Common use of DIRITTI E DOVERI DELL’ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA Clause in Contracts

DIRITTI E DOVERI DELL’ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA. L’Organizzazione ha facoltà di chiedere la sostituzione di uno o più membri del Gruppo di Audit incaricato allo svolgimento dell’audit. Tale richiesta deve avvenire per iscritto entro 7 (sette) giorni dalla formalizzazione della pianificazione dell’audit e deve essere debitamente motivata. CSI si riserva la facoltà di accettare o meno tale richiesta sulla base della rilevanza delle motivazioni indicate dal richiedente. L’Organizzazione ha facoltà di proporre riserve, scritte e motivate, sull’operato degli auditor e sui rilievi durante l’audit, sia al momento della consegna del rapporto finale sia nei giorni successivi all’audit stesso, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di fine audit. L'Organizzazione ha facoltà di richiedere posticipi alle attività di audit pianificate fino a 7 (sette) giorni dalla data di inizio audit notificata da CSI. Ove una richiesta di posticipo dell’audit dovesse pervenire con un preavviso inferiore ai 7 (sette) giorni CSI ha il diritto di fatturare all’Organizzazione i costi contrattualmente definiti per l’attività specifica. L’Organizzazione certificata ha il diritto di dare pubblicità all’ottenimento della Certificazione FSC, purché in maniera veritiera e comunque sempre in maniera conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento e dagli standard FSC. In particolare, la Certificazione non può essere usata in modo da indurre a ritenerne la validità estesa a prodotti o attività o sistemi di controllo della rintracciabilità di prodotto diversi da quelli per cui è stata rilasciata, o comunque in modo tale da poter indurre in errore o tale da essere considerata ingannevole e/o non autorizzata da CSI. I marchi FSC non possono essere usati in modo tale da indurre in errore e creare confusione tra marchio off-product (usato dall’Organizzazione in messaggi promozionali e materiale di carattere divulgativo) e marchio on-product (applicato sul prodotto o in abbinamento diretto ad esso). L’Organizzazione certificata ottiene il diritto all’uso dei marchi FSC (nome, logo, codice del certificato, e ogni altro elemento identificatore), con le modalità e le restrizioni riportate negli standard FSC. Ogni utilizzo dei marchi FSC potrà avvenire esclusivamente previa autorizzazione scritta di CSI che ne verificherà la conformità agli standard FSC pertinenti, con eccezione dei casi in cui l’Organizzazione ha in essere un sistema approvato da CSI di gestione d’uso dei marchi FSC. Soggetti all’approvazione preventiva di CSI sono anche tutti gli utilizzi dei marchi di CSI. La Certificazione non è trasferibile, salvo che nell’eventualità di cessione o di trasformazione dell’Organizzazione. In questo caso deve esserne data tempestiva comunicazione a CSI, che prende nota dell’avvenuta variazione dopo aver accertato che la gestione della Catena di Custodia non ha subito modifiche. CSI deciderà caso per caso la necessità di un audit supplementare. Qualora lo scopo dell'accreditamento di CSI venga ridotto, sospeso o ritirato, il certificato dell'Organizzazione, qualora interessato da tali provvedimenti, verrà sospeso entro 6 mesi dalla data di riduzione, sospensione o ritiro dello scopo di accreditamento di CSI. Qualora si verificasse questa condizione, CSI informerà entro 30 (trenta) giorni lavorativi l'Organizzazione. Al fine di mantenere il certificato valido, l'Organizzazione deve in questo caso cercare un nuovo ente di certificazione accreditato entro 6 mesi dalla data del provvedimento. L’Organizzazione certificata si impegna a: • mantenere il proprio sistema di controllo della rintracciabilità del prodotto a base di legno (o materiali derivati) certificato FSC conforme ai requisiti: • definiti dagli standard FSC applicabili alla certificazione FSC ottenuta; • definiti dalle procedure e regolamenti CSI per la concessione della Certificazione FSC; • definiti da CSI e da FSC relativamente a dichiarazioni, uso dei loghi e dei marchi; • definiti da leggi, prescrizioni, norme cogenti riguardanti i suoi prodotti/attività; • attenersi alle prescrizioni degli standard FSC applicabili ogni qualvolta diffonda informazioni relative alla certificazione ottenuta o