è dovuto, in caso di inadempimento del garantito, soltanto mediante l’invio di una lettera raccomandata alla sede legale del garante stesso, senza che siano configurabili oneri diversi da quello appena citato (come prevede anche il citato D.M. 1232004). A tale previsione negoziale si affiancano -inserite nello stesso comma primo dell’art. 4- quella che esclude la necessità di preventiva escussione del debitore inadempiente, e quella per cui, sul parallelo piano dei rapporti garante-debitore, sarà sufficiente un semplice avviso inoltrato dal primo al secondo perchè il garante effettui il pagamento in favore del Comune. Inoltre, sul medesimo piano, una volta che abbia soddisfatto i diritti del Comune, il garante può senz’altro –ai sensi del seguente art. 5- conseguire il rimborso delle somme pagate, rivalendosene verso il debitore (che non potrà sollevare eccezioni di sorta), e surrogarsi nei suoi confronti nei diritti già spettanti all’Amministrazione creditrice. Sicchè bisogna concludere che, per la natura della clausola negoziale oggetto della controversia, e per gli altri elementi sopra considerati, la polizza prodotta dalla ricorrente a corredo della propria offerta ha le medesime caratteristiche dei sopra citati negozi di garanzia non informati a vincolo di accessorietà con l’obbligazione principale (e delle cui vicende essi non risentono in senso limitativo del diritto a conseguire il risarcimento); il che è confermato, tra l’altro, da numerosi, ulteriori, elementi evidentemente incompatibili con la fideiussione tipica, quali la qualificazione di “risarcimento” conferita dal formulario approntato dall’assicuratore alla somma da pagarsi in favore del Comune ai sensi dell’art. 4, dal brevissimo termine entro cui deve essere effettuato tale pagamento (quindici giorni, come previsto dal D.M. 1232004), nonchè dalla rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Da ciò consegue che, perchè la garanzia possa operare, il Comune non risulta onerato degli adempimenti di cui all’art. 1957 c.c., nè può essere destinatario delle eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale; e, quanto alla liberazione del fideiussore per obbligazione futura di cui all’art. 1956 c.c., essa risulta esclusa in radice, oltre che dalla mancanza di accessorietà tra obbligazione principale e negozio di garanzia, anche dalla stessa natura del rapporto tra Comune e soggetto partecipante alla gara, che, evidentemente, esclude qualsivoglia concessione di credito dal primo al secondo. Deriva da quanto sopra che i provvedimenti gravati non resistono alle censure contenute nei primi due motivi di ricorso, giacchè, l’omissione della dizione “semplice” prima della parola “richiesta” nell’art. 4 della citata polizza non è suscettibile di ledere alcun interesse dell’Amministrazione, ma è, al contrario, conforme al bando di gara ed agli interessi pubblici che con la sua formulazione il Comune ha inteso tutelare. Con il terzo mezzo di gravame la ricorrente ritiene sussistere a carico degli atti impugnati eccesso di potere per disparità di trattamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Essa deduce che vi sarebbe stata disparità di trattamento rispetto a quanto deciso dal seggio di gara per la concorrente **** s.r.l., la cui polizza pure non presentava la dizione “a semplice” prima di “richiesta”, ma la cui offerta è stata giudicata ammissibile, perché si sarebbe trattato, in quel caso, di mero errore materiale. La difesa della controinteressata eccepisce, sul punto, che la ricorrente non avrebbe interesse a svolgere tale censura, perchè l’avvenuta esclusione della **** s.r.l. sarebbe irrilevante. L’eccezione è palesemente infondata, poichè la questione della mancata esclusione di un terzo è stata dedotta unicamente quale parametro cui riferirsi per adombrare un presunto vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto all’esclusione subita dalla ricorrente, che versava nelle medesime condizioni, e dunque, in relazione alla formulazione del motivo in esame, costituisce necessario presupposto, senza il quale il mezzo risulterebbe inammissibile. Ciò premesso, osserva il Collegio che anche detto motivo è fondato, e deve essere accolto. Alle pagine 2-3 del verbale di gara del 3 febbraio 2005 si legge espressamente che la **** s.r.l. ha prodotto polizza conforme allo schema di cui al ridetto D.M. 1232004, anche se in detto documento non era stata inserita, per errore materiale, la locuzione “a semplice”, e ciò perchè su di un documento allegato a detta polizza era presente la clausola per la quale la Società garante si obbligava ad effettuare il pagamento delle somme dovute entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante. In effetti, l’allegato alla polizza prodotta in sede di gara dalla **** s.r.l., prevede la rinuncia, da parte del garante, al beneficio della preventiva escussione, nonchè l’obbligo di questi “ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante”. Risulta, allora, evidente da quanto detto nell’esaminare i primi due motivi di ricorso, che la polizza rilasciata dalla **** s.r.l., aveva contenuto sostanzialmente eguale a quella prodotta dalla ricorrente, rispondente a quanto imposto dal bando di gara; e che, tuttavia, in quella circostanza il seggio di gara aveva correttamente inteso il senso e il valore della polizza in questione, e l’aveva ritenuta conforme al bando di gara, ammettendo la citata società a concorrere; cosa che non aveva fatto, in eguali condizioni, per l’impresa ricorrente. Pertanto sussiste il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento lamentato dalla ricorrente. In definitiva, i tre motivi d’impugnazione devono essere accolti, con il conseguente annullamento degli atti gravati. Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, osserva il Collegio che essa è del tutto indeterminata, e che per questo deve essere dichiarata inammissibile. Conclusivamente, il ricorso, per la sua parte demolitoria, è fondato e deve essere accolto, mentre va dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento dei danni. In relazione agli specifici profili della controversia si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti.
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DIRITTO. Il ricorso Ai sensi dell’art. 1421 c.c. si rileva d’ufficio che, per quanto riguarda l’oggetto del presente giudizio, il contratto di transazione stipulato tra le parti contraenti il 28 maggio 2012 è fondatonullo. Decidendo casi precedenti, questo ▇▇▇▇▇▇▇ ha già affermato il seguente principio di diritto: «La transazione che intervenga tra l‘intermediario ed il cliente in occasione della chiusura di un rapporto di conto corrente e va accolto. Con il gravame in epigrafe la **** s.p.a. ha impugnato il verbale di gara del tre febbraio 2005, relativo all’appalto di fornitura di autocarri con permuta necessari per l’esecuzione dei lavori affidati alla **** indetto dal Comune di Palermoconnesso affidamento, con importo la quale tra le altre pattuizioni si stabilisca che il cliente rinunci ad ogni possibile eccezione relativa alla tenuta del conto corrente con particolare riferimento alle metodologie di liquidazione e computo degli interessi applicati dalla banca fin dall’inizio del rapporto, è valida nei limiti in cui non contrasti con norme imperative» (Collegio di Milano, decisione n. 1495 del 2010). Infatti, l’art. 1972, 1° comma, c.c. stabilisce che «è nulla la transazione relativa a base d’asta un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di Euro 367.000.000questo». L’oggetto del presente giudizio è costituito da clausole dei contratti di conto corrente stipulati tra le parti che sono illecite, perché il loro contenuto è contrario a una norma imperativa (art. 1346 c.c.): esse sono pertanto nulle (art. 1418, 2° comma, c.c.) e, nella parte in cui le riguardi, è nullo altresì il seggio contratto di gara ha disposto l’esclusione della ricorrente transazione che è stato invocato dalla banca resistente (art. 1972, 1° comma, c.c.). La “poichè commissione di utilizzo oltre la polizza assicurativa non riporta la clausola “disponibilità fondi” applicata dalla banca resistente (e denominata DIF negli estratti conto da quest’ultima inviati alla società ricorrente) rientra infatti nella categoria delle commissioni sugli utilizzi in assenza di fido, le quali sono state ritenute nulle da questo Arbitro (Collegio di Milano, decisione n. 4240 del 2012; Collegio di Roma, decisione n. 3401 del 2013), perché inderogabilmente vietate a semplice” richiesta scritta della stazione appaLtante così come previsto pena di nullità dall’art. 30 comma 2_is 2-bis, 1° comma, 1° periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2. Secondo il conteggio elaborato dalla società ricorrente, il quale non è stato specificamente contestato dalla banca resistente e può pertanto ritenersi pacifico ai fini del presente giudizio, l’importo complessivo delle “commissioni di utilizzo oltre la disponibilità dei fondi” (DIF) addebitate sui conti correnti della L. 10994 e successive modifiche e integrazioni ed espressamente richiesto dal bando di gara”medesima società ammonta a € 13.659,50: la banca resistente è pertanto obbligata a restituirlo, nonchè il successivo verbale di gara del 15 febbraio 2005 di aggiudicazione definitiva dell’incanto in favore dell’impresa controinteressata **** s.r.l. I primi due motivi, per la loro connessione logica, possono essere esaminati congiuntamente. Con il primo mezzo, la ditta ricorrente censura gli atti gravati per eccesso di potere per carenza istruttoria, genericità e travisamento dei fatti. La polizza presentata dalla ricorrente non reca, è vero, la parola “semplice” dopo “richiesta”, ma ciò non implica mancata copertura fideiussoria, in quanto la polizza non contrasterebbe con l’art. 30 comma 2 bis L. 10994. Infatti, l’art. 4 delle condizioni di polizza reca espressa dicitura per cui il pagamento delle somme dovute in base alla polizza stessa deve essere effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell’Ente garantito, ed inoltre la garante Società ***** di assicurazioni non godrà del beneficio di preventiva escussione dell’obbligato ai sensi dell’art. 1944 2033 c.c. Nel secondo motivoRiguardo alla spesa sostenuta dalla società ricorrente per il compenso dei propri consulenti contabili, questo ▇▇▇▇▇▇▇ ritiene che siano applicabili gli stessi principî di diritto enunciati dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 3498 del 2012 a proposito dell’onorario di un avvocato: si tratta pertanto di un danno patrimoniale che è risarcibile, ancorché la sua quantificazione debba naturalmente attenersi a criteri di estrema prudenza, i quali includono l’accertamento dell’attività professionale effettivamente svolta, della sua funzionalità alla gestione del procedimento, della ragionevolezza e coerenza dell’importo richiesto rispetto al valore e alla complessità della controversia. Poiché la società ricorrente denuncia violazione non ha dato una prova certa dell’ammontare della spesa sostenuta e tenuto conto dei principi criteri enunciati nella suddetta decisione del Collegio di massima partecipazione alla gara; violazione coordinamento, questo ▇▇▇▇▇▇▇ ritiene che, ai sensi dell’art. 61226 c.c., comma 1il danno patrimoniale di cui si tratta possa essere equitativamente determinato in € 1.000,00. Venendo ora al lamentato addebito di importi eccedenti rispetto al tasso di soglia imperativamente posto dalla legislazione anti-usura, lettera Bsi deve rilevare che esso è stato esemplificato dalla società ricorrente riguardo a tre fattispecie concrete (secondo trimestre del 2012 del conto c.d. anticipi; terzo trimestre del 2012 del conto c.d. anticipi; terzo trimestre del 2009 del conto c.d. ordinario). Rispetto al conto c.d. anticipi, della legge 7.8.1990 n. 241. L’esclusione da una pubblica gara potrebbe avere legittimamente luogo solo se rispondente ad un interesse dell’Amministrazione, che nella specie non sarebbe stato leso dal tenore della garanzia rilasciata dalla ricorrente; mentre, per tale ragione, nel caso di specie l’esclusione sarebbe derivata da un inutile ed ingiustificato formalismo. I due motivi sono fondati, e devono essere accolti. La questione nodale della presente controversia si risolve, alla luce dei motivi di ricorso, nell’interpretazione della polizza depositata dalla ricorrente presso il seggio di gara, e nella sua rispondenza, o non, alle finalità perseguite dal bando di gara, mediante disposizione dettata a pena di esclusione, e questo ▇▇▇▇▇▇▇ ritiene che, tenuto conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per quanto qui interessaimposte e tasse, imponeva l’operatività della garanzia “entro 15 giorni dalla semplice richiesta della stazione appaltante.” La previsione collegate alla erogazione del bando qui in esame è aderente a quanto disposto dall’art. 4 D.M. 1232004, che ha il seguente tenore: “Escussione della garanzia- Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 (ossia con lettera raccomandata indirizzata alla sede del garante) e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.” La clausola in questione, da apporre al negozio avente funzione di garanzia, serve pertanto ad evitare che il Comune, in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara da parte dell’impresa, sia onerato, per conseguire il risarcimento, del preventivo esperimento di un’azione giudiziaria, per sua natura recante un certo margine di aleatorietà, e che, in ogni caso, per salvaguardare i propri diritti, l’Amministrazione sia costretta ad affrontare formalità più gravose che non l’invio di una semplice lettera raccomandata indirizzata alla sede legale del soggetto garante; formalità che, se non rispettate appieno, o non precedute da altri adempimenti preliminari, rendano tale richiesta più difficoltosa e meno certa nei suoi esiti. Ciò è confermato dalla parallela previsione, contenuta sia nella medesima clausola del bando che nel citato D.M. 1232004, del beneficio dell’esonero dalla preventiva escussione, previsto a favore dell’Amministrazione, la quale, per effetto di esso, non sarà neppure onerata di richiedere l’adempimento al debitore prima di potersi rivolgere, al medesimo fine, al garante. Se tale è la funzione della clausola in questione, l’omissione della parola “semplice” nel formulario predisposto dal garante, e sottoscritto dalla ricorrente, non può elidere la causa della clausola, come sopra evidenziata. Infatti, essendo presente nell’art. 4 della polizza prodotta in sede di gara dalla **** s.p.a. la previsione per cui il pagamento dovuto dal garante sarà effettuato entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta scritta dell’Ente garantito, è evidente che, in caso di inadempimento, il Comune non sarà onerato alla proposizione di preventiva azione giudiziaria o di altre formalità, ma potrà ottenere il risarcimento previa semplice lettera raccomandata inviata al garante; in altri termini, l’Amministrazione, ove ciò si renda necessario, potrà agevolmente esercitare i propri diritti verso il garante, mercè la sola segnalazione dell’inadempimento mediante lettera raccomandata. Se così è, il contenuto della polizza prodotta dalla ricorrente risponde in pieno all’interesse dell’Amministrazione tutelato dalla clausola del bando sopra riportata, la cui portata si è individuata in precedenza. Le parti resistenti, nei rispettivi scritti difensivi, hanno evidenziato le differenze sostanziali tra il negozio fideiussorio e le garanzie atipiche, quali l’assicurazione fideiussoria o cauzionale ed il contatto autonomo di garanzia, ed hanno sostenuto che il bando, prevedendo la presenza della clausola “a semplice richiesta” nelle polizze richieste ai concorrenti, avrebbe richiesto la produzione di queste ultime, atte a garantire gli interessi dell’Amministrazione di più e meglio della fideiussione codicistica, in quanto esse –proprio perchè slegate da vincoli di accessorietà- non recherebbero tra i propri effetti naturali l’opponibilità al creditore, da parte del garante, delle eccezioni che quest’ultimo potrebbe opporre al debitore principale credito (art. 1945 c.c644, 4° ▇▇▇▇▇, c.p.), oltre sussistano elementi di prova che delle tipiche eccezioni sia stato superato il limite imperativamente posto dalla legislazione antiusura. La società ricorrente non ha tuttavia analiticamente indicato gli importi eccedenti il suddetto limite, di liberazione del fideiussore cui ha domandato la restituzione, né ha quantificato la somma che dovrebbe esserle complessivamente pagata dalla banca resistente a titolo di restituzione dell’indebito (art. 1956 c.c.) e di decadenza dalla garanzia in caso di scadenza dell’obbligazione principale e di mancata proposizione, da parte del creditore, delle proprie istanze verso il debitore principale (art. 1957 2033 c.c.). L’eccezione deve essere disattesaD’altro canto, lo svolgimento di un’attività consulenziale equiparabile a una perizia tecnico-contabile non rientra tra le funzioni che sono attribuite a questo Arbitro dall’art. Come sopra spiegato128-bis t.u.b. e dai regolamenti delegati della Banca d’Italia e del CICR (ex plurimis, l’art. 4 della polizza prodotta in sede Collegio di gara dalla ricorrente consente al Comune di ottenere dal garante quanto è dovutoRoma, in caso di inadempimento decisione n. 4674 del garantito, soltanto mediante l’invio di una lettera raccomandata alla sede legale del garante stesso, senza che siano configurabili oneri diversi da quello appena citato (come prevede anche il citato D.M. 12320042013). A tale previsione negoziale si affiancano -inserite nello stesso comma primo dell’artLa domanda qui considerata della società ricorrente non può essere pertanto accolta. 4- quella È invece infondata senz’altro la domanda della società ricorrente finalizzata a ottenere che esclude la necessità di preventiva escussione del debitore inadempientegli effetti giuridici a sé favorevoli della transazione stipulata tra le parti il 28 maggio 2013 comincino a decorrere dall’inizio della trattativa precontrattuale, e quella per cui, sul parallelo piano dei rapporti garante-debitore, sarà sufficiente al più tardi dal 1° gennaio 2012. Il medesimo contratto (allegato al ricorso come doc. 4) inequivocabilmente stabilisce che il tasso d’interesse pattuito tra le parti contraenti sia applicato «a fare tempo dal 28 maggio 2012». È altresì infondata la domanda di risarcimento del danno che sarebbe stato cagionato dalla banca resistente effettuando a carico della società ricorrente eventuali segnalazioni negative alla Centrale Rischi. Dalla visura depositata dalla banca resistente come doc. 23 risulta infatti che tali segnalazioni hanno riguardato le categorie di censimento dell’accordato e dell’utilizzato e non sono pertanto idonee a cagionare alla società ricorrente un semplice avviso inoltrato dal primo al secondo perchè il garante effettui il pagamento in favore del Comune. Inoltre, sul medesimo piano, una volta che abbia soddisfatto i diritti del Comune, il garante può senz’altro –ai sensi del seguente art. 5- conseguire il rimborso delle somme pagate, rivalendosene verso il debitore (che non potrà sollevare eccezioni di sorta), e surrogarsi nei suoi confronti nei diritti già spettanti all’Amministrazione creditrice. Sicchè bisogna concludere che, per la natura della clausola negoziale oggetto della controversia, e per gli altri elementi sopra considerati, la polizza prodotta dalla ricorrente a corredo della propria offerta ha le medesime caratteristiche dei sopra citati negozi di garanzia non informati a vincolo di accessorietà con l’obbligazione principale (e delle cui vicende essi non risentono in senso limitativo del diritto a conseguire il risarcimento); il che è confermato, tra l’altro, da numerosi, ulteriori, elementi evidentemente incompatibili con la fideiussione tipica, quali la qualificazione di “risarcimento” conferita dal formulario approntato dall’assicuratore alla somma da pagarsi in favore del Comune danno ingiusto ai sensi dell’art. 4, dal brevissimo termine entro cui deve essere effettuato tale pagamento (quindici giorni, come previsto dal D.M. 1232004), nonchè dalla rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Da ciò consegue che, perchè la garanzia possa operare, il Comune non risulta onerato degli adempimenti di cui all’art. 1957 2043 c.c., nè può essere destinatario delle eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale; e, quanto alla liberazione del fideiussore per obbligazione futura di cui all’art. 1956 c.c., essa risulta esclusa in radice, oltre che dalla mancanza di accessorietà tra obbligazione principale e negozio di garanzia, anche dalla stessa natura del rapporto tra Comune e soggetto partecipante alla gara, che, evidentemente, esclude qualsivoglia concessione di credito dal primo al secondo. Deriva da quanto sopra che i provvedimenti gravati non resistono alle censure contenute nei primi due motivi di ricorso, giacchè, l’omissione della dizione “semplice” prima della parola “richiesta” nell’art. 4 della citata polizza non è suscettibile di ledere alcun interesse dell’Amministrazione, ma è, al contrario, conforme al bando di gara ed agli interessi pubblici che con la sua formulazione il Comune ha inteso tutelare. Con il terzo mezzo di gravame la ricorrente ritiene sussistere a carico degli atti impugnati eccesso di potere per disparità di trattamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Essa deduce che vi sarebbe stata disparità di trattamento rispetto a quanto deciso dal seggio di gara per la concorrente **** s.r.l., la cui polizza pure non presentava la dizione “a semplice” prima di “richiesta”, ma la cui offerta è stata giudicata ammissibile, perché si sarebbe trattato, in quel caso, di mero errore materiale. La difesa della controinteressata eccepisce, sul punto, che la ricorrente non avrebbe interesse a svolgere tale censura, perchè l’avvenuta esclusione della **** s.r.l. sarebbe irrilevante. L’eccezione è palesemente infondata, poichè la questione della mancata esclusione di un terzo è stata dedotta unicamente quale parametro cui riferirsi per adombrare un presunto vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto all’esclusione subita dalla ricorrente, che versava nelle medesime condizioni, e dunque, in relazione alla formulazione del motivo in esame, costituisce necessario presupposto, senza il quale il mezzo risulterebbe inammissibile. Ciò premesso, osserva il Collegio che anche detto motivo è fondato, e deve essere accolto. Alle pagine 2-3 del verbale di gara del 3 febbraio 2005 si legge espressamente che la **** s.r.l. ha prodotto polizza conforme allo schema di cui al ridetto D.M. 1232004, anche se in detto documento non era stata inserita, per errore materiale, la locuzione “a semplice”, e ciò perchè su di un documento allegato a detta polizza era presente la clausola per la quale la Società garante si obbligava ad effettuare il pagamento delle somme dovute entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante. In effetti, l’allegato alla polizza prodotta in sede di gara dalla **** s.r.l., prevede la rinuncia, da parte del garante, al beneficio della preventiva escussione, nonchè l’obbligo di questi “ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante”. Risulta, allora, evidente da quanto detto nell’esaminare i primi due motivi di ricorso, che la polizza rilasciata dalla **** s.r.l., aveva contenuto sostanzialmente eguale a quella prodotta dalla ricorrente, rispondente a quanto imposto dal bando di gara; e che, tuttavia, in quella circostanza il seggio di gara aveva correttamente inteso il senso e il valore della polizza in questione, e l’aveva ritenuta conforme al bando di gara, ammettendo la citata società a concorrere; cosa che non aveva fatto, in eguali condizioni, per l’impresa ricorrente. Pertanto sussiste il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento lamentato dalla ricorrente. In definitiva, i tre motivi d’impugnazione devono essere accolti, con il conseguente annullamento degli atti gravati. Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, osserva il Collegio che essa è del tutto indeterminata, e che per questo deve essere dichiarata inammissibile. Conclusivamente, il ricorso, per la sua parte demolitoria, è fondato e deve essere accolto, mentre va dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento dei danni. In relazione agli specifici profili della controversia si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti.
