Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullita’ Clausole campione

Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullita’. AVVERTENZA: dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita parziale o totale del diritto al risarcimento. Per maggiori dettagli circa le conseguenze di quanto sopra si rimanda al contenuto dell’articolo 2 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AVVERTENZA: Il contratto di assicurazione e’ nullo quando ricorrono uno o piu’ presupposti previsti dall’articolo 1418 Codice Civile, ad esempio perche’ l’oggetto del contratto e’ impossibile, indeterminabile o illecito (articolo 1346 Codice Civile).
Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullita’. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile come previsto all’Art. 5 “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO” delle Condizioni di Assicurazione.
Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullita’. AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita del diritto all’indennità. Per maggiori dettagli circa le conseguenze di quanto sopra si rimanda al contenuto dell’articolo 2 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.
Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullita’. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell‘Impresa di Assicurazione possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile come previsto all’Art. 5 “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO” delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA Prima di sottoscrivere il Questionario Medico, l’eventuale Rapporto di Visita Medica ed il Modulo di Adesione l’Assicurato dovrà verificare l’esattezza e la veridicità delle dichiarazioni rese in essi contenute. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione, nonché determinare la cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullita’. Si sottolinea l’importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio di cui al punto 1.4 ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO delle Con- dizioni Generali di Assicurazione.
Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullita’. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione. Per le conseguenze derivanti da dichiarazioni false o reticenti si rinvia all’Art. 5 “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO” delle Condizioni di Assicurazione.
Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullita’. AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita del diritto all’indennita’. Per maggiori dettagli circa le conseguenze di quanto sopra si rimanda al contenuto dell’articolo 3 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AVVERTENZA: PRESENZA DI CAUSE DI NULLITA’ Qualunque richiesta di risarcimento deliberatamente presentata da parte dell'Assicurato in modo falso o fraudolento renderà nulla la presente polizza e con esso anche tutte le richieste di risarcimento non avranno ulteriore diritto di indennizzo. Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell’articolo 20 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.