ponga in atto sistemi di etichettatura o utilizzi il logo concesso a scopo promozionale; • non usare la certificazione in maniera da portare discredito a CSI, FSC o ASI e non fare alcuna dichiarazione relativa alla propria certificazione che possa essere considerata ingannevole o non autorizzata; • consentire la pubblicazione di specifiche informazioni, così come indicato nei documenti normativi FSC applicabili; • attenersi alle prescrizioni dei Regolamenti CSI ogni qualvolta diffonda informazioni relative alla certificazione ottenuta, nel rispetto dello scopo per il quale la certificazione è stata ottenuta; • assicurare il diritto ad utilizzare le informazioni portate all'attenzione di CSI per far seguito a violazioni relative ai marchi FSC e ai diritti di proprietà intellettuale detenuti da FSC; • riconoscere i diritti di proprietà intellettuale di FSC, che FSC continua a mantenere la piena proprietà dei diritti di proprietà intellettuale, e che niente può costituire un diritto per l'Organizzazione per usare o causare l'utilizzo di un qualsiasi diritto di proprietà intellettuale; • informare XXX, xxxxx 00 (xxxxx) giorni, di ogni eventuale cambiamento nella proprietà, struttura organizzativa, di ogni eventuale cambiamento nella gestione, nelle condizioni dell’Organizzazione (risorse umane, tecniche, ecc.) o di circostanze riferite all’implementazione dei requisiti della certificazione; • comunicare a CSI i dati di ogni nuovo terzista che effettuerà lavorazioni di materiale FSC prima del suo utilizzo, rispettando le eventuali disposizioni di CSI; • consentire a CSI, FSC e ASI l’accesso a informazioni confidenziali, alla documentazione ritenuta necessaria, e, durante gli audit, alle pertinenti apparecchiature, luoghi, aree, personale, fornitori di materiali di recupero e in caso di applicazione dello standard 40- 005 anche a fornitori, sub fornitori e unità di rifornimento; • consentire lo svolgimento di audit in affiancamento da parte di ASI; • fornire un’assistenza adeguata durante audit; • garantire la disponibilità del personale per le interviste volte a confermare l’autovalutazione dei requisiti fondamentali del lavoro (direzione, responsabile del personale se presente, lavoratori, rappresentanti sindacali, ecc.; • supportare la verifica delle transazioni condotta da CSI e da ASI, fornendo i documenti sulle transazioni FSC così come richiesto da CSI; • l'organizzazione deve supportare i test sulle fibre condotti da CSI e da ASI consegnando campioni di materiali e prodotti e informazioni sulla composizione delle specie per la verifica su richiesta; • considerare la partecipazione di osservatori durante gli audit, con le modalità e le regole stabilite da FSC; • definire e attuare azioni correttive in merito alla gestione della Catena di Custodia qualora siano state rilevate delle non conformità, così come definito al par. 5.6 • comunicare a CSI per iscritto circa l’identificazione di prodotti non conformi (con riferimento ai requisiti FSC) entro 5 (cinque) giorni lavorativi da tale identificazione e cooperare con CSI affinché possa essere confermato che azioni appropriate sono state intraprese per correggere la non conformità; • registrare i reclami ricevuti relativamente al campo di applicazione della certificazione FSC e le azioni intraprese, nonché informare CSI qualora la gestione del reclamo richieda più di tre mesi, nonché quando il reclamo è da considerarsi come gestito con successo e chiuso; inoltre comunicare a CSI e all’Ufficio Nazionale di FSC tutti i reclami sostanziali relativi ad un’area di rifornimento con riferimento all’applicazione dello standard 40-005, nonché le modalità che si intendono intraprendere per la loro risoluzione; • adeguare la gestione della Catena di Custodia, entro i tempi previsti, qualora vengano modificati gli standard FSC di riferimento; • onorare tutti gli oneri derivanti dalle prestazioni fornite da CSI, anche se la certificazione non venisse concessa, o venisse sospesa o ritirata; • conservare e rendere disponibili a CSI le registrazioni relative a reclami ricevuti da parte dei portatori di interessi relativamente alla conformità dei prodotti con i requisiti applicabili degli standard FSC, ed intraprendere appropriate azioni, documentandole; • gestire i reclami, in caso di disaccordo con i rilievi dell’audit riferiti a documenti