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DIRITTO. Il ricorso è fondatoLa questione controversa tra le parti attiene all’efficacia del diritto di recesso, e va accolto. Con il gravame in epigrafe la **** s.p.a. ha impugnato il verbale esercitato dal ricorrente, rispetto al contratto di gara del tre febbraio 2005credito concluso con l’intermediario resistente, relativo all’appalto di fornitura di autocarri con permuta necessari per l’esecuzione dei lavori affidati alla **** indetto dal Comune di Palermomirato a finanziare, con importo a base d’asta di Euro 367.000.000, nella parte in cui il seggio di gara ha disposto l’esclusione della ricorrente “poichè la polizza assicurativa non riporta la clausola “a semplice” richiesta scritta della stazione appaLtante così come previsto dall’art. 30 comma 2_is della L. 10994 e successive modifiche e integrazioni ed espressamente richiesto dal bando di gara”, nonchè il successivo verbale di gara del 15 febbraio 2005 di aggiudicazione definitiva dell’incanto in favore dell’impresa controinteressata **** s.r.l. I primi due motivi, per la loro connessione logica, possono essere esaminati congiuntamente. Con il primo mezzo, la ditta ricorrente censura gli atti gravati per eccesso di potere per carenza istruttoria, genericità e travisamento dei fatti. La polizza presentata dalla ricorrente non reca, è vero, la parola “semplice” dopo “richiesta”, ma ciò non implica mancata copertura fideiussoria, in quanto la polizza non contrasterebbe con l’art. 30 comma 2 bis L. 10994. Infatti, l’art. 4 delle condizioni di polizza reca espressa dicitura per cui il pagamento delle somme dovute in base alla polizza stessa deve essere effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell’Ente garantito, ed inoltre la garante Società ***** di assicurazioni non godrà del beneficio di preventiva escussione dell’obbligato ai sensi dell’art. 1944 c.c121, d.lgs. Nel secondo motivo13 agosto 2010, n. 141, “la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio”. L’intermediario ha contestato che tale recesso sia stato esercitato in tempo utile, facendo propria l’obiezione già sollevata dal prestatore di servizio, coinvolto nella convenzione di finanziamento, il quale ha sottoscritto con il cliente il contratto per un corso di formazione in data 18 gennaio 2014 e ha respinto l’iniziativa risolutoria del ricorrente denuncia violazione dei principi di massima partecipazione alla gara; violazione in considerazione del fatto che la nota con cui il cliente ha esercitato il relativo diritto è datata in partenza 7 febbraio 2014. La società erogatrice del servizio, evidentemente, ha invocato l’applicazione dell’art. 664 d.lgs. 6 settembre 2005, comma 1n. 206 (codice del consumo), lettera B, della legge 7.8.1990 n. 241. L’esclusione da una pubblica gara potrebbe avere legittimamente luogo solo se rispondente ad un interesse dell’Amministrazionepure richiamato nella scheda contrattuale, che nella specie non sarebbe stato leso prevede che il diritto di recesso sia esercitato dal tenore della garanzia rilasciata dalla ricorrente; mentre, per tale ragione, nel caso di specie l’esclusione sarebbe derivata da un inutile ed ingiustificato formalismo. I due motivi sono fondati, e devono essere accolti. La questione nodale della presente controversia si risolve, alla luce dei motivi di ricorso, nell’interpretazione della polizza depositata dalla ricorrente presso il seggio di gara, e nella sua rispondenza, o non, alle finalità perseguite dal bando di gara, mediante disposizione dettata a pena di esclusione, e che, per quanto qui interessa, imponeva l’operatività della garanzia “entro 15 giorni dalla semplice richiesta della stazione appaltante.” La previsione del bando qui in esame è aderente a quanto disposto dall’art. 4 D.M. 1232004, che ha il seguente tenore: “Escussione della garanzia- Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente consumatore entro il termine di 15 dieci giorni lavorativi dalla sottoscrizione della proposta contrattuale, salva la diversa decorrenza prevista dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 65. ▇▇▇▇ è che la controversia qui dedotta non riguarda il contratto concluso tra il professionista-erogatore del servizio (ossia con lettera raccomandata indirizzata alla sede del garantecorso di formazione) e contenente gli elementi il consumatore, bensì il connesso contratto di credito, concluso tra il consumatore e l’intermediario resistente, erogatore del finanziamento. La facoltà del consumatore di recedere dal contratto di credito, diversamente, è regolamentata dall’art. 125-ter t.u.b., che legittima il consumatore a esercitare tale ius se poenitendi entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal giorno in suo possesso cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste dall’art. 125-bis, 1° comma, t.u.b. Al fine di valutare l’efficacia di quest’ultima iniziativa risolutoria posta in essere dal consumatore è fondamentale, evidentemente, accertare il dies a quo per l'escussione il computo del relativo termine. Anche per questo contratto accessorio alla prestazione principale il ricorrente ha affidato la sua iniziativa risolutoria a una comunicazione di recesso datata in partenza 7 febbraio 2014. Accantonando la questione della garanziadata di ricezione della comunicazione di recesso da parte del destinatario, rimane una grave incertezza in ordine alla data di conclusione del contratto, che scandisce il termine iniziale ai fini del calcolo dello spatium deliberandi di quattordici giorni, legislativamente concesso al consumatore. La scheda contrattuale prodotta in atti non reca, infatti, la data di sottoscrizione, né questa è altrimenti ricavabile dalla documentazione versata in atti o dal confronto tra le prospettazioni rispettivamente formulate dalle parti. Il Garante medesimo intermediario resistente non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale è stato in condizione di cui all'art. 1944 cod. civ. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.” La clausola prendere posizione in questione, da apporre al negozio avente funzione di garanzia, serve pertanto ad evitare ordine alla circostanza che il Comunecontratto sia privo della data di sottoscrizione, in caso declinando la propria responsabilità per tale carenza e limitandosi a osservare che alla sottoscrizione del modulo di violazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara da parte dell’impresa, sia onerato, per conseguire il risarcimento, finanziamento era presente un rappresentante della società convenzionata. Vero è che la mancanza della data di sottoscrizione del preventivo esperimento contratto di un’azione giudiziaria, per sua natura recante un certo margine di aleatorietà, e che, in ogni caso, per salvaguardare i propri diritti, l’Amministrazione sia costretta ad affrontare formalità più gravose che non l’invio di una semplice lettera raccomandata indirizzata alla sede legale del soggetto garante; formalità che, se non rispettate appieno, o non precedute da altri adempimenti preliminari, rendano tale richiesta più difficoltosa e meno certa nei suoi esiti. Ciò è confermato dalla parallela previsione, contenuta sia nella medesima clausola del bando che nel citato D.M. 1232004, del beneficio dell’esonero dalla preventiva escussione, previsto a favore dell’Amministrazione, la quale, per effetto di esso, non sarà neppure onerata di richiedere l’adempimento al debitore prima di potersi rivolgere, al medesimo fine, al garante. Se tale è la funzione della clausola in questione, l’omissione della parola “semplice” nel formulario predisposto dal garante, e sottoscritto dalla ricorrente, prestito non può elidere la causa della clausola, come sopra evidenziatache giovare al cliente ai fini del computo del termine di quattordici giorni. Infatti, essendo presente nell’artl’assenza di un termine iniziale certo da cui muovere per il relativo computo non può condurre a ritenere consumato lo spatium deliberandi offerto al consumatore. 4 della polizza prodotta in sede Considerato che lo ius se poenitendi costituisce uno strumento di gara dalla **** s.p.a. la previsione per cui il pagamento dovuto dal garante sarà effettuato entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta scritta dell’Ente garantitotutela accordato al consumatore, è evidente che, in caso una volta acclarato l’esercizio di inadempimento, il Comune non sarà onerato alla proposizione di preventiva azione giudiziaria o di altre formalità, ma potrà ottenere il risarcimento previa semplice lettera raccomandata inviata al garante; in altri termini, l’Amministrazione, ove ciò si renda necessario, potrà agevolmente esercitare i propri diritti verso il garante, mercè la sola segnalazione dell’inadempimento mediante lettera raccomandata. Se così è, il contenuto della polizza prodotta dalla ricorrente risponde in pieno all’interesse dell’Amministrazione tutelato dalla clausola del bando sopra riportata, la cui portata si è individuata in precedenza. Le parti resistenti, nei rispettivi scritti difensivi, hanno evidenziato le differenze sostanziali tra il negozio fideiussorio e le garanzie atipiche, quali l’assicurazione fideiussoria o cauzionale ed il contatto autonomo di garanzia, ed hanno sostenuto che il bando, prevedendo la presenza della clausola “a semplice richiesta” nelle polizze richieste ai concorrenti, avrebbe richiesto la produzione di queste ultime, atte a garantire gli interessi dell’Amministrazione di più e meglio della fideiussione codicistica, in quanto esse –proprio perchè slegate da vincoli di accessorietà- non recherebbero tra i propri effetti naturali l’opponibilità al creditore, tale diritto da parte del garantelegittimo titolare, delle eccezioni che quest’ultimo potrebbe opporre al debitore principale (art. 1945 c.c.)è onere della controparte, oltre che delle tipiche eccezioni di liberazione del fideiussore (art. 1956 c.c.) e di decadenza dalla garanzia in caso di scadenza dell’obbligazione principale e di mancata proposizione, da parte del creditore, delle proprie istanze verso il debitore principale (art. 1957 c.c.). L’eccezione deve essere disattesa. Come sopra spiegato, l’art. 4 della polizza prodotta in sede di gara dalla ricorrente consente al Comune di ottenere dal garante quanto è dovuto, in caso di inadempimento del garantito, soltanto mediante l’invio di una lettera raccomandata alla sede legale del garante stesso, senza che siano configurabili oneri diversi da quello appena citato (come prevede anche il citato D.M. 1232004). A tale previsione negoziale si affiancano -inserite nello stesso comma primo dell’art. 4- quella che esclude la necessità di preventiva escussione del debitore inadempiente, e quella per cui, sul parallelo piano dei rapporti garante-debitore, sarà sufficiente un semplice avviso inoltrato dal primo al secondo perchè il garante effettui il pagamento in favore del Comune. Inoltre, sul medesimo piano, una volta che abbia soddisfatto i diritti del Comune, il garante può senz’altro –ai sensi del seguente art. 5- conseguire il rimborso delle somme pagate, rivalendosene verso il debitore (che non potrà sollevare eccezioni di sorta), e surrogarsi nei suoi confronti nei diritti già spettanti all’Amministrazione creditrice. Sicchè bisogna concludere che, per la natura della clausola negoziale oggetto della controversia, e per gli altri elementi sopra considerati, la polizza prodotta dalla ricorrente a corredo della propria offerta ha le medesime caratteristiche dei sopra citati negozi di garanzia non informati a vincolo di accessorietà con l’obbligazione principale (e delle cui vicende essi non risentono in senso limitativo del diritto a conseguire il risarcimento); il che è confermato, tra l’altro, da numerosi, ulteriori, elementi evidentemente incompatibili con la fideiussione tipica, quali la qualificazione di “risarcimento” conferita dal formulario approntato dall’assicuratore alla somma da pagarsi in favore del Comune ai sensi secondo comma dell’art. 4, dal brevissimo termine entro cui deve essere effettuato tale pagamento (quindici giorni, come previsto dal D.M. 1232004), nonchè dalla rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Da ciò consegue che, perchè la garanzia possa operare, il Comune non risulta onerato degli adempimenti di cui all’art. 1957 2697 c.c., nè può essere destinatario delle eccezioni contestare la tardività di tale esercizio offrendo la prova del fatto impeditivo o estintivo. ▇▇▇▇ è che avrebbe potuto opporre l’intermediario non ha fornito nessuna risultanza probatoria che potesse tornare utile a quest’ultimo scopo, né ha fornito elementi che potessero consentire al Collegio di pervenire a questo risultato per via indiretta, ad esempio costruendo un rigoroso ragionamento presuntivo. Per conseguenza, in accoglimento della domanda del ricorrente, deve riconoscersi come il debitore principale; e, quanto alla liberazione del fideiussore per obbligazione futura diritto di cui all’art. 1956 c.c., essa risulta esclusa in radice, oltre che dalla mancanza di accessorietà tra obbligazione principale e negozio di garanzia, anche dalla stessa natura del rapporto tra Comune e soggetto partecipante alla gara, che, evidentemente, esclude qualsivoglia concessione recedere dal contratto di credito concluso con l’intermediario resistente sia stato efficacemente esercitato dal primo al secondoricorrente. Deriva da quanto sopra che i provvedimenti gravati non resistono alle censure contenute nei primi due motivi Al ricorrente spetta, infine, il ristoro delle spese di ricorsoassistenza legale utile a far valere le proprie ragioni. Il Collegio reputa equo liquidare, giacchè, l’omissione della dizione “semplice” prima della parola “richiesta” nell’art. 4 della citata polizza non è suscettibile di ledere alcun interesse dell’Amministrazione, ma è, al contrario, conforme al bando di gara ed agli interessi pubblici che con la sua formulazione il Comune ha inteso tutelare. Con il terzo mezzo di gravame la ricorrente ritiene sussistere a carico degli atti impugnati eccesso di potere per disparità di trattamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Essa deduce che vi sarebbe stata disparità di trattamento rispetto a quanto deciso dal seggio di gara per la concorrente **** s.r.l., la cui polizza pure non presentava la dizione “a semplice” prima di “richiesta”, ma la cui offerta è stata giudicata ammissibile, perché si sarebbe trattato, in quel caso, di mero errore materiale. La difesa della controinteressata eccepisce, sul punto, che la ricorrente non avrebbe interesse a svolgere tale censura, perchè l’avvenuta esclusione della **** s.r.l. sarebbe irrilevante. L’eccezione è palesemente infondata, poichè la questione della mancata esclusione di un terzo è stata dedotta unicamente quale parametro cui riferirsi per adombrare un presunto vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto all’esclusione subita dalla favore del ricorrente, che versava nelle medesime condizionia questo titolo, e dunque, in relazione alla formulazione del motivo in esame, costituisce necessario presupposto, senza il quale il mezzo risulterebbe inammissibile. Ciò premesso, osserva il Collegio che anche detto motivo è fondato, e deve essere accolto. Alle pagine 2-3 del verbale l’importo di gara del 3 febbraio 2005 si legge espressamente che la **** s.r.l. ha prodotto polizza conforme allo schema di cui al ridetto D.M. 1232004, anche se in detto documento non era stata inserita, per errore materiale, la locuzione “a semplice”, e ciò perchè su di un documento allegato a detta polizza era presente la clausola per la quale la Società garante si obbligava ad effettuare il pagamento delle somme dovute entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante. In effetti, l’allegato alla polizza prodotta in sede di gara dalla **** s.r.leuro 200,00., prevede la rinuncia, da parte del garante, al beneficio della preventiva escussione, nonchè l’obbligo di questi “ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante”. Risulta, allora, evidente da quanto detto nell’esaminare i primi due motivi di ricorso, che la polizza rilasciata dalla **** s.r.l., aveva contenuto sostanzialmente eguale a quella prodotta dalla ricorrente, rispondente a quanto imposto dal bando di gara; e che, tuttavia, in quella circostanza il seggio di gara aveva correttamente inteso il senso e il valore della polizza in questione, e l’aveva ritenuta conforme al bando di gara, ammettendo la citata società a concorrere; cosa che non aveva fatto, in eguali condizioni, per l’impresa ricorrente. Pertanto sussiste il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento lamentato dalla ricorrente. In definitiva, i tre motivi d’impugnazione devono essere accolti, con il conseguente annullamento degli atti gravati. Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, osserva il Collegio che essa è del tutto indeterminata, e che per questo deve essere dichiarata inammissibile. Conclusivamente, il ricorso, per la sua parte demolitoria, è fondato e deve essere accolto, mentre va dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento dei danni. In relazione agli specifici profili della controversia si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti.
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DIRITTO. Il ricorso è fondato, e va accoltoIn via pregiudiziale vanno affrontate le questioni di rito sollevate dell’amministrazione resistente. Con il gravame Deduce in epigrafe la **** s.p.a. ha impugnato il verbale di gara del tre febbraio 2005, relativo all’appalto di fornitura di autocarri con permuta necessari per l’esecuzione dei lavori affidati alla **** indetto dal Comune di Palermo, con importo a base d’asta di Euro 367.000.000, nella parte in cui il seggio di gara ha disposto l’esclusione della ricorrente “poichè la polizza assicurativa non riporta la clausola “a semplice” richiesta scritta della stazione appaLtante così come previsto dall’art. 30 comma 2_is della L. 10994 e successive modifiche e integrazioni ed espressamente richiesto dal bando di gara”, nonchè il successivo verbale di gara del 15 febbraio 2005 di aggiudicazione definitiva dell’incanto in favore dell’impresa controinteressata **** s.r.l. I primi due motivi, per la loro connessione logica, possono essere esaminati congiuntamente. Con il primo mezzo, la ditta ricorrente censura gli atti gravati per eccesso di potere per carenza istruttoria, genericità e travisamento dei fatti. La polizza presentata dalla ricorrente non reca, è vero, la parola “semplice” dopo “richiesta”, ma ciò non implica mancata copertura fideiussoria, in quanto la polizza non contrasterebbe con l’art. 30 comma 2 bis L. 10994. Infatti, l’art. 4 delle condizioni di polizza reca espressa dicitura per cui il pagamento delle somme dovute in base alla polizza stessa deve essere effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell’Ente garantito, ed inoltre la garante Società ***** di assicurazioni non godrà del beneficio di preventiva escussione dell’obbligato ai sensi dell’art. 1944 c.c. Nel secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dei principi di massima partecipazione alla gara; violazione dell’art. 6, comma 1, lettera B, della legge 7.8.1990 n. 241. L’esclusione da una pubblica gara potrebbe avere legittimamente luogo solo se rispondente ad un interesse dell’Amministrazione, che nella specie non sarebbe stato leso dal tenore della garanzia rilasciata dalla ricorrente; mentre, per tale ragione, nel caso di specie l’esclusione sarebbe derivata da un inutile ed ingiustificato formalismo. I due motivi sono fondati, e devono essere accolti. La questione nodale della presente controversia si risolve, alla luce dei motivi di ricorso, nell’interpretazione della polizza depositata dalla ricorrente presso il seggio di gara, e nella sua rispondenza, o non, alle finalità perseguite dal bando di gara, mediante disposizione dettata a pena di esclusione, e che, per quanto qui interessa, imponeva l’operatività della garanzia “entro 15 giorni dalla semplice richiesta della stazione appaltante.” La previsione del bando qui in esame è aderente a quanto disposto dall’art. 4 D.M. 1232004, che ha il seguente tenore: “Escussione della garanzia- Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 (ossia con lettera raccomandata indirizzata alla sede del garante) e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.” La clausola in questione, da apporre al negozio avente funzione di garanzia, serve pertanto ad evitare che il Comune, in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara da parte dell’impresa, sia onerato, per conseguire il risarcimento, del preventivo esperimento di un’azione giudiziaria, per sua natura recante un certo margine di aleatorietà, e che, in ogni caso, per salvaguardare i propri diritti, l’Amministrazione sia costretta ad affrontare formalità più gravose che non l’invio di una semplice lettera raccomandata indirizzata alla sede legale del soggetto garante; formalità che, se non rispettate appieno, o non precedute da altri adempimenti preliminari, rendano tale richiesta più difficoltosa e meno certa nei suoi esiti. Ciò è confermato dalla parallela previsione, contenuta sia nella medesima clausola del bando che nel citato D.M. 1232004, del beneficio dell’esonero dalla preventiva escussione, previsto a favore dell’Amministrazione, la quale, per effetto di esso, non sarà neppure onerata di richiedere l’adempimento al debitore prima di potersi rivolgere, al medesimo fine, al garante. Se tale è la funzione della clausola in questione, l’omissione della parola “semplice” nel formulario predisposto dal garante, e sottoscritto dalla ricorrente, non può elidere la causa della clausola, come sopra evidenziata. Infatti, essendo presente nell’art. 4 della polizza prodotta in sede di gara dalla **** s.p.a. la previsione per cui il pagamento dovuto dal garante sarà effettuato entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta scritta dell’Ente garantito, è evidente che, in caso di inadempimento, il Comune non sarà onerato alla proposizione di preventiva azione giudiziaria o di altre formalità, ma potrà ottenere il risarcimento previa semplice lettera raccomandata inviata al garante; in altri termini, l’Amministrazione, ove ciò si renda necessario, potrà agevolmente esercitare i propri diritti verso il garante, mercè la sola segnalazione dell’inadempimento mediante lettera raccomandata. Se così è, il contenuto della polizza prodotta dalla ricorrente risponde in pieno all’interesse dell’Amministrazione tutelato dalla clausola del bando sopra riportata, la cui portata si è individuata in precedenza. Le parti resistenti, nei rispettivi scritti difensivi, hanno evidenziato le differenze sostanziali tra il negozio fideiussorio e le garanzie atipiche, quali l’assicurazione fideiussoria o cauzionale ed il contatto autonomo di garanzia, ed hanno sostenuto che il bando, prevedendo la presenza della clausola “a semplice richiesta” nelle polizze richieste ai concorrenti, avrebbe richiesto la produzione di queste ultime, atte a garantire gli interessi dell’Amministrazione di più e meglio della fideiussione codicistica, in quanto esse –proprio perchè slegate da vincoli di accessorietà- non recherebbero tra i propri effetti naturali l’opponibilità al creditore, da parte del garante, delle eccezioni che quest’ultimo potrebbe opporre al debitore principale (art. 1945 c.c.), oltre che delle tipiche eccezioni di liberazione del fideiussore (art. 1956 c.c.) e di decadenza dalla garanzia in caso di scadenza dell’obbligazione principale e di mancata proposizione, da parte del creditore, delle proprie istanze verso il debitore principale (art. 1957 c.c.). L’eccezione deve essere disattesa. Come sopra spiegato, l’art. 4 della polizza prodotta in sede di gara dalla ricorrente consente al Comune di ottenere dal garante quanto è dovuto, in caso di inadempimento del garantito, soltanto mediante l’invio di una lettera raccomandata alla sede legale del garante stesso, senza che siano configurabili oneri diversi da quello appena citato (come prevede anche il citato D.M. 1232004). A tale previsione negoziale si affiancano -inserite nello stesso comma primo dell’art. 4- quella che esclude la necessità di preventiva escussione del debitore inadempiente, e quella per cui, sul parallelo piano dei rapporti garante-debitore, sarà sufficiente un semplice avviso inoltrato dal primo al secondo perchè il garante effettui il pagamento in favore del Comune. Inoltre, sul medesimo piano, una volta che abbia soddisfatto i diritti del Comune, il garante può senz’altro –ai sensi del seguente art. 5- conseguire il rimborso delle somme pagate, rivalendosene verso il debitore (che non potrà sollevare eccezioni di sorta), e surrogarsi nei suoi confronti nei diritti già spettanti all’Amministrazione creditrice. Sicchè bisogna concludere che, per la natura della clausola negoziale oggetto della controversia, e per gli altri elementi sopra considerati, la polizza prodotta dalla ricorrente a corredo della propria offerta ha le medesime caratteristiche dei sopra citati negozi di garanzia non informati a vincolo di accessorietà con l’obbligazione principale (e delle cui vicende essi non risentono in senso limitativo del diritto a conseguire il risarcimento); il che è confermato, tra l’altro, da numerosi, ulteriori, elementi evidentemente incompatibili con la fideiussione tipica, quali la qualificazione di “risarcimento” conferita dal formulario approntato dall’assicuratore alla somma da pagarsi in favore del Comune ai sensi dell’art. 4, dal brevissimo termine entro cui deve essere effettuato tale pagamento (quindici giorni, come previsto dal D.M. 1232004), nonchè dalla rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Da ciò consegue che, perchè la garanzia possa operare, il Comune non risulta onerato degli adempimenti di cui all’art. 1957 c.c., nè può essere destinatario delle eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale; e, quanto alla liberazione del fideiussore per obbligazione futura di cui all’art. 1956 c.c., essa risulta esclusa in radice, oltre che dalla mancanza di accessorietà tra obbligazione principale e negozio di garanzia, anche dalla stessa natura del rapporto tra Comune e soggetto partecipante alla gara, che, evidentemente, esclude qualsivoglia concessione di credito dal primo al secondo. Deriva da quanto sopra che i provvedimenti gravati non resistono alle censure contenute nei primi due motivi di ricorso, giacchè, l’omissione della dizione “semplice” prima della parola “richiesta” nell’art. 4 della citata polizza non è suscettibile di ledere alcun interesse dell’Amministrazione, ma è, al contrario, conforme al bando di gara ed agli interessi pubblici che con la sua formulazione il Comune ha inteso tutelare. Con il terzo mezzo di gravame la ricorrente ritiene sussistere a carico degli atti impugnati eccesso di potere per disparità di trattamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Essa deduce che vi sarebbe stata disparità di trattamento rispetto a quanto deciso dal seggio di gara per la concorrente **** s.r.l., la cui polizza pure non presentava la dizione “a semplice” prima di “richiesta”, ma la cui offerta è stata giudicata ammissibile, perché si sarebbe trattato, in quel caso, di mero errore materiale. La difesa della controinteressata eccepisce, sul punto, che la ricorrente non avrebbe interesse all’impugnazione in quanto, sebbene sino al 31/12/2004 la medesima abbia gestito parte dei servizi affidati in via diretta alla ▇▇.▇▇.▇▇., a svolgere tale censurapartire dal 1/1/2005 la gestione degli stessi è cessata, perchè l’avvenuta esclusione della **** s.r.l. sarebbe irrilevantee l’istante non ha dimostrato di avere in concreto risorse sufficienti per assicurare il proseguimento dell’attività, dato che il suo personale è stato interamente assorbito dalla suddetta società pubblica. L’eccezione è palesemente infondata. In base ad un consolidato principio giurisprudenziale gli imprenditori che svolgono la propria attività nel medesimo ambito economico cui si riferisce l’oggetto del contratto, poichè la questione della mancata esclusione vantano un interesse qualificato ad impugnare l’atto con cui l’amministrazione decide di un terzo aggiudicare il contratto stesso a trattativa privata (cfr. ex plurimis, T.A.R. Sardegna 11/6/2003 n°738, nonché Cons. Stato IV Sez., 15/2/2003 n°952, V Sez., 19/3/1999 n°292). Nel caso di specie, è stata dedotta unicamente quale parametro cui riferirsi per adombrare un presunto vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto all’esclusione subita dalla ricorrente, che versava nelle medesime condizioni, e dunque, in relazione alla formulazione del motivo in esame, costituisce necessario presupposto, senza il quale il mezzo risulterebbe inammissibile. Ciò premesso, osserva il Collegio che anche detto motivo è fondato, e deve essere accolto. Alle pagine 2-3 del verbale di gara del 3 febbraio 2005 si legge espressamente indubbio che la **** s.r.lOltrans Service soc. ha prodotto polizza conforme allo schema di coop. a r.l. operi nel settore dei servizi socio-assistenziali, tanto è vero che, come riconosce la stessa amministrazione (memoria difensiva depositata in data 19/1/2005) parte delle attività cui si riferiscono le deliberazioni impugnate erano gestite, sino al ridetto D.M. 123200431/12/2004, anche se in detto documento non era stata inseritadalla stessa cooperativa, per errore materialecui non è seriamente contestabile la sua legittimazione a proporre l’odierno gravame. D’altra parte, la locuzione “a semplice”è irrilevante, e ciò perchè su ai fini di un documento allegato a detta polizza era presente la clausola per la quale la Società garante si obbligava ad effettuare il pagamento delle somme dovute entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante. In effettiche trattasi, l’allegato alla polizza prodotta ogni verifica in sede di gara dalla **** s.r.l., prevede la rinunciaordine all’attuale possesso, da parte di quest’ultima, delle risorse economiche ed umane occorrenti per lo svolgimento dei servizi assegnati a trattativa privata. L’interesse nella specie azionato dalla ricorrente non è quello ad aggiudicarsi l’appalto, bensì quello strumentale a che i servizi siano affidati mediante gara, alla quale la medesima aspira a partecipare. Il Comune deduce ancora l’irricevibilità del garante, al beneficio della preventiva escussione, nonchè l’obbligo di questi “ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante”. Risulta, allora, evidente da quanto detto nell’esaminare i primi due motivi di ricorso, che in quanto la polizza rilasciata lesione sarebbe derivata in via immediata alla ricorrente dalla **** s.r.l., aveva contenuto sostanzialmente eguale a quella prodotta dalla ricorrente, rispondente a quanto imposto dal bando di gara; e che, tuttavia, delibera consiliare n° 37 del 13/5/2004 con cui l’ente ha deciso la costituzione della società pubblica cui affidare in quella circostanza il seggio di gara aveva correttamente inteso il senso e il valore della polizza in questione, e l’aveva ritenuta conforme al bando di gara, ammettendo la citata società a concorrere; cosa che non aveva fatto, in eguali condizioni, per l’impresa ricorrente. Pertanto sussiste il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento lamentato dalla ricorrente. In definitiva, i tre motivi d’impugnazione devono essere accolti, con il conseguente annullamento degli atti gravati. Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, osserva il Collegio che essa è del tutto indeterminata, e che per questo deve essere dichiarata inammissibile. Conclusivamente, il ricorso, per la sua parte demolitoria, è fondato e deve essere accoltovia diretta numerosi servizi pubblici, mentre va dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento dei danni. In relazione agli specifici profili della controversia si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra tutte le partisuccessive deliberazioni nn°103 e 104 del 3/12/2004 sarebbero atti meramente consequenziali.
