Common use of Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Clause in Contracts

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede. Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Infortuni Cumulativa, Polizza Di Assicurazione All Risks Tutela Dei Beni‌

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede. Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzoall’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione dell’assicurazione ai sensi degli artartt. 1892, 1893 e 1893, 1894 C.C.. c.c. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, dell’assicurazione ai sensi dell'artdell’art. 1898 C.C.. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicuratic.c. La Società ha peraltro ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, Contraente ai sensi dell'artdell’art. 1897 C.C., e rinuncia c.c. rinunciando al relativo diritto di recesso. Si convieneL’omissione, altresìl’incompletezza o l’inesattezza da parte del Contraente e/o Assicurato delle dichiarazioni di circostanze eventualmente aggravanti il rischio durante il corso di validità della presente assicurazione così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano, tuttavia, il diritto al completo indennizzo, sempre che la diminuzione tali omesse, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano il frutto del premio conseguente a casi dolo del Contraente, o dei legali rappresentanti degli Assicurati. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati dall’obbligo di dichiarare i danni subiti previsti da detto articolopolizze da loro sottoscritte per la copertura dei medesimi rischi prima della stipulazione della presente polizza di assicurazione. L’eventuale omissione da parte del Contraente della comunicazione di circostanze che aggravano il rischio, sarà immediata e così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudica la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazionepresente assicurazione.

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Samples: Contratto Di Prestazione Di Servizi, Contratto Di Prestazione Di Servizi

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede. Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente o le reticenza dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzoall'risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione dell'assicurazione, ai sensi degli artartt. 1892, 1892 - 1893 e - 1894 C.C.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo all'risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano tuttavia il diritto all'indennizzoal risarcimento, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati. La Società ha peraltro il diritto Il Contraente / Assicurato è esentato da qualsiasi obbligo di percepire dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la differenza stipulazione della presente polizza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazioneassicurazione.

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Samples: servizi2.inps.it

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede. Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzoall’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione dell’assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.CCC.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazionedell’assicurazione, ai sensi dell'artdell’art. 1898 C.CC.C. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto immediato rispetto alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dall’art. 1897 CC.. Tuttavia l'omissioneLa Società corrisponderà, incompletezza o inesattezza al netto dell’imposta, la quota di premio pagata e non consumata, a scelta del Contraente, immediatamente oppure in occasione della dichiarazione scadenza dell’annualità di premio. La mancata comunicazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante circostanze aggravanti il rischio, rischio così pure le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione dell’assicurazione o durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzodi indennizzo, sempreché né riduzione dello stesso sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non omissioni od inesattezze siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicuratiavvenute senza dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui le circostanze si sono verificate. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la circostanza si è verificata. Nel caso stipulazione della presente polizza di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazioneassicurazione.

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Samples: Capitolato Di Assicurazione Infortuni

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede. Le dichiarazioni volutamente inesatte e reticenti o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione dell’Assicurazione ai sensi degli artartt. 1892, 1893 e 1894 C.C.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischioCodice Civile. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazioneTuttavia, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione l’omissione da parte del Contraente dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessadello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzoal risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni, incomplete omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati. La Società ha peraltro dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di percepire circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la differenza di relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento con decorrenza dalla data in cui la circostanza si è verificata. Nel le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di diminuzione del rischiosinistro, la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione conguaglio del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.per l’intera annualità). 4 – CAPITOLATO – INAF - INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE – 0000-0000-0000

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Samples: Contratto Di Assicurazione/Polizza