normativi FSC, in accordo con le procedure di risoluzione di CSI, riferendosi ad ASI solo in caso di non risoluzione e a FSC in ultima istanza. Inoltre, per i soli casi di certificazione in riferimento allo standard FSC 40-005, oltre a quanto precedentemente elencato, l’Organizzazione certificata si impegna a: • informare CSI su ogni reclamo relativo a requisiti su Legno Controllato FSC in aree considerate come “basso rischio”; • rendere disponibili pubblicamente i risultati dell’analisi dei rischi effettuata relativamente al legno controllato; • informare CSI per ogni nuovo fornitore di legno controllato ed ogni nuovo distretto e per ogni variazione di classificazione di rischio dei distretti esistenti già analizzati, affinché CSI possa valutare l’analisi di rischio e il programma di verifica dell’Organizzazione prima che l’Organizzazione stessa venda il legname in oggetto come legno controllato FSC; Per i soli casi di certificazione di gruppo / multisito, oltre a quanto precedentemente elencato, l’Organizzazione certificata si impegna a: • accettare le modalità di campionamento e il numero di siti/membri da campionare individuati da CSI; • rimuovere dallo scopo di certificazione i siti partecipanti che non risultino conformi ai requisiti di partecipazione allo schema di certificazione; • informare per iscritto CSI, entro 3 (tre) giorni lavorativi, circa la necessità di rimozione od aggiunta di qualsiasi sito; Nel caso in cui l'Organizzazione desideri far presenziare, durante gli audit, il proprio consulente, questi deve svolgere il ruolo di osservatore e non può intervenire durante lo svolgimento della verifica. Nel caso in cui l'Organizzazione intenda apportare modifiche ad attività o prodotti compresi nello scopo di certificazione, o modificare sostanzialmente la propria gestione della Catena di Custodia, deve comunicare per iscritto le modifiche a CSI ed attendere la risposta prima di porle in atto. CSI comunicherà la fattibilità ai fini del mantenimento della Certificazione o le eventuali azioni da svolgere, compresa l’esecuzione di un eventuale audit supplementare, i cui costi saranno a carico dell’Organizzazione. L’Organizzazione deve impegnarsi ad accettare le decisioni comunicate da CSI.

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DIRITTI E DOVERI DELL’ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA. L’Organizzazione ha facoltà di chiedere la sostituzione di uno o più membri del Gruppo di Audit GdA incaricato allo svolgimento dell’audit. Tale richiesta deve avvenire per iscritto entro 7 (sette) giorni dalla formalizzazione della pianificazione dell’audit e deve essere debitamente motivata. CSI si riserva la facoltà di accettare o meno tale richiesta sulla base della rilevanza delle motivazioni indicate dal richiedente. L’Organizzazione ha facoltà di proporre riserve, scritte e motivate, sull’operato degli auditor e sui rilievi durante l’audit, sia al momento della consegna del rapporto finale sia nei giorni successivi all’audit stesso, stesso (entro 15 (quindici) 10 giorni lavorativi dalla data di fine auditlavorativi). L'Organizzazione ha facoltà di richiedere posticipi alle attività di audit pianificate fino a 7 (sette) giorni dalla data di inizio audit notificata da CSI. Ove una richiesta di posticipo dell’audit dovesse pervenire con un preavviso inferiore ai 7 (sette) giorni CSI ha il diritto di fatturare all’Organizzazione i costi contrattualmente definiti per l’attività specifica. L’Organizzazione certificata ha il diritto di dare pubblicità all’ottenimento della Certificazione FSC, purché in maniera veritiera e comunque sempre in maniera conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento e dagli nei documenti applicabili qui citati, nonché negli standard FSC relativi al logo e all’etichettatura, e in maniera che non sia considerata da CSI ingannevole o non autorizzata. L’Organizzazione certificata ottiene il diritto all’uso dei marchi FSC (nome, logo, codice del certificato, e ogni altro elemento identificatore), con le modalità e le restrizioni riportate negli standard FSC. In particolare, Ogni utilizzo dei marchi FSC o CSI e del certificato potrà avvenire esclusivamente previa autorizzazione scritta di CSI che ne verificherà la conformità agli standard FSC pertinenti. La Certificazione non può essere usata in modo da indurre