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DIRITTO. Il ricorso contratto di appalto è fondatoun negozio bilaterale, e va accolto. Con il gravame in epigrafe la **** s.p.a. ha impugnato il verbale sinallagmatico, col quale l’appaltatore si obbliga, a fronte di gara del tre febbraio 2005un corrispettivo, relativo all’appalto al compimento di fornitura di autocarri con permuta necessari per l’esecuzione dei lavori affidati alla **** indetto dal Comune di Palermoun’opera, con importo a base d’asta di Euro 367.000.000, nella parte in cui il seggio di gara ha disposto l’esclusione della ricorrente “poichè la polizza assicurativa non riporta la clausola “a semplice” richiesta scritta della stazione appaLtante così come previsto dall’art. 30 comma 2_is della L. 10994 gestione e successive modifiche e integrazioni ed espressamente richiesto dal bando di gara”, nonchè il successivo verbale di gara del 15 febbraio 2005 di aggiudicazione definitiva dell’incanto in favore dell’impresa controinteressata **** s.r.l. I primi due motivi, per la loro connessione logica, possono essere esaminati congiuntamente. Con il primo mezzo, la ditta ricorrente censura gli atti gravati per eccesso di potere per carenza istruttoria, genericità e travisamento dei fattimezzi propri. La polizza presentata dalla ricorrente non reca, è vero, la parola “semplice” dopo “richiesta”, ma ciò non implica mancata copertura fideiussoria, disciplina sulla garanzia dell’appaltatore si distingue in quanto la polizza non contrasterebbe con l’art. 30 comma 2 bis L. 10994. Infatti, l’art. 4 delle condizioni di polizza reca espressa dicitura per cui il pagamento delle somme dovute in base alla polizza stessa deve essere effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell’Ente garantito, ed inoltre la garante Società ***** di assicurazioni non godrà del beneficio di preventiva escussione dell’obbligato ai sensi dell’art. 1944 c.c. Nel secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dei principi di massima partecipazione alla gara; violazione dell’art. 6, comma 1, lettera B, della legge 7.8.1990 n. 241. L’esclusione da una pubblica gara potrebbe avere legittimamente luogo solo se rispondente ad un interesse dell’Amministrazione, che nella specie non sarebbe stato leso dal tenore della garanzia rilasciata dalla ricorrente; mentre, per tale ragione, nel caso di specie l’esclusione sarebbe derivata da un inutile ed ingiustificato formalismo. I due motivi sono fondati, difformità e devono essere accolti. La questione nodale della presente controversia si risolve, alla luce dei motivi di ricorso, nell’interpretazione della polizza depositata dalla ricorrente presso il seggio di gara, e nella sua rispondenza, o non, alle finalità perseguite dal bando di gara, mediante disposizione dettata a pena di esclusione, e che, per quanto qui interessa, imponeva l’operatività della garanzia “entro 15 giorni dalla semplice richiesta della stazione appaltante.” La previsione del bando qui in esame è aderente a quanto disposto dall’art. 4 D.M. 1232004, che ha il seguente tenore: “Escussione della garanzia- Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 vizi dell’opera (ossia con lettera raccomandata indirizzata alla sede del garante) e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.” La clausola in questione, da apporre al negozio avente funzione di garanzia, serve pertanto ad evitare che il Comune, in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara da parte dell’impresa, sia onerato, per conseguire il risarcimento, del preventivo esperimento di un’azione giudiziaria, per sua natura recante un certo margine di aleatorietà, e che, in ogni caso, per salvaguardare i propri diritti, l’Amministrazione sia costretta ad affrontare formalità più gravose che non l’invio di una semplice lettera raccomandata indirizzata alla sede legale del soggetto garante; formalità che, se non rispettate appieno, o non precedute da altri adempimenti preliminari, rendano tale richiesta più difficoltosa e meno certa nei suoi esiti. Ciò è confermato dalla parallela previsione, contenuta sia nella medesima clausola del bando che nel citato D.M. 1232004, del beneficio dell’esonero dalla preventiva escussione, previsto a favore dell’Amministrazione, la quale, per effetto di esso, non sarà neppure onerata di richiedere l’adempimento al debitore prima di potersi rivolgere, al medesimo fine, al garante. Se tale è la funzione della clausola in questione, l’omissione della parola “semplice” nel formulario predisposto dal garante, e sottoscritto dalla ricorrente, non può elidere la causa della clausola, come sopra evidenziata. Infatti, essendo presente nell’art. 4 della polizza prodotta in sede di gara dalla **** s.p.a. la previsione per cui il pagamento dovuto dal garante sarà effettuato entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta scritta dell’Ente garantito, è evidente che, in caso di inadempimento, il Comune non sarà onerato alla proposizione di preventiva azione giudiziaria o di altre formalità, ma potrà ottenere il risarcimento previa semplice lettera raccomandata inviata al garante; in altri termini, l’Amministrazione, ove ciò si renda necessario, potrà agevolmente esercitare i propri diritti verso il garante, mercè la sola segnalazione dell’inadempimento mediante lettera raccomandata. Se così è, il contenuto della polizza prodotta dalla ricorrente risponde in pieno all’interesse dell’Amministrazione tutelato dalla clausola del bando sopra riportata, la cui portata si è individuata in precedenza. Le parti resistenti, nei rispettivi scritti difensivi, hanno evidenziato le differenze sostanziali tra il negozio fideiussorio e le garanzie atipiche, quali l’assicurazione fideiussoria o cauzionale ed il contatto autonomo di garanzia, ed hanno sostenuto che il bando, prevedendo la presenza della clausola “a semplice richiesta” nelle polizze richieste ai concorrenti, avrebbe richiesto la produzione di queste ultime, atte a garantire gli interessi dell’Amministrazione di più e meglio della fideiussione codicistica, in quanto esse –proprio perchè slegate da vincoli di accessorietà- non recherebbero tra i propri effetti naturali l’opponibilità al creditore, da parte del garante, delle eccezioni che quest’ultimo potrebbe opporre al debitore principale (art. 1945 c.c.), oltre che delle tipiche eccezioni di liberazione del fideiussore (art. 1956 1667 c.c.) e di decadenza dalla garanzia rovina e difetti delle cose Io sottoscritto , residente in caso di scadenza dell’obbligazione principale e di mancata proposizione, da parte del creditorevia , delle proprie istanze verso il debitore principale (art. 1957 c.c.). L’eccezione deve essere disattesa. Come sopra spiegato, l’art. 4 della polizza prodotta in sede di gara dalla ricorrente consente al Comune di ottenere dal garante quanto è dovuto, in caso di inadempimento del garantito, soltanto mediante l’invio di una lettera raccomandata alla sede legale del garante stesso, senza che siano configurabili oneri diversi da quello appena citato (come prevede anche il citato D.M. 1232004). A tale previsione negoziale si affiancano -inserite nello stesso comma primo dell’art. 4- quella che esclude la necessità di preventiva escussione del debitore inadempiente, e quella per cui, sul parallelo piano dei rapporti garante-debitore, sarà sufficiente un semplice avviso inoltrato dal primo al secondo perchè il garante effettui il pagamento in favore del Comune. Inoltre, sul medesimo piano, una volta che abbia soddisfatto i diritti del Comune, il garante può senz’altro –ai sensi del seguente art. 5- conseguire il rimborso delle somme pagate, rivalendosene verso il debitore (che non potrà sollevare eccezioni di sorta), e surrogarsi nei suoi confronti nei diritti già spettanti all’Amministrazione creditrice. Sicchè bisogna concludere che, per la natura della clausola negoziale oggetto della controversia, e per gli altri elementi sopra considerati, la polizza prodotta dalla ricorrente a corredo della propria offerta ha le medesime caratteristiche dei sopra citati negozi di garanzia non informati a vincolo di accessorietà con l’obbligazione principale (e delle cui vicende essi non risentono in senso limitativo del diritto a conseguire il risarcimento); il che è confermato, tra l’altro, da numerosi, ulteriori, elementi evidentemente incompatibili con la fideiussione tipica, quali la qualificazione di “risarcimento” conferita dal formulario approntato dall’assicuratore alla somma da pagarsi in favore del Comune informato ai sensi dell’art. 4, dal brevissimo termine entro co. 3, D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui deve essere effettuato tale pagamento (quindici giorniagli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come previsto dal D.M. 1232004da atto allegato, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente procedimento e nella eventuale fase esecutiva o di opposizione, l’avv. (C.F , e-mail , fax diffide, transigere, conciliare, riscuotere somme trattenendole in conto spese e competenze tutte, rinunciare agli atti del giudizio ed alla eventuale esecuzione, nonché compiere quanto possa occorrere per il completamento e la definizione dell’incarico affidato, con espressa e preventiva ratifica di ogni suo atto e/o operato. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ presso il di lui studio, in ( ), nonchè dalla rinuncia Via n. Dichiaro altresì, di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. n. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei relativi dati. Luogo e data Visto per autentica della firma Avv. immobili (1669 c.c.) ▇▇▇▇▇▇, da quanto esposto, emerge che l’alterazione provocata dalle piogge, pur non incidendo sulla stabilità dell’opera, limita la funzionalità dell’immobile e ne compromette l’abitabilità. In particolare la Suprema Corte di Cassazione, Sezione , con sentenza n. , del garante al beneficio della preventiva escussione , ha statuito che . Sussiste pertanto nesso eziologico tra i vizi dell’opera di ristrutturazione e i danni cagionati a seguito dei descritti eventi atmosferici. In particolare, prima del debitore principaleverificarsi del temporale che ha interessato il comune di , in data , non era possibile scoprire il vizio dell’opera, poiché . Da ciò consegue chediscende che risulta legittima la pretesa dell’odierno convenuto al risarcimento del danno, perchè la garanzia possa operarepoiché . Tanto premesso, il Comune non risulta onerato degli adempimenti di cui all’artSig. 1957 c.c, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, La Società S.r.l., nè può essere destinatario delle eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale; e, quanto alla liberazione in persona del fideiussore per obbligazione futura di cui all’art. 1956 c.cl.r.p.t., essa risulta esclusa P.I. e C.F. , con sede legale in radice, oltre che dalla mancanza alla via , n. a comparire il giorno ore di accessorietà tra obbligazione principale e negozio rito innanzi all’intestato Tribunale di garanzia, anche dalla stessa natura del rapporto tra Comune e soggetto partecipante alla gara, che, evidentemente, esclude qualsivoglia concessione di credito dal primo al secondo. Deriva da quanto sopra che i provvedimenti gravati non resistono alle censure contenute nei primi due motivi di ricorso, giacchè, l’omissione della dizione “semplice” prima della parola “richiesta” nell’art. 4 della citata polizza non è suscettibile di ledere alcun interesse dell’Amministrazione, ma è, al contrario, conforme al bando di gara ed agli interessi pubblici che con la sua formulazione il Comune ha inteso tutelare. Con il terzo mezzo di gravame la ricorrente ritiene sussistere a carico degli atti impugnati eccesso di potere per disparità di trattamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Essa deduce che vi sarebbe stata disparità di trattamento rispetto a quanto deciso dal seggio di gara per la concorrente **** s.r.l., la cui polizza pure non presentava la dizione “a semplice” prima di “richiesta”, ma la cui offerta è stata giudicata ammissibile, perché si sarebbe trattato, in quel caso, di mero errore materiale. La difesa della controinteressata eccepisce, sul punto, che la ricorrente non avrebbe interesse a svolgere tale censura, perchè l’avvenuta esclusione della **** s.r.l. sarebbe irrilevante. L’eccezione è palesemente infondata, poichè la questione della mancata esclusione di un terzo è stata dedotta unicamente quale parametro cui riferirsi per adombrare un presunto vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto all’esclusione subita dalla ricorrente, che versava nelle medesime condizioni, e dunque, in relazione alla formulazione del motivo in esame, costituisce necessario presupposto, senza il quale il mezzo risulterebbe inammissibile. Ciò premesso, osserva il Collegio che anche detto motivo è fondato, e deve essere accolto. Alle pagine 2-3 del verbale di gara del 3 febbraio 2005 si legge espressamente che la **** s.r.l. ha prodotto polizza conforme allo schema di cui al ridetto D.M. 1232004, anche se in detto documento non era stata inseritagiudice designando, per errore materialel’accoglimento delle seguenti conclusioni: Piaccia a Codesto ▇▇▇.▇▇ Tribunale, la locuzione “a semplice”, e ciò perchè su di un documento allegato a detta polizza era presente la clausola per la quale la Società garante si obbligava ad effettuare il pagamento delle somme dovute entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante. In effetti, l’allegato alla polizza prodotta in sede di gara dalla **** s.r.l., prevede la rinuncia, da parte del garante, al beneficio della preventiva escussione, nonchè l’obbligo di questi “ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante”. Risulta, allora, evidente da quanto detto nell’esaminare i primi due motivi di ricorso, che la polizza rilasciata dalla **** s.r.l., aveva contenuto sostanzialmente eguale a quella prodotta dalla ricorrente, rispondente a quanto imposto dal bando di gara; e che, tuttavia, in quella circostanza il seggio di gara aveva correttamente inteso il senso e il valore della polizza in questione, e l’aveva ritenuta conforme al bando di gara, ammettendo la citata società a concorrere; cosa che non aveva fatto, in eguali condizioni, per l’impresa ricorrente. Pertanto sussiste il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento lamentato dalla ricorrente. In definitiva, i tre motivi d’impugnazione devono essere accolti, con il conseguente annullamento degli atti gravati. Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, osserva il Collegio che essa è del tutto indeterminata, e che per questo deve essere dichiarata inammissibile. Conclusivamente, il ricorso, per la sua parte demolitoria, è fondato e deve essere accolto, mentre va dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento dei danni. In relazione agli specifici profili della controversia si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti.contrariis reiectis:
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DIRITTO. Il ricorso difetto di sottoscrizione del contratto di apertura di credito risulta pacifico tra le parti. E’, invece, allegato alle controdeduzioni il contratto di conto corrente, stipulato in data 21/04/2011, completo di sottoscrizione della cliente. La ricorrente dichiara di aver ripetutamente chiesto all’intermediario la consegna dei documenti contrattuale completa di sottoscrizione ed espone che, a seguito della richiesta del 19/02/2015, l’intermediario le comunicava la revoca della linea di credito e successivamente il “trasferimento alle sofferenze di istituto”. Il Collegio deve soffermarsi su due profili. In primo luogo, la validità del contratto di apertura di credito, in difetto di forma per scrittura privata. Viene qui in rilievo l’art. 117, comma 1, TUB a tenore del quale “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è fondato, e va accolto. Con il gravame in epigrafe la **** s.p.a. ha impugnato il verbale di gara del tre febbraio 2005, relativo all’appalto di fornitura di autocarri con permuta necessari per l’esecuzione dei lavori affidati alla **** indetto dal Comune di Palermo, con importo a base d’asta di Euro 367.000.000, nella parte in cui il seggio di gara ha disposto l’esclusione della ricorrente “poichè la polizza assicurativa non riporta la clausola “a sempliceconsegnato al cliente” richiesta scritta della stazione appaLtante così come previsto (articolo richiamato dall’art. 30 comma 2_is della L. 10994 e successive modifiche e integrazioni ed espressamente richiesto dal bando 124 in materia di gara”, nonchè il successivo verbale contratti di gara del 15 febbraio 2005 di aggiudicazione definitiva dell’incanto in favore dell’impresa controinteressata **** s.r.lcredito al consumo). I primi due motiviSi tratta, per la loro connessione logicaconsolidata giurisprudenza del Collegio (v. da ultimo dec. n. 158/15), possono essere esaminati congiuntamente. Con di una forma ad substantiam actus, sicché il primo mezzodifetto della sottoscrizione, la ditta ricorrente censura gli atti gravati per eccesso ossia di potere per carenza istruttoria, genericità e travisamento dei fatti. La polizza presentata dalla ricorrente non reca, è vero, la parola “semplice” dopo “richiesta”, ma ciò non implica mancata copertura fideiussoria, in quanto la polizza non contrasterebbe con l’art. 30 comma 2 bis L. 10994. Infatti, l’art. 4 delle condizioni di polizza reca espressa dicitura per cui il pagamento delle somme dovute in base alla polizza stessa deve essere effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell’Ente garantito, ed inoltre la garante Società ***** di assicurazioni non godrà del beneficio di preventiva escussione dell’obbligato una scrittura privata ai sensi dell’art. 1944 c.c. Nel secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dei principi di massima partecipazione alla gara; violazione dell’art. 6, comma 1, lettera B, della legge 7.8.1990 n. 241. L’esclusione da una pubblica gara potrebbe avere legittimamente luogo solo se rispondente ad un interesse dell’Amministrazione, che nella specie non sarebbe stato leso dal tenore della garanzia rilasciata dalla ricorrente; mentre, per tale ragione, nel caso di specie l’esclusione sarebbe derivata da un inutile ed ingiustificato formalismo. I due motivi sono fondati, e devono essere accolti. La questione nodale della presente controversia si risolve, alla luce dei motivi di ricorso, nell’interpretazione della polizza depositata dalla ricorrente presso il seggio di gara, e nella sua rispondenza, o non, alle finalità perseguite dal bando di gara, mediante disposizione dettata a pena di esclusione, e che, per quanto qui interessa, imponeva l’operatività della garanzia “entro 15 giorni dalla semplice richiesta della stazione appaltante.” La previsione del bando qui in esame è aderente a quanto disposto dall’art. 4 D.M. 1232004, che ha il seguente tenore: “Escussione della garanzia- Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 (ossia con lettera raccomandata indirizzata alla sede del garante) e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.” La clausola in questione, da apporre al negozio avente funzione di garanzia, serve pertanto ad evitare che il Comune, in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara da parte dell’impresa, sia onerato, per conseguire il risarcimento, del preventivo esperimento di un’azione giudiziaria, per sua natura recante un certo margine di aleatorietà, e che, in ogni caso, per salvaguardare i propri diritti, l’Amministrazione sia costretta ad affrontare formalità più gravose che non l’invio di una semplice lettera raccomandata indirizzata alla sede legale del soggetto garante; formalità che, se non rispettate appieno, o non precedute da altri adempimenti preliminari, rendano tale richiesta più difficoltosa e meno certa nei suoi esiti. Ciò è confermato dalla parallela previsione, contenuta sia nella medesima clausola del bando che nel citato D.M. 1232004, del beneficio dell’esonero dalla preventiva escussione, previsto a favore dell’Amministrazione, la quale, per effetto di esso, non sarà neppure onerata di richiedere l’adempimento al debitore prima di potersi rivolgere, al medesimo fine, al garante. Se tale è la funzione della clausola in questione, l’omissione della parola “semplice” nel formulario predisposto dal garante, e sottoscritto dalla ricorrente, non può elidere la causa della clausola, come sopra evidenziata. Infatti, essendo presente nell’art. 4 della polizza prodotta in sede di gara dalla **** s.p.a. la previsione per cui il pagamento dovuto dal garante sarà effettuato entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta scritta dell’Ente garantito, è evidente che, in caso di inadempimento, il Comune non sarà onerato alla proposizione di preventiva azione giudiziaria o di altre formalità, ma potrà ottenere il risarcimento previa semplice lettera raccomandata inviata al garante; in altri termini, l’Amministrazione, ove ciò si renda necessario, potrà agevolmente esercitare i propri diritti verso il garante, mercè la sola segnalazione dell’inadempimento mediante lettera raccomandata. Se così è, il contenuto della polizza prodotta dalla ricorrente risponde in pieno all’interesse dell’Amministrazione tutelato dalla clausola del bando sopra riportata, la cui portata si è individuata in precedenza. Le parti resistenti, nei rispettivi scritti difensivi, hanno evidenziato le differenze sostanziali tra il negozio fideiussorio e le garanzie atipiche, quali l’assicurazione fideiussoria o cauzionale ed il contatto autonomo di garanzia, ed hanno sostenuto che il bando, prevedendo la presenza della clausola “a semplice richiesta” nelle polizze richieste ai concorrenti, avrebbe richiesto la produzione di queste ultime, atte a garantire gli interessi dell’Amministrazione di più e meglio della fideiussione codicistica, in quanto esse –proprio perchè slegate da vincoli di accessorietà- non recherebbero tra i propri effetti naturali l’opponibilità al creditore, da parte del garante, delle eccezioni che quest’ultimo potrebbe opporre al debitore principale (art. 1945 c.c.), oltre che delle tipiche eccezioni di liberazione del fideiussore (art. 1956 c.c.) e di decadenza dalla garanzia in caso di scadenza dell’obbligazione principale e di mancata proposizione, da parte del creditore, delle proprie istanze verso il debitore principale (art. 1957 c.c.). L’eccezione deve essere disattesa. Come sopra spiegato, l’art. 4 della polizza prodotta in sede di gara dalla ricorrente consente al Comune di ottenere dal garante quanto è dovuto, in caso di inadempimento del garantito, soltanto mediante l’invio di una lettera raccomandata alla sede legale del garante stesso, senza che siano configurabili oneri diversi da quello appena citato (come prevede anche il citato D.M. 1232004). A tale previsione negoziale si affiancano -inserite nello stesso comma primo dell’art. 4- quella che esclude la necessità