Common use of Diritto proprio del Beneficiario Clause in Contracts

Diritto proprio del Beneficiario. Per effetto di quanto previsto dall’art. 1920 del Codice Civile italiano, il Beneficiario di un contratto di assicura- zione sulla vita acquista, per effetto della designazione effettuata in suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Conseguentemente, le somme pagate al decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario. In caso di più Beneficiari, comun- que individuati o individuabili, la Compagnia asse- gna loro la prestazione assicurata in parti uguali, sal- vo diversa indicazione del Contraente. In particolare ció signifca che la designazione attraver- so l’indicazione della qualità di erede (testamentario o legittimo) vale esclusivamente allo scopo di identificare la persona del Benefciario. Sicché la designazione dei terzi Beneficiari del Contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del crite- rio per la individuazione dei Beneficiari medesimi in fun- zione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel Contratto. L’acquisto opera per- tanto autonomamente e indipendentemente dalle norme che regolano la successione.

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Diritto proprio del Beneficiario. Per effetto di quanto previsto dall’art. 1920 del Codice Civile italiano, il Beneficiario di un contratto di assicura- zione sulla vita acquista, per effetto della designazione effettuata in suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Conseguentemente, le somme pagate al decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario. In caso di più Beneficiari, comun- que comunque individuati o individuabili, la Compagnia asse- gna assegna loro la prestazione assicurata in parti uguali, sal- vo salvo diversa indicazione indi- cazione del Contraente. In particolare ció signifca significa che la designazione attraver- so l’indicazione della qualità qualitá di erede (testamentario o legittimo) vale esclusivamente allo scopo di identificare la persona del BenefciarioBeneficiario. Sicché la designazione dei terzi Beneficiari del Contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione successio- ne ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del crite- rio criterio per la individuazione dei Beneficiari medesimi in fun- zione funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel Contratto. L’acquisto opera per- tanto pertanto autonomamente e indipendentemente dalle norme che regolano la successione.

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Diritto proprio del Beneficiario. Per effetto di Secondo quanto previsto dall’artdall’Art. 1920 del Codice Civile italiano, il Beneficiario di un contratto Contratto di assicura- zione Assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione effettuata in suo favore dal Contraentefavore, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazionederivanti dall’assicurazione. ConseguentementeConseguen- temente, le somme pagate al decesso dell’Assicurato dell’Assicu- rato non rientrano nell’asse ereditario. In caso di più Beneficiari, comun- que comunque individuati o individuabiliindivi- duabili, la Compagnia asse- gna assegna loro la prestazione assicurata Presta- zione Assicurata in parti uguali, sal- vo salvo diversa indicazione del Contraente. In particolare ció signifca che la La designazione attraver- so attraverso l’indicazione generica della qualità di erede (testamentario o legittimo) vale esclusivamente esclusiva- mente allo scopo di identificare la persona il Beneficiario trat- tandosi di una mera indicazione del Benefciario. Sicché la designazione criterio di indi- viduazione dei terzi Beneficiari del Contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, medesimi e non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del crite- rio per la individuazione dei Beneficiari medesimi in fun- zione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel Contrattosuccessorie. L’acquisto del diritto da parte del Beneficiario, opera per- tanto pertanto autonomamente e indipendentemente indipendente- mente dalle norme che regolano la successione.

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Diritto proprio del Beneficiario. Per effetto di quanto previsto dall’art. 1920 del Codice Civile italiano, il Beneficiario di un contratto di assicura- zione sulla vita acquista, per effetto della designazione effettuata in suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Conseguentemente, le somme pagate al decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario. In : in caso di più Beneficiari, comun- que individuati o individuabili, la Compagnia asse- gna Com- pagnia assegna loro la prestazione assicurata in parti par- ti uguali, sal- vo salvo diversa indicazione del Contraente. In particolare ció signifca che la designazione attraver- so l’indicazione della qualità di erede (testamentario o legittimo) vale esclusivamente allo scopo di identificare la persona del BenefciarioBeneficiario. Sicché la designazione dei terzi Beneficiari del Contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del crite- rio criterio per la individuazione dei Beneficiari Benefciari medesimi in fun- zione funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori suc- cessori indicata nel Contratto. L’acquisto opera per- tanto pertanto autonomamente e indipendentemente dalle norme che regolano la successione.