a ritenerne la validità estesa a prodotti o attività o sistemi di controllo della rintracciabilità di prodotto diversi da quelli quelle per cui è stata rilasciatarilasciata o, o comunque comunque, in modo tale da poter indurre in errore o tale da essere considerata ingannevole e/o non autorizzata da CSIerrore. I marchi Il logo FSC non possono può essere usati usato in modo tale da indurre in errore e creare confusione tra marchio off-product (usato dall’Organizzazione in messaggi promozionali e materiale di carattere divulgativo) e marchio on-product (applicato sul prodotto o in abbinamento diretto ad esso). L’Organizzazione certificata ottiene il diritto all’uso dei marchi FSC (nome, logo, codice del certificato, e ogni altro elemento identificatore), con le modalità e le restrizioni riportate negli standard FSC. Ogni utilizzo dei marchi FSC potrà avvenire esclusivamente previa autorizzazione scritta di CSI che ne verificherà la conformità agli standard FSC pertinenti, con eccezione dei casi in cui l’Organizzazione ha in essere un sistema approvato da CSI di gestione d’uso dei marchi FSC. Soggetti all’approvazione preventiva di CSI sono anche tutti gli utilizzi dei marchi di CSI. La Certificazione non è trasferibile, salvo che nell’eventualità di cessione o di trasformazione dell’Organizzazione. In questo caso deve esserne data tempestiva comunicazione a CSI, che prende nota dell’avvenuta variazione dopo aver accertato che la gestione della Catena di Custodia “Gestione Forestale” non ha subito modifiche. CSI deciderà caso per caso caso, la necessità di un audit supplementare. Qualora lo scopo dell'accreditamento di CSI venga ridotto, sospeso o ritirato, il certificato dell'Organizzazionedell'organizzazione, qualora interessato da tali provvedimenti, verrà sospeso entro 6 mesi dalla data di riduzione, sospensione o ritiro dello scopo di accreditamento di CSI. Qualora si verificasse questa condizione, CSI informerà entro 30 (trenta) giorni lavorativi l'Organizzazione. Al fine di mantenere il certificato valido, l'Organizzazione deve in questo caso cercare un nuovo ente di certificazione accreditato entro 6 mesi dalla data del provvedimento. provvedimento L’Organizzazione certificata si impegna a: mantenere il proprio sistema di controllo della rintracciabilità del prodotto a base di legno (o materiali derivati) certificato FSC conforme ai requisiti: • definiti dagli standard FSC applicabili alla certificazione FSC ottenuta; ottenuta • definiti dalle procedure e regolamenti CSI per la concessione della Certificazione FSC; FSC • definiti da CSI e da FSC relativamente a dichiarazioni, uso dei loghi e dei marchi; marchi • definiti da leggi, prescrizioni, norme cogenti riguardanti i suoi prodotti/attività; • attività ● attenersi alle prescrizioni degli standard FSC applicabili ogni qualvolta diffonda informazioni relative alla certificazione ottenuta o ponga in atto sistemi di etichettatura o utilizzi il logo concesso a scopo promozionale; • promozionale ● non usare la certificazione in maniera da portare discredito a CSI, FSC o ASI e non fare alcuna dichiarazione relativa alla propria certificazione che possa essere considerata ingannevole o non autorizzata; • autorizzata ● consentire la pubblicazione di specifiche informazioni, così come indicato nei documenti normativi FSC applicabili; • applicabili ● attenersi alle prescrizioni dei Regolamenti CSI ogni qualvolta diffonda informazioni relative alla certificazione ottenuta, nel rispetto dello scopo per il quale la certificazione è stata ottenuta; • ottenuta ● assicurare il diritto ad utilizzare le informazioni portate all'attenzione di CSI per far seguito a violazioni relative ai marchi FSC e ai diritti di proprietà intellettuale detenuti da FSC; • FSC ● riconoscere i diritti di proprietà intellettuale di FSC, che FSC continua a mantenere la piena proprietà dei diritti di proprietà intellettuale, e che niente può costituire essere costituente un diritto per l'Organizzazione per usare o causare l'utilizzo di un qualsiasi diritto di proprietà intellettuale; • intellettuale ● informare XXXCSI, xxxxx 00 (xxxxx) entro 10 giorni, di ogni eventuale cambiamento nella proprietà, struttura organizzativa, di ogni eventuale cambiamento nella gestione, nelle condizioni dell’Organizzazione (risorse umane, tecniche, ecc.) o di circostanze