di preventiva escussione del debitore inadempiente, e quella per cui, sul parallelo piano dei rapporti garante-debitore, sarà sufficiente un semplice avviso inoltrato dal primo al secondo perchè il garante effettui il pagamento in favore del Comune. Inoltre, sul medesimo piano, una volta che abbia soddisfatto i diritti del Comune, il garante può senz’altro –ai sensi del seguente art. 5- conseguire il rimborso delle somme pagate, rivalendosene verso il debitore (che non potrà sollevare eccezioni di sorta), e surrogarsi nei suoi confronti nei diritti già spettanti all’Amministrazione creditrice. Sicchè bisogna concludere che, per la natura della clausola negoziale oggetto della controversia, e per gli altri elementi sopra considerati, la polizza prodotta dalla ricorrente a corredo della propria offerta ha le medesime caratteristiche dei sopra citati negozi di garanzia non informati a vincolo di accessorietà con l’obbligazione principale (e delle cui vicende essi non risentono in senso limitativo del diritto a conseguire il risarcimento); il che è confermato, tra l’altro, da numerosi, ulteriori, elementi evidentemente incompatibili con la fideiussione tipica, quali la qualificazione di “risarcimento” conferita dal formulario approntato dall’assicuratore alla somma da pagarsi in favore del Comune ai sensi dell’art. 4, dal brevissimo termine entro cui deve essere effettuato tale pagamento (quindici giorni, come previsto dal D.M. 1232004), nonchè dalla rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Da ciò consegue che, perchè la garanzia possa operare, il Comune non risulta onerato degli adempimenti di cui all’art. 1957 2702 c.c., nè può essere destinatario delle eccezioni incide sulla validità del contratto di apertura di credito. Ne discende, la nullità del contratto di finanziamento per difetto di forma ex art. 117 TUB. Non è dato tuttavia d’intendere quale sia il danno, giuridicamente rilevante e risarcibile, sofferto dalla parte, la quale ha di fatto fruito dell’apertura; manca qui per definizione prima che avrebbe potuto opporre il debitore principale; e, quanto alla liberazione del fideiussore per obbligazione futura la prova la stessa configurabilità astratta di cui all’art. 1956 c.c., essa risulta esclusa in radice, oltre che dalla mancanza di accessorietà tra obbligazione principale e negozio di garanzia, anche dalla stessa natura del rapporto tra Comune e soggetto partecipante alla gara, che, evidentemente, esclude qualsivoglia concessione di credito dal primo al secondo. Deriva da quanto sopra che i provvedimenti gravati non resistono alle censure contenute nei primi due motivi di ricorso, giacchè, l’omissione della dizione “semplice” prima della parola “richiesta” nell’art. 4 della citata polizza non è un pregiudizio suscettibile di ledere alcun interesse dell’Amministrazione, ma è, al contrario, conforme al bando di gara ed agli interessi pubblici che con la sua formulazione il Comune ha inteso tutelare. Con il terzo mezzo di gravame la ricorrente ritiene sussistere a carico degli atti impugnati eccesso di potere per disparità di trattamento; violazione responsabilità e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Essa deduce che vi sarebbe stata disparità di trattamento rispetto a quanto deciso dal seggio di gara per la concorrente **** s.r.lconseguente azione risarcitoria., la cui polizza pure non presentava la dizione “a semplice” prima di “richiesta”, ma la cui offerta è stata giudicata ammissibile, perché si sarebbe trattato, in quel caso, di mero errore materiale. La difesa della controinteressata eccepisce, sul punto, che la ricorrente non avrebbe interesse a svolgere tale censura, perchè l’avvenuta esclusione della **** s.r.l. sarebbe irrilevante. L’eccezione è palesemente infondata, poichè la questione della mancata esclusione di un terzo è stata dedotta unicamente quale parametro cui riferirsi per adombrare un presunto vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto all’esclusione subita dalla ricorrente, che versava nelle medesime condizioni, e dunque, in relazione alla formulazione del motivo in esame, costituisce necessario presupposto, senza il quale il mezzo risulterebbe inammissibile. Ciò premesso, osserva il Collegio che anche detto motivo è fondato, e deve essere accolto. Alle pagine 2-3 del verbale di gara del 3 febbraio 2005 si legge espressamente che la **** s.r.l. ha prodotto polizza conforme allo schema di cui al ridetto D.M. 1232004, anche se in detto documento non era stata inserita, per errore materiale, la locuzione “a semplice”, e ciò perchè su di un documento allegato a detta polizza era presente la clausola per la quale la Società garante si obbligava ad effettuare il pagamento delle somme dovute entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante. In effetti, l’allegato alla polizza prodotta in sede di gara dalla **** s.r.l., prevede la rinuncia, da parte del garante, al beneficio della preventiva escussione, nonchè l’obbligo di questi “ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante”. Risulta, allora, evidente da quanto detto nell’esaminare i primi due motivi di ricorso, che la polizza rilasciata dalla **** s.r.l., aveva contenuto sostanzialmente eguale a quella prodotta dalla ricorrente, rispondente a quanto imposto dal bando di gara; e che, tuttavia, in quella circostanza il seggio di gara aveva correttamente inteso il senso e il valore della polizza in questione, e l’aveva ritenuta conforme al bando di gara, ammettendo la citata società a concorrere; cosa che non aveva fatto, in eguali condizioni, per l’impresa ricorrente. Pertanto sussiste il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento lamentato dalla ricorrente. In definitiva, i tre motivi d’impugnazione devono essere accolti, con il conseguente annullamento degli atti gravati. Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, osserva il Collegio che essa è del tutto indeterminata, e che per questo deve essere dichiarata inammissibile. Conclusivamente, il ricorso, per la sua parte demolitoria, è fondato e deve essere accolto, mentre va dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento dei danni. In relazione agli specifici profili della controversia si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti.
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DIRITTO. Il ricorso Va premesso che la domanda della Cooperativa Edilizia Fallimento L. G. s.c.a r.l. volta a sentir dichiarare che, per effetto della comunicazione ricevuta da L. il 15.5.2008, la domanda ex art. 2932 c.c., oggetto di un precedente giudizio, era stata “resa inefficace”, non è fondatoammissibile: su tale domanda di esecuzione è già intervenuta sentenza reiettiva emessa dal Tribunale di Lucca, n.82/2011; non esiste il diritto ad una pronuncia dichiarativa dell’inefficacia di una domanda proposta in un precedente giudizio e va accoltosu cui è già intervenuta una decisione (definitiva). Con il gravame Passando al resto, la fattispecie si qualifica come promessa di vendita alla quale è collegato un contratto di comodato, in epigrafe la **** s.p.aforza del quale ▇. ha impugnato acquistato la detenzione (non il verbale possesso –art. 1140 c.c.- che può essere titolato solo sulla base di gara un diritto reale e non sulla base di un diritto personale di godimento quale è quello del tre febbraio 2005comodatario) dell’immobile di cui trattasi (Cass. civ., relativo all’appalto sez. un., sent. 27 marzo 2008, n. 7930 e, successivamente, Cass. civ., sez. 2, sent. 25 gennaio 2010, n. 1296; Cass. civ., sez. 2, sent. 26 aprile 2010, n. 9896). Si tratta di fornitura di autocarri con permuta necessari per l’esecuzione dei lavori affidati alla **** indetto dal Comune di Palermodue distinti contratti e collegati da ciò che, con importo la promessa di vendita, le parti, volendo assicurarsi la conclusione dell’atto traslativo della proprietà ma non volendo concluderlo immediatamente, assumono intanto il vincolo di concluderlo e, con il comodato, fanno sì che al promissario acquirente sia consentito detenere il bene oggetto della futura vendita e quindi goderne, già prima di acquisirne il possesso a seguito della vendita stessa. Si parla talvolta di contratti collegati “funzionalmente” ma l’espressione è generica non essendovi un contratto che sia in funzione dell’altro né potendosi dire che entrambi i contratti siano funzionali al definitivo; ciò si specifica per evidenziare che la risoluzione del preliminare non automaticamente si riflette sul comodato. Detto questo, l’esistenza del diritto della Cooperativa, in quanto proprietaria dell’edificio, ad ottenerne la restituzione essendo venuto meno il comodato che dava titolo al legittimo godimento del bene da parte del L., è incontroversa. All’esigibilità del diritto, L. ha opposto il proprio preteso diritto di ritenere l’immobile fino al soddisfacimento del proprio preteso diritto all’indennità per i miglioramenti apportativi. Tali pretesi diritti sono in effetti inesistenti posto che al detentore non sono applicabili analogicamente, in quanto eccezionali, le norme di tutela del possessore di buona fede, stabilite dall' art. 1150 cod. civ. (▇. ▇▇▇▇. sez. 222/7/2010 n. 17245) e dall’ art. 1152 c.c. Conseguentemente, la domanda della Cooperativa va accolta riconoscendosi definitivamente il diritto della stessa al possesso immediato del bene già riconsegnatole il 6.5.2015 e la domanda proposta da L. per il pagamento dell’indennità va respinta. In riferimento, infine, alla domanda avanzata ex art. 2033 c.c., dalla Cooperativa per il pagamento dell’indennità di occupazione, si osserva: L. ha detenuto il bene in base d’asta al contratto di Euro 367.000.000comodato, nella parte ossia in base ad un titolo che ne assicurava il gratuito godimento (art 1803 c.c.), non, come sostiene la Cooperativa Edilizia Fallimento L. G. s.c.a r.l., fino al 15.5.2008, data della risoluzione del preliminare, ma fino al 2.4.2009, data in cui il seggio di gara curatore del Fallimento L. G., recedendo dal comodato (ormai senza termine finale determinato), ha disposto l’esclusione della ricorrente “poichè la polizza assicurativa non riporta la clausola “a semplice” richiesta scritta della stazione appaLtante così come previsto dall’art. 30 comma 2_is della L. 10994 e successive modifiche e integrazioni ed espressamente richiesto dal bando di gara”chiesto, nonchè il successivo verbale di gara del 15 febbraio 2005 di aggiudicazione definitiva dell’incanto in favore dell’impresa controinteressata **** s.r.l. I primi due motivi, per la loro connessione logica, possono essere esaminati congiuntamente. Con il primo mezzo, la ditta ricorrente censura gli atti gravati per eccesso di potere per carenza istruttoria, genericità e travisamento dei fatti. La polizza presentata dalla ricorrente non reca, è vero, la parola “semplice” dopo “richiesta”, ma ciò non implica mancata copertura fideiussoria, in quanto la polizza non contrasterebbe con l’art. 30 comma 2 bis L. 10994. Infatti, l’art. 4 delle condizioni di polizza reca espressa dicitura per cui il pagamento delle somme dovute in base alla polizza stessa deve essere effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell’Ente garantito, ed inoltre la garante Società ***** di assicurazioni non godrà del beneficio di preventiva escussione dell’obbligato ai sensi dell’art. 1944 c.c. Nel secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dei principi di massima partecipazione alla gara; violazione dell’art. 6, comma 1, lettera B, della legge 7.8.1990 n. 241. L’esclusione da una pubblica gara potrebbe avere legittimamente luogo solo se rispondente ad un interesse dell’Amministrazione, che nella specie non sarebbe stato leso dal tenore della garanzia rilasciata dalla ricorrente; mentre, per tale ragione, nel caso di specie l’esclusione sarebbe derivata da un inutile ed ingiustificato formalismo. I due motivi sono fondati, e devono essere accolti. La questione nodale della presente controversia si risolve, alla luce dei motivi di ricorso, nell’interpretazione della polizza depositata dalla ricorrente presso il seggio di gara, e nella sua rispondenza, o non, alle finalità perseguite dal bando di gara, mediante disposizione dettata a pena di esclusione, e che, per quanto qui interessa, imponeva l’operatività della garanzia “entro 15 giorni dalla semplice richiesta della stazione appaltante.” La previsione del bando qui in esame è aderente a quanto disposto dall’art. 4 D.M. 1232004, che ha il seguente tenore: “Escussione della garanzia- Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 (ossia con lettera raccomandata indirizzata alla sede del garante) e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.” La clausola in questione, da apporre al negozio avente funzione di garanzia, serve pertanto ad evitare che il Comune, in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara da parte dell’impresa, sia onerato, per conseguire il risarcimento, del preventivo esperimento di un’azione giudiziaria, per sua natura recante un certo margine di aleatorietà, e che, in ogni caso, per salvaguardare i propri diritti, l’Amministrazione sia costretta ad affrontare formalità più gravose che non l’invio di una semplice lettera raccomandata indirizzata alla sede legale del soggetto garante; formalità che, se non rispettate appieno, o non precedute da altri adempimenti preliminari, rendano tale richiesta più difficoltosa e meno certa nei suoi esiti. Ciò è confermato dalla parallela previsione, contenuta sia nella medesima clausola del bando che nel citato D.M. 1232004, del beneficio dell’esonero dalla preventiva escussione, previsto a favore dell’Amministrazione, la quale, per effetto di esso, non sarà neppure onerata di richiedere l’adempimento al debitore prima di potersi rivolgere, al medesimo fine, al garante. Se tale è la funzione della clausola in questione, l’omissione della parola “semplice” nel formulario predisposto dal garante, e sottoscritto dalla ricorrente, non può elidere la causa della clausola, come sopra evidenziata. Infatti, essendo presente nell’art. 4 della polizza prodotta in sede di gara dalla **** s.p.a. la previsione per cui il pagamento dovuto dal garante sarà effettuato entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta scritta dell’Ente garantito, è evidente che, in caso di inadempimento, il Comune non sarà onerato alla proposizione di preventiva azione giudiziaria o di altre formalità, ma potrà ottenere il risarcimento previa semplice lettera raccomandata inviata al garante; in altri termini, l’Amministrazione, ove ciò si renda necessario, potrà agevolmente esercitare i propri diritti verso il garante, mercè la sola segnalazione dell’inadempimento mediante lettera raccomandata. Se così è, il contenuto della polizza prodotta dalla ricorrente risponde in pieno all’interesse dell’Amministrazione tutelato dalla clausola del bando sopra riportata, la cui portata si è individuata in precedenza. Le parti resistenti, nei rispettivi scritti difensivi, hanno evidenziato le differenze sostanziali tra il negozio fideiussorio e le garanzie atipiche, quali l’assicurazione fideiussoria o cauzionale ed il contatto autonomo di garanzia, ed hanno sostenuto che il bando, prevedendo la presenza della clausola “a semplice richiesta” nelle polizze richieste ai concorrenti, avrebbe richiesto la produzione di queste ultime, atte a garantire gli interessi dell’Amministrazione di più e meglio della fideiussione codicistica, in quanto esse –proprio perchè slegate da vincoli di accessorietà- non recherebbero tra i propri effetti naturali l’opponibilità al creditore, da parte del garante, delle eccezioni che quest’ultimo potrebbe opporre al debitore principale (art. 1945 c.c.), oltre che delle tipiche eccezioni di liberazione del fideiussore (art. 1956 c.c.) e di decadenza dalla garanzia in caso di scadenza dell’obbligazione principale e di mancata proposizione, da parte del creditore, delle proprie istanze verso il debitore principale (art. 1957 c.c.). L’eccezione deve essere disattesa. Come sopra spiegato, l’art. 4 della polizza prodotta in sede di gara dalla ricorrente consente al Comune di ottenere dal garante quanto è dovuto, in caso di inadempimento del garantito, soltanto mediante l’invio di una lettera raccomandata alla sede legale del garante stesso, senza che siano configurabili oneri diversi da quello appena citato (come prevede anche il citato D.M. 1232004). A tale previsione negoziale si affiancano -inserite nello stesso comma primo dell’art. 4- quella che esclude la necessità di preventiva escussione del debitore inadempiente, e quella per cui, sul parallelo piano dei rapporti garante-debitore, sarà sufficiente un semplice avviso inoltrato dal primo al secondo perchè il garante effettui il pagamento in favore del Comune. Inoltre, sul medesimo piano, una volta che abbia soddisfatto i diritti del Comune, il garante può senz’altro –ai sensi del seguente art. 5- conseguire il rimborso delle somme pagate, rivalendosene verso il debitore (che non potrà sollevare eccezioni di sorta), e surrogarsi nei suoi confronti nei diritti già spettanti all’Amministrazione creditrice. Sicchè bisogna concludere che, per la natura della clausola negoziale oggetto della controversia, e per gli altri elementi sopra considerati, la polizza prodotta dalla ricorrente a corredo della propria offerta ha le medesime caratteristiche dei sopra citati negozi di garanzia non informati a vincolo di accessorietà con l’obbligazione principale (e delle cui vicende essi non risentono in senso limitativo del diritto a conseguire il risarcimento); il che è confermato, tra l’altro, da numerosi, ulteriori, elementi evidentemente incompatibili con la fideiussione tipica, quali la qualificazione di “risarcimento” conferita dal formulario approntato dall’assicuratore alla somma da pagarsi in favore del Comune ai sensi dell’art. 4, dal brevissimo termine entro cui deve essere effettuato tale pagamento (quindici giorni, come previsto dal D.M. 1232004), nonchè dalla rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Da ciò consegue che, perchè la garanzia possa operare, il Comune non risulta onerato degli adempimenti di cui all’art. 1957 1810 c.c., nè può essere destinatario delle eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principalela restituzione dell’immobile; eda quel momento L. è divenuto possessore non titolato del bene; da quel momento si è determinata una situazione tale da giustificare, quanto alla liberazione del fideiussore per obbligazione futura di cui all’arta norma dell’art. 1956 2033 c.c., essa risulta esclusa in radicel’obbligo della restituzione dei "frutti" ("condictio indebiti ob causam finitam") percepiti o che avrebbero potuto essere percepiti; i frutti dell’immobile possono essere stimati avendo riguardo ai canoni ritraibili dalla locazione dell’immobile stesso. Ne consegue che l’indennità spetta per il periodo da 2.4.2009 al 6.5.2015; l’indennità, oltre che dalla mancanza di accessorietà tra obbligazione principale e negozio di garanziatenuto conto della precisa stima del CTU, anche dalla stessa natura del rapporto tra Comune e soggetto partecipante alla gara, che, evidentemente, esclude qualsivoglia concessione di credito dal primo al secondo. Deriva da quanto sopra che i provvedimenti gravati non resistono alle censure contenute nei primi due motivi di ricorso, giacchè, l’omissione della dizione “semplice” prima della parola “richiesta” nell’art. 4 della citata polizza non è suscettibile di ledere alcun interesse dell’Amministrazione, ma è, al contrario, conforme al bando di gara ed agli interessi pubblici che con la sua formulazione il Comune ha inteso tutelare. Con il terzo mezzo di gravame la ricorrente ritiene sussistere ammonta quindi a carico degli atti impugnati eccesso di potere per disparità di trattamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Essa deduce che vi sarebbe stata disparità di trattamento rispetto a quanto deciso dal seggio di gara per la concorrente complessivi € 39.833,00 (€ 653 **** s.r.l61 mesi)., la cui polizza pure non presentava la dizione “a semplice” prima di “richiesta”, ma la cui offerta è stata giudicata ammissibile, perché si sarebbe trattato, in quel caso, di mero errore materiale. La difesa della controinteressata eccepisce, sul punto, che la ricorrente non avrebbe interesse a svolgere tale censura, perchè l’avvenuta esclusione della **** s.r.l. sarebbe irrilevante. L’eccezione è palesemente infondata, poichè la questione della mancata esclusione di un terzo è stata dedotta unicamente quale parametro cui riferirsi per adombrare un presunto vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto all’esclusione subita dalla ricorrente, che versava nelle medesime condizioni, e dunque, in relazione alla formulazione del motivo in esame, costituisce necessario presupposto, senza il quale il mezzo risulterebbe inammissibile. Ciò premesso, osserva il Collegio che anche detto motivo è fondato, e deve essere accolto. Alle pagine 2-3 del verbale di gara del 3 febbraio 2005 si legge espressamente che la **** s.r.l. ha prodotto polizza conforme allo schema di cui al ridetto D.M. 1232004, anche se in detto documento non era stata inserita, per errore materiale, la locuzione “a semplice”, e ciò perchè su di un documento allegato a detta polizza era presente la clausola per la quale la Società garante si obbligava ad effettuare il pagamento delle somme dovute entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante. In effetti, l’allegato alla polizza prodotta in sede di gara dalla **** s.r.l., prevede la rinuncia, da parte del garante, al beneficio della preventiva escussione, nonchè l’obbligo di questi “ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante”. Risulta, allora, evidente da quanto detto nell’esaminare i primi due motivi di ricorso, che la polizza rilasciata dalla **** s.r.l., aveva contenuto sostanzialmente eguale a quella prodotta dalla ricorrente, rispondente a quanto imposto dal bando di gara; e che, tuttavia, in quella circostanza il seggio di gara aveva correttamente inteso il senso e il valore della polizza in questione, e l’aveva ritenuta conforme al bando di gara, ammettendo la citata società a concorrere; cosa che non aveva fatto, in eguali condizioni, per l’impresa ricorrente. Pertanto sussiste il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento lamentato dalla ricorrente. In definitiva, i tre motivi d’impugnazione devono essere accolti, con il conseguente annullamento degli atti gravati. Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, osserva il Collegio che essa è del tutto indeterminata, e che per questo deve essere dichiarata inammissibile. Conclusivamente, il ricorso, per la sua parte demolitoria, è fondato e deve essere accolto, mentre va dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento dei danni. In relazione agli specifici profili della controversia si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti.