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Diritto proprio del Beneficiario. Per effetto di quanto previsto dall’art. 1920 del Codice Civile italiano, il Beneficiario di un contratto di assicura- zione sulla vita acquista, per effetto della designazione effettuata in suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Conseguentemente, le somme pagate al decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario. In caso di più Beneficiari, comun- que comunque individuati o individuabili, la Compagnia asse- gna assegna loro la prestazione assicurata in parti uguali, sal- vo salvo diversa indicazione indi- cazione del Contraente. In particolare ció signifca che la designazione attraver- so l’indicazione della qualità di erede (testamentario o legittimo) vale esclusivamente allo scopo di identificare la persona del Benefciario. Sicché la designazione dei terzi Beneficiari del Contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del crite- rio per la individuazione dei Beneficiari medesimi in fun- zione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel Contratto. L’acquisto opera per- tanto autonomamente e indipendentemente dalle norme che regolano la successione.

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Diritto proprio del Beneficiario. Per effetto di quanto previsto dall’art. 1920 del Codice Civile italiano, il Beneficiario di un contratto di assicura- zione sulla vita acquista, per effetto della designazione effettuata in suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Conseguentemente, le somme pagate al decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario. In : in caso di più Beneficiari, comun- que individuati o individuabili, la Compagnia asse- gna Com- pagnia assegna loro la prestazione assicurata in parti par- ti uguali, sal- vo salvo diversa indicazione del Contraente. In particolare ció signifca che la designazione attraver- so l’indicazione della qualità di erede (testamentario o legittimo) vale esclusivamente allo scopo di identificare la persona del BenefciarioBeneficiario. Sicché la designazione dei terzi Beneficiari del Contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del crite- rio per la individuazione dei Beneficiari medesimi in fun- zione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel Contratto. L’acquisto opera per- tanto autonomamente e indipendentemente dalle norme che regolano la successione.

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Diritto proprio del Beneficiario. Per effetto di quanto previsto dall’artAi sensi dell’Art. 1920 del Codice Civile italiano, il Beneficiario di un contratto di assicura- zione sulla vita acquista, per effetto della designazione effettuata in suo favore dal Contraentedesignazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazionedell’Assicurazione. ConseguentementeCiò significa, in particolare, che le somme pagate al decesso corrisposte a seguito del Decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditarioereditario e non sono soggette all’Imposta sulle Successioni. In caso Per una corretta e univoca designazione del Beneficiario, si consiglia all’Assicurato di più Beneficiari, comun- que individuati o individuabili, la Compagnia asse- gna loro la prestazione assicurata indicare - nel Modulo di Adesione oppure nel momento in parti uguali, sal- vo diversa indicazione del Contraente. In particolare ció signifca che cui decidesse di modificare la designazione attraver- so l’indicazione della qualità - il codice fiscale, il nome e il cognome, anche al fine di erede (testamentario velocizzare l’eventuale iter liquidativo di sinistro. le somme liquidate dalla Compagnia in dipendenza dell’assicurazione sulla vita qui descritta sono esenti da IRPEF e da imposta sulle successioni. REGIME FISCALE DEI PREMI - Ramo danni Imposta sul Premio: 2,5% su tutte le garanzie Detrazione fiscale del Premio a fini Irpef: Se l’assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di Invalidità Permanente non inferiore al 5% o legittimo) vale esclusivamente allo scopo di identificare la persona del Benefciario. Sicché la designazione dei terzi Beneficiari del Contrattonon autosufficienza, mediante il riferimento l’Assicurato ha diritto a una detrazione dell’imposta sul reddito dichiarato a fini Irpef, in base alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del crite- rio per la individuazione dei Beneficiari medesimi in fun- zione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel Contratto. L’acquisto opera per- tanto autonomamente e indipendentemente dalle norme che regolano la successionenormativa vigente.

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