riferite all’implementazione dei requisiti della certificazione; • certificazione ● in caso di certificazione di gruppo, comunicare a ad CSI i dati di relativi ad ogni nuovo terzista che effettuerà lavorazioni ingresso o uscita di materiale FSC prima del suo utilizzo, rispettando le eventuali disposizioni di CSI; • membri ● consentire a CSI, FSC e ASI l’accesso a informazioni confidenziali, alla l’esame della documentazione ritenuta necessaria, e, e l’accesso durante gli audit, audit alle pertinenti apparecchiature, luoghi, aree, personale, enti che forniscono servizi in outsourcing ai clienti, terzisti, fornitori di materiali di recupero e in caso di applicazione dello standard 40- 40-005 anche a fornitori, sub fornitori e unità di rifornimento; • consentire lo svolgimento di audit in affiancamento da parte di ASI; • rifornimento ● fornire un’assistenza adeguata durante ogni audit; • garantire la disponibilità del personale per le interviste volte a confermare l’autovalutazione dei requisiti fondamentali del lavoro (direzione, responsabile del personale se presente, lavoratori, rappresentanti sindacali, ecc.; • supportare la verifica delle transazioni condotta da CSI e da ASI, fornendo i documenti sulle transazioni FSC così come richiesto da CSI; • l'organizzazione deve supportare i test sulle fibre condotti da CSI e da ASI consegnando campioni di materiali e prodotti e informazioni sulla composizione delle specie per la verifica su richiesta; • considerare la partecipazione di osservatori durante gli audit, con le modalità e le regole stabilite da FSC; • audit ● definire e attuare azioni correttive in merito alla gestione della Catena di Custodia propria “Gestione Forestale” qualora siano state rilevate delle non conformità, così come definito al par. 5.6 • comunicare a CSI per iscritto circa l’identificazione di prodotti non conformi (con riferimento ai requisiti FSC) entro 5 (cinque) giorni lavorativi da tale identificazione e cooperare con CSI affinché possa essere confermato che azioni appropriate sono state intraprese per correggere la non conformità; registrare i reclami ricevuti relativamente al campo di applicazione della certificazione FSC e le azioni intraprese, nonché informare CSI qualora la gestione del reclamo richieda più di tre mesi, nonché quando il reclamo è da considerarsi come gestito con successo e chiuso; inoltre comunicare a CSI e all’Ufficio Nazionale di FSC tutti i reclami sostanziali relativi ad un’area di rifornimento con riferimento all’applicazione dello standard 40-005, nonché le modalità che si intendono intraprendere per la loro risoluzione; • adeguare la gestione della Catena di Custodiapropria “Gestione Forestale”, entro i tempi previsti, qualora vengano modificati gli standard FSC di riferimento; onorare tutti gli oneri derivanti dalle prestazioni fornite da CSI, anche se la certificazione non venisse concessa, o venisse sospesa o ritirata; • . ● conservare e rendere disponibili a ad CSI le registrazioni relative a reclami ricevuti da parte dei portatori di interessi relativamente alla conformità dei prodotti con i requisiti applicabili degli standard FSC, ed intraprendere appropriate azioni, documentandole; • . ● gestire i reclami, in caso di disaccordo con i rilievi dell’audit riferiti a documenti normativi FSC, in accordo con le procedure di risoluzione di CSI, riferendosi ad ASI solo in caso di non risoluzione e a FSC in ultima istanza. Inoltre, per i soli casi di certificazione in riferimento allo standard FSC 40-005, oltre a quanto precedentemente elencato, l’Organizzazione certificata si impegna a: • informare CSI su ogni reclamo relativo a requisiti su Legno Controllato FSC in aree considerate come “basso rischio”; • rendere disponibili pubblicamente i risultati dell’analisi dei rischi effettuata relativamente al legno controllato; • informare CSI per ogni nuovo fornitore di legno controllato ed ogni nuovo distretto e per ogni variazione di classificazione di rischio dei distretti esistenti già analizzati, affinché CSI possa valutare l’analisi di rischio e il programma di verifica dell’Organizzazione prima che l’Organizzazione stessa venda il legname in oggetto come legno controllato FSC; Per i soli casi di certificazione di gruppo / multisito, oltre a quanto precedentemente elencato, l’Organizzazione certificata si impegna