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DIRITTO. Con riferimento alla richiesta di rimborso del premio assicurativo, avanzata dal ricorrente in ragione dell’estinzione anticipata del finanziamento de quo, la parte resistente ha eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto, richiamando a tal fine le previsioni di cui all’art. 2952 c.c., nella sua previgente formulazione (”Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”). Tuttavia, con riguardo a controversie analoghe alla presente, questo Arbitro, con orientamento che si applica anche nel caso in esame, non ha accolto tale eccezione: ad esempio, Collegio di Napoli, decisone n. 2180/2016 ha statuito che “[…] Il ricorso è fondatoresistente eccepisce inoltre la prescrizione del diritto del ricorrente al rimborso del premio assicurativo stante il decorso del termine biennale di prescrizione stabilito dall’art. 2952 c.c. per “gli altri diritti derivanti dal rapporto di assicurazione”. L’eccezione tuttavia va disattesa in considerazione della circostanza, già più volte ribadita da questo Collegio, che la prescrizione breve di cui all’art. 2952, comma 2, c.c. trova applicazione solo con riguardo ai diritti che si ricollegano direttamente e unicamente alla disciplina legale o pattizia del contratto di assicurazione, nel quale trovano il loro titolo immediato e esclusivo, e va accoltonon i diritti che, sia pure in occasione o in esecuzione del rapporto assicurativo, sorgono o sono fatti valere dall’assicurato o dall’assicuratore sulla base di altro titolo (cfr. Con il gravame in epigrafe la **** s.p.a. ha impugnato il verbale di gara del tre febbraio 2005, relativo all’appalto di fornitura di autocarri con permuta necessari per l’esecuzione dei lavori affidati alla **** indetto dal Comune di Palermo, con importo a base d’asta di Euro 367.000.000, nella parte in cui il seggio di gara ha disposto l’esclusione della ricorrente “poichè la polizza assicurativa non riporta la clausola “a semplice” richiesta scritta della stazione appaLtante così come previsto dall’art. 30 comma 2_is della L. 10994 e successive modifiche e integrazioni ed espressamente richiesto dal bando di gara”, nonchè il successivo verbale di gara del 15 febbraio 2005 di aggiudicazione definitiva dell’incanto in favore dell’impresa controinteressata **** s.r.l. I primi due motivi, per la loro connessione logicagiurisprudenza di legittimità, possono essere esaminati congiuntamenteCass., 18 febbraio 2010, n. 3913; Cass., 26 luglio 2002, n. 11052; per questo Collegio, tra le altre, dec. Con il primo mezzo, la ditta ricorrente censura gli atti gravati per eccesso nn. 4481/13; 2441/2012; 5725/2015) che nella specie è costituito dalla fattispecie di potere per carenza istruttoria, genericità e travisamento dei fatticui all’art. La polizza presentata dalla ricorrente non reca, è vero, la parola “semplice” dopo “richiesta”, ma ciò non implica mancata copertura fideiussoria, in quanto la polizza non contrasterebbe con l’art. 30 comma 2 bis L. 10994. Infatti, l’art. 4 delle condizioni di polizza reca espressa dicitura per cui il pagamento delle somme dovute in base alla polizza stessa deve essere effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell’Ente garantito, ed inoltre la garante Società ***** di assicurazioni non godrà del beneficio di preventiva escussione dell’obbligato ai sensi dell’art. 1944 c.c. Nel secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dei principi di massima partecipazione alla gara; violazione dell’art. 6125 sexies, comma 1, lettera B, della legge 7.8.1990 n. 241t.u.b.[…]”. L’esclusione da una pubblica gara potrebbe avere legittimamente luogo solo se rispondente ad un interesse dell’Amministrazione, che nella specie non sarebbe stato leso dal tenore della garanzia rilasciata dalla ricorrente; mentreOccorre altresì soffermarsi sulla legittimazione passiva dell’intermediario quanto al premio assicurativo, per tale ragioneevidenziare che questo Arbitro (Collegio di Napoli – decisione n. 8439/1414 e n. 250/2015), ha già in precedenti occasioni statuito che ogni contestazione in argomento “è priva di pregio. Molteplici decisioni di questo Arbitro, sino a consolidare sul punto un indirizzo univoco (cfr. da ultimo decisione ABF, Collegio di Napoli, n. 2614/2014), hanno chiarito che esiste un chiaro collegamento negoziale in tutte le ipotesi in cui, come nel caso di specie l’esclusione sarebbe derivata specie, l’adesione a una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento; questo collegamento negoziale, affermato in svariate occasioni dall’Arbitro, ha indotto ABI e ANIA a stipulare l’accordo del 22 ottobre 2008, che configura una ipotesi di assunzione del debito e di cumulo di responsabilità tra l’intermediario finanziario e la società assicurativa, con la conseguenza che la pretesa restitutoria del cliente può legittimamente essere rivolta anche all’intermediario finanziatore, il quale assume la posizione di responsabile-garante della corretta e puntuale restituzione (così decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014). Il collegamento negoziale in oggetto è stato riconosciuto anche a livello normativo, dall’art. 22 della legge n. 221/2013, peraltro conforme al dato testuale dell’art. 49 del regolamento Isvap n. 35/2010. In virtù di questa considerazione unitaria dell’intera operazione economica e del superamento di una visione dicotomica dei due momenti negoziali, avvalorate dalle previsioni di cui all’accordo ABI-ANIA e dai riferimenti normativi da un inutile ed ingiustificato formalismoultimo richiamati, l’obbligo restitutorio invocato dal cliente può essere legittimamente posto a carico anche dell’intermediario, collocatore della polizza assicurativa associata al prestito”. I due motivi sono fondatiQuesto Arbitro, e devono essere accolti. La questione nodale della presente controversia si risolve, alla luce dei motivi analizzando le singole voci oggetto di ricorso, nell’interpretazione della polizza depositata dalla ricorrente presso il seggio di gara, e nella sua rispondenza, o non, alle finalità perseguite dal bando di gara, mediante disposizione dettata a pena di esclusione, e che, per quanto qui interessaconcerne le commissioni bancarie, imponeva l’operatività della garanzia “entro 15 giorni dalla semplice richiesta della stazione appaltante.” La previsione le commissioni di intermediazione e gli oneri assicurativi – nei limiti del bando qui in esame è aderente a quanto disposto dall’art. 4 D.M. 1232004premio netto -, che ha il seguente tenore: “Escussione della garanzia- Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza dettaglio delle attività correlativamente remunerate contenute nel contratto, riferite anche al Contraenteperiodo di durata del finanziamento, presentata impone di qualificare le stesse come recurring. Conseguentemente, considerato che l’estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla 47ma rata su 120 rate totali, si determina quanto dovuto in conformità del successivo art. 6 (ossia con lettera raccomandata indirizzata alla sede del garante) e contenente gli elementi euro 574,14 a titolo di commissioni bancarie; in suo possesso per l'escussione della garanzia. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale euro 2.036,39 a titolo di cui all'art. 1944 cod. civ. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.” La clausola in questionecommissioni intermediazione, da apporre cui detrarre l’ammontare già riconosciuto di euro 109,50, ed in euro 616,17 a titolo di oneri assicurativi. Complessivamente, pertanto, si accerta l’obbligo per l’intermediario di corrispondere al negozio avente funzione ricorrente l’ammontare di garanziaeuro 3.117,20, serve pertanto ad evitare che il Comune, in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara da parte dell’impresa, sia onerato, per conseguire il risarcimento, del preventivo esperimento di un’azione giudiziaria, per sua natura recante un certo margine di aleatorietà, e che, in ogni caso, per salvaguardare i propri diritti, l’Amministrazione sia costretta ad affrontare formalità più gravose che non l’invio di una semplice lettera raccomandata indirizzata alla sede legale del soggetto garante; formalità che, se non rispettate appieno, o non precedute da altri adempimenti preliminari, rendano tale richiesta più difficoltosa e meno certa nei suoi esitioltre interessi legali dal reclamo. Ciò è confermato dalla parallela previsione, contenuta sia nella medesima clausola del bando che nel citato D.M. 1232004, del beneficio dell’esonero dalla preventiva escussione, previsto a favore dell’Amministrazione, la quale, per effetto di essoInfine, non sarà neppure onerata di richiedere l’adempimento al debitore prima di potersi rivolgeresi accoglie la domanda relativa alle spese legali, al medesimo fineattesa la serialità della vicenda (e v., al garanteColl. Se tale è la funzione della clausola in questionecoord., l’omissione della parola “semplice” nel formulario predisposto dal garante, e sottoscritto dalla ricorrente, non può elidere la causa della clausola, come sopra evidenziata. Infatti, essendo presente nell’art. 4 della polizza prodotta in sede di gara dalla **** s.p.a. la previsione per cui il pagamento dovuto dal garante sarà effettuato entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta scritta dell’Ente garantito, è evidente che, in caso di inadempimento, il Comune non sarà onerato alla proposizione di preventiva azione giudiziaria o di altre formalità, ma potrà ottenere il risarcimento previa semplice lettera raccomandata inviata al garante; in altri termini, l’Amministrazione, ove ciò si renda necessario, potrà agevolmente esercitare i propri diritti verso il garante, mercè la sola segnalazione dell’inadempimento mediante lettera raccomandata. Se così è, il contenuto della polizza prodotta dalla ricorrente risponde in pieno all’interesse dell’Amministrazione tutelato dalla clausola del bando sopra riportata, la cui portata si è individuata in precedenza. Le parti resistenti, nei rispettivi scritti difensivi, hanno evidenziato le differenze sostanziali tra il negozio fideiussorio e le garanzie atipiche, quali l’assicurazione fideiussoria o cauzionale ed il contatto autonomo di garanzia, ed hanno sostenuto che il bando, prevedendo la presenza della clausola “a semplice richiesta” nelle polizze richieste ai concorrenti, avrebbe richiesto la produzione di queste ultime, atte a garantire gli interessi dell’Amministrazione di più e meglio della fideiussione codicistica, in quanto esse –proprio perchè slegate da vincoli di accessorietà- non recherebbero tra i propri effetti naturali l’opponibilità al creditore, da parte del garante, delle eccezioni che quest’ultimo potrebbe opporre al debitore principale (art. 1945 c.c.n. 4618/2016), oltre che delle tipiche eccezioni secondo gli orientamenti di liberazione del fideiussore (art. 1956 c.cquesto Arbitro.) e di decadenza dalla garanzia in caso di scadenza dell’obbligazione principale e di mancata proposizione, da parte del creditore, delle proprie istanze verso il debitore principale (art. 1957 c.c.). L’eccezione deve essere disattesa. Come sopra spiegato, l’art. 4 della polizza prodotta in sede di gara dalla ricorrente consente al Comune di ottenere dal garante quanto è dovuto, in caso di inadempimento del garantito, soltanto mediante l’invio di una lettera raccomandata alla sede legale del garante stesso, senza che siano configurabili oneri diversi da quello appena citato (come prevede anche il citato D.M. 1232004). A tale previsione negoziale si affiancano -inserite nello stesso comma primo dell’art. 4- quella che esclude la necessità di preventiva escussione del debitore inadempiente, e quella per cui, sul parallelo piano dei rapporti garante-debitore, sarà sufficiente un semplice avviso inoltrato dal primo al secondo perchè il garante effettui il pagamento in favore del Comune. Inoltre, sul medesimo piano, una volta che abbia soddisfatto i diritti del Comune, il garante può senz’altro –ai sensi del seguente art. 5- conseguire il rimborso delle somme pagate, rivalendosene verso il debitore (che non potrà sollevare eccezioni di sorta), e surrogarsi nei suoi confronti nei diritti già spettanti all’Amministrazione creditrice. Sicchè bisogna concludere che, per la natura della clausola negoziale oggetto della controversia, e per gli altri elementi sopra considerati, la polizza prodotta dalla ricorrente a corredo della propria offerta ha le medesime caratteristiche dei sopra citati negozi di garanzia non informati a vincolo di accessorietà con l’obbligazione principale (e delle cui vicende essi non risentono in senso limitativo del diritto a conseguire il risarcimento); il che è confermato, tra l’altro, da numerosi, ulteriori, elementi evidentemente incompatibili con la fideiussione tipica, quali la qualificazione di “risarcimento” conferita dal formulario approntato dall’assicuratore alla somma da pagarsi in favore del Comune ai sensi dell’art. 4, dal brevissimo termine entro cui deve essere effettuato tale pagamento (quindici giorni, come previsto dal D.M. 1232004), nonchè dalla rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Da ciò consegue che, perchè la garanzia possa operare, il Comune non risulta onerato degli adempimenti di cui all’art. 1957 c.c., nè può essere destinatario delle eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale; e, quanto alla liberazione del fideiussore per obbligazione futura di cui all’art. 1956 c.c., essa risulta esclusa in radice, oltre che dalla mancanza di accessorietà tra obbligazione principale e negozio di garanzia, anche dalla stessa natura del rapporto tra Comune e soggetto partecipante alla gara, che, evidentemente, esclude qualsivoglia concessione di credito dal primo al secondo. Deriva da quanto sopra che i provvedimenti gravati non resistono alle censure contenute nei primi due motivi di ricorso, giacchè, l’omissione della dizione “semplice” prima della parola “richiesta” nell’art. 4 della citata polizza non è suscettibile di ledere alcun interesse dell’Amministrazione, ma è, al contrario, conforme al bando di gara ed agli interessi pubblici che con la sua formulazione il Comune ha inteso tutelare. Con il terzo mezzo di gravame la ricorrente ritiene sussistere a carico degli atti impugnati eccesso di potere per disparità di trattamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Essa deduce che vi sarebbe stata disparità di trattamento rispetto a quanto deciso dal seggio di gara per la concorrente **** s.r.l., la cui polizza pure non presentava la dizione “a semplice” prima di “richiesta”, ma la cui offerta è stata giudicata ammissibile, perché si sarebbe trattato, in quel caso, di mero errore materiale. La difesa della controinteressata eccepisce, sul punto, che la ricorrente non avrebbe interesse a svolgere tale censura, perchè l’avvenuta esclusione della **** s.r.l. sarebbe irrilevante. L’eccezione è palesemente infondata, poichè la questione della mancata esclusione di un terzo è stata dedotta unicamente quale parametro cui riferirsi per adombrare un presunto vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto all’esclusione subita dalla ricorrente, che versava nelle medesime condizioni, e dunque, in relazione alla formulazione del motivo in esame, costituisce necessario presupposto, senza il quale il mezzo risulterebbe inammissibile. Ciò premesso, osserva il Collegio che anche detto motivo è fondato, e deve essere accolto. Alle pagine 2-3 del verbale di gara del 3 febbraio 2005 si legge espressamente che la **** s.r.l. ha prodotto polizza conforme allo schema di cui al ridetto D.M. 1232004, anche se in detto documento non era stata inserita, per errore materiale, la locuzione “a semplice”, e ciò perchè su di un documento allegato a detta polizza era presente la clausola per la quale la Società garante si obbligava ad effettuare il pagamento delle somme dovute entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante. In effetti, l’allegato alla polizza prodotta in sede di gara dalla **** s.r.l., prevede la rinuncia, da parte del garante, al beneficio della preventiva escussione, nonchè l’obbligo di questi “ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante”. Risulta, allora, evidente da quanto detto nell’esaminare i primi due motivi di ricorso, che la polizza rilasciata dalla **** s.r.l., aveva contenuto sostanzialmente eguale a quella prodotta dalla ricorrente, rispondente a quanto imposto dal bando di gara; e che, tuttavia, in quella circostanza il seggio di gara aveva correttamente inteso il senso e il valore della polizza in questione, e l’aveva ritenuta conforme al bando di gara, ammettendo la citata società a concorrere; cosa che non aveva fatto, in eguali condizioni, per l’impresa ricorrente. Pertanto sussiste il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento lamentato dalla ricorrente. In definitiva, i tre motivi d’impugnazione devono essere accolti, con il conseguente annullamento degli atti gravati. Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, osserva il Collegio che essa è del tutto indeterminata, e che per questo deve essere dichiarata inammissibile. Conclusivamente, il ricorso, per la sua parte demolitoria, è fondato e deve essere accolto, mentre va dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento dei danni. In relazione agli specifici profili della controversia si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti.
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DIRITTO. Il ricorso Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Commissione è fondato, e va accolto. Con costante ed univoco ritendendo sussistente il gravame in epigrafe la **** s.p.a. ha impugnato il verbale di gara del tre febbraio 2005, relativo all’appalto di fornitura di autocarri con permuta necessari per l’esecuzione dei lavori affidati alla **** indetto dal Comune di Palermo, con importo a base d’asta di Euro 367.000.000, nella parte in cui il seggio di gara ha disposto l’esclusione diritto dell’organizzazione sindacale ad esercitare l’accesso agli atti della ricorrente “poichè la polizza assicurativa non riporta la clausola “a semplice” richiesta scritta della stazione appaLtante così come previsto dall’art. 30 comma 2_is della L. 10994 e successive modifiche e integrazioni ed espressamente richiesto dal bando di gara”, nonchè il successivo verbale di gara del 15 febbraio 2005 di aggiudicazione definitiva dell’incanto in favore dell’impresa controinteressata **** s.r.l. I primi due motivi, P.A. per la loro connessione logicacognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato, possono essere esaminati congiuntamentequale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Con il primo mezzoStato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511). Nel caso di specie, la ditta ricorrente censura gli atti gravati per eccesso di potere per carenza istruttoria, genericità e travisamento dei fatti. La polizza presentata dalla ricorrente non reca, è vero, la parola “semplice” dopo “richiesta”, ma ciò non implica mancata copertura fideiussoriadocumentazione richiesta inerisce certamente alle prerogative del sindacato, in quanto la polizza non contrasterebbe con l’arttale e ai diritti di informazione del medesimo, posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro, vantando parte ricorrente un interesse di tipo endoprocedimentale all’ostensione, in forza del combinato disposto degli artt. 30 comma 2 bis L. 109947 e 10 della legge n. 241/1990. Infatti, l’art. 4 delle condizioni Le organizzazioni sindacali sono parte del procedimento di polizza reca espressa dicitura per cui il pagamento delle somme dovute in base alla polizza stessa deve essere effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta formazione del Fondo di istituto nonché di accesso allo stesso da parte dell’Ente garantitodei lavoratori e di ripartizione delle risorse finanziarie, ed inoltre di talché, hanno diritto a conoscere, acquisendone la garante Società ***** copia, i dati di assicurazioni distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in materia di distribuzione del FIS, trattandosi di un accesso partecipativo e non godrà del beneficio di preventiva escussione dell’obbligato ai sensi dell’artsolo conoscitivo, "la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" (art. 1944 c.c. Nel secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dei principi di massima partecipazione alla gara; violazione dell’art. 624, comma 17, lettera Bprimo periodo, della legge 7.8.1990 n. 241l. 241/1990), vale a dire gli interessi dei quali il sindacato è portatore sia quale ente esponenziale dei lavoratori iscritti sia quale soggetto coinvolto nel procedimento di formazione e di distribuzione delle risorse del Fondo di istituto. L’esclusione da una pubblica gara potrebbe avere legittimamente luogo solo se rispondente ad La Commissione osserva che il sindacato vanta un interesse dell’Amministrazionedifferenziato, che nella specie anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione (CDS., sent. 20 luglio 2018, n. 4417 e da ultimo TAR per il Friuli Venezia Giulia, sent. n. 42 del 2021). D’altronde, sulle organizzazioni sindacali graverà l'obbligo di non sarebbe stato leso dal tenore divulgare il contenuto della garanzia rilasciata dalla ricorrente; mentre, per tale ragione, nel caso documentazione oggetto dell’istanza di specie l’esclusione sarebbe derivata da un inutile ed ingiustificato formalismo. I due motivi sono fondati, e devono essere accolti. La questione nodale della presente controversia si risolve, alla luce dei motivi di ricorso, nell’interpretazione della polizza depositata dalla ricorrente presso il seggio di gara, e nella sua rispondenza, o non, alle finalità perseguite dal bando di gara, mediante disposizione dettata a pena di esclusione, e che, per quanto qui interessa, imponeva l’operatività della garanzia “entro 15 giorni dalla semplice richiesta della stazione appaltante.” La previsione del bando qui in esame è aderente a quanto disposto dall’art. 4 D.M. 1232004, che ha il seguente tenore: “Escussione della garanzia- Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 (ossia con lettera raccomandata indirizzata alla sede del garante) e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.” La clausola in questione, da apporre al negozio avente funzione di garanzia, serve pertanto ad evitare che il Comune, in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara da parte dell’impresa, sia onerato, per conseguire il risarcimento, del preventivo esperimento di un’azione giudiziaria, per sua natura recante un certo margine di aleatorietà, e che, in ogni caso, per salvaguardare i propri diritti, l’Amministrazione sia costretta ad affrontare formalità più gravose che non l’invio di una semplice lettera raccomandata indirizzata alla sede legale del soggetto garante; formalità cheaccesso, se non rispettate appieno, o non precedute da altri adempimenti preliminari, rendano tale richiesta più difficoltosa nelle sedi istituzionali e meno certa nei suoi esiti. Ciò è confermato dalla parallela previsione, contenuta sia nella medesima clausola del bando che nel citato D.M. 1232004, del beneficio dell’esonero dalla preventiva escussione, previsto a favore dell’Amministrazione, la quale, per effetto di esso, non sarà neppure onerata di richiedere l’adempimento al debitore prima di potersi rivolgere, al medesimo fine, al garante. Se tale è la funzione della clausola in questione, l’omissione della parola “semplice” nel formulario predisposto dal garante, e sottoscritto dalla ricorrente, non può elidere la causa della clausola, come sopra evidenziata. Infatti, essendo presente nell’art. 4 della polizza prodotta in sede di gara dalla **** s.p.a. la previsione per cui il pagamento dovuto dal garante sarà effettuato entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta scritta dell’Ente garantito, è evidente che, in caso di inadempimento, il Comune non sarà onerato alla proposizione di preventiva azione giudiziaria o di altre formalità, ma potrà ottenere il risarcimento previa semplice lettera raccomandata inviata al garante; in altri termini, l’Amministrazione, ove ciò si renda necessario, potrà agevolmente esercitare i propri diritti verso il garante, mercè la sola segnalazione dell’inadempimento mediante lettera raccomandata. Se così è, il contenuto della polizza prodotta dalla ricorrente risponde in pieno all’interesse dell’Amministrazione tutelato dalla clausola del bando sopra riportata, la cui portata si è individuata in precedenza. Le parti resistenti, nei rispettivi scritti difensivi, hanno evidenziato le differenze sostanziali tra il negozio fideiussorio e le garanzie atipiche, quali l’assicurazione fideiussoria o cauzionale ed il contatto autonomo di garanzia, ed hanno sostenuto che il bando, prevedendo la presenza della clausola “a semplice richiesta” nelle polizze richieste ai concorrenti, avrebbe richiesto la produzione di queste ultime, atte a garantire gli interessi dell’Amministrazione di più e meglio della fideiussione codicistica, in quanto esse –proprio perchè slegate da vincoli di accessorietà- non recherebbero tra i propri effetti naturali l’opponibilità al creditore, da parte del garante, delle eccezioni che quest’ultimo potrebbe opporre al debitore principale laddove "strettamente indispensabile" (art. 1945 c.c.)24, oltre che delle tipiche eccezioni di liberazione comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del fideiussore (art. 1956 c.c.1990) e di decadenza dalla garanzia in caso di scadenza dell’obbligazione principale e di mancata proposizione, da parte del creditore, delle proprie istanze verso il debitore principale (art. 1957 c.c.). L’eccezione deve essere disattesa. Come sopra spiegato, l’art. 4 della polizza prodotta in sede di gara dalla ricorrente consente al Comune di ottenere dal garante quanto è dovuto, in caso di inadempimento del garantito, soltanto mediante l’invio di una lettera raccomandata alla sede legale del garante stesso, senza che siano configurabili oneri non utilizzarlo per scopi diversi da quello appena citato (come prevede anche il citato D.M. 1232004). A tale previsione negoziale si affiancano -inserite nello stesso comma primo dell’art. 4- quella che esclude la necessità di preventiva escussione del debitore inadempiente, e quella per cui, sul parallelo piano dei rapporti garante-debitore, sarà sufficiente un semplice avviso inoltrato dal primo al secondo perchè il garante effettui il pagamento in favore del Comune. Inoltre, sul medesimo piano, una volta che abbia soddisfatto i diritti del Comune, il garante può senz’altro –ai sensi del seguente art. 5- conseguire il rimborso delle somme pagate, rivalendosene verso il debitore (che non potrà sollevare eccezioni di sorta), e surrogarsi nei suoi confronti nei diritti già spettanti all’Amministrazione creditrice. Sicchè bisogna concludere che, per la natura della clausola negoziale oggetto della controversia, e per gli altri elementi sopra considerati, la polizza prodotta dalla ricorrente a corredo della propria offerta ha le medesime caratteristiche dei sopra citati negozi di garanzia non informati a vincolo di accessorietà con l’obbligazione principale (e delle cui vicende essi non risentono in senso limitativo del diritto a conseguire il risarcimento); il che è confermato, tra l’altro, da numerosi, ulteriori, elementi evidentemente incompatibili con la fideiussione tipica, quali la qualificazione di “risarcimento” conferita dal formulario approntato dall’assicuratore alla somma da pagarsi in favore del Comune ai sensi dell’art. 4, dal brevissimo termine entro cui deve essere effettuato tale pagamento (quindici giorni, come previsto dal D.M. 1232004), nonchè dalla rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Da ciò consegue che, perchè la garanzia possa operare, il Comune non risulta onerato degli adempimenti di cui all’art. 1957 c.cquelli propri dell'organizzazione sindacale., nè può essere destinatario delle eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale; e, quanto alla liberazione del fideiussore per obbligazione futura di cui all’art. 1956 c.c., essa risulta esclusa in radice, oltre che dalla mancanza di accessorietà tra obbligazione principale e negozio di garanzia, anche dalla stessa natura del rapporto tra Comune e soggetto partecipante alla gara, che, evidentemente, esclude qualsivoglia concessione di credito dal primo al secondo. Deriva da quanto sopra che i provvedimenti gravati non resistono alle censure contenute nei primi due motivi di ricorso, giacchè, l’omissione della dizione “semplice” prima della parola “richiesta” nell’art. 4 della citata polizza non è suscettibile di ledere alcun interesse dell’Amministrazione, ma è, al contrario, conforme al bando di gara ed agli interessi pubblici che con la sua formulazione il Comune ha inteso tutelare. Con il terzo mezzo di gravame la ricorrente ritiene sussistere a carico degli atti impugnati eccesso di potere per disparità di trattamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Essa deduce che vi sarebbe stata disparità di trattamento rispetto a quanto deciso dal seggio di gara per la concorrente **** s.r.l., la cui polizza pure non presentava la dizione “a semplice” prima di “richiesta”, ma la cui offerta è stata giudicata ammissibile, perché si sarebbe trattato, in quel caso, di mero errore materiale. La difesa della controinteressata eccepisce, sul punto, che la ricorrente non avrebbe interesse a svolgere tale censura, perchè l’avvenuta esclusione della **** s.r.l. sarebbe irrilevante. L’eccezione è palesemente infondata, poichè la questione della mancata esclusione di un terzo è stata dedotta unicamente quale parametro cui riferirsi per adombrare un presunto vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto all’esclusione subita dalla ricorrente, che versava nelle medesime condizioni, e dunque, in relazione alla formulazione del motivo in esame, costituisce necessario presupposto, senza il quale il mezzo risulterebbe inammissibile. Ciò premesso, osserva il Collegio che anche detto motivo è fondato, e deve essere accolto. Alle pagine 2-3 del verbale di gara del 3 febbraio 2005 si legge espressamente che la **** s.r.l. ha prodotto polizza conforme allo schema di cui al ridetto D.M. 1232004, anche se in detto documento non era stata inserita, per errore materiale, la locuzione “a semplice”, e ciò perchè su di un documento allegato a detta polizza era presente la clausola per la quale la Società garante si obbligava ad effettuare il pagamento delle somme dovute entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante. In effetti, l’allegato alla polizza prodotta in sede di gara dalla **** s.r.l., prevede la rinuncia, da parte del garante, al beneficio della preventiva escussione, nonchè l’obbligo di questi “ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante”. Risulta, allora, evidente da quanto detto nell’esaminare i primi due motivi di ricorso, che la polizza rilasciata dalla **** s.r.l., aveva contenuto sostanzialmente eguale a quella prodotta dalla ricorrente, rispondente a quanto imposto dal bando di gara; e che, tuttavia, in quella circostanza il seggio di gara aveva correttamente inteso il senso e il valore della polizza in questione, e l’aveva ritenuta conforme al bando di gara, ammettendo la citata società a concorrere; cosa che non aveva fatto, in eguali condizioni, per l’impresa ricorrente. Pertanto sussiste il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento lamentato dalla ricorrente. In definitiva, i tre motivi d’impugnazione devono essere accolti, con il conseguente annullamento degli atti gravati. Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, osserva il Collegio che essa è del tutto indeterminata, e che per questo deve essere dichiarata inammissibile. Conclusivamente, il ricorso, per la sua parte demolitoria, è fondato e deve essere accolto, mentre va dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento dei danni. In relazione agli specifici profili della controversia si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti.
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DIRITTO. Il ricorso Commissario delegato per il superamento dell’emergenza socio-economico- ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, con ordinanza n. 377 del 12 gennaio 2006, ha disposto quanto segue: ha revocato l’autorizzazione concessa alla Medio Sarno S.c.a r.l. per l’affidamento in subappalto alla Impregica Costruzioni S.r.l. delle lavorazioni inerenti la realizzazione delle opere del collettore subcomprensoriale n. 2 "Rete di collettori comprensoriali al servizio dei comuni di Ottaviano, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Terzigno, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇" appaltate all’ATI Tecnis S.p.a. (capogruppo mandataria) e ▇▇.▇▇▇.▇▇. S.p.a. (mandante cooptata) concessa con ordinanza n. 470/Sarno del 26.3.2003 e ordinanza n. 183 prot. 5831/ORD 4 del 17.4.2004; ha negato l’autorizzazione alla concessione di ampliamento di subappalto alla ditta Impregica Costruzioni S.r.l. richiesta con nota del 14.4.2005 da parte della Tecnis S.p.a. Il provvedimento è fondatostato adottato viste: la nota del 17.11.2005 del Commissario Delegato con la quale si informava che, e va accoltoa seguito di violazioni degli obblighi contrattuali, veniva revocata alla Impregica Costruzioni S.r.l. l’autorizzazione al subappalto concessa per le lavorazioni inerenti la costruzione del collettore fognario subcomprensorio n. 4 del comprensorio del Medio Sarno; la nota del 6.12.2005 con cui l’Ufficio Legale del Commissario Delegato motivava la necessità di procedere alla revoca dell’autorizzazione al subappalto ed all’allontanamento della Impregica Costruzioni S.r.l. da tutti i cantieri oggetto di lavorazioni riguardanti il Commissario stesso. Con nota del 17 novembre 2005, il gravame Commissario delegato per il superamento dell’emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrico del fiume Sarno - premesso di avere ricevuto la nota trasmessa dal responsabile del procedimento in epigrafe data 16 novembre 2005 relativa al fatto che, da ispezioni effettuate da Ufficiali di Polizia Giudiziaria in data 10 novembre 2005 nel cantiere ove operava la **** s.p.aImpregica Costruzioni S.r.l. subappaltatrice autorizzata dell’ATI con capogruppo Dondi S.p.a., sono stati sorpresi ad operare due operai extracomunitari privi di permesso di soggiorno e non in regola con la normativa lavoristica e previdenziale – ha rimarcato che tali operati lavoravano per la RI.A.S. S.r.l. alla quale la Impregica Costruzioni S.r.l. ha impugnato affidato il verbale nolo a caldo senza darne comunicazione né all’ATI aggiudicatrice né alla direzione lavori ed ha rilevato, pertanto, che tali fatti violano oltre che gli obblighi contrattualmente assunti dall’ATI anche la specifica normativa in materia di gara del tre febbraio 2005assicurazioni obbligatorie e previdenziali, relativo all’appalto di fornitura di autocarri con permuta necessari comunicando la revoca dell’autorizzazione a suo tempo concessa per l’esecuzione dei lavori affidati alla **** indetto dal Comune di Palermo, con importo a base d’asta di Euro 367.000.000, nella parte in cui la subappaltatrice Impregica Costruzioni S.r.l. Con parere espresso il seggio di gara ha disposto l’esclusione della ricorrente “poichè la polizza assicurativa non riporta la clausola “a semplice” richiesta scritta della stazione appaLtante così come previsto dall’art. 30 comma 2_is della L. 10994 2 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni ed espressamente richiesto dal bando di gara”, nonchè trasmesso il successivo verbale di gara del 15 febbraio 2005 di aggiudicazione definitiva dell’incanto in favore dell’impresa controinteressata **** s.r.l. I primi due motivi6 dicembre, per la loro connessione logica, possono essere esaminati congiuntamente. Con il primo mezzo, la ditta ricorrente censura gli atti gravati per eccesso di potere per carenza istruttoria, genericità e travisamento dei fatti. La polizza presentata dalla ricorrente non reca, è vero, la parola “semplice” dopo “richiesta”, ma ciò non implica mancata copertura fideiussoria, in quanto la polizza non contrasterebbe con l’art. 30 comma 2 bis L. 10994. Infatti, l’art. 4 delle condizioni di polizza reca espressa dicitura per cui il pagamento delle somme dovute in base alla polizza stessa deve essere effettuato entro quindici giorni dal ricevimento consulente giuridico della richiesta scritta da parte dell’Ente garantito, ed inoltre la garante Società ***** di assicurazioni non godrà del beneficio di preventiva escussione dell’obbligato ai sensi dell’art. 1944 c.c. Nel secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dei principi di massima partecipazione alla gara; violazione dell’art. 6, comma 1, lettera B, della legge 7.8.1990 n. 241. L’esclusione da una pubblica gara potrebbe avere legittimamente luogo solo se rispondente ad un interesse dell’Amministrazione, struttura commissariale ha evidenziato che nella specie non sarebbe stato leso dal tenore della garanzia rilasciata dalla ricorrente; mentre, per tale ragione, nel caso di specie l’esclusione sarebbe derivata da un inutile ed ingiustificato formalismo. I due motivi sono fondati, e devono essere accolti. La questione nodale della presente controversia si risolve, alla luce dei i giustificati motivi di ricorsorevoca, nell’interpretazione della polizza depositata dalla ricorrente presso il seggio di gara, e nella sua rispondenza, o non, alle finalità perseguite dal bando di gara, mediante disposizione dettata a pena di esclusione, e che, per quanto qui interessa, imponeva l’operatività della garanzia “entro 15 giorni dalla semplice richiesta della stazione appaltante.” La previsione dell’appalto come del bando qui in esame è aderente a quanto disposto dall’art. 4 D.M. 1232004, che ha il seguente tenore: “Escussione della garanzia- Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 (ossia con lettera raccomandata indirizzata alla sede del garante) e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.” La clausola in questione, da apporre al negozio avente funzione di garanzia, serve pertanto ad evitare che il Comunesubappalto, in caso di violazione degli obblighi derivanti gravi violazioni, si desumono dall’art. 75 d.P.R. 554/1999 che, alla lett. e), prevede le cause di esclusione dalle gare per i soggetti che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. Il motivo della irregolarità nei rapporti di lavoro con i propri dipendenti è sì previsto come causa di esclusione dalla partecipazione alla gara da parte dell’impresaalle gare e della aggiudicazione, sia oneratoma anche come impossibilità di stipulazione dei contratti e, per conseguire il risarcimento, del preventivo esperimento di un’azione giudiziaria, per sua natura recante un certo margine di aleatorietà, e che, in ogni caso, per salvaguardare i propri diritti, l’Amministrazione sia costretta ad affrontare formalità più gravose che non l’invio di una semplice lettera raccomandata indirizzata alla sede legale del soggetto garante; formalità che, se non rispettate appieno, o non precedute da altri adempimenti preliminari, rendano tale richiesta più difficoltosa e meno certa nei suoi esiti. Ciò è confermato dalla parallela previsione, contenuta sia nella medesima clausola del bando che nel citato D.M. 1232004, del beneficio dell’esonero dalla preventiva escussione, previsto a favore dell’Amministrazione, la quale, per effetto di esso, non sarà neppure onerata di richiedere l’adempimento al debitore prima di potersi rivolgere, al medesimo fine, al garante. Se tale è la funzione della clausola in questione, l’omissione della parola “semplice” nel formulario predisposto dal garante, e sottoscritto dalla ricorrente, non può elidere la causa della clausolamaggior ragione, come sopra evidenziata. Infatti, essendo presente nell’art. 4 della polizza prodotta in sede causa di gara dalla **** s.p.a. la previsione per cui il pagamento dovuto dal garante sarà effettuato entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta scritta dell’Ente garantito, è evidente che, in caso di inadempimento, il Comune non sarà onerato alla proposizione di preventiva azione giudiziaria revoca o di altre formalitàrisoluzione del contratto. La circostanza che la irregolarità nei rapporti lavorativi e previdenziali, precisa tra l’altro il parere, si sia verificata in altro appalto non rileva, ma potrà ottenere anzi il risarcimento previa semplice lettera raccomandata inviata al garante; in altri termini, l’Amministrazione, ove ciò si renda necessario, potrà agevolmente esercitare i propri diritti verso il garante, mercè fatto che tale altro appalto riguardi la sola segnalazione dell’inadempimento mediante lettera raccomandata. Se così è, il contenuto della polizza prodotta dalla ricorrente risponde in pieno all’interesse dell’Amministrazione tutelato dalla clausola del bando sopra riportata, medesima stazione appaltante rafforza la cui portata si è individuata in precedenza. Le parti resistenti, nei rispettivi scritti difensivi, hanno evidenziato le differenze sostanziali tra il negozio fideiussorio e le garanzie atipiche, quali l’assicurazione fideiussoria o cauzionale ed il contatto autonomo esigenza di garanzia, ed hanno sostenuto che il bando, prevedendo la presenza della clausola “a semplice richiesta” nelle polizze richieste ai concorrenti, avrebbe richiesto la produzione di queste ultime, atte a garantire gli interessi dell’Amministrazione di più e meglio della fideiussione codicistica, in quanto esse –proprio perchè slegate da vincoli di accessorietà- non recherebbero tra i propri effetti naturali l’opponibilità al creditore, da parte del garante, delle eccezioni che quest’ultimo potrebbe opporre al debitore principale (art. 1945 c.cprovvedere alla revoca.), oltre che delle tipiche eccezioni di liberazione del fideiussore (art. 1956 c.c.) e di decadenza dalla garanzia in caso di scadenza dell’obbligazione principale e di mancata proposizione, da parte del creditore, delle proprie istanze verso il debitore principale (art. 1957 c.c.). L’eccezione deve essere disattesa. Come sopra spiegato, l’art. 4 della polizza prodotta in sede di gara dalla ricorrente consente al Comune di ottenere dal garante quanto è dovuto, in caso di inadempimento del garantito, soltanto mediante l’invio di una lettera raccomandata alla sede legale del garante stesso, senza che siano configurabili oneri diversi da quello appena citato (come prevede anche il citato D.M. 1232004). A tale previsione negoziale si affiancano -inserite nello stesso comma primo dell’art. 4- quella che esclude la necessità di preventiva escussione del debitore inadempiente, e quella per cui, sul parallelo piano dei rapporti garante-debitore, sarà sufficiente un semplice avviso inoltrato dal primo al secondo perchè il garante effettui il pagamento in favore del Comune. Inoltre, sul medesimo piano, una volta che abbia soddisfatto i diritti del Comune, il garante può senz’altro –ai sensi del seguente art. 5- conseguire il rimborso delle somme pagate, rivalendosene verso il debitore (che non potrà sollevare eccezioni di sorta), e surrogarsi nei suoi confronti nei diritti già spettanti all’Amministrazione creditrice. Sicchè bisogna concludere che, per la natura della clausola negoziale oggetto della controversia, e per gli altri elementi sopra considerati, la polizza prodotta dalla ricorrente a corredo della propria offerta ha le medesime caratteristiche dei sopra citati negozi di garanzia non informati a vincolo di accessorietà con l’obbligazione principale (e delle cui vicende essi non risentono in senso limitativo del diritto a conseguire il risarcimento); il che è confermato, tra l’altro, da numerosi, ulteriori, elementi evidentemente incompatibili con la fideiussione tipica, quali la qualificazione di “risarcimento” conferita dal formulario approntato dall’assicuratore alla somma da pagarsi in favore del Comune ai sensi dell’art. 4, dal brevissimo termine entro cui deve essere effettuato tale pagamento (quindici giorni, come previsto dal D.M. 1232004), nonchè dalla rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Da ciò consegue che, perchè la garanzia possa operare, il Comune non risulta onerato degli adempimenti di cui all’art. 1957 c.c., nè può essere destinatario delle eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale; e, quanto alla liberazione del fideiussore per obbligazione futura di cui all’art. 1956 c.c., essa risulta esclusa in radice, oltre che dalla mancanza di accessorietà tra obbligazione principale e negozio di garanzia, anche dalla stessa natura del rapporto tra Comune e soggetto partecipante alla gara, che, evidentemente, esclude qualsivoglia concessione di credito dal primo al secondo. Deriva da quanto sopra che i provvedimenti gravati non resistono alle censure contenute nei primi due motivi di ricorso, giacchè, l’omissione della dizione “semplice” prima della parola “richiesta” nell’art. 4 della citata polizza non è suscettibile di ledere alcun interesse dell’Amministrazione, ma è, al contrario, conforme al bando di gara ed agli interessi pubblici che con la sua formulazione il Comune ha inteso tutelare. Con il terzo mezzo di gravame la ricorrente ritiene sussistere a carico degli atti impugnati eccesso di potere per disparità di trattamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Essa deduce che vi sarebbe stata disparità di trattamento rispetto a quanto deciso dal seggio di gara per la concorrente **** s.r.l., la cui polizza pure non presentava la dizione “a semplice” prima di “richiesta”, ma la cui offerta è stata giudicata ammissibile, perché si sarebbe trattato, in quel caso, di mero errore materiale. La difesa della controinteressata eccepisce, sul punto, che la ricorrente non avrebbe interesse a svolgere tale censura, perchè l’avvenuta esclusione della **** s.r.l. sarebbe irrilevante. L’eccezione è palesemente infondata, poichè la questione della mancata esclusione di un terzo è stata dedotta unicamente quale parametro cui riferirsi per adombrare un presunto vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto all’esclusione subita dalla ricorrente, che versava nelle medesime condizioni, e dunque, in relazione alla formulazione del motivo in esame, costituisce necessario presupposto, senza il quale il mezzo risulterebbe inammissibile. Ciò premesso, osserva il Collegio che anche detto motivo è fondato, e deve essere accolto. Alle pagine 2-3 del verbale di gara del 3 febbraio 2005 si legge espressamente che la **** s.r.l. ha prodotto polizza conforme allo schema di cui al ridetto D.M. 1232004, anche se in detto documento non era stata inserita, per errore materiale, la locuzione “a semplice”, e ciò perchè su di un documento allegato a detta polizza era presente la clausola per la quale la Società garante si obbligava ad effettuare il pagamento delle somme dovute entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante. In effetti, l’allegato alla polizza prodotta in sede di gara dalla **** s.r.l., prevede la rinuncia, da parte del garante, al beneficio della preventiva escussione, nonchè l’obbligo di questi “ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante”. Risulta, allora, evidente da quanto detto nell’esaminare i primi due motivi di ricorso, che la polizza rilasciata dalla **** s.r.l., aveva contenuto sostanzialmente eguale a quella prodotta dalla ricorrente, rispondente a quanto imposto dal bando di gara; e che, tuttavia, in quella circostanza il seggio di gara aveva correttamente inteso il senso e il valore della polizza in questione, e l’aveva ritenuta conforme al bando di gara, ammettendo la citata società a concorrere; cosa che non aveva fatto, in eguali condizioni, per l’impresa ricorrente. Pertanto sussiste il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento lamentato dalla ricorrente. In definitiva, i tre motivi d’impugnazione devono essere accolti, con il conseguente annullamento degli atti gravati. Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, osserva il Collegio che essa è del tutto indeterminata, e che per questo deve essere dichiarata inammissibile. Conclusivamente, il ricorso, per la sua parte demolitoria, è fondato e deve essere accolto, mentre va dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento dei danni. In relazione agli specifici profili della controversia si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti.