a: • accettare le modalità di campionamento e il numero di siti/membri da campionare individuati da CSI; • rimuovere dallo scopo di certificazione i siti partecipanti che non risultino conformi ai requisiti di partecipazione allo schema di certificazione; • informare per iscritto CSI, entro 3 (tre) giorni lavorativi, circa la necessità di rimozione od aggiunta di qualsiasi sito; Nel caso in cui l'Organizzazione desideri far presenziare, durante gli audit, il proprio consulente, questi deve svolgere il ruolo di osservatore e non può intervenire durante lo svolgimento della verifica. Nel caso in cui l'Organizzazione intenda apportare modifiche ad attività o prodotti compresi nello scopo di certificazione, o modificare sostanzialmente la propria gestione della Catena di Custodiaforestale in riferimento a standard FSC, questa deve comunicare tempestivamente e per iscritto le modifiche sottoporre il progetto a CSI ed attendere la risposta prima di porle in attoCSI. CSI comunicherà la fattibilità ai fini del mantenimento della Certificazione o deve rispondere prontamente alla notifica di progetto di variazione e l’Organizzazione deve impegnarsi ad accettarne le eventuali azioni da svolgere, compresa l’esecuzione di un decisioni relative ad una eventuale audit supplementare, ; i cui costi relativi saranno a carico dell’Organizzazione. L’Organizzazione deve impegnarsi ad accettare le decisioni comunicate da CSI.

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DIRITTI E DOVERI DELL’ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA. L’Organizzazione ha facoltà di chiedere la sostituzione di uno o più membri del Gruppo di Audit incaricato allo svolgimento dell’audit. Tale richiesta deve avvenire per iscritto entro 7 (sette) giorni dalla formalizzazione della pianificazione dell’audit e deve essere debitamente motivata. CSI si riserva la facoltà di accettare o meno tale richiesta sulla base della rilevanza delle motivazioni indicate dal richiedente. L’Organizzazione ha facoltà di proporre riserve, scritte e motivate, sull’operato degli auditor e sui rilievi durante l’audit, sia al momento della consegna del rapporto finale sia nei giorni successivi all’audit stesso, stesso (entro 15 ([quindici) ] giorni lavorativi dalla data di fine auditlavorativi). L'Organizzazione ha facoltà di richiedere posticipi alle attività di audit pianificate fino a 7 (sette) giorni dalla data di inizio audit notificata da CSI. Ove una richiesta di posticipo dell’audit dovesse pervenire con un preavviso inferiore ai 7 (sette) giorni CSI ha il diritto di fatturare all’Organizzazione i costi contrattualmente definiti per l’attività specifica. L’Organizzazione certificata ha il diritto di dare pubblicità all’ottenimento della Certificazione FSCPEFC, purché in maniera veritiera e comunque sempre in maniera conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento e dagli standard FSCPEFC. In particolare, la Certificazione non può essere usata in modo da indurre a ritenerne la validità estesa a prodotti o attività o sistemi di controllo della rintracciabilità di prodotto diversi da quelli per cui è stata rilasciata, o comunque in modo tale da poter indurre in errore o tale da essere considerata ingannevole e/o non autorizzata da CSI. I marchi FSC non possono essere usati in modo tale da indurre in errore e creare confusione tra marchio off-product (usato dall’Organizzazione in messaggi promozionali e materiale di carattere divulgativo) e marchio on-product (applicato sul prodotto o in abbinamento diretto ad esso). L’Organizzazione certificata ottiene il diritto all’uso dei marchi FSC (nome, logo, codice del certificato, e ogni altro elemento identificatore), con le modalità e le restrizioni riportate negli standard FSC. Ogni utilizzo dei marchi FSC potrà avvenire esclusivamente previa autorizzazione scritta di CSI che ne verificherà la conformità agli standard FSC pertinenti, con eccezione dei casi in cui l’Organizzazione ha in essere un sistema approvato da CSI di gestione d’uso dei marchi FSC. Soggetti all’approvazione preventiva di CSI sono anche tutti gli utilizzi dei marchi di CSI. La Certificazione non è trasferibile, salvo che nell’eventualità di cessione o di trasformazione dell’Organizzazione. In questo caso deve esserne data tempestiva comunicazione a CSI, che prende nota dell’avvenuta variazione dopo aver accertato che la gestione della Catena di Custodia non ha subito modifiche. CSI deciderà caso per caso la necessità di un audit supplementare. Qualora lo scopo dell'accreditamento di CSI venga ridotto, sospeso o ritirato, il certificato dell'Organizzazione, qualora interessato da tali provvedimenti, verrà sospeso entro 6 mesi dalla data di riduzione, sospensione o ritiro dello scopo di accreditamento di CSI. Qualora si verificasse questa condizione, CSI informerà entro 30 (trenta) giorni lavorativi l'Organizzazione. Al fine di mantenere il certificato valido, l'Organizzazione deve in questo caso cercare un nuovo ente di certificazione accreditato entro 6 mesi dalla data del provvedimentoerrore. L’Organizzazione certificata si impegna a: • mantenere il proprio sistema di controllo della rintracciabilità del prodotto a base di legno (o materiali derivati) certificato FSC PEFC conforme ai requisiti: - definiti dagli standard FSC PEFC applicabili alla certificazione FSC Certificazione PEFC ottenuta; - definiti dalle procedure e regolamenti CSI per la concessione della Certificazione FSCPEFC; • definiti da CSI e da FSC relativamente a dichiarazioni, uso dei loghi e dei marchi; • - definiti da leggi, prescrizioni, norme cogenti riguardanti i suoi prodotti/attività; . • attenersi alle prescrizioni degli standard FSC PEFC applicabili ogni qualvolta diffonda informazioni relative alla certificazione Certificazione ottenuta o ponga in atto sistemi di etichettatura o utilizzi il logo concesso a scopo promozionale; • non usare la certificazione in maniera da portare discredito a CSI, FSC o ASI e non fare alcuna dichiarazione relativa alla propria certificazione che possa essere considerata ingannevole o non autorizzata; • consentire la pubblicazione di specifiche informazioni, così come indicato nei documenti normativi FSC applicabili; • attenersi alle prescrizioni dei Regolamenti CSI ogni qualvolta diffonda informazioni relative alla certificazione ottenuta, nel rispetto dello scopo per il quale la certificazione è stata Certificazione ottenuta; • assicurare il diritto ad utilizzare le informazioni portate all'attenzione di informare CSI per far seguito a violazioni relative ai marchi FSC e ai diritti di proprietà intellettuale detenuti da FSC; • riconoscere i diritti di proprietà intellettuale di FSC, che FSC continua a mantenere la piena proprietà dei diritti di proprietà intellettuale, e che niente può costituire un diritto per l'Organizzazione per usare o causare l'utilizzo di un qualsiasi diritto di proprietà intellettuale; • informare XXX, xxxxx 00 (xxxxx) giorni, di ogni eventuale cambiamento nella proprietà, struttura organizzativa, di ogni eventuale cambiamento nella gestione, gestione o nelle condizioni dell’Organizzazione aziendali (risorse umane, tecniche, ecc.) o di circostanze riferite all’implementazione dei requisiti che possa materialmente inficiare la validità della certificazione; • comunicare a CSI i dati di ogni nuovo terzista che effettuerà lavorazioni di materiale FSC prima del suo utilizzo, rispettando le eventuali disposizioni di CSICertificazione; • consentire a l'accesso ai propri locali agli auditor ed ai rappresentanti autorizzati di CSI, FSC e ASI l’accesso a informazioni confidenziali, alla documentazione ritenuta necessaria, e, durante gli audit, alle pertinenti apparecchiature, luoghi, aree, personale, fornitori incluso l’Ente di materiali di recupero e in caso di applicazione dello standard 40- 005 anche a fornitori, sub fornitori e unità di rifornimento; • consentire lo svolgimento di audit in affiancamento Accreditamento per certificazioni coperte da parte di ASIaccreditamento; • fornire un’assistenza adeguata durante gli audit; • garantire la disponibilità del personale per attuare le interviste volte a confermare l’autovalutazione dei requisiti fondamentali del lavoro (direzione, responsabile del personale se presente, lavoratori, rappresentanti sindacali, ecc.; • supportare la verifica delle transazioni condotta da CSI e da ASI, fornendo i documenti sulle transazioni FSC così come richiesto da CSI; • l'organizzazione deve supportare i test sulle fibre condotti da CSI e da ASI consegnando campioni di materiali e prodotti e informazioni sulla composizione delle specie per la verifica su richiesta; • considerare la partecipazione