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DIRITTO. Il ricorso è fondatoDa respingere l’eccezione d’improcedibilità. La domanda ha infatti riguardo, non già ad un vizio genetico, bensì al debito di restituzione al tempo della estinzione, avvenuta il luglio 2012. Nel merito, giova richiamare il consolidato orientamento del Collegio, secondo cui deve essere restituita la quota delle commissioni e va accoltodel premio assicurativo non maturata nel tempo. Con ▇▇▇▇▇▇▇ infatti reputarsi contrarie a norma imperativa le condizioni contrattuali che stabiliscono la non ripetibilità tout court dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata (cfr., ex multis, Collegio di Milano, n. 2055/12; Collegio di Roma, n. 1121/12; Collegio di Napoli, n. 1858/12). L’art. 125, 2° comma, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Disposizioni varie a tutela dei consumatori), prevedeva che “le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il gravame consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Su questa linea, l’art. 125-sexies TUB, introdotto dal D.lgs. n. 141/2010, dispone che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in epigrafe qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la **** s.p.avita residua del contratto”. ha impugnato il verbale di gara del tre febbraio 2005, relativo all’appalto di fornitura di autocarri con permuta necessari per l’esecuzione dei lavori affidati alla **** indetto dal Comune di PalermoNello stesso senso, con importo Comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10 novembre 2009, si dispone che in caso di estinzione anticipata del mutuo “l’intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”. Tale disciplina attua l’art. 8 della direttiva 87/102/CEE, ai sensi della quale "il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito" e "in conformità delle disposizioni degli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito". La ratio di tale norma a tutela del consumatore è stata ribadita dalla Direttiva 2008/48/CE del 23.4.2008, recentemente recepita dal D.Lgs. n. 141/2010, per i contratti di credito al consumo, che sostituisce la norma comunitaria dell’87. Quanto alla restituzione dei premi assicurativi, viene in rilievo l’accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (‘Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento’), in base d’asta di Euro 367.000.000, nella parte al quale “nel caso in cui il seggio contratto di gara ha disposto l’esclusione della ricorrente “poichè mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all’iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica ..., il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell’assicuratore – la polizza assicurativa non riporta la clausola “a semplice” richiesta scritta della stazione appaLtante così come previsto dall’artparte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato”. 30 comma 2_is della L. 10994 e successive modifiche e integrazioni ed espressamente richiesto dal bando di gara”, nonchè il successivo verbale di gara del 15 febbraio 2005 di aggiudicazione definitiva dell’incanto in favore dell’impresa controinteressata **** s.r.l. I primi due motivi, per la loro connessione logica, possono essere esaminati congiuntamente. Con il primo mezzo, la ditta ricorrente censura gli atti gravati per eccesso di potere per carenza istruttoria, genericità e travisamento dei fatti. La polizza presentata dalla ricorrente non reca, è vero, la parola “semplice” dopo “richiesta”, ma ciò non implica mancata copertura fideiussoria, in quanto la polizza non contrasterebbe con l’art. 30 comma 2 bis L. 10994. InfattiSu questa linea, l’art. 4 delle condizioni 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 prevede che “nei contratti di polizza reca espressa dicitura assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui il pagamento delle somme dovute in base alla polizza stessa deve essere effettuato entro quindici giorni onere è sostenuto dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell’Ente garantito, ed inoltre la garante Società ***** di assicurazioni non godrà del beneficio di preventiva escussione dell’obbligato ai sensi dell’art. 1944 c.c. Nel secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dei principi di massima partecipazione alla gara; violazione dell’art. 6, comma 1, lettera B, della legge 7.8.1990 n. 241. L’esclusione da una pubblica gara potrebbe avere legittimamente luogo solo se rispondente ad un interesse dell’Amministrazione, che nella specie non sarebbe stato leso dal tenore della garanzia rilasciata dalla ricorrente; mentre, per tale ragionedebitore/assicurato le imprese, nel caso di specie l’esclusione sarebbe derivata da un inutile ed ingiustificato formalismoestinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. I due motivi sono fondatiEssa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, e devono essere accolti. La questione nodale della presente controversia si risolve, alla luce dei motivi di ricorso, nell’interpretazione della polizza depositata dalla ricorrente presso il seggio di gara, e nella sua rispondenza, o non, alle finalità perseguite dal bando di gara, mediante disposizione dettata a pena di esclusione, e che, per quanto qui interessa, imponeva l’operatività della garanzia “entro 15 giorni dalla semplice richiesta della stazione appaltante.” La previsione del bando qui in esame è aderente a quanto disposto dall’art. 4 D.M. 1232004, che ha il seguente tenore: “Escussione della garanzia- Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 (ossia con lettera raccomandata indirizzata alla sede del garante) e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. Restano salve le azioni di legge nel caso condizione che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa”. Sotto questa luce, priva di pregio appare la generica eccezione di difetto di legittimazione passiva, poiché tenuto a restituire l’indebito, relativo ai premi non dovute.” La clausola in questione, da apporre al negozio avente funzione di garanzia, serve pertanto ad evitare che il Comune, in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara da parte dell’impresa, sia onerato, per conseguire il risarcimento, del preventivo esperimento di un’azione giudiziaria, per sua natura recante un certo margine di aleatorietà, e che, in ogni caso, per salvaguardare i propri diritti, l’Amministrazione sia costretta ad affrontare formalità più gravose che non l’invio di una semplice lettera raccomandata indirizzata alla sede legale del soggetto garante; formalità che, se non rispettate appieno, o non precedute da altri adempimenti preliminari, rendano tale richiesta più difficoltosa e meno certa nei suoi esiti. Ciò è confermato dalla parallela previsione, contenuta sia nella medesima clausola del bando che nel citato D.M. 1232004, del beneficio dell’esonero dalla preventiva escussione, previsto a favore dell’Amministrazione, la quale, per effetto di esso, non sarà neppure onerata di richiedere l’adempimento al debitore prima di potersi rivolgere, al medesimo fine, al garante. Se tale è la funzione della clausola in questione, l’omissione della parola “semplice” nel formulario predisposto dal garante, e sottoscritto dalla ricorrente, non può elidere la causa della clausola, come sopra evidenziata. Infatti, essendo presente nell’art. 4 della polizza prodotta in sede di gara dalla **** s.p.a. la previsione per cui il pagamento dovuto dal garante sarà effettuato entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta scritta dell’Ente garantitogoduti, è evidente che, in caso di inadempimento, il Comune non sarà onerato alla proposizione di preventiva azione giudiziaria o di altre formalità, ma potrà ottenere il risarcimento previa semplice lettera raccomandata inviata al garante; in altri termini, l’Amministrazione, ove ciò si renda necessario, potrà agevolmente esercitare i propri diritti verso il garante, mercè la sola segnalazione dell’inadempimento mediante lettera raccomandata. Se così è, il contenuto della polizza prodotta dalla ricorrente risponde in pieno all’interesse dell’Amministrazione tutelato dalla clausola del bando sopra riportata, la cui portata si è individuata in precedenza. Le parti resistenti, nei rispettivi scritti difensivi, hanno evidenziato le differenze sostanziali tra il negozio fideiussorio e le garanzie atipiche, quali l’assicurazione fideiussoria o cauzionale ed il contatto autonomo di garanzia, ed hanno sostenuto che il bando, prevedendo la presenza della clausola “a semplice richiesta” nelle polizze richieste ai concorrenti, avrebbe richiesto la produzione di queste ultime, atte a garantire gli interessi dell’Amministrazione di più e meglio della fideiussione codicistica, in quanto esse –proprio perchè slegate da vincoli di accessorietà- non recherebbero tra i propri effetti naturali l’opponibilità al creditore, da parte del garante, delle eccezioni che quest’ultimo potrebbe opporre al debitore principale (art. 1945 c.clo stesso mutuante.), oltre che delle tipiche eccezioni di liberazione del fideiussore (art. 1956 c.c.) e di decadenza dalla garanzia in caso di scadenza dell’obbligazione principale e di mancata proposizione, da parte del creditore, delle proprie istanze verso il debitore principale (art. 1957 c.c.). L’eccezione deve essere disattesa. Come sopra spiegato, l’art. 4 della polizza prodotta in sede di gara dalla ricorrente consente al Comune di ottenere dal garante quanto è dovuto, in caso di inadempimento del garantito, soltanto mediante l’invio di una lettera raccomandata alla sede legale del garante stesso, senza che siano configurabili oneri diversi da quello appena citato (come prevede anche il citato D.M. 1232004). A tale previsione negoziale si affiancano -inserite nello stesso comma primo dell’art. 4- quella che esclude la necessità di preventiva escussione del debitore inadempiente, e quella per cui, sul parallelo piano dei rapporti garante-debitore, sarà sufficiente un semplice avviso inoltrato dal primo al secondo perchè il garante effettui il pagamento in favore del Comune. Inoltre, sul medesimo piano, una volta che abbia soddisfatto i diritti del Comune, il garante può senz’altro –ai sensi del seguente art. 5- conseguire il rimborso delle somme pagate, rivalendosene verso il debitore (che non potrà sollevare eccezioni di sorta), e surrogarsi nei suoi confronti nei diritti già spettanti all’Amministrazione creditrice. Sicchè bisogna concludere che, per la natura della clausola negoziale oggetto della controversia, e per gli altri elementi sopra considerati, la polizza prodotta dalla ricorrente a corredo della propria offerta ha le medesime caratteristiche dei sopra citati negozi di garanzia non informati a vincolo di accessorietà con l’obbligazione principale (e delle cui vicende essi non risentono in senso limitativo del diritto a conseguire il risarcimento); il che è confermato, tra l’altro, da numerosi, ulteriori, elementi evidentemente incompatibili con la fideiussione tipica, quali la qualificazione di “risarcimento” conferita dal formulario approntato dall’assicuratore alla somma da pagarsi in favore del Comune ai sensi dell’art. 4, dal brevissimo termine entro cui deve essere effettuato tale pagamento (quindici giorni, come previsto dal D.M. 1232004), nonchè dalla rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Da ciò consegue che, perchè la garanzia possa operare, il Comune non risulta onerato degli adempimenti di cui all’art. 1957 c.c., nè può essere destinatario delle eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale; e, quanto alla liberazione del fideiussore per obbligazione futura di cui all’art. 1956 c.c., essa risulta esclusa in radice, oltre che dalla mancanza di accessorietà tra obbligazione principale e negozio di garanzia, anche dalla stessa natura del rapporto tra Comune e soggetto partecipante alla gara, che, evidentemente, esclude qualsivoglia concessione di credito dal primo al secondo. Deriva da quanto sopra che i provvedimenti gravati non resistono alle censure contenute nei primi due motivi di ricorso, giacchè, l’omissione della dizione “semplice” prima della parola “richiesta” nell’art. 4 della citata polizza non è suscettibile di ledere alcun interesse dell’Amministrazione, ma è, al contrario, conforme al bando di gara ed agli interessi pubblici che con la sua formulazione il Comune ha inteso tutelare. Con il terzo mezzo di gravame la ricorrente ritiene sussistere a carico degli atti impugnati eccesso di potere per disparità di trattamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Essa deduce che vi sarebbe stata disparità di trattamento rispetto a quanto deciso dal seggio di gara per la concorrente **** s.r.l., la cui polizza pure non presentava la dizione “a semplice” prima di “richiesta”, ma la cui offerta è stata giudicata ammissibile, perché si sarebbe trattato, in quel caso, di mero errore materiale. La difesa della controinteressata eccepisce, sul punto, che la ricorrente non avrebbe interesse a svolgere tale censura, perchè l’avvenuta esclusione della **** s.r.l. sarebbe irrilevante. L’eccezione è palesemente infondata, poichè la questione della mancata esclusione di un terzo è stata dedotta unicamente quale parametro cui riferirsi per adombrare un presunto vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto all’esclusione subita dalla ricorrente, che versava nelle medesime condizioni, e dunque, in relazione alla formulazione del motivo in esame, costituisce necessario presupposto, senza il quale il mezzo risulterebbe inammissibile. Ciò premesso, osserva il Collegio che anche detto motivo è fondato, e deve essere accolto. Alle pagine 2-3 del verbale di gara del 3 febbraio 2005 si legge espressamente che la **** s.r.l. ha prodotto polizza conforme allo schema di cui al ridetto D.M. 1232004, anche se in detto documento non era stata inserita, per errore materiale, la locuzione “a semplice”, e ciò perchè su di un documento allegato a detta polizza era presente la clausola per la quale la Società garante si obbligava ad effettuare il pagamento delle somme dovute entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante. In effetti, l’allegato alla polizza prodotta in sede di gara dalla **** s.r.l., prevede la rinuncia, da parte del garante, al beneficio della preventiva escussione, nonchè l’obbligo di questi “ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante”. Risulta, allora, evidente da quanto detto nell’esaminare i primi due motivi di ricorso, che la polizza rilasciata dalla **** s.r.l., aveva contenuto sostanzialmente eguale a quella prodotta dalla ricorrente, rispondente a quanto imposto dal bando di gara; e che, tuttavia, in quella circostanza il seggio di gara aveva correttamente inteso il senso e il valore della polizza in questione, e l’aveva ritenuta conforme al bando di gara, ammettendo la citata società a concorrere; cosa che non aveva fatto, in eguali condizioni, per l’impresa ricorrente. Pertanto sussiste il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento lamentato dalla ricorrente. In definitiva, i tre motivi d’impugnazione devono essere accolti, con il conseguente annullamento degli atti gravati. Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, osserva il Collegio che essa è del tutto indeterminata, e che per questo deve essere dichiarata inammissibile. Conclusivamente, il ricorso, per la sua parte demolitoria, è fondato e deve essere accolto, mentre va dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento dei danni. In relazione agli specifici profili della controversia si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti.
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DIRITTO. Il ricorso è fondatoIn diritto, il Giudice osserva che -con riferimento al tipo specifico di contratto dedotto in giudizio, somministrazione di energia elettrica- va ricordato come la Corte di Cassazione abbia con massime consolidate affermato, in applicazione dell’art. 2697 cc e va accoltodel principio della vicinanza della prova, come la bolletta sia idonea a dimostrare l’entità dei consumi della somministrazione in assenza di contestazioni da parte dell’utente mentre, in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, spetta alla somministrante provare il quantum dei beni somministrati, ovvero il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (ex multis: Cass. Con il gravame in epigrafe la **** s.p.aciv., sez. ha impugnato il verbale 3, 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193). Quanto, poi, all’eccezione di gara carenza di legittimazione passiva per intervenuta risoluzione del tre febbraio 2005, relativo all’appalto contratto di fornitura affitto di autocarri con permuta necessari per l’esecuzione dei lavori affidati alla **** indetto dal Comune di Palermoazienda, con importo a base d’asta conseguente subentro nei contratti inerenti l’impresa da parte del nuovo affittuario, il fenomeno è previsto e regolato dall’art. 2558 cc, che testualmente prevede: “Se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salva in questo caso la responsabilità dell’alienante. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell’usufruttuario e dell’affittuario, per la durata dell’usufrutto e dell’affitto.” Ai fini della conoscenza dei terzi, come è noto, l’art. 2556 co. 2 cc, impone al notaio rogante (o autenticante la firma) dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell’azienda, l’obbligo di Euro 367.000.000depositare i detti contratti nel Registro delle Imprese per l’iscrizione entro 30 giorni dalla stipula. In argomento, nella parte in cui la Corte di legittimità ha sancito che il seggio di gara ha disposto l’esclusione della ricorrente “poichè la polizza assicurativa non riporta la clausola “a semplice” richiesta scritta della stazione appaLtante così come meccanismo previsto dall’art. 30 comma 2_is 2558 cc è un effetto naturale della L. 10994 cessione della proprietà o del godimento dell’azienda e successive modifiche e integrazioni ed espressamente richiesto dal bando di gara”si verifica ipso jure per tutti i contratti a prestazioni corrispettive in corso, nonchè se diversi da quelli fondati sull’intuitus personae, a prescindere dall’accettazione e/o dalla comunicazione al terzo contraente; il successivo verbale di gara del 15 febbraio 2005 di aggiudicazione definitiva dell’incanto in favore dell’impresa controinteressata **** s.r.lterzo contraente può unicamente recedere per giusta causa, entro tre mesi dalla comunicazione: “L'art. I primi due motivi, per la loro connessione logica, possono essere esaminati congiuntamente. Con il primo mezzo, la ditta ricorrente censura gli atti gravati per eccesso di potere per carenza istruttoria, genericità e travisamento dei fatti. La polizza presentata dalla ricorrente non reca, è vero, la parola “semplice” dopo “richiesta”, ma ciò non implica mancata copertura fideiussoria, in quanto la polizza non contrasterebbe 2558 cc -il quale prevede con l’art. 30 comma 2 bis L. 10994. Infatti, l’art. 4 delle condizioni di polizza reca espressa dicitura per cui il pagamento delle somme dovute in base alla polizza stessa deve essere effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell’Ente garantito, ed inoltre la garante Società ***** di assicurazioni non godrà del beneficio di preventiva escussione dell’obbligato ai sensi dell’art. 1944 c.c. Nel secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dei principi di massima partecipazione alla gara; violazione dell’art. 6, comma 1, lettera B, della legge 7.8.1990 n. 241. L’esclusione da una pubblica gara potrebbe avere legittimamente luogo solo se rispondente ad un interesse dell’Amministrazione, che nella specie non sarebbe stato leso dal tenore della garanzia rilasciata dalla ricorrente; mentre, per tale ragionenorma suppletiva che, nel caso di specie l’esclusione sarebbe derivata trasferimento dell'azienda, salvo patto contrario, unitamente ai beni che la costituiscono si trasferiscono i contratti a prestazioni corrispettive non ancora completamente eseguite che non abbiano carattere personale- sancisce, in effetti, che il trasferimento, in quanto mirante a garantire il mantenimento della funzionalità economica dell'azienda medesima, avviene secondo un meccanismo di attrazione dei contratti nella circolazione dell'azienda e costituisce un effetto naturale del contratto di trasferimento stesso, nel senso che si verifica indipendentemente dalla volontà delle parti che rileva soltanto per escluderlo. Pertanto, gli effetti del contratto trasferito si producono "ipso iure", obbligando il terzo, a prescindere dall'accettazione e senza bisogno di comunicazione, la quale si configura come onere posto a carico delle parti del contratto di trasferimento dell'azienda e dei soggetti ad esse equiparati finalizzato al decorso del termine di tre mesi previsto per il recesso del terzo, motivato da un inutile ed ingiustificato formalismogiusta causa.” (Cass. I due motivi sono fondaticiv., e devono essere accoltisez. 3, 7.12.2005 n. 27011; conf.: Cass. civ., sez. 1, 9.10.2013 n. 22918); . La questione nodale della presente controversia Corte ha chiarito che l’art. 2558 cc produce il subentro automatico del cessionario/affittuario/usufruttuario dell’azienda nel contratto inerente l’azienda (Cass. civ., sez. 1, 23.01.2012 n. 840), si risolve, alla luce dei motivi applica anche in caso di ricorso, nell’interpretazione della polizza depositata dalla ricorrente presso il seggio risoluzione per mutuo consenso del contratto di gara, e nella sua rispondenza, o non, alle finalità perseguite dal bando affitto di gara, mediante disposizione dettata a pena di esclusione, e che, per quanto qui interessa, imponeva l’operatività della garanzia “entro 15 giorni dalla semplice richiesta della stazione appaltante.” La previsione del bando qui in esame è aderente a quanto disposto dall’art. 4 D.M. 1232004, che ha il seguente tenore: “Escussione della garanzia- Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 azienda (ossia con lettera raccomandata indirizzata alla sede del garante) e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 codCass. civ. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.” La clausola in questionesez. 3, da apporre al negozio avente funzione di garanzia, serve pertanto ad evitare che il Comune, in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara da parte dell’impresa, sia onerato, per conseguire il risarcimento, del preventivo esperimento di un’azione giudiziaria, per sua natura recante un certo margine di aleatorietà, e che, in ogni caso, per salvaguardare i propri diritti, l’Amministrazione sia costretta ad affrontare formalità più gravose che non l’invio di una semplice lettera raccomandata indirizzata alla sede legale del soggetto garante; formalità che, se non rispettate appieno, o non precedute da altri adempimenti preliminari, rendano tale richiesta più difficoltosa e meno certa nei suoi esiti. Ciò è confermato dalla parallela previsione, contenuta sia nella medesima clausola del bando che nel citato D.M. 1232004, del beneficio dell’esonero dalla preventiva escussione, previsto a favore dell’Amministrazione, la quale, per effetto di esso, non sarà neppure onerata di richiedere l’adempimento al debitore prima di potersi rivolgere, al medesimo fine, al garante. Se tale è la funzione della clausola in questione, l’omissione della parola “semplice” nel formulario predisposto dal garante, e sottoscritto dalla ricorrente, non può elidere la causa della clausola, come sopra evidenziata. Infatti, essendo presente nell’art. 4 della polizza prodotta in sede di gara dalla **** s.p.a. la previsione per cui il pagamento dovuto dal garante sarà effettuato entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta scritta dell’Ente garantito, è evidente che, in caso di inadempimento, il Comune non sarà onerato alla proposizione di preventiva azione giudiziaria o di altre formalità, ma potrà ottenere il risarcimento previa semplice lettera raccomandata inviata al garante; in altri termini, l’Amministrazione, ove ciò si renda necessario, potrà agevolmente esercitare i propri diritti verso il garante, mercè la sola segnalazione dell’inadempimento mediante lettera raccomandata. Se così è, il contenuto della polizza prodotta dalla ricorrente risponde in pieno all’interesse dell’Amministrazione tutelato dalla clausola del bando sopra riportata, la cui portata si è individuata in precedenza. Le parti resistenti, nei rispettivi scritti difensivi, hanno evidenziato le differenze sostanziali tra il negozio fideiussorio e le garanzie atipiche, quali l’assicurazione fideiussoria o cauzionale ed il contatto autonomo di garanzia, ed hanno sostenuto che il bando, prevedendo la presenza della clausola “a semplice richiesta” nelle polizze richieste ai concorrenti, avrebbe richiesto la produzione di queste ultime, atte a garantire gli interessi dell’Amministrazione di più e meglio della fideiussione codicistica, in quanto esse –proprio perchè slegate da vincoli di accessorietà- non recherebbero tra i propri effetti naturali l’opponibilità al creditore, da parte del garante, delle eccezioni che quest’ultimo potrebbe opporre al debitore principale (art. 1945 c.c.), oltre che delle tipiche eccezioni di liberazione del fideiussore (art. 1956 c.c.7.11.2003 n. 16724) e di decadenza che gli effetti del trasferimento ovvero della cessione dell’azienda sono opponibili ai terzi dalla garanzia in caso di scadenza dell’obbligazione principale e di mancata proposizionedata della iscrizione nel Registro delle imprese (Cass. civ., da parte del creditoresez. 3, delle proprie istanze verso il debitore principale (art. 1957 c.c.). L’eccezione deve essere disattesa. Come sopra spiegato, l’art. 4 della polizza prodotta in sede di gara dalla ricorrente consente al Comune di ottenere dal garante quanto è dovuto, in caso di inadempimento del garantito, soltanto mediante l’invio di una lettera raccomandata alla sede legale del garante stesso, senza che siano configurabili oneri diversi da quello appena citato (come prevede anche il citato D.M. 1232004). A tale previsione negoziale si affiancano -inserite nello stesso comma primo dell’art. 4- quella che esclude la necessità di preventiva escussione del debitore inadempiente, e quella per cui, sul parallelo piano dei rapporti garante-debitore, sarà sufficiente un semplice avviso inoltrato dal primo al secondo perchè il garante effettui il pagamento in favore del Comune. Inoltre, sul medesimo piano, una volta che abbia soddisfatto i diritti del Comune, il garante può senz’altro –ai sensi del seguente art. 5- conseguire il rimborso delle somme pagate, rivalendosene verso il debitore (che non potrà sollevare eccezioni di sorta), e surrogarsi nei suoi confronti nei diritti già spettanti all’Amministrazione creditrice. Sicchè bisogna concludere che, per la natura della clausola negoziale oggetto della controversia, e per gli altri elementi sopra considerati, la polizza prodotta dalla ricorrente a corredo della propria offerta ha le medesime caratteristiche dei sopra citati negozi di garanzia non informati a vincolo di accessorietà con l’obbligazione principale (e delle cui vicende essi non risentono in senso limitativo del diritto a conseguire il risarcimento19.08.2013 n. 19155); il che è confermato, tra l’altro, da numerosi, ulteriori, elementi evidentemente incompatibili con la fideiussione tipica, quali la qualificazione di “risarcimento” conferita dal formulario approntato dall’assicuratore alla somma da pagarsi in favore del Comune ai sensi dell’artsubentro si verifica anche per i contratti bancari inerenti l’azienda (Cass. 4, dal brevissimo termine entro cui deve essere effettuato tale pagamento (quindici giorni, come previsto dal D.M. 1232004), nonchè dalla rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Da ciò consegue che, perchè la garanzia possa operare, il Comune non risulta onerato degli adempimenti di cui all’art. 1957 c.cciv., nè può essere destinatario delle eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale; esez. 1, quanto alla liberazione del fideiussore per obbligazione futura di cui all’art26.10.2007) e assicurativi (Cass. 1956 c.cciv., essa risulta esclusa sez. 3, 7.12.2005 n. 27011); se l’evento del trasferimento di azienda è avvenuto in radicecorso di causa, oltre che dalla mancanza di accessorietà tra obbligazione principale e negozio di garanzia, anche dalla stessa natura del rapporto tra Comune e soggetto partecipante alla gara, che, evidentemente, esclude qualsivoglia concessione di credito dal primo al secondosi applica l’art. Deriva da quanto sopra che i provvedimenti gravati non resistono alle censure contenute nei primi due motivi di ricorso, giacchè, l’omissione della dizione “semplice” prima della parola “richiesta” nell’art111 cpc (Cass. 4 della citata polizza non è suscettibile di ledere alcun interesse dell’Amministrazione, ma è, al contrario, conforme al bando di gara ed agli interessi pubblici che con la sua formulazione il Comune ha inteso tutelare. Con il terzo mezzo di gravame la ricorrente ritiene sussistere a carico degli atti impugnati eccesso di potere per disparità di trattamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Essa deduce che vi sarebbe stata disparità di trattamento rispetto a quanto deciso dal seggio di gara per la concorrente **** s.r.lciv., la cui polizza pure non presentava la dizione “a semplice” prima di “richiesta”sez. L, ma la cui offerta è stata giudicata ammissibile, perché si sarebbe trattato, in quel caso, di mero errore materiale. La difesa della controinteressata eccepisce, sul punto, che la ricorrente non avrebbe interesse a svolgere tale censura, perchè l’avvenuta esclusione della **** s.r.l. sarebbe irrilevante. L’eccezione è palesemente infondata, poichè la questione della mancata esclusione di un terzo è stata dedotta unicamente quale parametro cui riferirsi per adombrare un presunto vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto all’esclusione subita dalla ricorrente, che versava nelle medesime condizioni, e dunque, in relazione alla formulazione del motivo in esame, costituisce necessario presupposto, senza il quale il mezzo risulterebbe inammissibile. Ciò premesso, osserva il Collegio che anche detto motivo è fondato, e deve essere accolto. Alle pagine 2-3 del verbale di gara del 3 febbraio 2005 si legge espressamente che la **** s.r.l. ha prodotto polizza conforme allo schema di cui al ridetto D.M. 1232004, anche se in detto documento non era stata inserita, per errore materiale, la locuzione “a semplice”, e ciò perchè su di un documento allegato a detta polizza era presente la clausola per la quale la Società garante si obbligava ad effettuare il pagamento delle somme dovute entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante. In effetti, l’allegato alla polizza prodotta in sede di gara dalla **** s.r.l7.07.2009 n. 15916)., prevede la rinuncia, da parte del garante, al beneficio della preventiva escussione, nonchè l’obbligo di questi “ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante”. Risulta, allora, evidente da quanto detto nell’esaminare i primi due motivi di ricorso, che la polizza rilasciata dalla **** s.r.l., aveva contenuto sostanzialmente eguale a quella prodotta dalla ricorrente, rispondente a quanto imposto dal bando di gara; e che, tuttavia, in quella circostanza il seggio di gara aveva correttamente inteso il senso e il valore della polizza in questione, e l’aveva ritenuta conforme al bando di gara, ammettendo la citata società a concorrere; cosa che non aveva fatto, in eguali condizioni, per l’impresa ricorrente. Pertanto sussiste il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento lamentato dalla ricorrente. In definitiva, i tre motivi d’impugnazione devono essere accolti, con il conseguente annullamento degli atti gravati. Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, osserva il Collegio che essa è del tutto indeterminata, e che per questo deve essere dichiarata inammissibile. Conclusivamente, il ricorso, per la sua parte demolitoria, è fondato e deve essere accolto, mentre va dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento dei danni. In relazione agli specifici profili della controversia si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti.
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DIRITTO. Il ricorso L’orientamento prevalente dei Collegi ABF è fondatonel senso di ritenere il preavviso di segnalazione in CR non già una condizione di legittimità della segnalazione, e va accoltobensì un obbligo di trasparenza. Con il gravame in epigrafe Ne discende che la **** s.p.amancanza del preavviso rileva soltanto sotto un profilo risarcitorio. ha impugnato il verbale Tale posizione si fonda sul presupposto che la segnalazione a sofferenza presuppone per definizione l’esistenza di gara del tre febbraio 2005una situazione debitoria consolidata che non potrebbe essere eliminata immediatamente (diversamente da un ritardo di pagamento). Sul punto si vedano ex multis le seguenti decisioni: Collegio di Roma, relativo all’appalto di fornitura di autocarri con permuta necessari per l’esecuzione dei lavori affidati alla **** indetto dal Comune n. 1927/2017; Collegio di Palermo, con importo a base d’asta n. 15051/2017; Collegio di Euro 367.000.000Napoli, nella parte in n. 441/2017; Collegio di Roma, n. 10957/17; Collegio di Bologna, decisione n. 4784/17; Collegio di Bari, n. 14541/2017. Sull’obbligo di preavviso nei SIC, quale condizione di validità della segnalazione, si richiama la decisione n.9311/16 del Collegio di Coordinamento, secondo cui il seggio di gara ha disposto l’esclusione della ricorrente “poichè la polizza assicurativa non riporta la clausola “a semplice” richiesta scritta favore delle persone fisiche, consumatori o professionisti che siano, va sempre applicato l’art.4 comma 7 del Codice deontologico, non potendo profilarsi sul punto alcun conflitto con la norma del Codice della stazione appaLtante così come previsto dall’art. 30 comma 2_is della L. 10994 e successive modifiche e integrazioni ed espressamente richiesto dal bando di gara”, nonchè il successivo verbale di gara privacy sulla base del 15 febbraio 2005 di aggiudicazione definitiva dell’incanto in favore dell’impresa controinteressata **** s.r.l. I primi due motivi, per quale la loro connessione logica, possono essere esaminati congiuntamente. Con il primo mezzo, la ditta ricorrente censura gli atti gravati per eccesso di potere per carenza istruttoria, genericità e travisamento dei fatti. La polizza presentata dalla ricorrente non reca, disposizione stessa è vero, la parola “semplice” dopo “richiesta”, ma ciò non implica mancata copertura fideiussoria, in quanto la polizza non contrasterebbe con l’art. 30 comma 2 bis L. 10994. Infatti, l’art. 4 delle condizioni di polizza reca espressa dicitura per cui il pagamento delle somme dovute in base alla polizza stessa deve essere effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell’Ente garantito, ed inoltre la garante Società ***** di assicurazioni non godrà del beneficio di preventiva escussione dell’obbligato ai sensi dell’art. 1944 c.c. Nel secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dei principi di massima partecipazione alla gara; violazione dell’art. 6, comma 1, lettera B, della legge 7.8.1990 n. 241. L’esclusione da una pubblica gara potrebbe avere legittimamente luogo solo se rispondente ad un interesse dell’Amministrazione, che nella specie non sarebbe stato leso dal tenore della garanzia rilasciata dalla ricorrente; mentre, per tale ragione, nel caso di specie l’esclusione sarebbe derivata da un inutile ed ingiustificato formalismo. I due motivi sono fondati, e devono essere accolti. La questione nodale della presente controversia si risolve, alla luce dei motivi di ricorso, nell’interpretazione della polizza depositata dalla ricorrente presso il seggio di gara, e nella sua rispondenza, o non, alle finalità perseguite dal bando di gara, mediante disposizione dettata a pena di esclusione, e che, per quanto qui interessa, imponeva l’operatività della garanzia “entro 15 giorni dalla semplice richiesta della stazione appaltantestata emanata.” La previsione Sulla richiesta di risarcimento del bando qui in esame è aderente a quanto disposto dall’art. 4 D.M. 1232004, che ha il seguente tenore: “Escussione della garanzia- Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 (ossia con lettera raccomandata indirizzata alla sede del garante) e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia. Il Garante danno non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.” La clausola in questione, patrimoniale da apporre al negozio avente funzione di garanzia, serve pertanto ad evitare che il Comune, in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara da parte dell’impresa, sia onerato, per conseguire il risarcimento, del preventivo esperimento di un’azione giudiziaria, per sua natura recante un certo margine di aleatorietà, e che, in ogni caso, per salvaguardare i propri diritti, l’Amministrazione sia costretta ad affrontare formalità più gravose che non l’invio di una semplice lettera raccomandata indirizzata alla sede legale del soggetto garante; formalità che, se non rispettate appieno, o non precedute da altri adempimenti preliminari, rendano tale richiesta più difficoltosa e meno certa nei suoi esiti. Ciò è confermato dalla parallela previsione, contenuta sia nella medesima clausola del bando che nel citato D.M. 1232004, del beneficio dell’esonero dalla preventiva escussione, previsto a favore dell’Amministrazione, la quale, per effetto di esso, non sarà neppure onerata di richiedere l’adempimento al debitore prima di potersi rivolgere, al medesimo fine, al garante. Se tale è la funzione della clausola in questione, l’omissione della parola “semplice” nel formulario predisposto dal garante, e sottoscritto dalla ricorrente, non può elidere la causa della clausola, come sopra evidenziata. Infatti, essendo presente nell’art. 4 della polizza prodotta in sede di gara dalla **** s.p.a. la previsione per cui il pagamento dovuto dal garante sarà effettuato entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta scritta dell’Ente garantito, è evidente che, in caso di inadempimentosegnalazione illegittima, il Comune non sarà onerato alla proposizione Collegio di preventiva azione giudiziaria o di altre formalità, ma potrà ottenere Coordinamento ha precisato che “spetta al cliente il risarcimento previa semplice lettera raccomandata inviata al garante; in altri termini, l’Amministrazione, ove ciò si renda necessario, potrà agevolmente esercitare i propri diritti verso il garante, mercè la sola segnalazione dell’inadempimento mediante lettera raccomandata. Se così è, il contenuto della polizza prodotta dalla ricorrente risponde in pieno all’interesse dell’Amministrazione tutelato dalla clausola […] del bando sopra riportatadanno non patrimoniale, la cui portata sussistenza non è in re ipsa, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in tal caso si è individuata in precedenzapotrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione”. Le parti resistentiNello stesso senso anche: Cass. n. 16659/17, nei rispettivi scritti difensivin.1931/17 e n.27557/17. Per la giurisprudenza ABF, si vedano anche la decisione n.9311/16 del Collegio di Coordinamento (che pure accertava la illegittimità della segnalazione) e le seguenti decisioni: Coll. Milano n.10026/16, n.1726/17, n.10283/16 e n.1655/16. Sulla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, i Collegi territoriali hanno evidenziato le differenze sostanziali tra il negozio fideiussorio e le garanzie atipiche, quali l’assicurazione fideiussoria o cauzionale ed il contatto autonomo di garanzia, ed hanno sostenuto la necessità che il bando, prevedendo cliente offra la presenza della clausola “a semplice richiesta” nelle polizze richieste ai concorrenti, avrebbe richiesto prova del nesso esistente tra la produzione di queste ultime, atte a garantire gli interessi dell’Amministrazione di più e meglio della fideiussione codicistica, in quanto esse –proprio perchè slegate da vincoli di accessorietà- non recherebbero tra i propri effetti naturali l’opponibilità al creditore, da parte del garante, delle eccezioni che quest’ultimo potrebbe opporre al debitore principale segnalazione (art. 1945 c.c.), oltre che delle tipiche eccezioni di liberazione del fideiussore (art. 1956 c.c.illegittima) e di decadenza dalla garanzia in caso di scadenza dell’obbligazione principale e di mancata proposizione, da parte del creditore, delle proprie istanze verso il debitore principale (art. 1957 c.c.). L’eccezione deve essere disattesa. Come sopra spiegato, l’art. 4 della polizza prodotta in sede di gara dalla ricorrente consente al Comune di ottenere dal garante quanto è dovuto, in caso di inadempimento del garantito, soltanto mediante l’invio di una lettera raccomandata alla sede legale del garante stesso, senza che siano configurabili oneri diversi da quello appena citato (come prevede anche il citato D.M. 1232004). A tale previsione negoziale si affiancano -inserite nello stesso comma primo dell’art. 4- quella che esclude la necessità di preventiva escussione del debitore inadempiente, e quella per cui, sul parallelo piano dei rapporti garante-debitore, sarà sufficiente un semplice avviso inoltrato dal primo al secondo perchè il garante effettui il pagamento in favore del Comune. Inoltre, sul medesimo piano, una volta che abbia soddisfatto i diritti del Comune, il garante può senz’altro –ai sensi del seguente art. 5- conseguire il rimborso delle somme pagate, rivalendosene verso il debitore (che non potrà sollevare eccezioni di sorta), e surrogarsi nei suoi confronti nei diritti già spettanti all’Amministrazione creditrice. Sicchè bisogna concludere che, per la natura della clausola negoziale oggetto della controversia, e per gli altri elementi sopra considerati, la polizza prodotta dalla ricorrente a corredo della propria offerta ha le medesime caratteristiche dei sopra citati negozi di garanzia non informati a vincolo di accessorietà con l’obbligazione principale (e delle cui vicende essi non risentono in senso limitativo del diritto a conseguire il risarcimento); il che è confermato, tra l’altro, da numerosi, ulteriori, elementi evidentemente incompatibili con la fideiussione tipica, quali la qualificazione di “risarcimento” conferita dal formulario approntato dall’assicuratore alla somma da pagarsi in favore del Comune ai sensi dell’art. 4, dal brevissimo termine entro cui deve essere effettuato tale pagamento (quindici giorni, come previsto dal D.M. 1232004), nonchè dalla rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Da ciò consegue che, perchè la garanzia possa operare, il Comune non risulta onerato degli adempimenti di cui all’art. 1957 c.c., nè può essere destinatario delle eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale; e, quanto alla liberazione del fideiussore per obbligazione futura di cui all’art. 1956 c.c., essa risulta esclusa in radice, oltre che dalla mancanza di accessorietà tra obbligazione principale e negozio di garanzia, anche dalla stessa natura del rapporto tra Comune e soggetto partecipante alla gara, che, evidentemente, esclude qualsivoglia concessione di credito dal primo al secondo. Deriva da quanto sopra che i provvedimenti gravati non resistono alle censure contenute nei primi due motivi di ricorso, giacchè, l’omissione della dizione “semplice” prima della parola “richiesta” nell’art. 4 della citata polizza non è suscettibile di ledere alcun interesse dell’Amministrazione, ma è, al contrario, conforme al bando di gara ed agli interessi pubblici che con la sua formulazione il Comune ha inteso tutelare. Con il terzo mezzo di gravame la ricorrente ritiene sussistere a carico degli atti impugnati eccesso di potere per disparità di trattamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Essa deduce che vi sarebbe stata disparità di trattamento rispetto a quanto deciso dal seggio di gara per la concorrente **** s.r.l., la cui polizza pure non presentava la dizione “a semplice” prima di “richiesta”, ma la cui offerta è stata giudicata ammissibile, perché si sarebbe trattato, in quel caso, di mero errore materiale. La difesa della controinteressata eccepisce, sul punto, che la ricorrente non avrebbe interesse a svolgere tale censura, perchè l’avvenuta esclusione della **** s.r.l. sarebbe irrilevante. L’eccezione è palesemente infondata, poichè la questione della mancata esclusione di un terzo è stata dedotta unicamente quale parametro cui riferirsi per adombrare un presunto vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto all’esclusione subita dalla ricorrente, che versava nelle medesime condizioni, e dunque, in relazione alla formulazione del motivo in esame, costituisce necessario presupposto, senza il quale il mezzo risulterebbe inammissibile. Ciò premesso, osserva il Collegio che anche detto motivo è fondato, e deve essere accolto. Alle pagine 2-3 del verbale di gara del 3 febbraio 2005 si legge espressamente che la **** s.r.l. ha prodotto polizza conforme allo schema di cui al ridetto D.M. 1232004, anche se in detto documento non era stata inserita, per errore materiale, la locuzione “a semplice”, e ciò perchè su di un documento allegato a detta polizza era presente la clausola per la quale la Società garante si obbligava ad effettuare il pagamento delle somme dovute entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante. In effetti, l’allegato alla polizza prodotta in sede di gara dalla **** s.r.l., prevede la rinuncia, da parte del garante, al beneficio della preventiva escussione, nonchè l’obbligo di questi “ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante”. Risulta, allora, evidente da quanto detto nell’esaminare i primi due motivi di ricorso, che la polizza rilasciata dalla **** s.r.l., aveva contenuto sostanzialmente eguale a quella prodotta dalla ricorrente, rispondente a quanto imposto dal bando di gara; e che, tuttavia, in quella circostanza il seggio di gara aveva correttamente inteso il senso e il valore della polizza in questione, e l’aveva ritenuta conforme al bando di gara, ammettendo la citata società a concorrere; cosa che non aveva fatto, in eguali condizioni, per l’impresa ricorrente. Pertanto sussiste il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento lamentato dalla ricorrente. In definitiva, i tre motivi d’impugnazione devono essere accolti, con il conseguente annullamento degli atti gravatipregiudizio economico asseritamente patito. Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrenteSi rinvia, osserva il ex multis, alle decisioni n.12111/17 del Collegio che essa è di Napoli e n.515/17 del tutto indeterminata, e che per questo deve essere dichiarata inammissibile. Conclusivamente, il ricorso, per la sua parte demolitoria, è fondato e deve essere accolto, mentre va dichiarata inammissibile la domanda Collegio di risarcimento dei danni. In relazione agli specifici profili della controversia si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra tutte le partiMilano.
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