di osservatori durante gli audit, con le modalità e le regole stabilite da FSC; • definire e attuare azioni correttive in merito alla della gestione della Catena di Custodia a base di materiale certificato PEFC qualora siano state rilevate delle non conformità, così come definito al par. 5.6 • comunicare a CSI per iscritto circa l’identificazione di prodotti non conformi (con riferimento ai requisiti FSC) entro 5 (cinque) giorni lavorativi da tale identificazione e cooperare con CSI affinché possa essere confermato che azioni appropriate sono state intraprese per correggere la non conformità; • registrare i reclami ricevuti relativamente al campo di applicazione della certificazione FSC e le azioni intraprese, nonché informare CSI qualora la gestione del reclamo richieda più di tre mesi, nonché quando il reclamo è da considerarsi come gestito con successo e chiuso; inoltre comunicare a CSI e all’Ufficio Nazionale di FSC tutti i reclami sostanziali relativi ad un’area di rifornimento con riferimento all’applicazione dello standard 40-005, nonché le modalità che si intendono intraprendere per la loro risoluzione; • adeguare la propria gestione della Catena di CustodiaCustodia a base di materiale certificato PEFC, entro i tempi previsti, qualora vengano modificati modificate gli standard FSC di riferimentoPEFC applicabili; • onorare tutti gli oneri derivanti dalle prestazioni fornite da CSI, anche se la certificazione Certificazione non venisse concessa, o venisse sospesa o ritirata; • conservare pagare le “quote supporto e rendere disponibili a CSI le registrazioni relative a reclami ricevuti da parte dei portatori di interessi relativamente alla conformità dei prodotti con i requisiti applicabili degli standard FSCpromozione PEFC”, ed intraprendere appropriate azioni, documentandole; • gestire i reclami, in caso di disaccordo con i rilievi dell’audit riferiti a documenti normativi FSC, in accordo con le procedure di risoluzione di CSI, riferendosi ad ASI solo in caso di non risoluzione e a FSC in ultima istanzamodalità stabilite da PEFC Italia. Inoltre, per i soli casi di certificazione in riferimento allo standard FSC 40-005, oltre a quanto precedentemente elencato, l’Organizzazione certificata si impegna a: • informare CSI su ogni reclamo relativo a requisiti su Legno Controllato FSC in aree considerate come “basso rischio”; • rendere disponibili pubblicamente i risultati dell’analisi dei rischi effettuata relativamente al legno controllato; • informare CSI per ogni nuovo fornitore di legno controllato ed ogni nuovo distretto e per ogni variazione di classificazione di rischio dei distretti esistenti già analizzati, affinché CSI possa valutare l’analisi di rischio e il programma di verifica dell’Organizzazione prima che l’Organizzazione stessa venda il legname in oggetto come legno controllato FSC; Per i soli casi di certificazione di gruppo / multisito, oltre a quanto precedentemente elencato, l’Organizzazione certificata si impegna a: • accettare le modalità di campionamento e il numero di siti/membri da campionare individuati da CSI; • rimuovere dallo scopo di certificazione i siti partecipanti che non risultino conformi ai requisiti di partecipazione allo schema di certificazione; • informare per iscritto CSI, entro 3 (tre) giorni lavorativi, circa la necessità di rimozione od aggiunta di qualsiasi sito; Nel caso in cui l'Organizzazione desideri desideri: • far presenziare, durante gli audit, il proprio consulente, consulente (questi deve svolgere il ruolo di osservatore e non può intervenire durante lo svolgimento della verifica. Nel caso in cui l'Organizzazione intenda apportare modifiche ad attività o prodotti compresi nello scopo di certificazione), o oppure • modificare sostanzialmente la propria gestione della Catena di Custodia, deve comunicare per iscritto sottoporre le modifiche a CSI ed attendere la risposta di CSI prima di porle in atto. CSI comunicherà deve rispondere prontamente alla richiesta comunicandone la fattibilità ai fini del mantenimento della Certificazione o e le eventuali azioni da svolgere, svolgere compresa l’esecuzione di un eventuale audit supplementare, i cui costi saranno a carico dell’Organizzazione. L’Organizzazione deve impegnarsi ad accettare le decisioni comunicate da CSI.

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